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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 909/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 909/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pietro Cappello, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 107
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore,
, in persona del dirigente pro tempore, Controparte_2
Milano, in persona del dirigente pro tempore, CP_3
, in persona del dirigente pro tempore, Controparte_4 rappresentati, difesi e domiciliati ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dal dirigente scolastico dott.ssa e dalla dott.ssa , funzionario in servizio presso l' CP_5 Controparte_6 [...] di Milano, con domicilio telematico pec Controparte_7
Email_1
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento del danno
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 26.5.2020, ha Parte_1 adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertata e dichiarata l'illegittimità della modifica unilaterale delle condizioni di contratto effettuata dall'Amministrazione dichiarare il diritto del sig. Parte_1 all'assegnazione dell'incarico se vacante, in ogni caso alla retrodatazione degli effetti giuridici
Pagina 1 di 5 dell'assunzione a far data dal 18/10/2019, giorno della firma della presa di servizio, ordinando all'Amministrazione di provvedere in tal senso. Accertare e dichiarare il diritto del sig.
[...] al risarcimento del danno quantificato nella misura delle retribuzioni non percepite Pt_1 dall'interessato dal 15/11/2019 o nella diversa misura che il giudice voglia disporre anche in via equitativa”.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto di essere inserito nelle graduatorie di terza fascia delle g.p.s., di aver richiesto con ricorso innanzi al competente Tribunale
Amministrativo Regionale di essere inserito nelle graduatorie di seconda fascia e di esservi stato iscritto con riserva (subordinata all'esito del giudizio) tanto da aver potuto svolgere attività di supplenza anche dalla seconda fascia fino all'a.s. 2018/2019, di aver ricevuto in data
11.10.2019 dall' di richiesta di disponibilità per incarico di Controparte_8 Controparte_9 supplenza fino al 30 giugno, di aver riscontrato la predetta richiesta dichiarando la propria disponibilità ma solo come docente iscritto nella terza fascia delle g.p.s. in ragione dell'avvenuto rigetto della domanda formulata innanzi al giudice amministrativo, di aver preso servizio il 18.10.2019 producendo esclusivamente il diploma di scuola superiore per ottemperare alle richieste dell'istituto scolastico (anche in ragione del fatto che, per il conferimento degli incarichi da terza fascia, è richiesto il solo diploma delle scuole superiori), di aver riscontrato in data 10.11.2019 che il contratto era difforme, per durata ed ore attribuite, dalla presa di servizio del 18.10.2019 (giacché all'atto della presa di servizio era previsto il conferimento di un incarico di supplenza fino al 30.6.2020 laddove il contratto prevedeva un incarico fino al solo 22.11.2019 e le ore di supplenza attribuite all'atto della presa di servizio erano pari a 19 a settimana mentre nel successivo contratto era prevista l'attribuzione di 16 ore settimanali), di aver avvisato la dirigente scolastica delle difformità riscontrate ma – dopo aver ricevuto iniziali rassicurazioni - di aver appreso in data 15.11.2019 che il suo contratto sarebbe scaduto quel giorno stesso, di aver vanamente richiesto spiegazioni, di essere stato convocato dalla dirigente scolastica per la sottoscrizione di un contratto a tempo determinato avente decorrenza dal 23.10.2019 al 15.11.2019 e con apposizione di clausola risolutiva espressa e di aver rifiutato tale contratto poiché diverso dalla presa di servizio, di aver vanamente richiesto il rilascio di copia della presa di servizio e del contratto.
Ha stigmatizzato l'operato del dirigente scolastico rilevando che, con la sua condotta, aveva di fatto revocato il contratto di supplenza conforme alla presa di servizio in difetto, però, della ricorrenza di una delle ipotesi tipiche per le quali è ammissibile la risoluzione ante tempus del contratto di lavoro a tempo determinato.
Ritualmente costituitosi in giudizio, Il convenuto ha confutato la pretesa CP_1 attorea e ne ha chiesto il rigetto, smentendo la tesi dell'avvenuta presa di servizio per lo svolgimento di un incarico di supplenza fino al 30 giugno 2020, rilevando da un lato che all'atto
Pagina 2 di 5 della presa di servizio al ricorrente era stato specificato che le ore settimanali assegnategli sarebbero state soltanto 16 e ricostruendo nel dettaglio tutta la vicenda riguardante l'assunzione in servizio del ricorrente per lo svolgimento di un incarico di docenza a tempo determinato. Il convenuto ha altresì dedotto che il ricorrente non aveva mai CP_1 formalmente richiesto il depennamento dalla seconda fascia della graduatoria e che la circostanza del venir meno dell'inserimento in essa con riserva non era stata comunicata neppure dall'istituto scolastico capofila.
Istruita la causa su base meramente documentale, all'udienza di discussione il ricorrente si è riportato ai propri atti, evidenziando – anche nelle note autorizzate – che il convenuto, nonostante l'ordine impartito dal giudice, non aveva mai depositato la CP_1 presa di servizio del 18.10.2019 dalla quale era possibile evincere la difformità dei rapporti contrattualizzati rispetto alla proposta contrattuale formulata e insistendo nella domanda risarcitoria formulata in ricorso, precisando però che nelle more del processo era stato assunto in ruolo e che pertanto la domanda risarcitoria deve intendersi limitata alla sola componente patrimoniale. All'esito dell'udienza di discussione il giudice si è ritirato in camera di consiglio e, al termine, assenti le parti, ha deciso la causa dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e non può pertanto essere accolto.
Le domande attoree poggiano sul presupposto dell'avvenuta presa di servizio per un incarico diverso da quelli poi attribuiti al docente stesso.
Il dato, però, è smentito per tabulas.
La presa di servizio è un documento con il quale il soggetto interessato al conferimento di un incarico dichiara appunto di prendere servizio (e dunque di accettare il relativo incarico)
e comunica una serie di dati, tra i quali la residenza, lo stato civile, i titoli di studio posseduti, il servizio antecedente eventualmente svolto, indicando con precisione le scuole in cui ha lavorato, etc.
La disamina del documento 1 depositato dal convenuto costituisce la presa di CP_1 servizio. Da essa si evince che il ricorrente, in data 18.10.2019, ha dichiarato di accettare l'incarico conferitogli per un numero complessivo di 16 ore settimanali, di cui 11 presso l'i.t.i.
“ ” di e 5 presso l'istituto “Gadda” di Paderno Dugnano. CP_4 Controparte_9
Contestualmente a tale dichiarazione il ricorrente ha altresì depositato le autocertificazioni relative ai carichi penali, ai titoli di studio posseduti (cfr. doc. 1), ai servizi prestati, ivi indicando anche il servizio non ancora prestato presso l'istituto “ ” e che, a suo dire, avrebbe CP_4 dovuto essere prestato fino al 30.6.2024.
Pagina 3 di 5 In definitiva la disamina della documentazione depositata dal convenuto dimostra innanzi tutto che il documento relativo alla presa di servizio è stato tempestivamente prodotto in giudizio (a tal fine rimanendo priva di rilievo la circostanza che il Giudice, con successiva ordinanza, abbia ordinato la produzione di un documento già versato in atti e che il CP_1 non abbia ottemperato al predetto ordine, avendovi già autonomamente provveduto), poi soprattutto che la tesi attorea dell'avvenuto conferimento di un incarico a tempo pieno di 19 ore settimanali e per lo svolgimento di una supplenza fino al termine delle attività didattiche è smentita dalla stessa documentazione compilata e sottoscritta dal ricorrente, poiché in essa il ricorrente stesso dichiara di prendere servizio per “sole” 16 ore settimanali e non indica alcun dato idoneo a rendere manifesta la scadenza dell'incarico conferitogli (cfr. doc. 1 fasc. conv.); in tale ultimo senso non depone la circostanza che il ricorrente, nella “stato personale”, abbia indicato – oltre ai titoli di studio (tra i quali sono enumerati non solo il diploma di scuola superiore, come sostenuto in ricorso, ma anche la laurea in scienze motorie e il master sui disturbi dello spettro autistico) – alla data del 18.10.2019 abbia indicato di aver svolto anche la supplenza presso l'istituto “ ” dal 18.10.2019 al 30.6.2020, poiché il relativo termine di CP_4 scadenza del contratto è stato autonomamente indicato dalla parte stessa e non trova riscontro in alcun atto di provenienza della scuola e, soprattutto, perché quel servizio per evidenti ragioni temporali non poteva essere stato già prestato alla data del 18.10.2019
(cfr.doc. 2 fasc. ric.).
In definitiva, la disamina dei documenti depositati in atti pone in evidenza che, sebbene al ricorrente sia stata inizialmente richiesta la disponibilità ad un incarico di supplenza a tempo pieno fino al termine delle attività didattiche, al medesimo poi – in sede di offerta dell'incarico e conseguente presa di servizio – è stata presentata ed offerta una ipotesi contrattuale diversa rispetto a quella della convocazione, anche in ragione dell'avvenuto accertamento (comunicato dallo stesso ricorrente con e-mail del 11.10.2019) del
“depennamento” delle graduatorie di seconda fascia.
Prima ancora che per i motivi enucleati, però, all'accoglimento delle istanze attoree osta una più generale considerazione circa la natura della domande formulate e delle deduzioni svolte a sostegno della stessa.
Il ricorrente, infatti, ha chiesto al Tribunale adito di accertare il suo diritto ad essere assunto con contratto a tempo determinato con decorrenza dal 18.10.2019 e a vedersi risarcito il danno corrispondente al valore delle retribuzioni non percepite dal 15.11.2019.
In ricorso, però, non ha allegato né in cosa sarebbe consistito il danno dedotto, né come avrebbe dovuto essere determinato. Se, dalla formulazione della domanda, può evincersi che
(verosimilmente) la richiesta afferisce alla componente di nocumento patrimoniale sofferto per l'attribuzione di una retribuzione per un periodo inferiore rispetto a quello originariamente
Pagina 4 di 5 prospettato all'atto della convocazione, deve però correlativamente rilevarsi che parte attorea non ha offerto alcuna allegazione sul punto, non ha precisato se dopo la data del 15.11.2019 è rimasto privo di incarichi di docenza o comunque di altre occasioni di lavoro, non ha prodotto alcun documento idoneo a comprovare tale elemento di fatto (che, in questa sede processuale, può quindi solo essere ipotizzato), non ha in definitiva illustrato in cosa sarebbe consistito il danno lamentato, come si sarebbe determinato, quali aspetti (patrimoniali o meno) avrebbe riguardato.
Parimenti, anche con riferimento alla domanda di riconoscimento degli effetti dell'assunzione con decorrenza dal 18.10.2019, la domanda risarcitoria è del tutto priva di allegazioni. Anche in questo caso può ipotizzarsi che parte attorea abbia voluto richiedere il riconoscimento degli effetti giuridici connessi allo svolgimento di un incarico di supplenza su organico di fatto e alla attribuzione del relativo punteggio per la collocazione in graduatoria, ma tale ipotetico contenuto della domanda è divenuto chiaro solo in sede di discussione, allorché il difensore di parte attorea ha comunicato di non aver più interesse alla pronuncia sul punto dal momento che il ricorrente, con decorrenza dal 1.9.2024, è stato assunto in ruolo.
In conclusione, in ragione di quanto esposto, il ricorso deve essere integralmente rigettato, sia per la ragione principale e dirimente che la domanda risarcitoria formulata è rimasta del tutto priva di allegazioni, sia perché la presa di servizio del 18.10.2019 - compilata dal ricorrente di proprio pugno e dal medesimo mai contestata in sede processuale - non dimostra affatto il conferimento di un incarico a tempo pieno di supplenza su organico di fatto.
Tenuto conto della particolarità della vicenda in disamina, della circostanza che il convenuto - pur costituito in giudizio - non ha partecipato alle udienze di trattazione CP_1
e di discussione e non ha riscontrato le richieste del giudice neppure per comunicare che aveva già a suo tempo depositato il documento del quale era stata richiesta la produzione, le spese del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Monza, 9 gennaio 2025
Il Giudice Elena Greco
Pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 909/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pietro Cappello, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 107
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore,
, in persona del dirigente pro tempore, Controparte_2
Milano, in persona del dirigente pro tempore, CP_3
, in persona del dirigente pro tempore, Controparte_4 rappresentati, difesi e domiciliati ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dal dirigente scolastico dott.ssa e dalla dott.ssa , funzionario in servizio presso l' CP_5 Controparte_6 [...] di Milano, con domicilio telematico pec Controparte_7
Email_1
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento del danno
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 26.5.2020, ha Parte_1 adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertata e dichiarata l'illegittimità della modifica unilaterale delle condizioni di contratto effettuata dall'Amministrazione dichiarare il diritto del sig. Parte_1 all'assegnazione dell'incarico se vacante, in ogni caso alla retrodatazione degli effetti giuridici
Pagina 1 di 5 dell'assunzione a far data dal 18/10/2019, giorno della firma della presa di servizio, ordinando all'Amministrazione di provvedere in tal senso. Accertare e dichiarare il diritto del sig.
[...] al risarcimento del danno quantificato nella misura delle retribuzioni non percepite Pt_1 dall'interessato dal 15/11/2019 o nella diversa misura che il giudice voglia disporre anche in via equitativa”.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto di essere inserito nelle graduatorie di terza fascia delle g.p.s., di aver richiesto con ricorso innanzi al competente Tribunale
Amministrativo Regionale di essere inserito nelle graduatorie di seconda fascia e di esservi stato iscritto con riserva (subordinata all'esito del giudizio) tanto da aver potuto svolgere attività di supplenza anche dalla seconda fascia fino all'a.s. 2018/2019, di aver ricevuto in data
11.10.2019 dall' di richiesta di disponibilità per incarico di Controparte_8 Controparte_9 supplenza fino al 30 giugno, di aver riscontrato la predetta richiesta dichiarando la propria disponibilità ma solo come docente iscritto nella terza fascia delle g.p.s. in ragione dell'avvenuto rigetto della domanda formulata innanzi al giudice amministrativo, di aver preso servizio il 18.10.2019 producendo esclusivamente il diploma di scuola superiore per ottemperare alle richieste dell'istituto scolastico (anche in ragione del fatto che, per il conferimento degli incarichi da terza fascia, è richiesto il solo diploma delle scuole superiori), di aver riscontrato in data 10.11.2019 che il contratto era difforme, per durata ed ore attribuite, dalla presa di servizio del 18.10.2019 (giacché all'atto della presa di servizio era previsto il conferimento di un incarico di supplenza fino al 30.6.2020 laddove il contratto prevedeva un incarico fino al solo 22.11.2019 e le ore di supplenza attribuite all'atto della presa di servizio erano pari a 19 a settimana mentre nel successivo contratto era prevista l'attribuzione di 16 ore settimanali), di aver avvisato la dirigente scolastica delle difformità riscontrate ma – dopo aver ricevuto iniziali rassicurazioni - di aver appreso in data 15.11.2019 che il suo contratto sarebbe scaduto quel giorno stesso, di aver vanamente richiesto spiegazioni, di essere stato convocato dalla dirigente scolastica per la sottoscrizione di un contratto a tempo determinato avente decorrenza dal 23.10.2019 al 15.11.2019 e con apposizione di clausola risolutiva espressa e di aver rifiutato tale contratto poiché diverso dalla presa di servizio, di aver vanamente richiesto il rilascio di copia della presa di servizio e del contratto.
Ha stigmatizzato l'operato del dirigente scolastico rilevando che, con la sua condotta, aveva di fatto revocato il contratto di supplenza conforme alla presa di servizio in difetto, però, della ricorrenza di una delle ipotesi tipiche per le quali è ammissibile la risoluzione ante tempus del contratto di lavoro a tempo determinato.
Ritualmente costituitosi in giudizio, Il convenuto ha confutato la pretesa CP_1 attorea e ne ha chiesto il rigetto, smentendo la tesi dell'avvenuta presa di servizio per lo svolgimento di un incarico di supplenza fino al 30 giugno 2020, rilevando da un lato che all'atto
Pagina 2 di 5 della presa di servizio al ricorrente era stato specificato che le ore settimanali assegnategli sarebbero state soltanto 16 e ricostruendo nel dettaglio tutta la vicenda riguardante l'assunzione in servizio del ricorrente per lo svolgimento di un incarico di docenza a tempo determinato. Il convenuto ha altresì dedotto che il ricorrente non aveva mai CP_1 formalmente richiesto il depennamento dalla seconda fascia della graduatoria e che la circostanza del venir meno dell'inserimento in essa con riserva non era stata comunicata neppure dall'istituto scolastico capofila.
Istruita la causa su base meramente documentale, all'udienza di discussione il ricorrente si è riportato ai propri atti, evidenziando – anche nelle note autorizzate – che il convenuto, nonostante l'ordine impartito dal giudice, non aveva mai depositato la CP_1 presa di servizio del 18.10.2019 dalla quale era possibile evincere la difformità dei rapporti contrattualizzati rispetto alla proposta contrattuale formulata e insistendo nella domanda risarcitoria formulata in ricorso, precisando però che nelle more del processo era stato assunto in ruolo e che pertanto la domanda risarcitoria deve intendersi limitata alla sola componente patrimoniale. All'esito dell'udienza di discussione il giudice si è ritirato in camera di consiglio e, al termine, assenti le parti, ha deciso la causa dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e non può pertanto essere accolto.
Le domande attoree poggiano sul presupposto dell'avvenuta presa di servizio per un incarico diverso da quelli poi attribuiti al docente stesso.
Il dato, però, è smentito per tabulas.
La presa di servizio è un documento con il quale il soggetto interessato al conferimento di un incarico dichiara appunto di prendere servizio (e dunque di accettare il relativo incarico)
e comunica una serie di dati, tra i quali la residenza, lo stato civile, i titoli di studio posseduti, il servizio antecedente eventualmente svolto, indicando con precisione le scuole in cui ha lavorato, etc.
La disamina del documento 1 depositato dal convenuto costituisce la presa di CP_1 servizio. Da essa si evince che il ricorrente, in data 18.10.2019, ha dichiarato di accettare l'incarico conferitogli per un numero complessivo di 16 ore settimanali, di cui 11 presso l'i.t.i.
“ ” di e 5 presso l'istituto “Gadda” di Paderno Dugnano. CP_4 Controparte_9
Contestualmente a tale dichiarazione il ricorrente ha altresì depositato le autocertificazioni relative ai carichi penali, ai titoli di studio posseduti (cfr. doc. 1), ai servizi prestati, ivi indicando anche il servizio non ancora prestato presso l'istituto “ ” e che, a suo dire, avrebbe CP_4 dovuto essere prestato fino al 30.6.2024.
Pagina 3 di 5 In definitiva la disamina della documentazione depositata dal convenuto dimostra innanzi tutto che il documento relativo alla presa di servizio è stato tempestivamente prodotto in giudizio (a tal fine rimanendo priva di rilievo la circostanza che il Giudice, con successiva ordinanza, abbia ordinato la produzione di un documento già versato in atti e che il CP_1 non abbia ottemperato al predetto ordine, avendovi già autonomamente provveduto), poi soprattutto che la tesi attorea dell'avvenuto conferimento di un incarico a tempo pieno di 19 ore settimanali e per lo svolgimento di una supplenza fino al termine delle attività didattiche è smentita dalla stessa documentazione compilata e sottoscritta dal ricorrente, poiché in essa il ricorrente stesso dichiara di prendere servizio per “sole” 16 ore settimanali e non indica alcun dato idoneo a rendere manifesta la scadenza dell'incarico conferitogli (cfr. doc. 1 fasc. conv.); in tale ultimo senso non depone la circostanza che il ricorrente, nella “stato personale”, abbia indicato – oltre ai titoli di studio (tra i quali sono enumerati non solo il diploma di scuola superiore, come sostenuto in ricorso, ma anche la laurea in scienze motorie e il master sui disturbi dello spettro autistico) – alla data del 18.10.2019 abbia indicato di aver svolto anche la supplenza presso l'istituto “ ” dal 18.10.2019 al 30.6.2020, poiché il relativo termine di CP_4 scadenza del contratto è stato autonomamente indicato dalla parte stessa e non trova riscontro in alcun atto di provenienza della scuola e, soprattutto, perché quel servizio per evidenti ragioni temporali non poteva essere stato già prestato alla data del 18.10.2019
(cfr.doc. 2 fasc. ric.).
In definitiva, la disamina dei documenti depositati in atti pone in evidenza che, sebbene al ricorrente sia stata inizialmente richiesta la disponibilità ad un incarico di supplenza a tempo pieno fino al termine delle attività didattiche, al medesimo poi – in sede di offerta dell'incarico e conseguente presa di servizio – è stata presentata ed offerta una ipotesi contrattuale diversa rispetto a quella della convocazione, anche in ragione dell'avvenuto accertamento (comunicato dallo stesso ricorrente con e-mail del 11.10.2019) del
“depennamento” delle graduatorie di seconda fascia.
Prima ancora che per i motivi enucleati, però, all'accoglimento delle istanze attoree osta una più generale considerazione circa la natura della domande formulate e delle deduzioni svolte a sostegno della stessa.
Il ricorrente, infatti, ha chiesto al Tribunale adito di accertare il suo diritto ad essere assunto con contratto a tempo determinato con decorrenza dal 18.10.2019 e a vedersi risarcito il danno corrispondente al valore delle retribuzioni non percepite dal 15.11.2019.
In ricorso, però, non ha allegato né in cosa sarebbe consistito il danno dedotto, né come avrebbe dovuto essere determinato. Se, dalla formulazione della domanda, può evincersi che
(verosimilmente) la richiesta afferisce alla componente di nocumento patrimoniale sofferto per l'attribuzione di una retribuzione per un periodo inferiore rispetto a quello originariamente
Pagina 4 di 5 prospettato all'atto della convocazione, deve però correlativamente rilevarsi che parte attorea non ha offerto alcuna allegazione sul punto, non ha precisato se dopo la data del 15.11.2019 è rimasto privo di incarichi di docenza o comunque di altre occasioni di lavoro, non ha prodotto alcun documento idoneo a comprovare tale elemento di fatto (che, in questa sede processuale, può quindi solo essere ipotizzato), non ha in definitiva illustrato in cosa sarebbe consistito il danno lamentato, come si sarebbe determinato, quali aspetti (patrimoniali o meno) avrebbe riguardato.
Parimenti, anche con riferimento alla domanda di riconoscimento degli effetti dell'assunzione con decorrenza dal 18.10.2019, la domanda risarcitoria è del tutto priva di allegazioni. Anche in questo caso può ipotizzarsi che parte attorea abbia voluto richiedere il riconoscimento degli effetti giuridici connessi allo svolgimento di un incarico di supplenza su organico di fatto e alla attribuzione del relativo punteggio per la collocazione in graduatoria, ma tale ipotetico contenuto della domanda è divenuto chiaro solo in sede di discussione, allorché il difensore di parte attorea ha comunicato di non aver più interesse alla pronuncia sul punto dal momento che il ricorrente, con decorrenza dal 1.9.2024, è stato assunto in ruolo.
In conclusione, in ragione di quanto esposto, il ricorso deve essere integralmente rigettato, sia per la ragione principale e dirimente che la domanda risarcitoria formulata è rimasta del tutto priva di allegazioni, sia perché la presa di servizio del 18.10.2019 - compilata dal ricorrente di proprio pugno e dal medesimo mai contestata in sede processuale - non dimostra affatto il conferimento di un incarico a tempo pieno di supplenza su organico di fatto.
Tenuto conto della particolarità della vicenda in disamina, della circostanza che il convenuto - pur costituito in giudizio - non ha partecipato alle udienze di trattazione CP_1
e di discussione e non ha riscontrato le richieste del giudice neppure per comunicare che aveva già a suo tempo depositato il documento del quale era stata richiesta la produzione, le spese del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Monza, 9 gennaio 2025
Il Giudice Elena Greco
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