Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.. n. 1198/2024
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore riunita in camera di consiglio per decidere sul reclamo ex art. 473-bis. 24 c.p.c. promosso da
[...]
nei confronti di , iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. Parte_1 Controparte_1
1198/2024, avverso l'ordinanza cron. n. 21495/2024 del 12.09.2024, pubblicata il 14.09.2024, emessa dal
Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento per separazione giudiziale e contestuale divorzio ex art. 473 bis. 41 c.p.c. ivi iscritto con il n. di R.G. 2127/2024, pendente inter partes; letti di atti di causa e il provvedimento reclamato;
lette le note di trattazione depositate dalle parti;
letto il parere formulato con nota del 26.09.2024 dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede;
sciolta la riserva assunta all'udienza del 10.12.2024, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con la reclamata ordinanza il Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari, chiamato a decidere nell'ambito del procedimento per separazione coniugale (e contestuale divorzio) ivi iscritto con il n. di R.G. 2127/2024, in via provvisoria ed urgente affidava i figli minori della coppia in via esclusiva alla madre ex art. 337 quater c.c., con collocamento in casa protetta fino al raggiungimento della piena autonomia da parte della disponeva che il padre non potesse incontrare i figli se non a Controparte_1 seguito del completamento del percorso di recupero delle sue capacità genitoriali e di acquisizione della consapevolezza delle sue condotte;
rimetteva ai servizi in rete la valutazione sul se e quando avviare videochiamate protette tra il resistente e i suoi due figli;
onerava l'uomo del versamento mensile di pagina 1 di 6
disponeva che l'assegno unico universale fosse percepito in toto dalla madre;
confermava i provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni di Bari con decreto dell'8.05.2024 sub 2) e 3) del dispositivo, nonché la nomina dell'Avv. Maurizio Chimienti a curatore speciale dei minori.
Inoltre, invitava i Servizi Sociali di Bitetto, unitamente agli altri operatori in rete, a relazionare al
Tribunale entro il 15.01.2025 e rinviava la causa all'udienza del 20.01.2025 per la valutazione delle attuali condizioni di vita dei minori, dell'esito del percorso per il recupero della capacità genitoriale dell'
[...]
e per le ulteriori determinazioni delle parti. Parte_1
Tale ordinanza veniva reclamata dal IG. per violazione del suo diritto di difesa;
egli, infatti, Pt_1 assumeva che il Presidente del Tribunale avesse assunto tali decisioni sulla scorta di un verbale redatto dai
Servizi Sociali del Comune di Bitetto, datato 10.09.2024, sebbene fosse stato depositato nel fascicolo processuale soltanto il 17.09.2024, ossia a distanza di alcuni giorni dalla comunicazione del gravato provvedimento.
Di contro, era stata tempestivamente acquisita al fascicolo del giudizio separativo la relazione dei Servizi
Sociali di Lecco, secondo i quali, sia pure in maniera progressiva e in uno spazio neutro, sarebbe stato auspicabile la ripresa dei rapporti della diade padre/figli, di fatto interrottisi allorquando questi ultimi erano ancora infanti.
E tuttavia tale verbale, non scrutinato dalle parti, era un mero compendio di quanto accaduto nel corso di un solo incontro, risultando perciò privo di elementi valutativi volti a suffragare le ragioni fondanti il disposto affido esclusivo dei due figli alla moglie e la sospensione delle visite paterne.
Il reclamante deduceva poi che tali decisioni fossero sguarnite delle relative condizioni oggettive e soggettive, oltre che non ossequiose del diritto alla bigenitorialità dei figli, che persino l'assegno di mantenimento per la prole fosse stato fissato in misura maggiore rispetto alla domanda e che, quanto all'adottato regime affidativo, sarebbe stato corrispondente al supremo interesse della prole mantenere un precedente provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Bari, che aveva affidato i bambini ai
Servizi Sociali di Bitetto i quali, in stretta collaborazione con quelli di Lecco, erano stati incaricati anche dell'elaborazione di un percorso orientato alla riattivazione degli incontri fra il padre e i figli e di altro programma sistemico di supporto all'intero nucleo familiare.
Da ultimo, chiedeva che la Corte volesse rideterminare l'assegno per la prole nella misura di €.150 per ciascun figlio, disponendo una valutazione psicodiagnostica per entrambi i genitori.
pagina 2 di 6 In data 28.11.2024 la IG.ra si costituiva nella fase del reclamo e rilevava come il Controparte_1 consorte avesse riproposto le medesime doglianze già ponderate dalla Corte nell'ambito del procedimento n. R.G.V.G. 1700/2023, nell'ambito del quale era stato impugnato il provvedimento del Tribunale per i
Minorenni e che si era concluso con un provvedimento di rigetto, con la conseguenza che, almeno sulle conclusioni sub 2) e 3) dell'atto di gravame, si era formato il giudicato.
E comunque, tuti i provvedimenti che si erano succeduti nella delicata vicenda familiare, erano volti a proteggere la donna e i due figli dalle vessazioni inferte loro dall' tant'è che ella si era Parte_1 allontanata dal marito per sottrarvisi, trovando ospitalità in una comunità protetta;
e tali circostanze erano state poste a fondamento di un provvedimento emesso dal GIP di Bari, il quale aveva ritenuto che all'accusa mossa nei confronti della donna per il delitto di cui all'art. 574 c.p. dovesse applicarsi l'esimente prevista dall'art. 54 del medesimo codice.
E dunque, nel rimarcare l'infondatezza delle avverse doglianze anche in ordine alla determinazione dell'assegno per la prole, la IG.ra concludeva affinché la Corte volesse dichiarare CP_1 inammissibile il reclamo, ovvero rigettarlo nel merito;
vinte le spese.
In data 06.12.2024 si costituiva innanzi la Corte anche l'Avv. Maurizio Chimienti, quale curatore speciale dei minori, il quale evidenziava come il Presidente della Prima Sezione del Tribunale di Bari avesse attentamente ponderato tutte le emergenze istruttorie formatisi nel giudizio separativo e divorzile ed in quello celebratosi innanzi al Tribunale per i Minorenni di Bari, adottando le censurate decisioni a tutela dei superiori interessi dei minori, stanti le condotte maltrattanti dapprima poste in essere dall'
[...] in Iran, paese di origine di tale nucleo familiare, e poi perpetrate in Italia. Parte_1
Pertanto, concludeva affinché la Corte volesse rigettare il reclamo e confermare l'ordinanza de qua in ogni sua statuizione.
L'udienza del 10.12.2024 veniva celebrata in modalità cartolare sicché, acquisite le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate solo dal reclamante e dal ridetto curatore speciale dei minori, all'esito della relativa camera di consiglio il procedimento veniva riservato per la decisione.
Infine, con nota del 26.09.2024, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede concludeva per il rigetto del reclamo.
Riepilogate le principali attività assertive delle parti, in punto di rito è doveroso osservare come il reclamo ex art. 473-bis .24 c.p.c. abbia lo scopo di ovviare ai soli errori macroscopici eventualmente commessi dal
G.D. o dal Presidente del Tribunale all'esito della c.d. “fase sommaria” celebrata nell'ambito del procedimento separativo o divorzile, potendo lo stesso giudice di prime cure revocare o modificare le adottate decisioni sulla scorta delle circostanze sopravvenute portate alla sua conoscenza e dei relativi pagina 3 di 6 compendi istruttori all'uopo forniti dalle parti o acquisiti ufficiosamente.
In ragione di tanto, la richiesta del reclamante finalizzata ad un approfondimento sull'effettivo grado di capacità di entrambi i genitori è da ritenersi irricevibile potendo, se de caso, essere disposto nella fase di merito del giudizio separativo pendente in primo grado.
Va altresì disattesa l'eccezione procedurale d'inammissibilità del reclamo formulata dalla IG.ra CP_1
, giacché le decisioni assunte dalla Sezione specializzata di questa Corte nel proposto reclamo
[...] avverso il provvedimento emesso dal Tribunale minorile, sebbene sovrapponibili in parte alle richieste avanzate in questa fase del procedimento, non risultavano affatto coperte da giudicato formale e sostanziale;
il Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari, infatti, ha ponderato tutti gli elementi fattuali allegati dalle parti nei loro rispettivi atti difensivi, nonché le emergenze istruttorie acquisite in vista dell'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, comprese quelle formatesi successivamente alla definizione del procedimento n. R.G.N.R. 1700/2023.
Chiarito ciò, le censure formulate in merito all'asserita violazione del diritto di difesa non sono condivisibili per il seguente ordine di ragioni: il reclamante ha sostenuto che il Presidente del Tribunale, sciolta la riserva assunta all'udienza dell'11.09.2024, avrebbe posto a fondamento dell'impugnata ordinanza la relazione dei Servizi Sociali di Bitetto, datata 10.09.2024, acquisita al fascicolo telematico del procedimento solo il successivo 17.09.2024, con la conseguenza che le parti non avevano potuto interloquire sul relativo contenuto, sebbene fosse solo ricognitivo di quanto successo alla loro presenza e non già valutativo.
Orbene, il Presidente della Prima Sezione del Tribunale di Bari, attesa la complessa situazione familiare gemmata dalle condotte maltrattanti del reclamante, con provvedimento del 13.05.2024 aveva disposto un incontro di rete tra le professionalità incaricate di monitorare i rapporti fra le parti e di supportarle nel tentativo del recupero di fisiologici rapporti fra il padre e i figli, tenuto conto che l' Parte_1 vive stabilmente in Lecco e la e i due figli in Bitetto. CP_1
In tale relazione, datata 10.09.2024 e però acquisita al fascicolo telematico in formato digitale soltanto il successivo giorno 17, sono stati elencati gli interventi di supporto messi in campo nell'interesse di tale nucleo familiare, compresi quelli dei Servizi Sociali del Comune di Lecco e del Centro Trattamentale
Condotte Lesive e Violente di Sondrio.
In particolare, quest'ultima struttura ha chiarito al Tribunale come il percorso approntato a beneficio del reclamante fosse ancora in fase di valutazione, tenuto conto che, pur escludendo che egli potesse dar corso ad agiti recidivanti in danno della moglie e dei due bambini, aveva dimostrato scarsa consapevolezza delle condotte aggressive perpetrate in loro danno nel passato.
pagina 4 di 6 Veniva poi precisato che, in vista dell'attivazione di videochiamate fra il padre e i figli, sarebbe stato necessario attivare “un congruo percorso di sostegno alla genitorialità”, reputandosi utile anche un periodo di osservazione delle interazioni fra il padre e i figli, “tenendo conto del lungo periodo di lontananza che li ha visti separati, e comunque fatta salva l'opportunità di interromperla, laddove fosse stata destabilizzante per lo stato emotivo dei minori”.
Ed allora, se anche le parti non hanno interloquito con il Presidente della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Bari sul contenuto di tale relazione, detta A.G. non avrebbe potuto ignorarne il relativo contenuto, trattandosi di documento pervenuto in modo cartaceo prima dell'assunzione della riserva, sciolta la quale sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti nel supremo interesse dei minori che meritano, allo stato, di essere confermati.
In prime cure, infatti, sono stati recepiti proprio i suggerimenti formulati dalle varie strutture incaricate di predisporre, in rete fra loro, gli interventi di supporto di ciascuno dei componenti il nucleo familiare da loro preso in carico sicché, con decisione condivisibilmente prudenziale e tenuto conto anche di tutte le emergenze istruttorie acquisite a seguito della definizione del procedimento minorile stante la vis attractiva di quello separativo pendente innanzi al Tribunale Ordinario, compreso il leggero miglioramento delle condizioni di vita dei due bambini e la rara compartecipazione paterna alle spese necessarie per il loro mantenimento, le ulteriori decisioni sono state rinviate al completamento del percorso di recupero della capacità genitoriale dell' Parte_1
Con l'ordinanza de qua, peraltro, i figli sono stati affidati in via esclusiva alla la cui Controparte_1 capacità genitoriale non è apparsa affatto compromessa con la conseguenza che la richiesta di ripristinare l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali di Bitetto è da ritenersi del tutto irragionevole.
Del pari non condivisibile è la richiesta di riduzione del contributo paterno per il mantenimento dei due figli da €.350 ad €.300 mensili.
Ed invero, posto che entrambi i genitori sono tenuti ad istruire, educare e mantenere i figli per il sol fatto di averli generati (art. 30 della Costituzione e 147 c.c.), che entrambi i genitori devono concorrere al mantenimento con il loro lavoro professionale e/o casalingo, oltre che proporzionalmente alla capacità reddituale e patrimoniale di ciascuno, che la IG.ra ha recentemente reperito una sistemazione CP_1 lavorativa percependo una retribuzione mensile di circa €.1.000, che il IG. ha da Parte_1 poco intrapreso un'attività imprenditoriale in provincia di Lecco, l'importo mensile di €.175,00 per ciascun figlio è da ritenersi congruamente determinato, tenuto conto che è prassi di tutti i Tribunale facenti parte del distretto di questa Corte onerare il genitore non collocatario, privo di lavoro e di patrimonio, del versamento di €.170,00 per ciascun figlio, trattandosi di importo ritenuto bastevole per far fronte alle di pagina 5 di 6 lui esigenze primarie.
Il reclamo deve pertanto essere respinto ed il IG. deve essere Parte_1 condannato al pagamento delle relative spese che si liquidano in favore della IG.ra nella Controparte_1 misura di €.1.923,00 per compenso, con l'aggiunta del rimborso spese generali al 15%, dell'IVA e del
CAP come per legge, e dell'ulteriore importo di €.1.923,00, con l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge, in favore dell'Avv. Maurizio Chimienti, quale curatore speciale dei due minori, da rifondersi in favore dello Stato a cagione dell'intervenuta ammissione di essi al beneficio del gratuito patrocinio.
Da ultimo, non si applica al presente procedimento, proposto dopo il 30.01.2013, il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità n.228/2012), che obbliga la parte che proponga un'impugnazione, anche incidentale, inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di materia esente ex lege.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento quivi iscritto con il n. di R.G. 1198/2024, promosso dal IG. nei confronti Parte_1 della IG.ra , così provvede: Controparte_1
1) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma in ogni statuizione l'ordinanza cron. n. 21495/2024 del
12.09.2024, pubblicata il 14.09.2024, emessa dal Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento per separazione giudiziale e contestuale divorzio ex art. 473 bis.
41 c.p.c. ivi iscritto con il n. di R.G. 2127/2024, pendente inter partes;
2) condanna il reclamante al pagamento delle spese per questa fase del procedimento che si liquidano in favore della IG.ra nella misura di €.1.923,00 per compenso, con l'aggiunta del Controparte_1 rimborso spese generali al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge, e dell'ulteriore importo di
€.1.923,00, con l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge, in favore dell'Avv. Maurizio Chimienti, quale curatore speciale dei due minori, da rifondersi in favore dello Stato a cagione dell'intervenuta ammissione dei minori al beneficio del gratuito patrocinio.
Così deciso in Bari il 3.01.2025
Il G.A. estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Dinisi Dott.ssa Maria Mitola
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