Articolo 2 della Legge 25 febbraio 1953, n. 167
Articolo 1
Versione
18 aprile 1953
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo e scambi di Note suddetti a decorrere dal 2 agosto 1951.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 febbraio 1953

EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Entrata in vigore il 18 aprile 1953