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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 6195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6195 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6271/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Venezia, prima sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del dr. Carlo Azzolini, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6271/2024 RG promossa con atto di citazione notificato in data 29.03.2024 e vertente tra
Parte_1
, in persona del l.r.p.t.,
[...] rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto Nevoni del Foro di Padova e dall'Avv. Andrea Olivieri del Foro di Padova ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Padova, via Ugo Foscolo 13;
-attrice opponente- contro in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Luigi Molinaro del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Germanico n. 79;
-convenuta opposta- avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615 co. 1 c.p.c.); conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza d.d. 24.09.2025; per le seguenti ragioni della decisione in
FATTO e DIRITTO Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c. ritualmente notificato,
in concordato preventivo Parte_1
(di seguito ”) ha adito questo Tribunale per sentir dichiarare, previa sospensione Pt_1 dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale posto a fondamento dell'atto di precetto notificatole in data 23.03.2024, l'insussistenza ex artt. 168 e 184 L.F. del diritto dell'opposta Controparte_2
(di seguito ) a procedere all'esecuzione forzata nei propri confronti in forza
[...] CP_1 della sentenza n. 5235/2024 emessa dal Tribunale di Roma in data 22.03.2024, che, per un verso, l'aveva condannata, quale contraente debitrice principale, al pagamento di € 1.096.147,49 oltre interessi come precisati in motivazione a favore della propria compagnia garante (la CP_1 quale, in quel giudizio, aveva agito in regresso in forza del pagamento eseguito a prima richiesta e senza eccezioni in data 7.01.2021 a favore del creditore, tale Controparte_3
beneficiario della polizza fideiussoria accesa in data 15.04.2019 a garanzia dell'obbligo
[...] assunto da di restituzione dell'anticipo di € 1.285.950,99 ricevuto dalla committente per gli Pt_1 interventi alle bocche lagunari oggetto del contratto di affidamento di lavori d.d. 13.03.2019 identificato col codice Commessa K740-002) e che, per altro verso, aveva rigettato la domanda riconvenzionale dalla medesima promossa al fine di veder accertata la natura concorsuale e chirografaria del credito vantato da nell'ambito della procedura di concordato CP_1
pagina1 di 5 preventivo proposto con domanda prenotativa depositata in data 30.05.2020, pubblicata nel Registro delle Imprese l'1.06.2020, e successivamente omologata con decreto d.d.
7.06.2022. Per quanto qui maggiormente rileva, a sostegno della domanda l'opponente ha Pt_1 sostenuto:
- che nella proposta e nel piano di concordato preventivo omologata dal Tribunale il credito per la restituzione dell'anticipo per le lavorazioni oggetto del contratto di affidamento del 13.03.2019 vantato nei suoi confronti da aveva trovato espresso riconoscimento quale Controparte_4 credito sorto anteriormente al deposito della domanda di concordato e avente pertanto natura chirografaria concorsuale (a pag. 110 veniva, a suo dire, contemplato il credito di CP_4 per € 1.100.750 per “anticipi su commesse” in relazione al contratto di affidamento;
inoltre
[...]
a pag. 127, alla voce “Fondo contestazioni fornitori e escussione polizze” -fondo chirografario costituito da € 1.300.000- veniva indicato l'importo di € 1.000.000 stanziato per la posizione della garante;
CP_1
- che, per l'effetto, nel giudizio promosso da dinanzi al Tribunale di Roma non CP_1 Pt_1 aveva contestato la debenza dell'importo di € 1.096.147,49 (pari alla differenza pari alla differenza tra l'anticipazione corrisposta e quella recuperata ex art. 2 DM 25.11.1972 mediante i lavori parzialmente eseguiti da chiesto da in via di regresso, ma aveva eccepito la Parte_2 CP_1 carenza del suo interesse ad agire essendo stata depositata la domanda di concordato preventivo in cui era previsto il pagamento dell'importo secondo i tempi e i modi della procedura;
- che sebbene il Tribunale di Roma, nella motivazione, aveva affermato che il credito di regresso in questione doveva ritenersi sorto nel patrimonio della garante “nel corso della procedura di concordato di per effetto del pagamento dell'indennizzo al beneficiario (e non per effetto Pt_1 della mera sottoscrizione del contratto di garanzia che, in carenza di escussione, non avrebbe generato alcun credito restitutorio): rispetto a tale credito, peraltro, il rapporto sottostante ne costituisce solo un presupposto”, cionondimeno, il titolo, a suo dire, lungi dall'aver implicitamente riconosciuto natura prededucibile al credito (tanto più in assenza di specifica domanda da parte dell'attrice) avente causa nella polizza fideiussoria del 15.04.2019, non poteva consentire ad di agire esecutivamente nei propri confronti per tale somma senza sottostare alla CP_1 falcidia concordataria determinata dal combinato disposto fondante la par condicio creditorum di cui agli artt. 168 e 184 L.F.;
- che per effetto del pagamento effettuato in data 7.01.2021 in favore di CP_1 CP_4
(che aveva revocato l'affidamento dei lavori a in data 19.06.2020 in ragione degli
[...] Pt_1 inadempimenti verificatisi a marzo del 2020), si era surrogata ex art. 1203 n. 3 c.c. nel suo medesimo credito, ovvero quello “per la restituzione dell'anticipazione contrattuale corrisposta” avente titolo e causa nel contratto di affidamento del 13.03.2019 (o comunque nell'inadempimento dell'appaltatrice risalente al marzo 2020), e, dunque, in un atto (o, comunque, in un fatto, l'inadempimento del 2020) ben anteriore alla pubblicazione nel Registro delle Imprese del deposito del ricorso per concordato preventivo da parte di avvenuta in data 1.06.2020, con Parte_2 conseguente natura chirografaria e concorsuale ex artt. 168 e 184 L.F. (in assenza di domanda dell'opposta in ordine all'accertamento della pretesa natura prededuttiva del credito).
Concessa in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e dichiarata alla prima udienza la contumacia della convenuta opposta, il GI, considerata la natura documentale della causa, ha fissato l'udienza del 24.09.2025 per la remissione della causa in decisione.
pagina2 di 5 La convenuta opposta, nonostante la ritualità della notifica effettuata nei suoi confronti, si è costituita tardivamente chiedendo, oltre la remissione in termini per il deposito degli atti difensivi alla luce del problema di saturazione della casella di posta certificata del destinatario, il rigetto della opposizione avversaria.
La causa passa ora in decisione.
L'istanza preliminare di remissione in termini avanzata dalla convenuta opposta dev'essere senz'altro rigettata alla luce della pacifica ritualità della notifica effettuata dall'opponente nei suoi confronti, il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresentando evidentemente un evento imputabile esclusivamente al destinatario per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi.
Passando al merito, l'opposizione è infondata e non merita di trovare accoglimento. Ricordato che, in sede di opposizione con titolo esecutivo di formazione giudiziale, l'opposizione non può fondarsi su fatti estintivi, modificativi o impeditivi che avrebbero dovuto farsi valere (o che siano stati fatti valere) nel procedimento di cognizione chiuso col giudicato, non potendosi proporre, con il rimedio in questione ex art. 615 c.p.c., questioni in contrasto con il titolo giudiziale (Cass. civ. 29.9.2007 n. 20594; Cass. civ. 23.3.1999 n. 2742; Cass. civ. 29.11.1996 n.
10650; 28.1.1988 n. 766) ed essendo consentito al debitore unicamente invocare fatti modificativi e/o estintivi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo azionato (Cass. civ. 28.8.1999 n. 9061), va rilevato che, nella fattispecie, parte opponente non ha invocato, a sostegno della sua domanda, né l'inesistenza o la regolarità formale del titolo giudiziale né fatti modificativi e/o estintivi del diritto dell'opposta (che invero non contesta) verificatisi successivamente alla pronuncia del Tribunale di Roma, limitandosi essenzialmente a riproporre, in modo inammissibile in questa sede, le medesime difese (e domande) già spiegate (e respinte) nel giudizio di merito dinanzi al Giudice capitolino che l'ha vista soccombente al fine di ottenere, mediante una nuova decisione di merito (e segnatamente di accertamento della natura concorsuale e chirografaria del credito vantato da o comunque un controllo intrinseco sul titolo, CP_1
l'inefficacia del titolo giudiziale ormai passato in giudicato. Ciò che sarebbe stato possibile unicamente in sede di cognizione nel giudizio di appello dinanzi alla Corte d'Appello di Roma.
In particolare, occorre rilevare che il Tribunale di Roma con la pronuncia n. 5235/2024 d.d. 22.03.2024:
- ha espressamente qualificato la domanda di quale “domanda di regresso” ex art. CP_1
1950 c.c. promossa “in forza del pagamento eseguito a favore del creditore garantito dalla polizza fideiussoria sostitutiva della cauzione AN0601374”;
- ha accertato atto che, in quel giudizio, l'odierna opponente , “prospettando in via Pt_1 preliminare la carenza di interesse ad agire della ricorrente ex art. 100 c.p.c.”, aveva resistito nel merito alla domanda attrice chiedendone il rigetto, mentre, in via riconvenzionale, aveva chiesto, allargando il thema decidendum, “l'accertamento della natura chirografaria concorsuale, nel concordato preventivo proposto da del credito vantato da per l'importo capitale Parte_2 CP_1 di € 1.096.147,49” (accertamento, questo, implicitamente riproposto in questo giudizio);
- ha disatteso, in via preliminare, l'eccezione proposta da di carenza di interesse ad agire in Pt_1 capo a ex art. 100 c.p.c., accertando contestualmente che la proposizione della CP_1 domanda di accertamento del proprio credito e di conseguente condanna del debitore ammesso al concordato preventivo (in cui non vi è un giudizio di accertamento dei crediti) da parte di non violava il disposto di cui all'art. 168 L.F. -il quale vieta, come noto, l'introduzione CP_1
pagina3 di 5 o la prosecuzione delle procedure esecutive e cautelari nonché l'acquisto di diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti-, essendo il credito di rimasto escluso CP_1 dall'elenco dei debiti o dal piano predisposto da;
Pt_1
- ha invero accertato che il credito di nei confronti di in forza della clausola di CP_1 Pt_1 pagamento a prima richiesta e senza eccezioni derivanti dal rapporto sottostante con non aveva trovato riconoscimento nella proposta e nel piano di concordato CP_4 proposto da , come invece sostenuto ripetutamente dalla convenuta (“il piano infatti ha Pt_1 valutato la posizione di solo sotto il profilo della surroga legale nel credito di CP_1
, il cui valore nel piano viene portato a zero in forza di compensazioni con presunti CP_4 controcrediti verso indicati nello stesso piano (cfr. p. 110-111 del piano)”); CP_4
- ha accertato, all'esito dell'istruttoria, che “il diritto di regresso è sorto nel patrimonio di nel corso della procedura di concordato per effetto del pagamento dell'indennizzo al CP_1 beneficiario (e non per effetto della mera sottoscrizione del contratto di garanzia che, in carenza di escussione, non avrebbe generato alcun credito restitutorio): rispetto a tale credito, peraltro, il rapporto sottostante ne costituisce solo un presupposto”;
- ha rigettato la domanda riconvenzionale afferente l'accertamento della natura chirografaria e concorsuale del credito di per “l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 36 CP_1
c.p.c. in ordine alla dipendenza della stessa dallo stesso titolo dedotto in giudizio dall'attore”. Ne consegue il passaggio in giudicato dell'accertamento, all'esito del giudizio di merito, in ordine: i) alla sussistenza del diritto di regresso in capo ad per l'importo della CP_1 domanda ex art. 1950 c.c. -e non in applicazione della surroga legale ex art. 1203 n. 3 c.c. nel diritto del creditore originario nei confronti di (tanto più in ragione del contratto CP_4 Pt_1 autonomo di garanzia in questione, desumibile dal pagamento a prima richiesta e senza eccezioni)-; ii) all'esclusione del suddetto credito dal piano e proposta di concordato (con conseguente insussistenza del presupposto della falcidia concordataria) e, soprattutto, per quanto qui rileva, iii) all'insorgere del credito nel corso della procedura di concordato -e non già anteriormente alla pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle Imprese, come nuovamente dedotto, in questa sede, dall'odierna opponente al fine di sottoporre il credito alla falcidia concordataria- per effetto del pagamento dell'indennizzo al beneficiario ex art. 1950 c.c. (fatto, questo, ritenuto unico costitutivo del credito) -e non già, dunque, per effetto della sottoscrizione del contratto di appalto, del contratto di garanzia o per l'inadempimento risalente al marzo 2020, atti e fatti tutti anteriori alla pubblicazione sul Registro delle Imprese della domanda di concordato-. Tali statuizioni, divenute definitive in quanto coperte dal giudicato, non possono più essere ridiscusse nel presente giudizio a sostegno dell'opposizione, perché in nessun modo superate da fatti successivi alla formazione giudiziale del titolo idonei a modificare o estinguere la validità del credito portato dal titolo (peraltro, come detto, nemmeno allegati dall'opposta). Giova infine evidenziare che l'odierna opponente non ha proposto appello avverso il rigetto della domanda riconvenzionale proposta, avente ad oggetto l'accertamento della natura chirografaria e concorsuale del credito di per difetto dei presupposti ex art. 36 c.p.c.. CP_1
In conclusione, l'opposizione dev'essere rigettata. Nulla può essere disposto sulle spese di lite alla luce della costituzione tardiva della convenuta opposta, successiva alla scadenza di ogni fase processuale.
P.Q.M.
pagina4 di 5 Il Tribunale Ordinario di Venezia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
-Rigetta l'opposizione;
-Nulla sulle spese.
Venezia, 23.12.2025 Il Giudice Dott. Carlo Azzolini
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Venezia, prima sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del dr. Carlo Azzolini, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6271/2024 RG promossa con atto di citazione notificato in data 29.03.2024 e vertente tra
Parte_1
, in persona del l.r.p.t.,
[...] rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto Nevoni del Foro di Padova e dall'Avv. Andrea Olivieri del Foro di Padova ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Padova, via Ugo Foscolo 13;
-attrice opponente- contro in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Luigi Molinaro del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Germanico n. 79;
-convenuta opposta- avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615 co. 1 c.p.c.); conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza d.d. 24.09.2025; per le seguenti ragioni della decisione in
FATTO e DIRITTO Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c. ritualmente notificato,
in concordato preventivo Parte_1
(di seguito ”) ha adito questo Tribunale per sentir dichiarare, previa sospensione Pt_1 dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale posto a fondamento dell'atto di precetto notificatole in data 23.03.2024, l'insussistenza ex artt. 168 e 184 L.F. del diritto dell'opposta Controparte_2
(di seguito ) a procedere all'esecuzione forzata nei propri confronti in forza
[...] CP_1 della sentenza n. 5235/2024 emessa dal Tribunale di Roma in data 22.03.2024, che, per un verso, l'aveva condannata, quale contraente debitrice principale, al pagamento di € 1.096.147,49 oltre interessi come precisati in motivazione a favore della propria compagnia garante (la CP_1 quale, in quel giudizio, aveva agito in regresso in forza del pagamento eseguito a prima richiesta e senza eccezioni in data 7.01.2021 a favore del creditore, tale Controparte_3
beneficiario della polizza fideiussoria accesa in data 15.04.2019 a garanzia dell'obbligo
[...] assunto da di restituzione dell'anticipo di € 1.285.950,99 ricevuto dalla committente per gli Pt_1 interventi alle bocche lagunari oggetto del contratto di affidamento di lavori d.d. 13.03.2019 identificato col codice Commessa K740-002) e che, per altro verso, aveva rigettato la domanda riconvenzionale dalla medesima promossa al fine di veder accertata la natura concorsuale e chirografaria del credito vantato da nell'ambito della procedura di concordato CP_1
pagina1 di 5 preventivo proposto con domanda prenotativa depositata in data 30.05.2020, pubblicata nel Registro delle Imprese l'1.06.2020, e successivamente omologata con decreto d.d.
7.06.2022. Per quanto qui maggiormente rileva, a sostegno della domanda l'opponente ha Pt_1 sostenuto:
- che nella proposta e nel piano di concordato preventivo omologata dal Tribunale il credito per la restituzione dell'anticipo per le lavorazioni oggetto del contratto di affidamento del 13.03.2019 vantato nei suoi confronti da aveva trovato espresso riconoscimento quale Controparte_4 credito sorto anteriormente al deposito della domanda di concordato e avente pertanto natura chirografaria concorsuale (a pag. 110 veniva, a suo dire, contemplato il credito di CP_4 per € 1.100.750 per “anticipi su commesse” in relazione al contratto di affidamento;
inoltre
[...]
a pag. 127, alla voce “Fondo contestazioni fornitori e escussione polizze” -fondo chirografario costituito da € 1.300.000- veniva indicato l'importo di € 1.000.000 stanziato per la posizione della garante;
CP_1
- che, per l'effetto, nel giudizio promosso da dinanzi al Tribunale di Roma non CP_1 Pt_1 aveva contestato la debenza dell'importo di € 1.096.147,49 (pari alla differenza pari alla differenza tra l'anticipazione corrisposta e quella recuperata ex art. 2 DM 25.11.1972 mediante i lavori parzialmente eseguiti da chiesto da in via di regresso, ma aveva eccepito la Parte_2 CP_1 carenza del suo interesse ad agire essendo stata depositata la domanda di concordato preventivo in cui era previsto il pagamento dell'importo secondo i tempi e i modi della procedura;
- che sebbene il Tribunale di Roma, nella motivazione, aveva affermato che il credito di regresso in questione doveva ritenersi sorto nel patrimonio della garante “nel corso della procedura di concordato di per effetto del pagamento dell'indennizzo al beneficiario (e non per effetto Pt_1 della mera sottoscrizione del contratto di garanzia che, in carenza di escussione, non avrebbe generato alcun credito restitutorio): rispetto a tale credito, peraltro, il rapporto sottostante ne costituisce solo un presupposto”, cionondimeno, il titolo, a suo dire, lungi dall'aver implicitamente riconosciuto natura prededucibile al credito (tanto più in assenza di specifica domanda da parte dell'attrice) avente causa nella polizza fideiussoria del 15.04.2019, non poteva consentire ad di agire esecutivamente nei propri confronti per tale somma senza sottostare alla CP_1 falcidia concordataria determinata dal combinato disposto fondante la par condicio creditorum di cui agli artt. 168 e 184 L.F.;
- che per effetto del pagamento effettuato in data 7.01.2021 in favore di CP_1 CP_4
(che aveva revocato l'affidamento dei lavori a in data 19.06.2020 in ragione degli
[...] Pt_1 inadempimenti verificatisi a marzo del 2020), si era surrogata ex art. 1203 n. 3 c.c. nel suo medesimo credito, ovvero quello “per la restituzione dell'anticipazione contrattuale corrisposta” avente titolo e causa nel contratto di affidamento del 13.03.2019 (o comunque nell'inadempimento dell'appaltatrice risalente al marzo 2020), e, dunque, in un atto (o, comunque, in un fatto, l'inadempimento del 2020) ben anteriore alla pubblicazione nel Registro delle Imprese del deposito del ricorso per concordato preventivo da parte di avvenuta in data 1.06.2020, con Parte_2 conseguente natura chirografaria e concorsuale ex artt. 168 e 184 L.F. (in assenza di domanda dell'opposta in ordine all'accertamento della pretesa natura prededuttiva del credito).
Concessa in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e dichiarata alla prima udienza la contumacia della convenuta opposta, il GI, considerata la natura documentale della causa, ha fissato l'udienza del 24.09.2025 per la remissione della causa in decisione.
pagina2 di 5 La convenuta opposta, nonostante la ritualità della notifica effettuata nei suoi confronti, si è costituita tardivamente chiedendo, oltre la remissione in termini per il deposito degli atti difensivi alla luce del problema di saturazione della casella di posta certificata del destinatario, il rigetto della opposizione avversaria.
La causa passa ora in decisione.
L'istanza preliminare di remissione in termini avanzata dalla convenuta opposta dev'essere senz'altro rigettata alla luce della pacifica ritualità della notifica effettuata dall'opponente nei suoi confronti, il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresentando evidentemente un evento imputabile esclusivamente al destinatario per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi.
Passando al merito, l'opposizione è infondata e non merita di trovare accoglimento. Ricordato che, in sede di opposizione con titolo esecutivo di formazione giudiziale, l'opposizione non può fondarsi su fatti estintivi, modificativi o impeditivi che avrebbero dovuto farsi valere (o che siano stati fatti valere) nel procedimento di cognizione chiuso col giudicato, non potendosi proporre, con il rimedio in questione ex art. 615 c.p.c., questioni in contrasto con il titolo giudiziale (Cass. civ. 29.9.2007 n. 20594; Cass. civ. 23.3.1999 n. 2742; Cass. civ. 29.11.1996 n.
10650; 28.1.1988 n. 766) ed essendo consentito al debitore unicamente invocare fatti modificativi e/o estintivi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo azionato (Cass. civ. 28.8.1999 n. 9061), va rilevato che, nella fattispecie, parte opponente non ha invocato, a sostegno della sua domanda, né l'inesistenza o la regolarità formale del titolo giudiziale né fatti modificativi e/o estintivi del diritto dell'opposta (che invero non contesta) verificatisi successivamente alla pronuncia del Tribunale di Roma, limitandosi essenzialmente a riproporre, in modo inammissibile in questa sede, le medesime difese (e domande) già spiegate (e respinte) nel giudizio di merito dinanzi al Giudice capitolino che l'ha vista soccombente al fine di ottenere, mediante una nuova decisione di merito (e segnatamente di accertamento della natura concorsuale e chirografaria del credito vantato da o comunque un controllo intrinseco sul titolo, CP_1
l'inefficacia del titolo giudiziale ormai passato in giudicato. Ciò che sarebbe stato possibile unicamente in sede di cognizione nel giudizio di appello dinanzi alla Corte d'Appello di Roma.
In particolare, occorre rilevare che il Tribunale di Roma con la pronuncia n. 5235/2024 d.d. 22.03.2024:
- ha espressamente qualificato la domanda di quale “domanda di regresso” ex art. CP_1
1950 c.c. promossa “in forza del pagamento eseguito a favore del creditore garantito dalla polizza fideiussoria sostitutiva della cauzione AN0601374”;
- ha accertato atto che, in quel giudizio, l'odierna opponente , “prospettando in via Pt_1 preliminare la carenza di interesse ad agire della ricorrente ex art. 100 c.p.c.”, aveva resistito nel merito alla domanda attrice chiedendone il rigetto, mentre, in via riconvenzionale, aveva chiesto, allargando il thema decidendum, “l'accertamento della natura chirografaria concorsuale, nel concordato preventivo proposto da del credito vantato da per l'importo capitale Parte_2 CP_1 di € 1.096.147,49” (accertamento, questo, implicitamente riproposto in questo giudizio);
- ha disatteso, in via preliminare, l'eccezione proposta da di carenza di interesse ad agire in Pt_1 capo a ex art. 100 c.p.c., accertando contestualmente che la proposizione della CP_1 domanda di accertamento del proprio credito e di conseguente condanna del debitore ammesso al concordato preventivo (in cui non vi è un giudizio di accertamento dei crediti) da parte di non violava il disposto di cui all'art. 168 L.F. -il quale vieta, come noto, l'introduzione CP_1
pagina3 di 5 o la prosecuzione delle procedure esecutive e cautelari nonché l'acquisto di diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti-, essendo il credito di rimasto escluso CP_1 dall'elenco dei debiti o dal piano predisposto da;
Pt_1
- ha invero accertato che il credito di nei confronti di in forza della clausola di CP_1 Pt_1 pagamento a prima richiesta e senza eccezioni derivanti dal rapporto sottostante con non aveva trovato riconoscimento nella proposta e nel piano di concordato CP_4 proposto da , come invece sostenuto ripetutamente dalla convenuta (“il piano infatti ha Pt_1 valutato la posizione di solo sotto il profilo della surroga legale nel credito di CP_1
, il cui valore nel piano viene portato a zero in forza di compensazioni con presunti CP_4 controcrediti verso indicati nello stesso piano (cfr. p. 110-111 del piano)”); CP_4
- ha accertato, all'esito dell'istruttoria, che “il diritto di regresso è sorto nel patrimonio di nel corso della procedura di concordato per effetto del pagamento dell'indennizzo al CP_1 beneficiario (e non per effetto della mera sottoscrizione del contratto di garanzia che, in carenza di escussione, non avrebbe generato alcun credito restitutorio): rispetto a tale credito, peraltro, il rapporto sottostante ne costituisce solo un presupposto”;
- ha rigettato la domanda riconvenzionale afferente l'accertamento della natura chirografaria e concorsuale del credito di per “l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 36 CP_1
c.p.c. in ordine alla dipendenza della stessa dallo stesso titolo dedotto in giudizio dall'attore”. Ne consegue il passaggio in giudicato dell'accertamento, all'esito del giudizio di merito, in ordine: i) alla sussistenza del diritto di regresso in capo ad per l'importo della CP_1 domanda ex art. 1950 c.c. -e non in applicazione della surroga legale ex art. 1203 n. 3 c.c. nel diritto del creditore originario nei confronti di (tanto più in ragione del contratto CP_4 Pt_1 autonomo di garanzia in questione, desumibile dal pagamento a prima richiesta e senza eccezioni)-; ii) all'esclusione del suddetto credito dal piano e proposta di concordato (con conseguente insussistenza del presupposto della falcidia concordataria) e, soprattutto, per quanto qui rileva, iii) all'insorgere del credito nel corso della procedura di concordato -e non già anteriormente alla pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle Imprese, come nuovamente dedotto, in questa sede, dall'odierna opponente al fine di sottoporre il credito alla falcidia concordataria- per effetto del pagamento dell'indennizzo al beneficiario ex art. 1950 c.c. (fatto, questo, ritenuto unico costitutivo del credito) -e non già, dunque, per effetto della sottoscrizione del contratto di appalto, del contratto di garanzia o per l'inadempimento risalente al marzo 2020, atti e fatti tutti anteriori alla pubblicazione sul Registro delle Imprese della domanda di concordato-. Tali statuizioni, divenute definitive in quanto coperte dal giudicato, non possono più essere ridiscusse nel presente giudizio a sostegno dell'opposizione, perché in nessun modo superate da fatti successivi alla formazione giudiziale del titolo idonei a modificare o estinguere la validità del credito portato dal titolo (peraltro, come detto, nemmeno allegati dall'opposta). Giova infine evidenziare che l'odierna opponente non ha proposto appello avverso il rigetto della domanda riconvenzionale proposta, avente ad oggetto l'accertamento della natura chirografaria e concorsuale del credito di per difetto dei presupposti ex art. 36 c.p.c.. CP_1
In conclusione, l'opposizione dev'essere rigettata. Nulla può essere disposto sulle spese di lite alla luce della costituzione tardiva della convenuta opposta, successiva alla scadenza di ogni fase processuale.
P.Q.M.
pagina4 di 5 Il Tribunale Ordinario di Venezia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
-Rigetta l'opposizione;
-Nulla sulle spese.
Venezia, 23.12.2025 Il Giudice Dott. Carlo Azzolini
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