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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 11/11/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 295/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott. Lucio Benvegnù Consigliere
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 295/2024 RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 11.09.2024
DA
(CF: ), con i proc. e dom. avv.ti Carlo Zaccagnini e Parte_1 C.F._1
IA HI ST del Foro di Roma, giusta procura in atti;
- ATTORE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
già (C.F. Controparte_1 Controparte_2
; P.IVA: , con i proc. e dom. avv.ti Piero Fornasaro e Livio Deponti del P.IVA_1 P.IVA_2
Foro di Trieste, giusta procura in atti;
-CONVENUTA IN RIASSUNZIONE-
, (CF: ); CP_3 C.F._2
, (CF: ); CP_4 C.F._3
-CONVENUTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI-
OGGETTO: Riassunzione per rinvio a seguito di ordinanza n. 13156/2024 della Corte di
Cassazione;
Causa iscritta a ruolo il 18.09.2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 15.10.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio:
1. - accertata l'esclusiva responsabilità di nella sua qualità di direttore responsabile, CP_3
e nella sua qualità di giornalista, per i fatti di cui alla narrativa del presente atto e degli CP_5
atti dei precedenti gradi di giudizio, condannare i convenuti medesimi, in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di euro 49.335,96 ovvero di quella diversa, maggiore o Parte_1
minore, ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione ed interessi sull'intera somma dalla data del fatto al saldo;
2. - in ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto richiamati dalla ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 13156/2024 adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto;
3. - condannare infine i convenuti al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente.” Per parte convenuta in riassunzione:
“Ogni contraria istanza reietta e disattesa, e previa ogni declaratoria del caso, voglia la Corte
d'Appello di Trieste
Nel merito
Confermare integralmente la sentenza n. 36/2019 del Tribunale di Trieste e così assolvere la
[...]
da ogni pretesa avversaria. Controparte_1
Con vittoria di competenze e spese, anche generali, dei precorsi gradi di giudizio.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
aveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Trieste il giornalista , Parte_1 CP_6
il direttore de “ ” e il ” chiedendone la CP_7 CP_3 Controparte_2
condanna al risarcimento dei danni arrecatigli per aver costoro pubblicato sul predetto quotidiano nei primi mesi del 2009 alcuni articoli in cui veniva data notizia della vicenda di cronaca giudiziaria che vedeva coinvolto l'attore, indagato per il reato di favoreggiamento della prostituzione insieme al sig.
, riferendo della partecipazione del alla commissione del reato nella non Controparte_8 Pt_1
veritiera qualità di fotografo delle candidate, oltre che di gestore del sito internet in cui venivano pubblicati gli annunci relativi all'attività di meretricio da queste svolta.
L'attore aveva quindi chiesto la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, per l'ingiusta offesa alla propria reputazione che tali articoli avrebbero causato.
Costituendosi in giudizio, il aveva eccepito di essere stato Controparte_2
C erroneamente convenuto come proprietario o editore del quotidiano locale Piccolo”, mentre i sig.ri e avevano sostenuto che la pubblicazione di detti articoli era scriminata dal legittimo CP_6 CP_3
esercizio del diritto di cronaca, avvenuto nel pieno rispetto dei parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
Istruita la causa mediante prova per testi e c.t.u. medico-legale relativa al danno biologico subito dall'attore, il giudice respingeva la domanda. Evidenziava il giudice che negli articoli di stampa oggetto di causa era stata attribuita al la Pt_1
complicità nel reato di favoreggiamento della prostituzione con il sig. , avendo egli commesso CP_8
il fatto nella duplice veste di fotografo delle candidate e di gestore del sito (nel primo articolo pubblicato il 23 gennaio 2009 si legge si è assunto le incombenze tecniche della Parte_1
gestione. In primo luogo quella di fotografare le candidate, intascando il prezzo del servizio”).
Richiamata la giurisprudenza in tema di legittimo esercizio del diritto di cronaca, e la circostanza per cui ha efficacia scriminante anche la verità ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive, il giudice osservava che è verità putativa per eccellenza quella proveniente dall'autorità investigativa o giudiziaria.
Rilevava che l'autore dell'articolo aveva appreso il fatto storico dell'indagine in corso nei confronti anche del a seguito dell'adozione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei Pt_1
confronti di quest'ultimo in data 16 gennaio 2009, alla quale il primo articolo faceva chiaro riferimento;
reputava pertanto il giudice verosimile che tale ordinanza fosse entrata nella disponibilità del convenuto prima della pubblicazione della notizia, considerato anche che l'articolo riportava CP_5
stralci delle intercettazioni contenuti nell'ordinanza cautelare.
Evidenziava il giudice che nel testo dell'ordinanza era in particolare riportato il seguente stralcio delle intercettazioni:
“[…] e hanno rinnovato tutte e due, però vogliono cambiare nome, ti ho mandato CP_9 Per_1
le foto che ho rifatto … non devo cancellarla allora? -nota : è a dirlo - .... hai Per_2 Pt_1
fatto tu le foto a ? …Sì, le ho fatte io […]”. L'ordinanza cautelare poi chiosa con la CP_9
considerazione per cui risulterebbero “così confermati a carico del i gravi indizi di una Pt_1
condotta che non è solo connivenza, ma vera e propria complicità attiva”.
Secondo il primo giudice, la punteggiatura utilizzata nel riportare l'estratto delle conversazioni intercettate e l'inciso “-nota : è a dirlo –“ contenuto nel provvedimento ed inserito Pt_1
immediatamente prima della battuta sugli scatti fotografici a , il tutto seguito dalla CP_9
constatazione di “complicità attiva” del , erano idonei ad indurre il lettore a ritenere Pt_1
ragionevolmente che l'autore degli scatti fosse proprio il;
ciò in contrasto con quanto si evince Pt_1 dal verbale di trascrizione delle intercettazioni, da cui emerge invece con chiarezza che tali frasi furono pronunciate dal , e non dal . CP_8 Pt_1
L'attribuzione all'attore degli scatti che ritraevano le candidate in pose ammiccanti veniva quindi ritenuta dal giudice frutto di una percezione erronea della realtà dovuta non ad un negligente adempimento da parte del giornalista del dovere di controllo della verità della notizia, ma piuttosto all'ambiguità dell'ordinanza da cui verosimilmente aveva attinto e che lo esentava, per la sua CP_6
ontologica attendibilità, dal compiere ulteriori verifiche.
Per quanto riguarda poi il ruolo di gestore del sito del , l'ordinanza gli aveva attribuito Pt_1
espressamente tale condotta, indicando quanto segue: “si rileva che nel corso delle telefonate intercettate emerge con chiarezza la figura del come complice e gestore diretto dei siti”. Pt_1
Osservava poi il giudice che dalle intercettazioni (di cui tuttavia non è noto se avesse la CP_5
disponibilità) emergeva con chiarezza sia che era il tecnico del sito, sia che egli era Pt_1
consapevole della natura degli annunci in esso caricati e dell'attività del;
pertanto, secondo CP_8
il giudice, il fatto di attribuire al nell'articolo non solo la veste di tecnico del sito (comprovata Pt_1
dalle intercettazioni) ma anche quella di fotografo delle candidate non aggiungeva ulteriore disvalore alla condotta tenuta dall'attore, agli occhi del pubblico;
la falsità di tale attribuzione non aveva modificato la struttura essenziale della notizia (che era vera, quantomeno a livello putativo, nel suo nucleo).
Trattandosi poi di reati, il rilievo sociale della notizia doveva ritenersi preminente all'interesse del singolo, e negli articoli era comunque indicata la fase processuale in cui si trovava il procedimento.
Con riguardo alla continenza, il giudice osservava che le espressioni utilizzate erano quelle riprodotte nelle conversazioni degli indagati, ed in ogni caso ciò di cui si doleva l'attore era la falsa attribuzione della condotta di aggiornamento dell'immagine delle candidate mediante servizi fotografici da lui realizzati.
Quanto al , osservava il giudice che questo aveva contestato fin dalla Controparte_2
comparsa di risposta la propria qualità di editore o proprietario de “ ” e l'attore non aveva CP_7 provato la propria allegazione, con conseguente rigetto della domanda per assoluta estraneità ai fatti di causa.
La Corte di Appello di Trieste respingeva l'impugnazione.
Con il primo motivo l'appellante aveva lamentato che era stata erroneamente ritenuta operante l'esimente del diritto di cronaca, essendo stati a suo dire superati sia il limite della verità putativa, sia quelli dell'interesse pubblico e della continenza;
il secondo motivo di gravame era relativo alla statuizione sulle spese di lite.
La Corte d'Appello rilevava che era di documentale evidenza il fatto che l'attribuzione all'appellante degli scatti fotografici era conseguenza del tenore redazionale dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Trieste ex art. 292 c.p.p..
Il giudice di secondo grado riteneva poi non ragionevolmente esigibile, sulla base di un corretto criterio di prognosi ex ante, un comportamento maggiormente diligente;
osservava che in grado di appello l'assoluzione del era avvenuta non per sua estraneità ai fatti contestati ma per una Pt_1
diversa valutazione giuridica della fattispecie in conseguenza di un nuovo orientamento della Corte di Cassazione;
in appello era anzi risultata confermata la piena consapevolezza da parte del Pt_1
della natura degli annunci caricati sul sito internet, nonché la circostanza che lo stesso Pt_1
provvedeva, personalmente, a modificare parzialmente le fotografie al fine di censurare le parti intime delle donne ivi riprodotte.
Secondo la Corte d'Appello l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nell'indagine non poteva dar luogo a responsabilità in quanto concorreva alla descrizione stessa del fatto di reato.
Anche il secondo motivo sulle spese veniva ritenuto infondato.
Ricorreva in Cassazione con quattro motivi. Pt_1
Con il primo motivo deduceva che la Corte d'Appello aveva illogicamente posto a base della decisione il contenuto travisato dell'ordinanza cautelare del Gip, che invece attribuiva esplicitamente a il ruolo di fotografo, ruolo questo di maggior disvalore rispetto a quello di gestore del sito. CP_8 Con il secondo motivo si deduceva la contraddittorietà della motivazione che aveva prima ritenuto decisiva una valutazione ex ante del grado di diligenza richiesto, e poi dato rilievo al fatto che solo in grado di appello era stata pronunciata sentenza di assoluzione.
Con il terzo motivo si deduceva l'omessa pronuncia della Corte con riguardo alla contestazione svolta in merito all'affermazione del Tribunale secondo cui l'attribuzione del ruolo di fotografo non aggiungeva disvalore alla condotta.
Con il quarto motivo si lamentava il mancato accoglimento del rilievo per cui nel sottotitolo il nome del veniva posto subito dopo il titolo “Le nostre prostitute da combattimento”. Pt_1
La Corte di Cassazione accoglieva i primi due motivi che esaminava congiuntamente.
Riteneva anzitutto che non vi fosse stato travisamento delle risultanze processuali: osservava infatti che la Corte di Appello non aveva affermato che nell'ordinanza cautelare era stata attribuita al Pt_1
la realizzazione delle fotografie, ma aveva ritenuto «di documentale evidenza il fatto che
l'attribuzione…degli scatti fotografici fosse conseguenza del tenore redazionale dell'ordinanza del
G.i.p. del Tribunale di Trieste…».
Osservava la Suprema Corte che “l'affermazione del Collegio di merito va posta in relazione con quanto detto a proposito della motivazione fatta propria, nel precedente grado, dal Tribunale – quale riferita nella stessa sentenza impugnata in questa sede che con quella di prima istanza si pone in inequivoca conformità – ovvero che quell'attribuzione «risultava dunque il frutto di una percezione erronea della realtà..”, non dovuta a negligenza del giornalista ma all'ambiguità del testo dell'ordinanza del gip.
Il Supremo Collegio rilevava tuttavia che “nel controricorso le parti resistenti riportano le ragioni dettagliate con cui il Tribunale aveva spiegato perché aveva ritenuto di inferire la sussistenza della scriminante di verità putativa (pag. 11); nulla di tutto ciò è però riscontrabile nella decisione di appello, né risulta in alcun modo richiamato per affermarne quantomeno la condivisione”... “in altri termini, la Corte territoriale fa un'affermazione conclusiva ma non la spiega, incorrendo, sul punto potenzialmente decisivo, in una radicale carenza di motivazione”. La Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il terzo motivo di gravame osservando che la Corte di Appello non aveva fatto propria la considerazione del primo giudice per cui l'attribuzione della veste di fotografo non accresceva il disvalore della condotta.
Il quarto motivo veniva dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.
Il giudizio veniva riassunto da il quale deduceva che il giudice investito del rinvio Parte_1
prosecutorio poteva accogliere la domanda risarcitoria, stante il superamento nel caso di specie dei limiti del diritto di cronaca e di quello della verità oggettiva della notizia (anche solo putativa).
Evidenziava al riguardo il riassumente che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il tenore letterale dell'ordinanza cautelare indicava in modo inequivoco il come semplice gestore Pt_1
del sito, ed il solo come autore, dietro percezione di un compenso, delle fotografie delle CP_8
donne, con conseguente inoperatività, nel caso di specie, della scriminante della verità cd. putativa.
Il riassumente reiterava poi le contestazioni mosse al capo della sentenza di prime cure con cui il giudice aveva ritenuto che l'attribuzione della veste di fotografo delle candidate non avesse aggiunto alcun disvalore ulteriore alla condotta tenuta dall'attore.
Quanto alle conseguenze sulla vita del sig. degli articoli oggetto di causa, il riassumente Pt_1
deduceva di avere subito la perdita della gran parte della clientela, con conseguente mancato guadagno pari a circa euro 8.107,50 imponibili;
esponeva inoltre di essere entrato in un grave stato di depressione ed ansia, poi sfociato in una forma di “disturbo dell'adattamento con ansia”.
Si costituiva nel giudizio di rinvio solo sostenendo che il rimprovero Controparte_1
mosso dalla Suprema Corte era circoscritto alle modalità espositive della sentenza d'appello necessarie di integrazione.
Deduceva la convenuta in riassunzione che la Corte di Cassazione, considerato il rigetto del terzo e del quarto motivo del ricorso del , pareva condividere l'applicazione della scriminante del Pt_1
legittimo esercizio del diritto di cronaca;
chiedeva pertanto la conferma della sentenza di primo grado.
ed non si costituivano in giudizio e venivano dichiarati contumaci. CP_3 CP_5
*** 1. Si deve anzitutto rilevare che le parti costituite nel giudizio di rinvio hanno proposto opposte interpretazioni del decisum della Suprema Corte: mentre infatti riassumente ritiene di Pt_1
avere diritto al risarcimento del danno, il (nella contumacia di e Controparte_2 CP_5
sostiene invece che la rilevata carenza di motivazione della sentenza di grado CP_3
d'appello possa essere colmata con riferimento alla dettagliata motivazione del Tribunale, per giungere al rigetto delle pretese risarcitorie.
1.1 Osserva il Collegio che alcuni passi dell'ordinanza della Corte di Cassazione possono effettivamente indurre a ritenere che la Corte abbia implicitamente ritenuto valide le motivazioni della sentenza di primo grado: in particolare nel punto in cui a pag.7 l'ordinanza afferma che il Tribunale aveva espresso ragioni dettagliate per affermare la sussistenza della scriminante della verità putativa,
e nel punto in cui la Corte individua la ratio della decisione dell'appello (pag. 6) e rileva che la sentenza impugnata in Cassazione si pone in inequivoca conformità con quella di primo grado.
Tali considerazioni parrebbero indicare che l'errore del giudice di appello sia stato solo quello di fare riferimento alle motivazioni della sentenza di primo grado nella parte della sentenza deputata allo
“svolgimento del processo”, senza riprenderle e farle proprie nella parte dedicata alle “ragioni della decisione”.
1.2 Reputa tuttavia il Collegio che il giudizio di rinvio debba tenere in considerazione quanto indicato dalla Corte di Cassazione a pagg.8 e 9 dell'ordinanza, ove si riportano due massime di sentenze;
in particolare la sentenza a pag.9 dove si afferma che “laddove la notizia sia stata attinta da atti giudiziari, il requisito della verità è integrato ove la stessa sia fedele al contenuto dell'atto…”.
Nel caso di specie i giudici del merito non hanno inteso affermare che le condotte relative al contenuto degli articoli siano scriminate perché il giornalista ha ricopiato il contenuto dell'ordinanza cautelare, ma che il non chiaro contenuto dell'ordinanza cautelare ha indotto quest'ultimo ad attribuire al Pt_1
anche la qualità di fotografo delle escort.
Non vi è stata pertanto alcuna fedele trasposizione del contenuto dell'atto giudiziario;
vi è stata invece un'attività di rielaborazione del contenuto dell'atto giudiziario che richiedeva una adeguata diligenza
(in particolare se il testo non era chiaro e si prestava a più interpretazioni).
1.3 Osserva la Corte che, presupponendo (come fatto in tutti i gradi di giudizio) che il giornalista avesse avuto accesso al contenuto dell'ordinanza (poiché ne ha riportato dei passi), la stessa si presentava in realtà, ad una attenta lettura, chiara nell'attribuire l'attività di fotografo al solo . CP_8
I passi rilevanti di tale ordinanza cautelare sono stati riportati nel ricorso in riassunzione;
l'ordinanza peraltro è agli atti e la stessa fin dal capo di imputazione riporta distintamente le due condotte attribuite agli indagati ( : curava dietro compenso la pubblicizzazione su siti ad hoc degli CP_8
annunci corredati da foto inequivoche realizzate da lui stesso;
si occupava della gestione Pt_1
tecnica e operativa dei siti); nel proseguo dell'atto il Gip richiamava l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di , evidenziando che risultavano confermati a carico di i gravi CP_8 Pt_1
indizi di una complicità attiva.
La circostanza che il giornalista fosse in possesso del testo dell'ordinanza cautelare risulta peraltro riconosciuta in primo grado dalla difesa dei convenuti, che nella comparsa conclusionale a pag.6 danno atto che “la narrazione giornalistica riprende e ricalca il contenuto dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal G.I.P.”.
1.4 La questione di merito da risolvere in questa sede è la seguente: è diligente la condotta del cronista che dalle frasi delle intercettazioni riportate in un atto del procedimento penale ha desunto la qualità di fotografo del ? Pt_1
Premesso che nell'ordinanza cautelare riguardante non sono riportate le specifiche Pt_1
intercettazioni indicate nella sentenza di primo grado, le stesse in ogni modo non appaiono affatto univoche nell'attribuire al l'attività di fotografo. Pt_1
Queste sono le frasi riportate nella sentenza del Tribunale di Trieste:
“[…] e hanno rinnovato tutte e due, però vogliono cambiare nome, ti ho mandato CP_9 Per_1
le foto che ho rifatto … non devo cancellarla allora? -nota : è a dirlo - .... hai Per_2 Pt_1
fatto tu le foto a ? …Sì, le ho fatte io […]”. CP_9
Non appare chiaro infatti se la chiosa “è a dirlo” si riferisca a tutto il periodo precedente o Pt_1
solo alla richiesta “ non devo cancellarla allora”. Per_2 A fronte di quanto chiaramente desumibile dal testo integrale dell'ordinanza cautelare al doc.n.325 del procedimento penale, e della incerta attribuzione dello scambio di battute sopra riportato, reputa il Collegio che fosse onere del cronista valutare in modo approfondito la veridicità della notizia.
Cass.n.5657/2010 ha affermato che “in tema di esercizio del diritto di cronaca giornalistica, la verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso;
conseguentemente, è sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria e dovendo,
d'altra parte, il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagine e istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già a quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale”.
Cass.n.22190/2009 ha affermato che “la lesione dell'onore e della reputazione altrui non si verifica quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: la verità oggettiva o anche solo putativa dei fatti riferiti, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tenuto conto della gravità della notizia pubblicata;
l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza); la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza). In particolare, nel caso di notizie lesive mutuate da provvedimenti giudiziari, il presupposto della verità dev'essere restrittivamente inteso (salva la possibilità di inesattezze secondarie o marginali, inidonee a determinarne o aggravarne la valenza diffamatoria), nel senso che la notizia dev'essere fedele al contenuto del provvedimento e che deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto narrato e quello accaduto, senza alterazioni o travisamenti di sorta, non essendo sufficiente la mera verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di non colpevolezza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi”.
Deve pertanto escludersi la configurabilità dell'esimente del diritto di cronaca, anche nella forma putativa.
2. Quanto poi alla rilevanza dell'attribuzione al della qualità di fotografo e non solo di Pt_1
gestore del sito, si deve rilevare che la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo di gravame;
in ogni caso reputa la Corte che tale attribuzione fosse idonea ad aggravare davanti all'opinione pubblica la posizione del e ad indurre maggior discredito nei Pt_1
confronti dello stesso;
ciò in quanto, rispetto alla qualità di mero gestore del sito, la veste di fotografo lo avrebbe posto in diretto contatto con i soggetti da rappresentare e presumibilmente anche in grado di ottenere direttamente il pagamento del corrispettivo.
Secondo Cass.n.11233/2017 “qualora un giornalista, nel narrare un fatto di cronaca vero nei suoi
aspetti generali, riferisca una circostanza inesatta, tale fatto non è di per sé produttivo di danno,
occorrendo stabilire caso per caso, con giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, ove
adeguatamente e logicamente motivato, se la discrasia tra la realtà oggettiva ed i fatti così come
esposti nell'articolo abbia effettivamente la capacità di offendere l'altrui reputazione, senza che
assuma rilievo quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale, atteso che il criterio della
verità della notizia deve essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al
momento della pubblicazione dell'articolo”.
Dovendo pertanto il giudizio essere rapportato alla posizione processuale del all'epoca della Pt_1
pubblicazione degli articoli, appare irrilevante quanto affermato nella sentenza penale di appello circa l'evidente consapevolezza in capo allo stesso dell'attività illecita in atto.
Tale pronuncia rileva invece sotto un diverso aspetto, posto che il reato di favoreggiamento della prostituzione viene escluso (con conseguente assoluzione del ) proprio per il rilievo che egli Pt_1
non partecipasse ad allestire la pubblicità, realizzando servizi fotografici nuovi, collaborando nell'organizzare il contatto prostituta-cliente; le modalità di partecipazione all'attività costituiscono pertanto il discrimine tra la sussistenza o meno del reato.
Deve per i motivi esposti affermarsi la responsabilità di e per i danni patiti da CP_5 CP_3 Pt_1
in relazione al contenuto degli articoli di stampa oggetto di causa.
3. Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha lamentato un danno all'immagine Pt_1
e alla reputazione, con perdita della clientela, uno stato di depressione ed ansia, che ha portato ad una forma persistente di fobia sociale, cui sono conseguiti cambiamenti radicali nella vita personale.
3.1 Nella quantificazione del danno risarcibile è necessario contestualizzare la vicenda, che ha portato all'arresto del , notizia questa di per sé rilevante e pregiudizievole per Pt_1
l'immagine dello stesso.
Si deve altresì evidenziare che solo alcuni degli articoli indicati dall'attore gli attribuivano la qualità di fotografo delle escort, e che in un articolo successivo fu evidenziato che era emerso che
“ si occupava unicamente dell'efficienza e della leggibilità del sito e non dei suoi contenuti Pt_1
erotico-commerciali”, e il veniva indicato come il tecnico del computer, con Pt_1
ridimensionamento del suo ruolo e sostanziale rettifica di quanto in precedenza riportato.
Deve pertanto ritenersi che il calo dei ricavi della propria attività lamentato dal sia Pt_1
attribuibile in prevalenza alla notizia della custodia cautelare e ai suoi rapporti di affari con piuttosto che al suo ruolo specifico nella vicenda. CP_8
riconduce la perdita di clientela al fatto che chi ricercava notizie su internet sul suo conto Pt_1
ne traeva di ben poco piacevoli e lusinghiere, e soprattutto false;
deve tuttavia reputarsi che, nel ricercare notizie sul web con riguardo al , l'attenzione della potenziale clientela fosse Pt_1
colpita particolarmente dalla notizia della custodia cautelare e dei rapporti con il , CP_8
piuttosto che dalla inveritiera attribuzione del ruolo di fotografo.
Anche le patologie psicofisiche da cui è stato colpito il devono ritenersi in larga misura Pt_1
conseguenti allo stato di temporanea detenzione. Così risulta in particolare dalle certificazioni mediche esaminate dal c.t.u. e riportate nell'indagine anamnestica:
6.2.09 – Certificato Medico Dott. – “.....a seguito della permanenza di tre giorni Persona_3
nella casa circondariale di Trieste dal 20 al 23 gennaio 2009, ha manifestato una sintomatologia caratterizzata da insonnia, stato ansioso, tachicardia, sudorazioni notturne, urgenza minzionale, inappetenza. Per i sintomi su detti il paziente ha assunto su prescrizione del sottoscritto due farmaci stabilizzanti il tono dell'umore e il ritmo veglia sonno, farmaci che a tutt'oggi il paziente continua ad assumere”. 9.3.09 – Certificato Medico Dott. - “......risulta affetto da una sintomatologia Persona_3
caratterizzata da insonnia, attacchi di panico, stato ansioso. La sintomatologia risulta strettamente collegata al periodo di ?? in cui il pz ha subito la carcerazione. Il pz è stato consigliato dal sottoscritto di assumere per un periodo di almeno 30 giorni un farmaco antiansia”.
8.5.2012 – Certificato Medico Dott. - “.... risulta alla visita odierna affetta Persona_4
da marcato stato ansioso depressivo reattivo a problemi giudiziari. Si prescrive Xanax 15 gtt tre volte al dì, Tavor 2.5 ½ c sera, controllo a breve”.
Come evidenziato dal c.t.u., una certa percentuale di sintomatologia ansioso depressiva è addebitabile all'evento carcerazione, una certa percentuale all'evento indagine giudiziaria, una certa percentuale all'evento di esposizione giornalistica. Per il periodo successivo, infatti, deve tenersi conto del fattore stressogeno costituito dalla condanna iniziale a 10 mesi e giorni 20 di reclusione.
Il c.t.u. ha osservato che “il Sig. ha presentato una lieve reazione depressivo ansiosa con Pt_1
funzione anche adattiva, successiva ad una situazione di tipo giudiziario che inizialmente lo ha visto imputato con anche una detenzione di tre giorni e successivamente assolto. L'esposizione dei fatti su
per lui è stata il motivo scatenante della reazione di crisi ed anche della decisione di CP_7
partire. Può essere comprensibile, trattandosi di persona fortemente narcisista e con solidissima autostima. La decisione di partire per l'Australia, con quel che ne è conseguito, è anche essa comprensibile in questo quadro comportamentale e di personalità. Non si ritiene però che il tutto sia stato dovuto unicamente alla pubblicazione su , va infatti scorporato un circa 40% di CP_7
reattività dovuta alla carcerazione ed all'indagine giudiziaria complessiva”.
Il c.t.u. ha infatti rilevato che il presenta importanti aspetti di personalità narcisistica e presenta Pt_1
aspetti visibili di personalità istrionica ed ossessivo compulsiva che sono stati alla base - o comunque vi hanno grandemente partecipato - della modalità di reazione all'evento giudiziario nel suo complesso, tra cui anche la esposizione mediatica da parte de “ ”, e che tuttora essendo CP_7
permanenti e stabili modalità di essere della personalità continuano a permeare la modalità di elaborazione dei vissuti passati e presenti, e la stessa visione del proprio futuro. Il c.t.u. ha dato atto che non si è rilevata né ai test né alle valutazioni peritali con relativo esame psichico sintomatologia psichiatrica alcuna, e che sulla persona non sono derivati esiti di danno biologico di natura psichica a lungo termine.
Il c.t.u. ha quantificato una inabilità temporanea parziale per il Disturbo dell'Adattamento con Ansia ed Umore Depresso Misti al 15% per sei mesi ed al 10 % per due anni, precisando tuttavia che questi valori vanno scorporati di una componente del 66% per cui l'inabilità temporanea parziale deve riconoscersi per sei mesi al 5,1% e per due anni al 3,4%.
Applicando le tabelle per il calcolo del danno biologico di lieve entità, tabelle 2025-2026, e stante l'età del danneggiato all'epoca (28 anni), il danno complessivo è di euro 2.146,08.
Giorni di invalidità temporanea parziale al 5% 180
Giorni di invalidità temporanea parziale al 4% 730
Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Invalidità temporanea parziale al 5% € 505,62
Invalidità temporanea parziale al 4% € 1.640,46
Totale danno biologico temporaneo € 2.146,08
TOTALE GENERALE: € 2.146,08
Secondo Cass.n.6444/2023 “in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale”.
3.1 Si ritiene pertanto che non possa essere riconosciuta la richiesta personalizzazione ma neppure un incremento per danno morale, poiché la percentuale minima di invalidità temporanea non ne giustifica il riconoscimento, né le deposizioni testimoniali assunte, contenenti dichiarazioni per lo più generiche, hanno apportato significativi elementi probatori al riguardo.
3.2 Quanto al danno patrimoniale, non potendosi per quanto esposto riconoscere un danno da perdita di guadagno, si osserva che non sono documentate neppure spese mediche;
potranno essere riconosciute quindi solo le spese dei c.t.p. dott. e dott.ssa nella misura riconosciuta Per_5 Per_6
ai consulenti del giudice, e quindi euro 650,00 per il primo e euro 408,00 per la seconda, per complessivi euro 1.058,00.
Al riassumente deve essere riconosciuto per quanto sopra esposto il solo importo di euro 2.146,08 ai valori attuali per danno biologico, e al pagamento di tale somma devono essere condannati in solido i convenuti e CP_5 CP_3
4. Si osserva che la statuizione circa l'estraneità del al giudizio, Controparte_2
contenuta nella sentenza di primo grado, deve trovare conferma;
il primo giudice aveva infatti evidenziato che alla contestazione del circa la propria qualità Controparte_2
di editrice o proprietaria de non era seguita prova dell'allegazione da parte attorea CP_7
con conseguente rigetto della domanda formulata nei confronti del per Controparte_2
assoluta estraneità ai fatti di causa.
Anche in questa sede deve essere pertanto rigettata la domanda nei confronti di
[...]
(già . Controparte_1 Controparte_2
5. Quanto alle spese di lite, quelle tra , e seguono la soccombenza, ma devono Pt_1 CP_5 CP_3
essere liquidate nei valori medi per tutte le fasi e gradi del giudizio con riferimento all'importo effettivamente riconosciuto a titolo di risarcimento del danno;
quanto a e Pt_1 CP_1 [...]
, le spese di lite seguono la soccombenza con riguardo a tutte le fasi e gradi del giudizio. CP_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando, in sede di rinvio dalla Corte di
Cassazione nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
ed e , così provvede:
[...] CP_5 CP_3
- condanna in solido e al pagamento in favore di della CP_5 CP_3 Parte_1
somma di euro 2.146,08 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre, su tale somma devalutata all'epoca dei fatti (febbraio 2009) e via via rivalutata di anno in anno, agli interessi al tasso legale fino alla data della pubblicazione della presente sentenza e da tale data, sulla somma ai valori attuali, gli interessi al tasso legale sino al saldo;
- condanna in solido e al pagamento in favore di CP_5 CP_3 Parte_1
della somma di euro 1.058,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal marzo 2018 al saldo;
- condanna in solido e a rifondere a le spese di lite CP_5 CP_3 Parte_1
per tutti i gradi e fasi del procedimento, liquidate in € 2.552,00 per il giudizio avanti il Tribunale,
in € 2.915,00 per il giudizio d'appello, in € 1.875,00 per il giudizio di legittimità e in € 2.915,00
per questo giudizio di rinvio, oltre in ogni caso accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%;
- condanna a rifondere a le spese di lite per tutti i Parte_1 Controparte_1
gradi e fasi del procedimento, liquidate in € 2.552,00 per il giudizio avanti il Tribunale, in €
2.915,00 per il giudizio d'appello, in € 1.875,00 per il giudizio di legittimità e in € 2.915,00 per questo giudizio di rinvio, oltre in ogni caso accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%;
- pone le spese di c.t.u. liquidate in primo grado in solido a carico di e . CP_5 CP_3
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott. Lucio Benvegnù Consigliere
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 295/2024 RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 11.09.2024
DA
(CF: ), con i proc. e dom. avv.ti Carlo Zaccagnini e Parte_1 C.F._1
IA HI ST del Foro di Roma, giusta procura in atti;
- ATTORE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
già (C.F. Controparte_1 Controparte_2
; P.IVA: , con i proc. e dom. avv.ti Piero Fornasaro e Livio Deponti del P.IVA_1 P.IVA_2
Foro di Trieste, giusta procura in atti;
-CONVENUTA IN RIASSUNZIONE-
, (CF: ); CP_3 C.F._2
, (CF: ); CP_4 C.F._3
-CONVENUTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI-
OGGETTO: Riassunzione per rinvio a seguito di ordinanza n. 13156/2024 della Corte di
Cassazione;
Causa iscritta a ruolo il 18.09.2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 15.10.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio:
1. - accertata l'esclusiva responsabilità di nella sua qualità di direttore responsabile, CP_3
e nella sua qualità di giornalista, per i fatti di cui alla narrativa del presente atto e degli CP_5
atti dei precedenti gradi di giudizio, condannare i convenuti medesimi, in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di euro 49.335,96 ovvero di quella diversa, maggiore o Parte_1
minore, ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione ed interessi sull'intera somma dalla data del fatto al saldo;
2. - in ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto richiamati dalla ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 13156/2024 adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto;
3. - condannare infine i convenuti al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente.” Per parte convenuta in riassunzione:
“Ogni contraria istanza reietta e disattesa, e previa ogni declaratoria del caso, voglia la Corte
d'Appello di Trieste
Nel merito
Confermare integralmente la sentenza n. 36/2019 del Tribunale di Trieste e così assolvere la
[...]
da ogni pretesa avversaria. Controparte_1
Con vittoria di competenze e spese, anche generali, dei precorsi gradi di giudizio.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
aveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Trieste il giornalista , Parte_1 CP_6
il direttore de “ ” e il ” chiedendone la CP_7 CP_3 Controparte_2
condanna al risarcimento dei danni arrecatigli per aver costoro pubblicato sul predetto quotidiano nei primi mesi del 2009 alcuni articoli in cui veniva data notizia della vicenda di cronaca giudiziaria che vedeva coinvolto l'attore, indagato per il reato di favoreggiamento della prostituzione insieme al sig.
, riferendo della partecipazione del alla commissione del reato nella non Controparte_8 Pt_1
veritiera qualità di fotografo delle candidate, oltre che di gestore del sito internet in cui venivano pubblicati gli annunci relativi all'attività di meretricio da queste svolta.
L'attore aveva quindi chiesto la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, per l'ingiusta offesa alla propria reputazione che tali articoli avrebbero causato.
Costituendosi in giudizio, il aveva eccepito di essere stato Controparte_2
C erroneamente convenuto come proprietario o editore del quotidiano locale Piccolo”, mentre i sig.ri e avevano sostenuto che la pubblicazione di detti articoli era scriminata dal legittimo CP_6 CP_3
esercizio del diritto di cronaca, avvenuto nel pieno rispetto dei parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
Istruita la causa mediante prova per testi e c.t.u. medico-legale relativa al danno biologico subito dall'attore, il giudice respingeva la domanda. Evidenziava il giudice che negli articoli di stampa oggetto di causa era stata attribuita al la Pt_1
complicità nel reato di favoreggiamento della prostituzione con il sig. , avendo egli commesso CP_8
il fatto nella duplice veste di fotografo delle candidate e di gestore del sito (nel primo articolo pubblicato il 23 gennaio 2009 si legge si è assunto le incombenze tecniche della Parte_1
gestione. In primo luogo quella di fotografare le candidate, intascando il prezzo del servizio”).
Richiamata la giurisprudenza in tema di legittimo esercizio del diritto di cronaca, e la circostanza per cui ha efficacia scriminante anche la verità ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive, il giudice osservava che è verità putativa per eccellenza quella proveniente dall'autorità investigativa o giudiziaria.
Rilevava che l'autore dell'articolo aveva appreso il fatto storico dell'indagine in corso nei confronti anche del a seguito dell'adozione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei Pt_1
confronti di quest'ultimo in data 16 gennaio 2009, alla quale il primo articolo faceva chiaro riferimento;
reputava pertanto il giudice verosimile che tale ordinanza fosse entrata nella disponibilità del convenuto prima della pubblicazione della notizia, considerato anche che l'articolo riportava CP_5
stralci delle intercettazioni contenuti nell'ordinanza cautelare.
Evidenziava il giudice che nel testo dell'ordinanza era in particolare riportato il seguente stralcio delle intercettazioni:
“[…] e hanno rinnovato tutte e due, però vogliono cambiare nome, ti ho mandato CP_9 Per_1
le foto che ho rifatto … non devo cancellarla allora? -nota : è a dirlo - .... hai Per_2 Pt_1
fatto tu le foto a ? …Sì, le ho fatte io […]”. L'ordinanza cautelare poi chiosa con la CP_9
considerazione per cui risulterebbero “così confermati a carico del i gravi indizi di una Pt_1
condotta che non è solo connivenza, ma vera e propria complicità attiva”.
Secondo il primo giudice, la punteggiatura utilizzata nel riportare l'estratto delle conversazioni intercettate e l'inciso “-nota : è a dirlo –“ contenuto nel provvedimento ed inserito Pt_1
immediatamente prima della battuta sugli scatti fotografici a , il tutto seguito dalla CP_9
constatazione di “complicità attiva” del , erano idonei ad indurre il lettore a ritenere Pt_1
ragionevolmente che l'autore degli scatti fosse proprio il;
ciò in contrasto con quanto si evince Pt_1 dal verbale di trascrizione delle intercettazioni, da cui emerge invece con chiarezza che tali frasi furono pronunciate dal , e non dal . CP_8 Pt_1
L'attribuzione all'attore degli scatti che ritraevano le candidate in pose ammiccanti veniva quindi ritenuta dal giudice frutto di una percezione erronea della realtà dovuta non ad un negligente adempimento da parte del giornalista del dovere di controllo della verità della notizia, ma piuttosto all'ambiguità dell'ordinanza da cui verosimilmente aveva attinto e che lo esentava, per la sua CP_6
ontologica attendibilità, dal compiere ulteriori verifiche.
Per quanto riguarda poi il ruolo di gestore del sito del , l'ordinanza gli aveva attribuito Pt_1
espressamente tale condotta, indicando quanto segue: “si rileva che nel corso delle telefonate intercettate emerge con chiarezza la figura del come complice e gestore diretto dei siti”. Pt_1
Osservava poi il giudice che dalle intercettazioni (di cui tuttavia non è noto se avesse la CP_5
disponibilità) emergeva con chiarezza sia che era il tecnico del sito, sia che egli era Pt_1
consapevole della natura degli annunci in esso caricati e dell'attività del;
pertanto, secondo CP_8
il giudice, il fatto di attribuire al nell'articolo non solo la veste di tecnico del sito (comprovata Pt_1
dalle intercettazioni) ma anche quella di fotografo delle candidate non aggiungeva ulteriore disvalore alla condotta tenuta dall'attore, agli occhi del pubblico;
la falsità di tale attribuzione non aveva modificato la struttura essenziale della notizia (che era vera, quantomeno a livello putativo, nel suo nucleo).
Trattandosi poi di reati, il rilievo sociale della notizia doveva ritenersi preminente all'interesse del singolo, e negli articoli era comunque indicata la fase processuale in cui si trovava il procedimento.
Con riguardo alla continenza, il giudice osservava che le espressioni utilizzate erano quelle riprodotte nelle conversazioni degli indagati, ed in ogni caso ciò di cui si doleva l'attore era la falsa attribuzione della condotta di aggiornamento dell'immagine delle candidate mediante servizi fotografici da lui realizzati.
Quanto al , osservava il giudice che questo aveva contestato fin dalla Controparte_2
comparsa di risposta la propria qualità di editore o proprietario de “ ” e l'attore non aveva CP_7 provato la propria allegazione, con conseguente rigetto della domanda per assoluta estraneità ai fatti di causa.
La Corte di Appello di Trieste respingeva l'impugnazione.
Con il primo motivo l'appellante aveva lamentato che era stata erroneamente ritenuta operante l'esimente del diritto di cronaca, essendo stati a suo dire superati sia il limite della verità putativa, sia quelli dell'interesse pubblico e della continenza;
il secondo motivo di gravame era relativo alla statuizione sulle spese di lite.
La Corte d'Appello rilevava che era di documentale evidenza il fatto che l'attribuzione all'appellante degli scatti fotografici era conseguenza del tenore redazionale dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Trieste ex art. 292 c.p.p..
Il giudice di secondo grado riteneva poi non ragionevolmente esigibile, sulla base di un corretto criterio di prognosi ex ante, un comportamento maggiormente diligente;
osservava che in grado di appello l'assoluzione del era avvenuta non per sua estraneità ai fatti contestati ma per una Pt_1
diversa valutazione giuridica della fattispecie in conseguenza di un nuovo orientamento della Corte di Cassazione;
in appello era anzi risultata confermata la piena consapevolezza da parte del Pt_1
della natura degli annunci caricati sul sito internet, nonché la circostanza che lo stesso Pt_1
provvedeva, personalmente, a modificare parzialmente le fotografie al fine di censurare le parti intime delle donne ivi riprodotte.
Secondo la Corte d'Appello l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nell'indagine non poteva dar luogo a responsabilità in quanto concorreva alla descrizione stessa del fatto di reato.
Anche il secondo motivo sulle spese veniva ritenuto infondato.
Ricorreva in Cassazione con quattro motivi. Pt_1
Con il primo motivo deduceva che la Corte d'Appello aveva illogicamente posto a base della decisione il contenuto travisato dell'ordinanza cautelare del Gip, che invece attribuiva esplicitamente a il ruolo di fotografo, ruolo questo di maggior disvalore rispetto a quello di gestore del sito. CP_8 Con il secondo motivo si deduceva la contraddittorietà della motivazione che aveva prima ritenuto decisiva una valutazione ex ante del grado di diligenza richiesto, e poi dato rilievo al fatto che solo in grado di appello era stata pronunciata sentenza di assoluzione.
Con il terzo motivo si deduceva l'omessa pronuncia della Corte con riguardo alla contestazione svolta in merito all'affermazione del Tribunale secondo cui l'attribuzione del ruolo di fotografo non aggiungeva disvalore alla condotta.
Con il quarto motivo si lamentava il mancato accoglimento del rilievo per cui nel sottotitolo il nome del veniva posto subito dopo il titolo “Le nostre prostitute da combattimento”. Pt_1
La Corte di Cassazione accoglieva i primi due motivi che esaminava congiuntamente.
Riteneva anzitutto che non vi fosse stato travisamento delle risultanze processuali: osservava infatti che la Corte di Appello non aveva affermato che nell'ordinanza cautelare era stata attribuita al Pt_1
la realizzazione delle fotografie, ma aveva ritenuto «di documentale evidenza il fatto che
l'attribuzione…degli scatti fotografici fosse conseguenza del tenore redazionale dell'ordinanza del
G.i.p. del Tribunale di Trieste…».
Osservava la Suprema Corte che “l'affermazione del Collegio di merito va posta in relazione con quanto detto a proposito della motivazione fatta propria, nel precedente grado, dal Tribunale – quale riferita nella stessa sentenza impugnata in questa sede che con quella di prima istanza si pone in inequivoca conformità – ovvero che quell'attribuzione «risultava dunque il frutto di una percezione erronea della realtà..”, non dovuta a negligenza del giornalista ma all'ambiguità del testo dell'ordinanza del gip.
Il Supremo Collegio rilevava tuttavia che “nel controricorso le parti resistenti riportano le ragioni dettagliate con cui il Tribunale aveva spiegato perché aveva ritenuto di inferire la sussistenza della scriminante di verità putativa (pag. 11); nulla di tutto ciò è però riscontrabile nella decisione di appello, né risulta in alcun modo richiamato per affermarne quantomeno la condivisione”... “in altri termini, la Corte territoriale fa un'affermazione conclusiva ma non la spiega, incorrendo, sul punto potenzialmente decisivo, in una radicale carenza di motivazione”. La Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il terzo motivo di gravame osservando che la Corte di Appello non aveva fatto propria la considerazione del primo giudice per cui l'attribuzione della veste di fotografo non accresceva il disvalore della condotta.
Il quarto motivo veniva dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.
Il giudizio veniva riassunto da il quale deduceva che il giudice investito del rinvio Parte_1
prosecutorio poteva accogliere la domanda risarcitoria, stante il superamento nel caso di specie dei limiti del diritto di cronaca e di quello della verità oggettiva della notizia (anche solo putativa).
Evidenziava al riguardo il riassumente che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il tenore letterale dell'ordinanza cautelare indicava in modo inequivoco il come semplice gestore Pt_1
del sito, ed il solo come autore, dietro percezione di un compenso, delle fotografie delle CP_8
donne, con conseguente inoperatività, nel caso di specie, della scriminante della verità cd. putativa.
Il riassumente reiterava poi le contestazioni mosse al capo della sentenza di prime cure con cui il giudice aveva ritenuto che l'attribuzione della veste di fotografo delle candidate non avesse aggiunto alcun disvalore ulteriore alla condotta tenuta dall'attore.
Quanto alle conseguenze sulla vita del sig. degli articoli oggetto di causa, il riassumente Pt_1
deduceva di avere subito la perdita della gran parte della clientela, con conseguente mancato guadagno pari a circa euro 8.107,50 imponibili;
esponeva inoltre di essere entrato in un grave stato di depressione ed ansia, poi sfociato in una forma di “disturbo dell'adattamento con ansia”.
Si costituiva nel giudizio di rinvio solo sostenendo che il rimprovero Controparte_1
mosso dalla Suprema Corte era circoscritto alle modalità espositive della sentenza d'appello necessarie di integrazione.
Deduceva la convenuta in riassunzione che la Corte di Cassazione, considerato il rigetto del terzo e del quarto motivo del ricorso del , pareva condividere l'applicazione della scriminante del Pt_1
legittimo esercizio del diritto di cronaca;
chiedeva pertanto la conferma della sentenza di primo grado.
ed non si costituivano in giudizio e venivano dichiarati contumaci. CP_3 CP_5
*** 1. Si deve anzitutto rilevare che le parti costituite nel giudizio di rinvio hanno proposto opposte interpretazioni del decisum della Suprema Corte: mentre infatti riassumente ritiene di Pt_1
avere diritto al risarcimento del danno, il (nella contumacia di e Controparte_2 CP_5
sostiene invece che la rilevata carenza di motivazione della sentenza di grado CP_3
d'appello possa essere colmata con riferimento alla dettagliata motivazione del Tribunale, per giungere al rigetto delle pretese risarcitorie.
1.1 Osserva il Collegio che alcuni passi dell'ordinanza della Corte di Cassazione possono effettivamente indurre a ritenere che la Corte abbia implicitamente ritenuto valide le motivazioni della sentenza di primo grado: in particolare nel punto in cui a pag.7 l'ordinanza afferma che il Tribunale aveva espresso ragioni dettagliate per affermare la sussistenza della scriminante della verità putativa,
e nel punto in cui la Corte individua la ratio della decisione dell'appello (pag. 6) e rileva che la sentenza impugnata in Cassazione si pone in inequivoca conformità con quella di primo grado.
Tali considerazioni parrebbero indicare che l'errore del giudice di appello sia stato solo quello di fare riferimento alle motivazioni della sentenza di primo grado nella parte della sentenza deputata allo
“svolgimento del processo”, senza riprenderle e farle proprie nella parte dedicata alle “ragioni della decisione”.
1.2 Reputa tuttavia il Collegio che il giudizio di rinvio debba tenere in considerazione quanto indicato dalla Corte di Cassazione a pagg.8 e 9 dell'ordinanza, ove si riportano due massime di sentenze;
in particolare la sentenza a pag.9 dove si afferma che “laddove la notizia sia stata attinta da atti giudiziari, il requisito della verità è integrato ove la stessa sia fedele al contenuto dell'atto…”.
Nel caso di specie i giudici del merito non hanno inteso affermare che le condotte relative al contenuto degli articoli siano scriminate perché il giornalista ha ricopiato il contenuto dell'ordinanza cautelare, ma che il non chiaro contenuto dell'ordinanza cautelare ha indotto quest'ultimo ad attribuire al Pt_1
anche la qualità di fotografo delle escort.
Non vi è stata pertanto alcuna fedele trasposizione del contenuto dell'atto giudiziario;
vi è stata invece un'attività di rielaborazione del contenuto dell'atto giudiziario che richiedeva una adeguata diligenza
(in particolare se il testo non era chiaro e si prestava a più interpretazioni).
1.3 Osserva la Corte che, presupponendo (come fatto in tutti i gradi di giudizio) che il giornalista avesse avuto accesso al contenuto dell'ordinanza (poiché ne ha riportato dei passi), la stessa si presentava in realtà, ad una attenta lettura, chiara nell'attribuire l'attività di fotografo al solo . CP_8
I passi rilevanti di tale ordinanza cautelare sono stati riportati nel ricorso in riassunzione;
l'ordinanza peraltro è agli atti e la stessa fin dal capo di imputazione riporta distintamente le due condotte attribuite agli indagati ( : curava dietro compenso la pubblicizzazione su siti ad hoc degli CP_8
annunci corredati da foto inequivoche realizzate da lui stesso;
si occupava della gestione Pt_1
tecnica e operativa dei siti); nel proseguo dell'atto il Gip richiamava l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di , evidenziando che risultavano confermati a carico di i gravi CP_8 Pt_1
indizi di una complicità attiva.
La circostanza che il giornalista fosse in possesso del testo dell'ordinanza cautelare risulta peraltro riconosciuta in primo grado dalla difesa dei convenuti, che nella comparsa conclusionale a pag.6 danno atto che “la narrazione giornalistica riprende e ricalca il contenuto dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal G.I.P.”.
1.4 La questione di merito da risolvere in questa sede è la seguente: è diligente la condotta del cronista che dalle frasi delle intercettazioni riportate in un atto del procedimento penale ha desunto la qualità di fotografo del ? Pt_1
Premesso che nell'ordinanza cautelare riguardante non sono riportate le specifiche Pt_1
intercettazioni indicate nella sentenza di primo grado, le stesse in ogni modo non appaiono affatto univoche nell'attribuire al l'attività di fotografo. Pt_1
Queste sono le frasi riportate nella sentenza del Tribunale di Trieste:
“[…] e hanno rinnovato tutte e due, però vogliono cambiare nome, ti ho mandato CP_9 Per_1
le foto che ho rifatto … non devo cancellarla allora? -nota : è a dirlo - .... hai Per_2 Pt_1
fatto tu le foto a ? …Sì, le ho fatte io […]”. CP_9
Non appare chiaro infatti se la chiosa “è a dirlo” si riferisca a tutto il periodo precedente o Pt_1
solo alla richiesta “ non devo cancellarla allora”. Per_2 A fronte di quanto chiaramente desumibile dal testo integrale dell'ordinanza cautelare al doc.n.325 del procedimento penale, e della incerta attribuzione dello scambio di battute sopra riportato, reputa il Collegio che fosse onere del cronista valutare in modo approfondito la veridicità della notizia.
Cass.n.5657/2010 ha affermato che “in tema di esercizio del diritto di cronaca giornalistica, la verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso;
conseguentemente, è sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria e dovendo,
d'altra parte, il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagine e istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già a quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale”.
Cass.n.22190/2009 ha affermato che “la lesione dell'onore e della reputazione altrui non si verifica quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: la verità oggettiva o anche solo putativa dei fatti riferiti, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tenuto conto della gravità della notizia pubblicata;
l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza); la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza). In particolare, nel caso di notizie lesive mutuate da provvedimenti giudiziari, il presupposto della verità dev'essere restrittivamente inteso (salva la possibilità di inesattezze secondarie o marginali, inidonee a determinarne o aggravarne la valenza diffamatoria), nel senso che la notizia dev'essere fedele al contenuto del provvedimento e che deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto narrato e quello accaduto, senza alterazioni o travisamenti di sorta, non essendo sufficiente la mera verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di non colpevolezza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi”.
Deve pertanto escludersi la configurabilità dell'esimente del diritto di cronaca, anche nella forma putativa.
2. Quanto poi alla rilevanza dell'attribuzione al della qualità di fotografo e non solo di Pt_1
gestore del sito, si deve rilevare che la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo di gravame;
in ogni caso reputa la Corte che tale attribuzione fosse idonea ad aggravare davanti all'opinione pubblica la posizione del e ad indurre maggior discredito nei Pt_1
confronti dello stesso;
ciò in quanto, rispetto alla qualità di mero gestore del sito, la veste di fotografo lo avrebbe posto in diretto contatto con i soggetti da rappresentare e presumibilmente anche in grado di ottenere direttamente il pagamento del corrispettivo.
Secondo Cass.n.11233/2017 “qualora un giornalista, nel narrare un fatto di cronaca vero nei suoi
aspetti generali, riferisca una circostanza inesatta, tale fatto non è di per sé produttivo di danno,
occorrendo stabilire caso per caso, con giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, ove
adeguatamente e logicamente motivato, se la discrasia tra la realtà oggettiva ed i fatti così come
esposti nell'articolo abbia effettivamente la capacità di offendere l'altrui reputazione, senza che
assuma rilievo quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale, atteso che il criterio della
verità della notizia deve essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al
momento della pubblicazione dell'articolo”.
Dovendo pertanto il giudizio essere rapportato alla posizione processuale del all'epoca della Pt_1
pubblicazione degli articoli, appare irrilevante quanto affermato nella sentenza penale di appello circa l'evidente consapevolezza in capo allo stesso dell'attività illecita in atto.
Tale pronuncia rileva invece sotto un diverso aspetto, posto che il reato di favoreggiamento della prostituzione viene escluso (con conseguente assoluzione del ) proprio per il rilievo che egli Pt_1
non partecipasse ad allestire la pubblicità, realizzando servizi fotografici nuovi, collaborando nell'organizzare il contatto prostituta-cliente; le modalità di partecipazione all'attività costituiscono pertanto il discrimine tra la sussistenza o meno del reato.
Deve per i motivi esposti affermarsi la responsabilità di e per i danni patiti da CP_5 CP_3 Pt_1
in relazione al contenuto degli articoli di stampa oggetto di causa.
3. Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha lamentato un danno all'immagine Pt_1
e alla reputazione, con perdita della clientela, uno stato di depressione ed ansia, che ha portato ad una forma persistente di fobia sociale, cui sono conseguiti cambiamenti radicali nella vita personale.
3.1 Nella quantificazione del danno risarcibile è necessario contestualizzare la vicenda, che ha portato all'arresto del , notizia questa di per sé rilevante e pregiudizievole per Pt_1
l'immagine dello stesso.
Si deve altresì evidenziare che solo alcuni degli articoli indicati dall'attore gli attribuivano la qualità di fotografo delle escort, e che in un articolo successivo fu evidenziato che era emerso che
“ si occupava unicamente dell'efficienza e della leggibilità del sito e non dei suoi contenuti Pt_1
erotico-commerciali”, e il veniva indicato come il tecnico del computer, con Pt_1
ridimensionamento del suo ruolo e sostanziale rettifica di quanto in precedenza riportato.
Deve pertanto ritenersi che il calo dei ricavi della propria attività lamentato dal sia Pt_1
attribuibile in prevalenza alla notizia della custodia cautelare e ai suoi rapporti di affari con piuttosto che al suo ruolo specifico nella vicenda. CP_8
riconduce la perdita di clientela al fatto che chi ricercava notizie su internet sul suo conto Pt_1
ne traeva di ben poco piacevoli e lusinghiere, e soprattutto false;
deve tuttavia reputarsi che, nel ricercare notizie sul web con riguardo al , l'attenzione della potenziale clientela fosse Pt_1
colpita particolarmente dalla notizia della custodia cautelare e dei rapporti con il , CP_8
piuttosto che dalla inveritiera attribuzione del ruolo di fotografo.
Anche le patologie psicofisiche da cui è stato colpito il devono ritenersi in larga misura Pt_1
conseguenti allo stato di temporanea detenzione. Così risulta in particolare dalle certificazioni mediche esaminate dal c.t.u. e riportate nell'indagine anamnestica:
6.2.09 – Certificato Medico Dott. – “.....a seguito della permanenza di tre giorni Persona_3
nella casa circondariale di Trieste dal 20 al 23 gennaio 2009, ha manifestato una sintomatologia caratterizzata da insonnia, stato ansioso, tachicardia, sudorazioni notturne, urgenza minzionale, inappetenza. Per i sintomi su detti il paziente ha assunto su prescrizione del sottoscritto due farmaci stabilizzanti il tono dell'umore e il ritmo veglia sonno, farmaci che a tutt'oggi il paziente continua ad assumere”. 9.3.09 – Certificato Medico Dott. - “......risulta affetto da una sintomatologia Persona_3
caratterizzata da insonnia, attacchi di panico, stato ansioso. La sintomatologia risulta strettamente collegata al periodo di ?? in cui il pz ha subito la carcerazione. Il pz è stato consigliato dal sottoscritto di assumere per un periodo di almeno 30 giorni un farmaco antiansia”.
8.5.2012 – Certificato Medico Dott. - “.... risulta alla visita odierna affetta Persona_4
da marcato stato ansioso depressivo reattivo a problemi giudiziari. Si prescrive Xanax 15 gtt tre volte al dì, Tavor 2.5 ½ c sera, controllo a breve”.
Come evidenziato dal c.t.u., una certa percentuale di sintomatologia ansioso depressiva è addebitabile all'evento carcerazione, una certa percentuale all'evento indagine giudiziaria, una certa percentuale all'evento di esposizione giornalistica. Per il periodo successivo, infatti, deve tenersi conto del fattore stressogeno costituito dalla condanna iniziale a 10 mesi e giorni 20 di reclusione.
Il c.t.u. ha osservato che “il Sig. ha presentato una lieve reazione depressivo ansiosa con Pt_1
funzione anche adattiva, successiva ad una situazione di tipo giudiziario che inizialmente lo ha visto imputato con anche una detenzione di tre giorni e successivamente assolto. L'esposizione dei fatti su
per lui è stata il motivo scatenante della reazione di crisi ed anche della decisione di CP_7
partire. Può essere comprensibile, trattandosi di persona fortemente narcisista e con solidissima autostima. La decisione di partire per l'Australia, con quel che ne è conseguito, è anche essa comprensibile in questo quadro comportamentale e di personalità. Non si ritiene però che il tutto sia stato dovuto unicamente alla pubblicazione su , va infatti scorporato un circa 40% di CP_7
reattività dovuta alla carcerazione ed all'indagine giudiziaria complessiva”.
Il c.t.u. ha infatti rilevato che il presenta importanti aspetti di personalità narcisistica e presenta Pt_1
aspetti visibili di personalità istrionica ed ossessivo compulsiva che sono stati alla base - o comunque vi hanno grandemente partecipato - della modalità di reazione all'evento giudiziario nel suo complesso, tra cui anche la esposizione mediatica da parte de “ ”, e che tuttora essendo CP_7
permanenti e stabili modalità di essere della personalità continuano a permeare la modalità di elaborazione dei vissuti passati e presenti, e la stessa visione del proprio futuro. Il c.t.u. ha dato atto che non si è rilevata né ai test né alle valutazioni peritali con relativo esame psichico sintomatologia psichiatrica alcuna, e che sulla persona non sono derivati esiti di danno biologico di natura psichica a lungo termine.
Il c.t.u. ha quantificato una inabilità temporanea parziale per il Disturbo dell'Adattamento con Ansia ed Umore Depresso Misti al 15% per sei mesi ed al 10 % per due anni, precisando tuttavia che questi valori vanno scorporati di una componente del 66% per cui l'inabilità temporanea parziale deve riconoscersi per sei mesi al 5,1% e per due anni al 3,4%.
Applicando le tabelle per il calcolo del danno biologico di lieve entità, tabelle 2025-2026, e stante l'età del danneggiato all'epoca (28 anni), il danno complessivo è di euro 2.146,08.
Giorni di invalidità temporanea parziale al 5% 180
Giorni di invalidità temporanea parziale al 4% 730
Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Invalidità temporanea parziale al 5% € 505,62
Invalidità temporanea parziale al 4% € 1.640,46
Totale danno biologico temporaneo € 2.146,08
TOTALE GENERALE: € 2.146,08
Secondo Cass.n.6444/2023 “in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale”.
3.1 Si ritiene pertanto che non possa essere riconosciuta la richiesta personalizzazione ma neppure un incremento per danno morale, poiché la percentuale minima di invalidità temporanea non ne giustifica il riconoscimento, né le deposizioni testimoniali assunte, contenenti dichiarazioni per lo più generiche, hanno apportato significativi elementi probatori al riguardo.
3.2 Quanto al danno patrimoniale, non potendosi per quanto esposto riconoscere un danno da perdita di guadagno, si osserva che non sono documentate neppure spese mediche;
potranno essere riconosciute quindi solo le spese dei c.t.p. dott. e dott.ssa nella misura riconosciuta Per_5 Per_6
ai consulenti del giudice, e quindi euro 650,00 per il primo e euro 408,00 per la seconda, per complessivi euro 1.058,00.
Al riassumente deve essere riconosciuto per quanto sopra esposto il solo importo di euro 2.146,08 ai valori attuali per danno biologico, e al pagamento di tale somma devono essere condannati in solido i convenuti e CP_5 CP_3
4. Si osserva che la statuizione circa l'estraneità del al giudizio, Controparte_2
contenuta nella sentenza di primo grado, deve trovare conferma;
il primo giudice aveva infatti evidenziato che alla contestazione del circa la propria qualità Controparte_2
di editrice o proprietaria de non era seguita prova dell'allegazione da parte attorea CP_7
con conseguente rigetto della domanda formulata nei confronti del per Controparte_2
assoluta estraneità ai fatti di causa.
Anche in questa sede deve essere pertanto rigettata la domanda nei confronti di
[...]
(già . Controparte_1 Controparte_2
5. Quanto alle spese di lite, quelle tra , e seguono la soccombenza, ma devono Pt_1 CP_5 CP_3
essere liquidate nei valori medi per tutte le fasi e gradi del giudizio con riferimento all'importo effettivamente riconosciuto a titolo di risarcimento del danno;
quanto a e Pt_1 CP_1 [...]
, le spese di lite seguono la soccombenza con riguardo a tutte le fasi e gradi del giudizio. CP_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando, in sede di rinvio dalla Corte di
Cassazione nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
ed e , così provvede:
[...] CP_5 CP_3
- condanna in solido e al pagamento in favore di della CP_5 CP_3 Parte_1
somma di euro 2.146,08 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre, su tale somma devalutata all'epoca dei fatti (febbraio 2009) e via via rivalutata di anno in anno, agli interessi al tasso legale fino alla data della pubblicazione della presente sentenza e da tale data, sulla somma ai valori attuali, gli interessi al tasso legale sino al saldo;
- condanna in solido e al pagamento in favore di CP_5 CP_3 Parte_1
della somma di euro 1.058,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal marzo 2018 al saldo;
- condanna in solido e a rifondere a le spese di lite CP_5 CP_3 Parte_1
per tutti i gradi e fasi del procedimento, liquidate in € 2.552,00 per il giudizio avanti il Tribunale,
in € 2.915,00 per il giudizio d'appello, in € 1.875,00 per il giudizio di legittimità e in € 2.915,00
per questo giudizio di rinvio, oltre in ogni caso accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%;
- condanna a rifondere a le spese di lite per tutti i Parte_1 Controparte_1
gradi e fasi del procedimento, liquidate in € 2.552,00 per il giudizio avanti il Tribunale, in €
2.915,00 per il giudizio d'appello, in € 1.875,00 per il giudizio di legittimità e in € 2.915,00 per questo giudizio di rinvio, oltre in ogni caso accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%;
- pone le spese di c.t.u. liquidate in primo grado in solido a carico di e . CP_5 CP_3
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli