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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16626 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 66984/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 66984/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4 C.F. ), elettivamente domiciliati in Schio (VI) Piazza Alvise Conte
[...] C.F._4 n. 7/A presso lo studio dell'Avv. Nicola Zampieri, rappresentati e difesi come per mandato i atti dal medesimo Avv. Nicola Zampieri unitamente agli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi-
ATTORI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 CONVENUTA contumace
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi ope legis Controparte_3 P.IVA_3 dall'Avvocatura Generale dello Stato e con essa domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 -
INTERVENUTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con l'atto di citazione notificato per via diplomatica (come da depositata nota in data 2-2-2023 dell' ) gli attori Controparte_4 Parte_1
hanno convenuto nel presente giudizio civile la Parte_2 Parte_4 Parte_3
notificando l'atto introduttivo anche all'Avvocatura dello Stato Controparte_1 italiano ex D.L. 36/2022, al fine di sentir accolte le seguenti conclusioni: “1) Accertata e dichiarata la responsabilità dello stato tedesco, cd “Terzo Reich”, per l'illecito costituito dalla deportazione e soggezione a lavori forzati del Sig. dal 11/09/1943 al mese di maggio 1945, Persona_1 condannarsi la DE DI , quale successore del cd. “Terzo Reich”, CP_1 CP_1 al risarcimento del danno cagionato al defunto , quantificato nella somma non minore Persona_1 pagina 1 di 7 di 8.344,60 euro, quanto al danno patrimoniale, e nella somma non minore di 58.333,33 euro, quanto al danno non patrimoniale, maggiorata di interessi legali al tasso annuale del 4 % calcolati, sulla somma devalutata alla data del 1° gennaio 1945 e rivalutata anno per anno sino al giorno di pubblicazione della sentenza, oppure nella diversa somma ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi legali e dell'adeguamento all'inflazione dalla data di scadenza fino alla data effettiva di pagamento. 2) Condannarsi la convenuta a corrispondere agli eredi del Sig. Controparte_1 Per_1
, sig.ri , , ,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
, la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno al dante causa, de Parte_4 cuius . 3) Spese, diritti ed onorari rifusi con distrazione a favore dei procuratori che si Persona_1 dichiarano antistatari”. La di Germania è rimasta contumace. Sono intervenuti e si Controparte_1 sono costituiti in giudizio la ed il Controparte_2 Controparte_5 (tempestivamente rispetto alla prima udienza del 11-7-2023 come differita ex art. 168
[...] bis comma V c.p.c.), difesi dall'Avvocatura dello Stato che ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data Controparte_3 antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
d) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese vinte”. Il giudice ha inizialmente differito ex art. 168 bis comma V c.p.c. la prima udienza, ha quindi concesso i richiesti termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e in seguito, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la stessa per la precisazione delle conclusioni ed, infine, con ordinanza del 10-6-2025 ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dagli assunti e dai documenti prodotti nel presente giudizio dagli attori si apprende e si deduce che: 1)
, , , sono figli ed eredi ex lege di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nato il [...] in [...] e deceduto in data 30-5-2008 senza testamento;
2) il Persona_1 suddetto , all'epoca militare italiano in servizio a Bolzano, in data 9-9-1943 veniva Persona_1 catturato da milizie tedesche del terzo reich e deportato in rimanendo internato nel campo CP_1
“Lager Stalag III/B” di Furstemberg am Oder e sottoposto a lavoro forzato fino al maggio 1945. Per tali fatti gli attori hanno chiesto nel presente giudizio il risarcimento del danno patrimoniale nella misura di
€ 8.344,60 per il salario medio dovuto in quanto prigionieri di guerra adibito a lavoro coatto e del danno non patrimoniale nella misura di € 58.333,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo, sul presupposto che la deportazione ed il lavoro coatto subiti integrino la commissione di crimini contro l'umanità imprescrittibili. Sul piano probatorio con l'ordinanza del 24-6-2024 il giudice ha respinto la richiesta attorea di prova per testi considerato che i testi indicati coincidono con i nominativi degli attori in causa, dovendosi peraltro presumere che gli attori non siano stati testimoni oculari presenti durante il periodo di internamento/prigionia del proprio genitore internato militare. Il giudice con l'ordinanza del 24-6-2024 non ha accolto la richiesta di ordine di esibizione documentale non essendo specificato quale singolo documento non sia stato possibile reperire entro il termine processuale di cui alla seconda memoria istruttoria attorea ex art. 171 ter c.p.c.. La Controparte_1
pagina 2 di 7 di convenuta contumace, deve ritenersi legittimata passiva nel presente giudizio in cui si CP_1 deve accertare nei confronti della quale Stato che si pone in Controparte_1 continuità giuridica con la del Terzo Reich, se siano o meno stati commessi crimini di guerra CP_1 e contro l'umanità dai soldati tedeschi durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio di del settembre 1943 in danno del militare italiano dante causa degli attori. Il Per_2 Persona_1
va riconosciuto come parte interessata all'intervento e alla Controparte_3 costituzione nel presente giudizio in quanto gestore del istituito ex art. 43 D.L. 36/2022 e CP_6 successiva L. di conversione n. 79/2022. La competenza per territorio del Tribunale di Roma sussiste e si deduce dal fatto che il Fondo previsto dall'art. 43 D.L. 36/2022 è stato istituito presso il
[...]
in Roma, per cui, in caso di sentenza passata in giudicato, che riconosca Controparte_3 il risarcimento a chi abbia agito in giudizio civile per far accertare crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati dalle forze tedesche durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio del 8-9-1943, al fine di accedere al Fondo suddetto il primo luogo in cui il creditore, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, deve chiedere il pagamento è la sede del in Roma. Controparte_3
Pertanto, è applicabile il foro del convenuto , dovendosi ritenere competente il giudice del CP_3 luogo in cui ha sede il in Roma dove è stato istituito il Fondo Controparte_3 suddetto e dove il creditore, munito di sentenza passata in giudicato deve indirizzare necessariamente la propria richiesta di insinuazione nel o di accesso al La sentenza passata in giudicato CP_6 CP_6 emessa nei giudizi come quello in decisione, qualora contenga il riconoscimento del diritto al risarcimento, non determina automaticamente la liquidità dell'effettivo credito, in quanto costituisce unicamente titolo per l'accesso al Fondo di cui all'art. 43 D.L. 36/2022. Infatti, il
[...]
in base alla suddetta normativa e legge di conversione n. 79/2022, potrà, Controparte_3 al concorrere di specifiche circostanze o contestazioni, ridurre o meno l'importo portato dalla sentenza. Di conseguenza, non può ritenersi in riferimento ai giudizi come quello in decisione che la sentenza passata in giudicato costituisca titolo che determini automaticamente l'esatto ammontare economico del risarcimento da pagare, in quanto l'ammontare del risarcimento da pagare in concreto non può ritenersi obbligazione pecuniaria già definitivamente liquida, potendo essere ancora decurtato il quantum debeatur dal dopo l'istanza del creditore, munito di Controparte_3 sentenza passata in giudicato, di accesso o di insinuazione nel Fondo di cui all'art. 43 D.L. 37/2022 e successiva legge 79/2022 di conversione. In tema di forum destinatae solutionis la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n. 17989/2016 ha chiarito con valenza nomofilattica che le obbligazioni pecuniarie che si pagano al domicilio del creditore sono solo quelle liquide ovvero quelle il cui titolo ne determini l'esatto ammontare. Pertanto, poiché il creditore, dopo aver ottenuto una sentenza passata in giudicato, ha l'onere nel caso di specie di insinuarsi nel Fondo facendo domanda al per poter ottenere un pagamento, il pagamento Controparte_3 dell'obbligazione pecuniaria non può avvenire automaticamente ed immediatamente al domicilio del creditore in forza della sola sentenza passata in giudicato, in quanto la liquidità del credito dipende ancora dal vaglio del suddetto presso il quale dovrà iniziare l'iter previsto per poter ottenere CP_3 un pagamento, conservando il in base alla normativa sopra indicata la possibilità di decurtare CP_3 gli importi eventualmente riconosciuti in sentenza. Sulla questione di competenza per territorio recentemente è altresì intervenuta la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 7371 del 19-3-2025 che ha confermato la competenza del Tribunale di Roma quale forum destinatae solutionis. Assodata, per quanto sopra argomentato la competenza territoriale del Tribunale di Roma adito, nel cui circondario ha sede il deputato a ricevere, dopo il passaggio in giudicato Controparte_3 delle sentenze in materia, le domande e ad istruire le pratiche di pagamento a carico del Fondo all'uopo istituito, nel giudizio in decisione, in riferimento alle domande degli attori quali erede di un Internato Militare Italiano (IMI), occorre necessariamente affrontare la tematica della posizione dei militari italiani in seguito all'armistizio dell'8-9-1943. In seguito all'armistizio dell'8-9-1943 da un lato, furono dichiarate cessate le ostilità da parte delle forze militari italiane nei confronti delle riconosciute pagina 3 di 7 superiori e prevalenti forze militari alleate angloamericane e, dall'altro, si precisò che le forze italiane avrebbero reagito ad attacchi di qualsiasi altra provenienza. All'epoca gran parte della penisola CP_5 era occupata da truppe naziste. In tale quadro è evidente il mutato scenario di guerra rispetto alla situazione antecedente all'armistizio del 1943 che vedeva l'Italia alleata della Dopo CP_1 l'armistizio dell'8-9-1943 i militari italiani sono stati considerati nemici di guerra dai militari tedeschi in quanto l'Italia di fatto aveva con l'armistizio rotto il pregresso schieramento di guerra a fianco della divenuta potenza militare straniera occupante il territorio italiano. Non si può, pertanto, CP_1 ritenere che l'Italia fosse divenuta un paese neutrale rispetto al conflitto in corso che, dopo l'armistizio dell'8-9-1943 ha assunto nel territorio italiano i connotati di guerra di liberazione dall'occupazione nazista. Occorre a questo punto chiarire quale fosse all'epoca la disciplina che regolamentava la condizione del nemico fatto prigioniero in tempo di guerra. La Convenzione dell'Aja del 1907 e la Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del 27.07.1929 sono i punti di riferimento da considerare per ricostruire il trattamento riservato al militare nemico fatto prigioniero in guerra dopo l'armistizio del 1943, dovendosi prendere atto che all'epoca la deportazione, l'internamento e la sottoposizione a lavoro coatto erano possibili evenienze. In base al Regolamento accluso alla Convenzione dell'Aja sui prigionieri di guerra (artt. 4, 5 6), infatti, si può dedurre che i prigionieri di guerra erano in potere del Governo nemico, potevano essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, nonché potevano essere dallo Stato belligerante che li aveva catturati sottoposti a lavori secondo il loro grado e le loro attitudini. Di conseguenza la cattura e la deportazione in di militari italiani, nonché il lavoro coatto a cui gli stessi potevano essere CP_1 adibiti, non possono essere considerati di per sé indici sintomatici di crimini di guerra né di crimini contro l'umanità, rientrando tali evenienze nell'ambito dei trattamenti riservati ai nemici in armi fatti prigionieri in tempo di guerra. Il giudice civile, del resto, non ha il compito dello storico, non deve ricercare documenti e fonti per ricostruire e narrare gli eventi del passato, ma deve limitarsi a giudicare iuxta alligata et probata, in applicazione delle norme dell'ordinamento civilistico vigente sull'onere della prova, che impongono all'attore di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Nel caso di specie occorre verificare se sia stata o meno fornita la prova oggettiva del trattamento in concreto subito dal dante causa degli attori, sì da poter scrutinare poi se tale trattamento, per la particolare intensa efferatezza e disumanità, sia risultato effettivamente lesivo di diritti umani inviolabili. A tal fine occorre la prova del comportamento in concreto tenuto dai militari tedeschi durante la prigionia e l'internamento del militare italiano . Non basta, dunque, la sola Controparte_7 condizione di deportato, di internato o di sottoposto a lavoro coatto del militare nemico di guerra e fatto prigioniero dalla milizia germanica dopo l'armistizio dell'8-9-1943 per configurare ipso iure ed automaticamente un crimine di guerra e/o contro l'umanità, stanti le previsioni delle Convenzioni sopra richiamate che non autorizzano detta presunzione, occorrendo, invece, nel presente giudizio civile, finalizzato ad accertare il compimento di crimini di guerra e contro l'umanità, la prova di un quid pluris in riferimento specifico alla particolare efferatezza e crudeltà del trattamento inflitto in concreto al militare italiano prigioniero in termini di vessazioni, privazioni, violenze o torture, sì da poter discernere caso per caso tra ciò che sia ricaduto nel perimetro “normale” del regime consentito dalle suddette Convenzioni da ciò che, invece, sia trasmodato in veri e propri crimini di guerra e contro l'umanità comportando la lesione di diritti umani inviolabili. Siamo ai limiti della cd. probatio diabolica in quanto oggettivamente il lungo lasso di tempo trascorso non ha certo agevolato l'assolvimento dell'onere probatorio incombente su parti attrici. Non sono stati espressamente indicati come testi persone che abbiano direttamente assistito a violenze, vessazioni, torture, privazioni, commesse dai soldati tedeschi durante la prigionia in danno di . La Sentenza della Persona_1 Corte Costituzionale n. 238/2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5, e dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, nella parte in cui obbliga il giudice italiano a negare la giurisdizione su crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati da uno Stato estero essendo coinvolta la lesione di diritti inviolabili della persona, per cui di fronte ai crimini suddetti si pagina 4 di 7 azzera la norma consuetudinaria di diritto internazionale che stabilisce il principio di immunità per gli atti compiuti dallo Stato estero iure imperii e si espande l'area della risarcibilità dei danni per la lesione di diritti umani fondamentali ed inviolabili della persona. Per converso, qualora non si verta nella categoria dei crimini di guerra o contro l'umanità che comportino la lesione dei diritti inviolabili della persona, si riespande la vigenza e cogenza dell'art. 1 Legge 848 e dell'art. 94 della Carta delle NU, dall'art 3 Legge 2013 n. 5 e delle loro applicazioni declinate anche nelle decisioni adottate dalla Corte Internazionale di Giustizia tra cui va qui ricordata la decisione assunta nei confronti dell'Italia nell'anno 2012 nel primo contenzioso promosso dalla (decisione con la quale l'Italia è stata CP_1 condannata a rimuovere le sentenze di condanna in precedenza emesse dai giudici italiani contro la Repubblica Federale di Germania). In definitiva nel presente giudizio, in mancanza di prova in concreto di trattamento crudele, violento, efferato, di tortura, in aperta violazione della Convenzione di Ginevra del 1929 e del diritto internazionale di guerra all'epoca vigente, non può configurarsi nel caso di specie l'evidenza probatoria della categoria dei crimini imprescrittibili contro l'umanità, non essendo equiparabile la deportazione in di militari italiani, per quanto sopra argomentato, alla CP_1 deportazione di civili italiani. La Corte di Cassazione italiana (n. 5044 del 2004), infatti, definisce come sicuri indici sintomatici di crimini internazionali contro l'umanità la deportazione subita dalla popolazione civile (ovvero, secondo l'esegesi logico-deduttiva di questo giudicante, la popolazione non di rango militare e non partecipante alla lotta armata di liberazione dall'occupazione nazista) nel corso di un conflitto armato e l'assoggettamento dei civili deportati ai lavori forzati. La Corte Costituzionale italiana con la Sentenza n. 238/2014 ha chiarito che nell'ordinamento italiano non possono trovare ingresso norme di diritto internazionale che pongano limiti alla repressione dei crimini contro l'umanità. Rispetto al problema dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale sulla possibilità di repressione in ogni tempo dei crimini contro l'umanità, va segnalato che hanno contribuito a delineare la regola (consuetudine di diritto internazionale) della imprescrittibilità e retroattività non soltanto le decisioni di Corti Supreme, tra cui la Cassazione italiana (Sent. n. 5044/2004), ma anche convenzioni internazionali (Conv. ONU 26-11- 1968 e Conv. Europea 25-1-1974), sicché, sebbene la consapevolezza dell'imprescrittibilità sia maturata nella comunità internazionale in tempi successivi ai crimini perpetrati dal Terzo Reich, si può ritenere che sia emersa comunque la convinzione e la necessità della possibilità di apprestare forme di tutela e repressione dei crimini contro l'umanità anche in senso retroattivo, proprio per consolidare il concetto stesso di imprescrittibilità che diversamente sarebbe minato in radice in caso di diversificata disciplina “ratione temporis” e/o rispetto ai singoli soggetti (Stati) coinvolti. Nel diritto civile non si pongono le rigidità dei principi del sistema penale posti a tutela della libertà personale, per cui non può ritenersi vietata nell'ambito dell'ordinamento civilistico italiano una deroga al principio generale di irretroattività della legge nel caso in cui un'altra fonte normativa di pari rango consenta la retroattività. L'art. 2043 c.c. è un baluardo posto a tutela della parte danneggiata e norma di chiusura dell'ordinamento nella direzione della risarcibilità del danno derivante da qualsiasi fatto illecito non richiedendosi che il fatto illecito civile, diversamente dal reato penale, debba essere necessariamente tipizzato “ex ante” ovvero prima della sua commissione. Di conseguenza soltanto per i cittadini civili italiani non combattenti deportati dai militari tedeschi in ed assoggettati ai lavori coatti dopo CP_1 l'armistizio del 1943 si configurano sempre il crimine contro l'umanità imprescrittibile e la retroattività della norma consuetudinaria che reprime i crimini contro l'umanità, con conseguente estensione Part dell'area della risarcibilità del danno nell'ottica di reprimere detti crimini, mentre per gli internati militari italiani) si deve valutare caso per caso se il trattamento subito dal militare italiano fatto prigioniero e deportato nella Germania di abbia in concreto oltrepassato (in termini di crudeltà, Per_3 efferatezza e disumanità) i limiti della sola deportazione, del solo internamento e del solo lavoro coatto, consentiti dalle Convenzioni sopra richiamate all'epoca vigenti. Nel caso di specie, non essendo emersa idonea prova in concreto di trattamenti crudeli, efferati e disumani da parte dei militari tedeschi esorbitanti rispetto al trattamento previsto dalle Convenzioni di diritto internazionale sopra richiamate, pagina 5 di 7 non può sorgere il diritto al risarcimento per i soli fatti di deportazione, internamento e lavoro coatto. Peraltro, in mancanza dei suddetti profili probatori, non potendosi far riferimento alla categoria dell'imprescrittibilità, si pone anche il problema della prescrizione. In proposito recentemente la Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. III n. 3642 del 8-2-2024) ha ribadito che dopo la cd. Sentenza Ferrini (Cass. n. 5044 del 2004) è stato possibile l'esercizio del diritto (art. 2035 c.c.), per cui il tempo trascorso dal 2004 al 2022 (anno di instaurazione del presente giudizio), oltrepassa il decennio di prescrizione ordinaria, in riferimento a pretese pecuniarie che non risultino fondate su prove di specifici crimini di guerra e/o di crimini contro l'umanità imprescrittibili. In quest'ottica si spiega perché il legislatore nel D.L. 36/2022, come convertito in legge 79/2022, ha fatto comunque salvi nell'art. 43 comma 6 del testo vigente gli effetti della prescrizione ordinaria. Peraltro, per la configurabilità di un illecito penale, che non debordi in crimine imprescrittibile contro l'umanità, occorre fornire in concreto la prova rigorosa della sussistenza di tutti i presupposti della fattispecie criminosa, ponendosi comunque il problema del decorso della prescrizione secondo il disposto di cui all'art. 2947 c.c.. Se è vero che il principio di cui all'articolo 2935 c.c., secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, sul rilievo che avendo trovato emersione e consolidamento il riconoscimento giuridico del limite della prerogativa dell'immunità statale in presenza di crimini di guerra e contro l'umanità soltanto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 22 ottobre 2014, è esclusivamente da quella data che può essere fatto valere il relativo diritto risarcitorio (in tal senso Cassazione, Sezioni Unite, 28 Settembre 2020, n.25231), tuttavia, se non è possibile (come nel caso di specie sopra affermato per le riscontrate carenze probatorie) riconoscere la sussistenza di crimine di guerra e contro l'umanità, non può valere il richiamo alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2014. La domanda degli attori, in definitiva, va respinta per carenza di idonei elementi probatori oggettivi sulla commissione di crimini di guerra e contro l'umanità imprescrittibili perpetrati dalle milizie tedesche in danno di . Tenuto conto della complessità e della Persona_1 novità delle questioni dedotte in lite, sia dal punto di vista della recente legislazione che della giurisprudenza recente sopra citata ed ancora in evoluzione sull'argomento trattato, si reputano sussistere giustificati motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_4 Pt_3
Spese compensate.
[...]
Roma, 26-11-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 66984/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4 C.F. ), elettivamente domiciliati in Schio (VI) Piazza Alvise Conte
[...] C.F._4 n. 7/A presso lo studio dell'Avv. Nicola Zampieri, rappresentati e difesi come per mandato i atti dal medesimo Avv. Nicola Zampieri unitamente agli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi-
ATTORI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 CONVENUTA contumace
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi ope legis Controparte_3 P.IVA_3 dall'Avvocatura Generale dello Stato e con essa domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 -
INTERVENUTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con l'atto di citazione notificato per via diplomatica (come da depositata nota in data 2-2-2023 dell' ) gli attori Controparte_4 Parte_1
hanno convenuto nel presente giudizio civile la Parte_2 Parte_4 Parte_3
notificando l'atto introduttivo anche all'Avvocatura dello Stato Controparte_1 italiano ex D.L. 36/2022, al fine di sentir accolte le seguenti conclusioni: “1) Accertata e dichiarata la responsabilità dello stato tedesco, cd “Terzo Reich”, per l'illecito costituito dalla deportazione e soggezione a lavori forzati del Sig. dal 11/09/1943 al mese di maggio 1945, Persona_1 condannarsi la DE DI , quale successore del cd. “Terzo Reich”, CP_1 CP_1 al risarcimento del danno cagionato al defunto , quantificato nella somma non minore Persona_1 pagina 1 di 7 di 8.344,60 euro, quanto al danno patrimoniale, e nella somma non minore di 58.333,33 euro, quanto al danno non patrimoniale, maggiorata di interessi legali al tasso annuale del 4 % calcolati, sulla somma devalutata alla data del 1° gennaio 1945 e rivalutata anno per anno sino al giorno di pubblicazione della sentenza, oppure nella diversa somma ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi legali e dell'adeguamento all'inflazione dalla data di scadenza fino alla data effettiva di pagamento. 2) Condannarsi la convenuta a corrispondere agli eredi del Sig. Controparte_1 Per_1
, sig.ri , , ,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
, la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno al dante causa, de Parte_4 cuius . 3) Spese, diritti ed onorari rifusi con distrazione a favore dei procuratori che si Persona_1 dichiarano antistatari”. La di Germania è rimasta contumace. Sono intervenuti e si Controparte_1 sono costituiti in giudizio la ed il Controparte_2 Controparte_5 (tempestivamente rispetto alla prima udienza del 11-7-2023 come differita ex art. 168
[...] bis comma V c.p.c.), difesi dall'Avvocatura dello Stato che ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data Controparte_3 antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
d) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese vinte”. Il giudice ha inizialmente differito ex art. 168 bis comma V c.p.c. la prima udienza, ha quindi concesso i richiesti termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e in seguito, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la stessa per la precisazione delle conclusioni ed, infine, con ordinanza del 10-6-2025 ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dagli assunti e dai documenti prodotti nel presente giudizio dagli attori si apprende e si deduce che: 1)
, , , sono figli ed eredi ex lege di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nato il [...] in [...] e deceduto in data 30-5-2008 senza testamento;
2) il Persona_1 suddetto , all'epoca militare italiano in servizio a Bolzano, in data 9-9-1943 veniva Persona_1 catturato da milizie tedesche del terzo reich e deportato in rimanendo internato nel campo CP_1
“Lager Stalag III/B” di Furstemberg am Oder e sottoposto a lavoro forzato fino al maggio 1945. Per tali fatti gli attori hanno chiesto nel presente giudizio il risarcimento del danno patrimoniale nella misura di
€ 8.344,60 per il salario medio dovuto in quanto prigionieri di guerra adibito a lavoro coatto e del danno non patrimoniale nella misura di € 58.333,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo, sul presupposto che la deportazione ed il lavoro coatto subiti integrino la commissione di crimini contro l'umanità imprescrittibili. Sul piano probatorio con l'ordinanza del 24-6-2024 il giudice ha respinto la richiesta attorea di prova per testi considerato che i testi indicati coincidono con i nominativi degli attori in causa, dovendosi peraltro presumere che gli attori non siano stati testimoni oculari presenti durante il periodo di internamento/prigionia del proprio genitore internato militare. Il giudice con l'ordinanza del 24-6-2024 non ha accolto la richiesta di ordine di esibizione documentale non essendo specificato quale singolo documento non sia stato possibile reperire entro il termine processuale di cui alla seconda memoria istruttoria attorea ex art. 171 ter c.p.c.. La Controparte_1
pagina 2 di 7 di convenuta contumace, deve ritenersi legittimata passiva nel presente giudizio in cui si CP_1 deve accertare nei confronti della quale Stato che si pone in Controparte_1 continuità giuridica con la del Terzo Reich, se siano o meno stati commessi crimini di guerra CP_1 e contro l'umanità dai soldati tedeschi durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio di del settembre 1943 in danno del militare italiano dante causa degli attori. Il Per_2 Persona_1
va riconosciuto come parte interessata all'intervento e alla Controparte_3 costituzione nel presente giudizio in quanto gestore del istituito ex art. 43 D.L. 36/2022 e CP_6 successiva L. di conversione n. 79/2022. La competenza per territorio del Tribunale di Roma sussiste e si deduce dal fatto che il Fondo previsto dall'art. 43 D.L. 36/2022 è stato istituito presso il
[...]
in Roma, per cui, in caso di sentenza passata in giudicato, che riconosca Controparte_3 il risarcimento a chi abbia agito in giudizio civile per far accertare crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati dalle forze tedesche durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio del 8-9-1943, al fine di accedere al Fondo suddetto il primo luogo in cui il creditore, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, deve chiedere il pagamento è la sede del in Roma. Controparte_3
Pertanto, è applicabile il foro del convenuto , dovendosi ritenere competente il giudice del CP_3 luogo in cui ha sede il in Roma dove è stato istituito il Fondo Controparte_3 suddetto e dove il creditore, munito di sentenza passata in giudicato deve indirizzare necessariamente la propria richiesta di insinuazione nel o di accesso al La sentenza passata in giudicato CP_6 CP_6 emessa nei giudizi come quello in decisione, qualora contenga il riconoscimento del diritto al risarcimento, non determina automaticamente la liquidità dell'effettivo credito, in quanto costituisce unicamente titolo per l'accesso al Fondo di cui all'art. 43 D.L. 36/2022. Infatti, il
[...]
in base alla suddetta normativa e legge di conversione n. 79/2022, potrà, Controparte_3 al concorrere di specifiche circostanze o contestazioni, ridurre o meno l'importo portato dalla sentenza. Di conseguenza, non può ritenersi in riferimento ai giudizi come quello in decisione che la sentenza passata in giudicato costituisca titolo che determini automaticamente l'esatto ammontare economico del risarcimento da pagare, in quanto l'ammontare del risarcimento da pagare in concreto non può ritenersi obbligazione pecuniaria già definitivamente liquida, potendo essere ancora decurtato il quantum debeatur dal dopo l'istanza del creditore, munito di Controparte_3 sentenza passata in giudicato, di accesso o di insinuazione nel Fondo di cui all'art. 43 D.L. 37/2022 e successiva legge 79/2022 di conversione. In tema di forum destinatae solutionis la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n. 17989/2016 ha chiarito con valenza nomofilattica che le obbligazioni pecuniarie che si pagano al domicilio del creditore sono solo quelle liquide ovvero quelle il cui titolo ne determini l'esatto ammontare. Pertanto, poiché il creditore, dopo aver ottenuto una sentenza passata in giudicato, ha l'onere nel caso di specie di insinuarsi nel Fondo facendo domanda al per poter ottenere un pagamento, il pagamento Controparte_3 dell'obbligazione pecuniaria non può avvenire automaticamente ed immediatamente al domicilio del creditore in forza della sola sentenza passata in giudicato, in quanto la liquidità del credito dipende ancora dal vaglio del suddetto presso il quale dovrà iniziare l'iter previsto per poter ottenere CP_3 un pagamento, conservando il in base alla normativa sopra indicata la possibilità di decurtare CP_3 gli importi eventualmente riconosciuti in sentenza. Sulla questione di competenza per territorio recentemente è altresì intervenuta la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 7371 del 19-3-2025 che ha confermato la competenza del Tribunale di Roma quale forum destinatae solutionis. Assodata, per quanto sopra argomentato la competenza territoriale del Tribunale di Roma adito, nel cui circondario ha sede il deputato a ricevere, dopo il passaggio in giudicato Controparte_3 delle sentenze in materia, le domande e ad istruire le pratiche di pagamento a carico del Fondo all'uopo istituito, nel giudizio in decisione, in riferimento alle domande degli attori quali erede di un Internato Militare Italiano (IMI), occorre necessariamente affrontare la tematica della posizione dei militari italiani in seguito all'armistizio dell'8-9-1943. In seguito all'armistizio dell'8-9-1943 da un lato, furono dichiarate cessate le ostilità da parte delle forze militari italiane nei confronti delle riconosciute pagina 3 di 7 superiori e prevalenti forze militari alleate angloamericane e, dall'altro, si precisò che le forze italiane avrebbero reagito ad attacchi di qualsiasi altra provenienza. All'epoca gran parte della penisola CP_5 era occupata da truppe naziste. In tale quadro è evidente il mutato scenario di guerra rispetto alla situazione antecedente all'armistizio del 1943 che vedeva l'Italia alleata della Dopo CP_1 l'armistizio dell'8-9-1943 i militari italiani sono stati considerati nemici di guerra dai militari tedeschi in quanto l'Italia di fatto aveva con l'armistizio rotto il pregresso schieramento di guerra a fianco della divenuta potenza militare straniera occupante il territorio italiano. Non si può, pertanto, CP_1 ritenere che l'Italia fosse divenuta un paese neutrale rispetto al conflitto in corso che, dopo l'armistizio dell'8-9-1943 ha assunto nel territorio italiano i connotati di guerra di liberazione dall'occupazione nazista. Occorre a questo punto chiarire quale fosse all'epoca la disciplina che regolamentava la condizione del nemico fatto prigioniero in tempo di guerra. La Convenzione dell'Aja del 1907 e la Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del 27.07.1929 sono i punti di riferimento da considerare per ricostruire il trattamento riservato al militare nemico fatto prigioniero in guerra dopo l'armistizio del 1943, dovendosi prendere atto che all'epoca la deportazione, l'internamento e la sottoposizione a lavoro coatto erano possibili evenienze. In base al Regolamento accluso alla Convenzione dell'Aja sui prigionieri di guerra (artt. 4, 5 6), infatti, si può dedurre che i prigionieri di guerra erano in potere del Governo nemico, potevano essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, nonché potevano essere dallo Stato belligerante che li aveva catturati sottoposti a lavori secondo il loro grado e le loro attitudini. Di conseguenza la cattura e la deportazione in di militari italiani, nonché il lavoro coatto a cui gli stessi potevano essere CP_1 adibiti, non possono essere considerati di per sé indici sintomatici di crimini di guerra né di crimini contro l'umanità, rientrando tali evenienze nell'ambito dei trattamenti riservati ai nemici in armi fatti prigionieri in tempo di guerra. Il giudice civile, del resto, non ha il compito dello storico, non deve ricercare documenti e fonti per ricostruire e narrare gli eventi del passato, ma deve limitarsi a giudicare iuxta alligata et probata, in applicazione delle norme dell'ordinamento civilistico vigente sull'onere della prova, che impongono all'attore di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Nel caso di specie occorre verificare se sia stata o meno fornita la prova oggettiva del trattamento in concreto subito dal dante causa degli attori, sì da poter scrutinare poi se tale trattamento, per la particolare intensa efferatezza e disumanità, sia risultato effettivamente lesivo di diritti umani inviolabili. A tal fine occorre la prova del comportamento in concreto tenuto dai militari tedeschi durante la prigionia e l'internamento del militare italiano . Non basta, dunque, la sola Controparte_7 condizione di deportato, di internato o di sottoposto a lavoro coatto del militare nemico di guerra e fatto prigioniero dalla milizia germanica dopo l'armistizio dell'8-9-1943 per configurare ipso iure ed automaticamente un crimine di guerra e/o contro l'umanità, stanti le previsioni delle Convenzioni sopra richiamate che non autorizzano detta presunzione, occorrendo, invece, nel presente giudizio civile, finalizzato ad accertare il compimento di crimini di guerra e contro l'umanità, la prova di un quid pluris in riferimento specifico alla particolare efferatezza e crudeltà del trattamento inflitto in concreto al militare italiano prigioniero in termini di vessazioni, privazioni, violenze o torture, sì da poter discernere caso per caso tra ciò che sia ricaduto nel perimetro “normale” del regime consentito dalle suddette Convenzioni da ciò che, invece, sia trasmodato in veri e propri crimini di guerra e contro l'umanità comportando la lesione di diritti umani inviolabili. Siamo ai limiti della cd. probatio diabolica in quanto oggettivamente il lungo lasso di tempo trascorso non ha certo agevolato l'assolvimento dell'onere probatorio incombente su parti attrici. Non sono stati espressamente indicati come testi persone che abbiano direttamente assistito a violenze, vessazioni, torture, privazioni, commesse dai soldati tedeschi durante la prigionia in danno di . La Sentenza della Persona_1 Corte Costituzionale n. 238/2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5, e dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, nella parte in cui obbliga il giudice italiano a negare la giurisdizione su crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati da uno Stato estero essendo coinvolta la lesione di diritti inviolabili della persona, per cui di fronte ai crimini suddetti si pagina 4 di 7 azzera la norma consuetudinaria di diritto internazionale che stabilisce il principio di immunità per gli atti compiuti dallo Stato estero iure imperii e si espande l'area della risarcibilità dei danni per la lesione di diritti umani fondamentali ed inviolabili della persona. Per converso, qualora non si verta nella categoria dei crimini di guerra o contro l'umanità che comportino la lesione dei diritti inviolabili della persona, si riespande la vigenza e cogenza dell'art. 1 Legge 848 e dell'art. 94 della Carta delle NU, dall'art 3 Legge 2013 n. 5 e delle loro applicazioni declinate anche nelle decisioni adottate dalla Corte Internazionale di Giustizia tra cui va qui ricordata la decisione assunta nei confronti dell'Italia nell'anno 2012 nel primo contenzioso promosso dalla (decisione con la quale l'Italia è stata CP_1 condannata a rimuovere le sentenze di condanna in precedenza emesse dai giudici italiani contro la Repubblica Federale di Germania). In definitiva nel presente giudizio, in mancanza di prova in concreto di trattamento crudele, violento, efferato, di tortura, in aperta violazione della Convenzione di Ginevra del 1929 e del diritto internazionale di guerra all'epoca vigente, non può configurarsi nel caso di specie l'evidenza probatoria della categoria dei crimini imprescrittibili contro l'umanità, non essendo equiparabile la deportazione in di militari italiani, per quanto sopra argomentato, alla CP_1 deportazione di civili italiani. La Corte di Cassazione italiana (n. 5044 del 2004), infatti, definisce come sicuri indici sintomatici di crimini internazionali contro l'umanità la deportazione subita dalla popolazione civile (ovvero, secondo l'esegesi logico-deduttiva di questo giudicante, la popolazione non di rango militare e non partecipante alla lotta armata di liberazione dall'occupazione nazista) nel corso di un conflitto armato e l'assoggettamento dei civili deportati ai lavori forzati. La Corte Costituzionale italiana con la Sentenza n. 238/2014 ha chiarito che nell'ordinamento italiano non possono trovare ingresso norme di diritto internazionale che pongano limiti alla repressione dei crimini contro l'umanità. Rispetto al problema dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale sulla possibilità di repressione in ogni tempo dei crimini contro l'umanità, va segnalato che hanno contribuito a delineare la regola (consuetudine di diritto internazionale) della imprescrittibilità e retroattività non soltanto le decisioni di Corti Supreme, tra cui la Cassazione italiana (Sent. n. 5044/2004), ma anche convenzioni internazionali (Conv. ONU 26-11- 1968 e Conv. Europea 25-1-1974), sicché, sebbene la consapevolezza dell'imprescrittibilità sia maturata nella comunità internazionale in tempi successivi ai crimini perpetrati dal Terzo Reich, si può ritenere che sia emersa comunque la convinzione e la necessità della possibilità di apprestare forme di tutela e repressione dei crimini contro l'umanità anche in senso retroattivo, proprio per consolidare il concetto stesso di imprescrittibilità che diversamente sarebbe minato in radice in caso di diversificata disciplina “ratione temporis” e/o rispetto ai singoli soggetti (Stati) coinvolti. Nel diritto civile non si pongono le rigidità dei principi del sistema penale posti a tutela della libertà personale, per cui non può ritenersi vietata nell'ambito dell'ordinamento civilistico italiano una deroga al principio generale di irretroattività della legge nel caso in cui un'altra fonte normativa di pari rango consenta la retroattività. L'art. 2043 c.c. è un baluardo posto a tutela della parte danneggiata e norma di chiusura dell'ordinamento nella direzione della risarcibilità del danno derivante da qualsiasi fatto illecito non richiedendosi che il fatto illecito civile, diversamente dal reato penale, debba essere necessariamente tipizzato “ex ante” ovvero prima della sua commissione. Di conseguenza soltanto per i cittadini civili italiani non combattenti deportati dai militari tedeschi in ed assoggettati ai lavori coatti dopo CP_1 l'armistizio del 1943 si configurano sempre il crimine contro l'umanità imprescrittibile e la retroattività della norma consuetudinaria che reprime i crimini contro l'umanità, con conseguente estensione Part dell'area della risarcibilità del danno nell'ottica di reprimere detti crimini, mentre per gli internati militari italiani) si deve valutare caso per caso se il trattamento subito dal militare italiano fatto prigioniero e deportato nella Germania di abbia in concreto oltrepassato (in termini di crudeltà, Per_3 efferatezza e disumanità) i limiti della sola deportazione, del solo internamento e del solo lavoro coatto, consentiti dalle Convenzioni sopra richiamate all'epoca vigenti. Nel caso di specie, non essendo emersa idonea prova in concreto di trattamenti crudeli, efferati e disumani da parte dei militari tedeschi esorbitanti rispetto al trattamento previsto dalle Convenzioni di diritto internazionale sopra richiamate, pagina 5 di 7 non può sorgere il diritto al risarcimento per i soli fatti di deportazione, internamento e lavoro coatto. Peraltro, in mancanza dei suddetti profili probatori, non potendosi far riferimento alla categoria dell'imprescrittibilità, si pone anche il problema della prescrizione. In proposito recentemente la Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. III n. 3642 del 8-2-2024) ha ribadito che dopo la cd. Sentenza Ferrini (Cass. n. 5044 del 2004) è stato possibile l'esercizio del diritto (art. 2035 c.c.), per cui il tempo trascorso dal 2004 al 2022 (anno di instaurazione del presente giudizio), oltrepassa il decennio di prescrizione ordinaria, in riferimento a pretese pecuniarie che non risultino fondate su prove di specifici crimini di guerra e/o di crimini contro l'umanità imprescrittibili. In quest'ottica si spiega perché il legislatore nel D.L. 36/2022, come convertito in legge 79/2022, ha fatto comunque salvi nell'art. 43 comma 6 del testo vigente gli effetti della prescrizione ordinaria. Peraltro, per la configurabilità di un illecito penale, che non debordi in crimine imprescrittibile contro l'umanità, occorre fornire in concreto la prova rigorosa della sussistenza di tutti i presupposti della fattispecie criminosa, ponendosi comunque il problema del decorso della prescrizione secondo il disposto di cui all'art. 2947 c.c.. Se è vero che il principio di cui all'articolo 2935 c.c., secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, sul rilievo che avendo trovato emersione e consolidamento il riconoscimento giuridico del limite della prerogativa dell'immunità statale in presenza di crimini di guerra e contro l'umanità soltanto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 22 ottobre 2014, è esclusivamente da quella data che può essere fatto valere il relativo diritto risarcitorio (in tal senso Cassazione, Sezioni Unite, 28 Settembre 2020, n.25231), tuttavia, se non è possibile (come nel caso di specie sopra affermato per le riscontrate carenze probatorie) riconoscere la sussistenza di crimine di guerra e contro l'umanità, non può valere il richiamo alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2014. La domanda degli attori, in definitiva, va respinta per carenza di idonei elementi probatori oggettivi sulla commissione di crimini di guerra e contro l'umanità imprescrittibili perpetrati dalle milizie tedesche in danno di . Tenuto conto della complessità e della Persona_1 novità delle questioni dedotte in lite, sia dal punto di vista della recente legislazione che della giurisprudenza recente sopra citata ed ancora in evoluzione sull'argomento trattato, si reputano sussistere giustificati motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_4 Pt_3
Spese compensate.
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Roma, 26-11-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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