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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/12/2025, n. 3729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3729 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4381/2020 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4381/2020 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 25.6.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA DELLA LIBERTA' 60 84086 ROCCAPIEMONTE ITALIA, presso lo studio dell'Avv.
RU GA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._3
PAPA GIOVANNI XXIII N.10 CAVA DE TIRRENI, presso lo studio dell'Avv.
NO ED (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._4
CONVENUTO
Oggetto: Proprietà.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 5 Il sig. ha proposto azione di risarcimento del danno nei confronti del Parte_1 convenuto patito dall'immobile di sua proprietà per effetto di fenomeni infiltrativi verificatisi sin dai primi mesi del 2018.
In particolare ha evidenziato che le infiltrazioni, oltre a provocare danni alle pareti e all'intonaco, hanno reso gli ambienti malsani;
che le suddette infiltrazioni provengono dalla balconata lato nord dell'appartamento di proprietà che sovrasta i vani cameretta, CP_1
w.c. e camera matrimoniale dell'appartamento del;
che le evidenti Parte_1 conseguenze di questi fenomeni hanno determinato gravi danni alla cameretta, al w.c. e alla camera matrimoniale, in quanto sia il soffitto che le pareti sono cosparse di macchie di umidità e l'aria è diventata malsana ed irrespirabile.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Accogliere la domanda e, per lo effetto, condannare alla esecuzione delle opere tendenti alla completa CP_1 eliminazione della causa delle infiltrazioni nell'appartamento sottostante di;
2) Parte_1
Condannare al risarcimento dei danni derivati alla proprietà del in CP_1 Parte_1 conseguenza delle infiltrazioni pregresse, presenti e future pari alla somma necessaria per la esecuzione di tutti i lavori per riportare le camere dell'appartamento alla loro normalità, oltre svalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata fino all'effettivo soddisfo”.
Si è costituito in giudizio , il quale ha eccepito la violazione dei termini a CP_1 comparire e, pertanto, il G.I. ha fissato nuova udienza di comparizione e il convenuto ha depositato nuova comparsa di costituzione nella quale ha eccepito la mancata attivazione del procedimento di negoziazione assistita e nel merito, l'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dall'attore.
***
Preliminarmente, la domanda attorea va dichiarata procedibile, atteso che a seguito dell'assegnazione del termine da parte del G.I., pare attrice ha attivato il procedimento di negoziazione assistita.
In diritto, si osserva che la fattispecie dedotta in giudizio rientra nell'alveo applicativo dell'art. 2051 cod. civ., considerato che è stato chiamato a rispondere dei presunti CP_1 danni subiti dall'attore all'interno del suo appartamento, in qualità di proprietario e dunque custode dell'appartamento sovrastante.
Come noto, per l'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione - cui il
Tribunale ritiene di aderire - tale fattispecie configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode (di talché,
Pagina 2 di 5 in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi - cfr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (da ultimo, Cass., ord. n. 22684/2013).
Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (confr. Cass. civ. 7 luglio
2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità
(piuttosto che di colpa presunta), comporta evidentemente un'inversione dell'onere della prova, in favore del soggetto danneggiato.
Ne consegue che al danneggiato attore compete provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, nonché il danno in conseguenza subito;
mentre spetta al custode convenuto, per liberarsi della responsabilità, provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale (confr. Cass. civ. 19 maggio 2011, n. 11016; Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2308).
Nel caso di specie, l'attore non ha assolto l'onere probatorio sul medesimo gravante, in quanto non ha dimostrato la sussistenza delle infiltrazioni, né il nesso causale tra i presunti danni lamentati e l'appartamento di proprietà del convenuto.
Dall'esame della documentazione in atti, ed in particolare delle rappresentazioni fotografiche, nonché dalla CTU eseguita in sede di ATP, risulta che: “ le macchie presenti all'interno dell'appartamento del ricorrente non sono caratterizzate: - né da forme concentriche uniformi, classico segno del propagarsi dell'acqua nel corso del tempo;
- né dal colore giallastro, classico per le macchie che si generano in seguito a fenomeni infiltrativi;
- né dalla comparsa di efflorescenze, e/o di rigonfiamenti e distacchi di intonaco/tinteggiatura; che risultano essere tutti fenomeni legati alla presenza di acqua e/o di umidità all'interno della muratura;
ma, piuttosto, sono costituite da tanti piccoli puntini neri, che nelle nella fattispecie risultano essere talmente fitti da mostrarsi come un'unica macchia, prevalentemente scura.
Inoltre, sempre dalle immagini inserite in relazione, si può notare come le macchie lamentate siano collocate lungo il perimetro esterno dell'abitazione e in tutti gli ambienti che la compongono, ad eccezione del solo locale cucina. Tutte le caratteristiche su menzionate
Pagina 3 di 5 inducono lo scrivente a poter affermare che la tipologia del danno lamentato dal ricorrente non è da imputare alle infiltrazioni d'acqua provenienti dal piano superiore, ma alle particolari condizioni igrometriche interne all'abitazione dello stesso, le quali favoriscono i fenomeni di condensa dell'umidità sugli elementi freddi (travi di bordo, pilastri e solai), con conseguente proliferazione di funghi (muffa). Ad incrementare il fenomeno descritto, contribuisce anche la scarsa coibentazione termica degli elementi strutturali del fabbricato, probabilmente privi di
“cappotto termico”. Infatti, gli elementi in calcestruzzo (travi, pilastri e solai) essendo “corpi pieni”, sono inclini a farsi attraversare dal freddo presente all'esterno, con l'ovvia conseguenza che la loro facciata interna risulta più fredda di quella delle tompagnature, composte, queste ultime, da blocchi forati che ostacolano la migrazione del caldo e del freddo.
Quanto descritto viene definito, in gergo, come “ponte termico” e di certo tale problematica non può essere imputata al resistente. Un'ulteriore riflessione sui danni rinvenuti va compiuta per la camera posta a Nord-Est e per il locale WC esposto a Nord. Infatti, in questi due ambienti, lo scrivente ha rinvenuto una corposa estensione dei danni lungo la superficie dell'intradosso del solaio, così come ben visibile consultando le foto 6 e 7, il che poneva dubbi sulla presenza di una possibile infiltrazione d'acqua che potesse accelerare e/o accentuare la formazione di muffa. Al fine di accertare l'esistenza o meno di eventuali infiltrazioni d'acqua provenienti dal balcone sovrastante l'appartamento del ricorrente, lo scrivente, così come già riferito in premessa, concordava con il resistente di procedere con una prova di allagamento, consistente nel mantenere costantemente allagato il calpestio del balcone con uno strato d'acqua fino a raggiungere la soglia posta al piede della porta-balcone insistente proprio sul citato balcone. In data 07.04.2022, il sottoscritto, ritornato sui luogo di causa e recatosi presso l'appartamento del ricorrente costatava che l'intradosso del solaio della camera posta a Nord-Est e del WC orientato a Nord risultava totalmente asciutto al tatto.
Pertanto, le motivazioni dell'interessamento di un'ampia zona di solaio affetta dalla comparsa di muffa sono da ricercare in altre problematiche. L'attenzione dello scrivente si spostava sulla geometria del fabbricato, in quanto osservando facciata Nord, risaltava all'occhio l'esigua dimensione dello sbalzo del balcone del resistente (foto n.11a) a cospetto dell'ampiezza interna del citato balcone (foto n.13a). Estrapolando le planimetrie catastali dei due appartamenti (cfr all. n.5) e allineando le stesse lungo il vano scale e lungo il fronte Sud
(linee blu) si può affermare che l'appartamento del resistente lungo il fronte Nord effettivamente arretra rispetto alla sagoma dell'appartamento del ricorrente, lasciando scoperta una porzione di solaio della camera e del WC. Sovrapponendo le due planimetrie catastali e scalando le stesse secondo il riferimento esterno dei 10 mt, si è appurato, inoltre,
Pagina 4 di 5 che la tompagantura Nord del resistente ricade proprio nella zona in cui vi è una lesione rettilinea sull'intradosso del ricorrente e rispetto alla quale lesione appare evidente la presenza o meno dei danni lamentati. Pertanto, quanto appena accertato risulta essere soltanto un'ulteriore conferma che i danni riscontrati nell'appartamento del ricorrente sono causati dal così detto fenomeno del “ponte termico” e non da infiltrazioni d'acqua proveniente dai sovrastanti balconi/terrazzi di proprietà del resistente”.
Il Tribunale ritiene di condividere le conclusioni alle quali è pervenuto il ctu, in considerazione della completezza ed adeguatezza degli accertamenti ed esami da esso svolti, della coerenza logica e correttezza delle valutazioni espresse e congruenza delle stesse con la documentazione versata in atti.
Quanto alla eccezione sollevata da parte attrice circa il presunto mutamento dello stato dei luoghi tra il primo ed il secondo accesso eseguito dal ctu, essa è destituita di fondamento, atteso che il medesimo ctu ha escluso che ci fosse stato tale mutamento, rispondendo in modo esaustivo ed adeguato alle osservazioni del ct di parte attrice.
Pertanto, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite, comprese quelle dell'ATP, seguono la soccombenza dell'attore e vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Parte_1
DE NO, difensore del convenuto dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 4.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 01/12/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4381/2020 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 25.6.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA DELLA LIBERTA' 60 84086 ROCCAPIEMONTE ITALIA, presso lo studio dell'Avv.
RU GA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._3
PAPA GIOVANNI XXIII N.10 CAVA DE TIRRENI, presso lo studio dell'Avv.
NO ED (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._4
CONVENUTO
Oggetto: Proprietà.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 5 Il sig. ha proposto azione di risarcimento del danno nei confronti del Parte_1 convenuto patito dall'immobile di sua proprietà per effetto di fenomeni infiltrativi verificatisi sin dai primi mesi del 2018.
In particolare ha evidenziato che le infiltrazioni, oltre a provocare danni alle pareti e all'intonaco, hanno reso gli ambienti malsani;
che le suddette infiltrazioni provengono dalla balconata lato nord dell'appartamento di proprietà che sovrasta i vani cameretta, CP_1
w.c. e camera matrimoniale dell'appartamento del;
che le evidenti Parte_1 conseguenze di questi fenomeni hanno determinato gravi danni alla cameretta, al w.c. e alla camera matrimoniale, in quanto sia il soffitto che le pareti sono cosparse di macchie di umidità e l'aria è diventata malsana ed irrespirabile.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Accogliere la domanda e, per lo effetto, condannare alla esecuzione delle opere tendenti alla completa CP_1 eliminazione della causa delle infiltrazioni nell'appartamento sottostante di;
2) Parte_1
Condannare al risarcimento dei danni derivati alla proprietà del in CP_1 Parte_1 conseguenza delle infiltrazioni pregresse, presenti e future pari alla somma necessaria per la esecuzione di tutti i lavori per riportare le camere dell'appartamento alla loro normalità, oltre svalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata fino all'effettivo soddisfo”.
Si è costituito in giudizio , il quale ha eccepito la violazione dei termini a CP_1 comparire e, pertanto, il G.I. ha fissato nuova udienza di comparizione e il convenuto ha depositato nuova comparsa di costituzione nella quale ha eccepito la mancata attivazione del procedimento di negoziazione assistita e nel merito, l'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dall'attore.
***
Preliminarmente, la domanda attorea va dichiarata procedibile, atteso che a seguito dell'assegnazione del termine da parte del G.I., pare attrice ha attivato il procedimento di negoziazione assistita.
In diritto, si osserva che la fattispecie dedotta in giudizio rientra nell'alveo applicativo dell'art. 2051 cod. civ., considerato che è stato chiamato a rispondere dei presunti CP_1 danni subiti dall'attore all'interno del suo appartamento, in qualità di proprietario e dunque custode dell'appartamento sovrastante.
Come noto, per l'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione - cui il
Tribunale ritiene di aderire - tale fattispecie configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode (di talché,
Pagina 2 di 5 in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi - cfr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (da ultimo, Cass., ord. n. 22684/2013).
Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (confr. Cass. civ. 7 luglio
2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità
(piuttosto che di colpa presunta), comporta evidentemente un'inversione dell'onere della prova, in favore del soggetto danneggiato.
Ne consegue che al danneggiato attore compete provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, nonché il danno in conseguenza subito;
mentre spetta al custode convenuto, per liberarsi della responsabilità, provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale (confr. Cass. civ. 19 maggio 2011, n. 11016; Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2308).
Nel caso di specie, l'attore non ha assolto l'onere probatorio sul medesimo gravante, in quanto non ha dimostrato la sussistenza delle infiltrazioni, né il nesso causale tra i presunti danni lamentati e l'appartamento di proprietà del convenuto.
Dall'esame della documentazione in atti, ed in particolare delle rappresentazioni fotografiche, nonché dalla CTU eseguita in sede di ATP, risulta che: “ le macchie presenti all'interno dell'appartamento del ricorrente non sono caratterizzate: - né da forme concentriche uniformi, classico segno del propagarsi dell'acqua nel corso del tempo;
- né dal colore giallastro, classico per le macchie che si generano in seguito a fenomeni infiltrativi;
- né dalla comparsa di efflorescenze, e/o di rigonfiamenti e distacchi di intonaco/tinteggiatura; che risultano essere tutti fenomeni legati alla presenza di acqua e/o di umidità all'interno della muratura;
ma, piuttosto, sono costituite da tanti piccoli puntini neri, che nelle nella fattispecie risultano essere talmente fitti da mostrarsi come un'unica macchia, prevalentemente scura.
Inoltre, sempre dalle immagini inserite in relazione, si può notare come le macchie lamentate siano collocate lungo il perimetro esterno dell'abitazione e in tutti gli ambienti che la compongono, ad eccezione del solo locale cucina. Tutte le caratteristiche su menzionate
Pagina 3 di 5 inducono lo scrivente a poter affermare che la tipologia del danno lamentato dal ricorrente non è da imputare alle infiltrazioni d'acqua provenienti dal piano superiore, ma alle particolari condizioni igrometriche interne all'abitazione dello stesso, le quali favoriscono i fenomeni di condensa dell'umidità sugli elementi freddi (travi di bordo, pilastri e solai), con conseguente proliferazione di funghi (muffa). Ad incrementare il fenomeno descritto, contribuisce anche la scarsa coibentazione termica degli elementi strutturali del fabbricato, probabilmente privi di
“cappotto termico”. Infatti, gli elementi in calcestruzzo (travi, pilastri e solai) essendo “corpi pieni”, sono inclini a farsi attraversare dal freddo presente all'esterno, con l'ovvia conseguenza che la loro facciata interna risulta più fredda di quella delle tompagnature, composte, queste ultime, da blocchi forati che ostacolano la migrazione del caldo e del freddo.
Quanto descritto viene definito, in gergo, come “ponte termico” e di certo tale problematica non può essere imputata al resistente. Un'ulteriore riflessione sui danni rinvenuti va compiuta per la camera posta a Nord-Est e per il locale WC esposto a Nord. Infatti, in questi due ambienti, lo scrivente ha rinvenuto una corposa estensione dei danni lungo la superficie dell'intradosso del solaio, così come ben visibile consultando le foto 6 e 7, il che poneva dubbi sulla presenza di una possibile infiltrazione d'acqua che potesse accelerare e/o accentuare la formazione di muffa. Al fine di accertare l'esistenza o meno di eventuali infiltrazioni d'acqua provenienti dal balcone sovrastante l'appartamento del ricorrente, lo scrivente, così come già riferito in premessa, concordava con il resistente di procedere con una prova di allagamento, consistente nel mantenere costantemente allagato il calpestio del balcone con uno strato d'acqua fino a raggiungere la soglia posta al piede della porta-balcone insistente proprio sul citato balcone. In data 07.04.2022, il sottoscritto, ritornato sui luogo di causa e recatosi presso l'appartamento del ricorrente costatava che l'intradosso del solaio della camera posta a Nord-Est e del WC orientato a Nord risultava totalmente asciutto al tatto.
Pertanto, le motivazioni dell'interessamento di un'ampia zona di solaio affetta dalla comparsa di muffa sono da ricercare in altre problematiche. L'attenzione dello scrivente si spostava sulla geometria del fabbricato, in quanto osservando facciata Nord, risaltava all'occhio l'esigua dimensione dello sbalzo del balcone del resistente (foto n.11a) a cospetto dell'ampiezza interna del citato balcone (foto n.13a). Estrapolando le planimetrie catastali dei due appartamenti (cfr all. n.5) e allineando le stesse lungo il vano scale e lungo il fronte Sud
(linee blu) si può affermare che l'appartamento del resistente lungo il fronte Nord effettivamente arretra rispetto alla sagoma dell'appartamento del ricorrente, lasciando scoperta una porzione di solaio della camera e del WC. Sovrapponendo le due planimetrie catastali e scalando le stesse secondo il riferimento esterno dei 10 mt, si è appurato, inoltre,
Pagina 4 di 5 che la tompagantura Nord del resistente ricade proprio nella zona in cui vi è una lesione rettilinea sull'intradosso del ricorrente e rispetto alla quale lesione appare evidente la presenza o meno dei danni lamentati. Pertanto, quanto appena accertato risulta essere soltanto un'ulteriore conferma che i danni riscontrati nell'appartamento del ricorrente sono causati dal così detto fenomeno del “ponte termico” e non da infiltrazioni d'acqua proveniente dai sovrastanti balconi/terrazzi di proprietà del resistente”.
Il Tribunale ritiene di condividere le conclusioni alle quali è pervenuto il ctu, in considerazione della completezza ed adeguatezza degli accertamenti ed esami da esso svolti, della coerenza logica e correttezza delle valutazioni espresse e congruenza delle stesse con la documentazione versata in atti.
Quanto alla eccezione sollevata da parte attrice circa il presunto mutamento dello stato dei luoghi tra il primo ed il secondo accesso eseguito dal ctu, essa è destituita di fondamento, atteso che il medesimo ctu ha escluso che ci fosse stato tale mutamento, rispondendo in modo esaustivo ed adeguato alle osservazioni del ct di parte attrice.
Pertanto, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite, comprese quelle dell'ATP, seguono la soccombenza dell'attore e vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Parte_1
DE NO, difensore del convenuto dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 4.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 01/12/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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