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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Carmine Capozzi, ha pronunciato la seguen- te
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2677/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento, e vertente
TRA
(C.F. , domiciliato per la lite in Lucca, Parte_1 C.F._1
Viale San Concordio n.1270, presso l'Avv. Simone Valentino del Foro di Lucca (C.F.
), che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti rilascia- C.F._2 ta in calce all'atto di citazione in opposizione tardiva.
Opponente
E
(P.I. ), già , con sede le- Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 gale in Venezia Mestre, Via Terraglio n. 63, in persona del l.r. p.t., e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale a rogito del Notaio in Venezia – Persona_1
Mestre, rep. n. 42351 – racc. n. 15678 del 09.12.2020, Controparte_2
(già ), P.I. , con sede in Venezia Mestre, Via Terraglio CP_3 P.IVA_2
n. 63, in persona della procuratrice speciale Dott.ssa (C.F. Controparte_4 [...]
), giusta procura a rogito Notaio in Venezia - Me- C.F._3 Persona_1 stre, rep. n. 44416 – racc. n. 16819 del 05.08.2022, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv. Roberto Pietro Sidoti
(C.F. del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il C.F._4 di lui studio in Milano, Piazza Velasca n. 8.
Opposta
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “precisa le conclusioni come da atto di opposizione [ovvero:
“Piaccia all' Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed ec- cezione, in accoglimento delle motivazioni esposte in premessa, In via preliminare disporre l'immediata sospensione della esecutività del decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni dedotte in narrativa, essendo contestato sia l'an che il quantum debeatur. Nel merito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e con- clusione in accoglimento della presente opposizione, da ritenersi ammissibile e fon-
1 data in fatto e diritto, Voglia 1) In accoglimento di tutte le dedotte motivazioni, ac- certare e dichiarare la natura vessatoria delle clausole dei contratti di finanziamento stipulati dal Sig. così come descritti nelle premesse e posti alla base del de- Pt_1 creto ingiuntivo opposto, così come nello specifico contestate per tutte le ragioni esposte in narrativa. 2) Conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in applicazione dei principi giuridici di cui alla Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479 del 6 aprile 2023 in materia di tutela di protezione del consumatore nel procedimento di ingiunzione.
Ed ancora nel Merito Voglia 1) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione pas- siva della società ricorrente per mancanza di prova docu- Controparte_1 mentale della asserita intervenuta cessione del credito relativamente ai contratti n.
20070805187801, contratto n. 10018034716934, contratto n. 20070805187820, tutti stipulati con la società . 2) Accertare e dichiarare la Parte_2 prescrizione delle pretese creditorie derivanti dai contratti di finanziamento n.
20070805187801 stipulato con in data 24.09.2001, del contratto n. Parte_2
10018034716934 stipulato con in data 16.03.2005, del contratto n. Parte_2
1104902895801 stipulato con la società in data 23.02.2006, Controparte_5 contratto di finanziamento n. 214578 stipulato con EF NQ in data
1.04.2006 per le ragioni dedotte in narrativa. 3) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui risulti accertato un qualche importo dovuto alla società creditrice, si chiede che sia disposta la compensazione tra il suddetto importo e le somme che risulteranno dovute dall'istituto medesimo a relativamente ai contratti Parte_1 di finanziamento per cui è causa. E comunque, Voglia il Giudice adito in ogni caso revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo n.441/2022, procedimento R.G. 1208/2022, emesso in data 1 aprile 2022, immediatamente esecutivo, notificato in data
19.04.2022, munito di formula esecutiva in data 11.04.2022, dal Tribunale civile di
Lucca, in persona del Giudice Dott. G.Giuntoli, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto. Con vittoria di spese e compensi di lite”] e insiste nell'istanza istruttoria come articolata con la seconda memoria ex art.183 cpc [ovvero:” In via istruttoria si produce la relazione del Rag. , e si chiede che sia dispo- Persona_2 sta C.T. D'Ufficio al fine di accertare e verificare la sussistenza di profili di usura e/o di illegittimità di quantificazione degli interessi nei contratti di finanziamento per cui
è causa , con quantificazione dell'ammontare delle somme corrisposte in eccedenza dal consumatore a titolo di interessi moratori, spese, oneri e commissioni che do- vranno poi essere decurtate da quanto richiesto dall'intermediario nella procedura esecutiva”].
Per l'opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito così giudicare IN VIA PRINCIPALE
1) respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto tardiva- mente proposte oltre che infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto, 2) confermare
2 integralmente il decreto ingiuntivo tardivamente opposto n. 441/2022 del Tribunale di Lucca emesso in data 01.04.2022. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto d.i. ed in ogni caso: 3) accertare e dichiarare la debenza, in forza delle cessioni di crediti di cui in narrativa, a carico del Sig. ed in Parte_1 favore di , della somma complessiva di € 22.336,28, oltre Controparte_1 interessi moratori al tasso legale dall'ingiunzione al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto, 4) condannare il Sig. al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_1 della somma complessiva di € 22.336,28, oltre interessi moratori al tasso legale dall'ingiunzione al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio. Con vittoria di compensi professionali e spese di lite”.
OGGETTO DEL PROCESSO
1.- , invocando la propria qualità di consumatore e l'arresto delle S.U. Parte_1
n.9479/2023 ed assumendo che era venuto a conoscenza dell'esistenza del decreto a seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi in data 7.8.2023, ha opposto tardivamente il decreto ingiuntivo n.441/2022, con il quale il tribunale di
Lucca, su istanza di , e per essa, quale mandataria, di Controparte_1 [...]
, quale ultima cessionaria dei crediti, gli ha ingiunto di pagare la Controparte_2 complessiva somma di euro 22.336,28, oltre interessi e spese di lite, rinveniente titolo in contratti di credito al consumo e precisamente: (i) per euro 4.323,27 nel contratto n.20070805187801 concluso con in data 24-9- Parte_2
2001; (ii) per euro 4.299,43 nel contratto n.10018034716934 concluso con
[...]
in data 16-3-2005; (iii) per euro 349,93 nel contratto Parte_3
n.20070805187820 concluso con in data 15-11-2008; Parte_2
(iv) per euro 9.131,74 nel contratto n.1104902895801 concluso con CP_5
; (v) per 4.231,91 euro nel contratto n.214578 concluso con CARREFOUR
[...]
BANQUE.
2.- A fondamento dell'opposizione tardiva ha dedotto:
- che il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo aveva omesso il controllo sull'abusività della clausole contenute nei predetti contratti;
- che, in particolare, quanto ai contratti conclusi con , Parte_2 hanno natura vessatoria:
a) la clausola che prevede la facoltà per la società di annullare la carta di cre- dito concessa al cliente, senza necessità di alcuna giustificazione né preavvi- so;
b) la clausola del contratto di finanziamento in materia di sanzioni, interessi penali e spese in quanto stabilisce a carico del consumatore sanzioni e penali palesemente eccessive;
la clausola che attribuisce a la facoltà di Parte_2 imporre una penale in caso di ritardato pagamento del cliente, penale quan-
3 tificata nella misura pari all'8% sugli importi dovuti;
la clausola in virtù della quale in caso di ritardo di pagamento addebiterà al cliente un Parte_2 interesse di mora nella misura massima di 0,040% al giorno, riservandosi comunque la facoltà di applicare per tali interessi sia il tasso dell'operazione che quello in vigore al momento della dichiarazione della decadenza dal be- neficio del termine.
Tali clausole sono meglio individuate con riferimento ai contratti, come clau- sole: V3-g nel contratto n. 10018034716934, V4 contratto n.
2007080518780 e n. 27 contratto n. 20070805187820;
c) le clausole del contratto di finanziamento che prevedono la solidarietà del coniuge: nei contratti stipulati con si legge testualmente che Parte_2
"con la sottoscrizione del presente contratto, teso a soddisfare i bisogni della famiglia, il coniuge del cliente presta a favore di la garanzia fi- Parte_2 deiussoria”;
d) le clausole che consentono all'intermediario di variare le condizioni del con- tratto di finanziamento in assenza di giustificati motivi ed in violazione dei termini di cui all'art. 118 TUB (v. clausola n. IV 7 contratto n.
10018034716934, IV 8 contratto n. 2007080518780);
-che, quanto al contratto concluso con , sono vessatorie: Controparte_5
1. la clausola “n. 7a) delle condizioni generali contrasto con l'art. 33 lett. m) la clausola n.2 e) in quanto consente alla finanziaria di annullare in qualsiasi momento la carta di credito collegata al finanziamento senza specificare i giustificati motivi”;
2. la clausola n. 9) che consente alla finanziaria di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, compresi i tassi di interesse anche in senso sfa- vorevole al cliente, in quanto attribuisce un termine per l'esercizio della fa- coltà di recesso pari a 15 giorni in deroga a quello previsto dalla legge indi- cato in giorni 60;
3. le clausole 15) e 16) in materia di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto, nella misura in cui addebitano al consumatore la corresponsione di interessi moratori d'importo manifestamente eccessivo;
- che, quanto infine al contratto concluso con , sono vessatorie: Parte_4
i. la clausola n. 12 nella parte in cui attribuisce all'intermediario la facoltà di provvedere in qualsiasi momento al blocco della carta;
ii. la clausola n. 15 in materia di recesso in quanto contrastante con il dispo- sto e i termini indicati dall'art. 1845 cc;
iii. la clausola n.17 in materia di modifica unilaterale delle condizioni generali di contratto con preavviso di giorni 15 in violazione di quanto disposto con l'art.118 TUB;
4 iv. le clausole n. 21 e 22 in materia di ritardo nel pagamento e di decadenza dal beneficio del termine in quanto impongono al consumatore di corrispon- dere penali ed interessi moratori;
- che, inoltre, il credito azionato era prescritto e non era la Controparte_1 titolare attiva dei rapporti, nessuna prova essendo stata data delle avvenute ces- sioni dei crediti a favore dell'opposta.
In forza di tali assunti ha chiesto, con l'atto d'opposizione, l'accoglimento di conclu- sioni identiche a quelle trascritte in epigrafe.
3.- L'opposta ha contestato l'opposizione tardiva, eccependone l'inammissibilità sia in relazione ai coltivati profili di carattere generale, esulanti dalla tutela specifica apprestata ai consumatori (quali, l'eccezione di prescrizione e l'eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto controverso), sia in relazione ai profili connessi alla tutela di protezione accordata ai consumatori, al riguardo evidenziando che l'opposizione contiene dissertazioni di carattere generico, teorico e di stampo scola- stico, prive di conseguenze (almeno non illustrate) sull'esatto ammontare del credi- to.
4.- Con la seconda memoria ex art.183, co.6 cpc, richiamandosi a una perizia di parte allegata alla stessa memoria, l'opponente ha anche introdotto il tema della usurarietà oggettiva dei tassi d'interesse praticati nei contratti de quibus, chiedendo l'ammissione di CTU sul punto. Eccezione cui ha replicato l'opposta con la memoria ex art.183, co.6 n.3 cpc, invocando la novità della questione, fondata, peraltro, su perizia priva di alcuna giustificazione argomentativa. Con tale memoria l'opposta ha anche sollecitato il giudice ad emettere i provvedimenti in materia di mediazione obbligatoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5.- Definito l'oggetto del processo nei termini sopra illustrati, va esaminata anzitut- to l'istanza dell'opposta di avvio della mediazione obbligatoria.
L'istanza va respinta.
L'eventuale difetto della condizione di procedibilità in esame deve essere eccepito dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio, non oltre la prima udienza
(v. art.5 d.lgs. 28/2010).
Anche nel giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, convenuto è
l'opponente (c.d. convenuto in senso sostanziale), che, nel caso di specie, non ha proposto l'eccezione.
Pertanto, se anche in ipotesi l'istituto della mediazione obbligatoria fosse applicabile all'opposizione tardiva, occorrerebbe rilevare che la parte interessata non ha propo- sto la relativa eccezione d'improcedibilità.
6.- Va ricordato, poi, in via preliminare, il perimetro d'applicazione del noto arresto delle S.U. n.9479/2023 che – al fine di individuare gli strumenti processuali per da-
5 re attuazione nel nostro ordinamento al principio di effettività della tutela giurisdi- zionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle altrettanto note sentenze della CGUE del 17 maggio 2022 – ha stabilito, per quanto rileva in questa causa:
-a) che il giudice del procedimento monitorio, nella fase "inaudita altera parte", de- ve esaminare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda - esercitando, a tal fine, i poteri istruttori di cui all'art. 640 c.p.c. (richiedendo la produzione di documenti o i chiarimenti necessari, anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore) - e motivare sinteticamente l'e- sito negativo di tale controllo nel decreto ingiuntivo, nonché, con lo stesso provve- dimento, avvertire il debitore che, in assenza di opposizione, decadrà dalla possibili- tà di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il de- creto non opposto diventerà irrevocabile;
- b) che lo stesso giudice deve, invece, rigettare, in tutto o in parte, il ricorso, salva la riproponibilità della domanda, se il predetto controllo abbia esito positivo oppure se l'accertamento della vessatorietà imponga un'istruzione probatoria (quale quella tramite l'assunzione di testimonianze o l'espletamento di c.t.u.) incompatibile col procedimento monitorio;
- c) che nel caso in cui il giudice della fase monitoria abbia omesso tale controllo e non sia stata proposta opposizione tempestiva, lo strumento rimediale a disposizio- ne del consumatore è l'opposizione tardiva ex art.650 cpc ma “solo ed esclusiva- mente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali”, e il giudice dell'opposi- zione tardiva ex art. 650 c.p.c. una volta investito dell'opposizione avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potreb- be comportare sul titolo giudiziale e, quindi, procederà, secondo le forme di rito;
d) che, in particolare, nel caso di omissione di controllo da parte del giudice del monitorio, il giudice dell'esecuzione:
1) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credi- to oggetto del decreto ingiuntivo;
2) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una somma- ria istruttoria funzionale a tal fine;
3) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole – sia po- sitivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro
6 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;
4) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito;
5) se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma,
c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);
6) se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva - se del caso rilevando l'abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.
6.1.- Ciò premesso, va osservato, anzitutto, che, diversamente da quanto reputato da parte opposta, l'opposizione tardiva è stata proposta quando l'opponente ha ap- preso dell'esecuzione presso terzi in corso e quando questa era ancora pendente, atteso che l'ordinanza di assegnazione delle somme è soltanto successiva alla pro- posizione dell'opposizione tardiva e al provvedimento del giudice della cognizione che non ha sospeso l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.
L'opposizione è proposta, quindi, in linea con quanto stabilito dalle Sezioni Unite.
6.2.- Va chiarito, poi, che nella particolare fattispecie in esame, l'opposizione tardi- va può rimediare soltanto all'omesso controllo del giudice del monitorio sulle clau- sole abusive e che pertanto al giudice dell'opposizione tardiva consumeristica è pre- cluso l'esame di questioni diverse da quelle afferenti alla tutela dei diritti riconosciu- ti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE e dalle norme interne attuative (Codice del Consumo), questioni che la parte ingiunta avrebbe dovuto coltivare con l'opposizione tempestiva.
In conseguenza di questa conclusione, questo ufficio giudiziario non può esaminare:
(i) l'eccezione di prescrizione del credito. Trattasi di eccezione in senso stret- to, che rinviene titolo in norme di carattere generale e non nella direttiva sopra citata e non può essere rilevata d'ufficio;
(ii) l'eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto controverso. Trattasi di eccezione in senso lato che rinviene titolo, ancora una volta, in norme di carattere generale e non nella direttiva sopra citata.
(iii) L'eccezione di usurarietà oggettiva, proposta in relazione ai rapporti con sulla base di una perizia di parte che, detto incidental- Parte_2 mente, è del tutto incomprensibile. Trattasi di eccezione in senso lato
7 che non trova fondamento nella direttiva sopra indicata, ma in disposi- zioni dell'ordinamento interno, di carattere generale, e che, quindi, avrebbe dovuto essere coltivata con l'opposizione tempestiva;
(iv) l'eccezione relativa alla clausola n. 15 del contratto di credito al consumo concluso con in materia di recesso dal rapporto, Parte_4 proposta sull'assunto che sarebbe contrastante con il disposto e i termini indicati dall'art. 1845 cc., perché ancora una volta non viene in rilievo una norma rimediale specifica (posta a protezione del consumatore) ma una di carattere generale.
6.3.- Va osservato, ancora, che l'opposizione tardiva è inammissibile per difetto di interesse ad agire in relazione a quei profili che, anche se formulati per asserite vio- lazione del Codice del Consumo e del diritto unionale e anche se accolti, sarebbero privi di concrete conseguenze in punto di determinazione dell'an e del quantum og- getto di ingiunzione di pagamento.
Seguendo l'ordine espositivo sopra proposto hanno tale carattere le seguenti ecce- zioni:
a) Quanto ai contratti conclusi con la società : Parte_2
1) l'eccezione relativa alla clausola che prevede la facoltà per quest'ultima di annullare la carta di credito concessa al cliente, senza necessità di al- cuna giustificazione né preavviso.
Non è specificato se l'opposta (o, rectius, la sua dante causa) si è avval- sa di detta facoltà e se e in che termini ciò abbia inciso sul quantum ri- chiesto in relazione allo specifico rapporto contrattuale connotato da tale clausola.
2) L'eccezione relativa alla clausola del contratto di finanziamento che pre- vede la solidarietà del coniuge.
L'eccezione è del tutto defatigatoria, tenuto conto che i contratti in atti sono sottoscritti soltanto dal ricorrente che dichiara di essere celibe e di abitare presso i genitori.
3) L'eccezione relativa alle clausole che consentono all'intermediario di va- riare le condizioni del contratto di finanziamento in assenza di giustificati motivi e in violazione di termini di legge.
L'eccezione è generica.
L'opponente non specifica se vi siano state variazioni unilaterali nel corso del rapporto e, in ipotesi, quali di queste sarebbero ingiustificate e per lui svantaggiose.
b) Quanto al contratto concluso con : Controparte_5
1. l'eccezione relativa alla “clausola n. 7a) delle condizioni generali contrasto con l'art. 33 lett. m) la clausola n.2 e) in quanto consente alla finanziaria di
8 annullare in qualsiasi momento la carta di credito collegata al finanziamento senza specificare i giustificati motivi”, per le stesse ragioni di cui al punto a.1;
2. l'eccezione relativa alla clausola n. 9), formulata sull'assunto che consente alla finanziaria di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, compresi i tassi di interesse anche in senso sfavorevole al cliente, in quanto attribuisce un termine per l'esercizio della facoltà di recesso pari a 15 giorni in deroga a quello previsto dalla legge indicato in giorni 60, per le stesse ra- gioni espresse al punto a.3.
- c) Quanto al contratto concluso con : Parte_4
1. l'eccezione relativa alla clausola n. 12 nella parte in cui attribuisce all'in- termediario la facoltà di provvedere in qualsiasi momento al blocco della car- ta, per le stesse ragioni espresse al punto a.1);
2. l'eccezione relativa alla clausola n.17 in materia di modifica unilaterale del- le condizioni generali di contratto con preavviso di giorni 15, per le stesse ragioni espresse al punto a.3.
6.4.- L'opposizione tardiva, in relazione ai rimanenti profili coltivati dall'opponente, va invece esaminata nel merito.
L'opponente assume l'abusività delle clausole dei contratti de quibus che, per l'ipotesi di ritardato pagamento di singole rate, oppure in caso di decadenza dal be- neficio del termine o di risoluzione del contratto, prevedono l'applicazione di penali e/o interessi moratori di importo ritenuto dal consumatore manifestamente eccessi- vo.
Il richiamo è all'art.33, co.2, lett.f) del d.lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), secondo cui “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per l'effetto, di: […] imporre al consumatore, in caso di inadempi- mento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamen- te eccessivo”.
a) In particolare, quanto ai contratti conclusi con la società Parte_2
, l'opponente assume l'abusività delle clausole: n. V3 -g contratto n.
[...]
10018034716934, n. V4 contratto n. 20070805187801 e n. 27 contratto n.
20070805187820.
Tali clausole prevedono:
i) una penale a carico del cliente nella misura pari all'8% sugli importi dovuti (ovvero 80 euro per ogni 1000 euro di debito), con riferimen- to all'ipotesi della risoluzione del rapporto, con perdita del beneficio del termine e immediata richiesta di pagamento del capitale residuo.
9 Nell'ottica del finanziatore tale penale consiste in una liquidazione forfettizzata del danno dei costi della gestione amministrativa della pratica di recupero credito.
L'esame dei documenti prodotti in fase monitoria (v. estratti conti dei rapporti) evi- denzia che la penale risulta applicata nella misura indicata e denominata “indennità contenzioso” soltanto nei contratti conclusi nell'anno 2001 e nell'anno 2005 e non anche in quello del 2008.
ii) in caso di ritardato adempimento, l'addebito degli interessi di mora nella misura massima 0,040% per ogni giorno di ritardo (ovvero nel- la misura del 14,60% annuo).
La penale di cui alla lettera i) incorre nell'eccezione di abusività in quanto d'importo manifestamente eccessivo, come si può ricavare sia dall'entità della stessa in ter- mini percentuali in rapporto allo scopo perseguito (quantificazione forfettaria dei danni consistenti nei costi amministrativi di gestione della pratica), sia dal raffronto con i due contratti conclusi con gli altri finanziatori che o non prevedono una penale o prevedono una penale nella misura ben più ridotta del 1%.
Trova applicazione, pertanto, l'art.36 Cod, Consumo, con conseguente nullità di protezione e inefficacia della clausola nei confronti del consumatore.
Per l'effetto, espunta l'applicazione della penale (pari ad euro 143,60 per il contrat- to concluso nell'anno 2001 ed euro 180,30 per il contratto concluso nel 2005) e ri- calcolato il saldo del rapporto alla data del c.d. passaggio a sofferenza (30-1-2013) risulta che l'opponente è debitore della opposta dei seguenti importi:
- euro 3.390,69 quanto al contratto n.20070805187801 concluso nell'anno
2001, oltre interessi moratori al tasso del 14,60%;
- euro 3.334,60 quanto al contratto n.10018034716934 concluso nell'anno
2005, oltre interessi moratori al tasso del 14,60%.
Non può ritenersi, invece, che gli interessi moratori siano determinati in una misura manifestamente eccessiva, essendo finanche inferiori al tasso contrattuale.
b)Quanto al contratto concluso con , l'opponente assume come Controparte_5 vessatorie le clausole 15) e 16) in materia di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto nella misura in cui addebitano al consumatore la corre- sponsione di interessi moratori d'importo manifestamente eccessivo.
La clausola n.15 (ritardo nei pagamenti) prevede l'applicazione di una spesa, in mi- sura fissa, pari ad euro 15,00, per il caso in cui il finanziatore abbia sostenuto spese per solleciti di pagamento a mezzo posta o per telefono o interventi presso il domi- cilio del debitore.
La clausola non prevede una penale automatica, ma si correla a solleciti di paga- mento, scritti (a mezzo posta) o verbali (per telefono).
L'opponente non ha dedotto che la clausola sia stata applicata nel corso del rappor- to e in quali circostanze.
10 La clausola n.16 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto) disciplina le fattispecie in cui si ha decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del contratto (16.1.). In tal caso, non è prevista l'applicazione di alcuna penale, ol- tre l'eventuale somma dovuta ex art.15 (16.2.). Sono invece dovuti gli interessi moratori ma nella misura pari al tasso contrattuale. In altre parole, gli interessi di mora sono pari agli interessi corrispettivi. Non è dato apprezzare, quindi, alcuna ec- cessività nell'importo de quo.
In relazione a tale contratto l'opposizione è pertanto infondata.
c) Quanto infine al contratto concluso con , per l'opponente so- Parte_4 no vessatorie le clausole n. 21 e 22 in materia di ritardo nel pagamento e di deca- denza dal beneficio del termine in quanto impongono al consumatore di corrispon- dere penali ed interessi moratori.
La clausola n.21 (mancato o ritardato pagamento) prevede, in caso di pagamento inesatto (cioè parziale) o omesso pagamento della rata di debito:
(i) il pagamento di interessi di mora nella misura del 1,5% mensile (ovvero il
18% all'anno), con automatica riduzione al limite soglia usura nel caso in cui il tasso fosse superiore a quello soglia.
L'interesse moratorio nella misura del 18%, in caso di ritardato o parziale paga- mento della rata, non può considerarsi manifestamente eccessivo, tenuto conto che il tasso contrattuale (tasso corrispettivo) era pari al 16,20% annuo (TAN) con un
TAEG del 17,46%.
(ii) L'applicazione di una spesa, pari all'importo fisso di euro 15,49, per il caso in cui il finanziatore avesse sostenuto spese per solleciti di pagamento a mezzo posta o per telefono, e di euro 50,00 per ogni 500 euro o frazione di 500 euro di debito in caso di interventi domiciliari.
Anche in tal caso, trattandosi di spese del tutto facoltative e non automatiche l'opponente non ha allegato (prima ancora che dimostrato) quando sarebbero state applicate.
La clausola n.22 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto) disciplina i casi in cui il debitore sarebbe decaduto dal beneficio del termine del pa- gamento rateale o si sarebbe verificata la risoluzione del contratto e le relative con- seguenze, ovvero, obbligo di rimborsare entro 15 giorni il capitale residuo, scaduto e a scadere, gli interessi e gli eventuali oneri relativi alle rate scadute e non pagate, le eventuali somme dovute ex clausola n.21, sopra esaminata, e una penale pari all'1% sul capitale a scadere. La somma così dovuta avrebbe poi prodotto interessi moratori nella misura del 1,5% mensile (ovvero 18% annuo).
La penale dovuta nella misura del 1% del capitale a scadere (ovvero, 10 euro per ogni 1000,00 di capitale a scadere) a copertura dei costi amministrativi di gestione
11 del contenzioso, cioè del passaggio a sofferenza del credito, non può considerarsi manifestamente eccessiva.
Per gli interessi moratori al 18% annuo valgono le considerazioni sopra svolte quan- to alla clausola n.21.
Anche in relazione a tale contratto l'opposizione tardiva è pertanto infondata.
6.5.- In sintesi, l'opposizione tardiva è fondata nei limiti sopra indicati e per i soli contratti conclusi con nell'anno 2001 e nell'anno 2005. Parte_2
In relazione a tali rapporti, tenuto conto che nel proporre la domanda in sede moni- toria l'opposta ha limitato il conteggio degli interessi moratori alla data del 9-9-
2014 (negli estratti conti certificati in atti si usa proprio l'espressione blocco degli interessi dalla data del 9-9-2014), limitandosi poi a chiedere gli interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda al saldo sugli importi risultanti dagli estratti conto alla data del 9-9-2014, il debito è così rideterminato:
- quanto al contratto n.20070805187801, euro 3.390,69 alla data del 30-1-
2023, oltre interessi moratori al tasso del 14,60% (con decorrenza dal 28-2-
2013 come da estratto conto in atti) fino al 30-9-2014, pari a euro 756,70, così complessivamente euro 4.147,49;
- quanto al contratto n.10018034716934, euro 3.334,60 alla data del 30-1-
2013, oltre interessi moratori al tasso del 14,60% (con decorrenza dal 28-
2-2013 come da estratti conto in atti) fino al 30-9-2014, pari ad euro
744,28, e così complessivamente euro 4.078,88.
Per l'effetto, revocato il decreto opposto, l'azione di pagamento proposta in via mo- nitoria è accolta per il minor importo di euro 21.939,95 (rispetto a quello di euro
22.336,28 originariamente ingiunto), oltre agli interessi di mora al tasso legale dal- la data della domanda al saldo.
7.- La davvero parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un decimo, tanto per la fase monitoria quanto per la presente fase di opposizione. Per il resto fanno carico all'opponente che è il soc- combente prevalente e sono liquidate in dispositivo in difetto di notula in atti (per la fase monitoria, l'importo ingiunto con il decreto è ridotto del 10%, per la fase d'opposizione è applicato il DM 55/2014, valore della causa da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, parametri medi per le quattro fasi). La liquidazione effettuata in di- spositivo già tiene conto della compensazione parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- in accoglimento dell'azione di pagamento proposta in via monitoria, condanna l'opponente a pagare all'opposta la somma di euro 21.939,95, oltre agli interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda al saldo effettivo;
12 - condanna a pagare le spese di giudizio a favore di Parte_1 CP_6
e per essa, quale mandataria, di , che sono liquidate:
[...] Controparte_2
- quanto alla fase monitoria, in euro 558,90 per compenso professionale e spese generali e in euro 130,95 per spese vive, oltre agli accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti);
- quanto alla fase di opposizione, in euro 4.569,30 per compenso professionale, ol- tre al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti).
Lucca, 21-2-2025.
Il Giudice
Carmine Capozzi
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