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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 28/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 36 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 36 del Ruolo degli Affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio;
tra
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. TOMEO Parte_1 C.F._1
EMILIA, come da procura in atti;
e
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
TOMEO EMILIA, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per entrambi: come da note scritte depositate per l'udienza del 16.1.2025.
Pag. 1 a 3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art.473-bis.49 c.p.c. depositato in data 15/1/2024, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di omologare la loro separazione consensuale e, all'esito del termine fissato dalla legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Vasto in data 14.6.2003, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con sentenza non definitiva n.186/2024 del 20.5.2024, passata in giudicato il 24.12.2024,
l'intestato Tribunale omologava la separazione consensuale tra le parti, alle condizioni tra loro congiuntamente concordate.
Hanno esposto i ricorrenti di essere vissuti da allora ininterrottamente separati sostenendo, altresì, che è ormai cessata la loro comunione materiale e spirituale.
Il procedimento è stato trattato con il deposito di note scritte, come da richiesta avanzata dalle parti, mediante le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Il procedimento è stato trattenuto in decisione, essendo pervenuto il parere favorevole del
PM.
*******
Alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione di causa ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1 dicembre 1970 n. 898: la protrazione ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge e la volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale dà atto che tutti i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari ai principi inderogabili di ordine pubblico, alle disposizioni di legge e all'interesse della prole.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Trattandosi di ricorso congiunto, non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Collegio, sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti, così provvede:
Pag. 2 a 3 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Vasto il
14/06/2003 iscritto nel registro dei matrimoni del comune di Vasto anno 2003, numero 15 parte I alle condizioni riportate in motivazione;
2) ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
3) nulla per le spese.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 25/01/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
Pag. 3 a 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 36 del Ruolo degli Affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio;
tra
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. TOMEO Parte_1 C.F._1
EMILIA, come da procura in atti;
e
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
TOMEO EMILIA, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per entrambi: come da note scritte depositate per l'udienza del 16.1.2025.
Pag. 1 a 3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art.473-bis.49 c.p.c. depositato in data 15/1/2024, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di omologare la loro separazione consensuale e, all'esito del termine fissato dalla legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Vasto in data 14.6.2003, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con sentenza non definitiva n.186/2024 del 20.5.2024, passata in giudicato il 24.12.2024,
l'intestato Tribunale omologava la separazione consensuale tra le parti, alle condizioni tra loro congiuntamente concordate.
Hanno esposto i ricorrenti di essere vissuti da allora ininterrottamente separati sostenendo, altresì, che è ormai cessata la loro comunione materiale e spirituale.
Il procedimento è stato trattato con il deposito di note scritte, come da richiesta avanzata dalle parti, mediante le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Il procedimento è stato trattenuto in decisione, essendo pervenuto il parere favorevole del
PM.
*******
Alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione di causa ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1 dicembre 1970 n. 898: la protrazione ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge e la volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale dà atto che tutti i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari ai principi inderogabili di ordine pubblico, alle disposizioni di legge e all'interesse della prole.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Trattandosi di ricorso congiunto, non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Collegio, sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti, così provvede:
Pag. 2 a 3 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Vasto il
14/06/2003 iscritto nel registro dei matrimoni del comune di Vasto anno 2003, numero 15 parte I alle condizioni riportate in motivazione;
2) ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
3) nulla per le spese.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 25/01/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
Pag. 3 a 3