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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 30/01/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 7577/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9,18, sono presenti l'avv. DI LORENZO ROBERTA in sostituzione degli avv.ti RAPPA PIERO ANTONIO e MARAZZOTTA
GIUSEPPINA M. ILARIA per il ricorrente, nonché l'avv. DI GLORIA
MARCO per l' CP_1
I procuratori delle parti, insistono su tutte le proprie domande, eccezioni e difese, contestando tutto quanto dedotto dalla parte avversa e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:12 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
______________________________
N. Reg. Sent. Lav.
_______________________
Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7577 /2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti RAPPA PIERO ANTONIO e Parte_1
MARAZZOTTA GIUSEPPINA M. ILARIA
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. PECO GIULIO e CERNIGLIARO
DELIA
- resistente - oggetto: assegni al nucleo familiare conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 30/01/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda n. 2022919801509 del 8.3.2022 per l'anno 2021;
- rigetta il ricorso relativamente alla domanda n.5500.12/02/2021.0124247 del 12.2.2021 per l'anno 2020;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 15/06/2023 la parte ricorrente in epigrafe premettendo: che in data 12/02/2021 presentava domanda d'indennità di disoccupazione agricola n. per l'anno 2020, che l' rigettava l'istanza perché “iscritto come lavoratore autonomo CP_1
non agricolo” e che l'istanza di riesame veniva cancellata; che in data 08/03/2022, presentava domanda d'indennità di disoccupazione agricola n. per l'anno 2021, rigettata con la medesima motivazione;
che proponeva ricorso amministrativo, rimasto però inesitato,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Accertare e dichiarare l'illegittimità del rigetto della istanza di indennità di disoccupazione agricola presentata dal sig. in data 12/02/2021 e Parte_1
08/03/2022, e per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente alla fruizione della indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020 e 2021 ; o
Conseguentemente condannare l' a riconoscere e corrispondere al CP_1
ricorrente quanto dovuto a titolo di indennità di disoccupazione agricola per il periodo indicato nelle domande o altra che risulti di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 121° giorno dalla presentazione della domanda al saldo effettivo”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, eccependo la decadenza ex art. 47 del D.P.R. 639/70 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384/92, conv., con modif., dalla l. n. 438/92) quanto alla domanda presentata in data 12.2.2021 e, viceversa, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere per la domanda presentata in data 8.3.2022, avendo provveduto a pagare la prestazione.
Nelle more del giudizio si costituiva quale nuovo procuratore l'avv.
Giuseppina M. Ilaria Marazzotta.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
*** Va preliminarmente dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, avendo l' pagato la prestazione relativa alla domanda CP_1
presentata in data 8.3.2022 per l'indennità dell'anno 2021; il pagamento è incontestato e pertanto il thema decidendum deve essere limitato all'eccepita decadenza relativa alla domanda del 12.2.2021.
Deve infatti essere accolta l'eccezione di decadenza formulata da parte resistente ai sensi dell'art. 47 comma 2 DPR 639/1970 (come novellato dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito, sul punto, senza modificazioni con la legge 14 novembre 1992 n. 438 ).
Non può sul punto essere accolta l'eccezione formulata dalla ricorrente circa la mancata decorrenza del termine
In ordine, al dies a quo di decorrenza del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria, la predetta disposizione prevede, alternativamente, tre ipotesi di dies a quo:
1) la data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto;
2) la data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione;
3) la data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Ove manchi il ricorso amministrativo, alla data della richiesta, si sommano i termini presuntivi (art. 7 legge n. 533 del 1973, art. 46 commi 5 e 6 della legge n. 88 del 1989) per l'esaurimento del procedimento amministrativo ai quali si aggiunge (tenuto conto della prestazione richiesta) un anno.
La norma quindi, oltre a dettare nuovi termini decadenziali, introduce l'ulteriore decorrenza del termine di decadenza con riguardo alla «data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione».
La Suprema Corte ha determinato che il termine di decadenza decorre – in ogni caso - dalla scadenza di complessivi un anno e trecento giorni dalla presentazione della domanda amministrativa della prestazione per l'esaurimento del procedimento amministrativo. (cfr. Cass. SS.UU.
n.12718/2009; sez. L. n. 7527/2010; sez. L n. 15969/2017)
Tali termini risultano dal cumulo del termine di 120 giorni per la pronuncia sulla domanda amministrativa (art. 7 della legge n. 533 del 1973), nonché di due ulteriori termini (di 90 giorni ciascuno di cui all'art. 46 commi
5 e 6 della legge n. 88 del 1989) per la presentazione del ricorso amministrativo e per la decisione relativa (Cass. 16138 del 2004; Corte
Costituzionale n. 128 del 1996)
Dovendo determinare il dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza annuale per la proposizione del ricorso giudiziario, lo stesso dovrebbe individuarsi quindi facendo riferimento alla presentazione della domanda, (12.2.2021) maggiorata di 300 giorni per l'esaurimento teorico dell'iter inerente il ricorso amministrativo.
Il termine finale per la proposizione del ricorso giudiziale era quindi il
9.12.2022; (12.2..2021 + 1 anno 12.2.2022 + 300 giorni : 9.12.2022).
Anche maggiorato dei 182 giorni invocati dalla parte ricorrente per l'intervento della legislazione emergenziale da Covid19 (l'art. 154 del D.L. n.
34/2020 (decreto Rilancio); l'art. 99 del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto) D.L. n.
125/2020 l'art 1 bis;
art. 1 del D.L. n. 3/2021; 'art. 22-bis del D.L. n. 183/2020; art.
4 del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni);'art. 9 del D.L. n. 73/2021;'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99) il dies ad quem sarebbe maturato in data 9.6.2023; se maggiorato di 311 giorni, corrispondente al totale applicabile in dipendenza della data, sarebbe maturato in data 16.10.2023. Il ricorso è stato depositato in data 7.9.2024, ben oltre il termine di decadenza
Costituisce pertanto onere del richiedente il beneficio, al fine di tutelare il proprio interesse e non incorrere nel termine decadenziale, tener conto del momento in cui il proprio diritto possa essere fatto valere.
A contrario l'attesa comunque della decisione amministrativa formatasi oltre tale termine, impedirebbe sine die la decorrenza del termine per la decadenza, vanificando la stessa apposizione di qualsiasi termine di decadenza, e sgravando il richiedente la prestazione da qualsivoglia onere.
In ragione della reciproca parziale soccombenza, virtuale relativamente all'indennità pagata e sostanziale relativamente alla domanda oggetto di decadenza, appare equa la parziale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 30/01/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 30/01/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 7577/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9,18, sono presenti l'avv. DI LORENZO ROBERTA in sostituzione degli avv.ti RAPPA PIERO ANTONIO e MARAZZOTTA
GIUSEPPINA M. ILARIA per il ricorrente, nonché l'avv. DI GLORIA
MARCO per l' CP_1
I procuratori delle parti, insistono su tutte le proprie domande, eccezioni e difese, contestando tutto quanto dedotto dalla parte avversa e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:12 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
______________________________
N. Reg. Sent. Lav.
_______________________
Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7577 /2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti RAPPA PIERO ANTONIO e Parte_1
MARAZZOTTA GIUSEPPINA M. ILARIA
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. PECO GIULIO e CERNIGLIARO
DELIA
- resistente - oggetto: assegni al nucleo familiare conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 30/01/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda n. 2022919801509 del 8.3.2022 per l'anno 2021;
- rigetta il ricorso relativamente alla domanda n.5500.12/02/2021.0124247 del 12.2.2021 per l'anno 2020;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 15/06/2023 la parte ricorrente in epigrafe premettendo: che in data 12/02/2021 presentava domanda d'indennità di disoccupazione agricola n. per l'anno 2020, che l' rigettava l'istanza perché “iscritto come lavoratore autonomo CP_1
non agricolo” e che l'istanza di riesame veniva cancellata; che in data 08/03/2022, presentava domanda d'indennità di disoccupazione agricola n. per l'anno 2021, rigettata con la medesima motivazione;
che proponeva ricorso amministrativo, rimasto però inesitato,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Accertare e dichiarare l'illegittimità del rigetto della istanza di indennità di disoccupazione agricola presentata dal sig. in data 12/02/2021 e Parte_1
08/03/2022, e per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente alla fruizione della indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020 e 2021 ; o
Conseguentemente condannare l' a riconoscere e corrispondere al CP_1
ricorrente quanto dovuto a titolo di indennità di disoccupazione agricola per il periodo indicato nelle domande o altra che risulti di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 121° giorno dalla presentazione della domanda al saldo effettivo”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, eccependo la decadenza ex art. 47 del D.P.R. 639/70 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384/92, conv., con modif., dalla l. n. 438/92) quanto alla domanda presentata in data 12.2.2021 e, viceversa, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere per la domanda presentata in data 8.3.2022, avendo provveduto a pagare la prestazione.
Nelle more del giudizio si costituiva quale nuovo procuratore l'avv.
Giuseppina M. Ilaria Marazzotta.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
*** Va preliminarmente dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, avendo l' pagato la prestazione relativa alla domanda CP_1
presentata in data 8.3.2022 per l'indennità dell'anno 2021; il pagamento è incontestato e pertanto il thema decidendum deve essere limitato all'eccepita decadenza relativa alla domanda del 12.2.2021.
Deve infatti essere accolta l'eccezione di decadenza formulata da parte resistente ai sensi dell'art. 47 comma 2 DPR 639/1970 (come novellato dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito, sul punto, senza modificazioni con la legge 14 novembre 1992 n. 438 ).
Non può sul punto essere accolta l'eccezione formulata dalla ricorrente circa la mancata decorrenza del termine
In ordine, al dies a quo di decorrenza del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria, la predetta disposizione prevede, alternativamente, tre ipotesi di dies a quo:
1) la data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto;
2) la data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione;
3) la data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Ove manchi il ricorso amministrativo, alla data della richiesta, si sommano i termini presuntivi (art. 7 legge n. 533 del 1973, art. 46 commi 5 e 6 della legge n. 88 del 1989) per l'esaurimento del procedimento amministrativo ai quali si aggiunge (tenuto conto della prestazione richiesta) un anno.
La norma quindi, oltre a dettare nuovi termini decadenziali, introduce l'ulteriore decorrenza del termine di decadenza con riguardo alla «data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione».
La Suprema Corte ha determinato che il termine di decadenza decorre – in ogni caso - dalla scadenza di complessivi un anno e trecento giorni dalla presentazione della domanda amministrativa della prestazione per l'esaurimento del procedimento amministrativo. (cfr. Cass. SS.UU.
n.12718/2009; sez. L. n. 7527/2010; sez. L n. 15969/2017)
Tali termini risultano dal cumulo del termine di 120 giorni per la pronuncia sulla domanda amministrativa (art. 7 della legge n. 533 del 1973), nonché di due ulteriori termini (di 90 giorni ciascuno di cui all'art. 46 commi
5 e 6 della legge n. 88 del 1989) per la presentazione del ricorso amministrativo e per la decisione relativa (Cass. 16138 del 2004; Corte
Costituzionale n. 128 del 1996)
Dovendo determinare il dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza annuale per la proposizione del ricorso giudiziario, lo stesso dovrebbe individuarsi quindi facendo riferimento alla presentazione della domanda, (12.2.2021) maggiorata di 300 giorni per l'esaurimento teorico dell'iter inerente il ricorso amministrativo.
Il termine finale per la proposizione del ricorso giudiziale era quindi il
9.12.2022; (12.2..2021 + 1 anno 12.2.2022 + 300 giorni : 9.12.2022).
Anche maggiorato dei 182 giorni invocati dalla parte ricorrente per l'intervento della legislazione emergenziale da Covid19 (l'art. 154 del D.L. n.
34/2020 (decreto Rilancio); l'art. 99 del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto) D.L. n.
125/2020 l'art 1 bis;
art. 1 del D.L. n. 3/2021; 'art. 22-bis del D.L. n. 183/2020; art.
4 del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni);'art. 9 del D.L. n. 73/2021;'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99) il dies ad quem sarebbe maturato in data 9.6.2023; se maggiorato di 311 giorni, corrispondente al totale applicabile in dipendenza della data, sarebbe maturato in data 16.10.2023. Il ricorso è stato depositato in data 7.9.2024, ben oltre il termine di decadenza
Costituisce pertanto onere del richiedente il beneficio, al fine di tutelare il proprio interesse e non incorrere nel termine decadenziale, tener conto del momento in cui il proprio diritto possa essere fatto valere.
A contrario l'attesa comunque della decisione amministrativa formatasi oltre tale termine, impedirebbe sine die la decorrenza del termine per la decadenza, vanificando la stessa apposizione di qualsiasi termine di decadenza, e sgravando il richiedente la prestazione da qualsivoglia onere.
In ragione della reciproca parziale soccombenza, virtuale relativamente all'indennità pagata e sostanziale relativamente alla domanda oggetto di decadenza, appare equa la parziale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 30/01/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini