Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00173/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00684/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 684 del 2014, proposto da
Ciem di PO e Co. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Corridori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione prot. GO 7254 del 19 maggio 2014 di diniego all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un impianto tecnologico con funzione di autolavaggio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna la determina n. 7254 del 19.05.2014, con cui la Regione Lazio ha negato l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un autolavaggio in località Casilina sud, nonché il presupposto parere contrario espresso dalla Soprintendenza ai beni paesaggistici.
Deduce la mancata comunicazione dei motivi ostativi da parte della Soprintendenza, il difetto d’istruttoria e di motivazione, nonché la contraddittorietà del provvedimento rispetto ad un precedente della stessa P.A.
Resiste la Regione Lazio.
Il ricorso è inammissibile per omessa notifica alla Soprintendenza ai beni paesaggistici.
Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, il parere della Soprintendenza è da ritenersi obbligatorio e vincolante, in ragione dei vincoli gravanti sull’area.
Ne consegue che il parere negativo, avendo provocato l’arresto definitivo del procedimento, ha leso ipso facto l’interesse pretensivo all’adozione di un futuro atto favorevole, legittimando l’azione d’impugnazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2019, n. 2982 e Sez. VII, 20 febbraio 2023, n. 1739; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-quater, 2 aprile 2025, n. 6637).
Il ricorso, pertanto, andava non soltanto esteso anche al parere (come, del resto, è avvenuto), ma anche notificato alla Soprintendenza, nella qualità di autorità emanante uno degli atti impugnati.
La natura formale della decisione induce a compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Michele Di Martino, Primo Referendario
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO