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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/06/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1211/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1211/2022 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pescara, alla Piazza Parte_1 C.F._1
Ettore Troilo n. 18, presso e nello studio dell'avv. Maria Matilde Cionini che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'avv. Silvia Tortorella, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pescara Via CP_1 C.F._2
Venezia n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Tarantini che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE nonché'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi (contenzioso).
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 1. Con ricorso depositato il 29 marzo 2022 chiedeva pronunciarsi la separazione dal Parte_1
coniuge (matrimonio concordatario celebrato in Pescara il 23 luglio 2015), con CP_1
addebito a carico di quest'ultimo per violazione dei principi del neminem laedere, di assistenza morale e materiale ex art. 143 cc.
2. La ricorrente rappresentava che i coniugi, nell'anno 2020, avevano intrapreso l'iter di adozione del minore nato a [...] il [...], procedimento allora pendente dinanzi al Persona_1
Tribunale per i Minorenni di L'Aquila; che il minore, allo stato, era collocato presso la stessa _1
che, essendo decorsi i termini per l'affidamento preadottivo, non ricorrevano più i presupposti per pronunciarsi l'adozione del ragazzo.
3. Costituitosi in giudizio, il chiedeva, a sua volta, la separazione dalla moglie con rigetto della CP_1
domanda di addebito, l'assegnazione della casa familiare, ove vivere unitamente al minore ER
(nelle more collocato in via esclusiva presso il solo resistente, avendo la rinunciato
[...] _1
all'adozione all'udienza del 31 marzo 2022, davanti al Tribunale per i minorenni) e condanna della controparte al pagamento, in favore dello stesso della somma di euro 331.000,00 a titolo di CP_1
ripetizione delle spese per la costruzione della casa coniugale e acquisto del terreno o, in subordine, del
50% di detta somma.
4. Con ordinanza del 1° luglio 2022 il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati e rigettava la richiesta di assegnazione della casa familiare avanzata dal Forcone ritenendo, in definitiva, che "un nucleo familiare allargato al minore non esiste più, né giuridicamente né di fatto, e nessun rapporto lega più la ricorrente al minore..."
Il Presidente nominava, altresì, il Giudice istruttore della causa e rinviava le parti per la prosecuzione del giudizio di merito all'udienza del 12 ottobre 2022.
5. All'udienza così fissata, sostituita dal deposito di note scritte, le parti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedevano che venisse pronunciata sentenza non definitiva sullo status ed il Collegio decideva sullo status, con sentenza non definita n.1378/2022 del 19.10.2022, dichiarando la separazione personale dei coniugi e rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla restante domanda di addebito della separazione.
6. All'udienza del 23 febbraio 2023, sostituita dal deposito di note scritte, parte ricorrente insisteva nell'ammissione di tutti i mezzi istruttori articolati nelle proprie memorie ex. art. 183 c.p.c., nell'accoglimento delle eccezioni sollevate sulle richieste avversarie, nonché nello stralcio dei pagina 2 di 7 documenti prodotti dal resistente con memoria di costituzione in istruttoria, da n. 11 a n. 24, e con III memoria ex art. 183 c.p.c. (verbale di udienza 02.12.2022), inerenti al procedimento di preadozione;
parte resistente insisteva affinché l'Ill.mo Giudice valutasse l'opportunità di rinunciare alla fase istruttoria, meramente dilatoria ai fini della decisione e comunque non dirimente sulle prove, ritenute dal sig. superate in ragione della sentenza n. 4/23 del Tribunale dei minorenni dell'Aquila; da CP_1
ultimo, il sig. insisteva affinchè venisse disposta l'assegnazione della casa coniugale a suo CP_1
favore, in ragione del cambio di status del minore , divenuto - per effetto della sentenza n. 4/23 ER del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila – suo figlio.
8. La causa veniva istruita oralmente, mediante assunzione dell'interrogatorio formale e prova testimoniale, ammessa con ordinanza del 5 marzo 2023 e contestuale fissazione del calendario del processo.
9. All'esito dell'udienza del 8 gennaio 2025, il Giudice, preso atto delle ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti, respingeva la richiesta di audizione del minore, in quanto non figlio della coppia e dunque estraneo al giudizio;
rilevava, altresì, la superfluità di ulteriore documentazione già versata in atti e, considerata esaurita l'istruttoria, tratteneva la causa in decisione all'udienza del 9 aprile 2025, previa precisazione delle conclusioni ed assegnazione dei termini ex. art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusivi. Nello specifico, a verbale dell'udienza del 9 aprile 2025 il resistente ribadiva la rinuncia alla domanda di rimborso delle spese per la costruzione della casa coniugale e per l'acquisto del terreno.
10. Così radicato il contraddittorio, il vaglio del Collegio si concentra, innanzitutto, a vagliare la fondatezza della domanda di addebito della separazione in capo al resistente formulata dalla _1 la quale ha invocato l'accertamento della responsabilità del resistente nella disgregazione dell'unione coniugale, allegando condotte, definite come violente e denigratorie, poste in essere in più occasioni nel corso della convivenza matrimoniale anche dinanzi alla presenza del minore affidato Persona_2
allora alla coppia in regime preadottivo.
11. Sebbene la narrazione contenuta nell'atto introduttivo descriva un tracciato di vita drammatico e soggettivamente doloroso per la ricorrente, l'istruttoria compiuta non ha restituito elementi idonei a corroborare in modo rigoroso ed obiettivo i fatti prospettati, né a sostenere una ricostruzione causalmente coerente tra la condotta del coniuge e l'intollerabilità della convivenza, presupposto indefettibile della pronuncia di addebito ai sensi dell'art. 151, c. II, c.c.
pagina 3 di 7 12. In particolare, le deposizioni acquisite nel corso dell'istruttoria – rese, tra gli altri, da
[...]
, sig. e sig. – appaiono inidonee a sorreggere la Tes_1 Tes_2 Persona_3 prospettazione dell'odierna ricorrente, risultando fondate esclusivamente su una conoscenza di natura indiretta e, per ciò stesso, prive di rilievo probatorio autonomo, rilevato che nessuno dei testi ha riferito circostanze apprese per diretta percezione, limitandosi a riportare quanto riferito loro dalla _1
12.1. Segnatamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la teste ha dichiarato Testimone_1 di essere stata contatta dalla ricorrente nell'immediatezza di un episodio affermando “piangeva al telefono e sentivo le urla del marito”, precisando tuttavia che si trattasse di racconti ad ella riferiti;
dello stesso tenore le dichiarazioni rese dal teste il quale ha affermato: “mi ha Tes_2 raccontato di questo episodio violento”, “è vero come mi è stato riferito dalla e ricordo il _1 nome del carabiniere perché uguale al mio” , mentre il dott. ha dichiarato “tutti gli episodi Persona_3 che ho riferito sono stati raccolti durante le sedute di psicoterapia tenute con la sig.ra , _1
aggiungendo di non avere mai avuto alcun contatto diretto con il resistente.
12.2. Analoga considerazione vale per l'ulteriore dichiarazione resa dalla teste relativa ad Tes_1 un'affermazione attribuita al minore , secondo cui, durante una cena di classe, avrebbe riferito ER alla stessa di taluni episodi violenti perpetrati dal nei confronti del minore e della CP_1 _1
(ud. 21.02.2024 cap. n.14-15), trattandosi di un contenuto privo di riscontri, proveniente da un soggetto terzo e riferito da un minore non formalmente escusso e la cui valenza probatoria risulta pertanto nulla, ancor più se si considera che tale narrazione si pone in evidente contrasto con le risultanze rese all'esito del procedimento minorile di adozione del piccolo , conclusosi con l'adozione piena del minore ER da parte del resistente, all'esito di una compiuta istruttoria giudiziale. (si v. sentenza n. 4/2023 Trib.
Minorenni, versata in atti dal ricorrente il 13.02.2023)
13. Orbene, nel valutare l'efficacia probatoria delle deposizioni rese dai testi sopracitati, occorre preliminarmente ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui “In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni de relato actoris e quelli de relato in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, cosi che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli de relato in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di
pagina 4 di 7 costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché' indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8358 del
2007; Cass. sez. VI, Ordinanza n. 3137 del 2016). Tuttavia, la Corte Suprema ha chiarito che, soprattutto in tema di separazione personale dei coniugi e di nullità del vincolo matrimoniale, “ le deposizioni de relato actoris possono concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutate in relazione a circostanze obiettive e soggettive, o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto, specie quando la testimonianza attenga a comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dai testimoni o di indagine tecnica” (Cass. 19 marzo
2009, n. 6697).
14. Ebbene, in applicazione del suddetto principio, le dichiarazioni rese - sebbene indicative del disagio soggettivamente vissuto dalla ricorrente - restano confinabili nella nozione di testimonianza de relato ex parte actoris, priva di efficacia dimostrativa in difetto di riscontri oggettivi, rilevato che, in specie, non risultano allegati né prodotti in atti referti, denunce, segnalazioni o altri elementi oggettivi idonei a corroborare la versione prospettata dalla ricorrente, né alcuno dei testi ha riferito circostanze apprese per diretta percezione. Neppure l'episodio collocato nel luglio 2021 – indicato come causa prossima dell'allontanamento del resistente dalla dimora coniugale – è stato oggetto di conferma processuale autonoma, rimanendo confinato alla narrazione soggettiva della _1
15. L'insufficienza del materiale probatorio appare ulteriormente aggravata dal comportamento serbato dalla medesima ricorrente nel corso del parallelo procedimento avviato nel 2020 dinanzi al Tribunale per i Minorenni di L'Aquila ove – nonostante l'importanza dell'istruttoria diretta alla valutazione dell'idoneità genitoriale della coppia – nessuna segnalazione veniva formulata dalla sig.ra in _1
ordine a presunti comportamenti violenti o inadeguati da parte del coniuge, al contrario, la ricorrente prendeva parte all'intero percorso di affido preadottivo in forma congiunta con il marito, condividendo la quotidianità familiare con il minore, e solo in una fase successiva – allorché la crisi coniugale era ormai manifestata – rassegnava la propria rinuncia all'adozione, senza addurre, anche in tale circostanza, alcun episodio violente o vessatorio ascrivibili all'altro coniuge (si v. verbale udienza del
31.03.2022; Decreto del Trib. Minorenni del 6.04.2022, versato in atti nel fascicolo di parte ricorrente).
17. In tal senso, la contraddizione tra la rappresentazione odierna ed il comportamento sostanziale e processuale tenuto nella diversa sede giudiziaria non può essere obliterata, costituendo elemento pagina 5 di 7 sintomatico di inattendibilità della prospettazione attorea, quanto meno sotto il profilo della coerenza narrativa e della verosimiglianza fattuale.
18. Di contro, è stato il resistente a portare avanti, in via esclusiva, la procedura adottiva, culminata con la pronuncia n. 4/2023 del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, con la quale è stata disposta l'adozione piena e legittimante del minore in suo favore;
segnatamente, nella motivazione della suddetta sentenza, si dà atto della stabile relazione affettiva instauratasi tra il sig. ed il minore, CP_1
della piena idoneità educativa e morale del primo, nonché della volontà espressa dal minore medesimo di restare con colui che oggi è divenuto suo padre adottivo.
Un tale riconoscimento, proveniente da un'Autorità giudiziaria specializzata e fondato su di un'istruttoria approfondita e multidisciplinare, appare intrinsecamente incompatibile con la rappresentazione del resistente quale soggetto abitualmente violento e disfunzionale della gestione dei rapporti familiari.
19. Alla luce delle considerazioni che precedono, e del complessivo quadro probatorio delineatosi in giudizio, risulta evidente come la crisi coniugale non possa essere ricondotta causalmente a condotte del resistente violative dei doveri coniugali, bensì debba piuttosto ritenersi espressione di una progressiva ed irrimediabile disgregazione del vincolo matrimoniale, maturata per fattori estranei a responsabilità unilaterali.
20. Ne discende, pertanto, il rigetto della domanda di addebito, non ravvisandosi i presupposti normativi e fattuali per il suo accoglimento.
21. Quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale, sita a Montesilvano (PE) Via A. De
Gasperi n. 63, di proprietà della ricorrente deve confermarsi, in via definitiva, il rigetto della stessa, già disattesa con ordinanza presidenziale del 1.07.2022, per difetto dei presupposti di applicabilità dell'art. 337 sexies c.c., atteso che all'epoca della richiesta, il minore – affidato in regime preadottivo ER
esclusivamente al resistente – non era figlio giuridico della coppia, e dunque non sussisteva alcun rapporto di filiazione tra il minore medesimo e la sig.ra odierna ricorrente. Né la successiva _1
intervenuta adozione da parte del sig. , definitiva con sentenza del Tribunale per i CP_1
Minorenni di L'Aquila n. 4/2023 del 29.12.2023, può condurre a diverso esito, non essendo estensibile, in mancanza di un legame parentale condiviso, la disciplina dell'assegnazione della casa familiare nel contesto della presente controversia tra coniugi.
pagina 6 di 7 22. La domanda di assegnazione della casa familiare deve, pertanto, essere rigettata, permanendo l'insussistenza dei requisiti indispensabili al suo accoglimento.
23. Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite meritano di essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: CP_1
a) respinge la domanda di addebito della separazione in capo al CP_1
b) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal sig. CP_1
c) spese di giudizio integralmente compensante tra le parti.
Così deciso in Pescara il 03.06.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1211/2022 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pescara, alla Piazza Parte_1 C.F._1
Ettore Troilo n. 18, presso e nello studio dell'avv. Maria Matilde Cionini che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'avv. Silvia Tortorella, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pescara Via CP_1 C.F._2
Venezia n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Tarantini che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE nonché'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi (contenzioso).
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 1. Con ricorso depositato il 29 marzo 2022 chiedeva pronunciarsi la separazione dal Parte_1
coniuge (matrimonio concordatario celebrato in Pescara il 23 luglio 2015), con CP_1
addebito a carico di quest'ultimo per violazione dei principi del neminem laedere, di assistenza morale e materiale ex art. 143 cc.
2. La ricorrente rappresentava che i coniugi, nell'anno 2020, avevano intrapreso l'iter di adozione del minore nato a [...] il [...], procedimento allora pendente dinanzi al Persona_1
Tribunale per i Minorenni di L'Aquila; che il minore, allo stato, era collocato presso la stessa _1
che, essendo decorsi i termini per l'affidamento preadottivo, non ricorrevano più i presupposti per pronunciarsi l'adozione del ragazzo.
3. Costituitosi in giudizio, il chiedeva, a sua volta, la separazione dalla moglie con rigetto della CP_1
domanda di addebito, l'assegnazione della casa familiare, ove vivere unitamente al minore ER
(nelle more collocato in via esclusiva presso il solo resistente, avendo la rinunciato
[...] _1
all'adozione all'udienza del 31 marzo 2022, davanti al Tribunale per i minorenni) e condanna della controparte al pagamento, in favore dello stesso della somma di euro 331.000,00 a titolo di CP_1
ripetizione delle spese per la costruzione della casa coniugale e acquisto del terreno o, in subordine, del
50% di detta somma.
4. Con ordinanza del 1° luglio 2022 il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati e rigettava la richiesta di assegnazione della casa familiare avanzata dal Forcone ritenendo, in definitiva, che "un nucleo familiare allargato al minore non esiste più, né giuridicamente né di fatto, e nessun rapporto lega più la ricorrente al minore..."
Il Presidente nominava, altresì, il Giudice istruttore della causa e rinviava le parti per la prosecuzione del giudizio di merito all'udienza del 12 ottobre 2022.
5. All'udienza così fissata, sostituita dal deposito di note scritte, le parti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedevano che venisse pronunciata sentenza non definitiva sullo status ed il Collegio decideva sullo status, con sentenza non definita n.1378/2022 del 19.10.2022, dichiarando la separazione personale dei coniugi e rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla restante domanda di addebito della separazione.
6. All'udienza del 23 febbraio 2023, sostituita dal deposito di note scritte, parte ricorrente insisteva nell'ammissione di tutti i mezzi istruttori articolati nelle proprie memorie ex. art. 183 c.p.c., nell'accoglimento delle eccezioni sollevate sulle richieste avversarie, nonché nello stralcio dei pagina 2 di 7 documenti prodotti dal resistente con memoria di costituzione in istruttoria, da n. 11 a n. 24, e con III memoria ex art. 183 c.p.c. (verbale di udienza 02.12.2022), inerenti al procedimento di preadozione;
parte resistente insisteva affinché l'Ill.mo Giudice valutasse l'opportunità di rinunciare alla fase istruttoria, meramente dilatoria ai fini della decisione e comunque non dirimente sulle prove, ritenute dal sig. superate in ragione della sentenza n. 4/23 del Tribunale dei minorenni dell'Aquila; da CP_1
ultimo, il sig. insisteva affinchè venisse disposta l'assegnazione della casa coniugale a suo CP_1
favore, in ragione del cambio di status del minore , divenuto - per effetto della sentenza n. 4/23 ER del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila – suo figlio.
8. La causa veniva istruita oralmente, mediante assunzione dell'interrogatorio formale e prova testimoniale, ammessa con ordinanza del 5 marzo 2023 e contestuale fissazione del calendario del processo.
9. All'esito dell'udienza del 8 gennaio 2025, il Giudice, preso atto delle ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti, respingeva la richiesta di audizione del minore, in quanto non figlio della coppia e dunque estraneo al giudizio;
rilevava, altresì, la superfluità di ulteriore documentazione già versata in atti e, considerata esaurita l'istruttoria, tratteneva la causa in decisione all'udienza del 9 aprile 2025, previa precisazione delle conclusioni ed assegnazione dei termini ex. art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusivi. Nello specifico, a verbale dell'udienza del 9 aprile 2025 il resistente ribadiva la rinuncia alla domanda di rimborso delle spese per la costruzione della casa coniugale e per l'acquisto del terreno.
10. Così radicato il contraddittorio, il vaglio del Collegio si concentra, innanzitutto, a vagliare la fondatezza della domanda di addebito della separazione in capo al resistente formulata dalla _1 la quale ha invocato l'accertamento della responsabilità del resistente nella disgregazione dell'unione coniugale, allegando condotte, definite come violente e denigratorie, poste in essere in più occasioni nel corso della convivenza matrimoniale anche dinanzi alla presenza del minore affidato Persona_2
allora alla coppia in regime preadottivo.
11. Sebbene la narrazione contenuta nell'atto introduttivo descriva un tracciato di vita drammatico e soggettivamente doloroso per la ricorrente, l'istruttoria compiuta non ha restituito elementi idonei a corroborare in modo rigoroso ed obiettivo i fatti prospettati, né a sostenere una ricostruzione causalmente coerente tra la condotta del coniuge e l'intollerabilità della convivenza, presupposto indefettibile della pronuncia di addebito ai sensi dell'art. 151, c. II, c.c.
pagina 3 di 7 12. In particolare, le deposizioni acquisite nel corso dell'istruttoria – rese, tra gli altri, da
[...]
, sig. e sig. – appaiono inidonee a sorreggere la Tes_1 Tes_2 Persona_3 prospettazione dell'odierna ricorrente, risultando fondate esclusivamente su una conoscenza di natura indiretta e, per ciò stesso, prive di rilievo probatorio autonomo, rilevato che nessuno dei testi ha riferito circostanze apprese per diretta percezione, limitandosi a riportare quanto riferito loro dalla _1
12.1. Segnatamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la teste ha dichiarato Testimone_1 di essere stata contatta dalla ricorrente nell'immediatezza di un episodio affermando “piangeva al telefono e sentivo le urla del marito”, precisando tuttavia che si trattasse di racconti ad ella riferiti;
dello stesso tenore le dichiarazioni rese dal teste il quale ha affermato: “mi ha Tes_2 raccontato di questo episodio violento”, “è vero come mi è stato riferito dalla e ricordo il _1 nome del carabiniere perché uguale al mio” , mentre il dott. ha dichiarato “tutti gli episodi Persona_3 che ho riferito sono stati raccolti durante le sedute di psicoterapia tenute con la sig.ra , _1
aggiungendo di non avere mai avuto alcun contatto diretto con il resistente.
12.2. Analoga considerazione vale per l'ulteriore dichiarazione resa dalla teste relativa ad Tes_1 un'affermazione attribuita al minore , secondo cui, durante una cena di classe, avrebbe riferito ER alla stessa di taluni episodi violenti perpetrati dal nei confronti del minore e della CP_1 _1
(ud. 21.02.2024 cap. n.14-15), trattandosi di un contenuto privo di riscontri, proveniente da un soggetto terzo e riferito da un minore non formalmente escusso e la cui valenza probatoria risulta pertanto nulla, ancor più se si considera che tale narrazione si pone in evidente contrasto con le risultanze rese all'esito del procedimento minorile di adozione del piccolo , conclusosi con l'adozione piena del minore ER da parte del resistente, all'esito di una compiuta istruttoria giudiziale. (si v. sentenza n. 4/2023 Trib.
Minorenni, versata in atti dal ricorrente il 13.02.2023)
13. Orbene, nel valutare l'efficacia probatoria delle deposizioni rese dai testi sopracitati, occorre preliminarmente ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui “In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni de relato actoris e quelli de relato in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, cosi che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli de relato in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di
pagina 4 di 7 costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché' indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8358 del
2007; Cass. sez. VI, Ordinanza n. 3137 del 2016). Tuttavia, la Corte Suprema ha chiarito che, soprattutto in tema di separazione personale dei coniugi e di nullità del vincolo matrimoniale, “ le deposizioni de relato actoris possono concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutate in relazione a circostanze obiettive e soggettive, o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto, specie quando la testimonianza attenga a comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dai testimoni o di indagine tecnica” (Cass. 19 marzo
2009, n. 6697).
14. Ebbene, in applicazione del suddetto principio, le dichiarazioni rese - sebbene indicative del disagio soggettivamente vissuto dalla ricorrente - restano confinabili nella nozione di testimonianza de relato ex parte actoris, priva di efficacia dimostrativa in difetto di riscontri oggettivi, rilevato che, in specie, non risultano allegati né prodotti in atti referti, denunce, segnalazioni o altri elementi oggettivi idonei a corroborare la versione prospettata dalla ricorrente, né alcuno dei testi ha riferito circostanze apprese per diretta percezione. Neppure l'episodio collocato nel luglio 2021 – indicato come causa prossima dell'allontanamento del resistente dalla dimora coniugale – è stato oggetto di conferma processuale autonoma, rimanendo confinato alla narrazione soggettiva della _1
15. L'insufficienza del materiale probatorio appare ulteriormente aggravata dal comportamento serbato dalla medesima ricorrente nel corso del parallelo procedimento avviato nel 2020 dinanzi al Tribunale per i Minorenni di L'Aquila ove – nonostante l'importanza dell'istruttoria diretta alla valutazione dell'idoneità genitoriale della coppia – nessuna segnalazione veniva formulata dalla sig.ra in _1
ordine a presunti comportamenti violenti o inadeguati da parte del coniuge, al contrario, la ricorrente prendeva parte all'intero percorso di affido preadottivo in forma congiunta con il marito, condividendo la quotidianità familiare con il minore, e solo in una fase successiva – allorché la crisi coniugale era ormai manifestata – rassegnava la propria rinuncia all'adozione, senza addurre, anche in tale circostanza, alcun episodio violente o vessatorio ascrivibili all'altro coniuge (si v. verbale udienza del
31.03.2022; Decreto del Trib. Minorenni del 6.04.2022, versato in atti nel fascicolo di parte ricorrente).
17. In tal senso, la contraddizione tra la rappresentazione odierna ed il comportamento sostanziale e processuale tenuto nella diversa sede giudiziaria non può essere obliterata, costituendo elemento pagina 5 di 7 sintomatico di inattendibilità della prospettazione attorea, quanto meno sotto il profilo della coerenza narrativa e della verosimiglianza fattuale.
18. Di contro, è stato il resistente a portare avanti, in via esclusiva, la procedura adottiva, culminata con la pronuncia n. 4/2023 del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, con la quale è stata disposta l'adozione piena e legittimante del minore in suo favore;
segnatamente, nella motivazione della suddetta sentenza, si dà atto della stabile relazione affettiva instauratasi tra il sig. ed il minore, CP_1
della piena idoneità educativa e morale del primo, nonché della volontà espressa dal minore medesimo di restare con colui che oggi è divenuto suo padre adottivo.
Un tale riconoscimento, proveniente da un'Autorità giudiziaria specializzata e fondato su di un'istruttoria approfondita e multidisciplinare, appare intrinsecamente incompatibile con la rappresentazione del resistente quale soggetto abitualmente violento e disfunzionale della gestione dei rapporti familiari.
19. Alla luce delle considerazioni che precedono, e del complessivo quadro probatorio delineatosi in giudizio, risulta evidente come la crisi coniugale non possa essere ricondotta causalmente a condotte del resistente violative dei doveri coniugali, bensì debba piuttosto ritenersi espressione di una progressiva ed irrimediabile disgregazione del vincolo matrimoniale, maturata per fattori estranei a responsabilità unilaterali.
20. Ne discende, pertanto, il rigetto della domanda di addebito, non ravvisandosi i presupposti normativi e fattuali per il suo accoglimento.
21. Quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale, sita a Montesilvano (PE) Via A. De
Gasperi n. 63, di proprietà della ricorrente deve confermarsi, in via definitiva, il rigetto della stessa, già disattesa con ordinanza presidenziale del 1.07.2022, per difetto dei presupposti di applicabilità dell'art. 337 sexies c.c., atteso che all'epoca della richiesta, il minore – affidato in regime preadottivo ER
esclusivamente al resistente – non era figlio giuridico della coppia, e dunque non sussisteva alcun rapporto di filiazione tra il minore medesimo e la sig.ra odierna ricorrente. Né la successiva _1
intervenuta adozione da parte del sig. , definitiva con sentenza del Tribunale per i CP_1
Minorenni di L'Aquila n. 4/2023 del 29.12.2023, può condurre a diverso esito, non essendo estensibile, in mancanza di un legame parentale condiviso, la disciplina dell'assegnazione della casa familiare nel contesto della presente controversia tra coniugi.
pagina 6 di 7 22. La domanda di assegnazione della casa familiare deve, pertanto, essere rigettata, permanendo l'insussistenza dei requisiti indispensabili al suo accoglimento.
23. Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite meritano di essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: CP_1
a) respinge la domanda di addebito della separazione in capo al CP_1
b) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal sig. CP_1
c) spese di giudizio integralmente compensante tra le parti.
Così deciso in Pescara il 03.06.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime pagina 7 di 7