TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/02/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico
D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 820 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Firenze n. 163/2023 del 21.6.2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso come da procura allegata all'atto di appello dall'avv. C. Parte_1
Franco ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questa in Fucecchio;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. Controparte_1
Panicacci come da procura in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montecatini Terme;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Parte appellante: in via principale accertare e dichiarare la cessazione per mutuo consenso del contratto di fornitura di gpl stipulato tra il e la in data 26/11/2013; Parte_1 Controparte_1 accertare e dichiarare altresì l'esistenza di un rapporto contrattuale tra la e la Controparte_1 datato 09/03/2015 e successivo a quello con il e per tali ragioni Controparte_2 Parte_1 dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e che quindi nulla è dovuto da Parte_1 quest'ultimo alla convenuta opposta;
per l'effetto respingere tutte le domande della CP_1
poiché infondate in fatto ed in diritto e revocare o comunque dichiarare l'illegittimità e
[...] infondatezza con conseguente nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto del Giudice di
Pace di Empoli n. 468/del 31/07/2020 depositato in Cancelleria il 31/07/2020 R.G. 772/2020 e di conseguenza disporre la revoca dello stesso;
in via subordinata accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1268 c.c. tra la il sig. e la Controparte_1 Parte_1
e per l'effetto dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. e che Controparte_2 Pt_1 quindi nulla è dovuto all'ingiungente convenuta, per l'effetto respingere tutte le domande della poiché infondate in fatto ed in diritto e revocare o comunque dichiarare Controparte_1
l'illegittimità e infondatezza con conseguente nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto
1 del Giudice di Pace di Empoli n. 468/ del 31/07/2020 depositato in Cancelleria il 31/07/2020 R.G.
772/2020 e di conseguenza disporre la revoca dello stesso;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio. Insisteva inoltre, in via istruttoria, per l'ammissione delle prove articolate e non ammesse.
Parte appellata: rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in toto la sentenza n. 163/2023 emessa dal Giudice di Pace di Empoli in data 21 giugno
2023; con vittoria di spese ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECSIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto tempestivo appello avverso Parte_1 la sentenza del giudice di pace di Empoli indicata in epigrafe, con la quale è stata respinta l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 468/20 emesso dal medesimo ufficio del g.d.p., relativo al mancato pagamento di forniture di gas GPL, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
L'appellante censura la decisione impugnata con riferimento, in sostanza, ai seguenti profili: 1) mancata escussione delle prove testimoniali, in precedenza ammesse, ed omessa motivazione sul punto;
2) errata applicazione dei principi in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., poiché essendo il rapporto contrattuale contestato la fattura commerciale non avrebbe potuto assurgere a prova del credito;
3) violazione dell'art. 1406 c.c. poiché, essendo stato il nuovo contratto di somministrazione (quello tra la opposta e stipulato in forma scritta, la medesima Parte_2 forma avrebbe dovuto assumere la cessione di esso in favore del Pt_1
Nel costituirsi in giudizio ha evidenziato la correttezza e linearità della Controparte_1 sentenza di primo grado, di cui ha chiesto la conferma, evidenziando nuovamente le circostanze dalle quali si sarebbe dovuto evincere il subentro dell'appellante nel contratto di fornitura.
All'udienza del 29.1.2025, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata quindi riservata in decisione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
Tanto premesso l'appello è infondato, e va dunque respinto.
La parte appellante lamenta, innanzitutto, che il g.d.p. abbia deciso la causa documentalmente, senza l'espletamento della prova testimoniale articolata, invece ammessa dal precedete g.d.p. assegnatario del procedimento, e omettendo ogni motivazione sul punto.
Quella di ammissione delle prove orali rappresenta tuttavia, come noto, un'ordinanza sempre revocabile per cui nessun rilievo assume, di per sé, la circostanza che la prova fosse stata in precedenza ammessa, e che non vi sia stato un formale provvedimento di revoca della precedente ammissione. Ciò che assume rilievo è, invece, che la prova fosse o meno ammissibile e rilevante ai fini della decisione e, pur non avendo in effetti il g.d.p. motivato sul punto, le ragioni della mancata ammissione delle prove orali possono desumersi dal contenuto della motivazione della sentenza, in cui il rigetto dell'opposizione è stato fondato sulle sole prove documentali, con conseguente ritenuta irrilevanza delle prove testimoniali articolate.
2 In ogni caso nel presente giudizio si è dato conto delle ragioni per le quali le prove articolate dalla parte appellante non avrebbero dovuto comunque essere ammesse, per cui si rinvia al predetto provvedimento (del 20.5.24).
In merito al secondo motivo di appello, se è vero che la fattura commerciale non costituisce di per sé prova del credito nel giudizio di opposizione, è anche vero però che tale affermazione va raccordata con le contestazioni (tempestivamente) mosse dalla controparte al credito fatto valere tramite esse. E nel caso di specie il non ha, nel primo grado di giudizio, mosso alcuna
Pt_1 contestazione avverso il credito azionato in via monitoria, essendosi limitato ad affermare che il pagamento avrebbe dovuto essere richiesto ad altro soggetto. E tale soggetto, va notato, è la moglie stessa del (legale rappresentante di ), che è subentrata nel medesimo
Pt_1 Controparte_2 contratto di fornitura di GPL in precedenza in essere con il marito, presso il medesimo immobile sito in Fucecchio via Macone 17, di cui il stesso è proprietario. Una totale commistione,
Pt_1 dunque, dalla quale si evince chiaramente come il fosse bene a conoscenza della fornitura,
Pt_1 essendosi trattato anzi del tutto verosimilmente di scelte prese di comune accordo tra i coniugi, di cui ha anch'egli beneficiato abitando nel medesimo immobile, e del credito, che avrebbe dovuto quindi contestare in modo specifico. All'opposto, come si è detto, nessuna contestazione neppure generica è stata mossa al riguardo nel primo grado di giudizio.
Venendo infine al terzo motivo di appello la giurisprudenza ritiene – come affermato del resto dallo stesso appellante – che la forma della cessione del contratto sia libera, allorquando per il contratto oggetto di cessione non sia prevista la forma scritta ad substantiam, come appunto nel caso di specie.
E che il sia (nuovamente) subentrato nel contratto di fornitura di GPL, già in precedenza a lui Pt_1 intestato, si evince non solo e non tanto dalla non contestazione delle missive ricevute, ma dal doc.
5 parte appellata, depositato in primo grado, in cui è il stesso – che ha sottoscritto in prima Pt_1 persona la missiva – ad aver richiesto la risoluzione della fornitura di GPL, il che non avrebbe avuto evidentemente titolo a fare se non fosse stato, a quell'epoca, (nuovamente) il titolare del rapporto contrattuale.
E la spiegazione fornita al riguardo dalla parte, cioè che il non sarebbe stato a conoscenza Pt_1 dell'esistenza del contratto stipulato tra la opposta e prima della costituzione in giudizio CP_2 della controparte (per cui nel manifestare l'intenzione di risolvere il contratto con la il CP_1 riferimento sarebbe stato “all'unico contratto di cui il era a conoscenza, ossia quello stipulato Pt_1 dallo stesso nell'anno 2013”), è del tutto inverosimile, contraddittoria e contraria a buona fede e correttezza nei confronti della controparte.
È lo stesso infatti, ad aver prodotto in primo grado unitamente alla memoria autorizzata ex Pt_1 art. 320 c.p.c. il nuovo contratto di somministrazione stipulato dalla moglie (doc. 6) al fine di affermare che il precedente contratto sarebbe cessato nel 2015. E, come si è detto, si è trattato di un mero cambio di intestazione del contratto in ambito strettamente familiare, avvenuto “con il consenso di tutte le parti coinvolte” (v. atto di opposizione, pag. 2) in relazione alla medesima fornitura nello stesso immobile in cui il abitava, per cui quello posto in essere appare in Pt_1 realtà un mero tentativo di utilizzare un profilo formalistico per sottrarsi, entrambi i coniugi, al pagamento di una fornitura pacificamente effettuata in proprio favore.
3 Anzi, a questo riguardo, se proprio di cessione del contratto deve parlarsi, tale sarebbe in realtà anche quella effettuata nel 2015: non si comprende infatti perché, a fronte della medesima operazione (subentro di un diverso soggetto nel medesimo contratto di fornitura di GPL) dovrebbe in un primo caso parlarsi di cessazione del primo contratto e stipulazione di uno diverso (ma con lo stesso impianto GPL già interrato) e invece nel secondo caso di una cessione del contratto soggetta a particolari oneri di forma, a seconda della propria convenienza di parte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di una fase propriamente istruttoria.
P.Q.M
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
I. rigetta l'appello;
II. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre
RSG, IVA e CPA come per legge;
III. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c.
1-quater d.p.r. n. 150 del 2002.
Firenze, il 9.2.2025
Il giudice dott. Enrico D'Alfonso
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico
D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 820 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Firenze n. 163/2023 del 21.6.2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso come da procura allegata all'atto di appello dall'avv. C. Parte_1
Franco ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questa in Fucecchio;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. Controparte_1
Panicacci come da procura in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montecatini Terme;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Parte appellante: in via principale accertare e dichiarare la cessazione per mutuo consenso del contratto di fornitura di gpl stipulato tra il e la in data 26/11/2013; Parte_1 Controparte_1 accertare e dichiarare altresì l'esistenza di un rapporto contrattuale tra la e la Controparte_1 datato 09/03/2015 e successivo a quello con il e per tali ragioni Controparte_2 Parte_1 dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e che quindi nulla è dovuto da Parte_1 quest'ultimo alla convenuta opposta;
per l'effetto respingere tutte le domande della CP_1
poiché infondate in fatto ed in diritto e revocare o comunque dichiarare l'illegittimità e
[...] infondatezza con conseguente nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto del Giudice di
Pace di Empoli n. 468/del 31/07/2020 depositato in Cancelleria il 31/07/2020 R.G. 772/2020 e di conseguenza disporre la revoca dello stesso;
in via subordinata accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1268 c.c. tra la il sig. e la Controparte_1 Parte_1
e per l'effetto dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. e che Controparte_2 Pt_1 quindi nulla è dovuto all'ingiungente convenuta, per l'effetto respingere tutte le domande della poiché infondate in fatto ed in diritto e revocare o comunque dichiarare Controparte_1
l'illegittimità e infondatezza con conseguente nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto
1 del Giudice di Pace di Empoli n. 468/ del 31/07/2020 depositato in Cancelleria il 31/07/2020 R.G.
772/2020 e di conseguenza disporre la revoca dello stesso;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio. Insisteva inoltre, in via istruttoria, per l'ammissione delle prove articolate e non ammesse.
Parte appellata: rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in toto la sentenza n. 163/2023 emessa dal Giudice di Pace di Empoli in data 21 giugno
2023; con vittoria di spese ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECSIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto tempestivo appello avverso Parte_1 la sentenza del giudice di pace di Empoli indicata in epigrafe, con la quale è stata respinta l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 468/20 emesso dal medesimo ufficio del g.d.p., relativo al mancato pagamento di forniture di gas GPL, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
L'appellante censura la decisione impugnata con riferimento, in sostanza, ai seguenti profili: 1) mancata escussione delle prove testimoniali, in precedenza ammesse, ed omessa motivazione sul punto;
2) errata applicazione dei principi in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., poiché essendo il rapporto contrattuale contestato la fattura commerciale non avrebbe potuto assurgere a prova del credito;
3) violazione dell'art. 1406 c.c. poiché, essendo stato il nuovo contratto di somministrazione (quello tra la opposta e stipulato in forma scritta, la medesima Parte_2 forma avrebbe dovuto assumere la cessione di esso in favore del Pt_1
Nel costituirsi in giudizio ha evidenziato la correttezza e linearità della Controparte_1 sentenza di primo grado, di cui ha chiesto la conferma, evidenziando nuovamente le circostanze dalle quali si sarebbe dovuto evincere il subentro dell'appellante nel contratto di fornitura.
All'udienza del 29.1.2025, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata quindi riservata in decisione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
Tanto premesso l'appello è infondato, e va dunque respinto.
La parte appellante lamenta, innanzitutto, che il g.d.p. abbia deciso la causa documentalmente, senza l'espletamento della prova testimoniale articolata, invece ammessa dal precedete g.d.p. assegnatario del procedimento, e omettendo ogni motivazione sul punto.
Quella di ammissione delle prove orali rappresenta tuttavia, come noto, un'ordinanza sempre revocabile per cui nessun rilievo assume, di per sé, la circostanza che la prova fosse stata in precedenza ammessa, e che non vi sia stato un formale provvedimento di revoca della precedente ammissione. Ciò che assume rilievo è, invece, che la prova fosse o meno ammissibile e rilevante ai fini della decisione e, pur non avendo in effetti il g.d.p. motivato sul punto, le ragioni della mancata ammissione delle prove orali possono desumersi dal contenuto della motivazione della sentenza, in cui il rigetto dell'opposizione è stato fondato sulle sole prove documentali, con conseguente ritenuta irrilevanza delle prove testimoniali articolate.
2 In ogni caso nel presente giudizio si è dato conto delle ragioni per le quali le prove articolate dalla parte appellante non avrebbero dovuto comunque essere ammesse, per cui si rinvia al predetto provvedimento (del 20.5.24).
In merito al secondo motivo di appello, se è vero che la fattura commerciale non costituisce di per sé prova del credito nel giudizio di opposizione, è anche vero però che tale affermazione va raccordata con le contestazioni (tempestivamente) mosse dalla controparte al credito fatto valere tramite esse. E nel caso di specie il non ha, nel primo grado di giudizio, mosso alcuna
Pt_1 contestazione avverso il credito azionato in via monitoria, essendosi limitato ad affermare che il pagamento avrebbe dovuto essere richiesto ad altro soggetto. E tale soggetto, va notato, è la moglie stessa del (legale rappresentante di ), che è subentrata nel medesimo
Pt_1 Controparte_2 contratto di fornitura di GPL in precedenza in essere con il marito, presso il medesimo immobile sito in Fucecchio via Macone 17, di cui il stesso è proprietario. Una totale commistione,
Pt_1 dunque, dalla quale si evince chiaramente come il fosse bene a conoscenza della fornitura,
Pt_1 essendosi trattato anzi del tutto verosimilmente di scelte prese di comune accordo tra i coniugi, di cui ha anch'egli beneficiato abitando nel medesimo immobile, e del credito, che avrebbe dovuto quindi contestare in modo specifico. All'opposto, come si è detto, nessuna contestazione neppure generica è stata mossa al riguardo nel primo grado di giudizio.
Venendo infine al terzo motivo di appello la giurisprudenza ritiene – come affermato del resto dallo stesso appellante – che la forma della cessione del contratto sia libera, allorquando per il contratto oggetto di cessione non sia prevista la forma scritta ad substantiam, come appunto nel caso di specie.
E che il sia (nuovamente) subentrato nel contratto di fornitura di GPL, già in precedenza a lui Pt_1 intestato, si evince non solo e non tanto dalla non contestazione delle missive ricevute, ma dal doc.
5 parte appellata, depositato in primo grado, in cui è il stesso – che ha sottoscritto in prima Pt_1 persona la missiva – ad aver richiesto la risoluzione della fornitura di GPL, il che non avrebbe avuto evidentemente titolo a fare se non fosse stato, a quell'epoca, (nuovamente) il titolare del rapporto contrattuale.
E la spiegazione fornita al riguardo dalla parte, cioè che il non sarebbe stato a conoscenza Pt_1 dell'esistenza del contratto stipulato tra la opposta e prima della costituzione in giudizio CP_2 della controparte (per cui nel manifestare l'intenzione di risolvere il contratto con la il CP_1 riferimento sarebbe stato “all'unico contratto di cui il era a conoscenza, ossia quello stipulato Pt_1 dallo stesso nell'anno 2013”), è del tutto inverosimile, contraddittoria e contraria a buona fede e correttezza nei confronti della controparte.
È lo stesso infatti, ad aver prodotto in primo grado unitamente alla memoria autorizzata ex Pt_1 art. 320 c.p.c. il nuovo contratto di somministrazione stipulato dalla moglie (doc. 6) al fine di affermare che il precedente contratto sarebbe cessato nel 2015. E, come si è detto, si è trattato di un mero cambio di intestazione del contratto in ambito strettamente familiare, avvenuto “con il consenso di tutte le parti coinvolte” (v. atto di opposizione, pag. 2) in relazione alla medesima fornitura nello stesso immobile in cui il abitava, per cui quello posto in essere appare in Pt_1 realtà un mero tentativo di utilizzare un profilo formalistico per sottrarsi, entrambi i coniugi, al pagamento di una fornitura pacificamente effettuata in proprio favore.
3 Anzi, a questo riguardo, se proprio di cessione del contratto deve parlarsi, tale sarebbe in realtà anche quella effettuata nel 2015: non si comprende infatti perché, a fronte della medesima operazione (subentro di un diverso soggetto nel medesimo contratto di fornitura di GPL) dovrebbe in un primo caso parlarsi di cessazione del primo contratto e stipulazione di uno diverso (ma con lo stesso impianto GPL già interrato) e invece nel secondo caso di una cessione del contratto soggetta a particolari oneri di forma, a seconda della propria convenienza di parte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di una fase propriamente istruttoria.
P.Q.M
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
I. rigetta l'appello;
II. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre
RSG, IVA e CPA come per legge;
III. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c.
1-quater d.p.r. n. 150 del 2002.
Firenze, il 9.2.2025
Il giudice dott. Enrico D'Alfonso
4