TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/07/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 7571/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 7571/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. CLAUDIA ZANARDINI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ) con l'avv. GIAMPIERO Parte_2 C.F._2
MAFFI con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. il IG. continuerà a vivere nella casa familiare sita a Darfo Boario Terme (BS) alla Via Pt_1
Montegrappa 3, di proprietà esclusiva della sua famiglia d'origine.
2. il IG. corrisponderà, a titolo di concorso al mantenimento della IG.ra , un Pt_1 Parte_2 assegno mensile pari ad 300,00 €. fino al mese di settembre 2025 (compreso), da versare a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese;
3. come già previsto in separazione, gli animali domestici di proprietà del IG. (cane Pt_1 [...]
PE e i AT , e continueranno a vivere con il medesimo che Controparte_1 Per_1 PEona_2 li manterrà e se ne prenderà cura in via esclusiva, mentre il cane , di proprietà esclusiva Per_4
1 della IG.ra , continuerà a vivere con la medesima che se ne prenderà cura in via Parte_2 esclusiva;
4. le parti dichiarano di non aver null'altro a che pretendere l'una dall'altra, ad eccezione dell'assegno di mantenimento di cui al n. 2) previsto in favore della IG.ra la cui debenza a carico Parte_2 del IG. decadrà automaticamente allo spirare del termine concordato (settembre 2025); Pt_1
5. spese di lite compensate tra i coniugi;
6. le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza conforme alle condizioni quivi indicate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/07/2020, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di DARFO BOARIO TERME, BS (atto n. 11, parte I) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al Parte_2 proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di conIGlio del giorno 26/06/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 7571/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. CLAUDIA ZANARDINI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ) con l'avv. GIAMPIERO Parte_2 C.F._2
MAFFI con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. il IG. continuerà a vivere nella casa familiare sita a Darfo Boario Terme (BS) alla Via Pt_1
Montegrappa 3, di proprietà esclusiva della sua famiglia d'origine.
2. il IG. corrisponderà, a titolo di concorso al mantenimento della IG.ra , un Pt_1 Parte_2 assegno mensile pari ad 300,00 €. fino al mese di settembre 2025 (compreso), da versare a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese;
3. come già previsto in separazione, gli animali domestici di proprietà del IG. (cane Pt_1 [...]
PE e i AT , e continueranno a vivere con il medesimo che Controparte_1 Per_1 PEona_2 li manterrà e se ne prenderà cura in via esclusiva, mentre il cane , di proprietà esclusiva Per_4
1 della IG.ra , continuerà a vivere con la medesima che se ne prenderà cura in via Parte_2 esclusiva;
4. le parti dichiarano di non aver null'altro a che pretendere l'una dall'altra, ad eccezione dell'assegno di mantenimento di cui al n. 2) previsto in favore della IG.ra la cui debenza a carico Parte_2 del IG. decadrà automaticamente allo spirare del termine concordato (settembre 2025); Pt_1
5. spese di lite compensate tra i coniugi;
6. le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza conforme alle condizioni quivi indicate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/07/2020, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di DARFO BOARIO TERME, BS (atto n. 11, parte I) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al Parte_2 proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di conIGlio del giorno 26/06/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
2