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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/11/2025, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
RG 2055/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. RT TE Presidente dr.ssa Isabella Messina Giudice dr.ssa DA CU Giudice Rel./Est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. Rg 2055/2025 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Luisa Cappetti e Carlotta Pavesio Calcagni in Parte_1 forza di procura speciale in atti;
parte adottante nei confronti di:
Controparte_1
parte adottanda non costituita
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente ad oggetto: adozione di persona maggiore età.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per il PM: nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.01.2025, adiva il Tribunale di Torino al fine Parte_1 di ottenere, esperiti i necessari adempimenti, la sentenza di adozione di
[...]
Controparte_1
Parte ricorrente esponeva che era sua intenzione adottare Controparte_1 che a seguito della relazione instaurata con la sig.ra
[...] Controparte_2 divenuta sua moglie per effetto del matrimonio celebrato il 15.7.2020 (cfr. certificato di matrimonio
- doc. 6 allegato al ricorso), aveva instaurato con l'adottando, figlio della moglie, un rapporto di natura filiale consolidatosi nel tempo, che egli desiderava dunque formalizzare tale rapporto attraverso l'istituto dell'adozione. Il Giudice Relatore fissava udienza per la comparizione dell'adottante e della adottanda nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 10.03.2025, celebrata avanti al GOP delegato dal Giudice Relatore, parte adottante e parte adottanda manifestavano il rispettivo consenso all'adozione. Parimenti, i genitori naturali dell'adottando, sig.ri e entrambi presenti Controparte_2 Persona_1 all'udienza, prestavano il loro assenso all'adozione.
Veniva all'esito fissata udienza per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e con provvedimento in data 24.9.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di adozione merita accoglimento, risultando integrate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni Parte_1 stabilita come età minima per procedere all'adozione; inoltre, essendo egli nato il [...] (cfr. atto di nascita - doc. 5 allegato al ricorso) e l'adottando il 17.07.2003 (cfr. atto di nascita - doc 4 allegato al ricorso), è rispettata la differenza minima di età di 18 anni tra adottante e adottando richiesta dalla legge (art. 291 cc).
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottando hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione (art. 296 cc); parimenti hanno prestato il loro assenso i genitori naturali dell'adottando, sig.ri Controparte_2
e e cioè tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297
[...] Persona_1 cc, avendo l'adottante dichiarato di non avere figli (cfr. doc. 7 allegato al ricorso).
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottando nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per lo stesso adottando.
In punto cognome, ritiene il Collegio che possa essere accolta la sola richiesta, peraltro già formulata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, di aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario dell'adottando, posponendolo a quest'ultimo.
Con la recente sentenza n. 135/2023, la Corte Costituzionale ha difatti chiarito che
“l'attribuzione all'adottato del cognome dell'adottante costituisce uno degli effetti tipici dell'adozione: si tratta del solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione da parte dell'adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell'adottante” evidenziando che “la ragione giustificatrice di quello che è un doppio cognome in senso tecnico […] risiede, dunque, nell'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale”.
Con la medesima pronuncia, il Giudice delle Legge ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
Orbene, nel caso di specie, sia l'adottante sia l'adottando si sono dichiarati favorevoli all'aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario dell'adottando, sicché nulla osta all'accoglimento di tale soluzione, consentita alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale.
Nulla si dispone in punto spese di lite, attesa la natura e l'esito della causa.
PQM
DISPONE farsi luogo all'adozione di nato a Controparte_1 Moncalieri (TO) il 17.7.2003, da parte di;
Parte_1
DISPONE che l'adottando, assuma il cognome Controparte_1 dell'adottante e lo aggiunga al proprio, così da leggersi Persona_2
e non altrimenti;
[...]
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e le comunicazioni di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 31.10.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
DA CU RT TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. RT TE Presidente dr.ssa Isabella Messina Giudice dr.ssa DA CU Giudice Rel./Est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. Rg 2055/2025 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Luisa Cappetti e Carlotta Pavesio Calcagni in Parte_1 forza di procura speciale in atti;
parte adottante nei confronti di:
Controparte_1
parte adottanda non costituita
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente ad oggetto: adozione di persona maggiore età.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per il PM: nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.01.2025, adiva il Tribunale di Torino al fine Parte_1 di ottenere, esperiti i necessari adempimenti, la sentenza di adozione di
[...]
Controparte_1
Parte ricorrente esponeva che era sua intenzione adottare Controparte_1 che a seguito della relazione instaurata con la sig.ra
[...] Controparte_2 divenuta sua moglie per effetto del matrimonio celebrato il 15.7.2020 (cfr. certificato di matrimonio
- doc. 6 allegato al ricorso), aveva instaurato con l'adottando, figlio della moglie, un rapporto di natura filiale consolidatosi nel tempo, che egli desiderava dunque formalizzare tale rapporto attraverso l'istituto dell'adozione. Il Giudice Relatore fissava udienza per la comparizione dell'adottante e della adottanda nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 10.03.2025, celebrata avanti al GOP delegato dal Giudice Relatore, parte adottante e parte adottanda manifestavano il rispettivo consenso all'adozione. Parimenti, i genitori naturali dell'adottando, sig.ri e entrambi presenti Controparte_2 Persona_1 all'udienza, prestavano il loro assenso all'adozione.
Veniva all'esito fissata udienza per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e con provvedimento in data 24.9.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di adozione merita accoglimento, risultando integrate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni Parte_1 stabilita come età minima per procedere all'adozione; inoltre, essendo egli nato il [...] (cfr. atto di nascita - doc. 5 allegato al ricorso) e l'adottando il 17.07.2003 (cfr. atto di nascita - doc 4 allegato al ricorso), è rispettata la differenza minima di età di 18 anni tra adottante e adottando richiesta dalla legge (art. 291 cc).
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottando hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione (art. 296 cc); parimenti hanno prestato il loro assenso i genitori naturali dell'adottando, sig.ri Controparte_2
e e cioè tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297
[...] Persona_1 cc, avendo l'adottante dichiarato di non avere figli (cfr. doc. 7 allegato al ricorso).
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottando nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per lo stesso adottando.
In punto cognome, ritiene il Collegio che possa essere accolta la sola richiesta, peraltro già formulata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, di aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario dell'adottando, posponendolo a quest'ultimo.
Con la recente sentenza n. 135/2023, la Corte Costituzionale ha difatti chiarito che
“l'attribuzione all'adottato del cognome dell'adottante costituisce uno degli effetti tipici dell'adozione: si tratta del solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione da parte dell'adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell'adottante” evidenziando che “la ragione giustificatrice di quello che è un doppio cognome in senso tecnico […] risiede, dunque, nell'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale”.
Con la medesima pronuncia, il Giudice delle Legge ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
Orbene, nel caso di specie, sia l'adottante sia l'adottando si sono dichiarati favorevoli all'aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario dell'adottando, sicché nulla osta all'accoglimento di tale soluzione, consentita alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale.
Nulla si dispone in punto spese di lite, attesa la natura e l'esito della causa.
PQM
DISPONE farsi luogo all'adozione di nato a Controparte_1 Moncalieri (TO) il 17.7.2003, da parte di;
Parte_1
DISPONE che l'adottando, assuma il cognome Controparte_1 dell'adottante e lo aggiunga al proprio, così da leggersi Persona_2
e non altrimenti;
[...]
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e le comunicazioni di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 31.10.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
DA CU RT TE