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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 05/05/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Lavoro
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Presidente rel.
Dott. Marco Sabella – Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi – Giudice Ausiliario della Corte
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 224 del ruolo generale per gli affari di Lavoro dell'anno 2024, vertente tra
Parte_1 elettivamente domiciliato in Barrafranca, Corso Garibaldi n. 192 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Emiliano Messina. che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello
A P P E L L A N T E
E
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura distrettuale INPS, in Caltanissetta, Via Val
D'Aosta 14/d con gli Avv.ti Stefano Dolce e Carmelo Russo che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti in Notar Per_1 di Roma del 22 marzo 2024
[...]
A P P E L L A T O
OGGETTO: appello a sentenza del Tribunale di Enna CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti di impugnazione e costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 luglio 2021, esponeva di avere Parte_1 lavorato, quale bracciante agricolo a tempo determinato, alle dipendenze della ditta denominata “AR NG per giorni 120 nell'anno 2015, come da comunicazione obbligatoria unificata e buste paga prodotte e di avere pertanto presentato, nel 2016, domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola.
Con nota del 16 aprile 2021 l' gli aveva comunicato la reiezione CP_1 dell'anzidetta domanda, e con delibera del 28 maggio 2021 il Comitato
Provinciale dell' aveva rigettato il ricorso amministrativo da lui presentato CP_1 il 6 maggio 2021.
Con ulteriore nota dell'11 maggio 2021, pervenuta il 19 maggio, l' gli aveva CP_1 comunicato il disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo con la ditta
AR per l'anno 2015.
Sosteneva l'effettiva sussistenza del rapporto e formulava le seguenti conclusioni:
“ritenere e dichiarare il diritto del sig. a vedere riconosciuta l'attività Parte_1 lavorativa prestata nell'anno 2015 per 120 giorni alle dipendenze della ditta
“AR NG, con qualifica di bracciante agricolo a tempo determinato, e degli assegni per il nucleo familiare qualora già pagati e/o se spettanti;
ritenere e dichiarare il diritto del sig. ad essere iscritto nell'elenco dei Parte_1 lavoratori agricoli tenuto dall' CP_1
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto delle avverse pretese, deducendo CP_1
l'insussistenza dei rapporti di lavoro subordinato denunciati nel corso del tempo dall'azienda agricola “AR”, secondo quanto emerso dagli accertamenti eseguiti dagli ispettori del lavoro presso la sede di CP_1
Caltanissetta e dal conseguente verbale ispettivo, che produceva.
Con sentenza n. 533/2024 del 28 ottobre 2024, il giudice adito rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alle spese di lite.
Pag. 2 di 9 Il primo giudice ha ritenuto che il ricorrente non avesse adempiuto l'onere di provare il rapporto di lavoro agricolo subordinato con l'azienda AR, per l'anno 2015. Ha sul punto osservato il Tribunale che la prova per testi articolata in ricorso era inammissibile, mentre la documentazione prodotta era priva di rilievo dimostrativo. Di contro, era emersa la totale fittizietà dei rapporti di lavoro in agricoltura dichiarati dall'azienda predetta, alla luce degli accertamenti che erano stati condotti in sede ispettiva, che facevano ritenere del tutto insussistente la stessa attività agricola dell'azienda de qua.
Il soccombente propone appello e chiede, con la riforma della sentenza impugnata:
- ritenere e dichiarare - previa eventuale disapplicazione del provvedimento dell' - che nell'anno 2015 il sig. ha lavorato, quale bracciante CP_1 Parte_1 agricolo a tempo determinato, alle dipendenze della ditta denominata “AR
NG per un totale di 120 giornate lavorative, con conseguente diritto soggettivo della stessa all'iscrizione nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli tenuto e formato dall' di Enna con ogni consequenziale statuizione e che, CP_1 in ogni caso, nulla è dovuto dall'odierna appellante per somme indebitamente percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola ed accessori
L si è costituito chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
L'appellante censura la sentenza impugnata in ordine all''asserita insufficienza di prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura fra sé e l'azienda AR, stigmatizzando, da un lato, che il Tribunale non avrebbe in alcun modo tenuto conto delle prove documentali dalla stessa offerte, idonee a provare il rapporto dedotto in giudizio, valorizzando per converso in maniera eccessiva le risultanze del verbale ispettivo prodotto dall' nonostante i ben noti limiti al suo contenuto fidefacente, rigettando CP_1 poi la richiesta di prova testimoniale articolata dall'opponente, ritenendola erroneamente generica – ciò a fronte di capitoli del tutto specifici che avrebbero consentito di chiarie la effettiva natura del lavoro svolto dal a favore della Pt_1 parte datoriale e le concrete modalità del suo svolgimento – salvo poi concludere, altrettanto erroneamente e contraddittoriamente, che la parte aveva mancato la prova a suo carico.
Pag. 3 di 9 Questo, peraltro, concretava violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc, in quanto l'onere di provare il fondamento della sua pretesa creditoria incombeva sull' che aveva però omesso di produrre i provvedimenti di cancellazione o CP_1 di diniego di iscrizione, con la prova dell'avvenuta comunicazione all'odierno appellante, che costituirebbero il presupposto della suddetta pretesa.
L'appellante impugna poi le statuizioni sulle spese di lite, erroneamente poste a suo carico nonostante il ricorso contenesse autodichiarazione ex art. 152 disp.
Att. cpc sul non superamento dei limiti di reddito stabiliti per legge ai fini del pagamento del contributo unificato e di un'eventuale condanna alle spese.
L'appello non può trovare accoglimento se non limitatamente al secondo dei motivi proposti, concernente la violazione della disciplina di cui 152 disp. Att. cpc.
Appare di preliminare rilievo il motivo afferente all'asserito onere probatorio dell' (v. pag. 6 ricorso in appello). CP_1
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, in caso di contestazione e disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo da parte dell' , è principio CP_1 di diritto ormai consolidato quello secondo cui incombe sull'interessato l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo (cfr. Cass.
Sez. Lav. 2 maggio 2022 n. 13769, Cass. Sez. Lav. 16 maggio 2018 n. 12001,
Cass. Sez. Lav. 11 febbraio 2016 n. 2739, Cass. 8 maggio 2013 n. 10870,
Cass. Sez. Lav. 2 agosto 2012 n. 13877, Cass. Sez. Lav. 23 dicembre 2011 n.
28716, Cass. Sez. Lav. 9 giugno 2011 n. 12551, Cass. Sez. Lav. 5/12/2005 n.
26347).
Circa la documentazione depositata, rileva la Corte che non possono costituire prova dell'onerosità del rapporto le buste paga, atte a dimostrare solo il dato formale e di per sé indiscutibile della loro emissione, logica ed anzi ovvia nel momento in cui il rapporto deve apparire anche di fronte ai terzi, ma non certo l'effettivo pagamento delle retribuzioni e, quindi, le effettive – e non solo dichiarate e formalmente attestate – esistenza ed onerosità della prestazione.
Conforta tale argomentazione pronuncia della Suprema Corte, secondo la quale
In tema di qualificazione del rapporto di lavoro reso in un contesto associativo, va esclusa l'esistenza della subordinazione laddove la prestazione lavorativa sia contrassegnata dall'assenza degli indici di cui all'art. 2094 c.c., non assumendo
Pag. 4 di 9 rilievo determinante la mera emissione, da parte del committente, di buste paga, elemento di per sé insufficiente a inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente.
Cass. Sez. Lav. 29 gennaio 2019 n. 2439
Tali argomentazioni valgono, evidentemente, anche per l'ulteriore documentazione (in particolare contratto di lavoro o comunicazioni ) Pt_2 che non può non essere redatta proprio perché indispensabile alla formale manifestazione del rapporto di lavoro. Va perciò ribadita la carenza di effettivo valore probatorio della documentazione anzidetta.
Quanto alla prova testimoniale dedotta in ricorso, bene ha fatto il primo giudice a non ammetterla, per inammissibilità ed irrilevanza della stessa, in quanto si chiedeva al riguardo, testualmente, ammettersi la prova testimoniale sui seguenti capitolati:
1) “Vero è che il sig. ha lavorato, quale bracciante agricolo, dal mese Parte_1 di Luglio al mese di Dicembre 2015 alle dipendenze della ditta “AR NG con sede legale a 92024 Canicattì (AG) via Largo Aosta, n. 39, per 120 giornate lavorative afferenti il settore della coltivazione di uva”?;
2) “Vero è che il sig. eseguiva i lavori di cui al precedente punto 1) Parte_1 per circa 6/7 ore giornaliere sulla base dei turni, delle indicazioni e delle direttive impartite quotidianamente dal datore di lavoro o dal preposto in loco dell'azienda medesima?”
3) “Vero e che, in relazione al periodo di lavoro di cui al capitolato n. 1 che precede, il sig. ha ricevuto la retribuzione giornaliera secondo il Parte_1 contratto collettivo di settore all'epoca vigente e descritto nelle buste paga allegate al fascicolo di parte ricorrente, che Le viene posto in visione?”;
Appare al riguardo evidente il carattere valutativo del capitolo 1) - laddove si pretendeva di chiedere di valutare e riferire sulla ricorrenza nella specie di situazioni giuridicamente, quali quelle della esistenza di un rapporto di lavoro dipendente e delle mansioni bracciantili in tesi svolte dal ricorrente - nonché la genericità dello stesso, nella parte in cui si faceva riferimento all'anno e a numero di giornate, senza tuttavia precisare nessuno degli elementi fattuali del pretesto rapporto, quali la località in cui venivano rese le prestazioni
Pag. 5 di 9 lavorative, il periodo esatto delle stesse, l'articolazione dell'orario di lavoro, le modalità stesse e l'oggetto dell'attività lavorativa asseritamente prestata.
Non meno generico si palesa il capitolo 2), facendosi riferimento a non meglio precisate indicazioni e direttive che venivano impartite al ricorrente, senza specificazione alcuna né del loro contenuto né, tanto meno, della persona che le disponeva e, finanche, dell'orario di lavoro svolto, indicato genericamente in
6/7 ore giornaliere.
Analogamente e assai più significativamente il capitolo 3), in punto di onerosità del rapporto, che si appalesa del tutto inammissibile, dal momento che in esso i testi avrebbero dovuto confermare che la retribuzione giornaliera era quella risultante dalle buste paga che gli si dovevano porre in visione.
Rileva al riguardo la Corte, ribadendo quanto già motivato in casi analoghi, che, in primo luogo, il fatto che non venga indicata – non solo nel capitolato di prova, ma in tutto il ricorso introduttivo di primo grado – una specifica, precisa quantificazione della retribuzione induce a pensare che neppure lo stesso ricorrente sapesse a quanto essa ammontasse, e che non lo sapesse perché non l'aveva mai percepita e che non l'avesse mai percepita perché non aveva mai realmente lavorato alle dipendenze della società asserita datrice di lavoro.
In secondo luogo, l'esibizione ai testi delle buste paga, contenenti gli importi retributivi asseriti corrisposti, equivaleva a suggerire loro la risposta ad una domanda cui, da soli, evidentemente, non avrebbero saputo rispondere.
Eppure, essendo i testi braccianti agricoli al pari del ricorrente, ben avrebbero dovuto sapere indicare la paga percepita, verosimilmente identica a quella di chi, come il , svolgeva le loro stesse mansioni. Peraltro, il capitolato è Pt_1 carente anche su altre circostanze specificative rilevanti, ossia modalità, luogo, cadenza di corresponsione degli imprecisati importi retributivi.
In sostanza, tutti i capitoli sono inammissibili e dunque parte ricorrente non ha e non avrebbe potuto fornire la prova delle mansioni svolte, del luogo di lavoro, del numero di giornate lavorative asseritamente effettuate, dell'orario di lavoro, dell'esercizio del potere direttivo-gerarchico del datore di lavoro, dell'onerosità, insomma tutti gli elementi essenziali per l'individuazione del rapporto di lavoro nella sua materiale e specifica attuazione.
Pag. 6 di 9 Di qui la correttezza delle sentenze impugnate che si si fondano appunto sull'assoluta carenza di prova sui fatti costitutivi dei diritti fatti valere in giudizio dal ricorrente. In contrario alle critiche dell'appellante, poi, si osserva che le risultanze della verifica condotta dagli ispettori dell' sono state CP_1 valorizzate dal Tribunale non quale elemento decisivo dei fatti di causa, ma solo quale indice sintomatico del carattere fittizio del rapporto di lavoro in agricoltura oggetto di causa.
Le dette verifiche che hanno condotto all'accertamento di obiettive situazioni di fatto, coperte in quanto tali dal valore fidefacente dell'atto ispettivo, che non sembrano lasciare margini di ragionevole dubbio sul fatto che la ditta AR sia in realtà una azienda agricola fantasma creata all'unico fine di dichiarare falsi rapporti di OTD in agricoltura proprio in vista della percezione da parte dei finti braccianti delle previdenze economiche (indennità di disoccupazione, di malattia, di maternità) ad essi collegate.
In tal senso depongono, infatti, univocamente, il fatto che lo stesso titolare dell'azienda AR EL sia risultato irreperibile, non siano quindi state reperite in alcun luogo le relative scritture contabili idonee a comprovare l'attività economica gestita dall'azienda e sia stata accertata dagli ispettori la stessa inesistenza della sede legale dichiarata a Canicattì, laddove risiedevano in realtà persone che nulla avevano a che vedere con il AR.
Né meno significativa è la circostanza che i presunti lavoratori, convocati dagli ispettori, si siano presentati solo in minima parte, rendendo poi dichiarazioni del tutto disomogenee, essendosi dimostrati non in grado neanche di descrivere i luoghi di lavoro, talvolta indicati in località diverse da quelle dichiarate dal
AR, la identità dei colleghi, le modalità stesse con le quali si recavano presso il luogo di lavoro.
Altro pregnante accertamento ispettivo che depone per la sostanziale inesistenza dell' concerne il suo omesso versamento, se non in Parte_3 minima parte, dei contributi previdenziali a favore degli OTD. Ancora, è di notevole rilievo nei sensi già detti la chiara inverosimiglianza che una ditta che non possedeva neanche una reale sede legale ed era gestita da una persona che ha fatto perdere le proprie tracce, potesse sostenere una gestione economica che, per il solo anno in verifica, avrebbe comportato l'esborso di
Pag. 7 di 9 oltre 400.000,00 euro solo per retribuzioni corrisposte, ovviamente con metodi non tracciabili, ai 71 operai denunciati, ciò anche a fronte del fatto che non sono emersi ricavi idonei a coprire le suddette passività.
Non resta pertanto che ribadire l'infondatezza dell'appello con riguardo alle statuizioni concernenti il merito.
Come anticipato, deve invece ritenersi fondato il motivo di appello afferente alle spese di lite. Il principio di diritto richiamato nelle sentenze impugnate (tratto da Cass. n. 16676/2020) non sembra sia stato correttamente applicato dal
Tribunale, perché nel caso in esame la prestazione previdenziale, costituita dalle indennità di disoccupazione agricola e di malattia, non era conseguenza meramente eventuale ed indiretta del diverso accertamento sul diritto del ricorrente all'scrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ma era espressamente oggetto di domanda, seppure in ovvia ed inscindibile connessione con quella relativa all'iscrizione negli elenchi predetti, posto che quest'ultima è elemento costitutivo dei diritti alle prestazioni previdenziali in agricoltura. Si perviene a queste conclusioni anche in base ad altri e recenti pronunciamenti della Suprema Corte (Cass. nn. 24365 e 37973 del 2022), con cui è stato affermato che “il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. c.p.c., nella ricorrenza dei relativi presupposti,
è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione” (Cass. Sez. Lav. 28 dicembre
2022 n. 37973, in motivazione).
Di qui la parziale riforma della detta sentenza impugnata.
Spese del presente grado compensate, proprio alla luce della parziale fondatezza dell'appello, che determina anche l'insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
Pag. 8 di 9 In parziale riforma della sentenza n. 533/2024 del 28 ottobre 2024 del
Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro
C O M P E N S A
Integralmente fra le parti le spese del primo grado di giudizio
C O N F E R M A
Nel resto, la sentenza impugnata
C O M P E N S A
Integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Caltanissetta, 23 aprile 2025
Il Presidente est.
Roberto Rezzonico
Pag. 9 di 9
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Lavoro
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Presidente rel.
Dott. Marco Sabella – Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi – Giudice Ausiliario della Corte
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 224 del ruolo generale per gli affari di Lavoro dell'anno 2024, vertente tra
Parte_1 elettivamente domiciliato in Barrafranca, Corso Garibaldi n. 192 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Emiliano Messina. che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello
A P P E L L A N T E
E
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura distrettuale INPS, in Caltanissetta, Via Val
D'Aosta 14/d con gli Avv.ti Stefano Dolce e Carmelo Russo che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti in Notar Per_1 di Roma del 22 marzo 2024
[...]
A P P E L L A T O
OGGETTO: appello a sentenza del Tribunale di Enna CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti di impugnazione e costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 luglio 2021, esponeva di avere Parte_1 lavorato, quale bracciante agricolo a tempo determinato, alle dipendenze della ditta denominata “AR NG per giorni 120 nell'anno 2015, come da comunicazione obbligatoria unificata e buste paga prodotte e di avere pertanto presentato, nel 2016, domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola.
Con nota del 16 aprile 2021 l' gli aveva comunicato la reiezione CP_1 dell'anzidetta domanda, e con delibera del 28 maggio 2021 il Comitato
Provinciale dell' aveva rigettato il ricorso amministrativo da lui presentato CP_1 il 6 maggio 2021.
Con ulteriore nota dell'11 maggio 2021, pervenuta il 19 maggio, l' gli aveva CP_1 comunicato il disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo con la ditta
AR per l'anno 2015.
Sosteneva l'effettiva sussistenza del rapporto e formulava le seguenti conclusioni:
“ritenere e dichiarare il diritto del sig. a vedere riconosciuta l'attività Parte_1 lavorativa prestata nell'anno 2015 per 120 giorni alle dipendenze della ditta
“AR NG, con qualifica di bracciante agricolo a tempo determinato, e degli assegni per il nucleo familiare qualora già pagati e/o se spettanti;
ritenere e dichiarare il diritto del sig. ad essere iscritto nell'elenco dei Parte_1 lavoratori agricoli tenuto dall' CP_1
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto delle avverse pretese, deducendo CP_1
l'insussistenza dei rapporti di lavoro subordinato denunciati nel corso del tempo dall'azienda agricola “AR”, secondo quanto emerso dagli accertamenti eseguiti dagli ispettori del lavoro presso la sede di CP_1
Caltanissetta e dal conseguente verbale ispettivo, che produceva.
Con sentenza n. 533/2024 del 28 ottobre 2024, il giudice adito rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alle spese di lite.
Pag. 2 di 9 Il primo giudice ha ritenuto che il ricorrente non avesse adempiuto l'onere di provare il rapporto di lavoro agricolo subordinato con l'azienda AR, per l'anno 2015. Ha sul punto osservato il Tribunale che la prova per testi articolata in ricorso era inammissibile, mentre la documentazione prodotta era priva di rilievo dimostrativo. Di contro, era emersa la totale fittizietà dei rapporti di lavoro in agricoltura dichiarati dall'azienda predetta, alla luce degli accertamenti che erano stati condotti in sede ispettiva, che facevano ritenere del tutto insussistente la stessa attività agricola dell'azienda de qua.
Il soccombente propone appello e chiede, con la riforma della sentenza impugnata:
- ritenere e dichiarare - previa eventuale disapplicazione del provvedimento dell' - che nell'anno 2015 il sig. ha lavorato, quale bracciante CP_1 Parte_1 agricolo a tempo determinato, alle dipendenze della ditta denominata “AR
NG per un totale di 120 giornate lavorative, con conseguente diritto soggettivo della stessa all'iscrizione nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli tenuto e formato dall' di Enna con ogni consequenziale statuizione e che, CP_1 in ogni caso, nulla è dovuto dall'odierna appellante per somme indebitamente percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola ed accessori
L si è costituito chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
L'appellante censura la sentenza impugnata in ordine all''asserita insufficienza di prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura fra sé e l'azienda AR, stigmatizzando, da un lato, che il Tribunale non avrebbe in alcun modo tenuto conto delle prove documentali dalla stessa offerte, idonee a provare il rapporto dedotto in giudizio, valorizzando per converso in maniera eccessiva le risultanze del verbale ispettivo prodotto dall' nonostante i ben noti limiti al suo contenuto fidefacente, rigettando CP_1 poi la richiesta di prova testimoniale articolata dall'opponente, ritenendola erroneamente generica – ciò a fronte di capitoli del tutto specifici che avrebbero consentito di chiarie la effettiva natura del lavoro svolto dal a favore della Pt_1 parte datoriale e le concrete modalità del suo svolgimento – salvo poi concludere, altrettanto erroneamente e contraddittoriamente, che la parte aveva mancato la prova a suo carico.
Pag. 3 di 9 Questo, peraltro, concretava violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc, in quanto l'onere di provare il fondamento della sua pretesa creditoria incombeva sull' che aveva però omesso di produrre i provvedimenti di cancellazione o CP_1 di diniego di iscrizione, con la prova dell'avvenuta comunicazione all'odierno appellante, che costituirebbero il presupposto della suddetta pretesa.
L'appellante impugna poi le statuizioni sulle spese di lite, erroneamente poste a suo carico nonostante il ricorso contenesse autodichiarazione ex art. 152 disp.
Att. cpc sul non superamento dei limiti di reddito stabiliti per legge ai fini del pagamento del contributo unificato e di un'eventuale condanna alle spese.
L'appello non può trovare accoglimento se non limitatamente al secondo dei motivi proposti, concernente la violazione della disciplina di cui 152 disp. Att. cpc.
Appare di preliminare rilievo il motivo afferente all'asserito onere probatorio dell' (v. pag. 6 ricorso in appello). CP_1
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, in caso di contestazione e disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo da parte dell' , è principio CP_1 di diritto ormai consolidato quello secondo cui incombe sull'interessato l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo (cfr. Cass.
Sez. Lav. 2 maggio 2022 n. 13769, Cass. Sez. Lav. 16 maggio 2018 n. 12001,
Cass. Sez. Lav. 11 febbraio 2016 n. 2739, Cass. 8 maggio 2013 n. 10870,
Cass. Sez. Lav. 2 agosto 2012 n. 13877, Cass. Sez. Lav. 23 dicembre 2011 n.
28716, Cass. Sez. Lav. 9 giugno 2011 n. 12551, Cass. Sez. Lav. 5/12/2005 n.
26347).
Circa la documentazione depositata, rileva la Corte che non possono costituire prova dell'onerosità del rapporto le buste paga, atte a dimostrare solo il dato formale e di per sé indiscutibile della loro emissione, logica ed anzi ovvia nel momento in cui il rapporto deve apparire anche di fronte ai terzi, ma non certo l'effettivo pagamento delle retribuzioni e, quindi, le effettive – e non solo dichiarate e formalmente attestate – esistenza ed onerosità della prestazione.
Conforta tale argomentazione pronuncia della Suprema Corte, secondo la quale
In tema di qualificazione del rapporto di lavoro reso in un contesto associativo, va esclusa l'esistenza della subordinazione laddove la prestazione lavorativa sia contrassegnata dall'assenza degli indici di cui all'art. 2094 c.c., non assumendo
Pag. 4 di 9 rilievo determinante la mera emissione, da parte del committente, di buste paga, elemento di per sé insufficiente a inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente.
Cass. Sez. Lav. 29 gennaio 2019 n. 2439
Tali argomentazioni valgono, evidentemente, anche per l'ulteriore documentazione (in particolare contratto di lavoro o comunicazioni ) Pt_2 che non può non essere redatta proprio perché indispensabile alla formale manifestazione del rapporto di lavoro. Va perciò ribadita la carenza di effettivo valore probatorio della documentazione anzidetta.
Quanto alla prova testimoniale dedotta in ricorso, bene ha fatto il primo giudice a non ammetterla, per inammissibilità ed irrilevanza della stessa, in quanto si chiedeva al riguardo, testualmente, ammettersi la prova testimoniale sui seguenti capitolati:
1) “Vero è che il sig. ha lavorato, quale bracciante agricolo, dal mese Parte_1 di Luglio al mese di Dicembre 2015 alle dipendenze della ditta “AR NG con sede legale a 92024 Canicattì (AG) via Largo Aosta, n. 39, per 120 giornate lavorative afferenti il settore della coltivazione di uva”?;
2) “Vero è che il sig. eseguiva i lavori di cui al precedente punto 1) Parte_1 per circa 6/7 ore giornaliere sulla base dei turni, delle indicazioni e delle direttive impartite quotidianamente dal datore di lavoro o dal preposto in loco dell'azienda medesima?”
3) “Vero e che, in relazione al periodo di lavoro di cui al capitolato n. 1 che precede, il sig. ha ricevuto la retribuzione giornaliera secondo il Parte_1 contratto collettivo di settore all'epoca vigente e descritto nelle buste paga allegate al fascicolo di parte ricorrente, che Le viene posto in visione?”;
Appare al riguardo evidente il carattere valutativo del capitolo 1) - laddove si pretendeva di chiedere di valutare e riferire sulla ricorrenza nella specie di situazioni giuridicamente, quali quelle della esistenza di un rapporto di lavoro dipendente e delle mansioni bracciantili in tesi svolte dal ricorrente - nonché la genericità dello stesso, nella parte in cui si faceva riferimento all'anno e a numero di giornate, senza tuttavia precisare nessuno degli elementi fattuali del pretesto rapporto, quali la località in cui venivano rese le prestazioni
Pag. 5 di 9 lavorative, il periodo esatto delle stesse, l'articolazione dell'orario di lavoro, le modalità stesse e l'oggetto dell'attività lavorativa asseritamente prestata.
Non meno generico si palesa il capitolo 2), facendosi riferimento a non meglio precisate indicazioni e direttive che venivano impartite al ricorrente, senza specificazione alcuna né del loro contenuto né, tanto meno, della persona che le disponeva e, finanche, dell'orario di lavoro svolto, indicato genericamente in
6/7 ore giornaliere.
Analogamente e assai più significativamente il capitolo 3), in punto di onerosità del rapporto, che si appalesa del tutto inammissibile, dal momento che in esso i testi avrebbero dovuto confermare che la retribuzione giornaliera era quella risultante dalle buste paga che gli si dovevano porre in visione.
Rileva al riguardo la Corte, ribadendo quanto già motivato in casi analoghi, che, in primo luogo, il fatto che non venga indicata – non solo nel capitolato di prova, ma in tutto il ricorso introduttivo di primo grado – una specifica, precisa quantificazione della retribuzione induce a pensare che neppure lo stesso ricorrente sapesse a quanto essa ammontasse, e che non lo sapesse perché non l'aveva mai percepita e che non l'avesse mai percepita perché non aveva mai realmente lavorato alle dipendenze della società asserita datrice di lavoro.
In secondo luogo, l'esibizione ai testi delle buste paga, contenenti gli importi retributivi asseriti corrisposti, equivaleva a suggerire loro la risposta ad una domanda cui, da soli, evidentemente, non avrebbero saputo rispondere.
Eppure, essendo i testi braccianti agricoli al pari del ricorrente, ben avrebbero dovuto sapere indicare la paga percepita, verosimilmente identica a quella di chi, come il , svolgeva le loro stesse mansioni. Peraltro, il capitolato è Pt_1 carente anche su altre circostanze specificative rilevanti, ossia modalità, luogo, cadenza di corresponsione degli imprecisati importi retributivi.
In sostanza, tutti i capitoli sono inammissibili e dunque parte ricorrente non ha e non avrebbe potuto fornire la prova delle mansioni svolte, del luogo di lavoro, del numero di giornate lavorative asseritamente effettuate, dell'orario di lavoro, dell'esercizio del potere direttivo-gerarchico del datore di lavoro, dell'onerosità, insomma tutti gli elementi essenziali per l'individuazione del rapporto di lavoro nella sua materiale e specifica attuazione.
Pag. 6 di 9 Di qui la correttezza delle sentenze impugnate che si si fondano appunto sull'assoluta carenza di prova sui fatti costitutivi dei diritti fatti valere in giudizio dal ricorrente. In contrario alle critiche dell'appellante, poi, si osserva che le risultanze della verifica condotta dagli ispettori dell' sono state CP_1 valorizzate dal Tribunale non quale elemento decisivo dei fatti di causa, ma solo quale indice sintomatico del carattere fittizio del rapporto di lavoro in agricoltura oggetto di causa.
Le dette verifiche che hanno condotto all'accertamento di obiettive situazioni di fatto, coperte in quanto tali dal valore fidefacente dell'atto ispettivo, che non sembrano lasciare margini di ragionevole dubbio sul fatto che la ditta AR sia in realtà una azienda agricola fantasma creata all'unico fine di dichiarare falsi rapporti di OTD in agricoltura proprio in vista della percezione da parte dei finti braccianti delle previdenze economiche (indennità di disoccupazione, di malattia, di maternità) ad essi collegate.
In tal senso depongono, infatti, univocamente, il fatto che lo stesso titolare dell'azienda AR EL sia risultato irreperibile, non siano quindi state reperite in alcun luogo le relative scritture contabili idonee a comprovare l'attività economica gestita dall'azienda e sia stata accertata dagli ispettori la stessa inesistenza della sede legale dichiarata a Canicattì, laddove risiedevano in realtà persone che nulla avevano a che vedere con il AR.
Né meno significativa è la circostanza che i presunti lavoratori, convocati dagli ispettori, si siano presentati solo in minima parte, rendendo poi dichiarazioni del tutto disomogenee, essendosi dimostrati non in grado neanche di descrivere i luoghi di lavoro, talvolta indicati in località diverse da quelle dichiarate dal
AR, la identità dei colleghi, le modalità stesse con le quali si recavano presso il luogo di lavoro.
Altro pregnante accertamento ispettivo che depone per la sostanziale inesistenza dell' concerne il suo omesso versamento, se non in Parte_3 minima parte, dei contributi previdenziali a favore degli OTD. Ancora, è di notevole rilievo nei sensi già detti la chiara inverosimiglianza che una ditta che non possedeva neanche una reale sede legale ed era gestita da una persona che ha fatto perdere le proprie tracce, potesse sostenere una gestione economica che, per il solo anno in verifica, avrebbe comportato l'esborso di
Pag. 7 di 9 oltre 400.000,00 euro solo per retribuzioni corrisposte, ovviamente con metodi non tracciabili, ai 71 operai denunciati, ciò anche a fronte del fatto che non sono emersi ricavi idonei a coprire le suddette passività.
Non resta pertanto che ribadire l'infondatezza dell'appello con riguardo alle statuizioni concernenti il merito.
Come anticipato, deve invece ritenersi fondato il motivo di appello afferente alle spese di lite. Il principio di diritto richiamato nelle sentenze impugnate (tratto da Cass. n. 16676/2020) non sembra sia stato correttamente applicato dal
Tribunale, perché nel caso in esame la prestazione previdenziale, costituita dalle indennità di disoccupazione agricola e di malattia, non era conseguenza meramente eventuale ed indiretta del diverso accertamento sul diritto del ricorrente all'scrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ma era espressamente oggetto di domanda, seppure in ovvia ed inscindibile connessione con quella relativa all'iscrizione negli elenchi predetti, posto che quest'ultima è elemento costitutivo dei diritti alle prestazioni previdenziali in agricoltura. Si perviene a queste conclusioni anche in base ad altri e recenti pronunciamenti della Suprema Corte (Cass. nn. 24365 e 37973 del 2022), con cui è stato affermato che “il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. c.p.c., nella ricorrenza dei relativi presupposti,
è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione” (Cass. Sez. Lav. 28 dicembre
2022 n. 37973, in motivazione).
Di qui la parziale riforma della detta sentenza impugnata.
Spese del presente grado compensate, proprio alla luce della parziale fondatezza dell'appello, che determina anche l'insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
Pag. 8 di 9 In parziale riforma della sentenza n. 533/2024 del 28 ottobre 2024 del
Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro
C O M P E N S A
Integralmente fra le parti le spese del primo grado di giudizio
C O N F E R M A
Nel resto, la sentenza impugnata
C O M P E N S A
Integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Caltanissetta, 23 aprile 2025
Il Presidente est.
Roberto Rezzonico
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