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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/08/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11557/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11557/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FILICI Parte_1 C.F._1
UMBERTO ( ), elettivamente domiciliato in Tarsia (CS), C.da Canna 13, C.F._2 presso il difensore avv. FILICI UMBERTO
ATTORE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BALBI GIOVANNI Controparte_1 P.IVA_1
BATTISTA, elettivamente domiciliato in Salita di San Matteo 23/7, 16123 GENOVA presso il difensore avv. BALBI GIOVANNI BATTISTA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Ogni contraria istanza ed eccezione reiterata, Voglia l'Ill.mo Giudice adito, nel merito, In via principale: 1) Per i motivi di cui alla parte espositiva, accertare e dichiarare l'errata indicazione del
TAEG, per tutti i motivi di cui in premessa, da parte della nel contratto di Controparte_1 finanziamento - prestito personale n. 3122951 sottoscritto dall'odierna parte attrice in data 18.08.2016.
Ai sensi dell'art. 125 bis, commi 6 e 7 TUB, Voglia, quindi, accertare e dichiarare la nullità parziale del predetto contratto nella parte in cui è errata la indicazione del TAEG e, per l'effetto, disporre la sostituzione del tasso di interesse con quello minimo dei BOT (pari al 0,00%) accertando come dovuta dall'attrice a tale titolo la somma, comprensiva di capitale ed interesse, di euro 34.616,86 o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
2) In virtù del fatto che ad oggi il sig.
pagina 1 di 6 ha versato le prime 50 (cinquanta) rate del piano di ammortamento, compresa quella di Parte_1
Dicembre 2021, lo stesso ha versato ad oggi la somma complessiva di euro 24.399,76 del detto importo, la quota degli interessi corrispettivi versata in eccesso è pari ad euro 12.538,96 e detta somma dovrà essere ripetuta a favore del , con riserva di quantificare le ulteriori somme corrisposte, Parte_1 nel rispetto del piano di ammortamento, sino alla conclusione del presente giudizio. In virtù di quanto sopra condannare la alla ripetizione della somma di euro 12.538,96 in Controparte_2 favore di parte attrice, ovvero alla diversa maggiore o minor somma che verrà determinata in corso di causa, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione;
3) In ragione di tutte le presunzioni di cui alla parte espositiva, voglia accertare e dichiarare la natura sostanzialmente obbligatoria della polizza assicurativa difendi prestito cpi sottoscritte dall'attore in data 18.08.2016 e inscindibilmente connesse al contratto di finanziamento oggetto di causa. 4) Voglia quindi accertare che il relativo costo della polizza non è stato indicato dalla nel TAEG del contratto di Controparte_2 finanziamento e, per l'effetto Voglia accogliere le domande di cui ai precedenti punto 1) e 2) delle conclusioni. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per Legge, per le quali il sottoscritto difensore si dichiara fin d'ora antistatario.
Per il convenuto:
Piaccia al Tribunale Ill.mo,
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta Previa ogni più opportuna declaratoria meglio vista 1. Respingere le domande del Sig. , in quanto infondate e/o non provate;
2. Con Parte_1 vittoria di spese legali e compensi professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30.12.2021 esponeva che in data 18.08.2016, presso Parte_1 la filiale bancaria di Genova (GE), aveva sottoscritto con il contratto di prestito Controparte_1 personale nr. 3122951. L'importo totale finanziato, alla data del 18.08.2016, era pari a Euro 38.314,18 mentre la somma netta erogata era di Euro 34.616,86. Il regolamento negoziale prevedeva che l'importo finanziato doveva essere restituito in nr. 120 rate mensili, con scadenza ad ogni inizio mese, con inizio il 01.10.2016, così che l'importo complessivo da restituire – comprensivo di interessi e spese varie – ammontava a complessivi Euro 58.381,26. Nel documento contrattuale erano indicati TAEG pari al 9,64% e TAN pari al 9,00%. Sempre in data 18.08.2016, presso i locali della filiale della società, aveva sottoscritto, contestualmente al finanziamento, due contratti di assicurazione a tutela del credito vale a dire la polizza nr. 300500037 e la polizza nr. 104050000505, stipulate rispettivamente da Intesa
Sanpaolo Vita S.p.A. e con . Controparte_3 Controparte_1
pagina 2 di 6 Dette polizze offrivano garanzia di copertura del credito in caso di morte, infortunio e malattia, designando la stessa quale beneficiario dell'eventuale indennizzo e il relativo premio unico CP_2 anticipato lordo richiesto e regolarmente versato ammontava a complessivi euro 3.314,18- di cui euro
1.393,45 per la copertura prestata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ed euro 1.920,73 per la copertura prestata da Controparte_3
Sulla scorta di una perizia di parte, lamentava una errata indicazione del tasso effettivo annuo globale da parte della banca. In particolare, la non aveva inserito nel TAEG e, quindi, nel costo totale del CP_2 credito, i costi relativi alla polizza assicurativa richiesta obbligatoriamente dalla Controparte_2 per la concessione del finanziamento, cosicché a fronte di un TAEG, indicato nel contratto, pari
[...] al 9,64%, era stato invece riscontrato un TAEG effettivo pari al 12,04%.
Sosteneva che ne era derivata la violazione dell'art. 121 co. 2 TUB nella parte in cui dispone che: “nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”. Pertanto, chiedeva che si dichiarasse a nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 125 bis, comma 6 T.U.B. e, conseguentemente, ai sensi del successivo comma 7 del medesimo articolo, che si rideterminasse il
TAEG al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Precisava che in base alla rilevazione di cui alla propria consulenza di parte, alla data di stipula del contratto, 18.08.16, il tasso nominale minimo B.O.T. era pari allo 0,00%.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_2
La domanda è infondata.
Nonostante i molteplici “indici presuntivi” rimarcati dall'attore, quali la contestualità della stipula del contratto di assicurazione e di quello di finanziamento, la pari durata dell'assicurazione rispetto al finanziamento, la determinazione dell'indennizzo (in caso di anticipata estinzione) parametrata al debito residuo, l'indicazione della Banca come soggetto beneficiario e il riconoscimento di una remunerazione in favore del promotore-intermediario della polizza, non è dimostrato che le polizze assicurative sottoscritte dall'attore con Intesa Sanpaolo Vita Spa e in Controparte_3 occasione della stipula del contratto di finanziamento in data 18/08/2016 costituissero “condicio sine qua non” rispetto al rilascio del finanziamento in suo favore da parte dell'Istituto di Credito.
Al contrario, alla pagina 4 del contratto di finanziamento, espressamente viene riportato che le “polizze assicurative accessorie al finanziamento sono facoltative e non indispensabili per ottenere il pagina 3 di 6 finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto, il Consumatore può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato”.
Come rimarcato dal convenuto la previsione di cui sopra è inserita nelle “avvertenze” ed è riportata in grassetto.
Inoltre, alla pagina 3 del medesimo contratto, nella sezione relativa alle “Condizioni Economiche” la voce “Premi assicurativi” è accompagnata, attraverso il richiamo del doppio asterisco, dalla dicitura
“Condizione esclusa dal calcolo del T.A.E.G.”.
L'attore non avrebbe dovuto ignorare il tenore del testo contrattuale nel momento in cui evidenzia che nel caso di specie si verte di eventuale nullità del contratto di finanziamento per mancata completa indicazione di costi ex art. 121 TUB con applicazione ex art. 117 TUB dei tassi sostitutivi.
A venire in rilievo è la cosiddetta trasparenza del contratto, e quindi i costi che devono essere inclusi nel TAEG. La relativa disciplina normativa è contenuta all'art. 121 TUB che prevede ai commi 2 e 3:
“2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del
TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito”.
Tale definizione, che è l'attore stesso a richiamare, appare sintomatica della rilevanza che le spese assicurative assumono se vi sia una correlazione tra il contratto assicurativo e l'ottenimento del credito.
Nel caso di specie, questa correlazione per quanto detto, non c'è.
Ad ulteriore dimostrazione della natura facoltativa delle polizze il convenuto, oltre a produrre un contratto di paragone (doc. 4, ha giustamente rimarcato la disciplina del diritto di recesso secondo cui:
“L'Assicurato, ha facoltà di recedere da entrambe le polizze collettive entro 60 giorni dalla conclusione del contratto, compilando l'apposito modulo presso la Banca intermediaria o inviando una comunicazione scritta indirizzata con lettera raccomandata A/R”. Nelle successive condizioni contrattuali alla clausola “Diritti di recesso – Termini per il recesso” il contratto prevede che: “La
Compagnia restituisce il premio versato all' entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la Parte_2 comunicazione di recesso. Per effetto del recesso le parti sono libere da obblighi ...”
Si veda doc.
5.1 avversario:
pagina 4 di 6 L'attore ha da ultimo sostenuto la vessatorietà di detta clausola in quanto restringendo il diritto di recesso a soli 60 giorni, anziché annualmente, rappresenta una limitazione significativa dei diritti del consumatore, ma non ha considerato che essa si completa con la previsione successiva che impone la restituzione del premio da parte dell'assicurazione nei successivi trenta giorni.
Tanto la qualificazione negoziale della polizza in termini di facoltatività, quanto le disposizioni in tema di recesso hanno pur sempre formato oggetto di adesione da parte dell'attore nel momento in cui ha sottoscritto il prestito e sarebbero dovuti valere ad orientare nell'interpretazione dell'espressione “per come disposto dalla legge e dalla giurisprudenza” contenuta nel quesito peritale (Cfr. Tribunale
Genova, sentenza n. 598/2025 del 4.3.2025 in R.G. 3765/2024).
Correttamente, pertanto, la CTU ha provveduto a calcolare il TAEG escludendo le spese dell'assicurazione, senza peraltro trascurare anche l'ipotesi opposta, ed ha accertato che il TAEG indicato dalla banca pari a 9,64% si discosta da quello risultante dal conteggio effettuato di 0,007 %, percentuale che ha ritenuto ininfluente ai fini della perizia.
Non vi è stata, da parte dell'istituto di credito, alcuna “pratica ingannevole” sulla cui base poter invocare la tutela del consumatore secondo la linea difensiva da ultimo intrapresa dall'attore in comparsa conclusionale.
La domanda attorea deve essere quindi rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo le tariffe professionali di cui al D.M.
n. 147 del 13.8.2022 avuto riguardo i parametri minimi dello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00 in
€ 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 pe la fase istruttoria ed in €
851,00 per la fase decisionale e così complessivamente in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre
IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali.
Le spese di CTU, come in atti liquidate, vanno definitivamente poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione Parte_1 notificato il 30.12.2021 nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 contrariis reiectis, rigetta la domanda in quanto infondata.
Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite nei confronti del convenuto liquidate in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali.
Pone le spese di CTU, come in atti liquidate, definitivamente a carico dell'attore.
Genova, 2 agosto 2025
Il giudice
Barbara Romano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11557/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FILICI Parte_1 C.F._1
UMBERTO ( ), elettivamente domiciliato in Tarsia (CS), C.da Canna 13, C.F._2 presso il difensore avv. FILICI UMBERTO
ATTORE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BALBI GIOVANNI Controparte_1 P.IVA_1
BATTISTA, elettivamente domiciliato in Salita di San Matteo 23/7, 16123 GENOVA presso il difensore avv. BALBI GIOVANNI BATTISTA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Ogni contraria istanza ed eccezione reiterata, Voglia l'Ill.mo Giudice adito, nel merito, In via principale: 1) Per i motivi di cui alla parte espositiva, accertare e dichiarare l'errata indicazione del
TAEG, per tutti i motivi di cui in premessa, da parte della nel contratto di Controparte_1 finanziamento - prestito personale n. 3122951 sottoscritto dall'odierna parte attrice in data 18.08.2016.
Ai sensi dell'art. 125 bis, commi 6 e 7 TUB, Voglia, quindi, accertare e dichiarare la nullità parziale del predetto contratto nella parte in cui è errata la indicazione del TAEG e, per l'effetto, disporre la sostituzione del tasso di interesse con quello minimo dei BOT (pari al 0,00%) accertando come dovuta dall'attrice a tale titolo la somma, comprensiva di capitale ed interesse, di euro 34.616,86 o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
2) In virtù del fatto che ad oggi il sig.
pagina 1 di 6 ha versato le prime 50 (cinquanta) rate del piano di ammortamento, compresa quella di Parte_1
Dicembre 2021, lo stesso ha versato ad oggi la somma complessiva di euro 24.399,76 del detto importo, la quota degli interessi corrispettivi versata in eccesso è pari ad euro 12.538,96 e detta somma dovrà essere ripetuta a favore del , con riserva di quantificare le ulteriori somme corrisposte, Parte_1 nel rispetto del piano di ammortamento, sino alla conclusione del presente giudizio. In virtù di quanto sopra condannare la alla ripetizione della somma di euro 12.538,96 in Controparte_2 favore di parte attrice, ovvero alla diversa maggiore o minor somma che verrà determinata in corso di causa, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione;
3) In ragione di tutte le presunzioni di cui alla parte espositiva, voglia accertare e dichiarare la natura sostanzialmente obbligatoria della polizza assicurativa difendi prestito cpi sottoscritte dall'attore in data 18.08.2016 e inscindibilmente connesse al contratto di finanziamento oggetto di causa. 4) Voglia quindi accertare che il relativo costo della polizza non è stato indicato dalla nel TAEG del contratto di Controparte_2 finanziamento e, per l'effetto Voglia accogliere le domande di cui ai precedenti punto 1) e 2) delle conclusioni. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per Legge, per le quali il sottoscritto difensore si dichiara fin d'ora antistatario.
Per il convenuto:
Piaccia al Tribunale Ill.mo,
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta Previa ogni più opportuna declaratoria meglio vista 1. Respingere le domande del Sig. , in quanto infondate e/o non provate;
2. Con Parte_1 vittoria di spese legali e compensi professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30.12.2021 esponeva che in data 18.08.2016, presso Parte_1 la filiale bancaria di Genova (GE), aveva sottoscritto con il contratto di prestito Controparte_1 personale nr. 3122951. L'importo totale finanziato, alla data del 18.08.2016, era pari a Euro 38.314,18 mentre la somma netta erogata era di Euro 34.616,86. Il regolamento negoziale prevedeva che l'importo finanziato doveva essere restituito in nr. 120 rate mensili, con scadenza ad ogni inizio mese, con inizio il 01.10.2016, così che l'importo complessivo da restituire – comprensivo di interessi e spese varie – ammontava a complessivi Euro 58.381,26. Nel documento contrattuale erano indicati TAEG pari al 9,64% e TAN pari al 9,00%. Sempre in data 18.08.2016, presso i locali della filiale della società, aveva sottoscritto, contestualmente al finanziamento, due contratti di assicurazione a tutela del credito vale a dire la polizza nr. 300500037 e la polizza nr. 104050000505, stipulate rispettivamente da Intesa
Sanpaolo Vita S.p.A. e con . Controparte_3 Controparte_1
pagina 2 di 6 Dette polizze offrivano garanzia di copertura del credito in caso di morte, infortunio e malattia, designando la stessa quale beneficiario dell'eventuale indennizzo e il relativo premio unico CP_2 anticipato lordo richiesto e regolarmente versato ammontava a complessivi euro 3.314,18- di cui euro
1.393,45 per la copertura prestata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ed euro 1.920,73 per la copertura prestata da Controparte_3
Sulla scorta di una perizia di parte, lamentava una errata indicazione del tasso effettivo annuo globale da parte della banca. In particolare, la non aveva inserito nel TAEG e, quindi, nel costo totale del CP_2 credito, i costi relativi alla polizza assicurativa richiesta obbligatoriamente dalla Controparte_2 per la concessione del finanziamento, cosicché a fronte di un TAEG, indicato nel contratto, pari
[...] al 9,64%, era stato invece riscontrato un TAEG effettivo pari al 12,04%.
Sosteneva che ne era derivata la violazione dell'art. 121 co. 2 TUB nella parte in cui dispone che: “nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”. Pertanto, chiedeva che si dichiarasse a nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 125 bis, comma 6 T.U.B. e, conseguentemente, ai sensi del successivo comma 7 del medesimo articolo, che si rideterminasse il
TAEG al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Precisava che in base alla rilevazione di cui alla propria consulenza di parte, alla data di stipula del contratto, 18.08.16, il tasso nominale minimo B.O.T. era pari allo 0,00%.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_2
La domanda è infondata.
Nonostante i molteplici “indici presuntivi” rimarcati dall'attore, quali la contestualità della stipula del contratto di assicurazione e di quello di finanziamento, la pari durata dell'assicurazione rispetto al finanziamento, la determinazione dell'indennizzo (in caso di anticipata estinzione) parametrata al debito residuo, l'indicazione della Banca come soggetto beneficiario e il riconoscimento di una remunerazione in favore del promotore-intermediario della polizza, non è dimostrato che le polizze assicurative sottoscritte dall'attore con Intesa Sanpaolo Vita Spa e in Controparte_3 occasione della stipula del contratto di finanziamento in data 18/08/2016 costituissero “condicio sine qua non” rispetto al rilascio del finanziamento in suo favore da parte dell'Istituto di Credito.
Al contrario, alla pagina 4 del contratto di finanziamento, espressamente viene riportato che le “polizze assicurative accessorie al finanziamento sono facoltative e non indispensabili per ottenere il pagina 3 di 6 finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto, il Consumatore può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato”.
Come rimarcato dal convenuto la previsione di cui sopra è inserita nelle “avvertenze” ed è riportata in grassetto.
Inoltre, alla pagina 3 del medesimo contratto, nella sezione relativa alle “Condizioni Economiche” la voce “Premi assicurativi” è accompagnata, attraverso il richiamo del doppio asterisco, dalla dicitura
“Condizione esclusa dal calcolo del T.A.E.G.”.
L'attore non avrebbe dovuto ignorare il tenore del testo contrattuale nel momento in cui evidenzia che nel caso di specie si verte di eventuale nullità del contratto di finanziamento per mancata completa indicazione di costi ex art. 121 TUB con applicazione ex art. 117 TUB dei tassi sostitutivi.
A venire in rilievo è la cosiddetta trasparenza del contratto, e quindi i costi che devono essere inclusi nel TAEG. La relativa disciplina normativa è contenuta all'art. 121 TUB che prevede ai commi 2 e 3:
“2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del
TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito”.
Tale definizione, che è l'attore stesso a richiamare, appare sintomatica della rilevanza che le spese assicurative assumono se vi sia una correlazione tra il contratto assicurativo e l'ottenimento del credito.
Nel caso di specie, questa correlazione per quanto detto, non c'è.
Ad ulteriore dimostrazione della natura facoltativa delle polizze il convenuto, oltre a produrre un contratto di paragone (doc. 4, ha giustamente rimarcato la disciplina del diritto di recesso secondo cui:
“L'Assicurato, ha facoltà di recedere da entrambe le polizze collettive entro 60 giorni dalla conclusione del contratto, compilando l'apposito modulo presso la Banca intermediaria o inviando una comunicazione scritta indirizzata con lettera raccomandata A/R”. Nelle successive condizioni contrattuali alla clausola “Diritti di recesso – Termini per il recesso” il contratto prevede che: “La
Compagnia restituisce il premio versato all' entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la Parte_2 comunicazione di recesso. Per effetto del recesso le parti sono libere da obblighi ...”
Si veda doc.
5.1 avversario:
pagina 4 di 6 L'attore ha da ultimo sostenuto la vessatorietà di detta clausola in quanto restringendo il diritto di recesso a soli 60 giorni, anziché annualmente, rappresenta una limitazione significativa dei diritti del consumatore, ma non ha considerato che essa si completa con la previsione successiva che impone la restituzione del premio da parte dell'assicurazione nei successivi trenta giorni.
Tanto la qualificazione negoziale della polizza in termini di facoltatività, quanto le disposizioni in tema di recesso hanno pur sempre formato oggetto di adesione da parte dell'attore nel momento in cui ha sottoscritto il prestito e sarebbero dovuti valere ad orientare nell'interpretazione dell'espressione “per come disposto dalla legge e dalla giurisprudenza” contenuta nel quesito peritale (Cfr. Tribunale
Genova, sentenza n. 598/2025 del 4.3.2025 in R.G. 3765/2024).
Correttamente, pertanto, la CTU ha provveduto a calcolare il TAEG escludendo le spese dell'assicurazione, senza peraltro trascurare anche l'ipotesi opposta, ed ha accertato che il TAEG indicato dalla banca pari a 9,64% si discosta da quello risultante dal conteggio effettuato di 0,007 %, percentuale che ha ritenuto ininfluente ai fini della perizia.
Non vi è stata, da parte dell'istituto di credito, alcuna “pratica ingannevole” sulla cui base poter invocare la tutela del consumatore secondo la linea difensiva da ultimo intrapresa dall'attore in comparsa conclusionale.
La domanda attorea deve essere quindi rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo le tariffe professionali di cui al D.M.
n. 147 del 13.8.2022 avuto riguardo i parametri minimi dello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00 in
€ 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 pe la fase istruttoria ed in €
851,00 per la fase decisionale e così complessivamente in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre
IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali.
Le spese di CTU, come in atti liquidate, vanno definitivamente poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione Parte_1 notificato il 30.12.2021 nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 contrariis reiectis, rigetta la domanda in quanto infondata.
Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite nei confronti del convenuto liquidate in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali.
Pone le spese di CTU, come in atti liquidate, definitivamente a carico dell'attore.
Genova, 2 agosto 2025
Il giudice
Barbara Romano
pagina 6 di 6