Ordinanza cautelare 2 marzo 2023
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 30/03/2026, n. 5962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5962 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05962/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00952/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 952 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Elisabetta Sorze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento della Prefettura di Roma-Sportello Unico Immigrazione del -OMISSIS-, notificato a mezzo e-mail in data 24.11.2022, con il quale veniva decretato il rifiuto della domanda di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 comma 1, D.L. 34/2020, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. PI IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Forma oggetto di impugnazione, nel presente giudizio, il provvedimento della Prefettura di Roma-Sportello Unico Immigrazione del -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata, ex art. 103 comma 1, D.L. 34/2020, dalla sig.ra -OMISSIS- in favore della sig.ra -OMISSIS-, cittadina della Georgia, odierna ricorrente.
2. – La reiezione dell’istanza di emersione è supportata da un’articolata motivazione che poggia, in sostanza, sul presupposto del “ carattere elusivo della condotta tenuta, finalizzata esclusivamente alla presentazione di una domanda di emersione e alla stipula, di conseguenza, di un contratto di soggiorno in frode alla legge, stante la necessità del requisito dell'irregolarità del rapporto di lavoro (ai sensi del comma 1dell'art. 103 D.L.34/2020) non sussistente al momento dell'entrata in vigore della normativa sull'emersione e attesa l’interruzione del precedente rapporto di lavoro, quest’ultima volta a creare le condizioni necessarie alla presentazione di un’istanza di emersione apparentemente dotata dei requisiti di ammissibilità, altrimenti non esistenti ”.
Si legge nel provvedimento, in particolare, che “ in seguito a verifiche effettuate presso le competenti Amministrazioni è emerso che tra le stesse parti sussisteva già, alla data di entrata in vigore del decreto legge 34/2020 (19/05/2020), un rapporto di lavoro regolare, che lo stesso è cessato in data 22.06.2020, che il pagamento del contributo forfettario è avvenuto in data 13.07.2020 e che la domanda di emersione è stata presentata in data 14.07.2020 dichiarando che la sig.ra -OMISSIS- intendeva concludere un contratto di lavoro subordinato con il cittadino straniero, sig.ra -OMISSIS-, avente per oggetto le stesse mansioni di cui al precedente rapporto di lavoro regolare ”; si soggiunge, su tali presupposti, che “ i termini particolarmente brevi della vicenda, la medesimezza delle parti nei due rapporti di lavoro (collaboratore familiare) hanno fatto supporre il possibile carattere elusivo della condotta tenuta, tesa a precostituire artificiosamente i presupposti di ammissibilità necessari a presentare una domanda di emersione ex art. 103 DL 34/2020 ”.
Inoltre, prosegue la Prefettura, “[…] non è dato riscontrare alcun profilo di irregolarità del rapporto di lavoro di cui all’istanza di emersione, né dal punto di vista soggettivo (in quanto il rapporto di lavoro risultava già in essere e regolarmente denunciato al momento dell’entrata in vigore del D.L. 34/2020), né dal punto di vista oggettivo (visto che il lavoratore, Sig.ra -OMISSIS-, risultava essere regolare sul territorio al momento della presentazione dell’istanza di emersione) né, d’altro canto, conclude, le osservazioni prodotte dall’interessata si sono rivelate idonee a chiarire “ la supposta condizione di irregolarità del suddetto rapporto di lavoro ”, avendo la medesima “ presentato formale atto di rinuncia della richiesta di protezione internazionale presso la Questura di Roma soltanto in data 30.11.2021, pertanto successivamente alla presentazione dell’istanza in oggetto ”.
Da qui il rigetto dell’istanza.
3. – Ciò posto, secondo l’avviso di parte ricorrente il provvedimento reiettivo della Prefettura sarebbe viziato siccome frutto di “ un'errata interpretazione della norma ” di cui all'art. 103, comma 1, D.L. 34/2020, atteso che, diversamente da quanto affermato dalla P.A., al momento della presentazione dell’istanza di emersione, la stessa versava in una condizione di irregolarità quanto alla sussistenza dei requisiti richiesti per la legittima permanenza sul territorio nazionale.
4. – Respinta l’istanza di tutela cautelare ( cfr . ordinanza n. -OMISSIS-), all’udienza straordinaria del 27 febbraio 2026 la controversia è stata trattenuta in decisione.
5. – Il ricorso, re melius perpensa rispetto a quanto opinato in sede di summaria cognitio , è fondato e merita accoglimento per le ragioni di cui si dà sinteticamente conto appresso.
5.1. – Sulla scorta delle dichiarazioni di parte ricorrente e, in ogni caso, sulla base di quanto emerge per tabulas dalle allegazioni prodotte in giudizio da quest’ultima, il provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione risulta fondato, in effetti, sull’erroneo presupposto che, al momento della formalizzazione dell’istanza ex art. 103 cit . (14 luglio 2020), il lavoratore versasse in una condizione di ‘regolarità’ ai fini del (legittimo) soggiorno sul territorio nazionale, avendo il medesimo “ presentato formale atto di rinuncia della richiesta di protezione internazionale presso la Questura di Roma soltanto in data 30.11.2021, pertanto successivamente alla presentazione dell’istanza in oggetto ”.
5.2. – È vero, invece, che già dal precedente 8 gennaio 2020 la ricorrente non aveva più alcun titolo che ne legittimasse la permanenza sul territorio nazionale, essendo stata respinta, in quella data, la domanda di protezione internazionale dalla stessa presentata in data 11 luglio 2019, pendente la quale aveva beneficiato, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 142/2015, del permesso di soggiorno provvisorio rilasciato in esito alla richiesta di asilo.
5.3. – Ne deriva che, al momento dell’istanza di emersione (14 luglio 2020), sussisteva la condizione di “ irregolarità ” del rapporto di lavoro della ricorrente, essendo invece, a tali fini, del tutto inconferente il successivo atto di rinuncia, valorizzato dalla Prefettura nella motivazione del provvedimento impugnato, della richiesta di protezione internazionale presso la Questura di Roma dalla medesima presentato in data 30 novembre 2021.
5.4. – Risulta per l’effetto comprovato che l’istanza per emersione, in quanto successiva al rigetto dell’istanza di protezione, attiene a un rapporto di lavoro (diventato) irregolare.
Ed infatti anche la cessazione (in data 22 giugno 2020) del rapporto di lavoro inizialmente ‘regolare’ (giacché instaurato in data 20 settembre 2019, ergo durante l’efficacia del permesso di soggiorno provvisorio rilasciato alla ricorrente in pendenza della richiesta di asilo), è successiva al provvedimento di rigetto dell’istanza di asilo internazionale dalla stessa avanzata, da tanto derivandone che, per un tratto della durata del suo rapporto di lavoro, la ricorrente non aveva alcun titolo che ne legittimasse la permanenza sul territorio dello Stato.
5.5. – Il diniego di asilo ne ha determinato, infatti, la sopravvenuta irregolarità, da tale momento configurandosi la violazione, da parte del datore di lavoro che mantiene alle proprie dipendenze lo straniero, dell’art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286/98, il quale statuisce che “ il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato ”.
6. – Non sussiste, in conclusione, sulla scorta di quanto sinora osservato, il presupposto al quale è ancorato il diniego dell’istanza di emersione, vale a dire la ritenuta regolarità, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, del rapporto di lavoro di cui all’istanza di emersione riguardante la ricorrente, come visto smentita per tabulas , con conseguente vizio della motivazione e, per l’effetto, illegittimità del provvedimento impugnato.
7. – Il ricorso va dunque accolto per deficit istruttorio e motivazionale del provvedimento impugnato.
8. – Le spese seguono la soccombenza, come per legge, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento della Prefettura di Roma.
Condanna la resistente P.A. alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese e competenze di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.500 (millecinquecento/00) oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA NI, Presidente
PI IN, Primo Referendario, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PI IN | NA NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.