Ordinanza cautelare 17 luglio 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 05/01/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00095/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07624/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7624 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. IA Rosa Ianni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Rita Di Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
ER del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Gianluca Bravi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura dell’ente in Roma, via F. Paulucci de Calboli, 20/E;
per l’annullamento
della determina dirigenziale QC n. 326/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 dicembre 2025 la dott.ssa LI IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 8 giugno 2025, depositato il successivo 1° luglio, il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del rigetto dell’istanza di assegnazione in regolarizzazione, presentata ai sensi dell’art. 22 della legge regionale del Lazio 27 febbraio 2020, n. 1, dell’alloggio di edilizia residenziale pubblico di proprietà dell’ER, sito in Roma, -OMISSIS-, rilevando di avere ivi abitato sin dal 1995 (trasferendovi la residenza nel 2002), assieme alla propria prozia, la sig.ra -OMISSIS- e al coniuge della stessa e assegnatario dell’alloggio, il sig. -OMISSIS-, onde fornire loro assistenza, e precisando che, in data 25 agosto 1999, al decesso del sig. -OMISSIS- era subentrata nell’assegnazione dell’alloggio la sig.ra -OMISSIS-, deceduta poi il -OMISSIS-.
1.1. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 della legge regionale lazio n. 1 del 2020 e della legge regionale n. 1 del 2000. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti- illogicità manifesta” ;
2. “Eccesso di potere della p.a. per difetto di istruttoria e travisamento delle circostanze di fatto e di diritto. Violazione del principio dell’affidamento. Eccesso di potere. Carenza di motivazione”.
2. L’ER del Comune di Roma e Roma Capitale si sono costituite in giudizio, depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza n. 3936/2025, ritenuto che le esigenze cautelari di parte ricorrente fossero adeguatamente tutelabili con la sollecita trattazione del merito, è stata all’uopo fissata l’udienza pubblica del 23 dicembre 2025, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Ai sensi dell’art. 22, comma 141, lett. a), della l.r. Lazio n. 1/2020, l’assegnazione in regolarizzazione di cui al comma 140 è subordinata “al protrarsi dell’occupazione da parte dello stesso nucleo familiare dalla data di occupazione fino al momento del provvedimento di assegnazione in regolarizzazione. La data di inizio dell’occupazione deve essere comprovata esclusivamente tramite censimento reddituale, certificazione anagrafica o verbale di accertamento della polizia locale in data anteriore al 23 maggio 2014” .
3. Orbene, l’immobile in questione - stando alle risultanze in atti - dopo la morte del sig.-OMISSIS- è stato condotto in locazione, in qualità di legittima assegnataria, dalla sig.ra -OMISSIS-, la quale - alla data del 23 maggio 2014 - vi risiedeva.
3.1. Sebbene l’odierno ricorrente abbia trasferito la propria residenza nell’alloggio in questione sin dal 2002, rileva la circostanza che la sig.ra -OMISSIS- sia deceduta il -OMISSIS- e, dunque, solo in data successiva al termine previsto dalla normativa sulla sanatoria.
3.2. Né può assumere alcuna rilevanza la circostanza - riportata in ricorso - che, al momento della domanda (settembre 2020), “la signora -OMISSIS- era già deceduta da oltre quattro anni, e nessun altro soggetto aveva avanzato pretese sull’immobile” .
3.3. Il provvedimento gravato è, dunque, esente dai vizi di violazione di legge, illogicità e travisamento delle circostanze di fatto, contestati con il primo motivo di ricorso.
4. La giurisprudenza - dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi - ha già chiarito, in merito alla decorrenza dell’occupazione irregolare suscettibile di sanatoria, che non sussiste occupazione abusiva fintantoché l’immobile risulti regolarmente assegnato e abitato dall’assegnatario (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 4165/2025; sez. IV, n. 4961/2024; sez. V, n. 4291/2018; si vedano anche i precedenti della Sezione, nn. 3952/2025, 16152/2024).
5. Né merita accoglimento l’ulteriore doglianza (cfr. secondo motivo di ricorso), per cui il Comune avrebbe recepito in maniera automatica e acritica l’esito dell’istruttoria condotta da ER, nell’esercizio delle competenze alla stessa attribuite, semplicemente ratificandolo, senza effettuare un vaglio autonomo sulla completezza, congruità e correttezza della documentazione. Invero, sebbene il Comune di riferimento - in questo caso, Roma Capitale - sia “competente a predisporre il provvedimento finale di assegnazione in regolarizzazione o di rigetto della domanda” , le disposizioni vigenti (proprio in coerenza con il principio del buon andamento dell’azione amministrativa) non impongono allo stesso Comune di esplicitare nel provvedimento le ragioni per le quali ritenga di condividere il giudizio di non regolarizzabilità già chiaramente espresso dall’ER (e comunque richiamato nella motivazione del provvedimento finale), all’esito della specifica disamina della domanda e della verifica dei requisiti prescritti, alla stessa Azienda demandate dalla normativa e dalla delibera di Giunta regionale n. 429/2020 (cfr. sul punto, ex multis , il precedente della Sezione, 25 luglio 2023, n. 12615).
6. Il ricorso va, pertanto, respinto, perché infondato.
7. La peculiarità del caso concreto giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, co. 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri individui menzionati, nonché degli altri dati idonei a identificarli.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN IA LE, Presidente FF
LI IC, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI IC | AN IA LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.