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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
Nelle persone dei magistrati:
Dr. Pasquale Maria Cristiano Presidente
Dr. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Dr. Maria Pia Gigliola Matarrese Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 5158 del ruolo generale degli affari civili contenziosi
della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2019, avverso la sentenza del Tribunale di Nola n.
1634/2019, pubblicata in data 17.07.2019 e notificata in data 28.10.2019, vertente tra
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc.: ) ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Manzi
(Cod. Fisc.: ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio (P.E.C.: C.F._2
Email_1
appellante
e
(P.I. ), con sede in Nola (NA) alla via Polveriera n. 6 Controparte_1 P.IVA_1
1
5158/2019 c/ Mi. Parte_1 Controparte_2 traversa Sant'Agata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Ruocco (cod. fisc. ) ed elettivamente domiciliata C.F._3
presso il suo studio, in virtù di mandato in atti – p.e.c. . Email_2
appellata
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 4 aprile 2017, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la società
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, per ivi Controparte_1 Parte_1
sentirlo condannare al pagamento della somma di € 12.148,67 oltre IVA, o altra somma ritenuta di giustizia.
Assumeva la società che nell'anno 2012, su incarico ricevuto da Controparte_1 Parte_1
aveva eseguito, su fabbricato in Nola alla Via Traversa I Arno 18, di cui questi era
[...]
comproprietario col coniuge, , lavori di rifacimento fogne e predisposizione Parte_2
impianti tecnologici , che vedevano interessato anche l'attiguo fabbricato di proprietà della signora
. Parte_3
I predetti lavori, effettuati su incarico verbale di e di , Parte_1 Testimone_1
coniuge della , erano stati diretti dall'arch. e dall'arch. , Parte_3 Persona_1 Persona_2
che avevano provveduto altresì alla ripartizione delle spese per quei lavori riguardanti le parti comuni delle due proprietà.
I lavori, consistiti nella realizzazione dei sottoservizi comuni ed esclusivi alle rispettive proprietà
proprietà e , erano stati eseguiti a seguito di presentazione al Pt_1 Pt_2 Pt_3 CP_3
di SCIA e, per l'allaccio in fogna, sulla scorta del permesso n. 8/2011, rilasciato in data
[...]
27.01.2011 dalla società CP_4
imaneva contumace. Parte_1
Il giudizio veniva istruito con prove testimoniali e con una consulenza tecnica d'ufficio che confermava
2
Co 5158/2019 c/ Parte_1 Controparte_2 nel computo allegato”, e stimava l'importo dovuto dal convenuto alla ditta in Controparte_1
€ 11.350,62. (cfr. relazione CTU ).
il Tribunale di Nola, condivise e fatte proprie le risultanze della CTU, con la sentenza in questa sede gravata, ha condannato al pagamento della somma di €11.350,62, oltre Parte_1
interessi dalla domanda e spese di procedura.
Con atto di citazione notificato in data 20.11.2019, ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza, affidando le proprie critiche a due censure: la inesistenza ovvero, in subordine, nullità
della notificazione dell'atto di citazione non rilevata in primo grado;
l'erronea valutazione delle prove acquisite da parte del giudice di primo grado.
Con Si è costituita la he ha chiesto respingersi l'appello e confermarsi l'impugnata Controparte_2
sentenza immune da vizi logico giuridici.
All'udienza del 06 giugno 2023, svoltasi mediante il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc , la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art.190 cpc,
per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante deduce :
A) ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 24 COST. -
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 139, 140, 163 E SS. C.P.C. – OMESSA
NOTIFICAZIONE DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO-
Il giudice di prime cure, nell'impugnata sentenza affermava : “va dichiarata la contumacia del
convenuto , raggiunto dalla notifica ex art. 140 c.p.c. il giorno 24/03/2017, atteso Parte_1
che il termine a comparire veniva fissato per il giorno 19/09/2017, con pieno rispetto dei termini
disposti dall'art. 163 c.p.c. bis pur tenendo conto della formalità di perfezionamento della notifica in
assenza del destinatario”.
L'appellante assume la non correttezza di tale dichiarazione alla luce del disposto normativo che prevede che il notificante comprovi l'avvenuta ricezione, da parte del destinatario, della
3
5158/2019 c/ Mi. Parte_1 Controparte_2 Controparte_2 raccomandata confermativa dell'effettivo compimento di tutte le formalità previste dalla norma,
mancante nel caso di specie. Ha chiesto in via principale, accertare la nullità della sentenza n.
1634/2019, resa dal Tribunale di Nola in data 17.07.2019 , per inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
in via subordinata, la nullità della notifica dell'atto di citazione con rimessione della causa al Giudice di prime cure .
L'appellata ha chiesto respingersi il motivo d'appello.
Il motivo è infondato
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'atto di citazione in primo grado è stato regolarmente notificato in data 20.03.2017, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso la residenza anagrafica in Nola alla via Arno I Traversa n. 18.
In atti è stato depositato il certificato di residenza storico di ove si legge che Parte_1
<DAL 10/07/2008 AL 11/03/2018 E' STATO RESIDENTE IN TRA VERSA I ARNO, 18>>.
Dalla relazione di notificazione redatta dall'ufficiale giudiziario si evince che in assenza del destinatario l'atto era stato depositato in busta chiusa e sigillata presso la casa comunale di Nola e di tanto era stata data notizia al destinatario mediante lettera raccomandata n. 76762001668-
[...]
e restituita al mittente per compiuta giacenza, pure prodotta agli atti di causa. Pt_4
Cosicchè, risultano effettuati e documentati gli adempimenti prescritti dallo stesso art. 140 c.p.c.
(deposito di copia dell'atto in busta chiusa e sigillata nella casa comunale dove la notifica deve eseguirsi e comunicazione al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento del deposito medesimo), ed il giudice di prime cure ha correttamente dichiarato la contumacia del convenuto.
La ritualità della notifica non è inficiata, come vorrebbe sostenere l'odierno appellante, dall'asserita conoscenza della della diversa e sua effettiva dimora in Nola alla Via dei Mille Controparte_1
168, considerato che secondo orientamento della Suprema Corte, le risultanze anagrafiche
rivestono un valore meramente presuntivo, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il
destinatario della notifica dimori di fatto in via abituale .
4
5158/2019 c/ Mi. M.P.Gigliola Parte_1 Controparte_2 CP_2 Che l'appellante, all'epoca dei fatti avesse dimora in Nola alla via Traversa I Arno 18, nell'immobile dove furono realizzati i lavori, e dove fu effettuata la notifica oggetto di contestazione, lo si rileva dalle comunicazioni, prodotte agli atti di causa, che gli Enti avevano inviato al che Pt_1
riportano come indirizzo via Traversa I Arno 18.
Che la MI non fosse a conoscenza di diversa dimora del rispetto a Controparte_2 Pt_1
quella anagrafica, lo si evince induttivamente dalla prodotta notifica della sentenza di primo grado,
effettuata in data 08.10.2019 presso la <via Arno I traversa n. 18>>, non andata a buon fine, con attestazione dell'ufficiale notificatore di rilevato trasferimento del destinatario.
In conclusione, il motivo d'appello è rigettato
B) ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1655 E SS. C.C.
Il Tribunale di Nola, all'esito dell'istruttoria ha ritenuto provata la domanda attorea e condannato al pagamento della somma di € 11.350,62, oltre interessi legali dalla domanda. Parte_1
L'appellante assume che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare le domande promosse dalla non avendo assunto nell'istruttoria processuale prove piene, ma Controparte_1
esclusivamente indizi privi di valenza probatoria.
Il motivo d'appello è infondato.
Si legge in sentenza che <La mancata costituzione del convento, seppur raggiunto da regolare
notifica, impone ugualmente al giudice di valutare l'impianto istruttorio su ci si fonda la pretesa
economica, non potendosi applicare, nella fattispecie, i principi posti dall'art. 115 c.p.c in merito alla
incontestabilità dei fatti sul solo presupposto della contumacia>>.
Quindi, il giudice del primo grado, scrutinati i documenti esibiti dall'attrice ( computo metrico dei lavori
ad eseguirsi, permesso a costruire n. 8/2011 rilasciato il 27/O1/211 dalla società relazione CP_4
tecnica dell'Arch. , fattura dei lavori a saldi n. 46/2014, richiesta di pagamento ex art. 1219 Persona_1
.c. e reperti fotografici dei luoghi di causa), e ritenuto che tali documenti, aventi natura prettamente
indiziaria in termini di "fumus", non costituivano prova piena, dovendosi formare il convincimento del
giudice a seguito di idonee prove costituitesi in corso di causa, aveva ammesso la prova testimoniale
5
Co 5158/2019 c/ Parte_1 Controparte_2 richiesta, e disposto CTU tecnica per descrivere le opere eseguite, elencare interventi e materiali utilizzati, e redigere computo metrico .
Il ES , escusso all'udienza del 05.04.2018, dichiarava di essere a conoscenza Persona_2
dei fatti di causa in quanto aveva prestato attività di direttore dei lavori presso il cantiere oggetto di causa , precisava di essersi occupato della progettazione e della relativa direzione dei lavori delle opere oltre che della contabilizzazione. Riferiva altresì di aver incontrato sul cantiere il Pt_1
interessato alla realizzazione dei lavori.
Il nominato CTU in adempimento all'incarico conferitogli accertava l'esecuzione dei lavori, stimando il corrispettivo in € 11.350,62.
Alla luce di quanto innanzi, condivisibile e corretto si rivela il ragionamento logico-giuridico del
Giudice di prime cure, posto a fondamento della menzionata pronunzia.
Peraltro, gli esiti della CTU espletata in primo grado non sono neanche oggetto di contestazione da parte dell'appellante.
In conclusione, l'appello è rigettato.
SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in applicazione dei parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6
della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della lite, e dell'attività svolta dalle parti , in ragione dei minimi per la non complessità della lite. Si riconosce, come richiesto, la maggiorazione del 30%, ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M.
55/2014 , per essere stati gli atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dei documenti allegati .
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, TU Spese di Giustizia.
P. Q. M.
6
5158/2019 c/ Mi. Matarrese Parte_1 Controparte_2 CP_2 La Corte di Appello di Napoli
IX Sezione Civile
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola 1634/2019,
pubblicata in data 17.07.2019, proposto da , nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., così dispone: Controparte_1
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) Condanna , alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in Parte_1
favore della di in persona del legale rappresentante p.t., liquidate in € Controparte_1
3.302,00, oltre al 15% per rimborso forfettario della spese generali, iva e cpa come per legge.
3 ) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante, per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
Così deciso il, 23.01.2025
Il Giudice Ausiliario Estensore IL PRESIDENTE
dr. Maria Pia Gigliola Matarrese dr. Pasquale Maria Cristiano
7
5158/2019 c/ Mi. Parte_1 Controparte_2 Controparte_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
Nelle persone dei magistrati:
Dr. Pasquale Maria Cristiano Presidente
Dr. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Dr. Maria Pia Gigliola Matarrese Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 5158 del ruolo generale degli affari civili contenziosi
della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2019, avverso la sentenza del Tribunale di Nola n.
1634/2019, pubblicata in data 17.07.2019 e notificata in data 28.10.2019, vertente tra
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc.: ) ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Manzi
(Cod. Fisc.: ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio (P.E.C.: C.F._2
Email_1
appellante
e
(P.I. ), con sede in Nola (NA) alla via Polveriera n. 6 Controparte_1 P.IVA_1
1
5158/2019 c/ Mi. Parte_1 Controparte_2 traversa Sant'Agata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Ruocco (cod. fisc. ) ed elettivamente domiciliata C.F._3
presso il suo studio, in virtù di mandato in atti – p.e.c. . Email_2
appellata
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 4 aprile 2017, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la società
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, per ivi Controparte_1 Parte_1
sentirlo condannare al pagamento della somma di € 12.148,67 oltre IVA, o altra somma ritenuta di giustizia.
Assumeva la società che nell'anno 2012, su incarico ricevuto da Controparte_1 Parte_1
aveva eseguito, su fabbricato in Nola alla Via Traversa I Arno 18, di cui questi era
[...]
comproprietario col coniuge, , lavori di rifacimento fogne e predisposizione Parte_2
impianti tecnologici , che vedevano interessato anche l'attiguo fabbricato di proprietà della signora
. Parte_3
I predetti lavori, effettuati su incarico verbale di e di , Parte_1 Testimone_1
coniuge della , erano stati diretti dall'arch. e dall'arch. , Parte_3 Persona_1 Persona_2
che avevano provveduto altresì alla ripartizione delle spese per quei lavori riguardanti le parti comuni delle due proprietà.
I lavori, consistiti nella realizzazione dei sottoservizi comuni ed esclusivi alle rispettive proprietà
proprietà e , erano stati eseguiti a seguito di presentazione al Pt_1 Pt_2 Pt_3 CP_3
di SCIA e, per l'allaccio in fogna, sulla scorta del permesso n. 8/2011, rilasciato in data
[...]
27.01.2011 dalla società CP_4
imaneva contumace. Parte_1
Il giudizio veniva istruito con prove testimoniali e con una consulenza tecnica d'ufficio che confermava
2
Co 5158/2019 c/ Parte_1 Controparte_2 nel computo allegato”, e stimava l'importo dovuto dal convenuto alla ditta in Controparte_1
€ 11.350,62. (cfr. relazione CTU ).
il Tribunale di Nola, condivise e fatte proprie le risultanze della CTU, con la sentenza in questa sede gravata, ha condannato al pagamento della somma di €11.350,62, oltre Parte_1
interessi dalla domanda e spese di procedura.
Con atto di citazione notificato in data 20.11.2019, ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza, affidando le proprie critiche a due censure: la inesistenza ovvero, in subordine, nullità
della notificazione dell'atto di citazione non rilevata in primo grado;
l'erronea valutazione delle prove acquisite da parte del giudice di primo grado.
Con Si è costituita la he ha chiesto respingersi l'appello e confermarsi l'impugnata Controparte_2
sentenza immune da vizi logico giuridici.
All'udienza del 06 giugno 2023, svoltasi mediante il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc , la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art.190 cpc,
per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante deduce :
A) ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 24 COST. -
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 139, 140, 163 E SS. C.P.C. – OMESSA
NOTIFICAZIONE DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO-
Il giudice di prime cure, nell'impugnata sentenza affermava : “va dichiarata la contumacia del
convenuto , raggiunto dalla notifica ex art. 140 c.p.c. il giorno 24/03/2017, atteso Parte_1
che il termine a comparire veniva fissato per il giorno 19/09/2017, con pieno rispetto dei termini
disposti dall'art. 163 c.p.c. bis pur tenendo conto della formalità di perfezionamento della notifica in
assenza del destinatario”.
L'appellante assume la non correttezza di tale dichiarazione alla luce del disposto normativo che prevede che il notificante comprovi l'avvenuta ricezione, da parte del destinatario, della
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5158/2019 c/ Mi. Parte_1 Controparte_2 Controparte_2 raccomandata confermativa dell'effettivo compimento di tutte le formalità previste dalla norma,
mancante nel caso di specie. Ha chiesto in via principale, accertare la nullità della sentenza n.
1634/2019, resa dal Tribunale di Nola in data 17.07.2019 , per inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
in via subordinata, la nullità della notifica dell'atto di citazione con rimessione della causa al Giudice di prime cure .
L'appellata ha chiesto respingersi il motivo d'appello.
Il motivo è infondato
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'atto di citazione in primo grado è stato regolarmente notificato in data 20.03.2017, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso la residenza anagrafica in Nola alla via Arno I Traversa n. 18.
In atti è stato depositato il certificato di residenza storico di ove si legge che Parte_1
<DAL 10/07/2008 AL 11/03/2018 E' STATO RESIDENTE IN TRA VERSA I ARNO, 18>>.
Dalla relazione di notificazione redatta dall'ufficiale giudiziario si evince che in assenza del destinatario l'atto era stato depositato in busta chiusa e sigillata presso la casa comunale di Nola e di tanto era stata data notizia al destinatario mediante lettera raccomandata n. 76762001668-
[...]
e restituita al mittente per compiuta giacenza, pure prodotta agli atti di causa. Pt_4
Cosicchè, risultano effettuati e documentati gli adempimenti prescritti dallo stesso art. 140 c.p.c.
(deposito di copia dell'atto in busta chiusa e sigillata nella casa comunale dove la notifica deve eseguirsi e comunicazione al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento del deposito medesimo), ed il giudice di prime cure ha correttamente dichiarato la contumacia del convenuto.
La ritualità della notifica non è inficiata, come vorrebbe sostenere l'odierno appellante, dall'asserita conoscenza della della diversa e sua effettiva dimora in Nola alla Via dei Mille Controparte_1
168, considerato che secondo orientamento della Suprema Corte, le risultanze anagrafiche
rivestono un valore meramente presuntivo, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il
destinatario della notifica dimori di fatto in via abituale .
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5158/2019 c/ Mi. M.P.Gigliola Parte_1 Controparte_2 CP_2 Che l'appellante, all'epoca dei fatti avesse dimora in Nola alla via Traversa I Arno 18, nell'immobile dove furono realizzati i lavori, e dove fu effettuata la notifica oggetto di contestazione, lo si rileva dalle comunicazioni, prodotte agli atti di causa, che gli Enti avevano inviato al che Pt_1
riportano come indirizzo via Traversa I Arno 18.
Che la MI non fosse a conoscenza di diversa dimora del rispetto a Controparte_2 Pt_1
quella anagrafica, lo si evince induttivamente dalla prodotta notifica della sentenza di primo grado,
effettuata in data 08.10.2019 presso la <via Arno I traversa n. 18>>, non andata a buon fine, con attestazione dell'ufficiale notificatore di rilevato trasferimento del destinatario.
In conclusione, il motivo d'appello è rigettato
B) ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1655 E SS. C.C.
Il Tribunale di Nola, all'esito dell'istruttoria ha ritenuto provata la domanda attorea e condannato al pagamento della somma di € 11.350,62, oltre interessi legali dalla domanda. Parte_1
L'appellante assume che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare le domande promosse dalla non avendo assunto nell'istruttoria processuale prove piene, ma Controparte_1
esclusivamente indizi privi di valenza probatoria.
Il motivo d'appello è infondato.
Si legge in sentenza che <La mancata costituzione del convento, seppur raggiunto da regolare
notifica, impone ugualmente al giudice di valutare l'impianto istruttorio su ci si fonda la pretesa
economica, non potendosi applicare, nella fattispecie, i principi posti dall'art. 115 c.p.c in merito alla
incontestabilità dei fatti sul solo presupposto della contumacia>>.
Quindi, il giudice del primo grado, scrutinati i documenti esibiti dall'attrice ( computo metrico dei lavori
ad eseguirsi, permesso a costruire n. 8/2011 rilasciato il 27/O1/211 dalla società relazione CP_4
tecnica dell'Arch. , fattura dei lavori a saldi n. 46/2014, richiesta di pagamento ex art. 1219 Persona_1
.c. e reperti fotografici dei luoghi di causa), e ritenuto che tali documenti, aventi natura prettamente
indiziaria in termini di "fumus", non costituivano prova piena, dovendosi formare il convincimento del
giudice a seguito di idonee prove costituitesi in corso di causa, aveva ammesso la prova testimoniale
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Co 5158/2019 c/ Parte_1 Controparte_2 richiesta, e disposto CTU tecnica per descrivere le opere eseguite, elencare interventi e materiali utilizzati, e redigere computo metrico .
Il ES , escusso all'udienza del 05.04.2018, dichiarava di essere a conoscenza Persona_2
dei fatti di causa in quanto aveva prestato attività di direttore dei lavori presso il cantiere oggetto di causa , precisava di essersi occupato della progettazione e della relativa direzione dei lavori delle opere oltre che della contabilizzazione. Riferiva altresì di aver incontrato sul cantiere il Pt_1
interessato alla realizzazione dei lavori.
Il nominato CTU in adempimento all'incarico conferitogli accertava l'esecuzione dei lavori, stimando il corrispettivo in € 11.350,62.
Alla luce di quanto innanzi, condivisibile e corretto si rivela il ragionamento logico-giuridico del
Giudice di prime cure, posto a fondamento della menzionata pronunzia.
Peraltro, gli esiti della CTU espletata in primo grado non sono neanche oggetto di contestazione da parte dell'appellante.
In conclusione, l'appello è rigettato.
SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in applicazione dei parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6
della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della lite, e dell'attività svolta dalle parti , in ragione dei minimi per la non complessità della lite. Si riconosce, come richiesto, la maggiorazione del 30%, ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M.
55/2014 , per essere stati gli atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dei documenti allegati .
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, TU Spese di Giustizia.
P. Q. M.
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5158/2019 c/ Mi. Matarrese Parte_1 Controparte_2 CP_2 La Corte di Appello di Napoli
IX Sezione Civile
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola 1634/2019,
pubblicata in data 17.07.2019, proposto da , nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., così dispone: Controparte_1
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) Condanna , alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in Parte_1
favore della di in persona del legale rappresentante p.t., liquidate in € Controparte_1
3.302,00, oltre al 15% per rimborso forfettario della spese generali, iva e cpa come per legge.
3 ) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante, per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
Così deciso il, 23.01.2025
Il Giudice Ausiliario Estensore IL PRESIDENTE
dr. Maria Pia Gigliola Matarrese dr. Pasquale Maria Cristiano
7
5158/2019 c/ Mi. Parte_1 Controparte_2 Controparte_2