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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/11/2025, n. 2644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2644 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2277/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa AN HI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 2277/2023 promossa da
, con sede legale in Roma, Via G. Grezar Parte_1
14, C.F. e P.IVA in persona del Responsabile, dr. , a cio' P.IVA_1 Parte_2 autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma, Persona_1 repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, Registrato all'Ufficio Entrate di
Roma 2 in data 05/05/2022 al n. 14781 Serie 1T, rilasciata da Controparte_1
;
[...] rappresentata e difesa, in forza di procura apposta in calce all'atto d'appello, dall' avv.
NE TU (c.f. , presso il cui studio è elettivamente C.F._1 domiciliata in Avellino alla via Campane n. 6 ( ; Email_1
ATTRICE -APPELLANTE contro
, nata il [...] a [...] ed ivi Controparte_2 residente a[...], codice fiscale: , elettivamente C.F._2 domiciliata in Castellammare di Stabia (NA), Via Petrarca n. 65, presso lo studio dell'avv.
LA BA (codice fiscale: , pec: ; C.F._3 Email_2
CONVENUTA-APPELLATA
nonché contro
codice Controparte_3 fiscale: in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_2 CP_3 Piazza del Plebiscito (80132); estratto dall'Indice delle Email_3 amministrazioni pubbliche, brevemente IndicePA o IPA;
PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO Controparte_3
STATO DI NAPOLI, codice fiscale: in persona del legale rappresentante P.IVA_3 pro tempore, con sede in via Diaz n. 11 (80100) CP_3 Email_4 estratto dall'Indice delle amministrazioni pubbliche, brevemente IndicePA o IPA;
- APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6112/2022 emessa del Giudice di Pace di Torre
Annunziata in data 30/06/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione, deduzione, difesa o domanda avversaria disattesa e reietta,
a) nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per
l'effetto in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 6112/2022 GdP Torre Annunziata Dott.
NC TI depositata il 24.11.2022 allo stato non notificata, nel procedimento RG.
1500/2022, e per l'effetto rigettare la domanda azionata da in quanto Controparte_2 inammissibile nonchè infondata sia in fatto che in diritto con ogni consequenziale statuizione
b) condannare controparte al pagamento dei compensi spettanti per l'attività prestata in entrambi i gradi del giudizio oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo il tutto oltre Iva e Cpa”;
: Controparte_2
“In via preliminare
1) Dichiarare la manifesta inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito
a) Rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da
avverso la sentenza n. 6112/22 e confermare Parte_1
l'annullamento della cartella di pagamento di cui all'impugnato estratto di ruolo e, per
l'effetto, condannare parte appellante alla rifusione delle spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio in favore dell'appellato, oltre al rimborso forfettario ex art. 15 della tariffa, I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato 19.10.2021, conveniva in giudizio, Controparte_2 innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, l e la Parte_1
impugnando l'estratto di ruolo dal quale aveva appreso dell'esistenza Controparte_3 della cartella esattoriale n. 071 20090216946032 001 dell'importo di € 11.511,49, asseritamente notificata in data 18/03/2010 ed emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative, comminate dalla nel 2008. Controparte_3
A sostegno dell'opposizione, eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza della notifica della predetta cartella esattoriale, il termine di prescrizione di cinque anni ex art 28 l. 1981 n.689. Chiedeva, quindi, dichiararsi prescritta la pretesa creditoria, con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
1.1 Si costituiva in giudizio l' eccependo: Parte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e la regolarità dell'iter notificatorio seguito per la notifica della cartella n. 071
20090216946032 001, ex art 26 del DPR n. 602 del 1973, e per le intimazioni di pagamento n. 07120149117038154000 e n. 07120159031110884000. Chiedeva, quindi, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità della domanda e, nel merito, il rigetto della stessa, con vittoria delle spese e competenze di lite.
2. Con sentenza n. 6112/2022, emessa in data 30.06.2022, il Giudice di Pace di Torre
Annunziata, qualificava la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c., riteneva ammissibile l'impugnazione dell'estratto ruolo e fondata la domanda, ritenendo prescritto il credito portato dalla cartella n. 071 20090216946032 001 essendo inidonea a provare la notifica della cartella esattoriale la raccomandata a/r consegnata a familiare convivente il
18.05.2010. Dichiarava, dunque, non dovute le somme indicate nell'impugnato ruolo esattoriale n. 0012967/2009, di cui alla cartella esattoriale nr. 071 20090216946032 001, e condannava l' al pagamento delle spese di lite, con Controparte_4 attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
3. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto Controparte_4 di citazione notificato in data 26/04/2023, affidando l'impugnazione ai seguenti motivi:
(i) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'opposizione pur se proposta avverso un estratto di ruolo esattoriale, stante la carenza di interesse ad agire ex art. 100 all'impugnazione;
(ii) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto irrituale la notifica della cartella di pagamento n. 07120090216946032001, stante il deposito in atti della comunicazione di avvenuta notifica mediante consegna a familiare convivente del 18.03.2010; (iii) la debenza del credito sotteso alla cartella n. 07120090216946032001, stante l'omesso decorso del termine di prescrizione, interrotto dalla notifica delle intimazioni di pagamento n. 07120149117038154000 e 07120159031110884000 intervenute rispettivamente il
17.01.2014 e il 03.07.2015.
Chiedeva, quindi, riformarsi la sentenza impugnata dichiarando, in via preliminare,
l'inammissibilità o improcedibilità della domanda attorea o, nel merito, rigettando la stessa, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
4. Con comparsa depositata in data 04/05/2023, si costituiva in giudizio CP_2
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Nel
[...] merito, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, vinte le spese del giudizio da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
5. All'udienza del 18/04/2024, il giudice dichiarava la contumacia della Controparte_5 in quanto non costituitasi nonostante la regolare citazione e, alla successiva udienza
[...] del 25/11/2025, tratteneva la causa decisione ex art. 281 sexies, co. III, c.p.c.,
⁎⁎⁎⁎⁎
6. L'appello proposto da contro la sentenza n. emessa dal Giudice di Pace di Torre CP_6
Annunziata è fondato per le ragioni che seguono.
7. In via preliminare, si ritiene lo stesso ammissibile con riguardo all'eccepita violazione dell'art. 342 c.p.c.
Secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 342
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr.
Cass., ordinanza 30/05/2018, n. 13535; Cass., SS.UU., 16/11/2017, n. 27199).
Nel caso che occupa, l'atto di appello depositato dall' risulta pienamente conforme al CP_6 paradigma delineato dal legislatore, come interpretato dalla giurisprudenza sopra riportata, atteso che lo stesso contiene espressamente i motivi di appello e le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice.
A ciò si aggiunga che, l'eccezione ex art. 342 c.p.c. mossa dalla appare CP_2 totalmente infondata, attesa la puntuale e specifica indicazione delle parti di sentenza che l' ha inteso impugnare. Ed infatti, nel caso di specie, appare evidente che l' ha CP_6 CP_6 censurato le parti di sentenza in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto ammissibile l'impugnazione avverso estratto ruolo e maturata prescrizione della pretesa creditoria sottesa all'estratto dir uolo opposto in primo gardo.
La relativa eccezione va quindi disattesa.
8. Passando al merito del giudizio, si ritiene che occorre effettuare una corretta qualificazione della domanda avanzata in primo grado dall'odierna appellata CP_2
che andava e va più correttamente qualificata in termini di accertamento negativo
[...] del credito, essendo stata avanzata nell'anno 2021 avverso un estratto di ruolo relativo ad una cartella esattoriale, la cui risale al lontano 18.03.2010.
In forza di tale qualificazione, il giudice di pace avrebbe dovuto verificare se l'azione originaria fosse supportata da un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Tale verifica si impone anche oggi, posta la rilevanza dell'interesse ad gire quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame presentato dall sul punto. CP_6
8.1 In materia, come noto, vi è stata la novella legislativa di cui al comma 4 bis dell'art. 12 del DPR 602/1973 (introdotta con DL 21.10.2021 n. 146) - e l'intervento delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 26283 del 6.9.2022, hanno definito l'ambito di operatività della citata novella - con la quale è stato disposto, in via generale, che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», specificando che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art.
48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Già prima della suddetta novella, tuttavia, la maggioritaria giurisprudenza di legittimità, valorizzando la condizione dell'azione rappresentata dall'art. 100 c.p.c., tendeva a ritenere carente del requisito dell'interesse ad agire la domanda di opposizione/accertamento negativo del credito avanzata dal destinatario della pretesa esattoriale avverso l'estratto di ruolo, quantomeno in tutti i casi in cui non fosse contestata e/o vi fosse prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento.
In tal senso, Cass Civ. n. 6034/2017 secondo cui “difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel 2001 e l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel
2012 - il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.”; ed ancora, la più recente Cass. Civ. n. 6723/2019, a mente della quale, “qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c..p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”.
Pertanto, nel caso in cui venivano dedotti vizi incidenti sulla pretesa in senso estintivo (sub specie, la prescrizione) sia antecedenti che successivi alla notifica della cartella esattoriali, la giurisprudenza riteneva insussistente un concreto ed attuale interesse ad agire in assenza di un atto di esercizio della pretesa impositiva, quale l'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore. A conferma ulteriore di tale assunto, veniva peraltro valorizzato il rilievo della domanda con la quale il contribuente poteva sollecitare direttamente l'Amministrazione ad eliminare il credito in autotutela, mediante la cd. richiesta di sgravio, come opzione potenzialmente satisfattiva degli interessi del contribuente.
A conclusioni differenti si perveniva invece laddove la cartella esattoriale non risultasse in effetti esser mai stata notificata: in linea di principio la prescrizione (sia precedente, che successiva) doveva allora ritenersi deducibile dal momento della conoscenza, comunque acquisita, da parte del contribuente. Ciò in quanto, come affermato a partire dalle Sezioni
Unite n. 19704/2015, doveva riconoscersi il diritto del cittadino ad impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. Una lettura costituzionalmente orientata di tale norma imponeva, infatti, di ritenere pienamente ammissibile l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato (cartella esattoriale) unitamente al successivo atto conosciuto dal contribuente (ruolo esattoriale), non potendosi compromettere o negare l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale.
A riprova, tuttavia, dell'importanza della sussistenza dell'interesse ad agire a sostegno dell'opposizione, si riteneva, anche in tal caso, che la predetta “generale” impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo non escludesse comunque la necessità, per il giudice, di valutare la sussistenza in concreto dell'interesse ad agire sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo, qualora tale richiesta non fosse la conseguenza di un'iniziativa esecutiva o pre–esecutiva del concessionario, dimostrando (o per lo meno allegando) la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente da un ruolo non messo effettivamente in esecuzione. 8.2 Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è intervenuto il legislatore il quale, con il citato l'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi (inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie,
Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione.
Sull'ambito di operatività di tale ultima disposizione, sono poi intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la citata sentenza n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
8.3 Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale così brevemente ricostruito, appare evidente che, nel caso oggetto del presente giudizio – nel quale, per quanto già sopra detto, nell'anno 2021, è stato opposto un estratto di ruolo sul presupposto dell'avvenuta regolare notifica, nel lontano 2010, della sottesa cartella esattoriale ed in assenza di qualsivoglia imminente azione esecutiva o pre-esecutiva, idonea a rendere attuale e concreto l'interesse ad agire – non può che concludersi per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado non essendo l'azione esperita innanzi al giudice di pace sostenuta dal necessario interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. La domanda spiegata infatti, si Parte_3 concreta in un'azione di mero accertamento negativo volta a far valere in via di azione la prescrizione, che può invece essere sollevata solo in via di eccezione.
Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile, restando assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
9. Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché invece riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di tali spese alla luce dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del giudice di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
9.1 Nel caso che occupa, poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali e normativi (attinenti all'ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo esattoriale), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa AN HI, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6112/2022 emessa del
Giudice di Pace di Torre Annunziata in data 30/06/2022, dichiara inammissibile la domanda spiegata in primo grado da Controparte_2
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 25/11/2025.
Il Giudice
AN HI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa AN HI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 2277/2023 promossa da
, con sede legale in Roma, Via G. Grezar Parte_1
14, C.F. e P.IVA in persona del Responsabile, dr. , a cio' P.IVA_1 Parte_2 autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma, Persona_1 repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, Registrato all'Ufficio Entrate di
Roma 2 in data 05/05/2022 al n. 14781 Serie 1T, rilasciata da Controparte_1
;
[...] rappresentata e difesa, in forza di procura apposta in calce all'atto d'appello, dall' avv.
NE TU (c.f. , presso il cui studio è elettivamente C.F._1 domiciliata in Avellino alla via Campane n. 6 ( ; Email_1
ATTRICE -APPELLANTE contro
, nata il [...] a [...] ed ivi Controparte_2 residente a[...], codice fiscale: , elettivamente C.F._2 domiciliata in Castellammare di Stabia (NA), Via Petrarca n. 65, presso lo studio dell'avv.
LA BA (codice fiscale: , pec: ; C.F._3 Email_2
CONVENUTA-APPELLATA
nonché contro
codice Controparte_3 fiscale: in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_2 CP_3 Piazza del Plebiscito (80132); estratto dall'Indice delle Email_3 amministrazioni pubbliche, brevemente IndicePA o IPA;
PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO Controparte_3
STATO DI NAPOLI, codice fiscale: in persona del legale rappresentante P.IVA_3 pro tempore, con sede in via Diaz n. 11 (80100) CP_3 Email_4 estratto dall'Indice delle amministrazioni pubbliche, brevemente IndicePA o IPA;
- APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6112/2022 emessa del Giudice di Pace di Torre
Annunziata in data 30/06/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione, deduzione, difesa o domanda avversaria disattesa e reietta,
a) nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per
l'effetto in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 6112/2022 GdP Torre Annunziata Dott.
NC TI depositata il 24.11.2022 allo stato non notificata, nel procedimento RG.
1500/2022, e per l'effetto rigettare la domanda azionata da in quanto Controparte_2 inammissibile nonchè infondata sia in fatto che in diritto con ogni consequenziale statuizione
b) condannare controparte al pagamento dei compensi spettanti per l'attività prestata in entrambi i gradi del giudizio oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo il tutto oltre Iva e Cpa”;
: Controparte_2
“In via preliminare
1) Dichiarare la manifesta inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito
a) Rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da
avverso la sentenza n. 6112/22 e confermare Parte_1
l'annullamento della cartella di pagamento di cui all'impugnato estratto di ruolo e, per
l'effetto, condannare parte appellante alla rifusione delle spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio in favore dell'appellato, oltre al rimborso forfettario ex art. 15 della tariffa, I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato 19.10.2021, conveniva in giudizio, Controparte_2 innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, l e la Parte_1
impugnando l'estratto di ruolo dal quale aveva appreso dell'esistenza Controparte_3 della cartella esattoriale n. 071 20090216946032 001 dell'importo di € 11.511,49, asseritamente notificata in data 18/03/2010 ed emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative, comminate dalla nel 2008. Controparte_3
A sostegno dell'opposizione, eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza della notifica della predetta cartella esattoriale, il termine di prescrizione di cinque anni ex art 28 l. 1981 n.689. Chiedeva, quindi, dichiararsi prescritta la pretesa creditoria, con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
1.1 Si costituiva in giudizio l' eccependo: Parte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e la regolarità dell'iter notificatorio seguito per la notifica della cartella n. 071
20090216946032 001, ex art 26 del DPR n. 602 del 1973, e per le intimazioni di pagamento n. 07120149117038154000 e n. 07120159031110884000. Chiedeva, quindi, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità della domanda e, nel merito, il rigetto della stessa, con vittoria delle spese e competenze di lite.
2. Con sentenza n. 6112/2022, emessa in data 30.06.2022, il Giudice di Pace di Torre
Annunziata, qualificava la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c., riteneva ammissibile l'impugnazione dell'estratto ruolo e fondata la domanda, ritenendo prescritto il credito portato dalla cartella n. 071 20090216946032 001 essendo inidonea a provare la notifica della cartella esattoriale la raccomandata a/r consegnata a familiare convivente il
18.05.2010. Dichiarava, dunque, non dovute le somme indicate nell'impugnato ruolo esattoriale n. 0012967/2009, di cui alla cartella esattoriale nr. 071 20090216946032 001, e condannava l' al pagamento delle spese di lite, con Controparte_4 attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
3. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto Controparte_4 di citazione notificato in data 26/04/2023, affidando l'impugnazione ai seguenti motivi:
(i) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'opposizione pur se proposta avverso un estratto di ruolo esattoriale, stante la carenza di interesse ad agire ex art. 100 all'impugnazione;
(ii) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto irrituale la notifica della cartella di pagamento n. 07120090216946032001, stante il deposito in atti della comunicazione di avvenuta notifica mediante consegna a familiare convivente del 18.03.2010; (iii) la debenza del credito sotteso alla cartella n. 07120090216946032001, stante l'omesso decorso del termine di prescrizione, interrotto dalla notifica delle intimazioni di pagamento n. 07120149117038154000 e 07120159031110884000 intervenute rispettivamente il
17.01.2014 e il 03.07.2015.
Chiedeva, quindi, riformarsi la sentenza impugnata dichiarando, in via preliminare,
l'inammissibilità o improcedibilità della domanda attorea o, nel merito, rigettando la stessa, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
4. Con comparsa depositata in data 04/05/2023, si costituiva in giudizio CP_2
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Nel
[...] merito, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, vinte le spese del giudizio da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
5. All'udienza del 18/04/2024, il giudice dichiarava la contumacia della Controparte_5 in quanto non costituitasi nonostante la regolare citazione e, alla successiva udienza
[...] del 25/11/2025, tratteneva la causa decisione ex art. 281 sexies, co. III, c.p.c.,
⁎⁎⁎⁎⁎
6. L'appello proposto da contro la sentenza n. emessa dal Giudice di Pace di Torre CP_6
Annunziata è fondato per le ragioni che seguono.
7. In via preliminare, si ritiene lo stesso ammissibile con riguardo all'eccepita violazione dell'art. 342 c.p.c.
Secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 342
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr.
Cass., ordinanza 30/05/2018, n. 13535; Cass., SS.UU., 16/11/2017, n. 27199).
Nel caso che occupa, l'atto di appello depositato dall' risulta pienamente conforme al CP_6 paradigma delineato dal legislatore, come interpretato dalla giurisprudenza sopra riportata, atteso che lo stesso contiene espressamente i motivi di appello e le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice.
A ciò si aggiunga che, l'eccezione ex art. 342 c.p.c. mossa dalla appare CP_2 totalmente infondata, attesa la puntuale e specifica indicazione delle parti di sentenza che l' ha inteso impugnare. Ed infatti, nel caso di specie, appare evidente che l' ha CP_6 CP_6 censurato le parti di sentenza in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto ammissibile l'impugnazione avverso estratto ruolo e maturata prescrizione della pretesa creditoria sottesa all'estratto dir uolo opposto in primo gardo.
La relativa eccezione va quindi disattesa.
8. Passando al merito del giudizio, si ritiene che occorre effettuare una corretta qualificazione della domanda avanzata in primo grado dall'odierna appellata CP_2
che andava e va più correttamente qualificata in termini di accertamento negativo
[...] del credito, essendo stata avanzata nell'anno 2021 avverso un estratto di ruolo relativo ad una cartella esattoriale, la cui risale al lontano 18.03.2010.
In forza di tale qualificazione, il giudice di pace avrebbe dovuto verificare se l'azione originaria fosse supportata da un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Tale verifica si impone anche oggi, posta la rilevanza dell'interesse ad gire quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame presentato dall sul punto. CP_6
8.1 In materia, come noto, vi è stata la novella legislativa di cui al comma 4 bis dell'art. 12 del DPR 602/1973 (introdotta con DL 21.10.2021 n. 146) - e l'intervento delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 26283 del 6.9.2022, hanno definito l'ambito di operatività della citata novella - con la quale è stato disposto, in via generale, che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», specificando che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art.
48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Già prima della suddetta novella, tuttavia, la maggioritaria giurisprudenza di legittimità, valorizzando la condizione dell'azione rappresentata dall'art. 100 c.p.c., tendeva a ritenere carente del requisito dell'interesse ad agire la domanda di opposizione/accertamento negativo del credito avanzata dal destinatario della pretesa esattoriale avverso l'estratto di ruolo, quantomeno in tutti i casi in cui non fosse contestata e/o vi fosse prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento.
In tal senso, Cass Civ. n. 6034/2017 secondo cui “difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel 2001 e l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel
2012 - il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.”; ed ancora, la più recente Cass. Civ. n. 6723/2019, a mente della quale, “qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c..p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”.
Pertanto, nel caso in cui venivano dedotti vizi incidenti sulla pretesa in senso estintivo (sub specie, la prescrizione) sia antecedenti che successivi alla notifica della cartella esattoriali, la giurisprudenza riteneva insussistente un concreto ed attuale interesse ad agire in assenza di un atto di esercizio della pretesa impositiva, quale l'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore. A conferma ulteriore di tale assunto, veniva peraltro valorizzato il rilievo della domanda con la quale il contribuente poteva sollecitare direttamente l'Amministrazione ad eliminare il credito in autotutela, mediante la cd. richiesta di sgravio, come opzione potenzialmente satisfattiva degli interessi del contribuente.
A conclusioni differenti si perveniva invece laddove la cartella esattoriale non risultasse in effetti esser mai stata notificata: in linea di principio la prescrizione (sia precedente, che successiva) doveva allora ritenersi deducibile dal momento della conoscenza, comunque acquisita, da parte del contribuente. Ciò in quanto, come affermato a partire dalle Sezioni
Unite n. 19704/2015, doveva riconoscersi il diritto del cittadino ad impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. Una lettura costituzionalmente orientata di tale norma imponeva, infatti, di ritenere pienamente ammissibile l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato (cartella esattoriale) unitamente al successivo atto conosciuto dal contribuente (ruolo esattoriale), non potendosi compromettere o negare l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale.
A riprova, tuttavia, dell'importanza della sussistenza dell'interesse ad agire a sostegno dell'opposizione, si riteneva, anche in tal caso, che la predetta “generale” impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo non escludesse comunque la necessità, per il giudice, di valutare la sussistenza in concreto dell'interesse ad agire sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo, qualora tale richiesta non fosse la conseguenza di un'iniziativa esecutiva o pre–esecutiva del concessionario, dimostrando (o per lo meno allegando) la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente da un ruolo non messo effettivamente in esecuzione. 8.2 Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è intervenuto il legislatore il quale, con il citato l'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi (inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie,
Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione.
Sull'ambito di operatività di tale ultima disposizione, sono poi intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la citata sentenza n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
8.3 Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale così brevemente ricostruito, appare evidente che, nel caso oggetto del presente giudizio – nel quale, per quanto già sopra detto, nell'anno 2021, è stato opposto un estratto di ruolo sul presupposto dell'avvenuta regolare notifica, nel lontano 2010, della sottesa cartella esattoriale ed in assenza di qualsivoglia imminente azione esecutiva o pre-esecutiva, idonea a rendere attuale e concreto l'interesse ad agire – non può che concludersi per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado non essendo l'azione esperita innanzi al giudice di pace sostenuta dal necessario interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. La domanda spiegata infatti, si Parte_3 concreta in un'azione di mero accertamento negativo volta a far valere in via di azione la prescrizione, che può invece essere sollevata solo in via di eccezione.
Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile, restando assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
9. Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché invece riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di tali spese alla luce dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del giudice di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
9.1 Nel caso che occupa, poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali e normativi (attinenti all'ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo esattoriale), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa AN HI, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6112/2022 emessa del
Giudice di Pace di Torre Annunziata in data 30/06/2022, dichiara inammissibile la domanda spiegata in primo grado da Controparte_2
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 25/11/2025.
Il Giudice
AN HI