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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/09/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2956/2023 promossa da
(P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvia Casari e Jessica Guidetti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Reggio Emilia, Via
Zacchetti, 31
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ) rappresentata e CP_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Stefano Furiosi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lodi, Via Lodivecchio, 51
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 905/2023 (si dà atto che il presente fascicolo, fino all'ultimo aggiornamento della consolle (10.31.00), non era visibile nell'elenco delle cause in decisione del pct per un problema verosimilmente da ricondurre al sistema informatico)
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 30.01.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio al fine di sentire Parte_1 CP_1 revocare il decreto ingiuntivo n. 905/2023, con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 13.048,75=, oltre interessi e spese, quale compenso per lavori svolti, asserendo che nulla era dovuto per inadempimento delle obbligazioni retributive, fiscali e contributive relative al personale impiegato nel subappalto.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva rigettarsi la CP_1 domanda attorea, in quanto infondata.
In un giudizio di opposizione a decreti ingiuntivo la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, mentre il debitore opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (valga per tutte Cass. Civ.
n. 12765/2007).
Orbene, nel caso de quo non sono contestati i lavori di manodopera svolti dalla convenuta, presso i cantiere di Milano via Fulvio Testi, 60 e di San Colombano Via Steffenini, 127, ma parte attrice opponente, tenuto conto della sua responsabilità solidale in ambito contributivo, previdenziale e assistenziale con il subappaltatore, ovvero CP_1
così come previsto dal Decreto Biagi, ritiene legittima la
[...] sospensione dei pagamenti nei confronti della convenuta opposta non essendo quest'ultima in regola con il DURC e gli obblighi fiscali e contributivi.
Parte convenuta opposta asserisce, invece, di essere in regola col durc, relativo al periodo dei lavori eseguiti, nonché di avere ottenuto una rateizzazione dei contributi dovuti.
Da un attento esame della documentazione prodotta risulta come parte convenuta opposta sia in regola con il durc che veniva regolarmente prodotto agli atti.
Quanto, invece, alla eccezione di decadenza dalla responsabilità solidale decorsi due anni dall'esecuzione dei lavori, invocata dalla
Pag. 2 di 3 convenuta opposta, si precisa che tale termine decadenziale sia applicabile soltanto ai lavoratori e non anche ad eventuali azioni promosse dagli enti previdenziali (valga per tutte Cass. Civ. n.
10776/2023), per i quali invece vigono gli ordinari termini di prescrizione.
Ciononostante, ad avviso di questo giudice assume rilevo ai fini decisionali la rateizzazione dei debiti contributivi ottenuta dalla convenuta opposta, in quanto nonostante essa non escluda la responsabilità solidale, l'opponente non ha apportato elementi impeditivi della pretesa creditoria, come il non corretto pagamento delle rate, piuttosto che la loro imputazione soggettiva ai lavori di manodopera oggetto di causa, che possano, appunto, giustificare, allo stato, ina sospensione dei pagamenti dei lavori eseguiti.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo va confermato.
Con riferimento alle spese di giudizio, tenuto conto della posizione delle parti, del comportamento processuale delle stesse, del fatto che comunque la responsabilità solidale del committente permane qualora la convenuta non dovesse rispettare il corretto pagamento delle rate, che ad oggi pare essere regolare in mancanza di elementi contrari, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2956/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo n. 905/2023 che viene confermato;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Modena, 26 settembre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2956/2023 promossa da
(P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvia Casari e Jessica Guidetti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Reggio Emilia, Via
Zacchetti, 31
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ) rappresentata e CP_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Stefano Furiosi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lodi, Via Lodivecchio, 51
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 905/2023 (si dà atto che il presente fascicolo, fino all'ultimo aggiornamento della consolle (10.31.00), non era visibile nell'elenco delle cause in decisione del pct per un problema verosimilmente da ricondurre al sistema informatico)
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 30.01.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio al fine di sentire Parte_1 CP_1 revocare il decreto ingiuntivo n. 905/2023, con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 13.048,75=, oltre interessi e spese, quale compenso per lavori svolti, asserendo che nulla era dovuto per inadempimento delle obbligazioni retributive, fiscali e contributive relative al personale impiegato nel subappalto.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva rigettarsi la CP_1 domanda attorea, in quanto infondata.
In un giudizio di opposizione a decreti ingiuntivo la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, mentre il debitore opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (valga per tutte Cass. Civ.
n. 12765/2007).
Orbene, nel caso de quo non sono contestati i lavori di manodopera svolti dalla convenuta, presso i cantiere di Milano via Fulvio Testi, 60 e di San Colombano Via Steffenini, 127, ma parte attrice opponente, tenuto conto della sua responsabilità solidale in ambito contributivo, previdenziale e assistenziale con il subappaltatore, ovvero CP_1
così come previsto dal Decreto Biagi, ritiene legittima la
[...] sospensione dei pagamenti nei confronti della convenuta opposta non essendo quest'ultima in regola con il DURC e gli obblighi fiscali e contributivi.
Parte convenuta opposta asserisce, invece, di essere in regola col durc, relativo al periodo dei lavori eseguiti, nonché di avere ottenuto una rateizzazione dei contributi dovuti.
Da un attento esame della documentazione prodotta risulta come parte convenuta opposta sia in regola con il durc che veniva regolarmente prodotto agli atti.
Quanto, invece, alla eccezione di decadenza dalla responsabilità solidale decorsi due anni dall'esecuzione dei lavori, invocata dalla
Pag. 2 di 3 convenuta opposta, si precisa che tale termine decadenziale sia applicabile soltanto ai lavoratori e non anche ad eventuali azioni promosse dagli enti previdenziali (valga per tutte Cass. Civ. n.
10776/2023), per i quali invece vigono gli ordinari termini di prescrizione.
Ciononostante, ad avviso di questo giudice assume rilevo ai fini decisionali la rateizzazione dei debiti contributivi ottenuta dalla convenuta opposta, in quanto nonostante essa non escluda la responsabilità solidale, l'opponente non ha apportato elementi impeditivi della pretesa creditoria, come il non corretto pagamento delle rate, piuttosto che la loro imputazione soggettiva ai lavori di manodopera oggetto di causa, che possano, appunto, giustificare, allo stato, ina sospensione dei pagamenti dei lavori eseguiti.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo va confermato.
Con riferimento alle spese di giudizio, tenuto conto della posizione delle parti, del comportamento processuale delle stesse, del fatto che comunque la responsabilità solidale del committente permane qualora la convenuta non dovesse rispettare il corretto pagamento delle rate, che ad oggi pare essere regolare in mancanza di elementi contrari, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2956/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo n. 905/2023 che viene confermato;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Modena, 26 settembre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 3 di 3