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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/09/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 57/2023 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.02.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], in proprio e quale titolare della omonima azienda agricola, elettivamente domiciliato in Fermo alla Via S. Alessandro n. 3, presso lo studio dell'Avv.
Anna Laura Posa, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e già (c.f. Controparte_1 Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in P.IVA_1
Contrada Acquevive n. 20/A, elettivamente domiciliata presso il domicilio CP_1 digitale dell'Avv. Carlo Scorzoso, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta appellata
Oggetto: rapporti bancari in c/c – ricalcolo del saldo – interessi anatocistici ed usurari, appello avverso la sentenza n. 351/2022 del 29.05/11.06.2022 emessa dal Tribunale di
Fermo
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 351/2022 del 29.05/11.06.2022 il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
già al fine di ottenere la rideterminazione
[...] Controparte_2 del saldo di c/c acceso in data 7.04.2009 presso la filiale di Civitanova Marche con annessa apertura di credito, previo accertamento della nullità degli addebiti effettuati dalla banca, lamentando l'applicazione di interessi anatocistici, usura pattizia, considerando anche il tasso debitore previsto per l'extra-fido, usura sopravvenuta con riferimento a tutti i trimestri e l'addebito di c.m.s. e spese e commissioni di istruttoria veloce non dovute, per un totale indebito di €.51.652,04 come accertato dal CTP, o di altra somma ritenuta di giustizia all'esito della richiesta CTU, rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento negativo e rigettata l'eccepita prescrizione da parte della banca, ha dichiarato in parziale accoglimento della domanda e previo accertamento del CTU che il saldo del conto corrente, alla data del 31.12.2017, ammonta ad €.3.555,17 a credito del correntista, ha accertato e dichiarato che sul saldo risulta prescritto il diritto alla ripetizione dell'importo di €.13.286,24 e, rigettate le altre domande proposte dalle parti, ha integralmente compensato tra le parti le spese di lite e posto definitivamente a carico di entrambe, in solido tra loro e pro quota nei rapporti interni, le spese di CTU.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello , chiedendone la riforma per Parte_1 aver omesso di ritenere la nullità ex art. 1418, co. 2, c.c. del contratto di c/c con annessa apertura di credito che, in quanto concluso durante la vigenza della disciplina introdotta dalla delibera del CICR del 9.02.2000, avrebbe dovuto contenere la clausola di reciprocità degli interessi debitori e creditori specificamente sottoscritta dalle parti, invero assente, con conseguente necessità di rideterminazione del saldo con espunzione anche delle c.m.s. e delle spese, per un totale di €.15.935,72 indebitamente addebitati dalla banca;
la sentenza
è, altresì, erronea per aver omesso di considerare, in sede di verifica della usurarietà del tasso stipulato al momento della sottoscrizione, tutti i tassi indicati in contratto, le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, dovendo ritenersi corretta la metodologia del calcolo del TEG ex L. n. 108/1996 adottata dal CTP ed, inoltre, oltre all'usura pattizia il cui accertamento in sede contrattuale comporta la nullità della clausola relativa agli interessi, vi è anche la c.d. usura sopravvenuta, il cui rimedio sanzionatorio è costituito dalla riconduzione del tasso di interesse alla soglia vigente nel periodo di
2 riferimento;
contraddittoria deve ritenersi la motivazione, con conseguente violazione dell'art. 132 c.p.c., per avere la sentenza ritenuto l'assenza di usura originaria in mancanza di un'apposita verifica da parte del CTU, nonostante i solleciti e le richieste istruttorie dell'attore; il primo giudice avrebbe dovuto, nel rispetto dell'art. 91 c.p.c., condannare la banca soccombente al rimborso delle spese di lite e della CTU, anziché disporne la compensazione, che non ricorre nella fattispecie in esame e che costituisce un'eccezione ammissibile solo nelle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c.
Si è regolarmente costituita in giudizio contestando in modo Controparte_1 specifico le motivazioni oggetto del gravame e ribadendo la correttezza della sentenza impugnata, in quanto l'appellante nel sottoscrivere il contratto ha approvato specificamente le clausole relative alle modalità di capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi in regime di paritarietà, per cui la banca appellata ha agito in conformità alle previsioni di cui all'art. 120 TUB ante novella 2014 e all'art. 6 delibera CICR 9.02.2000; erroneo è il presupposto metodologico di parte appellante, che continua ad includere la c.m.s. nella verifica di congruità usuraria contrattuale, l'unica ad essere rilevante nonostante il contratto in esame sia stato stipulato ante novella del 2009, inoltre, il valore indicato sia nel contratto di c/c che di affidamento non è quello dello 21,551% annuo erroneamente indicato nella CTP attorea, ma del 13,000/13,647% (tasso nominale effettivo annuo), pattuito per l'extrafido ed è inferiore alla soglia del 17,685% stabilita, per il periodo di riferimento (secondo trimestre 2009) e per la relativa categoria di operazione/classe di importo, mancando peraltro in atti gli estratti conto e gli scalari relativi al II trimestre 2012; correttamente il primo giudice non ha integrato la CTU, atteso che il riferimento all'eventuale quantificazione degli “interessi eccedenti la soglia” è possibile solo per quanto riguarda la verifica su base trimestrale (c.d. usura sopravvenuta), non avendo alcun senso accertare l'usura contrattuale, nella quale sono disponibili solo dei
“tassi di interesse” e non degli “interessi corrisposti”; non sussiste alcuna violazione dell'art. 91 c.p.c., avendo il giudicante disposto la compensazione delle spese per aver accolto solo parzialmente la domanda attorea, in percentuale del tutto trascurabile, pari al
5% circa del petitum.
A seguito di ordinanza del 4.02.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e non merita accoglimento.
Con il primo motivo di gravame la difesa di parte appellante si duole della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di illegittimità
3 della capitalizzazione trimestrale degli interessi in ragione della correttezza della CTU che, in riferimento al rapporto acceso in data 7.04.2009, quindi in epoca successiva al
30.06.2000, non ha proceduto allo scomputo di alcun interesse, per aver riscontrato l'applicazione, da parte della banca, del regime di capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi attivi che passivi, nel pieno rispetto del principio della pari periodicità di cui agli artt. 120 TUB e 2-6 della delibera CICR 9.02.2000, risultando legittimamente pattuita tra le parti e, come tale, specificamente approvata dal correntista appellante, il quale ha invero lamentato la omessa considerazione che le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto, come risulterebbe nel caso di specie.
La censura non coglie nel segno.
Dall'esame del contratto di apertura di c/c ordinario si rinviene, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, la presenza della clausola indicata nell'art. 11 e denominata
“modalità di capitalizzazione degli interessi e di chiusura del conto”, contenente la pattuizione di capitalizzazione anatocistica trimestrale, a condizione di paritarietà; essa risulta specificamente sottoscritta dal correntista mediante la dicitura di approvazione specifica ex art. 1341, co. 2, c.c. resa in calce al contratto stesso, unitamente alle altre varie clausole contrattuali, anch'esse oggetto di specifica approvazione (cfr. pag. 4 del documento di sintesi), con conseguente rispetto della previsione normativa che l'appellante asserisce essere stata violata.
Con il secondo motivo viene censurata la sentenza impugnata per aver ritenuto, in aderenza alla CTU e alla nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 16303 del 20.06.2018, non corretto procedere ad utilizzare metodi di calcolo del tasso effettivo globale (TEG) dei vari finanziamenti includendo detta commissione e successivamente confrontare il suddetto
TEG con un tasso soglia usura che, al contrario, non include la c.m.s. al proprio interno, contrariamente assumendo parte appellante che, in sede di determinazione del tasso soglia, debba tenersi conto di tutte le commissioni, remunerazioni e spese addebitate al cliente, con esclusione delle sole imposte e tasse, essendo tali voci ricomprese negli oneri che incidono sull'utilizzo del credito, né potendosi riconoscere in capo alla Banca d'Italia, le cui Istruzioni escludono da tale determinazione numerosi costi, tra cui la commissione di massimo scoperto, il potere di mutare i termini per la determinazione del TEG stabiliti dall'art. 1 della L. n. 108/96..
La doglianza è infondata.
Osserva questa Corte territoriale che qualora il conto corrente sia collegato a un'apertura di credito, come nel caso in esame, la c.m.s. non partecipa della natura degli interessi, tanto che
4 la Banca d'Italia, già con la Circolare in data 1.10.1996, intervenendo in merito alla rilevazione dei tassi di interesse per l'individuazione della soglia usuraria, ha chiarito che la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del T.E.G., sicché la stessa risulta essere priva di una giustificazione causale, in quanto il corrispettivo della messa a disposizione del cliente di una certa somma è rappresentato dai soli interessi corrispettivi applicati, che dovranno essere calcolati, nella misura convenuta, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il periodo di utilizzo.
L'assunto appellante è, dunque, fondato su una erronea modalità di calcolo basato sull'indebita sommatoria di grandezze non omogenee, quali gli interessi e la c.m.s.
Il principio dell'omogeneità del raffronto dei dati, già affermato dalla giurisprudenza di merito maggioritaria e dalle sezioni semplici della Cassazione, è stato ribadito dalle Sezioni
Unite nella pronuncia n. 16303 del 2018 (poi confermata da Cass. S.U. n. 19597 del 18 settembre 2020), dove è stato significativamente affermato che “una tale asimmetria contrasterebbe palesemente con il sistema dell'usura presunta come delineato dalla legge n.
108 del 1996, la quale definisce alla stessa maniera (usando le medesime parole:
«commissioni», «remunerazioni a qualsiasi titolo», «spese, escluse quelle per imposte e tasse») sia - all'art. 644, comma quarto, cod. pen. - gli elementi da considerare per la determinazione del tasso in concreto applicato, sia - all'art. 2, comma 1, legge n. 108, cui rinvia l'art. 644, terzo comma, primo periodo, cod. pen. – gli elementi da prendere in considerazione nella rilevazione trimestrale, con appositi decreti ministeriali, del TEGM e, conseguentemente, per la determinazione del tasso soglia con cui va confrontato il tasso applicato in concreto;
con ciò indicando con chiarezza che gli elementi rilevanti sia agli uni che agli altri effetti sono gli stessi”; ed ancora, “l'indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale, come si è già osservato, disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi, tra i quali va inclusa, per quanto pure sopra osservato, anche la commissione di massimo scoperto, quale corrispettivo della prestazione creditizia. La circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso anche tale commissione, rileva invece ai fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe stata effettuata senza tener conto di tutti i fattori che le legge impone di considerare. La mancata inclusione delle commissioni di massimo scoperto nei decreti ministeriali, in altri termini, non sarebbe idonea ad escludere che la legge imponga di tenere conto delle stesse nel calcolo così del tasso praticato in concreto come del TEGM e, quindi,
5 del tasso soglia con il quale confrontare il primo;
essa imporrebbe, semmai, al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e di disapplicarli (con conseguenti problemi quanto alla stessa configurabilità dell'usura presunta, basata sulla determinazione del tasso soglia sulla scorta delle rilevazioni dei tassi medi mediante un atto amministrativo di carattere generale)”.
Coerentemente con tali premesse le Sezioni Unite hanno risolto la questione non ricomprendendo nel TEG le c.m.s. (non considerate prima dell'anno 2010 nel TEGM) e confrontando tale dato con il tasso soglia, bensì mediante la separata comparazione del TEG degli interessi praticati in concreto e della c.m.s. eventualmente applicata, rispettivamente con il “tasso soglia” - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la
“c.m.s. soglia” - calcolata aumentando della metà la percentuale della c.m.s. media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali - compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della c.m.s. applicata, rispetto a quello della c.m.s. rientrante nella soglia, con l'eventuale “margine” residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Analogo principio è stato di recente ribadito dalla Suprema Corte con ord. n. 16077 del
18.05.2022.
Quindi, in riferimento ai rapporti svoltisi, come nel caso che ci occupa, in tutto o in parte, nel periodo anteriore al primo gennaio 2010, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) dell'interesse praticato in concreto con il "tasso soglia", nonché della commissione di massimo scoperto applicata, con la "c.m.s. soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della c.m.s. media indicata nei decreti ministeriali, emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del
1996, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della c.m.s. praticata in concreto, rispetto a quello della c.m.s. rientrante nella soglia, con il "margine" eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientranti nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Tale operazione deve essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto
6 della rilevazione eseguita con tale periodicità, in virtù del disposto di cui all'art. 2, comma
1, cit. legge n. 108 del 1996.
Tornando all'esame del caso concreto, come già correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, dagli accertamenti peritali elaborati in applicazione dei suesposti ed autorevoli principi giurisprudenziali puntualmente e diffusamente richiamati anche in perizia (cfr. pagg.
9-10 CTU), non sono emerse ipotesi di usura originaria pattizia: “…nell'allegato 2 sono esposti i conteggi di determinazione del TEG senza inclusione della commissione massimo scoperto sino alla data del 31 dicembre 2009, successivamente alla predetta data, la predetta commissione è stato invece inclusa. Come risulta evidente, dal predetto allegato 2, non si verifica alcuno sforamento dei tassi soglia per l'intero periodo.
Nell'allegato 3 sono invece esposti i conteggi di determinazione del TEG con inclusione della commissione massimo per l'intero periodo oggetto di indagine. Anche in questo caso, non si verifica alcun fenomeno di sforamento dei tassi soglia per l'intero periodo” (cfr. pag. 11 CTU).
Al lume di quanto sopra riportato e procedendo con lo scrutinio del terzo motivo di gravame, appare infondata la lamentata omessa verifica in sentenza dell'usura originaria, peraltro l'unica tipologia di usura ad avere rilevanza, atteso che la Suprema Corte ha negato la configurabilità della ”usura sopravvenuta”, escludendo che le clausole contrattuali di determinazione degli interessi possano essere considerate nulle o inefficaci nell'ipotesi in cui il relativo tasso, pattuito originariamente in misura non superiore al limite di legge, venga ad eccedere tale limite nel corso del rapporto, a seguito della diminuzione dei tassi soglia, non potendo imputarsi al creditore un fenomeno riconducibile all'alea normale, ossia al rischio congenito, che caratterizza l'esecuzione dei rapporti contrattuali di durata: “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass., SS.UU., sentenza 19.10.2017 n. 24675). Il principio enunciato con riferimento al contratto di mutuo è applicabile anche agli altri contratti bancari, in quanto muove dalle norme che regolano l'usura nel suo complesso (arg. ex art. 1 d.l. n 394 del
7 2000): di qui l'erroneità della tesi appellante che pretende conferire rilevanza alle ipotesi di usura sopravvenuta.
Correttamente, pertanto, il giudice di prime cure ha rigettato l'istanza di rinnovo della CTU sul punto, con la motivazione che gli ulteriori accertamenti richiesti dall'attore siano “di fatto estranei sia al quesito che alla domanda dell'attore medesimo”.
La Corte rigetta, infine, anche l'ultimo motivo con cui la difesa appellante lamenta la regolamentazione delle spese di lite in termini di integrale compensazione tra le parti, lamentando la violazione dell'art. 91 c.p.c. a causa della mancata condanna della banca appellata alla refusione delle spese di lite in proprio favore, avendo comunque dichiarato un saldo a credito del correntista di €.3.555,17 a fronte, tuttavia, di una domanda di
€.51.652,04.
Ebbene, avendo rigettato anche le ulteriori domande formulate dalle parti, correttamente il
Tribunale ha provveduto alla compensazione integrale delle spese tra le parti, considerato altresì che l'importo riconosciuto a debito rappresenta una quota in percentuale alquanto esigua rispetto a quello iniziale oggetto della domanda introduttiva.
Alla luce delle suesposte considerazioni, rigettata la richiesta di rinnovo della CTU in quanto irrilevante ai fini del decidere per quanto sopra di ragione, la Corte rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il principio della soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dell'appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 351/2022 del Parte_1
29.05/11.06.2022 emessa dal Tribunale di Fermo, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co.
1 bis dello stesso art. 13;
8 - Condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.6.946 (di cui €.
2.058 per studio controversia, €.
1.418 per fase introduttiva ed €.
3.470 per fase decisionale), oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 17.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 57/2023 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.02.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], in proprio e quale titolare della omonima azienda agricola, elettivamente domiciliato in Fermo alla Via S. Alessandro n. 3, presso lo studio dell'Avv.
Anna Laura Posa, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e già (c.f. Controparte_1 Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in P.IVA_1
Contrada Acquevive n. 20/A, elettivamente domiciliata presso il domicilio CP_1 digitale dell'Avv. Carlo Scorzoso, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta appellata
Oggetto: rapporti bancari in c/c – ricalcolo del saldo – interessi anatocistici ed usurari, appello avverso la sentenza n. 351/2022 del 29.05/11.06.2022 emessa dal Tribunale di
Fermo
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 351/2022 del 29.05/11.06.2022 il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
già al fine di ottenere la rideterminazione
[...] Controparte_2 del saldo di c/c acceso in data 7.04.2009 presso la filiale di Civitanova Marche con annessa apertura di credito, previo accertamento della nullità degli addebiti effettuati dalla banca, lamentando l'applicazione di interessi anatocistici, usura pattizia, considerando anche il tasso debitore previsto per l'extra-fido, usura sopravvenuta con riferimento a tutti i trimestri e l'addebito di c.m.s. e spese e commissioni di istruttoria veloce non dovute, per un totale indebito di €.51.652,04 come accertato dal CTP, o di altra somma ritenuta di giustizia all'esito della richiesta CTU, rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento negativo e rigettata l'eccepita prescrizione da parte della banca, ha dichiarato in parziale accoglimento della domanda e previo accertamento del CTU che il saldo del conto corrente, alla data del 31.12.2017, ammonta ad €.3.555,17 a credito del correntista, ha accertato e dichiarato che sul saldo risulta prescritto il diritto alla ripetizione dell'importo di €.13.286,24 e, rigettate le altre domande proposte dalle parti, ha integralmente compensato tra le parti le spese di lite e posto definitivamente a carico di entrambe, in solido tra loro e pro quota nei rapporti interni, le spese di CTU.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello , chiedendone la riforma per Parte_1 aver omesso di ritenere la nullità ex art. 1418, co. 2, c.c. del contratto di c/c con annessa apertura di credito che, in quanto concluso durante la vigenza della disciplina introdotta dalla delibera del CICR del 9.02.2000, avrebbe dovuto contenere la clausola di reciprocità degli interessi debitori e creditori specificamente sottoscritta dalle parti, invero assente, con conseguente necessità di rideterminazione del saldo con espunzione anche delle c.m.s. e delle spese, per un totale di €.15.935,72 indebitamente addebitati dalla banca;
la sentenza
è, altresì, erronea per aver omesso di considerare, in sede di verifica della usurarietà del tasso stipulato al momento della sottoscrizione, tutti i tassi indicati in contratto, le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, dovendo ritenersi corretta la metodologia del calcolo del TEG ex L. n. 108/1996 adottata dal CTP ed, inoltre, oltre all'usura pattizia il cui accertamento in sede contrattuale comporta la nullità della clausola relativa agli interessi, vi è anche la c.d. usura sopravvenuta, il cui rimedio sanzionatorio è costituito dalla riconduzione del tasso di interesse alla soglia vigente nel periodo di
2 riferimento;
contraddittoria deve ritenersi la motivazione, con conseguente violazione dell'art. 132 c.p.c., per avere la sentenza ritenuto l'assenza di usura originaria in mancanza di un'apposita verifica da parte del CTU, nonostante i solleciti e le richieste istruttorie dell'attore; il primo giudice avrebbe dovuto, nel rispetto dell'art. 91 c.p.c., condannare la banca soccombente al rimborso delle spese di lite e della CTU, anziché disporne la compensazione, che non ricorre nella fattispecie in esame e che costituisce un'eccezione ammissibile solo nelle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c.
Si è regolarmente costituita in giudizio contestando in modo Controparte_1 specifico le motivazioni oggetto del gravame e ribadendo la correttezza della sentenza impugnata, in quanto l'appellante nel sottoscrivere il contratto ha approvato specificamente le clausole relative alle modalità di capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi in regime di paritarietà, per cui la banca appellata ha agito in conformità alle previsioni di cui all'art. 120 TUB ante novella 2014 e all'art. 6 delibera CICR 9.02.2000; erroneo è il presupposto metodologico di parte appellante, che continua ad includere la c.m.s. nella verifica di congruità usuraria contrattuale, l'unica ad essere rilevante nonostante il contratto in esame sia stato stipulato ante novella del 2009, inoltre, il valore indicato sia nel contratto di c/c che di affidamento non è quello dello 21,551% annuo erroneamente indicato nella CTP attorea, ma del 13,000/13,647% (tasso nominale effettivo annuo), pattuito per l'extrafido ed è inferiore alla soglia del 17,685% stabilita, per il periodo di riferimento (secondo trimestre 2009) e per la relativa categoria di operazione/classe di importo, mancando peraltro in atti gli estratti conto e gli scalari relativi al II trimestre 2012; correttamente il primo giudice non ha integrato la CTU, atteso che il riferimento all'eventuale quantificazione degli “interessi eccedenti la soglia” è possibile solo per quanto riguarda la verifica su base trimestrale (c.d. usura sopravvenuta), non avendo alcun senso accertare l'usura contrattuale, nella quale sono disponibili solo dei
“tassi di interesse” e non degli “interessi corrisposti”; non sussiste alcuna violazione dell'art. 91 c.p.c., avendo il giudicante disposto la compensazione delle spese per aver accolto solo parzialmente la domanda attorea, in percentuale del tutto trascurabile, pari al
5% circa del petitum.
A seguito di ordinanza del 4.02.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e non merita accoglimento.
Con il primo motivo di gravame la difesa di parte appellante si duole della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di illegittimità
3 della capitalizzazione trimestrale degli interessi in ragione della correttezza della CTU che, in riferimento al rapporto acceso in data 7.04.2009, quindi in epoca successiva al
30.06.2000, non ha proceduto allo scomputo di alcun interesse, per aver riscontrato l'applicazione, da parte della banca, del regime di capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi attivi che passivi, nel pieno rispetto del principio della pari periodicità di cui agli artt. 120 TUB e 2-6 della delibera CICR 9.02.2000, risultando legittimamente pattuita tra le parti e, come tale, specificamente approvata dal correntista appellante, il quale ha invero lamentato la omessa considerazione che le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto, come risulterebbe nel caso di specie.
La censura non coglie nel segno.
Dall'esame del contratto di apertura di c/c ordinario si rinviene, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, la presenza della clausola indicata nell'art. 11 e denominata
“modalità di capitalizzazione degli interessi e di chiusura del conto”, contenente la pattuizione di capitalizzazione anatocistica trimestrale, a condizione di paritarietà; essa risulta specificamente sottoscritta dal correntista mediante la dicitura di approvazione specifica ex art. 1341, co. 2, c.c. resa in calce al contratto stesso, unitamente alle altre varie clausole contrattuali, anch'esse oggetto di specifica approvazione (cfr. pag. 4 del documento di sintesi), con conseguente rispetto della previsione normativa che l'appellante asserisce essere stata violata.
Con il secondo motivo viene censurata la sentenza impugnata per aver ritenuto, in aderenza alla CTU e alla nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 16303 del 20.06.2018, non corretto procedere ad utilizzare metodi di calcolo del tasso effettivo globale (TEG) dei vari finanziamenti includendo detta commissione e successivamente confrontare il suddetto
TEG con un tasso soglia usura che, al contrario, non include la c.m.s. al proprio interno, contrariamente assumendo parte appellante che, in sede di determinazione del tasso soglia, debba tenersi conto di tutte le commissioni, remunerazioni e spese addebitate al cliente, con esclusione delle sole imposte e tasse, essendo tali voci ricomprese negli oneri che incidono sull'utilizzo del credito, né potendosi riconoscere in capo alla Banca d'Italia, le cui Istruzioni escludono da tale determinazione numerosi costi, tra cui la commissione di massimo scoperto, il potere di mutare i termini per la determinazione del TEG stabiliti dall'art. 1 della L. n. 108/96..
La doglianza è infondata.
Osserva questa Corte territoriale che qualora il conto corrente sia collegato a un'apertura di credito, come nel caso in esame, la c.m.s. non partecipa della natura degli interessi, tanto che
4 la Banca d'Italia, già con la Circolare in data 1.10.1996, intervenendo in merito alla rilevazione dei tassi di interesse per l'individuazione della soglia usuraria, ha chiarito che la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del T.E.G., sicché la stessa risulta essere priva di una giustificazione causale, in quanto il corrispettivo della messa a disposizione del cliente di una certa somma è rappresentato dai soli interessi corrispettivi applicati, che dovranno essere calcolati, nella misura convenuta, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il periodo di utilizzo.
L'assunto appellante è, dunque, fondato su una erronea modalità di calcolo basato sull'indebita sommatoria di grandezze non omogenee, quali gli interessi e la c.m.s.
Il principio dell'omogeneità del raffronto dei dati, già affermato dalla giurisprudenza di merito maggioritaria e dalle sezioni semplici della Cassazione, è stato ribadito dalle Sezioni
Unite nella pronuncia n. 16303 del 2018 (poi confermata da Cass. S.U. n. 19597 del 18 settembre 2020), dove è stato significativamente affermato che “una tale asimmetria contrasterebbe palesemente con il sistema dell'usura presunta come delineato dalla legge n.
108 del 1996, la quale definisce alla stessa maniera (usando le medesime parole:
«commissioni», «remunerazioni a qualsiasi titolo», «spese, escluse quelle per imposte e tasse») sia - all'art. 644, comma quarto, cod. pen. - gli elementi da considerare per la determinazione del tasso in concreto applicato, sia - all'art. 2, comma 1, legge n. 108, cui rinvia l'art. 644, terzo comma, primo periodo, cod. pen. – gli elementi da prendere in considerazione nella rilevazione trimestrale, con appositi decreti ministeriali, del TEGM e, conseguentemente, per la determinazione del tasso soglia con cui va confrontato il tasso applicato in concreto;
con ciò indicando con chiarezza che gli elementi rilevanti sia agli uni che agli altri effetti sono gli stessi”; ed ancora, “l'indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale, come si è già osservato, disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi, tra i quali va inclusa, per quanto pure sopra osservato, anche la commissione di massimo scoperto, quale corrispettivo della prestazione creditizia. La circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso anche tale commissione, rileva invece ai fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe stata effettuata senza tener conto di tutti i fattori che le legge impone di considerare. La mancata inclusione delle commissioni di massimo scoperto nei decreti ministeriali, in altri termini, non sarebbe idonea ad escludere che la legge imponga di tenere conto delle stesse nel calcolo così del tasso praticato in concreto come del TEGM e, quindi,
5 del tasso soglia con il quale confrontare il primo;
essa imporrebbe, semmai, al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e di disapplicarli (con conseguenti problemi quanto alla stessa configurabilità dell'usura presunta, basata sulla determinazione del tasso soglia sulla scorta delle rilevazioni dei tassi medi mediante un atto amministrativo di carattere generale)”.
Coerentemente con tali premesse le Sezioni Unite hanno risolto la questione non ricomprendendo nel TEG le c.m.s. (non considerate prima dell'anno 2010 nel TEGM) e confrontando tale dato con il tasso soglia, bensì mediante la separata comparazione del TEG degli interessi praticati in concreto e della c.m.s. eventualmente applicata, rispettivamente con il “tasso soglia” - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la
“c.m.s. soglia” - calcolata aumentando della metà la percentuale della c.m.s. media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali - compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della c.m.s. applicata, rispetto a quello della c.m.s. rientrante nella soglia, con l'eventuale “margine” residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Analogo principio è stato di recente ribadito dalla Suprema Corte con ord. n. 16077 del
18.05.2022.
Quindi, in riferimento ai rapporti svoltisi, come nel caso che ci occupa, in tutto o in parte, nel periodo anteriore al primo gennaio 2010, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) dell'interesse praticato in concreto con il "tasso soglia", nonché della commissione di massimo scoperto applicata, con la "c.m.s. soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della c.m.s. media indicata nei decreti ministeriali, emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del
1996, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della c.m.s. praticata in concreto, rispetto a quello della c.m.s. rientrante nella soglia, con il "margine" eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientranti nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Tale operazione deve essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto
6 della rilevazione eseguita con tale periodicità, in virtù del disposto di cui all'art. 2, comma
1, cit. legge n. 108 del 1996.
Tornando all'esame del caso concreto, come già correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, dagli accertamenti peritali elaborati in applicazione dei suesposti ed autorevoli principi giurisprudenziali puntualmente e diffusamente richiamati anche in perizia (cfr. pagg.
9-10 CTU), non sono emerse ipotesi di usura originaria pattizia: “…nell'allegato 2 sono esposti i conteggi di determinazione del TEG senza inclusione della commissione massimo scoperto sino alla data del 31 dicembre 2009, successivamente alla predetta data, la predetta commissione è stato invece inclusa. Come risulta evidente, dal predetto allegato 2, non si verifica alcuno sforamento dei tassi soglia per l'intero periodo.
Nell'allegato 3 sono invece esposti i conteggi di determinazione del TEG con inclusione della commissione massimo per l'intero periodo oggetto di indagine. Anche in questo caso, non si verifica alcun fenomeno di sforamento dei tassi soglia per l'intero periodo” (cfr. pag. 11 CTU).
Al lume di quanto sopra riportato e procedendo con lo scrutinio del terzo motivo di gravame, appare infondata la lamentata omessa verifica in sentenza dell'usura originaria, peraltro l'unica tipologia di usura ad avere rilevanza, atteso che la Suprema Corte ha negato la configurabilità della ”usura sopravvenuta”, escludendo che le clausole contrattuali di determinazione degli interessi possano essere considerate nulle o inefficaci nell'ipotesi in cui il relativo tasso, pattuito originariamente in misura non superiore al limite di legge, venga ad eccedere tale limite nel corso del rapporto, a seguito della diminuzione dei tassi soglia, non potendo imputarsi al creditore un fenomeno riconducibile all'alea normale, ossia al rischio congenito, che caratterizza l'esecuzione dei rapporti contrattuali di durata: “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass., SS.UU., sentenza 19.10.2017 n. 24675). Il principio enunciato con riferimento al contratto di mutuo è applicabile anche agli altri contratti bancari, in quanto muove dalle norme che regolano l'usura nel suo complesso (arg. ex art. 1 d.l. n 394 del
7 2000): di qui l'erroneità della tesi appellante che pretende conferire rilevanza alle ipotesi di usura sopravvenuta.
Correttamente, pertanto, il giudice di prime cure ha rigettato l'istanza di rinnovo della CTU sul punto, con la motivazione che gli ulteriori accertamenti richiesti dall'attore siano “di fatto estranei sia al quesito che alla domanda dell'attore medesimo”.
La Corte rigetta, infine, anche l'ultimo motivo con cui la difesa appellante lamenta la regolamentazione delle spese di lite in termini di integrale compensazione tra le parti, lamentando la violazione dell'art. 91 c.p.c. a causa della mancata condanna della banca appellata alla refusione delle spese di lite in proprio favore, avendo comunque dichiarato un saldo a credito del correntista di €.3.555,17 a fronte, tuttavia, di una domanda di
€.51.652,04.
Ebbene, avendo rigettato anche le ulteriori domande formulate dalle parti, correttamente il
Tribunale ha provveduto alla compensazione integrale delle spese tra le parti, considerato altresì che l'importo riconosciuto a debito rappresenta una quota in percentuale alquanto esigua rispetto a quello iniziale oggetto della domanda introduttiva.
Alla luce delle suesposte considerazioni, rigettata la richiesta di rinnovo della CTU in quanto irrilevante ai fini del decidere per quanto sopra di ragione, la Corte rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il principio della soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dell'appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 351/2022 del Parte_1
29.05/11.06.2022 emessa dal Tribunale di Fermo, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co.
1 bis dello stesso art. 13;
8 - Condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.6.946 (di cui €.
2.058 per studio controversia, €.
1.418 per fase introduttiva ed €.
3.470 per fase decisionale), oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 17.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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