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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/04/2024, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del 13.2.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3320/2023 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
, rappresentato e difeso per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Lucio Pisacane ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, in CP_1
persona del l. r. p.t. rappresentato e difeso come in atti;
resistente
OGGETTO: indebito conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.5.2023 , già Parte_1
titolare di pensione di inabilità ed accompagnamento, conveniva in giudizio l' onde sentire accertare l'insussistenza CP_1
dell'indebito di cui alla nota del 17 aprile 2023 con cui CP_1
l' convenuto aveva richiesto, a seguito di riconoscimento CP_2
in sede di visita di revisione del solo assegno di invalidità, la restituzione della somma di euro 14.588,54 in ipotesi
1 indebitamente corrisposta a titolo di indennità di accompagnamento e maggiorazione sociale sulla pensione di inabilità per il periodo per il periodo febbraio 2022 – maggio
2023 .
Con la memoria di costituzione l' limitava la richiesta di CP_1
restituzione all'importo di euro 8.025,62, avendo provveduto a dare esecuzione al decreto di omologa R.G. n. 1864/2022 a seguito del quale veniva ripristinata la pensione di inabilità ed in conseguenza la maggiorazione sociale per gli invalidi totali a far data dalla visita di revisione .
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti della motivazione che segue .
Ed invero, la Suprema Corte su un caso analogo ha chiarito che
“L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui
l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. (v. Cass. n.
24180 del 2022).
Nella specie, è documentalmente provato che il verbale di revisione con esito negativo per le prestazioni all'epoca in godimento è stato comunicato al ricorrente in data 14 febbraio
2022, pertanto, è legittima la richiesta di restituzione delle somme erogate a far data dal marzo 2022 a titolo di indennità di accompagnamento.
Non sono, invece, ripetibili le somme maturate a titolo di maggiorazione sociale per il periodo febbraio 2022 – maggio
2 2023 nonché a titolo di accompagnamento per il mese di febbraio
2022, con condanna dell alla restituzione delle predette CP_1
somme ove eventualmente recuperate.
Le spese vanno compensate tra le parti, attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
- dichiara l'insussistenza dell'indebito per le somme maturate a titolo di maggiorazione sociale per il periodo febbraio
2022 – maggio 2023 nonché a titolo di indennità di accompagnamento per il mese di febbraio 2022, con condanna dell alla restituzione delle predette somme ove CP_1
eventualmente recuperate;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Torre Annunziata lì 3.4.2024 IL GIUDICE
Antonella Paparo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del 13.2.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3320/2023 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
, rappresentato e difeso per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Lucio Pisacane ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, in CP_1
persona del l. r. p.t. rappresentato e difeso come in atti;
resistente
OGGETTO: indebito conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.5.2023 , già Parte_1
titolare di pensione di inabilità ed accompagnamento, conveniva in giudizio l' onde sentire accertare l'insussistenza CP_1
dell'indebito di cui alla nota del 17 aprile 2023 con cui CP_1
l' convenuto aveva richiesto, a seguito di riconoscimento CP_2
in sede di visita di revisione del solo assegno di invalidità, la restituzione della somma di euro 14.588,54 in ipotesi
1 indebitamente corrisposta a titolo di indennità di accompagnamento e maggiorazione sociale sulla pensione di inabilità per il periodo per il periodo febbraio 2022 – maggio
2023 .
Con la memoria di costituzione l' limitava la richiesta di CP_1
restituzione all'importo di euro 8.025,62, avendo provveduto a dare esecuzione al decreto di omologa R.G. n. 1864/2022 a seguito del quale veniva ripristinata la pensione di inabilità ed in conseguenza la maggiorazione sociale per gli invalidi totali a far data dalla visita di revisione .
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti della motivazione che segue .
Ed invero, la Suprema Corte su un caso analogo ha chiarito che
“L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui
l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. (v. Cass. n.
24180 del 2022).
Nella specie, è documentalmente provato che il verbale di revisione con esito negativo per le prestazioni all'epoca in godimento è stato comunicato al ricorrente in data 14 febbraio
2022, pertanto, è legittima la richiesta di restituzione delle somme erogate a far data dal marzo 2022 a titolo di indennità di accompagnamento.
Non sono, invece, ripetibili le somme maturate a titolo di maggiorazione sociale per il periodo febbraio 2022 – maggio
2 2023 nonché a titolo di accompagnamento per il mese di febbraio
2022, con condanna dell alla restituzione delle predette CP_1
somme ove eventualmente recuperate.
Le spese vanno compensate tra le parti, attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
- dichiara l'insussistenza dell'indebito per le somme maturate a titolo di maggiorazione sociale per il periodo febbraio
2022 – maggio 2023 nonché a titolo di indennità di accompagnamento per il mese di febbraio 2022, con condanna dell alla restituzione delle predette somme ove CP_1
eventualmente recuperate;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Torre Annunziata lì 3.4.2024 IL GIUDICE
Antonella Paparo
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