Trib. Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 6195
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata

    Il Tribunale rigetta l'opposizione ritenendo che l'opponente riproponga inammissibilmente questioni già decise nel giudizio di merito concluso con sentenza passata in giudicato. La sentenza del Tribunale di Roma ha qualificato la domanda della convenuta come domanda di regresso ex art. 1950 c.c., ha accertato che il credito è sorto nel corso della procedura di concordato per effetto del pagamento dell'indennizzo al beneficiario (e non anteriormente), e ha rigettato la domanda riconvenzionale dell'opponente volta ad accertare la natura chirografaria e concorsuale del credito. Tali statuizioni, coperte dal giudicato, non possono essere ridiscusse. Inoltre, l'opponente non ha proposto appello contro il rigetto della sua domanda riconvenzionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 6195
    Giurisdizione : Trib. Venezia
    Numero : 6195
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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