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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/09/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 1020 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
(P.I.: ), sedente in Avezzano (AQ), alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Vittorio Veneto, n. 37, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore,
Dott.ssa , rappresentata e difesa come in atti dagli Avv.ti Tommaso Marchese e Controparte_2
Giorgio Gigliotti;
Appellante in riassunzione
Contro
(P.I. E Controparte_3
COD. FISC. ), già P.IVA_2 Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Direttore Generale Prof.
[...]
, rappresentata e difesa nella presente fase, come in atti, dall'Avv. Roberto Controparte_5
Colagrande;
Appellata in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di cassazione con rinvio della sentenza della
Corte di Appello di n. 1210/2020, pubblicata il 15.09.2020, di cui all'ordinanza della CP_3
Suprema Corte n. 19482/2024, pubblicata in data 18.07.2024; CONCLUSIONI:
Per l'appellante incidentale in riassunzione:
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in applicazione del principio di diritto enunciato con l'ordinanza n. 19482/2024 della Corte di Cassazione, rigettare l'appello proposto dall' di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, in persona del Parte_1
Direttore Generale pro-tempore, avverso la sentenza n. 376/2016 del Tribunale di L'Aquila, con condanna della controparte alla refusione di spese e competenze di lite, anche del giudizio di legittimità, oltre al rimborso forfettario nella misura ordinaria e agli ulteriori accessori di legge, e con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori e difensori che se ne dichiarano antistatari, ai sensi dell'art. 93 del codice di procedura civile.”
Per l' appellata in riassunzione:
“ Voglia l'Ecc.mo Collegio adito, previo rigetto dell'atto di riassunzione avversario siccome infondato, in fatto ed in diritto, voglia accogliere l'appello (N. 2104/2016 R.G.) proposto avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 376/2016 del 20 aprile 2016 e, per l'effetto, confermare integralmente le statuizioni di cui alla sentenza di codesta Corte n. 1210/2020 R.G. del 15 settembre
2020; il tutto con refusione delle spese di lite del giudizio di legittimità e della presente fase, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo (rilasciato in favore della Controparte_1
per il pagamento della somma di 210.633, 05 relativa a prestazione di assistenza ospedaliera
[...] rese nell'anno 2010, in forza di rapporto contrattuale e quale residuo ancora dovuto, oltre interessi) proposta dalla (che avversava la pretesa creditoria sul Parte_2 presupposto della non debenza dell'importo ingiunto essendo risultata a seguito dei controlli effettuati dal Nucleo Operativo la corresponsione di somme maggiori rispetto al budget assegnato e da decurtare quanto non dovuto per prestazioni ritenute inadeguate, oltre a contestare la debenza di interessi commerciali) il Tribunale di L'Aquila pur revocando il decreto ingiuntivo (in ragione dell'accoglimento della richiesta dell'opposta di determinazione della decorrenza e del tasso applicabile agli interessi), rigettava per il resto l'opposizione confermando la sorte capitale oggetto di decreto ingiuntivo.
Dando atto della prova documentale o della non contestazione di determinate circostanze fattuali
(che certamente la aveva erogato prestazioni a favore dei pazienti, Controparte_6 residenti in [...]e residenti in altre Regioni, per gli importi fatturati, come risultante anche dai verbali dei Nuclei di Controllo regionali;
che tali Nuclei, operando i controlli, avevano evidenziato che una parte delle prestazioni erano inappropriate o comunque non riconoscibili da parte della Parte
che gli importi relativi alle prestazioni inappropriate andavano decurtati tanto che per essi la aveva emesso corrispondenti note di credito;
i pagamenti in acconto effettuati dalla CP_1
Parte
il giudice di prime cure individuava il contrasto insorto tra le parti nella questione di diritto se le decurtazioni andassero operate sull'importo delle fatture emesse dalla mentre CP_1 solo all'esito si sarebbe dovuto verificare se risultasse superato per l'anno in questione il budget fissato dalla Regione, sia per i pazienti residenti sia per quelli cd. extraregionali;
ovvero se andasse prima operata la riduzione delle somme richieste per superamento del budget, e poi, sul budget assegnato, andasse operata la decurtazione per gli importi accertati come non dovuti a seguito dei controlli.
Sul punto il Tribunale riteneva di aderire alla prima soluzione rilevando che l'indicazione di un budget massimo non superabile attiene ad esigenze di controllo della contabilità pubblica e di prevedibilità della spesa sanitaria ( ritenute del tutto legittime dalla giurisprudenza) ma che all'interno di tale somma massima spendibile da parte del , non pare Controparte_7 sussistano esigenze tali da dover ridurre ulteriormente le somme effettivamente spese dalle strutture sanitarie private per erogare prestazioni effettivamente rese a favore degli utenti. Parte Valutava la diversa prospettazione proposta dalla fondata su ragionamenti ipotetici e non condivisibili. Tanto più che le decurtazioni operate dai Nuclei di Controllo, come risultava dalla corrispondenza tra le parti prodotta in atti, riguardavano, ad esempio, il disallineamento tra data della prestazione e la data della fatturazione ovvero alcuni inadempimenti formali in sede di prescrizione medica, ma non l'erogazione di prestazioni oltre il numero dei posti accreditati. In sostanza, considerava che una volta escluse per motivi formali alcune prestazioni, non si vedeva perché quelle residue, legittimamente rese, se di importo inferiore al budget concesso, non dovessero essere remunerate, ritenendo conforme a diritto che le decurtazioni andassero operate sulle somme pretese dalla struttura privata, e solo all'esito di tale operazione verificato se la somma effettivamente spettante superasse o meno il budget previsto, verifica che, nel caso di specie, dimostrava che era risultato superato il budget solo per le prestazioni erogate a favore dei pazienti extraregionali, ma per tale importo la aveva emesso apposita nota di credito. CP_1
Nel proprio atto di appello avverso la citata decisione la contestava la decisione per i Pt_1 motivi di seguito sintetizzati:
-erronea individuazione dei presupposti legittimanti l'operato riconoscimento del credito in quanto avulsi dalla disciplina di settore applicabile nella regolamentazione delle prestazioni erogate con il concorso tra strutture private e pubbliche (art. 8 c.5 D.Lgs.502/92), nel previsto regime di autorizzazione ed accreditamento, che tiene conto della programmazione della spesa sanitaria regionale, da ripartire tra strutture, in funzione dei bisogni assistenziali e nei limiti di spesa sostenibili dal sistema sanitario (costituente anche un limite per la struttura privata cui viene assegnato un budget di spesa, nell'erogazione delle prestazioni in supplenza delle strutture pubbliche). Su tali permesse contestava la decisione in quanto basata sul postulato di fondo secondo cui le strutture private possono liberamente procedere a svolgere la propria attività sussidiaria di operatori sanitari al di fuori dei limiti connaturati, in termini di prestazioni sanitarie e tetti di spesa, che invece segna la soglia oltre la quale cessa il rapporto di accreditamento con il servizio sanitario nazionale per soddisfare il fabbisogno assistenziale, venendosi altrimenti ad alterare gli stessi equilibri del sistema sanitario regionale nel quale concorrono sia le strutture pubbliche sia agli operatori privati accreditati;
-a conferma della non remunerabilità delle prestazioni rese oltre il tetto di spesa evidenziava che rispetto agli importi fatturati oltre il budget è ammessa infatti la possibilità per gli operatori privati di agire ai sensi dell'articolo 2041 c.c.;
Argomentava pertanto la non condivisibilità dell'affermazione di principio contenuta nella sentenza secondo cui si è ritenuto congruo che le decurtazioni dell'organo ispettivo andassero operate sulle somme pretese dalla struttura privata e all'esito verificato se le somme effettivamente spettanti superassero o meno il budget previsto- poiché accedendo a tale ricostruzione si affermava il principio secondo cui nell'ambito territoriale considerato ciascun operatore privato sarebbe indiscriminatamente libero di erogare qualsiasi volume di prestazioni e contabilizzare qualsiasi fatturato salvo poi verificare a valle se questo rientrasse o meno nel budget assegnato in tal modo venendosi a creare una vera e propria giungla in cui ciascun operatore privato a seconda della propria forza imprenditoriale potrebbe condizionare nel corso dell'anno l'efficienza produttiva delle altre strutture (comprese quelle pubbliche) sino a comprimerle o estinguerle, oltre ad avallare comportamenti opportunistici.
Ribadiva che il ragionamento su cui si fondava la decisione non poteva essere condiviso, in ragione della casuale ed accidentale evenienza per la quale nel caso di specie le prestazioni erogate nel 2010 dopo le decurtazioni dei NOC erano risultate infra budget, tanto più che il contratto all'articolo 2 prevedeva chiaramente la remuneratività delle sole prestazioni nei limiti del tetto di spesa indicato e all'articolo 9 comma 2 il volume di prestazioni massimo consentito.
Deduceva infine l'irrilevanza su tali premesse dell'ulteriore affermazione contenuta in sentenza secondo cui le decurtazioni effettuate dai nuclei di controllo si riferissero ad inadeguatezza relative a profili meramente formali e non ad erogazione di prestazioni oltre il numero di posti accreditati.
Precisava quindi le proprie conclusioni chiedendo l 'accertamento e declaratoria che gli operatori privati operanti in regime di accreditamento provvisorio sono tenuti a rispettare i volumi massimi di prestazioni ad essi riconosciuti nell'anno; per l'effetto dichiarare che le decurtazioni dell'organo ispettivo vadano operate sulle prestazioni erogate dalle strutture private entro il budget Part contrattualmente previsto;
conseguentemente dichiarare che la ha estinto il proprio debito nei confronti della casa di cura privata di avendo corrisposto gli importi dovuti in base al CP_1 limite del budget al netto delle detrazioni degli organi ispettivi su detto budget massimo e dichiarare che la struttura privata non vanta alcun credito nei confronti dell'azienda sanitaria indipendenza dei titoli dedotti nel procedimento monitorio e in quello di merito;
con condanna alla restituzione di quanto versato.
All'appello resisteva la . Controparte_1
Con sentenza n. 1210/20 pubblicata in data 08.09.2020 la Corte di Appello accoglieva l'impugnazione della e condannava la casa di cura di alla restituzione in favore Pt_1 CP_1
Part della della somma di € 231 672, 48 oltre interessi ed alla rifusione delle spese del giudizio del primo e del secondo grado.
A fondamento della decisione si riteneva previa ricognizione normativa (nazionale e regionale) e giurisprudenziale, che il rapporto instaurato mediante accreditamento non elimina la sua natura concessoria con la conseguenza che resta fermo sia il potere di programmazione delle Regioni, sia il potere di vigilanza e di controllo delle stesse sull'espletamento dell'attività concessa da parte delle istituzioni sanitarie di carattere privato.
Inoltre si valorizzava che secondo la costante giurisprudenza amministrativa, cui si era uniformata anche la giurisprudenza di legittimità e di merito, l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il
Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (cfr ex multis, Cons. Stato, sez. III,
08/01/2019; n. 184).
Si evidenziava che tale situazione si era in effetti verificata nel caso di specie atteso che all'art. 9 del contratto le parti avevano espressamente convenuto la “Struttura rinuncia sin d'ora a far valere qualsivoglia pretesa ed azione che non potranno e non dovranno essere remunerate in nessun caso
e/o a qualsiasi titolo e/o ragione ancorchè non contemplate nel presente atto, le prestazioni eventualmente rese in eccedenza rispetto a quelle che rientrano nel volume massimo annuale assegnato alla Struttura”.ed all'art. 10 che al comma 3 ha previsto che “la struttura non avrà in alcun caso diritto alla remunerazione delle prestazioni rese in eccedenza rispetto al limite annuale stabilito per ciascuna tipologia o categoria di prestazioni individuate nell'accreditamento provvisorio”.
Si considerava che tale interpretazione era coerente con il chiaro tenore letterale del plesso normativo applicabile in subiecta materia ( L. 27 dicembre 1997, n. 449, all'art. 32, comma 8,
D.Lgs. 23 dicembre 1992, n. 502, art. 12, comma 3 e D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art 39) che aveva stabilito che anche al sistema sanitario devono essere applicati gli obiettivi di razionalizzazione per il raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema, con conseguente recessione dell'interesse economico della struttura privata rispetto agli interessi pubblicistici di contenimento della spesa, nell'ottica di garantire il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie.
Escluso peraltro che nel caso di specie fosse stata formulata richiesta di verifica dei presupposti per la liquidazione di indennizzo ex art. 2041 c.c., la Corte di Appello ha ritenuto che le prestazioni extra badget, sebbene regolarmente eseguite (come pare essersi verificato nel caso di specie), non potessero trovare alcun riconoscimento invocando una responsabilità per inadempimento da parte dell'Ente preposto al loro pagamento.
Sono state infine ritenute inammissibili o irrilevanti le argomentazioni difensive spese dall'appellata a sostegno della bontà della decisione, partitamente esaminate.
In particolare non degna di apprezzamento è stata ritenuta quella sulla impossibilità di monitorare quotidianamente l'ammontare delle prestazioni, così come priva di valenza decisiva si è ritenuta anche la nota della Regione Abruzzo n. 20289 del 26 gennaio 2015 acquista agli atti del processo a seguito dell'esecuzione dell'ordine di esibizione disposto dal primo giudice ed espressamente menzionata dall'appellata nella comparsa di costituzione, trattandosi di comunicazione che non contiene, perlomeno espressamente, alcun riferimento alle prestazioni extra badget e dalla quale non Part era evincibile comunque che la Regione, attenendosi ai dati trasmessi dalla avesse richiesto alle altre regioni il pagamento della somma di € 4.485.221 superiore al budget indicato per le prestazioni a non residenti in [...], precisandosi in essa che le posizioni debitorie/creditorie non erano ancora definite al tempo della redazione dell'atto (ovvero nel 2015).
Ancora sono stati valutati irrilevanti la circostanza che soltanto con la notifica del decreto Part ingiuntivo la abbia fatto valere le questioni sulla non debenza delle prestazione extra badget, senza espresso richiamo dei riferimenti normativi, effettuato solo in appello, così come i richiami testuali alla disciplina contrattuale effettuati dall'appellata e la deduzione, pur tardiva, da essa formulata sull'assenza di prova circa l'applicazione delle decurtazioni alle prestazioni extrabadget, rispetto alla quale si è ritenuto che “pur volendo, in punto di rito, superare l'obiezione della tardività della deduzione, resta il fatto che, trattandosi di un elemento costitutivo della domanda azionata in Parte monitorio, doveva essere la medesima struttura, a fronte della contestazione della a fornire tale prova”.
La statuizione appena sopra menzionata è stata impugnata con ricorso per Cassazione dalla
[...]
per due motivi. Controparte_1
Con il primo motivo si è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2,8,9,10, 11 del contratto stipulato il 19 aprile 2010, in relazione agli artt. 1355, 1362, 1363, 1366, 1371, 1372 e
1375 c.c.. nonché all'art. 8 quinques comma 1° lett. d, d.lgs n. 502/1992, con riferimento all'imputazione delle decurtazioni conseguenti alle verifiche previste all'art. 11 del contratto, sostenendosi che la questione che si è posta nel presente giudizio, ovvero se le detrazioni, conseguenti ai controlli del Nucleo Operativo di Controllo, debbano imputarsi alla produzione
“eccedentaria” realizzata dalla struttura accreditata o, diversamente, all'ammontare dei budget contrattualmente previsti - è stata erroneamente risolta dalla Corte d'Appello, atteso che la stessa ricorrente non ha mai chiesto il pagamento di prestazioni la cui valorizzazione eccedesse i tetti di spesa ad essa assegnati per l'esercizio 2010.
In particolare la ha dedotto che l'art. 8 quinques comma 1° lett d) del d.lgs n. CP_1
502/1992 prevede espressamente per le strutture sanitarie private la possibilità di erogare prestazioni eccedenti rispetto al tetto di spesa, ove le Regioni abbiano individuato i criteri per la remunerazione delle prestazioni extra budget, il che conferma che l'ordinamento non esprime un giudizio di disvalore verso le prestazioni extra budget.
Da ciò ha dedotto che la produzione “eccedentaria”, anche in ragione del suo fisiologico avverarsi - data la limitata prevedibilità della domanda di prestazioni dell'utenza - oltre a non essere vietata, rappresenta la naturale “riserva” cui imputare gli effetti delle eventuali decurtazioni conseguenti ai controlli. Inoltre, ad avviso della ricorrente, anche in considerazione della fisiologica ricorrenza di decurtazioni, stante la complessità e la mole delle prestazioni erogate, la conseguenza irragionevole della interpretazione della Corte d'Appello è che una struttura sanitaria privata non potrebbe mai beneficiare appieno del budget assegnato (corrispondente alle esigenze assistenziali valutate dalla
Regione in sede di pianificazione), in quanto verrebbe inevitabilmente decurtato.
Ne consegue, secondo la ricorrente, che è del tutto congruo che le detrazioni di cui all'art. 11 del
Contratto debbano imputarsi alla produzione “eccedentaria”, ma verificata e validata, anziché all'ammontare del budget contrattualmente previsto, e che la produzione “remunerabile” debba individuarsi nel volume delle prestazioni legittime ed appropriate, la cui valorizzazione complessiva si ponga in concreto nei limiti del tetto di spesa.
2. Con il secondo motivo si è contestato “l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, riguardo la circostanza che l'ammontare prevalente delle contestazioni elevate dal Nucleo Operativo di Controllo (NOC), ai sensi dell'art. 11.8 del contratto, con riferimento alle prestazioni erogate in favore sia di pazienti extraregionali, sia regionali, avevano riguardato quelle erogate nel quarto trimestre dell'anno 2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”.
Con tale motivo la lamenta che la Corte d'Appello non ha considerato che, essendo la CP_1 maggior parte delle contestazioni da parte del (NOC) state applicate su prestazioni erogate oltre il budget, ne deriva la conseguenza che tali prestazioni potevano essere effettivamente erogate.
Diversamente, le stesse non avrebbero dovuto essere oggetto dei controlli da parte del NOC che avevano, invece, interessato, indistintamente, tutte le prestazioni erogate, comprese quella extra budget. Dunque, le prestazioni erogate extra budget sono da considerarsi pienamente legittime ed appropriate proprio perché avevano formato oggetto dei controlli di cui all'art. 8 e 11 del contratto del 19 aprile 2010.
Con ordinanza n.19482/24 pubblicata in data 8.7.2024 la Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il secondo, sulla base delle seguenti considerazioni.
Rilevato che la Corte d'Appello ha accolto la prospettazione dell' secondo cui le Controparte_3 eventuali decurtazioni previste all'esito dell'attività ispettiva di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, svolta dal Nucleo Operativo di Controllo, vanno operate solo sulle prestazioni rientranti nel limite di spesa concordato nel contratto, e non quindi sulle prestazioni complessivamente erogate anche extra budget ha dissentito da tale “ impostazione che muove dalla prospettiva Part fuorviante dell' secondo cui le prestazioni erogate extra budget siano vietate (vedi, sul punto, pag. 2 sentenza impugnata che ha riportato la strategia difensiva dell'odierna controricorrente)”.
Ha evidenziato che in realtà, la finalità pubblicistica del tetto di spesa è quello che la spesa sanitaria non superi una certa soglia ai fini del contenimento e del razionale impiego della spesa pubblica nei limiti delle risorse pubbliche disponibili, non certo quello di vietare alla struttura sanitarie l'erogazione di prestazioni, che non ha “l'obbligo” di erogare oltre il tetto, ma delle quali è comunque consentito lo svolgimento (a proprio rischio economico), sottolineando che il tetto di spesa è il limite alla “rimborsabilità” ma non alla ”erogabilità” della prestazione.
Ha pertanto statuito che “la verifica del superamento del budget non riguarda le prestazioni complessamente erogate dalla struttura, ma solo quelle di cui è stato chiesto il rimborso (che non può superare il tetto previsto dalla P.A.)”.
Rilevato poi che “altra questione riguarda le prestazioni che, all'esito dell'ispezione del Nucleo
Operativo di Controllo, siano considerate inappropriate, in quanto svolte non secondo gli standard previsti” e che “tali prestazioni non sono tout court remunerabili ed è pacifico in causa che la struttura accreditata non ne ha chiesto il rimborso e quindi non vi è alcun plausibile motivo per considerarle computabili ai fini della determinazione del budget annuale di spesa, che riguarda solo le prestazioni oggetto di richiesta di rimborso” ha ritenuto che “se la struttura sanitaria chiede il rimborso soltanto delle prestazioni che hanno superato il controllo di appropriatezza, è soltanto di queste prestazioni di cui bisogna tenere conto ai fini della verifica del superamento del budget annuale, e non certo, quindi, di quelle di cui non è stato richiesto il rimborso”.
Ciò “proprio perché – si ripete - il tetto della spesa sanitaria riguarda le prestazioni rimborsabili e non quelle complessivamente erogabili dalla struttura sanitaria accreditata” sicchè “ non ha alcun senso ragionare – come ha fatto la Corte d'Appello - in termini di “cumulo” , ai fini della verifica del superamento del tetto, tra prestazioni appropriate ed inappropriate (oggetto di decurtazioni a seguito dei controlli), se di queste ultime, come nel caso di specie, non è chiesto il rimborso.
Diversamente argomentando, si cadrebbe nell'errore di considerare quello che è un vincolo di rimborso - il tetto di spesa sanitaria – un vincolo di erogazione delle prestazioni sanitarie, del tutto estraneo alla ratio del contenimento della spesa sanitaria.”.
Ha pertanto cassato la decisione dell'intestata Corte rimettendo alla stessa in diversa composizione per il nuovo esame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Sulla base del dictum dell'ordinanza rescindente, la ha riassunto il Controparte_8 giudizio dinanzi all'intestata Corte per chiedere il rigetto dell'appello inizialmente proposto dalla
. Pt_3
Quest'ultima costituendosi nella presente fase di rinvio nel ripercorrere le fasi salienti dei precedenti gradi di giudizio ha eccepito che la sentenza resa dall'intestata Corte, inopinatamente cassata con l'ordinanza della Corte di Cassazione, in spregio alla normativa vigente ed alle prescrizioni contrattuali, neppure esaminate, che prevedevano chiaramente i limiti delle prestazioni erogabili dalla in luogo del sistema sanitario pubblico, era fondata anche CP_1 sull'autonomo rilievo, pur sottoposto all'esame del giudice delle leggi, ma dallo stesso non esaminato, della tardività e comunque dell'infondatezza per mancanza di prova circa l'applicazione delle decurtazioni alle prestazioni extra budget, costituente diversa ratio decidendi idonea a sostenere la decisione di primo grado e non fatta oggetto di ricorso per cassazione.
Ha pertanto ribadito le proprie conclusioni in termini di accoglimento dell'appello ed in ultima analisi dell'opposizione a decreto ingiuntivo dell' . Controparte_3
La causa è stata trattenuta a decisione all'esito dell'udienza del 25.2.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta , previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., trattandosi di giudizio introdotto antecedentemente l'entrata in vigore della riforma “Cartabia”. L'appello originariamente proposto dalla ALD n. 1 di Avezzano, è infondato e Controparte_3 va pertanto rigettato.
In via preliminare occorre vagliare l'eccezione, sollevata in questa fase rescissoria, di passaggio in giudicato della sentenza resa dall'intestata Corte per aver autonomamente statuito per altro profilo di fatto, sulla infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla Controparte_8 laddove quest'ultima ha dedotto, solo con l'atto costituzione in appello l'applicazione delle decurtazioni alle prestazione extra-budget, per costituire diversa e concorrente motivazione decisoria di per sé idonea a sostenere la fondatezza dell'appello.
Tale eccezione è infondata.
Si rileva innanzi tutto che tale censura era già stata formulata nel controricorso depositato nel giudizio di legittimità dalla . Pt_1
La stessa non può che ritenersi implicitamente rigettata, per il solo fatto che la Corte di Cassazione, dinanzi alla quale era stata prospettata la relativa questione, ha nondimeno cassato la sentenza dell'intestata Corte rinviando alla stessa per un nuovo esame e per la decisione sulle spese di lite, in applicazione dei principi di diritto posti a fondamento dell'ordinanza rescindente, dovendo altrimenti dichiarare inammissibile lo stesso ricorso .
E' dunque da considerare precluso a questa Corte l'esame della medesima eccezione, riproposta oggi in sede di rinvio.
In ogni caso è da escludere che l'autonoma valutazione operata nel precedente grado di appello della tardività o infondatezza di una deduzione difensiva, possa aver acquisito valore di autonoma e concorrente motivazione idonea a sorreggere la decisione.
Sia formalmente non essendovi espressa statuizione sul punto, sia sostanzialmente posto che la tardività della stessa (ove equiparabile ad un'eccezione) ne precluderebbe l'esame lasciando tuttavia inalterato il quadro dei fatti esposti e non contestati dalle parti che sono stati oggetto di esame da parte dei precedenti giudici di merito.
Ed ecco allora che in tale contesto fattuale, come affermato da ogni organo decidente che ha vagliato la domanda oggetto del presente giudizio, il cuore del problema risiede nell'individuazione del montante su cui operare le decurtazione per prestazioni inadeguate.
Sul punto questa Corte non può che fare applicazione del principio di diritto affermato nella decisione rescindente con la quale è stato, a monte, chiaramente affermato che non ricorre ex lege alcun divieto di erogazione di prestazioni sanitarie extrabudget da parte di strutture private, sussistendo solo il divieto di remunerare le stesse.
Né appare al riguardo dirimente la doglianza mossa alla stessa ordinanza rescindente per non aver considerato la disciplina contrattuale vigente tra le parti. Anche dall'esame della stessa si evince (artt. 2 e 9 del contratto datato 19.4.2010, da interpretare pur esso alla luce del sistema normativo vagliato dalla Corte di Cassazione) che l'autorizzazione all'erogazione di prestazioni (il cui difetto di per sè non implica il divieto di erogazione di prestazioni ulteriori, rendendo le stesse illegittime) anche se prevista nel contratto è in stretta Parte correlazione con l'obbligo – speculare- di loro remunerazione, posto a carico della nei limiti si spesa previsti (budget assegnato).
E dunque posto che le somme oggetto di contestazione a seguito di controllo da parte dei NOC non sono state oggetto di richiesta di pagamento (rimborso) da parte della struttura ma decurtate dal complessivo fatturato della struttura privata, al pari dell'eccedenza per prestazione extrabudget riferita ai pazienta extra-regione oggetto di nota di credito da parte di quest'ultima, va da sé che, in applicazione dei principi esposti nell'ordinanza che ha cassato la precedente decisione della Parte intestata Corte, sopra riportati, va confermata la sentenza di primo grado che ha condanna la al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 210.633, 05, oltre interessi nella misura stabilita dal d.lgs n. 231 del 2002, a partire da 120 dopo la stipula del contratto (19 aprile 2010), ovvero da 120 giorni dal ricevimento della fattura, se successivo, con conseguente rigetto dell'appello originariamente proposto dalla . Pt_1
Le spese del precedente grado di appello, del procedimento di Cassazione e del presente giudizio di rinvio, liquidate in favore dei procuratori antistatari, come in dispositivo, con esclusione per quelli di merito della fase istruttoria non svoltasi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio proposto tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) rigetta l'appello originariamente proposto dall'attuale appellata in riassunzione e conferma la sentenza di primo grado;
2)condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore dei difensori antistatari dell'appellante in riassunzione:
-quanto al precedente giudizio di appello in complessivi € 9.515,00 per compensi, oltre rimborsi spese generali, I.V.A. e C.P.A. come legge;
-quanto al giudizio di Cassazione in complessivi € 7.655,00 per compensi, oltre rimborsi spese generali, I.V.A. e C.P.A. come legge;
-quanto al presente giudizio di rinvio in complessivi € 9.991,00per compensi, oltre rimborsi spese generali, I.V.A. e C.P.A. come legge;
Così deciso nella camera di consiglio del 28.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Mariangela Fuina Barbara Del Bono