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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/04/2025, n. 2232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2232 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Composta dai signori magistrati:
Dott. Gianna Maria Zannella PRESIDENTE RELATORE
Dott. Camillo Romandini CONSIGLIERE
Dott.ssa Lilia Papoff CONSIGLIERE
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale, nel giudizio civile di II grado, iscritto al n.r.g. 3054/2021, riservato in decisione all'udienza collegiale dell'8.4.2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali ex art. 127 ter c.p.c. in virtù del decreto di questa Corte depositato il 28.2.2025, vertente tra:
CF in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te
CF Parte_2 C.F._1
CF questi ultimi quali Parte_3 C.F._2
fideiussori della società appellante
1 elett.te dom.ti in Canosa di Puglia, via F.lli Bandiera n. 3 presso lo studio dell'Avvocato Antonio Destino che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di appello e che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c. Email_1
APPELLANTI
E
CF in persona Controparte_1 P.IVA_2
del suo legale rapp.te elett.te dom.ta in Roma, viale G. Mazzini n. 96, presso lo studio dell'Avvocato Marina Rossi che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti autenticata per atto Notaio di Roma in data 19/10/2007, rep. 151231 e che Persona_1
ha dichiarato di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni all'indirizzo PEC Email_2
APPELLATA
Nonché
con socio unico, in persona del legale Controparte_2
rappresentante, C.F. e per essa la P.IVA_3 CP_3 [...]
[...
[...] C.F. n. , in persona del legale CP_4 P.IVA_4
rappresentante quale mandataria con rappresentanza di socio Controparte_5
unico, già quest'ultima, a sua Controparte_6
volta, quale mandataria con rappresentanza di CP_2
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Simone per procura speciale per atto del Notaio di Roma del Persona_2
05.12.2023, Rep. n. 5529 / Racc. n. 3784, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Gabrio
Serbelloni n. 4
INTERVENUTA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
6008/2021, pubblicata in data 8.4.2021.
Conclusioni:
gli appellanti, come da comparsa conclusionale: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6008/2021 emessa dal Tribunale di
Roma, Giudice Dott. Aldo Ruggiero, nell'ambito del giudizio 3 R.G. N. 26540/16, depositata in cancelleria in data 08.04.2021,
accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni
e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
IN VIA
ISTRUTTORIA, si richiede disporsi nuova CTU tecnico- contabile intimando la BNL oggi di produrre Controparte_2
tutta la documentazione bancaria richiesta e mai fornita a parti attrici;
in caso di mancata produzione dei documenti, dichiarare l'inesistenza di tali contratti e dichiarare i due conti correnti della a saldo zero. Nella denegata Parte_1
ipotesi si richiede l'integrale accoglimento delle deduzioni del
C.T.U., Dott. sviluppate nell'ipotesi di cui ai Ref. 106 e Per_3
108 di pag. 53 dell'integrazione alla relazione della consulenza tecnica d'ufficio del 29.03.2019. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”;
l'appellata ha concluso per l'inammissibilità dell'appello e comunque per il suo rigetto;
l'intervenuta ha concluso facendo “proprie tutte le istanze, deduzioni ed eccezioni già svolte dall'allora CP_7
4 riportandosi alle domande, eccezioni e conclusioni rassegnate
nei precedenti scritti difensivi a firma del legale della Cedente
e a verbale d'udienza, da intendersi quivi integralmente richiamati e trascritti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Nel valido contraddittorio delle parti, gli odierni appellanti, in epigrafe indicati, hanno convenuto in giudizio innanzi il
Tribunale di Roma ( d'ora in Controparte_1
poi, anche: banca), chiedendo che venisse accertato l'avvenuto addebito di competenze illegittime per anatocismo, usura, commissioni di massimo scoperto e spese, sui seguenti conti intrattenuti presso la banca convenuta: conto corrente ordinario n. 2800452 dal II trimestre 2007 sino al III trimestre 2014; conto corrente n. 280053 correlato al conto anticipi, dal III trimestre 2007 al II trimestre 2015, contratti privi di forma scritta.
Gli attori conclusero per l'accertamento degli indebiti su riassunti, partitamente quantificati, nonché per la condanna della convenuta alla restituzione dei relativi importi, in un
5 contesto nel quale i garanti sarebbero stati legittimati a sollevare l'exceptio doli.
Si è costituita in giudizio la convenuta, sostenendo CP_1
l'infondatezza della spiegata domanda di ripetizione dell'indebito, in quanto i contratti, conclusi per iscritto, avevano disciplinato tutte le pretese voci indebite.
Nel caso di condanna, ha chiesto che gli importi riconosciuti in favore dell'attrice, fossero compensati con la somma di euro
25.680,49, dalla stessa dovuta.
La causa è stata istruita con c.t.u. contabile ed è stata in seguito trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Con la sentenza impugnata con il presente appello, il Tribunale di Roma ha respinto la domanda, condannando l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, osservando che l'attrice non aveva prodotto in giudizio i contratti litigiosi, mentre aveva prodotto solo estratti conto parziali e che le sue difese si erano incentrate su una serie di pretese voci indebite applicate nel corso dei rapporti negoziali, senza tuttavia aver esaminato i contratti e, quindi, in guisa del tutto generica ed inattendibile, come peraltro desumibile anche
6 dalla c.t.u., che aveva prospettato varie ipotesi proprio in ragione di tali carenze documentali.
Avverso la sentenza, hanno proposto appello gli impugnanti in epigrafe indicati, lamentando:
“ circa l'onere della prova”, osservazioni di carattere generale e richiami giurisprudenziali;
circa la richiesta di documenti ex art. 119 t.u.b., che il Tribunale aveva osservato come l'attrice l'avesse richiesta il 2.3.2016, introducendo il giudizio il successivo 18.3.2016, senza attendere l'intervallo temporale idoneo affinché la banca ottemperasse al proprio obbligo. Secondo gli appellanti, la banca aveva avuto a propria disposizione un intervallo temporale ben più ampio, esponendo argomentazioni di carattere generale sugli artt. 117 e 119 t.u.b. ed osservando che il limite temporale di 10 anni per la conservazione dei documenti, disciplinato dall'art. 119 t.u.b., non valeva per i contratti;
la sentenza impugnata nulla aveva statuito in ordine agli interessi usurari, sebbene ai contratti litigiosi erano stati applicati interessi ed altre voci indebite che avrebbero comportato il superamento del tasso-soglia usurario;
7 questo premesso, conclusero come già in primo grado.
L'appellata si è costituita, contestando diffusamente l'appello e chiedendone il rigetto, per le seguenti ragioni:
l'appello sarebbe stato generico ed “apodittico, per non essere richiamati quali passaggi argomentativi della sentenza si intendessero censurare e in che modo il primo Giudice si sarebbe discostato dai fatti acquisiti e/o dalle norme applicabili”;
le domande svolte dalla correntista non sarebbero correttamente riportate, in quanto la società appellante avrebbe sostenuto di aver proposto un'azione di accertamento negativo del credito mentre in realtà aveva proposto anche la domanda di condanna della banca alla restituzione di somme;
il Tribunale aveva correttamente applicato i principi in tema di onere della prova nei contratti bancari;
contrariamente all'assunto degli attori ed appellanti, secondo i quali i contratti erano stati conclusi senza forma scritta, la banca aveva prodotto il contratto di apertura del conto corrente n. 452 sottoscritto il 22/5/2007 che prevedeva analiticamente tutte le condizioni economiche ed operative del conto. Il contratto prevedeva all'art. 6 la concessione di apertura di credito, che la
8 società aveva ottenuto sotto forma di fido per anticipi su fatture e per la quale in data 30/12/2011 era stato sottoscritto il contratto di affidamento, regolarmente consegnato.
Il motivo inerente agli interessi usurari era generico ed in ogni caso il c.t.u. aveva rilevato il superamento della soglia solo nel
II trimestre 2007 del conto corrente 452.
Con la comparsa depositata il 2.4.2024 è volontariamente intervenuta in appello in persona della Controparte_2
mandataria, la quale ha esposto che:
in virtù di contratto di cessione concluso in data 6 dicembre
2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 t.u.b. e degli artt. 1 e
4 della Legge n. 130/1999, l'odierna appellata aveva ceduto, pro soluto, in favore di una serie di crediti Controparte_8
pecuniari classificati a sofferenza, individuabili in blocco, come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 16.12.2023;
con contratto di cessione concluso in data 14 dicembre 2023, pubblicato anch'esso in G.U., aveva ceduto, Controparte_8
pro soluto, in favore di una serie di crediti Controparte_2
classificati a sofferenza (unitamente a tutti i relativi e conseguenti diritti, garanzie e titoli) individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4
9 della Legge n. 130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione) e dell'art. 58 t.u.b., tra i quali, quelli litigiosi nel presente giudizio;
pertanto, era divenuta titolare del predetto Controparte_2
portafoglio di crediti, con ogni accessorio e garanzia allo stesso credito connesso;
tutto ciò premesso, ha insistito in tutte le difese di CP_7
In seguito è stata fissata l'udienza odierna, la quale è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti.
Ciò al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
Le parti costituite hanno depositato memorie conclusionali.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2. L'appello è infondato e deve essere respinto.
2.1.Esaminando congiuntamente il primo ed il secondo motivo, si osserva quanto segue.
Il primo motivo di appello, relativo all'onere della prova, si connota per la sua decisa genericità, non appuntandosi né sulla fattispecie concreta all'esame di questa Corte, né censurando il
10 ragionamento logico-giuridico adottato dal Tribunale.
Nel resto, questa Corte osserva quanto segue.
I contratti litigiosi sono stati prodotti dalla banca ( doc. 4, 5 e 6 del suo fascicolo di primo grado), pur non essendone onerata.
Invero, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, nelle azioni di accertamento negativo, collegate o meno all'azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista o dal cliente di una banca, è il correntista onerato dell'onere di produzione dei contratti litigiosi, l'esame delle cui pattuizioni è imprescindibile al fine di valutare se e quali voci indebite siano state applicate nel corso del rapporto negoziale (cfr. tra le tante,
Cass. del 2020 n. 23852).
Il conto corrente n. 2800/452, sottoscritto dalla correntista il
22.5.2007, reca la previsione dei tassi di interesse e della pari periodicità della capitalizzazione sia degli interessi creditori che di quelli debitori, risultando così del tutto ossequioso alle previsioni della delibera CICR del febbraio 2000.
Il conto anticipi reca il documento di sintesi del 30.12.2011, nel quale è disciplinata la commissione di affidamento, nonché
l'importo massimo affidato di euro 75.000; analogamente, il contratto di finanziamento reca la previsione dell'importo affidato.
11 La c.m.s. ( cfr. le pagine 67 sgg. della c.t.u.) è risultata validamente pattuita.
Rispetto a tali contratti e dopo la loro produzione in giudizio è mancata qualsivoglia specifica doglianza degli attori ed odierni appellanti in ordine alla pattuizione di interessi, spese, capitalizzazione con pari periodicità degli interessi, commissioni di massimo scoperto;
cosicché la censura contenuta in citazione, circa l'illegittimità di addebiti riconducibili a queste voci, si rivela del tutto generica, oltre che contrastante con l'allegato difetto di forma scritta dei contratti.
Quel che è stato prodotto parzialmente sono stati gli estratti conto, come peraltro esposto nella stessa sentenza impugnata.
Il ricorso all'art. 119 t.u.b da parte della società e dei suoi fideiussori, richiamato in citazione, non è risolutivo per ritenere che essi abbiano assolto all'onere probatorio su di essi gravante.
Gli odierni appellanti hanno azionato l'art. 119 t.u.b. nei modi riassunti in narrativa e dunque, senza attendere i novanta giorni entro i quali, ex art. 119 t.u.b., la banca avrebbe potuto rispondere.
Ne deriva che la produzione parziale degli estratti conto non è imputabile alla bensì all'attrice. CP_1
12 Ma vi è di più.
Ogni valutazione circa la completezza degli estratti conto ed i calcoli ammissibili, al fine di accertare l'esatto saldo, epurato da voci illegittime, deve essere preceduto dall'accertamento della illegittimità delle pattuizioni lamentate.
La giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. del 2024
n.11735), laddove ha invero ribadito i criteri per riannodare eventuali estratti conto parziali, al fine di calcolo del saldo, ha avuto cura di precisare che tali calcoli ed i loro relativi criteri possono eseguirsi “ una volta esclusa la validità delle pattuizioni di interessi legali o anatocistici”; cioè una volta accertato che nel contratto siano state pattuite clausole illegittime o non siano stati pattuiti per iscritto gli interessi, mentre nel caso di specie, come detto, gli interessi erano stati pattuiti;
ne era stata pattuita legittimamente la pari periodicità rispetto a quelli creditori;
non erano emerse commissioni di massimo scoperto pattuite in guisa illegittima.
Sull' usura, si dirà tra breve.
Quindi, pur in presenza di estratti conto parziali, difettano i presupposti per poterli in alcun modo raccordare.
2.2.Il motivo inerente alla pretesa omessa pronuncia da parte
13 del Tribunale circa l'applicazione degli interessi usurari, è infondato.
Il primo Giudice ha sottolineato come l'aver proposto la domanda indipendentemente dall'esame dei contratti litigiosi ne tratteggiava la sua genericità, non essendo chiaro in qual modo gli attori avessero potuto verificare la presenza di clausole illegittime nei contratti, in ragione delle quali avevano lamentato l'applicazione di somme indebite.
Tale affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, è evidentemente riferita anche alla doglianza inerente alla lamentata applicazione dell'usura, che peraltro, non è stata meglio esplicitata neppure con la citazione in appello.
La Corte di Cassazione ( Cass. S.U. del 2020 n. 19597) ha osservato: …Alla stregua delle predette considerazioni, può precisarsi come si atteggi l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. Da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la
misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri
14 elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
Dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto…”.
Alla luce di tali principi, deve concludersi per la genericità della doglianza, nulla in tal senso avendo allegato parte attrice ed appellante;
non senza rilevare che la c.t.u. eseguita in primo grado ha rilevato usura in tre trimestri successivi rispetto alla stipula dei contratti, il II trimestre 2007; il III trimestre 2010 ed il I trimestre 2012 ( cfr. le pagine 78 e sgg. della relazione integrativa).
A tal proposito, mentre va ribadito come l'usura sopravvenuta non rileva, tenuto conto dei principi esposti dalla Corte di
Cassazione (cfr. in tal senso: Cass. del 2017 n. 24675 e successive conformi); deve osservarsi che dalla c.t.u. non si trae con chiarezza che il tasso applicato nei predetti trimestri sia seguito all'esercizio dello ius variandi da parte della banca e che, quindi, esso rientri nell'usura originaria.
Inoltre, poiché per i tre suindicati trimestri, gli interessi ammontano rispettivamente a: euro 0.04 per il primo;
euro
10.06 per il secondo ed euro 282,49 per il terzo, l'appellante non ha neppure indicato se in qual modo essi configurassero
15 usura originaria ed a quanto ammontassero gli interessi indebiti,
considerato che in ogni caso devono riconoscersi gli interessi sostitutivi ex art. 117 t.u.b. ( su tale principio cfr. Cass. del 2022
n. 34600).
3.Gli attori ed odierni appellanti devono in solido condannarsi al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata e dell'intervenuta, liquidate come in dispositivo, in base allo scaglione delle cause di valore indeterminato di media complessità, tra il minimo ed il medio della tariffa.
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto ( cfr. Cass. del 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, proposto da nonché da ed Parte_1 Parte_2 Pt_3
16 ei confronti di con Pt_3 Controparte_1
l'intervento di in persona della mandataria: Controparte_2
respinge l'appello; condanna in solido gli appellanti al pagamento, in favore della delle spese processuali del Controparte_1
presente grado di giudizio, liquidate in euro 10.000 per onorari, oltre spese generali;
condanna in solido gli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore di liquidate in euro Controparte_2
10.000 per onorari, oltre spese generali;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TUSG per il pagamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Roma, 8.4.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Composta dai signori magistrati:
Dott. Gianna Maria Zannella PRESIDENTE RELATORE
Dott. Camillo Romandini CONSIGLIERE
Dott.ssa Lilia Papoff CONSIGLIERE
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale, nel giudizio civile di II grado, iscritto al n.r.g. 3054/2021, riservato in decisione all'udienza collegiale dell'8.4.2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali ex art. 127 ter c.p.c. in virtù del decreto di questa Corte depositato il 28.2.2025, vertente tra:
CF in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te
CF Parte_2 C.F._1
CF questi ultimi quali Parte_3 C.F._2
fideiussori della società appellante
1 elett.te dom.ti in Canosa di Puglia, via F.lli Bandiera n. 3 presso lo studio dell'Avvocato Antonio Destino che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di appello e che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c. Email_1
APPELLANTI
E
CF in persona Controparte_1 P.IVA_2
del suo legale rapp.te elett.te dom.ta in Roma, viale G. Mazzini n. 96, presso lo studio dell'Avvocato Marina Rossi che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti autenticata per atto Notaio di Roma in data 19/10/2007, rep. 151231 e che Persona_1
ha dichiarato di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni all'indirizzo PEC Email_2
APPELLATA
Nonché
con socio unico, in persona del legale Controparte_2
rappresentante, C.F. e per essa la P.IVA_3 CP_3 [...]
[...
[...] C.F. n. , in persona del legale CP_4 P.IVA_4
rappresentante quale mandataria con rappresentanza di socio Controparte_5
unico, già quest'ultima, a sua Controparte_6
volta, quale mandataria con rappresentanza di CP_2
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Simone per procura speciale per atto del Notaio di Roma del Persona_2
05.12.2023, Rep. n. 5529 / Racc. n. 3784, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Gabrio
Serbelloni n. 4
INTERVENUTA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
6008/2021, pubblicata in data 8.4.2021.
Conclusioni:
gli appellanti, come da comparsa conclusionale: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6008/2021 emessa dal Tribunale di
Roma, Giudice Dott. Aldo Ruggiero, nell'ambito del giudizio 3 R.G. N. 26540/16, depositata in cancelleria in data 08.04.2021,
accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni
e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
IN VIA
ISTRUTTORIA, si richiede disporsi nuova CTU tecnico- contabile intimando la BNL oggi di produrre Controparte_2
tutta la documentazione bancaria richiesta e mai fornita a parti attrici;
in caso di mancata produzione dei documenti, dichiarare l'inesistenza di tali contratti e dichiarare i due conti correnti della a saldo zero. Nella denegata Parte_1
ipotesi si richiede l'integrale accoglimento delle deduzioni del
C.T.U., Dott. sviluppate nell'ipotesi di cui ai Ref. 106 e Per_3
108 di pag. 53 dell'integrazione alla relazione della consulenza tecnica d'ufficio del 29.03.2019. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”;
l'appellata ha concluso per l'inammissibilità dell'appello e comunque per il suo rigetto;
l'intervenuta ha concluso facendo “proprie tutte le istanze, deduzioni ed eccezioni già svolte dall'allora CP_7
4 riportandosi alle domande, eccezioni e conclusioni rassegnate
nei precedenti scritti difensivi a firma del legale della Cedente
e a verbale d'udienza, da intendersi quivi integralmente richiamati e trascritti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Nel valido contraddittorio delle parti, gli odierni appellanti, in epigrafe indicati, hanno convenuto in giudizio innanzi il
Tribunale di Roma ( d'ora in Controparte_1
poi, anche: banca), chiedendo che venisse accertato l'avvenuto addebito di competenze illegittime per anatocismo, usura, commissioni di massimo scoperto e spese, sui seguenti conti intrattenuti presso la banca convenuta: conto corrente ordinario n. 2800452 dal II trimestre 2007 sino al III trimestre 2014; conto corrente n. 280053 correlato al conto anticipi, dal III trimestre 2007 al II trimestre 2015, contratti privi di forma scritta.
Gli attori conclusero per l'accertamento degli indebiti su riassunti, partitamente quantificati, nonché per la condanna della convenuta alla restituzione dei relativi importi, in un
5 contesto nel quale i garanti sarebbero stati legittimati a sollevare l'exceptio doli.
Si è costituita in giudizio la convenuta, sostenendo CP_1
l'infondatezza della spiegata domanda di ripetizione dell'indebito, in quanto i contratti, conclusi per iscritto, avevano disciplinato tutte le pretese voci indebite.
Nel caso di condanna, ha chiesto che gli importi riconosciuti in favore dell'attrice, fossero compensati con la somma di euro
25.680,49, dalla stessa dovuta.
La causa è stata istruita con c.t.u. contabile ed è stata in seguito trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Con la sentenza impugnata con il presente appello, il Tribunale di Roma ha respinto la domanda, condannando l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, osservando che l'attrice non aveva prodotto in giudizio i contratti litigiosi, mentre aveva prodotto solo estratti conto parziali e che le sue difese si erano incentrate su una serie di pretese voci indebite applicate nel corso dei rapporti negoziali, senza tuttavia aver esaminato i contratti e, quindi, in guisa del tutto generica ed inattendibile, come peraltro desumibile anche
6 dalla c.t.u., che aveva prospettato varie ipotesi proprio in ragione di tali carenze documentali.
Avverso la sentenza, hanno proposto appello gli impugnanti in epigrafe indicati, lamentando:
“ circa l'onere della prova”, osservazioni di carattere generale e richiami giurisprudenziali;
circa la richiesta di documenti ex art. 119 t.u.b., che il Tribunale aveva osservato come l'attrice l'avesse richiesta il 2.3.2016, introducendo il giudizio il successivo 18.3.2016, senza attendere l'intervallo temporale idoneo affinché la banca ottemperasse al proprio obbligo. Secondo gli appellanti, la banca aveva avuto a propria disposizione un intervallo temporale ben più ampio, esponendo argomentazioni di carattere generale sugli artt. 117 e 119 t.u.b. ed osservando che il limite temporale di 10 anni per la conservazione dei documenti, disciplinato dall'art. 119 t.u.b., non valeva per i contratti;
la sentenza impugnata nulla aveva statuito in ordine agli interessi usurari, sebbene ai contratti litigiosi erano stati applicati interessi ed altre voci indebite che avrebbero comportato il superamento del tasso-soglia usurario;
7 questo premesso, conclusero come già in primo grado.
L'appellata si è costituita, contestando diffusamente l'appello e chiedendone il rigetto, per le seguenti ragioni:
l'appello sarebbe stato generico ed “apodittico, per non essere richiamati quali passaggi argomentativi della sentenza si intendessero censurare e in che modo il primo Giudice si sarebbe discostato dai fatti acquisiti e/o dalle norme applicabili”;
le domande svolte dalla correntista non sarebbero correttamente riportate, in quanto la società appellante avrebbe sostenuto di aver proposto un'azione di accertamento negativo del credito mentre in realtà aveva proposto anche la domanda di condanna della banca alla restituzione di somme;
il Tribunale aveva correttamente applicato i principi in tema di onere della prova nei contratti bancari;
contrariamente all'assunto degli attori ed appellanti, secondo i quali i contratti erano stati conclusi senza forma scritta, la banca aveva prodotto il contratto di apertura del conto corrente n. 452 sottoscritto il 22/5/2007 che prevedeva analiticamente tutte le condizioni economiche ed operative del conto. Il contratto prevedeva all'art. 6 la concessione di apertura di credito, che la
8 società aveva ottenuto sotto forma di fido per anticipi su fatture e per la quale in data 30/12/2011 era stato sottoscritto il contratto di affidamento, regolarmente consegnato.
Il motivo inerente agli interessi usurari era generico ed in ogni caso il c.t.u. aveva rilevato il superamento della soglia solo nel
II trimestre 2007 del conto corrente 452.
Con la comparsa depositata il 2.4.2024 è volontariamente intervenuta in appello in persona della Controparte_2
mandataria, la quale ha esposto che:
in virtù di contratto di cessione concluso in data 6 dicembre
2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 t.u.b. e degli artt. 1 e
4 della Legge n. 130/1999, l'odierna appellata aveva ceduto, pro soluto, in favore di una serie di crediti Controparte_8
pecuniari classificati a sofferenza, individuabili in blocco, come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 16.12.2023;
con contratto di cessione concluso in data 14 dicembre 2023, pubblicato anch'esso in G.U., aveva ceduto, Controparte_8
pro soluto, in favore di una serie di crediti Controparte_2
classificati a sofferenza (unitamente a tutti i relativi e conseguenti diritti, garanzie e titoli) individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4
9 della Legge n. 130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione) e dell'art. 58 t.u.b., tra i quali, quelli litigiosi nel presente giudizio;
pertanto, era divenuta titolare del predetto Controparte_2
portafoglio di crediti, con ogni accessorio e garanzia allo stesso credito connesso;
tutto ciò premesso, ha insistito in tutte le difese di CP_7
In seguito è stata fissata l'udienza odierna, la quale è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti.
Ciò al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
Le parti costituite hanno depositato memorie conclusionali.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2. L'appello è infondato e deve essere respinto.
2.1.Esaminando congiuntamente il primo ed il secondo motivo, si osserva quanto segue.
Il primo motivo di appello, relativo all'onere della prova, si connota per la sua decisa genericità, non appuntandosi né sulla fattispecie concreta all'esame di questa Corte, né censurando il
10 ragionamento logico-giuridico adottato dal Tribunale.
Nel resto, questa Corte osserva quanto segue.
I contratti litigiosi sono stati prodotti dalla banca ( doc. 4, 5 e 6 del suo fascicolo di primo grado), pur non essendone onerata.
Invero, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, nelle azioni di accertamento negativo, collegate o meno all'azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista o dal cliente di una banca, è il correntista onerato dell'onere di produzione dei contratti litigiosi, l'esame delle cui pattuizioni è imprescindibile al fine di valutare se e quali voci indebite siano state applicate nel corso del rapporto negoziale (cfr. tra le tante,
Cass. del 2020 n. 23852).
Il conto corrente n. 2800/452, sottoscritto dalla correntista il
22.5.2007, reca la previsione dei tassi di interesse e della pari periodicità della capitalizzazione sia degli interessi creditori che di quelli debitori, risultando così del tutto ossequioso alle previsioni della delibera CICR del febbraio 2000.
Il conto anticipi reca il documento di sintesi del 30.12.2011, nel quale è disciplinata la commissione di affidamento, nonché
l'importo massimo affidato di euro 75.000; analogamente, il contratto di finanziamento reca la previsione dell'importo affidato.
11 La c.m.s. ( cfr. le pagine 67 sgg. della c.t.u.) è risultata validamente pattuita.
Rispetto a tali contratti e dopo la loro produzione in giudizio è mancata qualsivoglia specifica doglianza degli attori ed odierni appellanti in ordine alla pattuizione di interessi, spese, capitalizzazione con pari periodicità degli interessi, commissioni di massimo scoperto;
cosicché la censura contenuta in citazione, circa l'illegittimità di addebiti riconducibili a queste voci, si rivela del tutto generica, oltre che contrastante con l'allegato difetto di forma scritta dei contratti.
Quel che è stato prodotto parzialmente sono stati gli estratti conto, come peraltro esposto nella stessa sentenza impugnata.
Il ricorso all'art. 119 t.u.b da parte della società e dei suoi fideiussori, richiamato in citazione, non è risolutivo per ritenere che essi abbiano assolto all'onere probatorio su di essi gravante.
Gli odierni appellanti hanno azionato l'art. 119 t.u.b. nei modi riassunti in narrativa e dunque, senza attendere i novanta giorni entro i quali, ex art. 119 t.u.b., la banca avrebbe potuto rispondere.
Ne deriva che la produzione parziale degli estratti conto non è imputabile alla bensì all'attrice. CP_1
12 Ma vi è di più.
Ogni valutazione circa la completezza degli estratti conto ed i calcoli ammissibili, al fine di accertare l'esatto saldo, epurato da voci illegittime, deve essere preceduto dall'accertamento della illegittimità delle pattuizioni lamentate.
La giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. del 2024
n.11735), laddove ha invero ribadito i criteri per riannodare eventuali estratti conto parziali, al fine di calcolo del saldo, ha avuto cura di precisare che tali calcoli ed i loro relativi criteri possono eseguirsi “ una volta esclusa la validità delle pattuizioni di interessi legali o anatocistici”; cioè una volta accertato che nel contratto siano state pattuite clausole illegittime o non siano stati pattuiti per iscritto gli interessi, mentre nel caso di specie, come detto, gli interessi erano stati pattuiti;
ne era stata pattuita legittimamente la pari periodicità rispetto a quelli creditori;
non erano emerse commissioni di massimo scoperto pattuite in guisa illegittima.
Sull' usura, si dirà tra breve.
Quindi, pur in presenza di estratti conto parziali, difettano i presupposti per poterli in alcun modo raccordare.
2.2.Il motivo inerente alla pretesa omessa pronuncia da parte
13 del Tribunale circa l'applicazione degli interessi usurari, è infondato.
Il primo Giudice ha sottolineato come l'aver proposto la domanda indipendentemente dall'esame dei contratti litigiosi ne tratteggiava la sua genericità, non essendo chiaro in qual modo gli attori avessero potuto verificare la presenza di clausole illegittime nei contratti, in ragione delle quali avevano lamentato l'applicazione di somme indebite.
Tale affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, è evidentemente riferita anche alla doglianza inerente alla lamentata applicazione dell'usura, che peraltro, non è stata meglio esplicitata neppure con la citazione in appello.
La Corte di Cassazione ( Cass. S.U. del 2020 n. 19597) ha osservato: …Alla stregua delle predette considerazioni, può precisarsi come si atteggi l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. Da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la
misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri
14 elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
Dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto…”.
Alla luce di tali principi, deve concludersi per la genericità della doglianza, nulla in tal senso avendo allegato parte attrice ed appellante;
non senza rilevare che la c.t.u. eseguita in primo grado ha rilevato usura in tre trimestri successivi rispetto alla stipula dei contratti, il II trimestre 2007; il III trimestre 2010 ed il I trimestre 2012 ( cfr. le pagine 78 e sgg. della relazione integrativa).
A tal proposito, mentre va ribadito come l'usura sopravvenuta non rileva, tenuto conto dei principi esposti dalla Corte di
Cassazione (cfr. in tal senso: Cass. del 2017 n. 24675 e successive conformi); deve osservarsi che dalla c.t.u. non si trae con chiarezza che il tasso applicato nei predetti trimestri sia seguito all'esercizio dello ius variandi da parte della banca e che, quindi, esso rientri nell'usura originaria.
Inoltre, poiché per i tre suindicati trimestri, gli interessi ammontano rispettivamente a: euro 0.04 per il primo;
euro
10.06 per il secondo ed euro 282,49 per il terzo, l'appellante non ha neppure indicato se in qual modo essi configurassero
15 usura originaria ed a quanto ammontassero gli interessi indebiti,
considerato che in ogni caso devono riconoscersi gli interessi sostitutivi ex art. 117 t.u.b. ( su tale principio cfr. Cass. del 2022
n. 34600).
3.Gli attori ed odierni appellanti devono in solido condannarsi al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata e dell'intervenuta, liquidate come in dispositivo, in base allo scaglione delle cause di valore indeterminato di media complessità, tra il minimo ed il medio della tariffa.
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto ( cfr. Cass. del 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, proposto da nonché da ed Parte_1 Parte_2 Pt_3
16 ei confronti di con Pt_3 Controparte_1
l'intervento di in persona della mandataria: Controparte_2
respinge l'appello; condanna in solido gli appellanti al pagamento, in favore della delle spese processuali del Controparte_1
presente grado di giudizio, liquidate in euro 10.000 per onorari, oltre spese generali;
condanna in solido gli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore di liquidate in euro Controparte_2
10.000 per onorari, oltre spese generali;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TUSG per il pagamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Roma, 8.4.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
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