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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/04/2025, n. 5066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5066 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Vincenzo Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 39807 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
Parte_1
(Cod. Fisc. ), nato a [...] il [...], residente a [...]dei C.F._1
Cavalieri (RM) in Piazza Garibaldi n. 8, ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via
Lazio n. 9 presso lo studio dell'avv. Paolo Balla, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Francesca Cucchiarelli, entrambi del Foro di
Roma, giusta procura in calce all'atto di citazione;
-Opponente -
E
Controparte_1
(P.I. ), con sede in Roma, Via Tuscolana n. 216A, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore Sig. (codice fiscale Controparte_2
), elettivamente domiciliata in Roma, Via Tarquinio Prisco n. C.F._2
86/88, presso lo studio dell'avv. Raffaella Pellegrini, che la rappresenta e difende in virtù di procura conferita in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento del 25.2.2020;
-Opposta –
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disposizioni attuazione del cpc prevedono che la sentenza deve contenere di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione in opposizione, quello delle comparsa di risposta, nonché tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa e dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione con domanda riconvenzionale notificato in data 20.7.2020, il Sig. conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la Pt_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso il decreto
[...] ingiuntivo n. 6013/2020, R.G. n° 13918/2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 08.04.2020, con il quale veniva ingiunto di pagare in favore della
[...] la somma di € 3.500,00, oltre interessi maturati dalle singole Controparte_1 scadenze al saldo, nonché € 500,00 per compensi ed euro 76,00 per esborsi oltre accessori di legge , opponendosi alla richiesta di provvisoria esecutività dello stesso, rassegnando le seguenti conclusioni nella prima memoria ex art. 183/6 c.p.c.: “In via preliminare: - ci si oppone sin da ora all'eventuale richiesta avversa di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi sopra esposti;
- Dichiarare, nella denegata
e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di parte opponente, in ragione della infondatezza della richiesta di parte opposta, la sospensione del decreto ingiuntivo opposto sino all'esito del giudizio;
- ai sensi degli artt. 36, 40 terzo comma e
426 c.p.c., si chiede che il Giudice, qualora rilevi i presupposti di legge, fissi con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 c.p.c. e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. Nel merito: - Rigettare tutte le domande
e le eccezioni dedotte da parte opposta nei propri scritti difensivi, nonché della domanda di condanna ex art. 96 cpc, per i motivi sopra esposti;
Accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, la nullità del decreto ingiuntivo n. 6013/2020 del 08/04/2020 (RG
n. 13918/2020) emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice
Unico dott. Francesco Frettoni, notificato in data 8.6.2020; - Accertare e dichiarare
l'invalidità, l'annullabilità e/o inammissibilità e comunque revocare il decreto ingiuntivo
n. 6013/2020 del 08/04/2020 (RG n. 13918/2020) emesso dal Tribunale Ordinario di
Roma, nella persona del Giudice Unico dott. Francesco Frettoni, notificato in data
8.6.2020; - Accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dall'opponente all'opposta per tutti i motivi sopra esposti;
- Respingere in ogni caso tutte le domande avanzate dalla controparte;
- Accertare e dichiarare che il riconoscimento del credito come quantificato nel decreto opposto, ove ritenuto dovuto, costituirebbe un ingiustificato arricchimento dell'opposta in danno dell'opponente, che ancora oggi a distanza di tempo è ancora in attesa del saldo di quanto di sua legittima spettanza in ragione del rapporto lavorativo dedotto in giudizio;
- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, la responsabilità dell'opposta per avere dichiarato all'Autorità competente come il lavoratore si fosse dimesso, ancorché fosse stato in verità licenziato dalla medesima opposta;
- Accertare e valutare la natura del comportamento dell'opposta che, a seguito del licenziamento del dipendente, non lo ha estromesso dalla compagine sociale tempestivamente, ma dopo circa 12 mesi, facendogli maturare le somme di cui al decreto opposto;
- Accertare e valutare il comportamento dell'opposta che ha licenziato il lavoratore e senza autorizzazione dello stesso ha inviato la modulistica delle dimissioni e non del licenziamento, arrecandogli grave danno economico. a) accertare e dichiarare il danno che l'opponente ha subito in ragione del comportamento di parte opposta;
b) accertare e dichiarare che l'opponente ha diritto ad ottenere, a titolo di differenze retributive per TFR, ferie e permessi non goduti, l'importo di € 8.424,36, somma che ci si riserva di rettificare una volta presa visione dei documenti che parte opposta depositerà. Con riserva in difetto di adeguata produzione di azione in separata sede per le somme che si proveranno come dovute;
c) con vittoria di spese competenze ed onorari. c) con vittoria di spese competenze ed onorari. In via meramente subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di parte opponente, disporre la parziale compensazione di quanto richiesto dall'opposta per € 3.500,00 con la maggiore somma vantata a titolo di credito dall'opponente nella misura di € 8.424,36, ovvero nella somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria e dell'esame dei documenti depositati;
con vittoria di spese, competenze ed onorari o, quantomeno, compensazione delle stesse”.
A fondamento della proposta opposizione, l'opponente deduceva di non rinvenire documentazione attinente al rapporto associativo instaurato con la Cooperativa e che lo stesso sarebbe stato licenziato oralmente nel Dicembre 2018, e che avere escluso il un anno dopo l'interruzione del rapporto lavorativo avrebbe comportato la Pt_1 maturazione di oneri a carico dello stesso in modo arbitrario e senza giustificazione alcuna e che lo stesso risulterebbe creditore della somma di Euro 8.424,36 che viene chiesta in via riconvenzionale o, in via subordinata, in compensazione con il credito ingiunto a titolo di ferie e permessi non retribuiti e TFR chiedendo di fissare con ordinanza l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. ai sensi degli artt. 36, 40 terzo comma e 426 c.p.c.
All'esito delle procedure di notificazione si costituiva in giudizio la
[...] in persona del legale rappresentante p.t., che, con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, con richiesta in via preliminare la concessione della provvisoria esecutorietà, concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e rassegnava le seguenti conclusioni: “ - In via preliminare: atteso che
l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 6013/2020 (R.G. n. 13918/2020) emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma, Giudice Dott. Frettoni, in data 8.4.2020 e notificato in data 8.6.2020 ai sensi dell'art. 648 c.p.c., sussistendo i presupposti di cui all'art. 642
c.p.c., essendo il credito dell'opposta liquido, certo ed esigibili e provato per tabulas;
-
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dall'opposto in quanto manifestamente pretestuosa e non provata, ancorchè del tutto generica e priva degli elementi essenziali e per essere il presunto credito vantato non provato;
- Rigettare l'eccezione di compensazione spiegata dall'opponente stante la mancata prova del credito vantato. - Nel merito: rigettare l'opposizione per cui precede, confermando il decreto ingiuntivo n. Decreto Ingiuntivo n. 6013/2020 emesso in data
8.4.2020 dal Tribunale Ordinario di Roma, R.G. n. 13918/2020, nella persona del
Giudice Unico Dott. Francesco Frettoni, e per l'effetto condannare il Sig. Parte_1 [...]
[...] al pagamento della somma di Euro 3.500,00, oltre gli interessi maturati dalle
[...] singole scadenze al saldo, nonché Euro 500,00 per compensi ed Euro 76,00 per esborsi oltre accessori di legge. - Condannare altresì il Sig. ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa”.
La causa assegnata al dr. AN GU veniva riassegnata a questo giudicante giusto provvedimento per surroga del Presidente di Sezione nr. 35/2020 e all'esito del deposito delle memorie istruttorie ad opera delle parti, all'udienza del 09.02.2021, che si svolgeva in modalità cartolare, a causa alla luce delle complessive emergenze in atti, venivano ammessi i mezzi istruttori articolati dalle parti e rinviata per l'espletamento delle prove orali all'udienza del 01.04.2022, nella quale l'opponente in ottemperanza all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., produceva l'estratto conto di relativo al periodo CP_3
01.10 – 30/11 del 2018, rappresentando l'impedimento del proprio assistito per motivi di salute a comparire all'udienza per rendere l'interrogatorio formale deferitogli (certificato medico del 31.03.2022 nr. 310133067 dal quale risulta affetto da lombo sciatalgia), mentre l'opposta depositava atto di citazione notificato al teste non andato a buon fine e vista l'esibizione dei documenti di parte opponente dai quali risultano gli accrediti del e visto l'accoglimento del decreto ingiuntivo nr. 1639/2021 della sezione CP_4 lavoro di questo tribunale divenuto esecutivo., rinunciava alle prove richieste ovvero all'escussione del teste e all'interrogatorio formale. Su richiesta congiunta delle parti la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.12.2022. successivamente rimessa sul ruolo per la ricostruzione del fascicolo cartaceo smarrito e rinviata per i medesimi incombenti al 27.03.2025.
**************************
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali
(cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass.
6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
Ebbene, nella fattispecie in esame, la Cooperativa opposta ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo per l'importo de quo a titolo di oneri sociali non corrisposti, risultando provato per tabulas che il Sig. socio della predetta Pt_1 cooperativa dal 1.12.2014 al 14.11.2019 (ovvero fino alla data dell'avvenuta esclusione dello stesso deliberata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del
14.11.2019), si è reso inadempiente del mancato versamento nei confronti della opposta dei corrispettivi derivanti dall'espletamento del servizio taxi per i CP_1 mesi di Ottobre 2018 e Novembre 2018, - quale sostituto alla guida della licenza taxi n.
102 rilasciata da Roma Capitale al titolare Sig. e conferita all'istante ai Parte_2 sensi dell'art. 7 della Legge n. 21/1992 e s.m.i. (doc. n. 6 e n. 7 del procedimento monitorio) -, per il quale era stato formalmente diffidato e messo in mora con missive del
9.1.2019 e del 29.11.2019, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, nonché dall'art. 5, lettera C, dello Statuto della ricorrente (cfr. doc. n. 8 e 9 del fascicolo monitorio), ed in virtù del deliberato del 5.3.2016 dell'Assemblea dei soci della con il quale veniva statuito, “di addebitare Controparte_1 ai soci inadempienti, ovvero coloro che non rispettino gli obblighi sociali, quali, a mero titolo esemplificativo, la mancata partecipazione all'attività sociale, il mancato versamento dell'incasso maturato con l'espletamento del servizio taxi, ovvero il mancato pagamento delle sanzioni amministrative in caso di violazioni del Codice della Strada da parte dell'effettivo trasgressore, oltre a quelle previste dallo Statuto e dal Regolamento
Interno, il pagamento della somma di euro 250 mensili per ogni mese di inadempimento
a titolo risarcitorio per il mancato assolvimento degli obblighi sociali, oltre al pagamento delle somme mensili già previste, ed a quelle maggiori dovute. Tale somma sarà dovuta in ogni caso anche senza l'adozione dei provvedimenti previsti dallo statuto per gli inadempienti e senza preventiva comunicazione. La motivazione della previsione di tale addebito trova la sua ragione nel fatto che l'inadempimento ed il suo protrarsi crea notevole danno alla cooperativa ed ai suoi associati.” (cfr. doc. n. 10 del fascicolo monitorio).
A fronte di quanto sopra l'opponente, da parte sua, fonda la propria opposizione assumendo che non avrebbe rivestito lo status di socio della Controparte_1
e che, in virtù del presunto licenziamento da parte della nel
[...] CP_1 mese di dicembre 2018, la stessa avrebbe dovuto escluderlo dalla compagine sociale nell'immediatezza della decisione.
Tali contestazioni non possono assumere alcun rilievo poiché, non può dubitarsi che l'opponente, non fosse a conoscenza della qualifica di socio lavoratore, che rivestiva all'interno della compagine societaria, e ciò è dimostrato dal fatto che, altrimenti, non avrebbe potuto svolgere l'attività di tassista quale sostituto alla guida di una licenza taxi conferita ad una cooperativa di produzione e lavoro, qual è la Controparte_1
[...]
Per di più risulta che il non ha mai contestato le somme dovute a titolo di obblighi Pt_1
sociali, nonostante le reiterate diffide inviate con missive del 9.1.2019 e del 29.11.2019, né tantomeno risulta che lo stesso abbia mai impugnato la delibera di esclusione del
Consiglio di Amministrazione del 14.11.2019 regolarmente e formalmente comunicata e ricevuta dall'opponente in data 10.12.2019 ( cfr. doc. n. 4 e 5 del fascicolo monitorio).
Quanto invece alla domanda riconvenzionale formulata dal Sig. la stessa deve Pt_1 ritenersi inammissibile per incompetenza per materia del Giudice dell'opposizione, trattandosi di presunti crediti da fare valere dinanzi al Giudice del Lavoro.
In definitiva, sulla base di tutte le suesposte considerazioni va rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Appare chiaro, dunque, che l'opposizione de qua risulti presentata a puro scopo dilatorio ed in mala fede avendo l'opponente asserito di non rivestire la qualifica di socio all'interno della compagine sociale, l'avere pretestuosamente asserito di essere stato licenziato, l'avere depositato documenti (le ricevute di pagamento depositate con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) che si riferivano a pagamenti diversi, ed addirittura duplicati, rispetto alle somme ingiunte, nel tentativo di rappresentare una dinamica dei fatti diversa e non vera per sottrarsi ai propri obblighi, addirittura screditando l'operato della e del suo legale rappresentante, non possono non CP_1
essere ritenuti tali da configurare i presupposti dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria,
Riguardo ai criteri da adottare per la liquidazione del danno da responsabilità aggravata, reputa questo Tribunale appropriati i riferimenti al valore della controversia, all'elemento soggettivo della parte soccombente e alla durata del giudizio. Tenuto conto di tutti i sopradetti elementi valutativi, che nella specie sono rispettivamente: il petitum sostanziale, vale a dire la condanna al pagamento della somma di € 3.500,00, la colpa grave e la durata di oltre 4 anni del giudizio, dovendosi fare ricorso all'equità, reputa questo tribunale equo liquidare a titolo di condanna ex art. 96 primo comma c.p.c. a carico dell'opponente la somma di € 1.000,00 oltre interessi legali della presente sentenza al soddisfo.
Alla soccombenza consegue la condanna della società opponente, alla rifusione delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa nonché del numero e del rilievo delle questioni affrontate,
e facendo applicazione dei parametri basato sui nuovi parametri ministeriali 2022d.m.
Giustizia n. 147 rispondenti al compenso tabellare dei minimi con scaglione di riferimento da 26.001,00 a 52.000,00 ( ex art. 4 comma 5 );
P.Q.M
.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott. Vincenzo Giuliano, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 39807.2020 R.G., così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da per l'effetto, Parte_1
conferma il Decreto Ingiuntivo nr. 6013/2020, R.G. n° 13918/2020 emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma in data 08.04.2020, con il quale veniva ingiunto di pagare in favore della la somma di € Controparte_1
3.500,00, oltre interessi maturati dalle singole scadenze al saldo, nonché € 500,00 per compensi ed euro 76,00 per esborsi oltre accessori di legge;
- Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente;
- Condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c , al pagamento Parte_1
della somma di € 1.000,00, in favore della opposta oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
- Condanna la , alla rifusione, in favore dell'opposta Parte_1
Cooperativa, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro
2.540,00 per compensi professionali – oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma in data 27 marzo 2025 ore 18.00.
IL Giudice
Dott. Vincenzo Giuliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Vincenzo Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 39807 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
Parte_1
(Cod. Fisc. ), nato a [...] il [...], residente a [...]dei C.F._1
Cavalieri (RM) in Piazza Garibaldi n. 8, ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via
Lazio n. 9 presso lo studio dell'avv. Paolo Balla, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Francesca Cucchiarelli, entrambi del Foro di
Roma, giusta procura in calce all'atto di citazione;
-Opponente -
E
Controparte_1
(P.I. ), con sede in Roma, Via Tuscolana n. 216A, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore Sig. (codice fiscale Controparte_2
), elettivamente domiciliata in Roma, Via Tarquinio Prisco n. C.F._2
86/88, presso lo studio dell'avv. Raffaella Pellegrini, che la rappresenta e difende in virtù di procura conferita in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento del 25.2.2020;
-Opposta –
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disposizioni attuazione del cpc prevedono che la sentenza deve contenere di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione in opposizione, quello delle comparsa di risposta, nonché tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa e dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione con domanda riconvenzionale notificato in data 20.7.2020, il Sig. conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la Pt_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso il decreto
[...] ingiuntivo n. 6013/2020, R.G. n° 13918/2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 08.04.2020, con il quale veniva ingiunto di pagare in favore della
[...] la somma di € 3.500,00, oltre interessi maturati dalle singole Controparte_1 scadenze al saldo, nonché € 500,00 per compensi ed euro 76,00 per esborsi oltre accessori di legge , opponendosi alla richiesta di provvisoria esecutività dello stesso, rassegnando le seguenti conclusioni nella prima memoria ex art. 183/6 c.p.c.: “In via preliminare: - ci si oppone sin da ora all'eventuale richiesta avversa di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi sopra esposti;
- Dichiarare, nella denegata
e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di parte opponente, in ragione della infondatezza della richiesta di parte opposta, la sospensione del decreto ingiuntivo opposto sino all'esito del giudizio;
- ai sensi degli artt. 36, 40 terzo comma e
426 c.p.c., si chiede che il Giudice, qualora rilevi i presupposti di legge, fissi con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 c.p.c. e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. Nel merito: - Rigettare tutte le domande
e le eccezioni dedotte da parte opposta nei propri scritti difensivi, nonché della domanda di condanna ex art. 96 cpc, per i motivi sopra esposti;
Accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, la nullità del decreto ingiuntivo n. 6013/2020 del 08/04/2020 (RG
n. 13918/2020) emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice
Unico dott. Francesco Frettoni, notificato in data 8.6.2020; - Accertare e dichiarare
l'invalidità, l'annullabilità e/o inammissibilità e comunque revocare il decreto ingiuntivo
n. 6013/2020 del 08/04/2020 (RG n. 13918/2020) emesso dal Tribunale Ordinario di
Roma, nella persona del Giudice Unico dott. Francesco Frettoni, notificato in data
8.6.2020; - Accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dall'opponente all'opposta per tutti i motivi sopra esposti;
- Respingere in ogni caso tutte le domande avanzate dalla controparte;
- Accertare e dichiarare che il riconoscimento del credito come quantificato nel decreto opposto, ove ritenuto dovuto, costituirebbe un ingiustificato arricchimento dell'opposta in danno dell'opponente, che ancora oggi a distanza di tempo è ancora in attesa del saldo di quanto di sua legittima spettanza in ragione del rapporto lavorativo dedotto in giudizio;
- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, la responsabilità dell'opposta per avere dichiarato all'Autorità competente come il lavoratore si fosse dimesso, ancorché fosse stato in verità licenziato dalla medesima opposta;
- Accertare e valutare la natura del comportamento dell'opposta che, a seguito del licenziamento del dipendente, non lo ha estromesso dalla compagine sociale tempestivamente, ma dopo circa 12 mesi, facendogli maturare le somme di cui al decreto opposto;
- Accertare e valutare il comportamento dell'opposta che ha licenziato il lavoratore e senza autorizzazione dello stesso ha inviato la modulistica delle dimissioni e non del licenziamento, arrecandogli grave danno economico. a) accertare e dichiarare il danno che l'opponente ha subito in ragione del comportamento di parte opposta;
b) accertare e dichiarare che l'opponente ha diritto ad ottenere, a titolo di differenze retributive per TFR, ferie e permessi non goduti, l'importo di € 8.424,36, somma che ci si riserva di rettificare una volta presa visione dei documenti che parte opposta depositerà. Con riserva in difetto di adeguata produzione di azione in separata sede per le somme che si proveranno come dovute;
c) con vittoria di spese competenze ed onorari. c) con vittoria di spese competenze ed onorari. In via meramente subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di parte opponente, disporre la parziale compensazione di quanto richiesto dall'opposta per € 3.500,00 con la maggiore somma vantata a titolo di credito dall'opponente nella misura di € 8.424,36, ovvero nella somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria e dell'esame dei documenti depositati;
con vittoria di spese, competenze ed onorari o, quantomeno, compensazione delle stesse”.
A fondamento della proposta opposizione, l'opponente deduceva di non rinvenire documentazione attinente al rapporto associativo instaurato con la Cooperativa e che lo stesso sarebbe stato licenziato oralmente nel Dicembre 2018, e che avere escluso il un anno dopo l'interruzione del rapporto lavorativo avrebbe comportato la Pt_1 maturazione di oneri a carico dello stesso in modo arbitrario e senza giustificazione alcuna e che lo stesso risulterebbe creditore della somma di Euro 8.424,36 che viene chiesta in via riconvenzionale o, in via subordinata, in compensazione con il credito ingiunto a titolo di ferie e permessi non retribuiti e TFR chiedendo di fissare con ordinanza l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. ai sensi degli artt. 36, 40 terzo comma e 426 c.p.c.
All'esito delle procedure di notificazione si costituiva in giudizio la
[...] in persona del legale rappresentante p.t., che, con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, con richiesta in via preliminare la concessione della provvisoria esecutorietà, concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e rassegnava le seguenti conclusioni: “ - In via preliminare: atteso che
l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 6013/2020 (R.G. n. 13918/2020) emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma, Giudice Dott. Frettoni, in data 8.4.2020 e notificato in data 8.6.2020 ai sensi dell'art. 648 c.p.c., sussistendo i presupposti di cui all'art. 642
c.p.c., essendo il credito dell'opposta liquido, certo ed esigibili e provato per tabulas;
-
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dall'opposto in quanto manifestamente pretestuosa e non provata, ancorchè del tutto generica e priva degli elementi essenziali e per essere il presunto credito vantato non provato;
- Rigettare l'eccezione di compensazione spiegata dall'opponente stante la mancata prova del credito vantato. - Nel merito: rigettare l'opposizione per cui precede, confermando il decreto ingiuntivo n. Decreto Ingiuntivo n. 6013/2020 emesso in data
8.4.2020 dal Tribunale Ordinario di Roma, R.G. n. 13918/2020, nella persona del
Giudice Unico Dott. Francesco Frettoni, e per l'effetto condannare il Sig. Parte_1 [...]
[...] al pagamento della somma di Euro 3.500,00, oltre gli interessi maturati dalle
[...] singole scadenze al saldo, nonché Euro 500,00 per compensi ed Euro 76,00 per esborsi oltre accessori di legge. - Condannare altresì il Sig. ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa”.
La causa assegnata al dr. AN GU veniva riassegnata a questo giudicante giusto provvedimento per surroga del Presidente di Sezione nr. 35/2020 e all'esito del deposito delle memorie istruttorie ad opera delle parti, all'udienza del 09.02.2021, che si svolgeva in modalità cartolare, a causa alla luce delle complessive emergenze in atti, venivano ammessi i mezzi istruttori articolati dalle parti e rinviata per l'espletamento delle prove orali all'udienza del 01.04.2022, nella quale l'opponente in ottemperanza all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., produceva l'estratto conto di relativo al periodo CP_3
01.10 – 30/11 del 2018, rappresentando l'impedimento del proprio assistito per motivi di salute a comparire all'udienza per rendere l'interrogatorio formale deferitogli (certificato medico del 31.03.2022 nr. 310133067 dal quale risulta affetto da lombo sciatalgia), mentre l'opposta depositava atto di citazione notificato al teste non andato a buon fine e vista l'esibizione dei documenti di parte opponente dai quali risultano gli accrediti del e visto l'accoglimento del decreto ingiuntivo nr. 1639/2021 della sezione CP_4 lavoro di questo tribunale divenuto esecutivo., rinunciava alle prove richieste ovvero all'escussione del teste e all'interrogatorio formale. Su richiesta congiunta delle parti la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.12.2022. successivamente rimessa sul ruolo per la ricostruzione del fascicolo cartaceo smarrito e rinviata per i medesimi incombenti al 27.03.2025.
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L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali
(cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass.
6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
Ebbene, nella fattispecie in esame, la Cooperativa opposta ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo per l'importo de quo a titolo di oneri sociali non corrisposti, risultando provato per tabulas che il Sig. socio della predetta Pt_1 cooperativa dal 1.12.2014 al 14.11.2019 (ovvero fino alla data dell'avvenuta esclusione dello stesso deliberata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del
14.11.2019), si è reso inadempiente del mancato versamento nei confronti della opposta dei corrispettivi derivanti dall'espletamento del servizio taxi per i CP_1 mesi di Ottobre 2018 e Novembre 2018, - quale sostituto alla guida della licenza taxi n.
102 rilasciata da Roma Capitale al titolare Sig. e conferita all'istante ai Parte_2 sensi dell'art. 7 della Legge n. 21/1992 e s.m.i. (doc. n. 6 e n. 7 del procedimento monitorio) -, per il quale era stato formalmente diffidato e messo in mora con missive del
9.1.2019 e del 29.11.2019, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, nonché dall'art. 5, lettera C, dello Statuto della ricorrente (cfr. doc. n. 8 e 9 del fascicolo monitorio), ed in virtù del deliberato del 5.3.2016 dell'Assemblea dei soci della con il quale veniva statuito, “di addebitare Controparte_1 ai soci inadempienti, ovvero coloro che non rispettino gli obblighi sociali, quali, a mero titolo esemplificativo, la mancata partecipazione all'attività sociale, il mancato versamento dell'incasso maturato con l'espletamento del servizio taxi, ovvero il mancato pagamento delle sanzioni amministrative in caso di violazioni del Codice della Strada da parte dell'effettivo trasgressore, oltre a quelle previste dallo Statuto e dal Regolamento
Interno, il pagamento della somma di euro 250 mensili per ogni mese di inadempimento
a titolo risarcitorio per il mancato assolvimento degli obblighi sociali, oltre al pagamento delle somme mensili già previste, ed a quelle maggiori dovute. Tale somma sarà dovuta in ogni caso anche senza l'adozione dei provvedimenti previsti dallo statuto per gli inadempienti e senza preventiva comunicazione. La motivazione della previsione di tale addebito trova la sua ragione nel fatto che l'inadempimento ed il suo protrarsi crea notevole danno alla cooperativa ed ai suoi associati.” (cfr. doc. n. 10 del fascicolo monitorio).
A fronte di quanto sopra l'opponente, da parte sua, fonda la propria opposizione assumendo che non avrebbe rivestito lo status di socio della Controparte_1
e che, in virtù del presunto licenziamento da parte della nel
[...] CP_1 mese di dicembre 2018, la stessa avrebbe dovuto escluderlo dalla compagine sociale nell'immediatezza della decisione.
Tali contestazioni non possono assumere alcun rilievo poiché, non può dubitarsi che l'opponente, non fosse a conoscenza della qualifica di socio lavoratore, che rivestiva all'interno della compagine societaria, e ciò è dimostrato dal fatto che, altrimenti, non avrebbe potuto svolgere l'attività di tassista quale sostituto alla guida di una licenza taxi conferita ad una cooperativa di produzione e lavoro, qual è la Controparte_1
[...]
Per di più risulta che il non ha mai contestato le somme dovute a titolo di obblighi Pt_1
sociali, nonostante le reiterate diffide inviate con missive del 9.1.2019 e del 29.11.2019, né tantomeno risulta che lo stesso abbia mai impugnato la delibera di esclusione del
Consiglio di Amministrazione del 14.11.2019 regolarmente e formalmente comunicata e ricevuta dall'opponente in data 10.12.2019 ( cfr. doc. n. 4 e 5 del fascicolo monitorio).
Quanto invece alla domanda riconvenzionale formulata dal Sig. la stessa deve Pt_1 ritenersi inammissibile per incompetenza per materia del Giudice dell'opposizione, trattandosi di presunti crediti da fare valere dinanzi al Giudice del Lavoro.
In definitiva, sulla base di tutte le suesposte considerazioni va rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Appare chiaro, dunque, che l'opposizione de qua risulti presentata a puro scopo dilatorio ed in mala fede avendo l'opponente asserito di non rivestire la qualifica di socio all'interno della compagine sociale, l'avere pretestuosamente asserito di essere stato licenziato, l'avere depositato documenti (le ricevute di pagamento depositate con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) che si riferivano a pagamenti diversi, ed addirittura duplicati, rispetto alle somme ingiunte, nel tentativo di rappresentare una dinamica dei fatti diversa e non vera per sottrarsi ai propri obblighi, addirittura screditando l'operato della e del suo legale rappresentante, non possono non CP_1
essere ritenuti tali da configurare i presupposti dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria,
Riguardo ai criteri da adottare per la liquidazione del danno da responsabilità aggravata, reputa questo Tribunale appropriati i riferimenti al valore della controversia, all'elemento soggettivo della parte soccombente e alla durata del giudizio. Tenuto conto di tutti i sopradetti elementi valutativi, che nella specie sono rispettivamente: il petitum sostanziale, vale a dire la condanna al pagamento della somma di € 3.500,00, la colpa grave e la durata di oltre 4 anni del giudizio, dovendosi fare ricorso all'equità, reputa questo tribunale equo liquidare a titolo di condanna ex art. 96 primo comma c.p.c. a carico dell'opponente la somma di € 1.000,00 oltre interessi legali della presente sentenza al soddisfo.
Alla soccombenza consegue la condanna della società opponente, alla rifusione delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa nonché del numero e del rilievo delle questioni affrontate,
e facendo applicazione dei parametri basato sui nuovi parametri ministeriali 2022d.m.
Giustizia n. 147 rispondenti al compenso tabellare dei minimi con scaglione di riferimento da 26.001,00 a 52.000,00 ( ex art. 4 comma 5 );
P.Q.M
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Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott. Vincenzo Giuliano, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 39807.2020 R.G., così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da per l'effetto, Parte_1
conferma il Decreto Ingiuntivo nr. 6013/2020, R.G. n° 13918/2020 emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma in data 08.04.2020, con il quale veniva ingiunto di pagare in favore della la somma di € Controparte_1
3.500,00, oltre interessi maturati dalle singole scadenze al saldo, nonché € 500,00 per compensi ed euro 76,00 per esborsi oltre accessori di legge;
- Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente;
- Condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c , al pagamento Parte_1
della somma di € 1.000,00, in favore della opposta oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
- Condanna la , alla rifusione, in favore dell'opposta Parte_1
Cooperativa, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro
2.540,00 per compensi professionali – oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma in data 27 marzo 2025 ore 18.00.
IL Giudice
Dott. Vincenzo Giuliano