Articolo 28 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 27Articolo 29
Versione
15 marzo 1974
Art. 28.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli numeri 3523, 5381 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 a quelli delle amministrazioni interessate, nonche' ai bilanci delle amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.
Entrata in vigore il 15 marzo 1974
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