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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 30/06/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Simona Monforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2271 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2013, vertente
TRA
, CF. nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in Messina, ivi elettivamente domiciliata in via S. Cecilia 82/c, presso lo studio dell'avv. Giovanni Marotta, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Vincenzo Gatto, per procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
P.I. , in persona del Commissario Straordinario pro tempore,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Messina, via XXVII Luglio n. 103, presso lo studio dell'avv.
Monica Nicoletta, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Recupero per procura in atti;
CONVENUTA
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in CP_2 C.F._2
Messina, Cpl. Sofi, Salita Sperone, elettivamente domiciliato in Messina, via Ugo Bassi n.
159, presso lo studio degli Avv.ti Stefano Principato e Manuela Licordari, che lo rappresentano, congiuntamente e disgiuntamente, per procura in atti;
CONVENUTO
, CF. , nata a [...] il [...] ed Controparte_3 CodiceFiscale_3
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Messina, via Centonze n. 158, presso lo studio dell'avv. Tiziana Arcoraci, che la rappresenta e difende per procura in atti;
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
P.I. , in Controparte_4 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona, Lungadige Cangrande
n 16, elettivamente domiciliata in Messina, Strada San Giacomo n. 19, presso lo studio dell'avv. Luigi Ragno, che la rappresenta e difende per procura in atti;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danno - responsabilità medica.
SVOGIMENTO PROCESSUALE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
, il prof. e la prof.ssa Controparte_5 CP_2
per accertare l'inadempimento agli obblighi contrattuali sugli stessi gravanti e Controparte_3 la loro responsabilità nella causazione dell'evento dannoso occorsole e, quindi, sentirli condannare al relativo risarcimento.
A sostegno delle proprie pretese, l'attrice esponeva che nel novembre del 2009, a causa di persistenti tachicardia, palpitazioni ed extrasistolie, correlate alla patologia del “gozzo multinodulare” di cui soffriva, si sottoponeva a visita ambulatoriale presso l'Unità di
Endocrinologia dell , all'esito della quale le veniva Controparte_1 Controparte_5 consigliato di sottoporsi all'intervento chirurgico di tiroidectomia totale;
dopo circa un anno, constatata la persistenza della sintomatologia, in data 11/05/2011 ella deducente si recava nuovamente presso l e, dopo essere stata visitata, il giorno 12/05/2011 veniva Controparte_1 tempestivamente sottoposta all'intervento chirurgico tiroidectomia totale per gozzo immerso multinodulare, effettuato dal dott. coadiuvato dalla equipe medica della quale faceva CP_2 parte la dott.ssa . Controparte_3
Accadeva, tuttavia, che, qualche mese dopo essere stata dimessa, la accusava malesseri e Pt_1 disturbi vari;
in data 29/02/2012, eseguiva un esame ecografico della tiroide presso la Casa di cura
Villa Igea, da cui emergeva che la tiroide non era stata interamente asportata;
ed invero, ella si rivolgeva per un consulto al Dipartimento di Endocrinologia dell'Ospedale di Pisa, presso il quale all'esito di vari accertamenti che confermavano quanto appreso con il citato esame ecografico, veniva formulata la diagnosi di “Gozzo multi-nodulare trattato con tiroidectomia parziale, con recidiva/ persistenza nodulare a sx"; venivano anche indicati i seguenti risultati dell'esame di Ecografia Tiroidea: "DxAp:9;
DxLL.9; DxLong:14; SnAp:13; SnLL:11;SnLong:40; Volume Calco-lato:3,59. Dopo intervento chirurgico: Loggia dx occupata da scarso tessuto disomogeneo ipoecogeno. Lobo sx di normali dimensioni, disomogeneo e lievemente ipoecogeno;
in basale due formazioni nodulari contigue di 11 e 6 mm max long."; interpellato per ottenere chiarimenti, il dott. minimizzava la situazione, sostenendo che l'intervento era stato CP_2 eseguito correttamente;
l'attrice in data 01/12/2012 eseguiva nuovamente l'ecografia alla tiroide presso il e i risultati smentivano quanto sostenuto dal dott. , risultando Controparte_5 CP_2 evidente che ella fosse stata sottoposta ad una tiroidectomia parziale non risolutoria della patologia da cui era affetta. adiva, dunque, l'intestato Tribunale chiedendo accertarsi il grave Parte_1 inadempimento in capo ai convenuti in ordine all'intervento chirurgico cui era stata sottoposta in data 12/05/2011 e, per l'effetto, pronunciarsi la condanna dei convenuti risarcimento dei danni alla salute, morali e patrimoniali subiti.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande proposte ex Controparte_3 adverso. Preliminarmente, eccepiva la nullità della citazione per indeterminatezza dei fatti posti a sostegno della domanda.
Nel merito, rilevava che nel corso dell'intervento, per le dimensioni della ghiandola e la sua aderenza, si rendeva necessario lasciare un residuo per non incorrere in lesioni del nervo laringeo inferiore o ischemizzazioni delle paratiroidi;
in ogni caso, deduceva che la aveva sottoscritto Pt_1 un consenso informato ove veniva esplicitata l'eventualità di dover modificare la pratica chirurgica;
argomentava altresì che dalla citazione non emergeva se la paziente avesse regolarmente assunto il farmaco nelle dosi prescritte né che tipo di malesseri e disturbi avesse accusato;
pertanto chiedeva il rigetto delle domande attoree.
In ogni caso, formulava domanda di manleva nei confronti sia della compagnia che copriva i rischi della sia della Controparte_1 Controparte_6 nei confronti della quale formulava istanza di chiamata del terzo.
Si costituiva altresì la , Controparte_7 che chiedeva il rigetto delle domande proposte ex adverso, rilevando che la era stata Pt_1 compiutamente informata dei rischi sottesi all'intervento chirurgico cui era stata sottoposta ed argomentando che, date le dimensioni della ghiandola che si infiltrava dietro il giugulo, era stato ritenuto opportuno cambiare il tipo di operazione;
contestava, inoltre, il quantum risarcitorio richiesto, nonché la pretesa attorea di cumulo tra interessi e rivalutazione.
Si costituiva la Cattolica la quale preliminarmente rilevava CP_6 Controparte_4 che la garanzia in favore della operava in secondo rischio, nell'ipotesi di eccedenza al CP_3 massimale assicurato da altra polizza.
Nel merito, condivideva le argomentazioni già esposte dalla e chiedeva il rigetto delle CP_3 domande attoree. Si costituiva, infine, , chiedendo il rigetto delle domande proposte ex adverso, CP_2 anch'egli rilevando la correttezza dell'intervento chirurgico a fronte della situazione specifica della paziente, la quale era stata informata della eventualità di una modifica dell'intervento operatorio nel consenso informato;
argomentava che l'attrice non aveva reso noto se avesse assunto correttamente la terapia sostitutiva;
in via subordinata, chiedeva accertarsi che in assenza di dolo o colpa grave il medico non poteva essere ritenuto responsabile;
rilevava, ancora, che l'attrice non aveva quantificato i danni subiti. Chiedeva dunque il rigetto delle domande.
Instaurato il contraddittorio, con provvedimento del 01/05/2015 veniva disposta la CTU medico- legale, che veniva depositata il 13/01/2016.
Disposto il richiamo del CTU per rispondere più compiutamente ai rilievi di parte attrice,
l'integrazione veniva depositata il 07/07/2016.
Con provvedimento del 26/07/2017, il Giudice rigettava la richiesta di rinnovo della CTU formulata da parte attrice e, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24/01/2018.
A tale udienza, la causa veniva rinviata per la discussione orale all'udienza del 13/09/2019.
Seguivano alcuni rinvii per carico di ruolo.
All'udienza del 13/04/2022, la causa veniva assunta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Dopodiché, con provvedimento del 01/08/2022, ritenuta la non esaustività della CTU versata in atti, il Giudice disponeva il rinnovo della CTU medico-legale, che veniva depositata in data
31/10/2023.
All'udienza del 17/01/2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13/03/2024, che su concorde richiesta delle parti veniva sostituita mediante il deposito di note scritte entro la data dell'udienza.
Con provvedimento del 24/06/2024, la causa veniva assunta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere disattesa la contestazione sollevata dai convenuti relativamente all'indeterminatezza dell'oggetto e delle domande dell'atto introduttivo del presente giudizio.
In ordine alla presunta nullità dell'atto di citazione, si osserva infatti che l'invalidità di cui all'art. 164 c.p.c. può essere riscontrata nelle sole ipotesi di omissione o di assoluta incertezza nella individuazione dell'oggetto della domanda o nell'esposizione dei fatti o degli elementi che costituiscono le ragioni della stessa. Sul punto la Suprema Corte ha costantemente precisato che “la nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del petitum inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento. Detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva” (cfr. Cass.
Civ. n. 3911/2001; Cass. Civ. n. 4828/2006).
Pertanto, nel caso di specie, in applicazione delle suindicate coordinate giurisprudenziali, deve riconoscersi, nel rigettare la sollevata eccezione, la piena validità dell'atto introduttivo, il cui contenuto appare completo e sufficientemente determinato con riferimento a tutti gli elementi essenziali della domanda, in relazione ai quali, difatti, le parti convenute hanno potuto articolare le proprie argomentazioni, senza alcun pregiudizio delle proprie facoltà di difesa.
Prima di procedere allo scrutinio del merito della vicenda, si ritiene opportuna una breve rassegna del panorama pretorio in materia di responsabilità degli operatori esercenti la professione sanitaria e delle strutture sanitarie, prima dell'introduzione della c.d. Legge LD.
In ordine alla responsabilità dell'ente ospedaliero convenuto prima dell'entrata in vigore del D.L.
13 settembre 2012 n. 158 e della Legge 8 marzo 2017, n 24 - non applicabili ratione temporis nel presente giudizio (v. Cass. Civ., sent. n. 28994 del 1111.2019) poiché l'intervento chirurgico subito dalla è avvenuto prima dell'entrata in vigore del D.L. 158/12 e precisamente in data Pt_1
12/05/2011 - la giurisprudenza era pacifica nel ritenere che il rapporto tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) trovasse la sua fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo (c.d. contratto di spedalità) da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "latu sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizioni del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (Cass, sent. 14 luglio 2004, n 13066).
Pertanto, a responsabilità della casa di cura (o dell'azienda sanitaria) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 C.C, all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente o, comunque, dal medesimo scelto(Cass. Civ. Sez. 3, 22 settembre 2015 n 18610; Cass. Civ. sez.3,9 novembre 2006 n.
23918, Cass. Civ, SS.UU. 11 gennaio 2008, n. 577). In mancanza di una norma ad hoc, la Suprema Corte ha precisato - ratione temporis - che anche la responsabilità degli operatori sanitari convenuti va inquadrata in ambito contrattuale in ragione del cd. "contatto sociale" intercorso tra gli stessi, quali dipendenti della struttura sanitaria, ed il paziente destinatario della prestazione professionale (Cass, sent. 22 gennaio 1999, n. 589). A diversa conclusione non si giungerebbe neppure ove si volesse estendere l'applicabilità del Decreto LD
(D.L. 13 settembre 2012, n. 158) in quanto, ferma la retroattività del criterio indicato nella predetta fonte normativa con riguardo al metodo di quantificazione del danno, il Legislatore non ha inteso esprimere alcuna valutazione sulla riconducibilità della responsabilità medico -professionale nell'alveo della responsabilità aquiliana, ma ha inteso "solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve" (Cass. ord. n. 8940/2014), diversamente da quanto fatto con la cd. legge Gelli-
. Per_1
Il criterio di riparto dell'onere probatorio deve seguire, quindi, i principi fissati in materia contrattuale alla luce della sentenza delle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione del 30.10.2001 n
13533: il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno oppure per l'adempimento, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell' onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto, esatto, adempimento.
Conformemente a tale principio, nei procedimenti per responsabilità medica, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente ha l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione medico-sanitaria, restando a carico del professionista e/o dell'ente ospedaliero l'allegazione e prova che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, acquisendo in questo caso rilevanza la distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnuci di particolare difficoltà non sotto il profilo di distribuzione dell'onere della prova, bensì quale parametro di valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa (Tribunale Trani, 7 gennaio 2008, Tribunale Milano, 22 aprile
2008 n. 40662; Cass. Civ, Sez. 3, 20 ottobre 2015, n. 21177).
È stato, al riguardo, affermato che "allorquando la responsabilità medica venga invocata a titolo contrattuale, cioè sul presupposto che fra il paziente ed il medico e/o la struttura sanitaria sia intercorso un rapporto contrattuale (o da "contatto", la distribuzione, inter partes", dell'onere probatorio riguardo al nesso causale deve tenere conto della circostanza che la responsabilità è invocata in forza di un rapporto obbligatorio corrente fra le parti ed è dunque finalizzata a far valere un inadempimento oggettivo Ne consegue che, per il paziente/danneggiato, l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale -quando l'impegno curativo sia stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava - si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente" (v. Cass. Civ., sent. n. 20904 del 12.09 2013).
Conseguentemente, in ordine all'onere della prova si è giunti ad affermare che “in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore deve provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia con
l'allegazione di qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno" (v. Cass. civ., sent. n. 27855 del 12.12.2013).
Ciò premesso, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che l'attrice abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Ed infatti la ricostruzione del fatto storico non è stata contestata dai convenuti, i quali l'hanno avallata, sostenendo tuttavia la correttezza del proprio operato.
In particolare, in relazione all'occorso, i convenuti si sono limitati ad affermare che, una volta in sala operatoria, alla luce della specifica situazione della paziente, la strategia chirurgica necessitava di essere mutata e che di tale evenienza la era stata edotta in sede di sottoscrizione del Pt_1 consenso informato.
Orbene, le deduzioni dei convenuti non hanno trovato riscontro nella documentazione presente in atti, laddove, nella descrizione dell'intervento effettuato, viene indicata a descritta una tiroidectomia totale e non parziale.
A ciò deve aggiungersi che l'indagine peritale disposta nel corso del giudizio ha smentito la tesi difensiva coltivata dai convenuti.
Ebbene, nel corso del giudizio sono state espletate due CTU medico legali.
Con una prima CTU veniva dato mandato al dott. “affinchè il consulente accerti, Persona_2 sulla scorta dell'esame clinico della persona lesa nonché della documentazione medica versata in atti, la corretta esecuzione o meno dell'intervento chirurgico al quale è stata sottoposta l'attrice e, nel caso in cui l'intervento non sia stato eseguito correttamente, se ciò sia dipeso da colpa (sub specie di imperizia o negligenza) del professionista;
accerti il consulente, in particolare, se la scelta operatoria effettuata dai sanitari (tiroidectomia parziale) sia stata corretta o se, invece, le condizioni cliniche della paziente avrebbero richiesto un intervento diverso (tiroidectomia totale) rispetto a quello in concreto eseguito, verificando se una differente scelta operatoria avrebbe comportato una risoluzione o un miglioramento della patologia da cui è affetta l'attrice; in caso di risposta affermativa a tale ultimo quesito, determini la durata dell'invalidità temporanea dell'attrice sia assoluta che parziale, indicandone in questo ultimo caso la misura, descrivendo gli eventuali esiti di carattere permanente conseguenti al cattivo esito dell'intervento; in ordine agli eventuali esiti di carattere permanente riscontrati, valutino anche quale incidenza essi abbiano in rapporto alla salute della perizianda, quantificando tale permanente incidenza in percentuale”.
Il Consulente ha chiarito, anzitutto, che “Il trattamento chirurgico di tiroidectomia totale consiste nell'asportazione del parenchima ghiandolare tiroideo nella sua interezza. Tuttavia è necessario fare a riguardo alcune precisazioni sia dal punto di vista tecnico che clinico. Infatti sebbene la dicitura del tipo di intervento riporti “totale” tuttavia vi è una porzione microscopica di tessuto tiroideo, non riconoscibile al momento dell'atto chirurgico, che residua all'intervento stesso e che di fatto ha portato negli ultimi anni a riconsiderare questo tipo di intervento come “quasi totale” ( o “near total” nella definizione anglosassone). In aggiunta a questo bisogna dire che il grado radicalità di ogni intervento di tiroidectomia totale può dipendere da una serie di fattori quali le caratteristiche anatomiche della regione anterocervicale proprie di ogni singolo paziente, le dimensioni aumentate della ghiandola, la sua estrinsecazione anche se parziale in sede mediastinica, il tipo di formazioni nodulari presenti, il grado di vascolarizzazione, ecc. Tutte queste circostanze spesso possono portare il chirurgo a dover modificare al momento dell'atto chirurgico la radicalità dello stesso, come peraltro riportato nel consenso informato, al fine di preservare strutture nobili del collo quali i nervi laringei ricorrenti o le paratiroidi, riducendo anche il rischio di complicanze emorragiche sia precoci che tardive come ribadito nelle ultime linee guida dell'American Thyroid Associaion (Thyroid Oct 2015, pag. 56-57 - DOI:
10.1089/thy.2015.0020).” (pag. 4 CTU).
In relazione al caso di specie, il CTU ha rilevato che “le caratteristiche del gozzo multinodulare cui la
SI.ra risultava affetta, con una ghiandola di volume superiore alla norma per la presenza di più Pt_1 formazioni nodulari parzialmente confluenti a parziale immersione mediastinica, le dominanti delle quali con diametro massimo variabile tra 27 e 43mm circa, possono giustificare la discrezionalità del chirurgo nell'eseguire un approccio meno radicale al fine di ridurre il rischio chirurgico facendo residuare delle porzioni di parenchima ghiandolare bilaterale che di fatto sono prive di alcuna sintomatologia clinica e nulla hanno a che vedere con le turbe in atto lamentata dall'attrice. Alla luce di quanto detto non si riscontrano pertanto errori o inadempienze nell'operato chirurgico. L'ipotiroidismo metachirurgico cui l'attrice risulta affetta è una conseguenza prevista della tiroidectomia, sia essa totale o quasi-totale, ed è peraltro palesato nel consenso informato” (pag. 4 CTU).
In risposta ai rilievi di parte attrice, il CTU ribadiva le sue conclusioni che deponevano per la correttezza dell'operato della equipe medica.
Con integrazione del 07/07/2016 – disposta dal Giudice affinché il Consulente rispondesse più compiutamente ai rilievi di parte attrice – il CTU ha sottolineato che “Il parenchima tiroideo residuato bilateralmente all'intervento chirurgico di tiroidectomia totale, provvisto nella sua porzione sinistra di due formazioni nodulari di 14x9 e 6x4mm, è in atto privo di sintomatologia clinica. Le turbe fisiche lamentate dall'attrice in sede di operazioni peritali, quale occasionale cardiopalmo e turbe dell'umore, non sono pertanto ascrivibili alla persistenza di un residuo post-chirurgico ma vanno bensì riferite ad altra causa.”.
Valutata la non esaustività della CTU, il Giudice, con provvedimento del 01/08/2022, ha disposto la rinnovazione della CTU con i seguenti quesiti “1) accerti il CTU se l'intervento chirurgico cui è stata sottoposta l'attrice corrisponda a quello programmato (tiroidectomia totale) di cui alla cartella clinica ed al consenso informato in atti;
2) se la scelta operatoria concretamente effettuata dai sanitari sia stata corretta e adeguata alle condizioni cliniche della paziente e se i sanitari hanno osservato le Linee Guida e/o si siano uniformati alle buone pratiche accreditate dalle Comunità scientifiche nazionali ed internazionali e/o ai protocolli, ove esistenti, specificando a quali si sia riferito nella valutazione;
3) se, in caso di esito negativo ai precedenti quesiti, il malessere lamentato dall'attrice all'esito dell'intervento, nonché le formazioni nodulari riscontrate all'esito dell'esame di Ecografia Tiroidea in atti, siano causalmente riconducibili alla prestazione sanitaria non correttamente eseguita;
4) determini, in caso di risposta affermativa al precedente quesito: a) natura, durata e tipologia di cure e trattamenti farmacologici e/o chirurgici cui la stessa è stata sottoposta o dovrà sottoporsi in futuro in ragione della patologia residuata;
b) entità e durata dell'invalidità assoluta e/o temporanea, precisando quali eventuali attività dell'ordinaria esistenza siano state precluse nel periodo di inabilità; c) descriva eventuali postumi invalidanti, indicando l'entità della lesione all'integrità psico-fisica ed
i baremes applicati. In caso di accertato danno biologico, specifichi il ctu il grado percentuale del danno anatomo-funzionale in senso stretto ed il grado percentuale della eventuale incidenza della lesione accertata sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato indipendentemente dalla capacità di produrre reddito, evidenziando se sussistono specifiche incidenze di sofferenza soggettiva e/o rilevanti incidenze dinamico-relazionali personali anche con riferimento alle condizioni soggettive del danneggiato.”.
La consulenza, a firma dei dott.ri e , ha chiariro che “La Persona_3 Persona_4 tiroidectomia totale (TT) è il trattamento di scelta per le patologie benigne bilaterali, quale il gozzo multinodulare, e le patologie maligne della tiroide. La TT ha numerosi vantaggi rispetto ad approcci meno radicali, quali la risoluzione della patologia tiroidea, l'assenza di recidive, e la buona risposta all'ormonoterapia sostitutiva permanente. La TT ha un insignificante tasso di recidive. La tiroidectomia quasi totale (TqT) è associata ad un basso tasso di recidive. La tiroidectomia subtotale (TS), mediante la quale una porzione di parenchima tiroideo viene deliberatamente lasciata nella loggia tiroidea, è associata ad un tasso più alto di recidive.
L'incidenza delle complicanze della TT è simile a quella delle altre tecniche di exeresi tiroidea. Comunque, nonostante l'intento radicale dei chirurghi, una reale TT non viene sempre portata a termine. La completa rimozione di tutto il tessuto tiroideo mediante TT purtroppo non è una regola rigida per gli operatori, a volte propensi a mantenersi lontani dai nervi ricorrenti per paura di lesionarli, e residui micro/macroscopici sono spesso presenti, palesemente macroscopici nel caso in trattazione.
I lavori della letteratura, riguardo a questo tessuto tiroideo residuo, hanno spesso impiegato tecniche non del tutto accurate nel determinare il diametro del tessuto rimanente.
Nello studio di e coll., citato in bibliografia, condotto mediante eco-color doppler della loggia Persona_5 tiroidea, in 102 pazienti che sono stati sottoposti a TT per patologie tiroidee benigne, viene dimostrata la presenza di un significativo residuo di tessuto tiroideo dopo TT in 34 casi su 102 (33,3%). Pertanto, su di un totale di 102 cosiddette “tiroidectomie totali”, solo 68 (66,7%) sono risultate realmente totali, mentre in 12 pazienti(11,76%) è stata eseguita una tiroidectomia quasi totale (TqT), near, essendo il tessuto tiroideo residuo
< 1 cm, e in 22 (21,57%) una tiroidectomia subtotale (TS), con tessuto residuo ≥1 cm. Volendo quindi distinguere le varie tiroidectomie in base al residuo di tessuto tiroideo postoperatorio, abbiamo:
A) Tiroidectomia totale (TT) = assenza di residui di tessuto tiroideo macroscopici;
B) Tiroidectomia quasi totale (NTT), near thyroidectomy = presenza di residui di tessuto tiroideo < 1 cm;
C) Tiroidectomia subtotale (ST) = presenza di residui di tessuto tiroideo ≥ 1 cm.” (pag. 14-15 CTU).
I consulenti hanno sottolineato che “la tiroidectomia eseguita in data 12.5.2011 sulla persona della signora presso il di Messina non fu totale, come invece: - consigliato Parte_1 Controparte_1 dalla endocrinologa in data 9.11.2009 per il trattamento del gozzo multinodulare, - proposto Persona_6 nel consenso informato dell'11.5.2011 e - riportato nella descrizione dell'intervento del 12.5.2011
(tiroidectomia totale extra fasciale) e nella lettera di dimissione del 16.5.2011.
La mancata esecuzione di una tiroidectomia totale ha comportato la persistenza di noduli tiroidei, evidenziati all'indagine ultrasonografica dopo soli 9 mesi dall'atto operatorio.
Addirittura il dott. ecografista della di Messina descriveva Persona_7 Controparte_8 all'ecografia tiroidea del 29.2.2012 << … Lobo sinistro con dimensioni normali, a struttura disomogenea alterata per la presenza di due formazioni nodulari, basali, lievemente iperecogene, con dimensioni massime di circa 12 mm e 6 mm … >>. Alle stesse conclusioni giungeva il prof. dell'Università di Pisa il mese Per_8 successivo (25.3.2012) al controllo ecografico.
L'attrice si era affidata alle cure dell'Unità Operativa Dipartimentale di dell' Controparte_9 [...]
di Messina convinta di emendare la patologia “gozzo Controparte_5 multinodulare” di cui era affetta ma si ritrova purtroppo oggigiorno allo status quo ante, con noduli da monitorare e, al tempo stesso, con una loggia tiroidea anatomicamente non più vergine e certamente tecnicamente molto più difficile ed indaginosa per un reintervento mirato alla bonifica dei noduli, considerati gli esiti cicatriziali, determinanti un alto rischio per il chirurgo che si cimenterà in una futura totalizzazione di poter involontariamente ledere i nervi ricorrenti e le paratiroidi nella dissezione.
L'ecografia effettuata il 28.7.2023 ha descritto noduli solidi sostanzialmente iso-ipoecogeni. Orbene, facendo riferimento alla stratificazione del sospetto ecografico e del rischio di malignità dei noduli tiroidei presente in Letteratura (ex American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid Vol. 6, N. 1 p.thy 2015.0020, 2015), il nodulo solido iso-ipoecogeno ha un sospetto ecografico “intermedio” con un rischio di malignità del 10-20%.” (pagg.
15-16 CTU).
I CTU hanno poi ritenuto che per risolvere la condizione fosse necessario “un reintervento di totalizzazione, di bonifica, non potendosi escludere una eventuale degenerazione neoplastica (anche per non schiavizzare a vita la con periodici controlli ecografici ed agoaspirati).” (pag. 16 CTU). Pt_1
I Consulenti hanno quindi concluso che “L'intervento cui è stata sottoposta l'attrice non corrisponde a quello programmato (tiroidectomia totale) di cui alla cartella clinica ed al consenso informato in atti.
La scelta operatoria concretamente effettuata dai Sanitari non è stata corretta ed adeguata alle condizioni cliniche della paziente. Nel gozzo multi-nodulare bilaterale quale quello presente nel caso in oggetto, trova indicazione l'asportazione di tutto il parenchima ghiandolare con la tiroidectomia totale (rigo 456/457 della
Linea Guida dell' pubblicata nel Sistema Nazionale Linee Guida, Roma, 6 Controparte_10 aprile 2022, con la condivisione della Società Italiana Unitaria di Endocrino-Chirurgia (SIUEC); tale orientamento era già ben consolidato nel 2011 dalla Letteratura Medica del tempo (ad esempio: GA G,
RW V. Is total thyroidectomy the surgical procedure of choice for benign multinodular goiter? An evidence-based review. 2008 Jul;
32(7):1313- 24). CP_11
Le formazioni nodulari persistenti e/o recidivanti riscontrate all'esito degli esami ecografici in atti della loggia tiroidea ed all'ecografia tiroidea fatta eseguire dai CCTTU nel luglio u.s., sono causalmente riconducibili alla prestazione sanitaria non correttamente eseguita. […] L'attrice nel caso di specie dovrà sottoporsi ad un reintervento chirurgico di totalizzazione, di bonifica dei residui ghiandolari presenti, con un aumento del rischio delle complicanze legate al reintervento da effettuare su una loggia tiroidea già operata (possibili lesioni ricorrenziali e/o paratiroidee legate alla presenza di aderenze post-chirurgiche).” (pagg. 18-19 CTU).
In merito alla quantificazione del danno, i Consulenti hanno osservato che “Detta condizione clinica non ha determinato nel tempo un prolungamento del periodo di inabilità temporanea post-intervento, considerato che la paziente ha proseguito le proprie attività professionali ed extra professionali (familiari, sociali , ludiche etc.) nel corso degli anni, né è stata esposta ad un trattamento ormonale improprio, stante che anche in presenza di un intervento correttamente eseguito, si sarebbe resa comunque necessaria una terapia sostitutiva, analoga considerazione in ordine alla residuata cicatrice chirurgica.
Indubbia risulta altresì una sofferenza psichica legata alla consapevolezza della persistenza del quadro patologico per cui aveva effettuato l'intervento, alla necessità di un monitoraggio scrupoloso nel tempo e di un nuovo trattamento chirurgico finalizzato ad emendare le problematiche cliniche che considerava risolte con il primitivo trattamento.
Allo stato, pertanto, pur non risultando identificabile un danno biologico risarcibile in senso stretto pur tuttavia va calcolato il non escludibile disagio psichico sia per l'evento che per il disagio cui andrà incontro la paziente allorquando dovrà effettuare il necessario intervento chirurgico stante l'imponderabilità delle possibili complicanze e rischi ad esso correlati. Prospettiva di danno che trova la sua legittimazione nell'ambito di un ristoro per via equitativa la cui determinazione sarà esclusivo appannaggio del Giudice.” (pag. 19 CTU).
I CTU hanno poi dato riscontro ai rilievi formualti da parte convenuta, considerando che “il gozzo multinodulare presente nella signora fosse si voluminoso ma non di dimensioni eccessive, infatti alla Pt_1 radiografia della trachea, eseguita in data 18.3.2011 dalla dott.ssa il nastro aereo tracheale Persona_9 risultava solo “modicamente” dislocato verso destra dal nodulo più grosso, di circa 43 mm, topograficamente localizzato nella porzione medio-inferiore del lobo di sinistra.
Questo Collegio è consapevole che la tiroidectomia totale non esiste, nella accezione del termine “totale”, ma non risulta scientificamente spiegabile come a solo 9 mesi di distanza dall'intervento di tiroidectomia, il dott. della ” di Messina abbia potuto rilevare ecograficamente un lobo Persona_7 Controparte_8 sinistro con dimensioni normali, a struttura disomogenea alterata per la presenza di due formazioni nodulari, basali, lievemente iperecogene, con dimensioni massime di circa 12 mm e 6 mm (Lobo sn: DT = 15 mm, DAP
= 14 mm) ed esiti di lobectomia destra con residuo parenchimale ipoecogeno, disomogeneo, di circa 24 x 10 x
8 mm. Un cospicuo residuo di ghiandola con noduli, di peso non certo inferiore ad 1 grammo, come invece dovrebbe essere, secondo gli orientamenti della buona pratica chirurgica . Per_ A documentare l'eccessivo “residuo” post-operatorio non fu soltanto il dott. , ma anche il Prof. Per_8 dell'Università di Pisa che refertava una recidiva/persistenza nodulare a sx che conferma la tesi degli scriventi.
In merito alla inadeguatezza della terapia si sottolinea come la paziente sia sempre stata seguita nel post- operatorio da specialisti endocrinologi che modificarono il trattamento, adeguandolo al quadro clinico e sintomatologico della paziente, pertanto quanto sostenuto dal legale di parte resistente non trova conferma documentale.
Sulla scorta di tali evidenze pertanto si confermano integralmente le conclusioni valutative precedentemente formulate.” (Pagg. 19-20 CTU)
Questo decidente ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate all'esito della seconda indagine peritale, che ha analizzato più compiutamente il caso di specie, dando riscontro a quesiti che in sede di prima consulenza erano rimasti ancora dubbi.
In particolare, si ritiene più coerente la conclusione cui è pervenuta l'equipe medica CP_12
nell'analisi del decorso post-operatorio della , avendo dato una plausibile
[...] Pt_1 spiegazione alla comparsa di noduli di dimensioni non indifferenti a pochi mesi dall'intervento subito. In altri termini, è emerso che a fronte della patologia da cui era affetta l'attrice (“gozzo multinodulare”) l'intervento più idoneo, al fine di evitare l'insorgenza di una recidiva, era la tiroidectomia totale, come peraltro suggerito dalla specialista endocrinologa dott.ssa
[...] di cui al referto del 9.11.2009; d'altra parte, è tale specifico intervento che - come ben Per_6 rilevato dal Collegio peritale – è stato proposto nel consenso informato dell'11.5.2011 e risulta essere riportato nella descrizione dell'intervento del 12.5.2011 (tiroidectomia totale extra fasciale) nonchè nella lettera di dimissione del 16.5.2011. E' risultato di contro, all'esito degli accertamenti strumentali cui si sottoponeva la poco tempo dopo l'intervento, che diverso è stato il trattamento Pt_1 chirurgico effettivamente eseguito dai convenuti, i quali evidentemente optavano per una alternativa cautelativa, senza peraltro che ve ne fosse la necessità – alla stregua di quanto evidenziato nella citata ctu – riconducibile, per tipologia e caratteristica, a tutti gli effetti ad una tiroidectomia parziale, che determinava l'insorgenza della recidiva a soli nome mesi dall'asportazione chirurgica.
Giova, inoltre, rilevare che, pur volendo considerare la tesi difensiva di controparte che fa leva sull'informazione che era stata preventivamente data alla paziente in ordine alla possibile diversa scelta operatoria che i chirurghi avrebbero potuto compiere in sede di intervento, la stessa di fatto non è stata poi informata della diversa strategia chirurgica intrapresa in concreto e, quindi, delle eventuali criticità che avrebbero potuto presentarsi, né della possibilità di valutare un successivo intervento nella consapevolezza dei maggiori rischi. Valga inoltre osservare la gravità dell'operato dei medici che tanto in cartella clinica che nell'atto di dimissioni hanno attestato l'esecuzione della tiroidectomia totale.
Giova peraltro rilevare che, secondo i criteri che presidiano il riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale gravava sui convenuti la dimostrazione che l'intervento meno radicale fosse necessario ed inevitabile avuto riguardo al quadro clinico della paziente, circostanza questa che non solo non è stata provata dai convenuti ma non è stata neanche ravvisata all'esito della valutazione approfondita operata dal Collegio peritale da ultimo designato.
Tali circostanze, unitamente, poi, alle effettive risultanze della CTU, inducono questo decidente a reputare provato l'inadempimento in capo ai convenuti, nonché il danno subito dalla , Pt_1 costituito dalla sofferenza psichica patita connessa alla consapevolezza di aver subito un intervento non risolutorio e la prospettiva di doversi sottoporre ad un nuoto atto operatorio, presumibilmente più invasivo. Deve peraltro ritenersi sussistere il nesso di derivazione causale di tale stato di prostrazione psico- fisica dall'inadempimento dei medici, come accertato in sede di indagine peritale.
È noto, infatti, che l'accertamento del nesso di causalità materiale (quello tra condotta ed evento) deve essere compiuto alla luce dei principi di cui agli artt. 40 e 41 CP. Per contro, il nesso di causalità giuridica (quello tra evento e danno) va accertato in base al principio posto dall'art. 122З с.с.. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che un valido nesso causale tra condotta e danno può ritenersi sussistente allorché ricorrano due condizioni: che la condotta abbia costituito un antecedente necessario dell'evento, nel senso che questo rientri tra le conseguenze "normali" del fatto (con l'avvertenza che il concetto di "normalita" non coincide con quello di "frequenza"); che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento (C. Cass. n 25/2010; n. 23059/2009; n. 2312/2003) Per quanto attiene ai criteri in base ai quali stabilire la sussistenza del nesso causale tra condotta illecita e lesione dell'interesse, si afferma che il giudice non deve fare ricorso né alla causalità naturalistica intesa in senso stretto (il che porterebbe a ritenere -causa- di un evento tutta la sterminata serie di precedenti senza i quali il fatto non si sarebbe potuto verificare),né alla causalità statistica (impossibile da applicare per la mancanza di rilevazioni oggettive), né alla intuizione del medesimo giudice, anche se fondata sulla logica. Secondo la Suprema Corte il nesso di causalità va invece accertato "valutando tutti gli elementi della fattispecie, al fine di stabilire se il fatto era obiettivamente e concretamente (cioè con riferimento a quel singolo caso contingente) idoneo a produrre l'evento" (C. Cass. n. 23059/2009)
In applicazione di tale principio si è affermato che per l'accertamento del nesso causale tra condotta illecita ed evento di danno non è necessaria la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo, ma è sufficiente la sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica. Pertanto, il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile.
Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa del dott. , la responsabilità sorge in capo a CP_2 tutti i convenuti in solido, infatti “Il discostamento tra il risultato prevedibile/auspicabile per casi analoghi
e quello conseguito costituisce inadempimento contrattuale imputabile, in via solidale, al medico e alla struttura dopo che la paziente, a mezzo di CTU, ha provato il nesso causale (materiale e giuridico) tra
l'intervento e il danno conseguenza, […] ascrivibile a violazione delle leges artis” (Tribunale Torino sez. IV,
20/09/2021, n.4197; cfr, da ultimo, Cass.28991/2919 e 28992/2019 su nesso di causa e ripartizione dell'onere della prova, in continuità con l'orientamento consolidato di legittimità di cui a
Cass.18392/2017, 29315/2017, 3704/2018, 20812/2018 e 26700/2018).
Deve, inoltre, sottolinearsi che, invero, come da risultanze della CTU sul punto, non è ascrivibile alla alcuna condotta che abbia potuto interrompere il nesso eziologico, avendo la stessa Pt_1 correttamente assunto la terapia prescritta dopo l'intervento subito.
A fronte della ritenuta responsabilità della struttura ospedaliera e dei medici in essa operante, i predetti devono essere condannati in solido tra loro al risarcimento del danno patito dall'attrice.
In ordine alla voce di danno risarcibile e alla relativa quantificazione, giova osservare che non è dato ravvisare un danno biologico derivatone alla paziente, atteso che la predetta avrebbe dovuto sottoporsi al primo intervento chirurgico la cui errata esecuzione non ha aggravato le sue condizioni di salute, diversamente rilevandosi non risolutivo della patologia da cui era affetta, ma ha certamente prolungato la malattia preesistente;
per altro verso, non è stato né dedotto né dimostrato che l'attrice si asia poi effettivamente sottoposta a successivo intervento chirurgico risolutivo della sua patologia. Sebbene l'intervento chirurgico non abbia determinato un peggioramento dello stato di salute dell'attrice, esso tuttavia si è rilevato pacificamente inutile e, proprio per tale inutilità, la conseguente incidenza sulla sfera personale della ricorrente, è da considerare foriera di danni conseguente al non esatto adempimento della prestazione medica.
Sul punto giova richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte di cassazione secondo cui
“in tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, in presenza di un intervento operatorio che - sebbene eseguito in conformità alle "leges artis" e non determinativo di alcun peggioramento della condizione patologica del paziente - non abbia prodotto alcun risultato di tipo terapeutico, e ciò in ragione dell'omessa esecuzione degli interventi preparatori necessari al suo buon esito da parte della struttura sanitaria, nonché di quelli successivi di natura riabilitativa occorrenti al medesimo scopo, ricorre un inesatto adempimento della struttura per avere dato luogo ad una ingerenza priva di utilità nella sfera psico-fisica del paziente, alla quale consegue un danno di natura non patrimoniale ravvisabile sia nella limitazione del proprio agire, sofferta dal paziente per il tempo occorso per le fasi preparatorie, di esecuzione e postoperatorie dell'intervento, sia nella sofferenza derivante tanto da tale limitazione, quanto dalla successiva percezione della inutilità del trattamento subìto.” (Cassazione civ, sez. 3, sentenza n. 12597 del 19/05/2017).
In altri termini, l'essere stata sottoposta ad un intervento chirurgico infruttuoso, poiché non risolutivo della patologia che era funzionale a risolvere (cioè la rimozione del gozzo multinodulare) ha determinato un'ingiustificata ingerenza nella sfera psico – fisica della paziente
(danno - evento) dalla quale è discesa la pregiudizievole conseguenza di una compressione del suo agire quotidiano per il periodo preparatorio, operatori e immediato postoperatorio, espresso in termini di invalidità temporanea totale o parziale, nonché un danno alla sfera psichica della paziente, discendente dalla consapevolezza di aver subito un intervento chirurgico errato e non risolutivo della propria patologia e della necessità di doversi sottoporre, per risolvere la propria condizione, ad un secondo intervento che, visti i pregressi, interverrebbe su un quadro clinico certamente più complesso.
Facendo applicazione dei principi sopraindicati deve riconoscersi in favore di il Parte_1 risarcimento del danno biologico nella sua componente permanente avuto riguardo all'esito cicatriziale che, tenuto conto della posizione (collo), lunghezza (6 cm) e del non rilevante impatto estetico (come valutato dai ccttuu nei seguenti termini :” cicatrice a collare di da pregresso accesso Per_10 alla loggia tiroidea per via cervicotomica, di 6 cm di lunghezza, lineare, ben consolidata, non sottesa a disestetismo tale da segnare in maniera negativa la fisionomia dell'esaminanda; non circoli venosi abnormi;
non tumefazioni visibili “ictu oculi” sia in fase di riposo che agli atti di deglutizione”) può valutarsi nel valore minimo di due punti di invalidità quantificabile in € 1.667,77 (cfr tabelle micropermanenti ex d.lgs. 209/2005) oltre l'importo complessivo di € 276,20 + 193,34 a titolo di invalidità temporanea assoluta connessa ai giorni di ricovero (dal 12 al 16 maggio 2011) per essere sottoposta all'intervento programmato e non correttamente eseguito ed € 193,34 a titolo di invalidità temporanea parziale al
50% per ulteriori giorni 7, fino al controllo ambulatoriale del 23/05/2011.
A tanto deve aggiungersi la monetizzazione della sofferenza connessa alla percezione dell'esito non risolutivo dell'intervento che può quantificarsi equitativamente in complessivi € 15.000,00, all'attualità, da porre solidalmente a carico dei convenuti. A detti importi, già liquidati all'attualità, dovranno essere aggiunti gli interessi legali fino al soddisfo.
Invero, contrariamente a quanto eccepito dall'Ente convenuto, “L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa.” (Cassazione civile , sez. II ,
19/01/2022 , n. 1627).
Va invece rigettata la domanda articolata da parte attrice relativa alla condanna al risarcimento dei danni patrimoniali in quanto del tutto sfornita di prova.
A questo punto, va scrutinata la domanda di manleva avanzata dalla convenuta CP_3 nei confronti delle proprie compagnie assicurative, convenendo in giudizio la
[...] [...]
Controparte_6
Quest'ultima, di contro, ha eccepito che la polizza stipulata con la convenuta operasse in secondo rischio nell'ipotesi di superamento del massimale previsto dalla prima polizza.
Invero, ai sensi della polizza stipulata tra le parti e in particolare dell'art. R13 comma III delle condizioni generali di responsabilità civile “qualora un eventuale sinistro risulti coperto da altra polizza di assicurazione di responsabilità civile contratta dall o da un qualsiasi Ente, pubblico o privato, Parte_2 presso il quale l' presta la sua opera, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, in Parte_2 eccedenza al massimale assicurato da tale polizza. Nel caso in cui l'Ente, pubblico o privato, presso il quale
l' presta la propria opera o il suo assicuratore agiscano in rivalsa nei confronti dell'assicurato per i Parte_2 danni dallo stesso involontariamente cagionati, la presente garanzia si intende operante a primo rischio limitatamente a tale azione di rivalsa”.
Orbene, la dott.ssa ha dedotto nei propri atti difensivi di essere coperta sia dalla CP_3
Compagnia che copre i rischi della (senza tuttavia indicare Controparte_1 quale fosse) sia dalla terza chiamata, spiegando domanda di garanzia nei confronti di entrambe.
La domanda di manleva nei confronti della , dunque, deve essere rigettata. Controparte_6
Infatti, premesso che ai sensi dell'art. 2697 c.c. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare
i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”, deve ritenersi che, in effetti, la abbia provato la sussistenza di un contratto di assicurazione con la terza chiamata;
di CP_3 contro, la ha dato prova della esistenza di una eccezione alla operatività della Controparte_6 polizza assicurativa in favore della;
spettava a quest'ultima, dunque, l'onere di provare CP_3
l'operatività nel caso di specie della polizza stipulata con la , in ragione del superamento CP_4 del massimale previsto dalla copertura assicurativa contratta dall'Azienda ospedaliera, della quale non è stato nemmeno prodotto in giudizio il relativo contratto.
Non può inoltre essere accolta la medesima domanda formulata nei confronti della compagnia assicurativa che copre i rischi della A.O.U. Policlinico G. Martino poiché essa non è stata individuata dalla né emerge dalla documentazione versata in atti. CP_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della
[...]
, del dott. e della dott.ssa Controparte_5 CP_2 CP_3
in solido, in favore di .
[...] Parte_1
Esse vanno liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022, applicando i valori medi delle tariffe vigenti per ciascuna fase processuale, tenuto conto del valore della causa determinato in base al decisum, in
€ € 458,00 per esborsi documentati e complessivi € 5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, €
777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisoria) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dei predetti convenuti in solido tra loro.
Per quanto riguarda i rapporti tra e la , le spese devono Controparte_3 Controparte_6 essere poste a carico della prima.
Le suddette spese sono liquidate in favore della e Controparte_13 vanno quantificate, tenuto conto dei minimi tabellari corrispondenti allo scaglione fino a € 26.000,00
– viste le questioni trattate e l'attività concretamente svolta in relazione alla questione controversa tra le parti - in € 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n 2271/2013 R.G. vertente tra Pt_3
contro
[...] Controparte_7
, e nei confronti della
[...] CP_2 Controparte_3 cosi provvede: Controparte_4
1. Accerta la responsabilità contrattuale dell Controparte_5
, dei dottori e per le ragioni di cui in
[...] CP_2 Controparte_3 parte motiva e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da , che si quantificano complessivamente, all'attualità, Parte_1 in € 17.137,31 oltre interessi fino al soddisfo;
2. Rigetta la domanda di manleva formulata da nei confronti della Controparte_3 [...]
Controparte_13
3. Condanna l Controparte_14
in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...] Pt_1
che si liquidano in € 458,00 per spese documentate e complessivi € 5.077,00, oltre
[...] spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
4. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_3 [...]
che si liquidano in € 2.540,00 per compensi di Controparte_13 avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.;
5. Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell'dell' , Controparte_5 [...]
e in solido. CP_2 Controparte_3
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 29 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Monforte
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la Dott.ssa Paola Bonaccorso, Funzionario
Addetto all'Ufficio per il Processo in Servizio presso il Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Simona Monforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2271 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2013, vertente
TRA
, CF. nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in Messina, ivi elettivamente domiciliata in via S. Cecilia 82/c, presso lo studio dell'avv. Giovanni Marotta, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Vincenzo Gatto, per procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
P.I. , in persona del Commissario Straordinario pro tempore,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Messina, via XXVII Luglio n. 103, presso lo studio dell'avv.
Monica Nicoletta, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Recupero per procura in atti;
CONVENUTA
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in CP_2 C.F._2
Messina, Cpl. Sofi, Salita Sperone, elettivamente domiciliato in Messina, via Ugo Bassi n.
159, presso lo studio degli Avv.ti Stefano Principato e Manuela Licordari, che lo rappresentano, congiuntamente e disgiuntamente, per procura in atti;
CONVENUTO
, CF. , nata a [...] il [...] ed Controparte_3 CodiceFiscale_3
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Messina, via Centonze n. 158, presso lo studio dell'avv. Tiziana Arcoraci, che la rappresenta e difende per procura in atti;
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
P.I. , in Controparte_4 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona, Lungadige Cangrande
n 16, elettivamente domiciliata in Messina, Strada San Giacomo n. 19, presso lo studio dell'avv. Luigi Ragno, che la rappresenta e difende per procura in atti;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danno - responsabilità medica.
SVOGIMENTO PROCESSUALE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
, il prof. e la prof.ssa Controparte_5 CP_2
per accertare l'inadempimento agli obblighi contrattuali sugli stessi gravanti e Controparte_3 la loro responsabilità nella causazione dell'evento dannoso occorsole e, quindi, sentirli condannare al relativo risarcimento.
A sostegno delle proprie pretese, l'attrice esponeva che nel novembre del 2009, a causa di persistenti tachicardia, palpitazioni ed extrasistolie, correlate alla patologia del “gozzo multinodulare” di cui soffriva, si sottoponeva a visita ambulatoriale presso l'Unità di
Endocrinologia dell , all'esito della quale le veniva Controparte_1 Controparte_5 consigliato di sottoporsi all'intervento chirurgico di tiroidectomia totale;
dopo circa un anno, constatata la persistenza della sintomatologia, in data 11/05/2011 ella deducente si recava nuovamente presso l e, dopo essere stata visitata, il giorno 12/05/2011 veniva Controparte_1 tempestivamente sottoposta all'intervento chirurgico tiroidectomia totale per gozzo immerso multinodulare, effettuato dal dott. coadiuvato dalla equipe medica della quale faceva CP_2 parte la dott.ssa . Controparte_3
Accadeva, tuttavia, che, qualche mese dopo essere stata dimessa, la accusava malesseri e Pt_1 disturbi vari;
in data 29/02/2012, eseguiva un esame ecografico della tiroide presso la Casa di cura
Villa Igea, da cui emergeva che la tiroide non era stata interamente asportata;
ed invero, ella si rivolgeva per un consulto al Dipartimento di Endocrinologia dell'Ospedale di Pisa, presso il quale all'esito di vari accertamenti che confermavano quanto appreso con il citato esame ecografico, veniva formulata la diagnosi di “Gozzo multi-nodulare trattato con tiroidectomia parziale, con recidiva/ persistenza nodulare a sx"; venivano anche indicati i seguenti risultati dell'esame di Ecografia Tiroidea: "DxAp:9;
DxLL.9; DxLong:14; SnAp:13; SnLL:11;SnLong:40; Volume Calco-lato:3,59. Dopo intervento chirurgico: Loggia dx occupata da scarso tessuto disomogeneo ipoecogeno. Lobo sx di normali dimensioni, disomogeneo e lievemente ipoecogeno;
in basale due formazioni nodulari contigue di 11 e 6 mm max long."; interpellato per ottenere chiarimenti, il dott. minimizzava la situazione, sostenendo che l'intervento era stato CP_2 eseguito correttamente;
l'attrice in data 01/12/2012 eseguiva nuovamente l'ecografia alla tiroide presso il e i risultati smentivano quanto sostenuto dal dott. , risultando Controparte_5 CP_2 evidente che ella fosse stata sottoposta ad una tiroidectomia parziale non risolutoria della patologia da cui era affetta. adiva, dunque, l'intestato Tribunale chiedendo accertarsi il grave Parte_1 inadempimento in capo ai convenuti in ordine all'intervento chirurgico cui era stata sottoposta in data 12/05/2011 e, per l'effetto, pronunciarsi la condanna dei convenuti risarcimento dei danni alla salute, morali e patrimoniali subiti.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande proposte ex Controparte_3 adverso. Preliminarmente, eccepiva la nullità della citazione per indeterminatezza dei fatti posti a sostegno della domanda.
Nel merito, rilevava che nel corso dell'intervento, per le dimensioni della ghiandola e la sua aderenza, si rendeva necessario lasciare un residuo per non incorrere in lesioni del nervo laringeo inferiore o ischemizzazioni delle paratiroidi;
in ogni caso, deduceva che la aveva sottoscritto Pt_1 un consenso informato ove veniva esplicitata l'eventualità di dover modificare la pratica chirurgica;
argomentava altresì che dalla citazione non emergeva se la paziente avesse regolarmente assunto il farmaco nelle dosi prescritte né che tipo di malesseri e disturbi avesse accusato;
pertanto chiedeva il rigetto delle domande attoree.
In ogni caso, formulava domanda di manleva nei confronti sia della compagnia che copriva i rischi della sia della Controparte_1 Controparte_6 nei confronti della quale formulava istanza di chiamata del terzo.
Si costituiva altresì la , Controparte_7 che chiedeva il rigetto delle domande proposte ex adverso, rilevando che la era stata Pt_1 compiutamente informata dei rischi sottesi all'intervento chirurgico cui era stata sottoposta ed argomentando che, date le dimensioni della ghiandola che si infiltrava dietro il giugulo, era stato ritenuto opportuno cambiare il tipo di operazione;
contestava, inoltre, il quantum risarcitorio richiesto, nonché la pretesa attorea di cumulo tra interessi e rivalutazione.
Si costituiva la Cattolica la quale preliminarmente rilevava CP_6 Controparte_4 che la garanzia in favore della operava in secondo rischio, nell'ipotesi di eccedenza al CP_3 massimale assicurato da altra polizza.
Nel merito, condivideva le argomentazioni già esposte dalla e chiedeva il rigetto delle CP_3 domande attoree. Si costituiva, infine, , chiedendo il rigetto delle domande proposte ex adverso, CP_2 anch'egli rilevando la correttezza dell'intervento chirurgico a fronte della situazione specifica della paziente, la quale era stata informata della eventualità di una modifica dell'intervento operatorio nel consenso informato;
argomentava che l'attrice non aveva reso noto se avesse assunto correttamente la terapia sostitutiva;
in via subordinata, chiedeva accertarsi che in assenza di dolo o colpa grave il medico non poteva essere ritenuto responsabile;
rilevava, ancora, che l'attrice non aveva quantificato i danni subiti. Chiedeva dunque il rigetto delle domande.
Instaurato il contraddittorio, con provvedimento del 01/05/2015 veniva disposta la CTU medico- legale, che veniva depositata il 13/01/2016.
Disposto il richiamo del CTU per rispondere più compiutamente ai rilievi di parte attrice,
l'integrazione veniva depositata il 07/07/2016.
Con provvedimento del 26/07/2017, il Giudice rigettava la richiesta di rinnovo della CTU formulata da parte attrice e, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24/01/2018.
A tale udienza, la causa veniva rinviata per la discussione orale all'udienza del 13/09/2019.
Seguivano alcuni rinvii per carico di ruolo.
All'udienza del 13/04/2022, la causa veniva assunta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Dopodiché, con provvedimento del 01/08/2022, ritenuta la non esaustività della CTU versata in atti, il Giudice disponeva il rinnovo della CTU medico-legale, che veniva depositata in data
31/10/2023.
All'udienza del 17/01/2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13/03/2024, che su concorde richiesta delle parti veniva sostituita mediante il deposito di note scritte entro la data dell'udienza.
Con provvedimento del 24/06/2024, la causa veniva assunta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere disattesa la contestazione sollevata dai convenuti relativamente all'indeterminatezza dell'oggetto e delle domande dell'atto introduttivo del presente giudizio.
In ordine alla presunta nullità dell'atto di citazione, si osserva infatti che l'invalidità di cui all'art. 164 c.p.c. può essere riscontrata nelle sole ipotesi di omissione o di assoluta incertezza nella individuazione dell'oggetto della domanda o nell'esposizione dei fatti o degli elementi che costituiscono le ragioni della stessa. Sul punto la Suprema Corte ha costantemente precisato che “la nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del petitum inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento. Detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva” (cfr. Cass.
Civ. n. 3911/2001; Cass. Civ. n. 4828/2006).
Pertanto, nel caso di specie, in applicazione delle suindicate coordinate giurisprudenziali, deve riconoscersi, nel rigettare la sollevata eccezione, la piena validità dell'atto introduttivo, il cui contenuto appare completo e sufficientemente determinato con riferimento a tutti gli elementi essenziali della domanda, in relazione ai quali, difatti, le parti convenute hanno potuto articolare le proprie argomentazioni, senza alcun pregiudizio delle proprie facoltà di difesa.
Prima di procedere allo scrutinio del merito della vicenda, si ritiene opportuna una breve rassegna del panorama pretorio in materia di responsabilità degli operatori esercenti la professione sanitaria e delle strutture sanitarie, prima dell'introduzione della c.d. Legge LD.
In ordine alla responsabilità dell'ente ospedaliero convenuto prima dell'entrata in vigore del D.L.
13 settembre 2012 n. 158 e della Legge 8 marzo 2017, n 24 - non applicabili ratione temporis nel presente giudizio (v. Cass. Civ., sent. n. 28994 del 1111.2019) poiché l'intervento chirurgico subito dalla è avvenuto prima dell'entrata in vigore del D.L. 158/12 e precisamente in data Pt_1
12/05/2011 - la giurisprudenza era pacifica nel ritenere che il rapporto tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) trovasse la sua fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo (c.d. contratto di spedalità) da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "latu sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizioni del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (Cass, sent. 14 luglio 2004, n 13066).
Pertanto, a responsabilità della casa di cura (o dell'azienda sanitaria) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 C.C, all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente o, comunque, dal medesimo scelto(Cass. Civ. Sez. 3, 22 settembre 2015 n 18610; Cass. Civ. sez.3,9 novembre 2006 n.
23918, Cass. Civ, SS.UU. 11 gennaio 2008, n. 577). In mancanza di una norma ad hoc, la Suprema Corte ha precisato - ratione temporis - che anche la responsabilità degli operatori sanitari convenuti va inquadrata in ambito contrattuale in ragione del cd. "contatto sociale" intercorso tra gli stessi, quali dipendenti della struttura sanitaria, ed il paziente destinatario della prestazione professionale (Cass, sent. 22 gennaio 1999, n. 589). A diversa conclusione non si giungerebbe neppure ove si volesse estendere l'applicabilità del Decreto LD
(D.L. 13 settembre 2012, n. 158) in quanto, ferma la retroattività del criterio indicato nella predetta fonte normativa con riguardo al metodo di quantificazione del danno, il Legislatore non ha inteso esprimere alcuna valutazione sulla riconducibilità della responsabilità medico -professionale nell'alveo della responsabilità aquiliana, ma ha inteso "solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve" (Cass. ord. n. 8940/2014), diversamente da quanto fatto con la cd. legge Gelli-
. Per_1
Il criterio di riparto dell'onere probatorio deve seguire, quindi, i principi fissati in materia contrattuale alla luce della sentenza delle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione del 30.10.2001 n
13533: il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno oppure per l'adempimento, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell' onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto, esatto, adempimento.
Conformemente a tale principio, nei procedimenti per responsabilità medica, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente ha l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione medico-sanitaria, restando a carico del professionista e/o dell'ente ospedaliero l'allegazione e prova che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, acquisendo in questo caso rilevanza la distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnuci di particolare difficoltà non sotto il profilo di distribuzione dell'onere della prova, bensì quale parametro di valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa (Tribunale Trani, 7 gennaio 2008, Tribunale Milano, 22 aprile
2008 n. 40662; Cass. Civ, Sez. 3, 20 ottobre 2015, n. 21177).
È stato, al riguardo, affermato che "allorquando la responsabilità medica venga invocata a titolo contrattuale, cioè sul presupposto che fra il paziente ed il medico e/o la struttura sanitaria sia intercorso un rapporto contrattuale (o da "contatto", la distribuzione, inter partes", dell'onere probatorio riguardo al nesso causale deve tenere conto della circostanza che la responsabilità è invocata in forza di un rapporto obbligatorio corrente fra le parti ed è dunque finalizzata a far valere un inadempimento oggettivo Ne consegue che, per il paziente/danneggiato, l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale -quando l'impegno curativo sia stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava - si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente" (v. Cass. Civ., sent. n. 20904 del 12.09 2013).
Conseguentemente, in ordine all'onere della prova si è giunti ad affermare che “in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore deve provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia con
l'allegazione di qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno" (v. Cass. civ., sent. n. 27855 del 12.12.2013).
Ciò premesso, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che l'attrice abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Ed infatti la ricostruzione del fatto storico non è stata contestata dai convenuti, i quali l'hanno avallata, sostenendo tuttavia la correttezza del proprio operato.
In particolare, in relazione all'occorso, i convenuti si sono limitati ad affermare che, una volta in sala operatoria, alla luce della specifica situazione della paziente, la strategia chirurgica necessitava di essere mutata e che di tale evenienza la era stata edotta in sede di sottoscrizione del Pt_1 consenso informato.
Orbene, le deduzioni dei convenuti non hanno trovato riscontro nella documentazione presente in atti, laddove, nella descrizione dell'intervento effettuato, viene indicata a descritta una tiroidectomia totale e non parziale.
A ciò deve aggiungersi che l'indagine peritale disposta nel corso del giudizio ha smentito la tesi difensiva coltivata dai convenuti.
Ebbene, nel corso del giudizio sono state espletate due CTU medico legali.
Con una prima CTU veniva dato mandato al dott. “affinchè il consulente accerti, Persona_2 sulla scorta dell'esame clinico della persona lesa nonché della documentazione medica versata in atti, la corretta esecuzione o meno dell'intervento chirurgico al quale è stata sottoposta l'attrice e, nel caso in cui l'intervento non sia stato eseguito correttamente, se ciò sia dipeso da colpa (sub specie di imperizia o negligenza) del professionista;
accerti il consulente, in particolare, se la scelta operatoria effettuata dai sanitari (tiroidectomia parziale) sia stata corretta o se, invece, le condizioni cliniche della paziente avrebbero richiesto un intervento diverso (tiroidectomia totale) rispetto a quello in concreto eseguito, verificando se una differente scelta operatoria avrebbe comportato una risoluzione o un miglioramento della patologia da cui è affetta l'attrice; in caso di risposta affermativa a tale ultimo quesito, determini la durata dell'invalidità temporanea dell'attrice sia assoluta che parziale, indicandone in questo ultimo caso la misura, descrivendo gli eventuali esiti di carattere permanente conseguenti al cattivo esito dell'intervento; in ordine agli eventuali esiti di carattere permanente riscontrati, valutino anche quale incidenza essi abbiano in rapporto alla salute della perizianda, quantificando tale permanente incidenza in percentuale”.
Il Consulente ha chiarito, anzitutto, che “Il trattamento chirurgico di tiroidectomia totale consiste nell'asportazione del parenchima ghiandolare tiroideo nella sua interezza. Tuttavia è necessario fare a riguardo alcune precisazioni sia dal punto di vista tecnico che clinico. Infatti sebbene la dicitura del tipo di intervento riporti “totale” tuttavia vi è una porzione microscopica di tessuto tiroideo, non riconoscibile al momento dell'atto chirurgico, che residua all'intervento stesso e che di fatto ha portato negli ultimi anni a riconsiderare questo tipo di intervento come “quasi totale” ( o “near total” nella definizione anglosassone). In aggiunta a questo bisogna dire che il grado radicalità di ogni intervento di tiroidectomia totale può dipendere da una serie di fattori quali le caratteristiche anatomiche della regione anterocervicale proprie di ogni singolo paziente, le dimensioni aumentate della ghiandola, la sua estrinsecazione anche se parziale in sede mediastinica, il tipo di formazioni nodulari presenti, il grado di vascolarizzazione, ecc. Tutte queste circostanze spesso possono portare il chirurgo a dover modificare al momento dell'atto chirurgico la radicalità dello stesso, come peraltro riportato nel consenso informato, al fine di preservare strutture nobili del collo quali i nervi laringei ricorrenti o le paratiroidi, riducendo anche il rischio di complicanze emorragiche sia precoci che tardive come ribadito nelle ultime linee guida dell'American Thyroid Associaion (Thyroid Oct 2015, pag. 56-57 - DOI:
10.1089/thy.2015.0020).” (pag. 4 CTU).
In relazione al caso di specie, il CTU ha rilevato che “le caratteristiche del gozzo multinodulare cui la
SI.ra risultava affetta, con una ghiandola di volume superiore alla norma per la presenza di più Pt_1 formazioni nodulari parzialmente confluenti a parziale immersione mediastinica, le dominanti delle quali con diametro massimo variabile tra 27 e 43mm circa, possono giustificare la discrezionalità del chirurgo nell'eseguire un approccio meno radicale al fine di ridurre il rischio chirurgico facendo residuare delle porzioni di parenchima ghiandolare bilaterale che di fatto sono prive di alcuna sintomatologia clinica e nulla hanno a che vedere con le turbe in atto lamentata dall'attrice. Alla luce di quanto detto non si riscontrano pertanto errori o inadempienze nell'operato chirurgico. L'ipotiroidismo metachirurgico cui l'attrice risulta affetta è una conseguenza prevista della tiroidectomia, sia essa totale o quasi-totale, ed è peraltro palesato nel consenso informato” (pag. 4 CTU).
In risposta ai rilievi di parte attrice, il CTU ribadiva le sue conclusioni che deponevano per la correttezza dell'operato della equipe medica.
Con integrazione del 07/07/2016 – disposta dal Giudice affinché il Consulente rispondesse più compiutamente ai rilievi di parte attrice – il CTU ha sottolineato che “Il parenchima tiroideo residuato bilateralmente all'intervento chirurgico di tiroidectomia totale, provvisto nella sua porzione sinistra di due formazioni nodulari di 14x9 e 6x4mm, è in atto privo di sintomatologia clinica. Le turbe fisiche lamentate dall'attrice in sede di operazioni peritali, quale occasionale cardiopalmo e turbe dell'umore, non sono pertanto ascrivibili alla persistenza di un residuo post-chirurgico ma vanno bensì riferite ad altra causa.”.
Valutata la non esaustività della CTU, il Giudice, con provvedimento del 01/08/2022, ha disposto la rinnovazione della CTU con i seguenti quesiti “1) accerti il CTU se l'intervento chirurgico cui è stata sottoposta l'attrice corrisponda a quello programmato (tiroidectomia totale) di cui alla cartella clinica ed al consenso informato in atti;
2) se la scelta operatoria concretamente effettuata dai sanitari sia stata corretta e adeguata alle condizioni cliniche della paziente e se i sanitari hanno osservato le Linee Guida e/o si siano uniformati alle buone pratiche accreditate dalle Comunità scientifiche nazionali ed internazionali e/o ai protocolli, ove esistenti, specificando a quali si sia riferito nella valutazione;
3) se, in caso di esito negativo ai precedenti quesiti, il malessere lamentato dall'attrice all'esito dell'intervento, nonché le formazioni nodulari riscontrate all'esito dell'esame di Ecografia Tiroidea in atti, siano causalmente riconducibili alla prestazione sanitaria non correttamente eseguita;
4) determini, in caso di risposta affermativa al precedente quesito: a) natura, durata e tipologia di cure e trattamenti farmacologici e/o chirurgici cui la stessa è stata sottoposta o dovrà sottoporsi in futuro in ragione della patologia residuata;
b) entità e durata dell'invalidità assoluta e/o temporanea, precisando quali eventuali attività dell'ordinaria esistenza siano state precluse nel periodo di inabilità; c) descriva eventuali postumi invalidanti, indicando l'entità della lesione all'integrità psico-fisica ed
i baremes applicati. In caso di accertato danno biologico, specifichi il ctu il grado percentuale del danno anatomo-funzionale in senso stretto ed il grado percentuale della eventuale incidenza della lesione accertata sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato indipendentemente dalla capacità di produrre reddito, evidenziando se sussistono specifiche incidenze di sofferenza soggettiva e/o rilevanti incidenze dinamico-relazionali personali anche con riferimento alle condizioni soggettive del danneggiato.”.
La consulenza, a firma dei dott.ri e , ha chiariro che “La Persona_3 Persona_4 tiroidectomia totale (TT) è il trattamento di scelta per le patologie benigne bilaterali, quale il gozzo multinodulare, e le patologie maligne della tiroide. La TT ha numerosi vantaggi rispetto ad approcci meno radicali, quali la risoluzione della patologia tiroidea, l'assenza di recidive, e la buona risposta all'ormonoterapia sostitutiva permanente. La TT ha un insignificante tasso di recidive. La tiroidectomia quasi totale (TqT) è associata ad un basso tasso di recidive. La tiroidectomia subtotale (TS), mediante la quale una porzione di parenchima tiroideo viene deliberatamente lasciata nella loggia tiroidea, è associata ad un tasso più alto di recidive.
L'incidenza delle complicanze della TT è simile a quella delle altre tecniche di exeresi tiroidea. Comunque, nonostante l'intento radicale dei chirurghi, una reale TT non viene sempre portata a termine. La completa rimozione di tutto il tessuto tiroideo mediante TT purtroppo non è una regola rigida per gli operatori, a volte propensi a mantenersi lontani dai nervi ricorrenti per paura di lesionarli, e residui micro/macroscopici sono spesso presenti, palesemente macroscopici nel caso in trattazione.
I lavori della letteratura, riguardo a questo tessuto tiroideo residuo, hanno spesso impiegato tecniche non del tutto accurate nel determinare il diametro del tessuto rimanente.
Nello studio di e coll., citato in bibliografia, condotto mediante eco-color doppler della loggia Persona_5 tiroidea, in 102 pazienti che sono stati sottoposti a TT per patologie tiroidee benigne, viene dimostrata la presenza di un significativo residuo di tessuto tiroideo dopo TT in 34 casi su 102 (33,3%). Pertanto, su di un totale di 102 cosiddette “tiroidectomie totali”, solo 68 (66,7%) sono risultate realmente totali, mentre in 12 pazienti(11,76%) è stata eseguita una tiroidectomia quasi totale (TqT), near, essendo il tessuto tiroideo residuo
< 1 cm, e in 22 (21,57%) una tiroidectomia subtotale (TS), con tessuto residuo ≥1 cm. Volendo quindi distinguere le varie tiroidectomie in base al residuo di tessuto tiroideo postoperatorio, abbiamo:
A) Tiroidectomia totale (TT) = assenza di residui di tessuto tiroideo macroscopici;
B) Tiroidectomia quasi totale (NTT), near thyroidectomy = presenza di residui di tessuto tiroideo < 1 cm;
C) Tiroidectomia subtotale (ST) = presenza di residui di tessuto tiroideo ≥ 1 cm.” (pag. 14-15 CTU).
I consulenti hanno sottolineato che “la tiroidectomia eseguita in data 12.5.2011 sulla persona della signora presso il di Messina non fu totale, come invece: - consigliato Parte_1 Controparte_1 dalla endocrinologa in data 9.11.2009 per il trattamento del gozzo multinodulare, - proposto Persona_6 nel consenso informato dell'11.5.2011 e - riportato nella descrizione dell'intervento del 12.5.2011
(tiroidectomia totale extra fasciale) e nella lettera di dimissione del 16.5.2011.
La mancata esecuzione di una tiroidectomia totale ha comportato la persistenza di noduli tiroidei, evidenziati all'indagine ultrasonografica dopo soli 9 mesi dall'atto operatorio.
Addirittura il dott. ecografista della di Messina descriveva Persona_7 Controparte_8 all'ecografia tiroidea del 29.2.2012 << … Lobo sinistro con dimensioni normali, a struttura disomogenea alterata per la presenza di due formazioni nodulari, basali, lievemente iperecogene, con dimensioni massime di circa 12 mm e 6 mm … >>. Alle stesse conclusioni giungeva il prof. dell'Università di Pisa il mese Per_8 successivo (25.3.2012) al controllo ecografico.
L'attrice si era affidata alle cure dell'Unità Operativa Dipartimentale di dell' Controparte_9 [...]
di Messina convinta di emendare la patologia “gozzo Controparte_5 multinodulare” di cui era affetta ma si ritrova purtroppo oggigiorno allo status quo ante, con noduli da monitorare e, al tempo stesso, con una loggia tiroidea anatomicamente non più vergine e certamente tecnicamente molto più difficile ed indaginosa per un reintervento mirato alla bonifica dei noduli, considerati gli esiti cicatriziali, determinanti un alto rischio per il chirurgo che si cimenterà in una futura totalizzazione di poter involontariamente ledere i nervi ricorrenti e le paratiroidi nella dissezione.
L'ecografia effettuata il 28.7.2023 ha descritto noduli solidi sostanzialmente iso-ipoecogeni. Orbene, facendo riferimento alla stratificazione del sospetto ecografico e del rischio di malignità dei noduli tiroidei presente in Letteratura (ex American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid Vol. 6, N. 1 p.thy 2015.0020, 2015), il nodulo solido iso-ipoecogeno ha un sospetto ecografico “intermedio” con un rischio di malignità del 10-20%.” (pagg.
15-16 CTU).
I CTU hanno poi ritenuto che per risolvere la condizione fosse necessario “un reintervento di totalizzazione, di bonifica, non potendosi escludere una eventuale degenerazione neoplastica (anche per non schiavizzare a vita la con periodici controlli ecografici ed agoaspirati).” (pag. 16 CTU). Pt_1
I Consulenti hanno quindi concluso che “L'intervento cui è stata sottoposta l'attrice non corrisponde a quello programmato (tiroidectomia totale) di cui alla cartella clinica ed al consenso informato in atti.
La scelta operatoria concretamente effettuata dai Sanitari non è stata corretta ed adeguata alle condizioni cliniche della paziente. Nel gozzo multi-nodulare bilaterale quale quello presente nel caso in oggetto, trova indicazione l'asportazione di tutto il parenchima ghiandolare con la tiroidectomia totale (rigo 456/457 della
Linea Guida dell' pubblicata nel Sistema Nazionale Linee Guida, Roma, 6 Controparte_10 aprile 2022, con la condivisione della Società Italiana Unitaria di Endocrino-Chirurgia (SIUEC); tale orientamento era già ben consolidato nel 2011 dalla Letteratura Medica del tempo (ad esempio: GA G,
RW V. Is total thyroidectomy the surgical procedure of choice for benign multinodular goiter? An evidence-based review. 2008 Jul;
32(7):1313- 24). CP_11
Le formazioni nodulari persistenti e/o recidivanti riscontrate all'esito degli esami ecografici in atti della loggia tiroidea ed all'ecografia tiroidea fatta eseguire dai CCTTU nel luglio u.s., sono causalmente riconducibili alla prestazione sanitaria non correttamente eseguita. […] L'attrice nel caso di specie dovrà sottoporsi ad un reintervento chirurgico di totalizzazione, di bonifica dei residui ghiandolari presenti, con un aumento del rischio delle complicanze legate al reintervento da effettuare su una loggia tiroidea già operata (possibili lesioni ricorrenziali e/o paratiroidee legate alla presenza di aderenze post-chirurgiche).” (pagg. 18-19 CTU).
In merito alla quantificazione del danno, i Consulenti hanno osservato che “Detta condizione clinica non ha determinato nel tempo un prolungamento del periodo di inabilità temporanea post-intervento, considerato che la paziente ha proseguito le proprie attività professionali ed extra professionali (familiari, sociali , ludiche etc.) nel corso degli anni, né è stata esposta ad un trattamento ormonale improprio, stante che anche in presenza di un intervento correttamente eseguito, si sarebbe resa comunque necessaria una terapia sostitutiva, analoga considerazione in ordine alla residuata cicatrice chirurgica.
Indubbia risulta altresì una sofferenza psichica legata alla consapevolezza della persistenza del quadro patologico per cui aveva effettuato l'intervento, alla necessità di un monitoraggio scrupoloso nel tempo e di un nuovo trattamento chirurgico finalizzato ad emendare le problematiche cliniche che considerava risolte con il primitivo trattamento.
Allo stato, pertanto, pur non risultando identificabile un danno biologico risarcibile in senso stretto pur tuttavia va calcolato il non escludibile disagio psichico sia per l'evento che per il disagio cui andrà incontro la paziente allorquando dovrà effettuare il necessario intervento chirurgico stante l'imponderabilità delle possibili complicanze e rischi ad esso correlati. Prospettiva di danno che trova la sua legittimazione nell'ambito di un ristoro per via equitativa la cui determinazione sarà esclusivo appannaggio del Giudice.” (pag. 19 CTU).
I CTU hanno poi dato riscontro ai rilievi formualti da parte convenuta, considerando che “il gozzo multinodulare presente nella signora fosse si voluminoso ma non di dimensioni eccessive, infatti alla Pt_1 radiografia della trachea, eseguita in data 18.3.2011 dalla dott.ssa il nastro aereo tracheale Persona_9 risultava solo “modicamente” dislocato verso destra dal nodulo più grosso, di circa 43 mm, topograficamente localizzato nella porzione medio-inferiore del lobo di sinistra.
Questo Collegio è consapevole che la tiroidectomia totale non esiste, nella accezione del termine “totale”, ma non risulta scientificamente spiegabile come a solo 9 mesi di distanza dall'intervento di tiroidectomia, il dott. della ” di Messina abbia potuto rilevare ecograficamente un lobo Persona_7 Controparte_8 sinistro con dimensioni normali, a struttura disomogenea alterata per la presenza di due formazioni nodulari, basali, lievemente iperecogene, con dimensioni massime di circa 12 mm e 6 mm (Lobo sn: DT = 15 mm, DAP
= 14 mm) ed esiti di lobectomia destra con residuo parenchimale ipoecogeno, disomogeneo, di circa 24 x 10 x
8 mm. Un cospicuo residuo di ghiandola con noduli, di peso non certo inferiore ad 1 grammo, come invece dovrebbe essere, secondo gli orientamenti della buona pratica chirurgica . Per_ A documentare l'eccessivo “residuo” post-operatorio non fu soltanto il dott. , ma anche il Prof. Per_8 dell'Università di Pisa che refertava una recidiva/persistenza nodulare a sx che conferma la tesi degli scriventi.
In merito alla inadeguatezza della terapia si sottolinea come la paziente sia sempre stata seguita nel post- operatorio da specialisti endocrinologi che modificarono il trattamento, adeguandolo al quadro clinico e sintomatologico della paziente, pertanto quanto sostenuto dal legale di parte resistente non trova conferma documentale.
Sulla scorta di tali evidenze pertanto si confermano integralmente le conclusioni valutative precedentemente formulate.” (Pagg. 19-20 CTU)
Questo decidente ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate all'esito della seconda indagine peritale, che ha analizzato più compiutamente il caso di specie, dando riscontro a quesiti che in sede di prima consulenza erano rimasti ancora dubbi.
In particolare, si ritiene più coerente la conclusione cui è pervenuta l'equipe medica CP_12
nell'analisi del decorso post-operatorio della , avendo dato una plausibile
[...] Pt_1 spiegazione alla comparsa di noduli di dimensioni non indifferenti a pochi mesi dall'intervento subito. In altri termini, è emerso che a fronte della patologia da cui era affetta l'attrice (“gozzo multinodulare”) l'intervento più idoneo, al fine di evitare l'insorgenza di una recidiva, era la tiroidectomia totale, come peraltro suggerito dalla specialista endocrinologa dott.ssa
[...] di cui al referto del 9.11.2009; d'altra parte, è tale specifico intervento che - come ben Per_6 rilevato dal Collegio peritale – è stato proposto nel consenso informato dell'11.5.2011 e risulta essere riportato nella descrizione dell'intervento del 12.5.2011 (tiroidectomia totale extra fasciale) nonchè nella lettera di dimissione del 16.5.2011. E' risultato di contro, all'esito degli accertamenti strumentali cui si sottoponeva la poco tempo dopo l'intervento, che diverso è stato il trattamento Pt_1 chirurgico effettivamente eseguito dai convenuti, i quali evidentemente optavano per una alternativa cautelativa, senza peraltro che ve ne fosse la necessità – alla stregua di quanto evidenziato nella citata ctu – riconducibile, per tipologia e caratteristica, a tutti gli effetti ad una tiroidectomia parziale, che determinava l'insorgenza della recidiva a soli nome mesi dall'asportazione chirurgica.
Giova, inoltre, rilevare che, pur volendo considerare la tesi difensiva di controparte che fa leva sull'informazione che era stata preventivamente data alla paziente in ordine alla possibile diversa scelta operatoria che i chirurghi avrebbero potuto compiere in sede di intervento, la stessa di fatto non è stata poi informata della diversa strategia chirurgica intrapresa in concreto e, quindi, delle eventuali criticità che avrebbero potuto presentarsi, né della possibilità di valutare un successivo intervento nella consapevolezza dei maggiori rischi. Valga inoltre osservare la gravità dell'operato dei medici che tanto in cartella clinica che nell'atto di dimissioni hanno attestato l'esecuzione della tiroidectomia totale.
Giova peraltro rilevare che, secondo i criteri che presidiano il riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale gravava sui convenuti la dimostrazione che l'intervento meno radicale fosse necessario ed inevitabile avuto riguardo al quadro clinico della paziente, circostanza questa che non solo non è stata provata dai convenuti ma non è stata neanche ravvisata all'esito della valutazione approfondita operata dal Collegio peritale da ultimo designato.
Tali circostanze, unitamente, poi, alle effettive risultanze della CTU, inducono questo decidente a reputare provato l'inadempimento in capo ai convenuti, nonché il danno subito dalla , Pt_1 costituito dalla sofferenza psichica patita connessa alla consapevolezza di aver subito un intervento non risolutorio e la prospettiva di doversi sottoporre ad un nuoto atto operatorio, presumibilmente più invasivo. Deve peraltro ritenersi sussistere il nesso di derivazione causale di tale stato di prostrazione psico- fisica dall'inadempimento dei medici, come accertato in sede di indagine peritale.
È noto, infatti, che l'accertamento del nesso di causalità materiale (quello tra condotta ed evento) deve essere compiuto alla luce dei principi di cui agli artt. 40 e 41 CP. Per contro, il nesso di causalità giuridica (quello tra evento e danno) va accertato in base al principio posto dall'art. 122З с.с.. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che un valido nesso causale tra condotta e danno può ritenersi sussistente allorché ricorrano due condizioni: che la condotta abbia costituito un antecedente necessario dell'evento, nel senso che questo rientri tra le conseguenze "normali" del fatto (con l'avvertenza che il concetto di "normalita" non coincide con quello di "frequenza"); che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento (C. Cass. n 25/2010; n. 23059/2009; n. 2312/2003) Per quanto attiene ai criteri in base ai quali stabilire la sussistenza del nesso causale tra condotta illecita e lesione dell'interesse, si afferma che il giudice non deve fare ricorso né alla causalità naturalistica intesa in senso stretto (il che porterebbe a ritenere -causa- di un evento tutta la sterminata serie di precedenti senza i quali il fatto non si sarebbe potuto verificare),né alla causalità statistica (impossibile da applicare per la mancanza di rilevazioni oggettive), né alla intuizione del medesimo giudice, anche se fondata sulla logica. Secondo la Suprema Corte il nesso di causalità va invece accertato "valutando tutti gli elementi della fattispecie, al fine di stabilire se il fatto era obiettivamente e concretamente (cioè con riferimento a quel singolo caso contingente) idoneo a produrre l'evento" (C. Cass. n. 23059/2009)
In applicazione di tale principio si è affermato che per l'accertamento del nesso causale tra condotta illecita ed evento di danno non è necessaria la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo, ma è sufficiente la sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica. Pertanto, il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile.
Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa del dott. , la responsabilità sorge in capo a CP_2 tutti i convenuti in solido, infatti “Il discostamento tra il risultato prevedibile/auspicabile per casi analoghi
e quello conseguito costituisce inadempimento contrattuale imputabile, in via solidale, al medico e alla struttura dopo che la paziente, a mezzo di CTU, ha provato il nesso causale (materiale e giuridico) tra
l'intervento e il danno conseguenza, […] ascrivibile a violazione delle leges artis” (Tribunale Torino sez. IV,
20/09/2021, n.4197; cfr, da ultimo, Cass.28991/2919 e 28992/2019 su nesso di causa e ripartizione dell'onere della prova, in continuità con l'orientamento consolidato di legittimità di cui a
Cass.18392/2017, 29315/2017, 3704/2018, 20812/2018 e 26700/2018).
Deve, inoltre, sottolinearsi che, invero, come da risultanze della CTU sul punto, non è ascrivibile alla alcuna condotta che abbia potuto interrompere il nesso eziologico, avendo la stessa Pt_1 correttamente assunto la terapia prescritta dopo l'intervento subito.
A fronte della ritenuta responsabilità della struttura ospedaliera e dei medici in essa operante, i predetti devono essere condannati in solido tra loro al risarcimento del danno patito dall'attrice.
In ordine alla voce di danno risarcibile e alla relativa quantificazione, giova osservare che non è dato ravvisare un danno biologico derivatone alla paziente, atteso che la predetta avrebbe dovuto sottoporsi al primo intervento chirurgico la cui errata esecuzione non ha aggravato le sue condizioni di salute, diversamente rilevandosi non risolutivo della patologia da cui era affetta, ma ha certamente prolungato la malattia preesistente;
per altro verso, non è stato né dedotto né dimostrato che l'attrice si asia poi effettivamente sottoposta a successivo intervento chirurgico risolutivo della sua patologia. Sebbene l'intervento chirurgico non abbia determinato un peggioramento dello stato di salute dell'attrice, esso tuttavia si è rilevato pacificamente inutile e, proprio per tale inutilità, la conseguente incidenza sulla sfera personale della ricorrente, è da considerare foriera di danni conseguente al non esatto adempimento della prestazione medica.
Sul punto giova richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte di cassazione secondo cui
“in tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, in presenza di un intervento operatorio che - sebbene eseguito in conformità alle "leges artis" e non determinativo di alcun peggioramento della condizione patologica del paziente - non abbia prodotto alcun risultato di tipo terapeutico, e ciò in ragione dell'omessa esecuzione degli interventi preparatori necessari al suo buon esito da parte della struttura sanitaria, nonché di quelli successivi di natura riabilitativa occorrenti al medesimo scopo, ricorre un inesatto adempimento della struttura per avere dato luogo ad una ingerenza priva di utilità nella sfera psico-fisica del paziente, alla quale consegue un danno di natura non patrimoniale ravvisabile sia nella limitazione del proprio agire, sofferta dal paziente per il tempo occorso per le fasi preparatorie, di esecuzione e postoperatorie dell'intervento, sia nella sofferenza derivante tanto da tale limitazione, quanto dalla successiva percezione della inutilità del trattamento subìto.” (Cassazione civ, sez. 3, sentenza n. 12597 del 19/05/2017).
In altri termini, l'essere stata sottoposta ad un intervento chirurgico infruttuoso, poiché non risolutivo della patologia che era funzionale a risolvere (cioè la rimozione del gozzo multinodulare) ha determinato un'ingiustificata ingerenza nella sfera psico – fisica della paziente
(danno - evento) dalla quale è discesa la pregiudizievole conseguenza di una compressione del suo agire quotidiano per il periodo preparatorio, operatori e immediato postoperatorio, espresso in termini di invalidità temporanea totale o parziale, nonché un danno alla sfera psichica della paziente, discendente dalla consapevolezza di aver subito un intervento chirurgico errato e non risolutivo della propria patologia e della necessità di doversi sottoporre, per risolvere la propria condizione, ad un secondo intervento che, visti i pregressi, interverrebbe su un quadro clinico certamente più complesso.
Facendo applicazione dei principi sopraindicati deve riconoscersi in favore di il Parte_1 risarcimento del danno biologico nella sua componente permanente avuto riguardo all'esito cicatriziale che, tenuto conto della posizione (collo), lunghezza (6 cm) e del non rilevante impatto estetico (come valutato dai ccttuu nei seguenti termini :” cicatrice a collare di da pregresso accesso Per_10 alla loggia tiroidea per via cervicotomica, di 6 cm di lunghezza, lineare, ben consolidata, non sottesa a disestetismo tale da segnare in maniera negativa la fisionomia dell'esaminanda; non circoli venosi abnormi;
non tumefazioni visibili “ictu oculi” sia in fase di riposo che agli atti di deglutizione”) può valutarsi nel valore minimo di due punti di invalidità quantificabile in € 1.667,77 (cfr tabelle micropermanenti ex d.lgs. 209/2005) oltre l'importo complessivo di € 276,20 + 193,34 a titolo di invalidità temporanea assoluta connessa ai giorni di ricovero (dal 12 al 16 maggio 2011) per essere sottoposta all'intervento programmato e non correttamente eseguito ed € 193,34 a titolo di invalidità temporanea parziale al
50% per ulteriori giorni 7, fino al controllo ambulatoriale del 23/05/2011.
A tanto deve aggiungersi la monetizzazione della sofferenza connessa alla percezione dell'esito non risolutivo dell'intervento che può quantificarsi equitativamente in complessivi € 15.000,00, all'attualità, da porre solidalmente a carico dei convenuti. A detti importi, già liquidati all'attualità, dovranno essere aggiunti gli interessi legali fino al soddisfo.
Invero, contrariamente a quanto eccepito dall'Ente convenuto, “L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa.” (Cassazione civile , sez. II ,
19/01/2022 , n. 1627).
Va invece rigettata la domanda articolata da parte attrice relativa alla condanna al risarcimento dei danni patrimoniali in quanto del tutto sfornita di prova.
A questo punto, va scrutinata la domanda di manleva avanzata dalla convenuta CP_3 nei confronti delle proprie compagnie assicurative, convenendo in giudizio la
[...] [...]
Controparte_6
Quest'ultima, di contro, ha eccepito che la polizza stipulata con la convenuta operasse in secondo rischio nell'ipotesi di superamento del massimale previsto dalla prima polizza.
Invero, ai sensi della polizza stipulata tra le parti e in particolare dell'art. R13 comma III delle condizioni generali di responsabilità civile “qualora un eventuale sinistro risulti coperto da altra polizza di assicurazione di responsabilità civile contratta dall o da un qualsiasi Ente, pubblico o privato, Parte_2 presso il quale l' presta la sua opera, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, in Parte_2 eccedenza al massimale assicurato da tale polizza. Nel caso in cui l'Ente, pubblico o privato, presso il quale
l' presta la propria opera o il suo assicuratore agiscano in rivalsa nei confronti dell'assicurato per i Parte_2 danni dallo stesso involontariamente cagionati, la presente garanzia si intende operante a primo rischio limitatamente a tale azione di rivalsa”.
Orbene, la dott.ssa ha dedotto nei propri atti difensivi di essere coperta sia dalla CP_3
Compagnia che copre i rischi della (senza tuttavia indicare Controparte_1 quale fosse) sia dalla terza chiamata, spiegando domanda di garanzia nei confronti di entrambe.
La domanda di manleva nei confronti della , dunque, deve essere rigettata. Controparte_6
Infatti, premesso che ai sensi dell'art. 2697 c.c. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare
i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”, deve ritenersi che, in effetti, la abbia provato la sussistenza di un contratto di assicurazione con la terza chiamata;
di CP_3 contro, la ha dato prova della esistenza di una eccezione alla operatività della Controparte_6 polizza assicurativa in favore della;
spettava a quest'ultima, dunque, l'onere di provare CP_3
l'operatività nel caso di specie della polizza stipulata con la , in ragione del superamento CP_4 del massimale previsto dalla copertura assicurativa contratta dall'Azienda ospedaliera, della quale non è stato nemmeno prodotto in giudizio il relativo contratto.
Non può inoltre essere accolta la medesima domanda formulata nei confronti della compagnia assicurativa che copre i rischi della A.O.U. Policlinico G. Martino poiché essa non è stata individuata dalla né emerge dalla documentazione versata in atti. CP_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della
[...]
, del dott. e della dott.ssa Controparte_5 CP_2 CP_3
in solido, in favore di .
[...] Parte_1
Esse vanno liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022, applicando i valori medi delle tariffe vigenti per ciascuna fase processuale, tenuto conto del valore della causa determinato in base al decisum, in
€ € 458,00 per esborsi documentati e complessivi € 5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, €
777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisoria) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dei predetti convenuti in solido tra loro.
Per quanto riguarda i rapporti tra e la , le spese devono Controparte_3 Controparte_6 essere poste a carico della prima.
Le suddette spese sono liquidate in favore della e Controparte_13 vanno quantificate, tenuto conto dei minimi tabellari corrispondenti allo scaglione fino a € 26.000,00
– viste le questioni trattate e l'attività concretamente svolta in relazione alla questione controversa tra le parti - in € 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n 2271/2013 R.G. vertente tra Pt_3
contro
[...] Controparte_7
, e nei confronti della
[...] CP_2 Controparte_3 cosi provvede: Controparte_4
1. Accerta la responsabilità contrattuale dell Controparte_5
, dei dottori e per le ragioni di cui in
[...] CP_2 Controparte_3 parte motiva e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da , che si quantificano complessivamente, all'attualità, Parte_1 in € 17.137,31 oltre interessi fino al soddisfo;
2. Rigetta la domanda di manleva formulata da nei confronti della Controparte_3 [...]
Controparte_13
3. Condanna l Controparte_14
in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...] Pt_1
che si liquidano in € 458,00 per spese documentate e complessivi € 5.077,00, oltre
[...] spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
4. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_3 [...]
che si liquidano in € 2.540,00 per compensi di Controparte_13 avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.;
5. Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell'dell' , Controparte_5 [...]
e in solido. CP_2 Controparte_3
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 29 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Monforte
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la Dott.ssa Paola Bonaccorso, Funzionario
Addetto all'Ufficio per il Processo in Servizio presso il Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile.