Art. 12.
Le Casse di risparmio, i Monti di pieta', le Banche popolari o gli altri Istituti di credito sono autorizzati in virtu' del presente decreto, ove gia' non lo fossero dai rispettivi statili, ad accordare mutui per le opere qui previste, accettando in garanzia le de legazioni sui Contributi degli utenti, i concorsi e sussidi del Comune e dello Stato.
Tale facolta' puo' essere esercitata dalle Casse di risparmio ordinarie o dai Monti di pieta' entro i limiti stabiliti dai singoli statuti per gli impieghi sia in mutui o conti correnti ipotecari, sia in mutui a corpi morali.
Le Casse di risparmio, i Monti di pieta', le Banche popolari o gli altri Istituti di credito sono autorizzati in virtu' del presente decreto, ove gia' non lo fossero dai rispettivi statili, ad accordare mutui per le opere qui previste, accettando in garanzia le de legazioni sui Contributi degli utenti, i concorsi e sussidi del Comune e dello Stato.
Tale facolta' puo' essere esercitata dalle Casse di risparmio ordinarie o dai Monti di pieta' entro i limiti stabiliti dai singoli statuti per gli impieghi sia in mutui o conti correnti ipotecari, sia in mutui a corpi morali.