Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
Il Giudice on. d.ssa AR LI, in funzione di giudice mono-
cratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. civ. iscritto al n. 686/2012 R.G. trattenuto per la decisione all'udienza del 02 luglio 2024
tra
1. nato in [...] il [...], c.f. NEE- CP_1
; C.F._1
2. , nata in [...] il [...], c.f. Parte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mau- C.F._2
rizio Igor Germanà per procura in atti;
attori e
1. , nata in [...] il [...], Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Zampaglione giusta procura in atti;
2. in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante pro tempore con sede in Messina, piazza Dante
n. 70, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Maiorana giusta pro-
cura in atti;
convenuti
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori rappresentava- no che in data 17 febbraio 2011 avevano sottoscritto, con l'assistenza del quale mediatore della società una proposta irrevo- Parte_3 CP_2
cabile per l'acquisto di un immobile di proprietà della convenuta Parte_2
sito in Messina, c.da Vignazza Larderia Inferiore, che risultava
[...]
conforme alle normative urbanistiche vigenti. Deducevano di aver conferito mandato di mediazione professionale al per la vendita Pt_3
dell'appartamento di loro proprietà specificando che la proposta di acquisto dell'immobile della fosse subordinata alla preventiva vendita del Parte_2
loro immobile. Rappresentavano che, pur avendo chiesto al di inserire Pt_3
detta clausola nel contratto, questi non la inseriva nel preliminare. Lamenta-
vano che, in data 11 maggio 2011, avevano firmato un preliminare di com-
pravendita in cui era stato specificato che vi fossero degli abusi edilizi in pro-
cinto di essere sanati, essendo già stato avviato l'iter amministrativo per la concessione edilizia in sanatoria. Rilevavano, tuttavia, che la domanda di concessione risaliva al 2004 e che da allora non vi erano stati elementi che facessero desumere il rilascio del certificato di abitabilità. Lamentavano, al-
tresì, che all'art.10 della scrittura privata, predisposta dal mediatore, fosse stata inserita una clausola vessatoria nulla ex art. 1421 c.c., in quanto, per un verso, essi attori non erano in grado di comprendere lo squilibrio informativo che inficiava il contratto stipulato e, per altro verso, sarebbe stato compito del adempiere all'obbligo di informazione previsto ex art. 1759 c.c. Chie- Pt_3
devano, pertanto, che il contratto preliminare di compravendita fosse dichia-
2 rato nullo, annullabile o, comunque, inefficace e che fosse accertato il loro diritto alla restituzione delle somme versate alla a titolo di caparra Parte_2
confirmatoria per un importo pari ad euro 20.000,00 ed alla restituzione an- che dell'importo pari ad euro 7.200,00 versato alla per violazione CP_2
dell'art. 1759 c.c..
Si costituiva in giudizio la che con- Controparte_3
testava integralmente il contenuto dell'atto di citazione. Rappresentava, infat-
ti, come non vi fosse alcuna clausola vessatoria in quanto per un verso gli at-
tori erano a conoscenza del fatto che non fosse stato ancora concluso il pro-
cedimento di sanatoria e, per altro verso, che nel rapporto intercorso tra la deducente e gli attori non vi fosse alcuna disparità di potere negoziale e, dun-
que, la disciplina invocata – a tutela del consumatore - non potesse trovare applicazione. Deduceva, altresì, che la mancanza del certificato di abitabilità
non riduceva la commerciabilità del bene immobile e che, in ogni caso, detta assenza non era imputabile al mediatore. Infine, rappresentava che alcuna ri-
mostranza poteva essere mossa nei confronti del mediatore che aveva corret-
tamente adempiuto ai propri compiti. Concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande di parte attrice e perché fosse dichiarata la legittimità del contrat-
to preliminare di compravendita;
chiedeva, altresì in subordine, che fosse di-
chiarata l'estraneità della Soc. da qualsiasi responsa- Controparte_2
bilità.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto Parte_2
delle domande di parte attrice in quanto dal contratto preliminare era possibi-
le desumere che la procedura di sanatoria fosse ancora in corso al momento della stipula del contratto. Lamentava che erano stati gli attori a rendersi ina-
3 dempienti e che a causa della mancata vendita lei avesse subito rilevanti dan-
ni economici. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande di parte attrice,
che fosse dichiarata la risoluzione del contratto preliminare per l'inadempimento degli attori e che le fosse riconosciuto il diritto alla riten-
zione della caparra ex art. 1385 c.c., nonché che gli attori fossero condannati per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
All'udienza del 2 aprile 2014 veniva espletato l'interrogatorio formale degli attori e . CP_1 Parte_1
All'udienza del 02 luglio 2024 la causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
La domanda di parte attrice volta alla declaratoria di nullità, annullabilità o inefficacia del contratto preliminare con conseguente diritto alla restituzione della caparra versata deve essere rigettata per i motivi che seguono.
In primo luogo, va precisato che il Codice del Consumo, all'art. 3 lett. a), qualifica come consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale even-
tualmente svolta” e come professionista alla lett. c) “la persona fisica o giuri-
dica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commer-
ciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”.
Nel caso in esame, il contratto preliminare oggetto di causa è stato concluso tra due soggetti privati, nessuno dei quali esercente attività imprenditoriale.
Ciò rileva in quanto la dedotta nullità, prevista dal d.lgs. n. 206/2005 agli artt.
33-36, trova fondamento solo nel caso in cui vi sia uno squilibrio informativo tra le parti che possa essere eccepito dal contraente debole per trovare la giu-
sta tutela. Orbene, il primo comma dell'art. 33 qualifica come vessatorie le
4 clausole – inserite nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista
– che, malgrado la buona fede, determinino a carico del consumatore un si-
gnificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Per-
ché possa valutarsi la vessatorietà di una clausola deve necessariamente te- nersi conto dell'ambito oggettivo, ovvero la posizione che assumono le parti in seguito alla conclusione del contratto, dell'ambito soggettivo, in quanto la disciplina in esame trova applicazione solo nell'ipotesi di un contratto con-
cluso tra un consumatore ed un professionista, della buona fede, ovvero un accertamento in merito alla violazione delle regole di correttezza da parte del professionista e, infine, dell'effetto, ovverosia di una valutazione concreta sull'effettiva incidenza dello squilibrio sulle conseguenze del contratto.
È di tutta evidenza che nel caso in esame l'invocata nullità dell'art. 10 del contratto preliminare difetta dei requisiti richiesti per la pronuncia di vessato-
rietà della clausola. Ciò in quanto il contratto preliminare è stato stipulato tra i coniugi e la e nessuno in quella sede esercitava atti- Parte_4 Parte_2
vità professionale. In tal senso, si può affermare che il difetto della qualifica di professionista in capo ad una delle parti è di per sé sufficiente ad impedire l'applicazione dell'art. 33 del d.lgs. n. 206/2005 e, in senso lato, dell'intera disciplina a tutela del consumatore.
Val bene rilevare, in ogni caso, che perché possa attribuirsi una responsabilità
in capo alla parte promittente venditrice si rende necessario l'accertamento sulla buona fede della parte contraente e sulla comprensibilità del contratto e delle clausole ivi contenute con la ordinaria diligenza. Ebbene, nel contratto preliminare all'art. 10 si legge “ai sensi della vigente normativa in materia
edilizia ed urbanistica la parte promittente venditrice dichiara che la casa in
5 oggetto risulta iniziata e costruita in data anteriore all'uno settembre 1967 e
che successivamente è stata presentata ai sensi della legge 326/2003 al Co-
mune di Messina, Dipartimento edilizia privata, Ufficio Edilizio, la CP_4
domanda di concessione in sanatoria diretta a sanare l'ampliamento di un
fabbricato a semplice elevazione fuori terra e precisamente:
- domanda di condono edilizio protocollo n. 1578/04 presentata in data
30 novembre 2004 (richiedente ), per la quale la parte Parte_5
promittente venditrice dichiara:
- che è stata pagata l'intera oblazione, comprensiva di interessi, am-
montante ad euro 3.187,52 giusta i seguenti versamenti di conto cor-
rente postale e precisamente: versamento n. 13 di euro 1700,00 effet-
tuato in data 26 novembre 2004, VCY 0255; versamento n. 43 di euro
1.487,52 effettuato in data 14 ottobre 2006 VCY 0024;
- che sono stati pagati per l'intero gli oneri concessori comprensivi di
interessi giusto i seguenti versamenti di conto corrente postale e pre-
cisamente: versamento n. 14 di euro 418,55 effettuato in data 26 no-
vembre 2004 VCY0256; versamento n. 42 di euro 2.482,08 effettuato
in data 14 ottobre 2006 VCY00 23;
- che sul terreno occupato dal fabbricato non sussiste alcun vincolo
ostativo preclusivo ad eccezione del vincolo idrogeologico per il qua-
le l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina ha rilasciato
il relativo nulla osta in data 19 giugno 2006 prot. 9953 e per il vinco-
lo sismico per il quale è stata rilasciato il relativo certificato di ido-
neità sismica in data 29 dicembre 2006 a firma del geometra
[...]
; CP_5
6 - che l'oblazione e gli oneri concessori sono stati pagati nella misura
ordinaria prevista dalla citata legge 326/2003 e dalla L.R. 15/04 per
la tipologia dell'abuso perpetrato e tenuto conto del periodo in cui è
stato commesso;
- che la relativa procedura è ancora in corso di definizione;
Convengono le parti che le spese per il rilascio della concessione edilizia in
sanatoria sono a carico della parte venditrice.”
Nel contratto preliminare, quindi, la ha palesato la situazione ur- Parte_2
banistica dell'immobile, senza tacerla ai promittenti acquirenti che ben avrebbero potuto, con l'uso dell'ordinaria diligenza, valutare diversamente la convenienza dell'affare stante l'assenza del certificato di abitabilità; infatti,
non può essere dedotto alcuno squilibrio informativo in capo agli attori es-
sendo stati posti nelle condizioni di conoscere lo stato del procedimento am-
ministrativo inerente l'immobile.
Dunque, rilevato che a detto rapporto contrattuale non può applicarsi la disci-
plina di cui al Codice del Consumo;
che, dal contratto preliminare la situa-
zione urbanistica dell'immobile emerge in modo chiaro ed inequivoco;
che gli attori sono stati messi nelle condizioni di conoscere, con la ordinaria dili-
genza, che la procedura di sanatoria fosse ancora in itinere; rilevato, invece,
che parte attrice ha stipulato il preliminare e, prima ancora della scadenza del termine per la stipula del definitivo, ha introdotto il presente giudizio, la do-
manda di parte attrice volta alla declaratoria di nullità per vessatorietà della clausola contrattuale deve essere rigettata.
Né può essere dedotta l'annullabilità del contratto non essendo stata provata,
nel caso in esame, la sussistenza di alcuno dei vizi del consenso richiesti a tal
7 fine. Infatti, i vizi del consenso costituiscono causa di annullamento del con-
tratto qualora incidano sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, a causa della quale il con-
traente si sia determinato a stipulare;
ovverosia, l'effetto invalidante dei vizi del consenso è subordinato prima ancora che alla sua essenzialità, alla circo-
stanza che la volontà negoziale si sia formata in presenza di una falsa rappre-
sentazione (Trib. Monza, sez. IV n. 239/2013). La conseguenza è che la do-
manda di annullamento non può essere accolta, allorquando in relazione all'inequivoco contenuto delle clausole negoziali, debba escludersi, come nel caso di specie, che gli attori versassero in errore al momento della prestazio-
ne del consenso.
Il contratto preliminare per cui è causa nella sua essenza deve essere ritenuto perfettamente valido ed efficace. Tuttavia, come noto, l'art. 1351 c.c. indivi-
dua la funzione tipica del preliminare nella costituzione di un vincolo obbli-
gatorio volto alla conclusione di un altro contratto definitivo che, se stipulato,
assorbe e supera il primo. Ciò in quanto l'intento del legislatore è realizzare un vincolo giuridico tre le parti che non possa essere facilmente disatteso.
Nella valutazione in ordine all'inadempienza delle parti il giudice non può
isolare singole condotte di una delle parti “a prescindere da ogni altra ragio-
ne di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione
sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale
e unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi
degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligato-
rio, a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno, non tollera
una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun con-
8 traente, ma esige un apprezzamento complessivo” (Cass. civ. sez. II, ord. n.
26313/2024).
Dall'esame delle condotte, tenute dalle parti contraenti in seguito alla conclu-
sione del preliminare, risulta quanto segue.
Parte attrice in seguito alla firma del preliminare dell'11 maggio 2011, già in data 02 agosto 2011, a mezzo del proprio procuratore, rappresentava la vo-
lontà di risolvere il contratto chiedendo alla la restituzione della Parte_2
caparra confirmatoria. Costoro giustificavano tale pretesa in forza del manca-
to inserimento della clausola che subordinava l'acquisto di detto immobile alla preventiva vendita dell'immobile di loro proprietà e della mancata cono-
scenza delle difformità urbanistiche che affliggevano l'immobile della
[...]
dette circostanze, tuttavia, non si ritengono sufficienti a giustificare Pt_6
la scelta degli attori di venir meno alle obbligazioni negoziali contratte col preliminare.
Infatti, in primo luogo, il mancato inserimento della clausola sospensiva, in ogni caso, non poteva essere eccepito alla convenuta che, rispetto all'incarico di mediazione – cui eventualmente doveva essere imputata la responsabilità
di un tale errore – era soggetto terzo ed estraneo;
in secondo luogo, perché i coniugi già alla data del preliminare (in cui si legge “la relativa Parte_4
procedura è ancora in corso di definizione”) erano a conoscenza, o comun-
que erano nella condizione di conoscere, che la situazione urbanistica di fatto non corrispondeva a quanto indicato nella proposta irrevocabile.
E' di chiara evidenza che perché potesse essere risolto il contratto, con resti-
tuzione della caparra confirmatoria – come richiesto dagli attori con lettera del 02 agosto 2011 – avrebbe dovuto essere imputabile alla un Parte_2
9 inadempimento che nel caso in esame non sussiste: non solo perché la stessa ha dichiarato nel contratto preliminare che la procedura di sanatoria fosse an-
cora in itinere e, quindi, nel pieno rispetto degli obblighi di buona fede e cor-
rettezza; ma anche perché, avendo gli attori introitato il presente giudizio prima della data pattuita per la stipula del definitivo, la non ha po- Parte_2
tuto adempiere alle obbligazioni di cui al contratto preliminare non per sua colpa;
sono stati piuttosto i coniugi che, nonostante Parte_4
l'obbligazione contratta, in epoca successiva e senza che vi fossero ragioni nuove ed imputabili all'altra parte, si sono resi inadempienti.
A ciò si aggiunge che, come correttamente dedotto da parte convenuta, ai sensi della l. 326/2003 art. 32, comma 37, il pagamento degli oneri di conces-
sione, nonché la presentazione della documentazione quale la dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del t.u. del d.p.r. n.
445/2000, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la de-
scrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sana-
toria e lo stato dei lavori, nonché ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale, la denuncia in catasto e ai fini dell'imposta comunale di cui al d. lgs. n. 504/1992, nonché – se dovute – le denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani entro il 30 settembre 2004,
decorso il termine di 24 mesi da tale data senza un provvedimento negativo del comune equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
Ancora, a rigore, la parte promittente venditrice aveva persino dichiarato –
come previsto dalla legge n. 47/1985 – che l'immobile era stato costruito in data antecedente al 1° settembre 1967; il che sarebbe bastato ad attestare la commerciabilità del bene e la sua capacità di assolvere alla sua funzione eco-
10 nomico-sociale. Ciò anche in considerazione del fatto che la sanatoria de qua
era richiesta non per l'intero immobile ma solo per “l'ampliamento di un fab- bricato ad una elevazione f.t.” (vedi deposito del 23 giugno 2016).
Per le ragioni suesposte, rigettando la domanda di parte attrice e in accogli-
mento della domanda di il contratto preliminare deve Parte_2
essere dichiarato risolto per inadempimento dei coniugi – per CP_1 Pt_1
l'effetto, la convenuta ha diritto a ritenere la caparra Parte_2
ex art. 1385 c.c. versatale al momento della sottoscrizione del preliminare per un importo pari ad euro 20.000,00.
La domanda di parte attrice volta all'accertamento della responsabilità del mediatore ex art. 1759 c.c. deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Il mediatore, ai sensi dell'articolo 1759, I comma, c.c. deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, o che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza impostagli dalla natura professionale dell'attività esercitata, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possano influire sulla conclu-
sione di esso o determinare le parti a perfezionare il contratto a diverse con-
dizioni; ne consegue che, ove l'affare sia concluso, può sussistere la respon-
sabilità risarcitoria del mediatore in caso di mancata informazione del pro-
missario acquirente circa l'esistenza di irregolarità urbanistiche o edilizie non ancora sanate relative all'immobile oggetto della promessa di vendita, do- vendosi comunque verificare l'adempimento di tale dovere di informazione da parte del mediatore con esclusivo riferimento al momento stesso della conclusione dell'affare. Allorché l'affare sia concluso, la responsabilità risar- citoria del mediatore reticente può correlarsi all'importo della provvigione corrisposta nella prospettiva di un affare che avrebbe richiesto una diversa
11 valutazione economica per raggiungere gli scopi prefissi dal contraente
(Cass. civ. n. 11371/2023).
Nel caso in esame, la proposta irrevocabile sottoscritta per moduli precompi-
lati dai coniugi non riportava fedelmente la situazione urbanisti- Parte_4
ca dell'immobile e, in essa, non vi era menzione della mancanza del certifica-
to di abitabilità/agibilità.
Non può non rilevarsi che la mancata indicazione nella proposta dell'assenza del certificato di agibilità/abitabilità non ha consentito l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per la sottoscrizione della stessa. Infatti, come co-
stantemente affermato dalla giurisprudenza, l'art. 1759, I comma, c.c. deve essere letto in combinato disposto con il comportamento secondo correttezza ex art. 1175 c.c. e art. 1176 c.c.; detta lettura coordinata impone di ravvisare in capo al mediatore un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della diligenza media professionale (Cass. civ. 11371/2023, conf. Cass. civ.
n. 16009/2003) e tale criterio comprende in senso positivo l'obbligo di comu-
nicare le circostanze note e quelle conoscibili, nonché, in senso negativo, il divieto di fornire informazioni su circostanze delle quali non abbia consape-
volezza e che non abbia controllato (Cass. civ. n. 784/2020). Dalla lettura del modulo di proposta irrevocabile d'acquisto alla voce n. 3 “dichiarazione del venditore” si legge che l'immobile è conforme alle normative urbanistiche vigenti” e ancora alla voce n. 4 lett. d) si legge che “l'immobile dovrà essere in regola con la normativa edilizia urbanistica vigente […]”: è evidente che rientri nei compiti del mediatore immobiliare anche il verificare la risponden- za a verità delle dichiarazioni del venditore dell'immobile per cui hanno rice- vuto l'incarico. Inoltre, l'orientamento della S.C. individua espressamente tra
12 gli obblighi di informazione ex art. 1759 c.c. – e dunque tra le circostanze di cui il mediatore deve essere a conoscenza – l'esistenza di irregolarità urbani-
stiche o edilizie non ancora sanate relative all'immobile.
Detto obbligo informativo, tra l'altro, deve essere adempiuto in un momento antecedente rispetto alla conclusione dell'affare, che si realizza quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto
(Cass. civ., sez. II, n. 2359/2024): pertanto, anche una proposta irrevocabile deve considerarsi in tal senso 'atto conclusivo dell'affare', nascendo da allora anche il diritto alla provvigione ex art. 1755 c.c.. Infatti, in materia di inter-
mediazione immobiliare, il diritto del mediatore alla provvigione sorge nel momento in cui il vincolo giuridico tra i contraenti sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non richiedendosi un nesso eziologico diretto tra l'attività di mediazione e la stipula del definitivo. Anzi, la prestazione del mediatore – con i necessari obblighi di informazione – ben può esaurirsi nella semplice messa in relazione tra le parti contraenti o nel processo di formazio-
ne della volontà delle stesse. In forza di ciò, diventa preminente ed essenziale l'adempimento dell'obbligo sancito ex art. 1759 c.c. in merito alle circostan- ze rilevanti per l'affare, per la sua convenienza e sicurezza. Si tratta, tra l'altro, di un obbligo informativo a carico del professionista volutamente esteso, come si evince dalla lettera della norma.
Poiché, nel caso in esame, non è possibile evincere le irregolarità/difformità urbanistiche dell'immobile della da alcun documento pregresso al Parte_2
preliminare, l'obbligo informativo previsto ex art. 1759 c.c. in capo al media-
tore immobiliare deve ritenersi non assolto;
per l'effetto, la società di inter-
13 mediazione immobiliare in persona del suo rappresentante pro tempore deve essere condannato alla restituzione della provvigione ricevuta dai coniugi
– per un importo di euro 7.200,00. CP_1 Pt_1
La domanda della di condanna degli attori per lite temeraria ex Parte_2
art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento, non essendo ravvisabile nel com-
portamento tenuto dagli attori gli estremi della mala fede o della colpa grave.
Le spese avuto riguardo all'esito della controversia e nello specifico alla re-
ciproca soccombenza delle parti possono essere interamente compensate.
PQM
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice on. d.ssa AR
LI, definitivamente pronunciando nel proc. civ. iscritto al n. 686/2012
R.G., così decide:
1. Rigetta la domanda di parte attrice volta alla declaratoria di nullità o all'annullamento del contratto preliminare stipulato l'11 maggio 2011
tra e CP_1 Parte_1 Parte_2
2. Accoglie la domanda di e dichiara risolto per Parte_2
inadempimento imputabile agli attori il contratto preliminare e, per l'effetto, conferma il diritto di a ritenere la ca- Parte_2
parra versatale per euro 20.000,00;
3. Dichiara la in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore responsabile della violazione degli obblighi di informazione previsti ex art. 1759 e per l'effetto, ordina alla stessa l'immediata restituzione agli attori dell'importo di euro
7.200,00 versato a titolo di provvigione;
4. Rigetta ogni altra domanda;
14 5. Compensa le spese di lite.
Messina, 9 gennaio 2025
Il Giudice on.
d.ssa AR LI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Francesca
Annunziata Di Pietro, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo, presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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