Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini in data 21.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13818/2024 Ruolo Generale lavoro e Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Ulderico Nigro e dall'avv. Massimiliano Cicoria. ricorrente
E
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1
Direzione Generale, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello. resistente
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 03.06.2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha tempestivamente riassunto il giudizio incardinato dinanzi a Giudice dichiaratosi territorialmente incompetente, rappresentando di opporsi all'Ordinanza – Ingiunzione n. ROI-000097821 Protocollo
5105.28/08/2018.0262370 emessa in data 09/01/2024 e notificata in data 23/01/2024 per il CP_1 pagamento della somma di € 1.363,50 quale sanzione comminata per la violazione dell'art. 2, comma
1-bis del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 e ss.mm.ii., per avere omesso il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali nella sua qualità di “legale rappresentante della CF ”, Parte_2 P.IVA_1 precedentemente contestato con atto di accertamento Prot. n. 5105.28/08/2018.0262370 del CP_1
10/09/2018; che la contestazione a lui rivolta quale obbligato in solido, troverebbe origine nella titolarità dello stesso della per fatti accertati in data antecedente il 28 agosto del 2018. Parte_2
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Tribunale di Nola R.G. n. 1419/2023, che con sentenza del 1° febbraio 2024, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli Nord dinanzi a cui in data 14 febbraio veniva depositata istanza di riassunzione con R.G. n. 1973/2024, assegnato alla Sez. Lavoro, G.L.
Dott. Rippa Giovanni il quale sollevava di ufficio il regolamento di competenza ai sensi degli articoli
45 e 47 c.p.c. disponendo la trasmissione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte di
Cassazione; che 2) quanto al presente giudizio, egli non ha commesso la violazione contestata poiché alla data dei presunti omessi versamenti per i quali vi è accertamento lo stesso non era amministratore, essendo stato nominato amministratore della società in data 1/8 agosto 2017 e avendo cessato dalla carica il successivo 21 settembre 2017 (data di fallimento della società); che
3) non ha ricevuto alcuna preventiva richiesta di pagamento. Ha quindi eccepito la carenza di legittimazione passiva, la nullità dell'ingiunzione e l'insussistenza nel merito della sua responsabilità per le omissioni riscontrate;
ha da ultimo invocato la riduzione della sanzione e ha concluso chiedendo “in via assolutamente preliminare, sospendere il presente procedimento in attesa della decisione della Corte di cassazione in relazione al procedimento recante rg. 1973/2024, e definito con ordinanza del
26/05/2024; 2. in via preliminare ed a seguito della decisione della Corte, nonché dell'incardinamento dinanzi a questo Foro del relativo procedimento, procedersi alla riunione dei citati due procedimenti per evidente connessione oggettiva e soggettiva;
3. nel merito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del ricorrente e, per l'effetto, annullare l'Ordinanza opposta;
4. in via gradata, dichiarare la nullità della predetta Ordinanza poiché non preceduta dalla regolare notificazione degli accertamenti in questione;
5. nel merito, in ogni caso, revocare l'Ordinanza poiché priva di prova nei suoi presupposti;
6. nel denegato caso di rigetto del presente CP_ ricorso, procedere in un'equa riduzione dell'importo ingiunto;
7. in ogni caso condannare alla refusione di spese e competenze di giudizio con attribuzione in favore degli antistatari”.
L costituitosi tempestivamente in giudizio, ha dedotto che l'atto protocollo Prot. N. CP_1
5105.28/08/2018.0262370 risulta regolamento notificato tramite raccomandata a/r per CP_1 compiuta giacenza in data 10.9.2018 (doc.
2-doc.2° della produzione ) che la stessa CP_2 diffida e la stessa ordinanza-ingiunzione notificata all'autore della violazione è stata notificata anche all'obbligato in solido, in particolare al curatore del Fallimento;
ha contestato l'eccezione di decadenza ex articolo 14 L.689/81 atteso che la contestazione della violazione è avvenuta contestualmente alla notifica dell'accertamento in data 10.9.2018; ha invece ritenuto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del ricorrente, rappresentando che la sanzione CP_ amministrativa è stata annullata dall di Napoli Vomero in via di autotutela, come si evince dal provvedimento depositato. Ha quindi chiesto che “il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, reietta
2 ogni contraria istanza, eccezione, richiesta e conclusione, voglia dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese”.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, il Giudicante ha pronunciato sentenza di cui ha dato pubblica lettura.
In via preliminare ed assorbita ogni altra valutazione, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Difatti, la materia del contendere è venuta meno in conseguenza dell'annullamento da parte CP_ dell dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa, sulla base dell'accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dall'opponente di legittimazione attiva. CP_ La res litigiosa elisa a seguito del provvedimento dell consente di fare applicazione del principio di soccombenza virtuale dal momento che l'istituto ha sostanzialmente condiviso l'assenza di responsabilità dell'opponente quale obbligato solidale.
La circostanza che la carica di amministratore del non sussistesse nel periodo il periodo Pt_1 di causa, invincibile la visura camerale della società rende privo di giustificazione il ritardo con il quale l ha annullato l'ordinanza ingiunzione imponendone la condanna alle spese in CP_1 applicazione del principio di soccombenza virtuale. CP_ Le spese a carico dell si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna l a pagamento a favore dell'opponente delle spese unite liquidate in CP_1 complessivi € 1.508,80 comprensivi di spese generali, oltre iva e cpa, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Napoli, 21.01.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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