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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 9972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9972 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 9.10.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 32574 R.G. 2022 promossa da: rappresentato e difeso dall' avv. ALESSANDRO AURELI Parte_1 con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentata e Controparte_1 difesa dall' avv. Gioia Rita Telli con elezione di domicilio in indirizzo telematico
E
rappresentata e difesa dall' Controparte_2 avv. Antonio Santonastaso con elezione di domicilio in indirizzo telematico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 32574/2022, conveniva in giudizio la Parte_1
nonché l' Controparte_1 [...]
chiedendo al giudice adito di accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni:
Piaccia al Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, accogliere il presente ricorso e dichiarare la inesistenza, nullità, invalidità e/o illegittimità della cartella di pagamento opposta, con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale per tutte le ragioni sopra indicate, con particolare riguardo alla impossibilità di insoluti contributivi a carico della ricorrente e comunque per prescrizione di ogni possibile credito e pretesa, anche per assenza di atti prodromici ritualmente notificati, dichiarando che l'opponente non è tenuta al pagamento indicato nella cartella.
Esponeva la ricorrente che con comunicazione PEC del 5.10.2022 era stata trasmessa da una anomala cartella indicata Controparte_2 come n. 097762022000755824000 relativi a pretesi crediti su ruolo n. 2021/014978 di , asseritamente insoluti. Controparte_1
Parte ricorrente eccepiva la nullità dell' atto opposto per nullità delle notifiche PEC irritualmente eseguite dall' esattore.
Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione dell' avversa pretesa in quanto relativa ad asseriti credit risalenti ad 11 anni fa;
lamentava il contrasto con le norme COVID la illegittimità dell' atto opposto per mancanza di indicazione della causale, degli atti prodromici.
Si costituiva in giudizio la Controparte_3 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi della procedura esattoriale, facendo rilevare, in ogni caso, che l' atto aveva raggiunto lo scopo;
che la parte ricorrente non aveva contestato il merito ma si era limitata ad eccepire la prescrizione della pretesa.
Tanto premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: in via preliminare, per le motivazioni sopra esposte, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
– in subordine, sempre in via preliminare, ove non dichiarato inammissibile il presente ricorso per le motivazioni sopra esposte, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle contestazioni relative agli eventuali CP_1 vizi della procedura esattiva, per essere la procedura esattoriale di esclusiva competenza del Concessionario;
– in via principale, nel merito, rigettare il ricorso come proposto dalla ricorrente, perché infondato in fatto e in diritto, dichiarando la debenza delle somme iscritte nel ruolo 2021 oggetto di causa e, per l'effetto, condannare la ricorrente a corrispondere i relativi importi così come richiesti dal Concessionario per la riscossione con il provvedimento impugnato;
IN SUBORDINE, IN VIA RICONVENZIONALE – nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle pretese attoree, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata nei confronti della ricorrente e, per l'effetto, accertata la legittimità del credito iscritto nel ruolo 2021 in contestazione, condannare l'Avv. al pagamento diretto alla Forense delle somme iscritte Parte_1 CP_1 nel ruolo 2021 oggetto di causa, per l'importo complessivo di € 8.573,29, oltre interessi ex art. 18 della legge n. 576/80, dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo al Controparte_2 giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
- in via pregiudiziale, ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
(c.f. ), con sede legale in Controparte_4 P.IVA_1
Roma, Via E.Q. Visconti, n.8 ;
- sempre in via pregiudiziale, ma subordinata, autorizzarsi la chiamata in causa di
(c.f. ), con sede legale in Controparte_4 P.IVA_1
Roma, Via E.Q. Visconti, n.8 con differimento della prima udienza;
- in via principale, nel merito, dichiararsi la inammissibilità e/o l'infondatezza dell'avverso ricorso e, per l'effetto, rigettarlo;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, alla stregua di quanto dedotto sub II), dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di
[...]
e, in estremo subordine, ove mai l'Ill.mo Giudicante ritenesse Controparte_2 non dovuto il credito riportato in cartella per questioni precedenti alla consegna del ruolo all'Agente della Riscossione, dichiararsi, anche in ordine ad una eventuale condanna alle spese, responsabile di tale circostanza il solo Ente impositore;
- in ogni caso, condannarsi parte ricorrente al pagamento di spese e compenso professionale, oltre rimb forf., IVA e CPA, come per Legge.
Nel corso del giudizi, le parti davano atto che la ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 231 – 252, L. n. 197/2022 (c.d.
“rottamazione quater”) in relazione a tutti i carichi portati nella cartella di pagamento n. 09720220007455824000 oggetto di causa .
All' udienza del 26.1.2024, i procuratori delle parti convenute davano atto dei pagamenti effettuati;
disposti altri rinvii, per consentire il pagamento delle rate residue, il giudice, alla odierna udienza, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudice che la pretesa relativa alla cartella di pagamento per cui è causa non è stata contestata nel merito dalla ricorrente la quale si è limitata ad eccepire vizi attinenti alla notifica della cartella e la prescrizione della pretesa. Nelle more del giudizio, la ricorrente ha documentato di aver aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 231 – 252, L. n. 197/2022 (c.d. “rottamazione quater”) in relazione a tutti i carichi portati nella cartella di pagamento n. 09720220007455824000 oggetto di causa .
Risulta ,altresì, il pagamento delle prime tre rate del piano di rateazione, rispettivamente, con scadenza 31/10/2023, 30/11/2023 e 28/02/2024; nessuna delle parti convenute ha, poi, contestato il pagamento delle rate alle scadenze successive.
Atteso che l' adesione alla definizione non risulta condizionata, tenuto conto della regolarità dei pagamenti, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La natura delle ragioni sottese alla decisione , giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite.
Roma, 9.10.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 9.10.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 32574 R.G. 2022 promossa da: rappresentato e difeso dall' avv. ALESSANDRO AURELI Parte_1 con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentata e Controparte_1 difesa dall' avv. Gioia Rita Telli con elezione di domicilio in indirizzo telematico
E
rappresentata e difesa dall' Controparte_2 avv. Antonio Santonastaso con elezione di domicilio in indirizzo telematico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 32574/2022, conveniva in giudizio la Parte_1
nonché l' Controparte_1 [...]
chiedendo al giudice adito di accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni:
Piaccia al Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, accogliere il presente ricorso e dichiarare la inesistenza, nullità, invalidità e/o illegittimità della cartella di pagamento opposta, con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale per tutte le ragioni sopra indicate, con particolare riguardo alla impossibilità di insoluti contributivi a carico della ricorrente e comunque per prescrizione di ogni possibile credito e pretesa, anche per assenza di atti prodromici ritualmente notificati, dichiarando che l'opponente non è tenuta al pagamento indicato nella cartella.
Esponeva la ricorrente che con comunicazione PEC del 5.10.2022 era stata trasmessa da una anomala cartella indicata Controparte_2 come n. 097762022000755824000 relativi a pretesi crediti su ruolo n. 2021/014978 di , asseritamente insoluti. Controparte_1
Parte ricorrente eccepiva la nullità dell' atto opposto per nullità delle notifiche PEC irritualmente eseguite dall' esattore.
Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione dell' avversa pretesa in quanto relativa ad asseriti credit risalenti ad 11 anni fa;
lamentava il contrasto con le norme COVID la illegittimità dell' atto opposto per mancanza di indicazione della causale, degli atti prodromici.
Si costituiva in giudizio la Controparte_3 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi della procedura esattoriale, facendo rilevare, in ogni caso, che l' atto aveva raggiunto lo scopo;
che la parte ricorrente non aveva contestato il merito ma si era limitata ad eccepire la prescrizione della pretesa.
Tanto premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: in via preliminare, per le motivazioni sopra esposte, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
– in subordine, sempre in via preliminare, ove non dichiarato inammissibile il presente ricorso per le motivazioni sopra esposte, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle contestazioni relative agli eventuali CP_1 vizi della procedura esattiva, per essere la procedura esattoriale di esclusiva competenza del Concessionario;
– in via principale, nel merito, rigettare il ricorso come proposto dalla ricorrente, perché infondato in fatto e in diritto, dichiarando la debenza delle somme iscritte nel ruolo 2021 oggetto di causa e, per l'effetto, condannare la ricorrente a corrispondere i relativi importi così come richiesti dal Concessionario per la riscossione con il provvedimento impugnato;
IN SUBORDINE, IN VIA RICONVENZIONALE – nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle pretese attoree, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata nei confronti della ricorrente e, per l'effetto, accertata la legittimità del credito iscritto nel ruolo 2021 in contestazione, condannare l'Avv. al pagamento diretto alla Forense delle somme iscritte Parte_1 CP_1 nel ruolo 2021 oggetto di causa, per l'importo complessivo di € 8.573,29, oltre interessi ex art. 18 della legge n. 576/80, dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo al Controparte_2 giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
- in via pregiudiziale, ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
(c.f. ), con sede legale in Controparte_4 P.IVA_1
Roma, Via E.Q. Visconti, n.8 ;
- sempre in via pregiudiziale, ma subordinata, autorizzarsi la chiamata in causa di
(c.f. ), con sede legale in Controparte_4 P.IVA_1
Roma, Via E.Q. Visconti, n.8 con differimento della prima udienza;
- in via principale, nel merito, dichiararsi la inammissibilità e/o l'infondatezza dell'avverso ricorso e, per l'effetto, rigettarlo;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, alla stregua di quanto dedotto sub II), dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di
[...]
e, in estremo subordine, ove mai l'Ill.mo Giudicante ritenesse Controparte_2 non dovuto il credito riportato in cartella per questioni precedenti alla consegna del ruolo all'Agente della Riscossione, dichiararsi, anche in ordine ad una eventuale condanna alle spese, responsabile di tale circostanza il solo Ente impositore;
- in ogni caso, condannarsi parte ricorrente al pagamento di spese e compenso professionale, oltre rimb forf., IVA e CPA, come per Legge.
Nel corso del giudizi, le parti davano atto che la ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 231 – 252, L. n. 197/2022 (c.d.
“rottamazione quater”) in relazione a tutti i carichi portati nella cartella di pagamento n. 09720220007455824000 oggetto di causa .
All' udienza del 26.1.2024, i procuratori delle parti convenute davano atto dei pagamenti effettuati;
disposti altri rinvii, per consentire il pagamento delle rate residue, il giudice, alla odierna udienza, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudice che la pretesa relativa alla cartella di pagamento per cui è causa non è stata contestata nel merito dalla ricorrente la quale si è limitata ad eccepire vizi attinenti alla notifica della cartella e la prescrizione della pretesa. Nelle more del giudizio, la ricorrente ha documentato di aver aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 231 – 252, L. n. 197/2022 (c.d. “rottamazione quater”) in relazione a tutti i carichi portati nella cartella di pagamento n. 09720220007455824000 oggetto di causa .
Risulta ,altresì, il pagamento delle prime tre rate del piano di rateazione, rispettivamente, con scadenza 31/10/2023, 30/11/2023 e 28/02/2024; nessuna delle parti convenute ha, poi, contestato il pagamento delle rate alle scadenze successive.
Atteso che l' adesione alla definizione non risulta condizionata, tenuto conto della regolarità dei pagamenti, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La natura delle ragioni sottese alla decisione , giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite.
Roma, 9.10.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini