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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/10/2025, n. 3801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3801 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di 1° grado iscritta al n. 2197 del R.G affari contenziosi civili dell'anno 2021 – avente a oggetto: contratti bancari tra e rappresentate e difese dall'avv. Parte_1 Parte_2
Attrici Contro (già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 resent ucci e RC IC Convenuta Ragioni di fatto e diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************ Con atto di citazione notificato il 13.10.2020, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
[...] Parte_9 Pt_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , , Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
, Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23 i l Parte_24 Parte_25 Parte_26
Controparte_2 Le odierne attrici ri essere titolari di:
- del c/c n. 012/01027985 e del conto deposito titoli n. Parte_1 00 su cui la banca convenuta aveva addebitato titoli di propria emissione per la somma complessiva di € 14.955,45 nello specifico:
• in data 09.12.2014 n.
1.169 azioni BPB pari ad un controvalore di € 10.462,55;
• in data 25.05.2015 n. 502 azioni BPB pari ad un controvalore di € 4.492,90;
- del c/c n. 012/01027999 e del conto deposito titoli n. Parte_2 6 su cui la banca convenuta aveva addebitato titoli di propria emissione per la somma complessiva di € 24.505,10 nello specifico:
• in data 09.12.2024 n.
2.339 azioni BPB pari ad un controvalore di € 20.934,05;
• in data 25.05.2015 n. 399 azioni BPB pari ad un controvalore di € 3.571,05. Evidenziavano che la documentazione relativa ai citati conti era stata consegnata solo a seguito di espressa richiesta (all. n. 2b e 2d fasc. attrici). Asserivano la violazione da parte della banca convenuta della normativa a tutela del consumatore e l'omessa segnalazione del reale livello di rischio dei titoli azionari, inadeguati anche per eccessiva concentrazione del rischio, attribuendo, di contro, ai titoli un livello di rischio basso o medio non corrispondente alla realtà. Eccepivano, dunque, la nullità delle operazioni, ex art. 23 TUF, per mancata consegna di copia del contratto quadro e la violazione degli obblighi informativi e di diligenza e correttezza. Nel dettaglio, asserivano che gli investimenti fatti eseguire dalla banca, comunque non adeguati al profilo di rischio degli investitori, erano viziati da una inadeguata informazione, sia in termini di quantificazione del rischio associato allo strumento, sia in merito alla sua natura illiquida, sia in relazione alla situazione di conflitto di interessi in cui operava la banca emittente;
sostenevano di non aver mai ricevuto copia dei prospetti informativi e contestavano la violazione da parte della banca convenuta dell'art. 21 TUF, nonché dei Regolamenti Consob n. 11522/1998 e n. 16190/2007; dalla compilazione dei questionari Mifid emergeva chiaramente un profilo di rischio basso, del tutto incompatibile con gli investimenti contestati. Concludevano, quindi, chiedendo la nullità delle operazioni di investimento, ex art. 23 TUF, con condanna in favore delle attrici alla restituzione del capitale investito, per
[...]
pari alla somma di € 14.955,45 e per pari alla som Parte_1 Parte_2 oltre interessi e danno da svalutazione m In subordine, chiedevano il risarcimento del danno per grave inadempimento della banca convenuta, quantificato nella somma di € 14.955,45 per ed € 24.505,10 Parte_1 per oltre interessi e danno da svalutazi le spese di lite. Parte_2 In nale, parte attrice chiedeva, altresì, la corresponsione da parte della banca degli interessi nella maggior misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. Con comparsa del 23.12.2020 si costituiva in giudizio la , Controparte_2 chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea. Asserendo l'esistenza di validi contratti quadro, debitamente sottoscritti dalle odierne attrici (all. n. 7, 8 e 9 fasc. convenuta), affermava di aver compiutamente adempiuto a tutti gli obblighi informativi, richiesti dalla disciplina di settore, fornendo informazioni complete e dettagliate in merito alle caratteristiche e ai rischi connessi con l'acquisto di titoli BPB tramite documenti informativi, consegnati in copia al cliente, nei quali veniva puntualmente illustrato sia il rischio di perdita del capitale investito, sia il c.d. rischio di liquidità. Sottolineava che tutti gli investitori avevano ricevuto e sottoscritto il documento sui rischi generali degli investimenti finanziari, contenente una puntuale illustrazione dei fattori di rischio derivanti da un investimento in strumenti finanziari azionari, tra cui il rischio di liquidità connesso all'acquisto di titoli non quotati su mercati regolamentati, quali le azioni BPB ed il rischio di perdita del capitale investito;
nel corso degli anni, le attrici, attraverso la compilazione dei questionari di profilatura (all. n. 32, 33 e 34 fasc. convenuta), avevano fornito alla banca informazioni perfettamente compatibili con l'acquisto dei titoli oggetto di controversia;
con la sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati nel 2014 e 2015 (all. n. 87, 88, 90 e 91 fasc. convenuta), gli attori avevano specificamente preso conoscenza ed accettato tutti i rischi connessi all'investimento in azioni BPB, rischi illustrati nei prospetti informativi e nelle schede prodotto allegate alle operazioni e consegnate ai sottoscrittori (all. da n. 67 a n. 76 fasc. convenuta); precisava che, a seguito delle operazioni di investimento, le odierne attrici erano divenute titolari rispettivamente di:
- n.
2.007 azioni BPB, pari ad un controvalore di € 14.955,45 Persona_1
- n.
3.290 azioni BPB, pari ad un controvalore di € 24.505,10 Pt_2 Parte_2 tutte le operazioni di investimento erano state effettuate sulla base di ordini sottoscritti dalle attrici, previa informativa sui fattori di rischio degli investimenti e che a fronte della regolare e periodica ricezione degli e/c le attrici non avessero mai mosso alcuna contestazione. Preliminarmente eccepiva la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno avanzate da parte attrice, nonché la prescrizione decennale delle domande di restituzione delle somme investite e di risarcimento del danno contrattuale, per tutti gli investimenti effettuati in epoca anteriore al 13.10.2010; evidenziava che, sino al secondo semestre del 2015, non si era manifestato alcun indice negativo in merito all'andamento della banca e/o alla liquidabilità dei titoli BPB, e che, in ogni caso, la banca aveva prontamente informato gli attori, attraverso l'invio degli e/c, circa l'incremento del livello di rischiosità del titolo, divenuto medio-alto; contestava la ricorrenza di nesso causale tra le condotte addebitate ed il danno lamentato, nonché l'entità della pretesa risarcitoria, che chiedeva escludersi o ridursi, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso con detrazione dell'importo incassato a titolo di dividendi e cedole e al netto delle azioni ricevute dagli attori a titolo gratuito. Con ordinanza del 18.02.2021, resa nel procedimento principale iscritto al n. RG n. 12554/2020, attesa la necessità di verificare ed analizzare i singoli e diversi rapporti bancari, anche con l'ausilio di specifica ctu, veniva disposta la separazione delle domande proposte, con conseguente formazione di autonomi fascicoli processuali. La domanda separata promossa da e veniva iscritta al n. Persona_1 Parte_2 2197/2021 e qui esaminata. Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Secondo l'orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili” (v. Cass. Civ. n. 21255/2013 e v. anche Cass. Civ. n. 11119/2013 e da ultimo Cass. 2066/2023). Tale data può farsi coincidere: 1) con la pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla , la quale ha rivelato la CP_3 violazione da parte della di tutta una serie di obblig ativi in relazione alla CP_2 determinazione del prezzo ione, nel corso dell' Aumento di capitale del 2013; 2) ovvero, subordine, con l'assemblea del 29 aprile 2016, allorquando il valore dell'azione è repentinamente e improvvisamente sceso a € 7,50 ad azione;
3) ovvero, in via ancor più gradata con il 31.12.2015, ossia quando veniva indicato, per la prima volta, nell'estratto conto del dossier titoli al 31.12.2015 il livello di rischio reale dell'azione BPB come medio alto e la sua illiquidità. Nella specie, in primo luogo, trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e, seppur si volesse inquadrare la fattispecie in quella di responsabilità extracontrattuale e/o responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della comunque nessun diritto potrebbe considerarsi prescritto, atteso che dal dies a CP_2 quo, come in precedenza individuato, alla data di notifica dell'atto di citazione (13.10.2020) nessuna prescrizione si è verificata, considerando quale valido atto interruttivo il deposito delle domande di mediazione avvenuto in data 28.09.2020. Considerata la reiterazione, in comparsa conclusionale, della sola domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice, con espressa rinuncia alle altre domande, residuerà quale oggetto del presente giudizio esclusivamente la domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi. Sul punto si osserva che, anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto in difetto di domanda, si può procedere alla disamina della domanda risarcitoria con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17948/2020). In generale, la disciplina dettata dal TUF e dal successivo regolamento attuativo Consob n.11522/1998 pone a carico dell'intermediario finanziario, quale soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (art. 21 lett. a TUF, art. 26 lett. e Reg. Consob 11522/1998 e art.1176 c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, laddove tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell'investimento che egli si accinge a fare (cfr. artt. 5 e 21 lett. a) TUF e art. 47 Cost.). Gli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario in base alla disciplina del TUF vengono individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché' nell'obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio. Concretamente la banca deve, quindi, innanzitutto informarsi e conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento da lei proposto o richiesto dall'investitore, e, successivamente, riferirli al cliente, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato il cliente investitore ad ordinare le operazioni da effettuare. Il contenuto dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investitore, funzionale all'adempimento dell'ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un'informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell'operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione. Qualora l'intermediario valuti un'operazione come non adeguata, ad essa potrà dare corso solo in forza di un ordine impartito per iscritto dal risparmiatore, in cui venga fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016). La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che in tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante l'attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 ss. TUF e 26 ss. del regolamento Consob n. 11522/1998. Inoltre, per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23 co. 6 TUF dispone che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". La Corte di Cassazione, sulla violazione degli obblighi di diligenza e di riparto dell'onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno nello svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria, ha affermato che non può ritenersi assolto da parte della l'onere di dimostrare di aver CP_2 agito secondo la diligenza richiesta, non potendosi att alcuna rilevanza al profilo di rischio dell'investitore, alla sua esperienza in materia “perché le informazioni dal trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche in riferimento ad ogni singolo prodotto di investimento e le stesse, nella specie, andavano comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitrice e dal peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario, l'investitore avrebbe selezionato quelle, secondo lui, con maggiori probabilità di successo” (cfr. Cass. ordinanza n. 15709/2019). Corollario al riparto dell'onere probatorio, è il correlato onere di allegazione del cliente: ritiene il Tribunale di aderire a quell'orientamento di legittimità (Cass. 17.02.2009 n. 3773; Cass. 19.01.2016 n. 810; Cass. 28.02.2018 n. 4727; Cass. 24.04.2018 n. 10111; Cass. 16.05.2019 n. 13265; 24.05.2019 n. 14335) secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”. L'affermazione è quella più aderente ai principi generali sull'onere della prova in materia di responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass. SSUU 13533/2001) che, come è noto, impongono al creditore, il quale agisca per l'inadempimento della controparte, di allegare l'inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario nonché fornire la prova del nesso di causalità fra il primo e il danno, anche sulla base di presunzioni;
spetta invece all'intermediario provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. In definitiva, l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 810 del 19/01/2016). Laddove l'intermediario non porti la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, egli sarà quindi tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (cfr. Cass. 18039/2012). Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7905). Sulla base delle coordinate di giudizio precisate, occorre accertare nel concreto se sussista la prova positiva dell'adempimento degli obblighi informativi, attivi e passivi, posti in capo alla banca: le fonti normative che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento sono il D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.), quale normativa primaria che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della materia e stabilisce i principi generali, ed il Regolamento CP_3 (pro-tempore vigente), quale normativa secondaria che disciplina nel dettaglio le tecniche per la prestazione dei servizi di investimento. Nella fattispecie in esame, in relazione al periodo temporale in cui sono stati posti in essere gli investimenti oggetto di controversia, la disciplina di riferimento è quella di cui al Regolamento Consob n. 16190/2007, emanato in recepimento alla direttiva MIFID con cui è stata introdotta la disciplina della adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only). La normativa richiamata ha previsto la compilazione di un questionario di profilatura per offrire un più alto livello di tutela all'investitore retail, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza). Per profilatura del cliente si intende quel processo di valutazione della situazione finanziaria, della propensione al rischio e degli obiettivi d'investimento dello specifico investitore, sintetizzato e standardizzato in un profilo di rischio, generalmente misurato qualitativamente su una scala di cinque valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto ed alto. La normativa persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse. Gli obblighi informativi passivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informarsi, ovvero di acquisire dati ed informazioni dal proprio cliente, mentre quelli attivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informare il cliente. In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche. Sempre in relazione agli obblighi informativi posti a carico degli intermediari, con comunicazione n. 9019104 del 02.03.2009, la ha emanato un orientamento CP_3 interpretativo sui doveri di correttezza e trasparenz distribuzione di prodotti finanziari illiquidi: per la citata comunicazione, sono illiquidi quei prodotti che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. Si tratta, quindi, di quegli strumenti che, a differenza di altri prodotti di investimenti come i fondi aperti, mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell'investimento. Orbene, gli strumenti finanziari oggetto di giudizio potevano ritenersi al momento del relativo acquisto caratterizzati da un profilo di rischio “alto”: le suddette azioni rientrano nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione e perfettamente rientranti nella definizione fornita dalla con la CP_3 citata comunicazione. Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto. Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore. Ciò posto, si ritiene di aderire alle conclusioni rassegante dal ctu, in quanto condivisibili. Preliminarmente occorre precisare che gli investimenti effettuati dalle attrici ed accertati dal ctu riguardano tanto le azioni quanto le obbligazioni subordinate BPB, ma non essendo queste ultime oggetto di domanda, l'analisi andrà condotta solo in relazione alle azioni BPB acquistate da e . Persona_1 Parte_2 Il a rizione, da parte delle attrici di tre contratti quadro: il contratto quadro del 11.02.2014 sottoscritto da nel quale la banca Parte_2 attribuisce alla cliente un profilo di rischio medio- adro del 10.11.2014 sottoscritto da nel quale non è indicato il profilo di rischio attribuito e il Parte_1 contratto quadro del 05.12.2014 sottoscritto congiuntamente dalle attrici, anche questo privo dell'indicazione relativa al profilo di rischio. Quanto ai questionari di profilatura, va innanzitutto evidenziato che il ctu ha riscontrato in atti la presenza di tre questionari, di cui soltanto uno reca data certa, ossia il questionario compilato da in data 11.02.2014. Parte_2 Gli altri due , ma possono presumibilmente ricondursi alla contestuale sottoscrizione dei contratti quadro del 10.11.2014 e del 05.12.2014, riportando questi la conferma della compilazione del questionario di profilatura. L'incertezza sulla data di compilazione dei citati questionari renderebbe gli stessi invalidi, ad ogni buon conto si ritiene corretta la compiuta analisi effettuata dal ctu in relazione a tutti e tre i questionari depositati. Per quanto qui di interesse, nel questionario di profilatura del 11.02.2014 Parte_2 dichiarava di voler proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flus anche contenuti, costanti e prevedibili e di essere disposta a perdere soltanto una piccola parte del capitale investito;
nonché di effettuare meno di una operazione a trimestre e di aver investito negli ultimi 12 mesi un importo medio non superiore a € 5.000,00; a seguito della compilazione del questionario, la banca assegnava all'investitrice un profilo di rischio medio- basso e, in ogni caso, le risposte evidenziate sono certamente indicative di un profilo di rischio prudenziale. Nel questionario di profilatura sottoscritto da , presumibilmente in data Parte_1 10.11.2014, la stessa dichiarava di voler proteg apitale investito e ricevere flussi di cassa periodici anche contenuti, costanti e prevedibili e di essere disposta a perdere soltanto una piccola parte del capitale investito, nonché di effettuare meno di una operazione a trimestre. A fronte di tali risposte, la banca attribuiva all'investitrice un profilo di rischio medio. Infine, quanto al terzo questionario, sottoscritto congiuntamente dalle odierne attrici, presumibilmente in data 05.12.2014, deve osservarsi che la sottoscrizione congiunta del questionario inficia inevitabilmente l'attendibilità del questionario stesso, non avendo la banca convenuta proceduto alla valutazione specifica ed individuale del singolo cliente, necessaria per l'accertamento della adeguatezza degli investimenti rispetto al reale profilo di rischio dell'investitore. Inoltre, il ctu ha evidenziato una divergenza nelle risposte rispetto al questionario compilato soli otto mesi prima da : infatti, il questionario a firma congiunta ricalca le Parte_2 risposte fornite da nel questionario compilato in data 10.11.2014, Parte_1 evidenziando delle a a investitrice . Quest'ultima, nel Parte_2 questionario sottoscritto singolarmente, aveva dichiar erare in strumenti finanziari nel lungo termine, mentre nel questionario congiunto è riportata una risposta positiva;
nel questionario sottoscritto singolarmente dichiarava un reddito annuo fino a € 50.000,00, mentre in quello congiunto un reddito da €.50.000,00 a € 100.000,00; nel questionario sottoscritto singolarmente dichiarava di aver investito negli ultimi 12 mesi un importo medio non superiore a € 5.000,00, mentre nel questionario congiunto dichiarava di aver investito un importo tra € 10.000,00 ed € 50.000,00. Da tanto il perito nominato ha, correttamente, desunto la non attendibilità del questionario congiunto (nel quale veniva attribuito un profilo di rischio medio) in relazione alla investitrice
. Parte_2 ne di , benché il profilo di rischio attribuito (medio) risulti Parte_1 compatibile con le rispo non può ritenersi allo stesso modo compatibile con l'acquisto dei titoli contestati, attesa l'illiquidità degli stessi. Come sottolineato anche dal ctu, infatti, dei titoli che presentano un grado elevato di rischiosità non possono ritenersi adeguati ad un investitore non professionista e tracciato secondo un profilo come quello attribuito alle odierne attrici, tanto più se, come nel caso di specie, il portafoglio del cliente presenta una eccessiva concentrazione di titoli illiquidi che espongono lo stesso ad un rischio troppo elevato, anche per un investitore con un profilo di rischio alto (pag. 19 elaborato peritale). Infatti, un dossier titoli composto per la sua interezza di titoli illiquidi è di per sé strutturalmente inadeguato (pag. 19 elaborato peritale). Peraltro, il rispetto degli obblighi informativi da parte della banca deve avvenire in concreto e non in modo meramente formale, non essendo all'uopo sufficiente la mera consegna di voluminosi prospetti informativi, costituenti materiale non facilmente intelligibile, tanto più da un investitore non professionista. Allo stesso modo, la valutazione dell'adeguatezza dell'investimento deve essere effettuata in concreto, in relazione alle reali capacità reddituali e alle reali condizioni di vita del cliente, essendo la banca, quale parte dotata di maggiore conoscenza e consapevolezza, perfettamente in grado di comprendere l'effettiva opportunità dell'investimento, in una prospettiva di bilanciamento tanto degli interessi, quanto e soprattutto della forza contrattuale delle parti. Quanto all'obbligo di comunicazione del conflitto di interessi, il ctu ha accertato il rispetto da parte dell'intermediario; non risultano, invece, rispettate le disposizioni di cui alla comunicazione n. 9019104/2009, difettando tra l'altro lo specifico confronto con CP_3 prodotti semplic a basso rischio (pag. 17 e 18 elaborato peritale). Orbene, posto che la condotta omissiva da parte della banca intermediaria, che non adempia ai doveri di fornire all'investitore un'informazione in concreto adeguata in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, viene considerata normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore, ciò non esclude la possibilità di una prova contraria da parte dell'intermediario circa la sussistenza di sopravvenienze capaci di deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa, con la quale si dimostri, sulla base di elementi univocamente concludenti, che il cliente, pur avendo ricevuto la specifica informazione omessa, avrebbe confermato comunque la scelta (Cassazione civile sez. I, 31/08/2020, n.18151). A seguito della compiuta analisi effettuata, il ctu ha, dunque, concluso per la inadeguatezza dei titoli oggetto di controversia, accertando che le odierne attrici non hanno nel tempo incassato cedole e/o dividendi ed hanno, rispettivamente investito le seguenti somme:
- € 14.955,45 in azioni BPB Parte_1
- IN La CA € 24.505,10 in azioni BPB Pur avendo il ctu, in risposta alle osservazioni di parte convenuta, accertato il percepimento da parte delle attrici di somme a titolo di cedole per le obbligazioni subordinate (dichiarate come rimborsate alla data di scadenza dalla banca convenuta), le stesse non possono essere tenute in considerazione, essendo oggetto del presente giudizio esclusivamente i titoli azionari specificamente contestati. Alla luce delle considerazioni svolte, l'inosservanza degli obblighi di informazione attiva e passiva nella fase di conclusione del singolo negozio di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice. Va, infatti, evidenziato che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo – informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario (Cass., n. 33596/2021) e che la prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori di rischio che gli devono essere evidenziati (Cass., n. 7905/2020). Nel caso di specie, attesa la mancata offerta di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il CP_2 pregiudizio subito dagli attori, nello specifico consistente nella perdita economi vante dalla riduzione del valore delle azioni. Ai fini della quantificazione del danno, la banca dovrà essere condannata alla restituzione della somma come quantificata dal ctu, pari ad € 14.955,45 in favore di e pari ad € Persona_1 24.505,10 in favore di . Parte_2 Inoltre, in tema di inanziaria, allorché sia pronunciata la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno patito dall'investitore, in ragione dell'inadempimento ai propri obblighi, quantificato sull'assunto della perdita di integrale valore dei titoli al momento della decisione, va del pari disposta la restituzione dei titoli medesimi, quale espressione del medesimo principio di cui all'art. 1223 c.c., del risarcimento effettivamente corrispondente al danno, ogni qualvolta il loro residuo valore venga reputato, al momento della decisione, pari a zero, ma non risulti altresì in giudizio l'impossibilità di un successivo incremento del valore stesso, per essere stati i titoli annullati, definitivamente ceduti o per qualsiasi altra concreta evenienza. (così Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14178). Quanto alla domanda di ridimensionamento del danno dovuto agli attori, formulata dalla per concorso di colpa degli investitori ex. art. 1227 c.c., va disattesa. CP_2 A tal proposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016). Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa di parte attrice, in ragione della mancanza della qualità di investitrice professionale. Sulla somma da restituirsi deve riconoscersi la sola rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del fatto illecito e non anche, come richiesto, gli interessi poiché questi, com'è noto, nell'illecito aquiliano costituiscono danno ulteriore da lucro cessante (rispetto al danno emergente della svalutazione) che va risarcito solo quando il richiedente alleghi e provi, anche per presunzioni, che la rivalutazione non vale a reintegrarlo pienamente, dovendo egli essere posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cassazione civile sez. III - 10/03/2025, n. 6351) In difetto di allegazione specifica della destinazione delle somme investite in operazioni di maggiore redditività rispetto agli importi riconosciuti, va esclusa qualsivoglia ulteriore voce di danno. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base del decisum complessivo e nei minimi, avendo promosso un unico atto introduttivo per più parti con posizione distinte poi successivamente separate, essendo stata esperita esclusivamente la consulenza tecnica d'ufficio ed inserendosi la controversia in un filone da potersi ormai considerare seriale. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Persona_1
, con citazione notificata il 13.10.2020, nei confronti di Parte_2 [...]
ora così provvede: Controparte_4 Controparte_1 anto anda e per l'effetto ND la CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarci favore di della somma complessiva di € 14.955,45 e in favore di Persona_1 Parte_2
d plessiva di € 24.505,10, oltre al danno da svalutazione
[...] inato secondo gli indici istat, e con restituzione dei titoli posseduti di cui ai dossier n. 00012/0000021297060 e n. 00012/0000021297076 in favore della CP_2
2. ND la in persona del legale rappresen .t., al pagamento, in CP_1 favore di , in solido, delle spese processuali che liquida in Parte_27
€ 3.809, generali al 15% come per legge, da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 07.05.2023, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, 23.10.2025 Il Giudice Assunta Napoliello
Bari, 23/10/2025
Il Giudice Assunta Napoliello
Attrici Contro (già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 resent ucci e RC IC Convenuta Ragioni di fatto e diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************ Con atto di citazione notificato il 13.10.2020, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
[...] Parte_9 Pt_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , , Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
, Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23 i l Parte_24 Parte_25 Parte_26
Controparte_2 Le odierne attrici ri essere titolari di:
- del c/c n. 012/01027985 e del conto deposito titoli n. Parte_1 00 su cui la banca convenuta aveva addebitato titoli di propria emissione per la somma complessiva di € 14.955,45 nello specifico:
• in data 09.12.2014 n.
1.169 azioni BPB pari ad un controvalore di € 10.462,55;
• in data 25.05.2015 n. 502 azioni BPB pari ad un controvalore di € 4.492,90;
- del c/c n. 012/01027999 e del conto deposito titoli n. Parte_2 6 su cui la banca convenuta aveva addebitato titoli di propria emissione per la somma complessiva di € 24.505,10 nello specifico:
• in data 09.12.2024 n.
2.339 azioni BPB pari ad un controvalore di € 20.934,05;
• in data 25.05.2015 n. 399 azioni BPB pari ad un controvalore di € 3.571,05. Evidenziavano che la documentazione relativa ai citati conti era stata consegnata solo a seguito di espressa richiesta (all. n. 2b e 2d fasc. attrici). Asserivano la violazione da parte della banca convenuta della normativa a tutela del consumatore e l'omessa segnalazione del reale livello di rischio dei titoli azionari, inadeguati anche per eccessiva concentrazione del rischio, attribuendo, di contro, ai titoli un livello di rischio basso o medio non corrispondente alla realtà. Eccepivano, dunque, la nullità delle operazioni, ex art. 23 TUF, per mancata consegna di copia del contratto quadro e la violazione degli obblighi informativi e di diligenza e correttezza. Nel dettaglio, asserivano che gli investimenti fatti eseguire dalla banca, comunque non adeguati al profilo di rischio degli investitori, erano viziati da una inadeguata informazione, sia in termini di quantificazione del rischio associato allo strumento, sia in merito alla sua natura illiquida, sia in relazione alla situazione di conflitto di interessi in cui operava la banca emittente;
sostenevano di non aver mai ricevuto copia dei prospetti informativi e contestavano la violazione da parte della banca convenuta dell'art. 21 TUF, nonché dei Regolamenti Consob n. 11522/1998 e n. 16190/2007; dalla compilazione dei questionari Mifid emergeva chiaramente un profilo di rischio basso, del tutto incompatibile con gli investimenti contestati. Concludevano, quindi, chiedendo la nullità delle operazioni di investimento, ex art. 23 TUF, con condanna in favore delle attrici alla restituzione del capitale investito, per
[...]
pari alla somma di € 14.955,45 e per pari alla som Parte_1 Parte_2 oltre interessi e danno da svalutazione m In subordine, chiedevano il risarcimento del danno per grave inadempimento della banca convenuta, quantificato nella somma di € 14.955,45 per ed € 24.505,10 Parte_1 per oltre interessi e danno da svalutazi le spese di lite. Parte_2 In nale, parte attrice chiedeva, altresì, la corresponsione da parte della banca degli interessi nella maggior misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. Con comparsa del 23.12.2020 si costituiva in giudizio la , Controparte_2 chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea. Asserendo l'esistenza di validi contratti quadro, debitamente sottoscritti dalle odierne attrici (all. n. 7, 8 e 9 fasc. convenuta), affermava di aver compiutamente adempiuto a tutti gli obblighi informativi, richiesti dalla disciplina di settore, fornendo informazioni complete e dettagliate in merito alle caratteristiche e ai rischi connessi con l'acquisto di titoli BPB tramite documenti informativi, consegnati in copia al cliente, nei quali veniva puntualmente illustrato sia il rischio di perdita del capitale investito, sia il c.d. rischio di liquidità. Sottolineava che tutti gli investitori avevano ricevuto e sottoscritto il documento sui rischi generali degli investimenti finanziari, contenente una puntuale illustrazione dei fattori di rischio derivanti da un investimento in strumenti finanziari azionari, tra cui il rischio di liquidità connesso all'acquisto di titoli non quotati su mercati regolamentati, quali le azioni BPB ed il rischio di perdita del capitale investito;
nel corso degli anni, le attrici, attraverso la compilazione dei questionari di profilatura (all. n. 32, 33 e 34 fasc. convenuta), avevano fornito alla banca informazioni perfettamente compatibili con l'acquisto dei titoli oggetto di controversia;
con la sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati nel 2014 e 2015 (all. n. 87, 88, 90 e 91 fasc. convenuta), gli attori avevano specificamente preso conoscenza ed accettato tutti i rischi connessi all'investimento in azioni BPB, rischi illustrati nei prospetti informativi e nelle schede prodotto allegate alle operazioni e consegnate ai sottoscrittori (all. da n. 67 a n. 76 fasc. convenuta); precisava che, a seguito delle operazioni di investimento, le odierne attrici erano divenute titolari rispettivamente di:
- n.
2.007 azioni BPB, pari ad un controvalore di € 14.955,45 Persona_1
- n.
3.290 azioni BPB, pari ad un controvalore di € 24.505,10 Pt_2 Parte_2 tutte le operazioni di investimento erano state effettuate sulla base di ordini sottoscritti dalle attrici, previa informativa sui fattori di rischio degli investimenti e che a fronte della regolare e periodica ricezione degli e/c le attrici non avessero mai mosso alcuna contestazione. Preliminarmente eccepiva la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno avanzate da parte attrice, nonché la prescrizione decennale delle domande di restituzione delle somme investite e di risarcimento del danno contrattuale, per tutti gli investimenti effettuati in epoca anteriore al 13.10.2010; evidenziava che, sino al secondo semestre del 2015, non si era manifestato alcun indice negativo in merito all'andamento della banca e/o alla liquidabilità dei titoli BPB, e che, in ogni caso, la banca aveva prontamente informato gli attori, attraverso l'invio degli e/c, circa l'incremento del livello di rischiosità del titolo, divenuto medio-alto; contestava la ricorrenza di nesso causale tra le condotte addebitate ed il danno lamentato, nonché l'entità della pretesa risarcitoria, che chiedeva escludersi o ridursi, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso con detrazione dell'importo incassato a titolo di dividendi e cedole e al netto delle azioni ricevute dagli attori a titolo gratuito. Con ordinanza del 18.02.2021, resa nel procedimento principale iscritto al n. RG n. 12554/2020, attesa la necessità di verificare ed analizzare i singoli e diversi rapporti bancari, anche con l'ausilio di specifica ctu, veniva disposta la separazione delle domande proposte, con conseguente formazione di autonomi fascicoli processuali. La domanda separata promossa da e veniva iscritta al n. Persona_1 Parte_2 2197/2021 e qui esaminata. Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Secondo l'orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili” (v. Cass. Civ. n. 21255/2013 e v. anche Cass. Civ. n. 11119/2013 e da ultimo Cass. 2066/2023). Tale data può farsi coincidere: 1) con la pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla , la quale ha rivelato la CP_3 violazione da parte della di tutta una serie di obblig ativi in relazione alla CP_2 determinazione del prezzo ione, nel corso dell' Aumento di capitale del 2013; 2) ovvero, subordine, con l'assemblea del 29 aprile 2016, allorquando il valore dell'azione è repentinamente e improvvisamente sceso a € 7,50 ad azione;
3) ovvero, in via ancor più gradata con il 31.12.2015, ossia quando veniva indicato, per la prima volta, nell'estratto conto del dossier titoli al 31.12.2015 il livello di rischio reale dell'azione BPB come medio alto e la sua illiquidità. Nella specie, in primo luogo, trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e, seppur si volesse inquadrare la fattispecie in quella di responsabilità extracontrattuale e/o responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della comunque nessun diritto potrebbe considerarsi prescritto, atteso che dal dies a CP_2 quo, come in precedenza individuato, alla data di notifica dell'atto di citazione (13.10.2020) nessuna prescrizione si è verificata, considerando quale valido atto interruttivo il deposito delle domande di mediazione avvenuto in data 28.09.2020. Considerata la reiterazione, in comparsa conclusionale, della sola domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice, con espressa rinuncia alle altre domande, residuerà quale oggetto del presente giudizio esclusivamente la domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi. Sul punto si osserva che, anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto in difetto di domanda, si può procedere alla disamina della domanda risarcitoria con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17948/2020). In generale, la disciplina dettata dal TUF e dal successivo regolamento attuativo Consob n.11522/1998 pone a carico dell'intermediario finanziario, quale soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (art. 21 lett. a TUF, art. 26 lett. e Reg. Consob 11522/1998 e art.1176 c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, laddove tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell'investimento che egli si accinge a fare (cfr. artt. 5 e 21 lett. a) TUF e art. 47 Cost.). Gli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario in base alla disciplina del TUF vengono individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché' nell'obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio. Concretamente la banca deve, quindi, innanzitutto informarsi e conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento da lei proposto o richiesto dall'investitore, e, successivamente, riferirli al cliente, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato il cliente investitore ad ordinare le operazioni da effettuare. Il contenuto dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investitore, funzionale all'adempimento dell'ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un'informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell'operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione. Qualora l'intermediario valuti un'operazione come non adeguata, ad essa potrà dare corso solo in forza di un ordine impartito per iscritto dal risparmiatore, in cui venga fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016). La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che in tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante l'attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 ss. TUF e 26 ss. del regolamento Consob n. 11522/1998. Inoltre, per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23 co. 6 TUF dispone che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". La Corte di Cassazione, sulla violazione degli obblighi di diligenza e di riparto dell'onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno nello svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria, ha affermato che non può ritenersi assolto da parte della l'onere di dimostrare di aver CP_2 agito secondo la diligenza richiesta, non potendosi att alcuna rilevanza al profilo di rischio dell'investitore, alla sua esperienza in materia “perché le informazioni dal trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche in riferimento ad ogni singolo prodotto di investimento e le stesse, nella specie, andavano comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitrice e dal peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario, l'investitore avrebbe selezionato quelle, secondo lui, con maggiori probabilità di successo” (cfr. Cass. ordinanza n. 15709/2019). Corollario al riparto dell'onere probatorio, è il correlato onere di allegazione del cliente: ritiene il Tribunale di aderire a quell'orientamento di legittimità (Cass. 17.02.2009 n. 3773; Cass. 19.01.2016 n. 810; Cass. 28.02.2018 n. 4727; Cass. 24.04.2018 n. 10111; Cass. 16.05.2019 n. 13265; 24.05.2019 n. 14335) secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”. L'affermazione è quella più aderente ai principi generali sull'onere della prova in materia di responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass. SSUU 13533/2001) che, come è noto, impongono al creditore, il quale agisca per l'inadempimento della controparte, di allegare l'inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario nonché fornire la prova del nesso di causalità fra il primo e il danno, anche sulla base di presunzioni;
spetta invece all'intermediario provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. In definitiva, l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 810 del 19/01/2016). Laddove l'intermediario non porti la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, egli sarà quindi tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (cfr. Cass. 18039/2012). Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7905). Sulla base delle coordinate di giudizio precisate, occorre accertare nel concreto se sussista la prova positiva dell'adempimento degli obblighi informativi, attivi e passivi, posti in capo alla banca: le fonti normative che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento sono il D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.), quale normativa primaria che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della materia e stabilisce i principi generali, ed il Regolamento CP_3 (pro-tempore vigente), quale normativa secondaria che disciplina nel dettaglio le tecniche per la prestazione dei servizi di investimento. Nella fattispecie in esame, in relazione al periodo temporale in cui sono stati posti in essere gli investimenti oggetto di controversia, la disciplina di riferimento è quella di cui al Regolamento Consob n. 16190/2007, emanato in recepimento alla direttiva MIFID con cui è stata introdotta la disciplina della adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only). La normativa richiamata ha previsto la compilazione di un questionario di profilatura per offrire un più alto livello di tutela all'investitore retail, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza). Per profilatura del cliente si intende quel processo di valutazione della situazione finanziaria, della propensione al rischio e degli obiettivi d'investimento dello specifico investitore, sintetizzato e standardizzato in un profilo di rischio, generalmente misurato qualitativamente su una scala di cinque valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto ed alto. La normativa persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse. Gli obblighi informativi passivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informarsi, ovvero di acquisire dati ed informazioni dal proprio cliente, mentre quelli attivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informare il cliente. In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche. Sempre in relazione agli obblighi informativi posti a carico degli intermediari, con comunicazione n. 9019104 del 02.03.2009, la ha emanato un orientamento CP_3 interpretativo sui doveri di correttezza e trasparenz distribuzione di prodotti finanziari illiquidi: per la citata comunicazione, sono illiquidi quei prodotti che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. Si tratta, quindi, di quegli strumenti che, a differenza di altri prodotti di investimenti come i fondi aperti, mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell'investimento. Orbene, gli strumenti finanziari oggetto di giudizio potevano ritenersi al momento del relativo acquisto caratterizzati da un profilo di rischio “alto”: le suddette azioni rientrano nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione e perfettamente rientranti nella definizione fornita dalla con la CP_3 citata comunicazione. Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto. Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore. Ciò posto, si ritiene di aderire alle conclusioni rassegante dal ctu, in quanto condivisibili. Preliminarmente occorre precisare che gli investimenti effettuati dalle attrici ed accertati dal ctu riguardano tanto le azioni quanto le obbligazioni subordinate BPB, ma non essendo queste ultime oggetto di domanda, l'analisi andrà condotta solo in relazione alle azioni BPB acquistate da e . Persona_1 Parte_2 Il a rizione, da parte delle attrici di tre contratti quadro: il contratto quadro del 11.02.2014 sottoscritto da nel quale la banca Parte_2 attribuisce alla cliente un profilo di rischio medio- adro del 10.11.2014 sottoscritto da nel quale non è indicato il profilo di rischio attribuito e il Parte_1 contratto quadro del 05.12.2014 sottoscritto congiuntamente dalle attrici, anche questo privo dell'indicazione relativa al profilo di rischio. Quanto ai questionari di profilatura, va innanzitutto evidenziato che il ctu ha riscontrato in atti la presenza di tre questionari, di cui soltanto uno reca data certa, ossia il questionario compilato da in data 11.02.2014. Parte_2 Gli altri due , ma possono presumibilmente ricondursi alla contestuale sottoscrizione dei contratti quadro del 10.11.2014 e del 05.12.2014, riportando questi la conferma della compilazione del questionario di profilatura. L'incertezza sulla data di compilazione dei citati questionari renderebbe gli stessi invalidi, ad ogni buon conto si ritiene corretta la compiuta analisi effettuata dal ctu in relazione a tutti e tre i questionari depositati. Per quanto qui di interesse, nel questionario di profilatura del 11.02.2014 Parte_2 dichiarava di voler proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flus anche contenuti, costanti e prevedibili e di essere disposta a perdere soltanto una piccola parte del capitale investito;
nonché di effettuare meno di una operazione a trimestre e di aver investito negli ultimi 12 mesi un importo medio non superiore a € 5.000,00; a seguito della compilazione del questionario, la banca assegnava all'investitrice un profilo di rischio medio- basso e, in ogni caso, le risposte evidenziate sono certamente indicative di un profilo di rischio prudenziale. Nel questionario di profilatura sottoscritto da , presumibilmente in data Parte_1 10.11.2014, la stessa dichiarava di voler proteg apitale investito e ricevere flussi di cassa periodici anche contenuti, costanti e prevedibili e di essere disposta a perdere soltanto una piccola parte del capitale investito, nonché di effettuare meno di una operazione a trimestre. A fronte di tali risposte, la banca attribuiva all'investitrice un profilo di rischio medio. Infine, quanto al terzo questionario, sottoscritto congiuntamente dalle odierne attrici, presumibilmente in data 05.12.2014, deve osservarsi che la sottoscrizione congiunta del questionario inficia inevitabilmente l'attendibilità del questionario stesso, non avendo la banca convenuta proceduto alla valutazione specifica ed individuale del singolo cliente, necessaria per l'accertamento della adeguatezza degli investimenti rispetto al reale profilo di rischio dell'investitore. Inoltre, il ctu ha evidenziato una divergenza nelle risposte rispetto al questionario compilato soli otto mesi prima da : infatti, il questionario a firma congiunta ricalca le Parte_2 risposte fornite da nel questionario compilato in data 10.11.2014, Parte_1 evidenziando delle a a investitrice . Quest'ultima, nel Parte_2 questionario sottoscritto singolarmente, aveva dichiar erare in strumenti finanziari nel lungo termine, mentre nel questionario congiunto è riportata una risposta positiva;
nel questionario sottoscritto singolarmente dichiarava un reddito annuo fino a € 50.000,00, mentre in quello congiunto un reddito da €.50.000,00 a € 100.000,00; nel questionario sottoscritto singolarmente dichiarava di aver investito negli ultimi 12 mesi un importo medio non superiore a € 5.000,00, mentre nel questionario congiunto dichiarava di aver investito un importo tra € 10.000,00 ed € 50.000,00. Da tanto il perito nominato ha, correttamente, desunto la non attendibilità del questionario congiunto (nel quale veniva attribuito un profilo di rischio medio) in relazione alla investitrice
. Parte_2 ne di , benché il profilo di rischio attribuito (medio) risulti Parte_1 compatibile con le rispo non può ritenersi allo stesso modo compatibile con l'acquisto dei titoli contestati, attesa l'illiquidità degli stessi. Come sottolineato anche dal ctu, infatti, dei titoli che presentano un grado elevato di rischiosità non possono ritenersi adeguati ad un investitore non professionista e tracciato secondo un profilo come quello attribuito alle odierne attrici, tanto più se, come nel caso di specie, il portafoglio del cliente presenta una eccessiva concentrazione di titoli illiquidi che espongono lo stesso ad un rischio troppo elevato, anche per un investitore con un profilo di rischio alto (pag. 19 elaborato peritale). Infatti, un dossier titoli composto per la sua interezza di titoli illiquidi è di per sé strutturalmente inadeguato (pag. 19 elaborato peritale). Peraltro, il rispetto degli obblighi informativi da parte della banca deve avvenire in concreto e non in modo meramente formale, non essendo all'uopo sufficiente la mera consegna di voluminosi prospetti informativi, costituenti materiale non facilmente intelligibile, tanto più da un investitore non professionista. Allo stesso modo, la valutazione dell'adeguatezza dell'investimento deve essere effettuata in concreto, in relazione alle reali capacità reddituali e alle reali condizioni di vita del cliente, essendo la banca, quale parte dotata di maggiore conoscenza e consapevolezza, perfettamente in grado di comprendere l'effettiva opportunità dell'investimento, in una prospettiva di bilanciamento tanto degli interessi, quanto e soprattutto della forza contrattuale delle parti. Quanto all'obbligo di comunicazione del conflitto di interessi, il ctu ha accertato il rispetto da parte dell'intermediario; non risultano, invece, rispettate le disposizioni di cui alla comunicazione n. 9019104/2009, difettando tra l'altro lo specifico confronto con CP_3 prodotti semplic a basso rischio (pag. 17 e 18 elaborato peritale). Orbene, posto che la condotta omissiva da parte della banca intermediaria, che non adempia ai doveri di fornire all'investitore un'informazione in concreto adeguata in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, viene considerata normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore, ciò non esclude la possibilità di una prova contraria da parte dell'intermediario circa la sussistenza di sopravvenienze capaci di deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa, con la quale si dimostri, sulla base di elementi univocamente concludenti, che il cliente, pur avendo ricevuto la specifica informazione omessa, avrebbe confermato comunque la scelta (Cassazione civile sez. I, 31/08/2020, n.18151). A seguito della compiuta analisi effettuata, il ctu ha, dunque, concluso per la inadeguatezza dei titoli oggetto di controversia, accertando che le odierne attrici non hanno nel tempo incassato cedole e/o dividendi ed hanno, rispettivamente investito le seguenti somme:
- € 14.955,45 in azioni BPB Parte_1
- IN La CA € 24.505,10 in azioni BPB Pur avendo il ctu, in risposta alle osservazioni di parte convenuta, accertato il percepimento da parte delle attrici di somme a titolo di cedole per le obbligazioni subordinate (dichiarate come rimborsate alla data di scadenza dalla banca convenuta), le stesse non possono essere tenute in considerazione, essendo oggetto del presente giudizio esclusivamente i titoli azionari specificamente contestati. Alla luce delle considerazioni svolte, l'inosservanza degli obblighi di informazione attiva e passiva nella fase di conclusione del singolo negozio di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice. Va, infatti, evidenziato che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo – informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario (Cass., n. 33596/2021) e che la prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori di rischio che gli devono essere evidenziati (Cass., n. 7905/2020). Nel caso di specie, attesa la mancata offerta di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il CP_2 pregiudizio subito dagli attori, nello specifico consistente nella perdita economi vante dalla riduzione del valore delle azioni. Ai fini della quantificazione del danno, la banca dovrà essere condannata alla restituzione della somma come quantificata dal ctu, pari ad € 14.955,45 in favore di e pari ad € Persona_1 24.505,10 in favore di . Parte_2 Inoltre, in tema di inanziaria, allorché sia pronunciata la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno patito dall'investitore, in ragione dell'inadempimento ai propri obblighi, quantificato sull'assunto della perdita di integrale valore dei titoli al momento della decisione, va del pari disposta la restituzione dei titoli medesimi, quale espressione del medesimo principio di cui all'art. 1223 c.c., del risarcimento effettivamente corrispondente al danno, ogni qualvolta il loro residuo valore venga reputato, al momento della decisione, pari a zero, ma non risulti altresì in giudizio l'impossibilità di un successivo incremento del valore stesso, per essere stati i titoli annullati, definitivamente ceduti o per qualsiasi altra concreta evenienza. (così Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14178). Quanto alla domanda di ridimensionamento del danno dovuto agli attori, formulata dalla per concorso di colpa degli investitori ex. art. 1227 c.c., va disattesa. CP_2 A tal proposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016). Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa di parte attrice, in ragione della mancanza della qualità di investitrice professionale. Sulla somma da restituirsi deve riconoscersi la sola rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del fatto illecito e non anche, come richiesto, gli interessi poiché questi, com'è noto, nell'illecito aquiliano costituiscono danno ulteriore da lucro cessante (rispetto al danno emergente della svalutazione) che va risarcito solo quando il richiedente alleghi e provi, anche per presunzioni, che la rivalutazione non vale a reintegrarlo pienamente, dovendo egli essere posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cassazione civile sez. III - 10/03/2025, n. 6351) In difetto di allegazione specifica della destinazione delle somme investite in operazioni di maggiore redditività rispetto agli importi riconosciuti, va esclusa qualsivoglia ulteriore voce di danno. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base del decisum complessivo e nei minimi, avendo promosso un unico atto introduttivo per più parti con posizione distinte poi successivamente separate, essendo stata esperita esclusivamente la consulenza tecnica d'ufficio ed inserendosi la controversia in un filone da potersi ormai considerare seriale. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Persona_1
, con citazione notificata il 13.10.2020, nei confronti di Parte_2 [...]
ora così provvede: Controparte_4 Controparte_1 anto anda e per l'effetto ND la CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarci favore di della somma complessiva di € 14.955,45 e in favore di Persona_1 Parte_2
d plessiva di € 24.505,10, oltre al danno da svalutazione
[...] inato secondo gli indici istat, e con restituzione dei titoli posseduti di cui ai dossier n. 00012/0000021297060 e n. 00012/0000021297076 in favore della CP_2
2. ND la in persona del legale rappresen .t., al pagamento, in CP_1 favore di , in solido, delle spese processuali che liquida in Parte_27
€ 3.809, generali al 15% come per legge, da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 07.05.2023, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, 23.10.2025 Il Giudice Assunta Napoliello
Bari, 23/10/2025
Il Giudice Assunta Napoliello