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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 16/04/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1612/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Piacenza - Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti - Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia - Giudice rel/est
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina - GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1612 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno
2024, riservata in decisione con ordinanza all'udienza del 13 febbraio 2025, avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
TRA
(CF: ), ammessa al Parte_1 C.F._1
Patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA in data 27 febbraio 2024, con l'avv. ZAIRA DE
BIASI
RICORRENTE
E
(CF: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON
IL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI PIACENZA
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Il Procuratore di Parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni come da Ricorso.
In data 26 febbraio 2025, il P.M. chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio lo scioglimento del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30 settembre 2024, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Piacenza,
[...] CP_1 [...]
esponendo quanto segue: - di avere contratto matrimonio civile in Quito (Ecuador), in CP_1
data 29 settembre 1999, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di Bobbio, anno 2019, numero 28, parte II, Serie C e che dalla loro unione nasceva in Ecuador, in data 21 ottobre 2000 la figlia e a Piacenza, in data 29 maggio 2009, Persona_1
il figlio;
- con decreto di omologa, in data 15 dicembre Persona_2
2021, del Tribunale di Piacenza i coniugi si separavano consensualmente e concordavano l'affidamento condiviso dei due figli ad entrambi i genitori, con collocamenti presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa coniugale e con diritto di visita paterno disciplinato come da accordi ed inoltre, prevedevano a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli di complessivi €
450,00 mensili (ovvero € 225,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- in sede di separazione omologata, le Parti dichiaravano di essere economicamente autosufficienti, di avere definito ogni questione economica e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, neppure a titolo di contributo al mantenimento;
- dopo la separazione, il marito si trasferiva a vivere a Piacenza, via Emmanueli n. 38, dove attualmente risiede e dove, quando ha cominciato a frequentare l'Università Cattolica di Piacenza, è andata a vivere anche la figlia della coppia al mantenimento della quale il padre provvede da quel momento in via diretta mentre la madre, fino a questo momento, ha anticipato i costi della retta universitaria per la figlia;
- di avere sempre lavorato come badante ma che attualmente risulta disoccupata dopo il decesso della persona di cui si occupava mentre il marito è regolarmente occupato come operaio e percepisce una retribuzione mensile di €
1.500,00; - dopo la separazione, i non si sono mai riappacificati e la rottura del vincolo Per_3
coniugale è ormai irreversibile ed è impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle Parti in Quito (Ecuador), in data 29 settembre 1999 e trascritto presso il registro dei matrimoni del Comune di Bobbio, anno 2019, numero 28, parte II, Serie C;
- di confermare pagina 2 di 10 l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_2 presso la madre alla quale confermare l'assegnazione della casa coniugale e di prevedere a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore del figlio di € 300,00 mensili, nonché l'obbligo di contribuzione diretta della prima figlia che attualmente vive con il padre, oltre al
50% delle spese straordinarie occorrenti per entrambi i figli, precedendo, altresì, che gli assegni unici per i figli vengano percepiti esclusivamente dalla madre nonché disciplinando il diritto di visita paterno come da accordi presi dalle Parti in sede di separazione;
- infine, chiedeva un assegno di divorzio in proprio favore di € 300,00 mensili.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con provvedimento del
Presidente del Tribunale di Piacenza del 2 ottobre 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione delle Parti l'udienza dell'11 febbraio 2025, assegnando termine alla TE per la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, nonché termine alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Nonostante la ritualità della notifica il RE non si costituiva in giudizio ed all'udienza dell'11 febbraio 2025, ne veniva dichiarata la contumacia;
sicché, il Giudice delegato, dopo aver sentito liberamente la Parte ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione, senza la necessità di svolgere attività istruttoria, invitava la Difesa di parte ricorrente a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione della causa. All'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM.
***
La domanda principale volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle Parti in Quito (Ecuador), in data 29 settembre 1999 e trascritto presso il registro dei matrimoni del Comune di Bobbio, anno 2019, numero 28, parte II, Serie C, è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Piacenza, con decreto in data 15 dicembre 2021. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno antecedente alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dal
RE sul quale ricadeva il relativo onere, il quale seppur ritualmente citato in giudizio ha deciso di non prendervi parte.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
pagina 3 di 10 Quanto ai provvedimenti accessori, circa il regime di affidamento del figlio minore della coppia, deve provvedersi in conformità alla richiesta della Parte ricorrente, disponendo l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica Persona_2
presso la madre, con la quale ha sempre vissuto anche dopo la fine della relazione tra i Genitori ed alla quale va pertanto, confermata, l'assegnazione della ex casa coniugale sita in Bobbio, via dell'Artigianato n. 21.
Come è noto, infatti, in materia di affidamento dei figli minori in caso di separazione, l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario tendenzialmente inderogabile, pure nel caso di grave conflittualità tra i genitori, in ossequio al principio della bigenitorialità, salvo che la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Quanto alla disciplina del diritto alla frequentazione padre-figlio, si prevede, in conformità alla domanda di Parte ricorrente, che ricalca gli accordi raggiunti dai Genitori sul punto in sede di separazione consensuale nonché quelle di fatto attualmente in essere e per l'effetto, salvo diversi accordi tra le Parti, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore a fine Persona_2 settimana alternati, dal venerdì all'uscita dalla scuola e fino al lunedì mattina allorquando il
RE lo riaccompagnerà a scuola, mentre durante il periodo estivo il Minore trascorrerà una settimana in via alternata con la madre ed una con il padre che il lunedì pomeriggio andrà a prendere il figlio presso l'abitazione materna e lo riporterà il lunedì successivo entro le ore 12:00; durante il periodo natalizio, , in via alternata starà un anno con il padre la vigilia di Natale e con Persona_2
la madre dal 25 dicembre al mattino e fino al 31 dicembre sempre al mattino, allorquando il padre andrà a prenderlo e lo riaccompagnerà a casa della madre il sei gennaio mentre l'anno successivo i giorni saranno invertiti tra i genitori;
durante le vacanze pasquali trascorrerà con Persona_2
ciascun genitore tre giorni consecutivi, dal giovedì alla domenica sera e dalla domenica sera al martedì, sempre in via alternata di anno in anno e starà una volta con il padre ed una volta con la madre e così di seguito, sempre in via alternata, in occasione degli altri giorni festivi dell'anno; infine, durante le vacanze estive potrà trascorrere un periodo di due settimane, anche Persona_2 non consecutive, con ciascun genitore, previa comunicazione dell'uno all'altro, un paio di mesi prima, tenendo conto delle eventuali esigenze lavorative di entrambi nonché di quelle del Minore.
Quanto al mantenimento del figlio minore soccorrono i criteri di cui all'art 337 ter Persona_2
c.c. applicabili anche in caso di divorzio.
Ebbene, alla luce di quanto esposto, si ritiene congruo confermare la misura del mantenimento già prevista in sede di separazione, disponendo quindi che il RE corrisponda all'altro genitore, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 225,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT,
pagina 4 di 10 oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti al Minore, secondo le Linee Guida del CNF.
Quanto al mantenimento della figlia, maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente, la quale sta completando gli studi universitari presso l'Università Cattolica di Piacenza e che attualmente vive con il padre, in conformità alla richiesta di Parte ricorrente si prevede che il padre continuerà a mantenere la figlia in forma diretta, come da prassi invalsa tra le Parti, Persona_1
prevedendo al contempo che le spese straordinarie, compresa la retta universitaria, siano poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
Quanto all'assegno divorzile richiesto dalla TE, com'è noto, la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 dell'11/07/2018) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti
(assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021).
Come spiegato chiaramente dalle Sezioni Unite del 2018, "l'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si
pagina 5 di 10 è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art.
5.c.6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto. Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
L'eliminazione della rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio e la conseguente inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 comma 6 in posizione equiordinata, consente, in conclusione, senza togliere rilevanza alla comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, di escludere i rischi d'ingiustificato arricchimento derivanti dalla adozione di tale valutazione comparativa in via prevalente ed esclusiva, ma nello stesso tempo assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni, molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione
pagina 6 di 10 della vita familiare." (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018).
La funzione perequativo-compensativa dell'assegno, dunque, conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021).
In proposito, le Sezioni Unite hanno precisato che "l'autoresponsabilità deve percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole" (Cass., Sez. U,
Sentenza n. 18287 del 11/07/2018).
In tale ottica, come pure successivamente ribadito da questa Corte, occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno "perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023).
La Corte di Cassazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023) ha, poi, precisato che l'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di pagina 7 di 10 dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (funzione propriamente compensativa), sia ad assicurare, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare oltre che personale dell'altro coniuge
(funzione propriamente perequativa).
In sintesi, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024).
La funzione assistenziale dell'assegno, invece, valorizza la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente.
Ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica "ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare" (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del
24/02/2021, in motivazione).
In particolare, la funzione assistenziale torna in gioco o può tornarvi, anche con connotazione di prevalenza, tutte le volte in cui il giudice di merito accerti che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione,
pagina 8 di 10 abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio. Inoltre, poiché la finalità assistenziale, in questi casi, assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo- compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19341 del
07/07/2023).
Nel caso di specie, la TE, come dalla stessa dichiarato, ha sempre lavorato come badante, percependo una retribuzione da lavoro dipendente di poco più di € 10,000 annui, come si evince dalle dichiarazioni dei redditi dalla stessa prodotti relativi agli anni 2021, 2022 e 2023 ma dallo scorso anno è disoccupata mentre il RE lavora come operaio a Castel San Giovanni e, secondo quanto riportato dalla moglie, percepisce una retribuzione mensile di € 1500,00.
Le suddette circostanze non sono contrastate da elementi di segno contrario posto che il RE, nonostante la ritualità della notifica, ha deciso di non prendere parte al giudizio.
Ne consegue che l'assegno divorzile deve assumere in questo caso finalità assistenziale non avendo la moglie - allo stato - adeguati mezzi propri per far fronte ai propri bisogni quotidiani, essendosi venuta a creare una situazione di fatto che giustificava il riconoscimento dell'assegno essendo la
TE divenuta disoccupata non per sua volontà, con conseguente insufficienza dei mezzi a sua disposizione, ma tenendo conto, nella quantificazione dell'assegno, della circostanza che la stessa è comunque abile al lavoro e potrà ricollocarsi, in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro. Per le suesposte ragioni, si giustifica un assegno di divorzio in favore della TE ed a carico del RE di € 180,000 mensili.
***
Quanto alle spese processuali, tenuto conto della natura della causa, dei motivi della decisione e del comportamento processuale del RE, che è rimasto contumace nel presente procedimento, se ne giustifica la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- accoglie la domanda principale di Parte ricorrente e per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle Parti in Quito (Ecuador), in data 29 settembre 1999 e trascritto presso il registro dei matrimoni del Comune di Bobbio, anno pagina 9 di 10 2019, numero 28, parte II, Serie C;
- conferma l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocamento presso la madre, alla quale è stata già assegnata in sede di separazione la ex casa coniugale sita in Bobbio, via dell'Artigianato n. 21, ove è fissata la residenza abituale del Minore;
- disciplina il diritto-dovere di visita paterno come in parte motiva indicato;
- dispone che il RE versi alla TE l'assegno mensile di € 225,00, quale contributo al mantenimento del figlio minore. Il suddetto assegno dovrà essere versato entro il giorno 5 di ciascun mese e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per il figlio, secondo le Linee Guida del
CNF;
- dispone che il padre provvederà al mantenimento diretto della figlia Persona_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, che con lo stesso convive e che le spese straordinarie occorrenti per la figlia, compresa la retta universitaria, vengano sostenute dai genitori nella misura del 50 % ciascuno;
- pone a carico del RE il versamento di un assegno divorzile in favore della moglie di €
180,00 mensili;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Bobbio per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.1939 n. 1238 e successive modifiche;
- compensa integralmente tra le Parti le spese di lite.
Così deciso in Piacenza in data 8 aprile 2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Piacenza - Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti - Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia - Giudice rel/est
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina - GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1612 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno
2024, riservata in decisione con ordinanza all'udienza del 13 febbraio 2025, avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
TRA
(CF: ), ammessa al Parte_1 C.F._1
Patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA in data 27 febbraio 2024, con l'avv. ZAIRA DE
BIASI
RICORRENTE
E
(CF: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON
IL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI PIACENZA
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Il Procuratore di Parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni come da Ricorso.
In data 26 febbraio 2025, il P.M. chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio lo scioglimento del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30 settembre 2024, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Piacenza,
[...] CP_1 [...]
esponendo quanto segue: - di avere contratto matrimonio civile in Quito (Ecuador), in CP_1
data 29 settembre 1999, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di Bobbio, anno 2019, numero 28, parte II, Serie C e che dalla loro unione nasceva in Ecuador, in data 21 ottobre 2000 la figlia e a Piacenza, in data 29 maggio 2009, Persona_1
il figlio;
- con decreto di omologa, in data 15 dicembre Persona_2
2021, del Tribunale di Piacenza i coniugi si separavano consensualmente e concordavano l'affidamento condiviso dei due figli ad entrambi i genitori, con collocamenti presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa coniugale e con diritto di visita paterno disciplinato come da accordi ed inoltre, prevedevano a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli di complessivi €
450,00 mensili (ovvero € 225,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- in sede di separazione omologata, le Parti dichiaravano di essere economicamente autosufficienti, di avere definito ogni questione economica e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, neppure a titolo di contributo al mantenimento;
- dopo la separazione, il marito si trasferiva a vivere a Piacenza, via Emmanueli n. 38, dove attualmente risiede e dove, quando ha cominciato a frequentare l'Università Cattolica di Piacenza, è andata a vivere anche la figlia della coppia al mantenimento della quale il padre provvede da quel momento in via diretta mentre la madre, fino a questo momento, ha anticipato i costi della retta universitaria per la figlia;
- di avere sempre lavorato come badante ma che attualmente risulta disoccupata dopo il decesso della persona di cui si occupava mentre il marito è regolarmente occupato come operaio e percepisce una retribuzione mensile di €
1.500,00; - dopo la separazione, i non si sono mai riappacificati e la rottura del vincolo Per_3
coniugale è ormai irreversibile ed è impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle Parti in Quito (Ecuador), in data 29 settembre 1999 e trascritto presso il registro dei matrimoni del Comune di Bobbio, anno 2019, numero 28, parte II, Serie C;
- di confermare pagina 2 di 10 l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_2 presso la madre alla quale confermare l'assegnazione della casa coniugale e di prevedere a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore del figlio di € 300,00 mensili, nonché l'obbligo di contribuzione diretta della prima figlia che attualmente vive con il padre, oltre al
50% delle spese straordinarie occorrenti per entrambi i figli, precedendo, altresì, che gli assegni unici per i figli vengano percepiti esclusivamente dalla madre nonché disciplinando il diritto di visita paterno come da accordi presi dalle Parti in sede di separazione;
- infine, chiedeva un assegno di divorzio in proprio favore di € 300,00 mensili.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con provvedimento del
Presidente del Tribunale di Piacenza del 2 ottobre 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione delle Parti l'udienza dell'11 febbraio 2025, assegnando termine alla TE per la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, nonché termine alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Nonostante la ritualità della notifica il RE non si costituiva in giudizio ed all'udienza dell'11 febbraio 2025, ne veniva dichiarata la contumacia;
sicché, il Giudice delegato, dopo aver sentito liberamente la Parte ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione, senza la necessità di svolgere attività istruttoria, invitava la Difesa di parte ricorrente a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione della causa. All'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM.
***
La domanda principale volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle Parti in Quito (Ecuador), in data 29 settembre 1999 e trascritto presso il registro dei matrimoni del Comune di Bobbio, anno 2019, numero 28, parte II, Serie C, è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Piacenza, con decreto in data 15 dicembre 2021. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno antecedente alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dal
RE sul quale ricadeva il relativo onere, il quale seppur ritualmente citato in giudizio ha deciso di non prendervi parte.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
pagina 3 di 10 Quanto ai provvedimenti accessori, circa il regime di affidamento del figlio minore della coppia, deve provvedersi in conformità alla richiesta della Parte ricorrente, disponendo l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica Persona_2
presso la madre, con la quale ha sempre vissuto anche dopo la fine della relazione tra i Genitori ed alla quale va pertanto, confermata, l'assegnazione della ex casa coniugale sita in Bobbio, via dell'Artigianato n. 21.
Come è noto, infatti, in materia di affidamento dei figli minori in caso di separazione, l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario tendenzialmente inderogabile, pure nel caso di grave conflittualità tra i genitori, in ossequio al principio della bigenitorialità, salvo che la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Quanto alla disciplina del diritto alla frequentazione padre-figlio, si prevede, in conformità alla domanda di Parte ricorrente, che ricalca gli accordi raggiunti dai Genitori sul punto in sede di separazione consensuale nonché quelle di fatto attualmente in essere e per l'effetto, salvo diversi accordi tra le Parti, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore a fine Persona_2 settimana alternati, dal venerdì all'uscita dalla scuola e fino al lunedì mattina allorquando il
RE lo riaccompagnerà a scuola, mentre durante il periodo estivo il Minore trascorrerà una settimana in via alternata con la madre ed una con il padre che il lunedì pomeriggio andrà a prendere il figlio presso l'abitazione materna e lo riporterà il lunedì successivo entro le ore 12:00; durante il periodo natalizio, , in via alternata starà un anno con il padre la vigilia di Natale e con Persona_2
la madre dal 25 dicembre al mattino e fino al 31 dicembre sempre al mattino, allorquando il padre andrà a prenderlo e lo riaccompagnerà a casa della madre il sei gennaio mentre l'anno successivo i giorni saranno invertiti tra i genitori;
durante le vacanze pasquali trascorrerà con Persona_2
ciascun genitore tre giorni consecutivi, dal giovedì alla domenica sera e dalla domenica sera al martedì, sempre in via alternata di anno in anno e starà una volta con il padre ed una volta con la madre e così di seguito, sempre in via alternata, in occasione degli altri giorni festivi dell'anno; infine, durante le vacanze estive potrà trascorrere un periodo di due settimane, anche Persona_2 non consecutive, con ciascun genitore, previa comunicazione dell'uno all'altro, un paio di mesi prima, tenendo conto delle eventuali esigenze lavorative di entrambi nonché di quelle del Minore.
Quanto al mantenimento del figlio minore soccorrono i criteri di cui all'art 337 ter Persona_2
c.c. applicabili anche in caso di divorzio.
Ebbene, alla luce di quanto esposto, si ritiene congruo confermare la misura del mantenimento già prevista in sede di separazione, disponendo quindi che il RE corrisponda all'altro genitore, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 225,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT,
pagina 4 di 10 oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti al Minore, secondo le Linee Guida del CNF.
Quanto al mantenimento della figlia, maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente, la quale sta completando gli studi universitari presso l'Università Cattolica di Piacenza e che attualmente vive con il padre, in conformità alla richiesta di Parte ricorrente si prevede che il padre continuerà a mantenere la figlia in forma diretta, come da prassi invalsa tra le Parti, Persona_1
prevedendo al contempo che le spese straordinarie, compresa la retta universitaria, siano poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
Quanto all'assegno divorzile richiesto dalla TE, com'è noto, la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 dell'11/07/2018) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti
(assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021).
Come spiegato chiaramente dalle Sezioni Unite del 2018, "l'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si
pagina 5 di 10 è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art.
5.c.6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto. Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
L'eliminazione della rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio e la conseguente inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 comma 6 in posizione equiordinata, consente, in conclusione, senza togliere rilevanza alla comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, di escludere i rischi d'ingiustificato arricchimento derivanti dalla adozione di tale valutazione comparativa in via prevalente ed esclusiva, ma nello stesso tempo assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni, molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione
pagina 6 di 10 della vita familiare." (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018).
La funzione perequativo-compensativa dell'assegno, dunque, conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021).
In proposito, le Sezioni Unite hanno precisato che "l'autoresponsabilità deve percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole" (Cass., Sez. U,
Sentenza n. 18287 del 11/07/2018).
In tale ottica, come pure successivamente ribadito da questa Corte, occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno "perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023).
La Corte di Cassazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023) ha, poi, precisato che l'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di pagina 7 di 10 dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (funzione propriamente compensativa), sia ad assicurare, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare oltre che personale dell'altro coniuge
(funzione propriamente perequativa).
In sintesi, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024).
La funzione assistenziale dell'assegno, invece, valorizza la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente.
Ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica "ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare" (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del
24/02/2021, in motivazione).
In particolare, la funzione assistenziale torna in gioco o può tornarvi, anche con connotazione di prevalenza, tutte le volte in cui il giudice di merito accerti che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione,
pagina 8 di 10 abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio. Inoltre, poiché la finalità assistenziale, in questi casi, assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo- compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19341 del
07/07/2023).
Nel caso di specie, la TE, come dalla stessa dichiarato, ha sempre lavorato come badante, percependo una retribuzione da lavoro dipendente di poco più di € 10,000 annui, come si evince dalle dichiarazioni dei redditi dalla stessa prodotti relativi agli anni 2021, 2022 e 2023 ma dallo scorso anno è disoccupata mentre il RE lavora come operaio a Castel San Giovanni e, secondo quanto riportato dalla moglie, percepisce una retribuzione mensile di € 1500,00.
Le suddette circostanze non sono contrastate da elementi di segno contrario posto che il RE, nonostante la ritualità della notifica, ha deciso di non prendere parte al giudizio.
Ne consegue che l'assegno divorzile deve assumere in questo caso finalità assistenziale non avendo la moglie - allo stato - adeguati mezzi propri per far fronte ai propri bisogni quotidiani, essendosi venuta a creare una situazione di fatto che giustificava il riconoscimento dell'assegno essendo la
TE divenuta disoccupata non per sua volontà, con conseguente insufficienza dei mezzi a sua disposizione, ma tenendo conto, nella quantificazione dell'assegno, della circostanza che la stessa è comunque abile al lavoro e potrà ricollocarsi, in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro. Per le suesposte ragioni, si giustifica un assegno di divorzio in favore della TE ed a carico del RE di € 180,000 mensili.
***
Quanto alle spese processuali, tenuto conto della natura della causa, dei motivi della decisione e del comportamento processuale del RE, che è rimasto contumace nel presente procedimento, se ne giustifica la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- accoglie la domanda principale di Parte ricorrente e per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle Parti in Quito (Ecuador), in data 29 settembre 1999 e trascritto presso il registro dei matrimoni del Comune di Bobbio, anno pagina 9 di 10 2019, numero 28, parte II, Serie C;
- conferma l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocamento presso la madre, alla quale è stata già assegnata in sede di separazione la ex casa coniugale sita in Bobbio, via dell'Artigianato n. 21, ove è fissata la residenza abituale del Minore;
- disciplina il diritto-dovere di visita paterno come in parte motiva indicato;
- dispone che il RE versi alla TE l'assegno mensile di € 225,00, quale contributo al mantenimento del figlio minore. Il suddetto assegno dovrà essere versato entro il giorno 5 di ciascun mese e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per il figlio, secondo le Linee Guida del
CNF;
- dispone che il padre provvederà al mantenimento diretto della figlia Persona_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, che con lo stesso convive e che le spese straordinarie occorrenti per la figlia, compresa la retta universitaria, vengano sostenute dai genitori nella misura del 50 % ciascuno;
- pone a carico del RE il versamento di un assegno divorzile in favore della moglie di €
180,00 mensili;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Bobbio per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.1939 n. 1238 e successive modifiche;
- compensa integralmente tra le Parti le spese di lite.
Così deciso in Piacenza in data 8 aprile 2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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