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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 58 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. VINCIGUERRA Parte_1
GIOVANNI, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. SAEVA GIANLUCA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo Con ricorso del 9.1.24 parte ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro impugnando il diniego del beneficio per i soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all'art. 3 D.M. 26.09.2016 opposto con nota prot. n. 160433 de l27.10.2023 dell'ASP di , distretto di Licata.Si costituiva l'ente CP_1 contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso. Istruita la causa a mezzo di TU medico legale, mutato il giudicante, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Motivi della decisione
Giova premettere che vengono considerati soggetti in condizione di disabilità gravissima, nell'ambito della Legge Regionale 1 marzo 2017 n. 4 e del DM 26/09/2016, art. 3, comma 2, i soggetti beneficiari dell'indennità di accompagnamento, di cui alla L. 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, in presenza di
1 ulteriori determinate condizioni, ossia: a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Gl. Co. Sc. (GCS)"=10; b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7); c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Sc. (CDRS)"=4; d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala AS. (AI.) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici CP_2 ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Re. Co. (MRC) o con punteggio alla Expanded Disability Status Sc. (EDSS) 9 o in stadio 5 di Ho. e Yahr mod.; f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilita comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5; h) persone con diagnosi di Ri. Me. Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI"=34 e con punteggio sulla scala Le. of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) "= 8; i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche. Al fine di accertare se le patologie da cui è affetta la parte ricorrente siano tali da rendere la medesima una disabile gravissima ai sensi dell'art.3 del D.M. 26 settembre 2016, in corso di giudizio è stata disposta consulenza tecnica di ufficio. L' Ausiliario ha riferito che “ Il Signor necessita assistenza totale nelle ADL, non è in grado di Pt_1 deambulare nè di compiere passaggi posturali in autonomia, Non è in grado di lavarsi da solo, non è in grado di vestirsi né di prendere i vestiti, Non è in grado di andare in bagno e di pulirsi da solo, presenta incontinenza urinaria, necessita assistenza per essere nutrito e necessita con accorgimenti dietetici. ( lettera a del comma 1 dell'allegato 2);
• È presente una compromissione dello stato di coscienza per cui il soggetto è totalmente distaccato dalla realtà, il sensorio compromesso con impossibilità di interazione sociale. (lettera b del comma 1 dell'allegato 2)
• Per la nutrizione necessità modifiche dietetiche per deglutire sia solidi che liquidi sia per le condizioni di salute fisiche e psichiche in cui si trova, sia per assenza di molti elementi dentali ( lettera d del comma 1 dell'allegato2).
• Inoltre il periziando può essere definito da quanto accertato alla visita come forma di demenza grave CDR4 in quanto presenta di deficit di linguaggio e della comprensione, incapacità a deambulare in modo autonomo e mancanza di controllo sfinterico. ”
2 Sulla base del quadro clinico emergente dalla documentazione medica esaminata l'Ausiliario ha ritenuto che, viste le condizioni previste dall'art. 3 comma 2 del DM del 26 settembre 2016 e contrassegnate dalle lettere dalla A alla I, in capo al ricorrente risultano soddisfatte le condizioni ivi indicate. Si concorda quindi con le conclusioni dell'Ausiliario secondo cui “il Sig. Parte_1
di anni 93 sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del DM 26.09.2016.
[...]
Poiché la documentazione della pratica risulta molto carente si stabilisce la decorrenza dalla data della visita peritale del 26.06.2024.” Le conclusioni cui è pervenuto il TU (alla cui relazione ampiamente si rimanda), basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata. Per le ragioni esposte, il ricorso va accolto, con condanna al pagamento del beneficio richiesto. Le spese di lite vengono compensate alla luce della decorrenza del beneficio. Contr Spese di TU a carico di come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara in possesso dei requisiti di cui Parte_1 all'art. 3 del DM 26.09.2016. dalla data della visita peritale del 26.06.2024; Contr condanna al pagamento dei ratei, oltre interessi;
compensa le spese di lite;
Contr pone definitivamente a carico di le spese di consulenza tecnica, che si liquidano separatamente. Così deciso in Agrigento, 08/01/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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