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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 19/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 847/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MANDANICI FRANCESCA LUCIA e dall'avv. FILIPPO GENOVESE, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. ATZENI OLIVIERO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: MERITO Atp
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 15.10.2021 ha proposto ricorso per a.t.p.o. ex art. Parte_1
445 bis c.p.c al fine di accertare la natura e l'entità delle malattie denunciate, nonché al fine di accertare che la parte è invalida almeno nella misura del 75% con conseguente diritto alla tessera esenzione ticket, nonché tutte le altre agevolazioni non economiche previste dalle sopra menzionate leggi, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa, con diritto quindi a tutti i benefici di Legge, tra cui quelli connessi all'Art.3, comma 3 della Legge 104/92, nonché dell'inabilità lavorativa al 100%; accertare il diritto alla protesizzazione acustica con tutte le agevolazioni previste dalla legge, il diritto al contrassegno invalidi previsto dall'Art.381 del DPR
445/92, nonché le agevolazioni fiscali previste dall'Art.50 L. 342/2000 e dall'Art.6 L.488/99.
Il ctu, dott. nominato nella prima fase, ha accertato che le patologie di cui soffre la Persona_1
ricorrente producono una invalidità civile del 68%, cui pertanto compete il diritto all'esenzione ticket a far tempo dall'1.10.2021 e che le stesse patologie, nel loro complesso ed in relazione all'attuale stadio clinico-funzionale obiettivato, non integrano nella paziente uno status di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, in quanto non ne riducono l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
La ricorrente, con ricorso depositato il 28.04.2023, ha contestato le conclusioni del c.t.u. chiedendo:“ I. disporre accertamento tecnico preventivo sulla persona di , al fine Parte_1
di accertare il merito della natura ed entità delle malattie denunciate, nonché al fine di accertare che la parte è invalida almeno nella misura del 75% con diritto quindi a tutti i benefici di Legge, tra cui quelli connessi all'Art.3, comma 3 della Legge 104/92, nonché dell'inabilità lavorativa parziale, a far data dalla originaria domanda amministrativa del 25.2.2021; II. accertare il diritto alla protesizzazione acustica con tutte le agevolazioni previste dalla legge anche in ossequio al
Nomenclatore delle Protesi e degli Ausili, secondo i nuovi LEA così come pubblicato in Gazzetta
Ufficiale del 18.3.2017”. CP_
Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
Chiesti chiarimenti alla parte con ordinanza del 02.01.2025, depositati i chiarimenti in data
01.02.2025, all'udienza del 12.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Nelle note di chiarimento depositate il 01.02.2025 parte ricorrente ha chiesto di:
1. Dichiarare che la ricorrente è invalida Civile nella misura del 75%, con implicito diritto all'assegno mensile di assistenza, ai sensi Art.2 e 13 L.118/71 e Art.9 D.L. 509/88, a decorrere almeno dalla domanda
Giudiziale del 10/2021;
2. Dichiarare il diritto alle altre agevolazioni non economiche previste dalla legge n°118/1971, quali: 1)esenzione dal pagamento ticket sanitari (come da perizia Dott. el 02.02.2023), Per_1
come per Legge, sempre a far data dalla presentazione dalla domanda Giudiziale, ovvero dal mese di ottobre 2021; 3)diritto alla protesizzazione acustica, ai sensi del D.M. n.332/1999, meglio precisato nel Nomenclatore delle protesi e ausilii, come da Gazzetta Ufficiale del 18.03.17.
3. Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore CP_1
della ricorrente delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, relativi sia alla prima fase (Atp) come alla seconda (Merito), oltre rimborso spese generali (15%), CPA ed Accessori, come per
Legge, distraendoli a favore del Legale anticipatario.
2.1- Occorre precisare innanzitutto che con ordinanza del 15.09.2022 ( cfr ordinanza) resa nel giudizio iscritto al n. 1699/2021 RG è stata dichiarata inammissibile la domanda di accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno mensile di assistenza, ex art. 13 legge
118/1971, stante evidentemente la non ricorrenza dello stato di inoccupazione in capo alla ricorrente (dipendente del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto). L'orientamento espresso nella ordinanza citata può dirsi superato alla luce della legislazione successiva che ha ritenuto che lo svolgimento di attività lavorativa non è, ex se, incompatibile con le prestazioni richieste, atteso che, quanto allo stato occupazionale per la fruizione dell'assegno d'invalidità civile, la recente modifica apportata dall'art. 12 ter del decreto legge 21 ottobre 2021,
n. 146, inserito in sede di conversione dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha ridefinito il concetto di inattività lavorativa previsto dal citato art. 13, stabilendo che il requisito dell'inattività lavorativa “deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga un'attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14-septies del decreto- legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell'assegno mensile di cui al predetto articolo 13”. Pertanto, a decorrere dal 21 dicembre 2021, data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del citato decreto, il diritto alla liquidazione dell'assegno mensile di invalidità sarà riconosciuto anche al soggetto richiedente che svolga un'attività lavorativa il cui reddito annuale non superi i limiti reddituali previsti legalmente previsti anno per anno.
Tanto considerato e non sussistendo certi elementi per ritenere, con valutazione prima facie, manifestamente carenti (cfr Cass. n. 2587/20) gli altri requisiti socio-economici per beneficiare della prestazione richiesta (sul punto, parte ricorrente ha precisato nelle note del 01.02.25 che Non di meno, si evidenzia che la ricorrente è a tutt'oggi una lavoratrice precaria, poiché applicata ai lavori Regionali Lsu, pertanto il suo reddito è soggetto ad oscillazioni ed incertezze, essendo quindi suscettibile di entrare anno per anno nella soglia (in atto € 5750/anno) che fa scattare il diritto all'assegno mensile di assistenza previsto per l'invalidità del 75%, ovvero circa € 340/mese), sulla scorta degli esiti peritali di cui si dirà in seguito, si darà atto - in questa sede- della sussistenza della condizione sanitaria per beneficiare della
CP_ prestazione invocata, impregiudicate le successive valutazioni dell' sulla concreta e certa sussistenza degli altri requisiti socio-economici per il godimento della prestazione previdenziale richiesta.
Del resto, rappresenta oramai principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “Nel procedimento disciplinato dall'art. 445-bis c.p.c., l'ambito di cognizione del giudice è limitato all'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie;
l'eventuale carenza dei presupposti processuali, delle condizioni dell'azione o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale può essere eccepita dall pure nel giudizio promosso CP_1
dall'interessato ex art. 442 c.p.c., anche dopo l'omologa del decreto non contestato, senza che alcun giudicato possa configurarsi sulla proponibilità e procedibilità dell'azione o sugli altri requisiti della prestazione” ( cfr Cass. n.30828/2024)
2.2.- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, dopo aver accertato il Persona_2
quadro patologico della ricorrente (cfr ctu che deve intendersi qui integralmente trascritta) ha ritenuto che la sig.ra è da considerarsi persona invalida al 55% a far data dal Parte_1
25.02.21; al 75% a far data da ottobre 2021 e all' 85% a far data da ottobre 2023.
Il c.t.u. ha invece escluso sia la sussistenza di uno stato di totale invalidità (100%), sia della condizione sanitaria per il riconoscimento dello status di persona con disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/1992.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, conclusivamente deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario per poter beneficiare dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 legge 118/1971
(impregiudicate le valutazioni dell'Ente sulla sussistenza degli altri requisiti per il godimento della prestazione) e dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario con decorrenza dal 1° ottobre 2021.
In relazione al chiesto riconoscimento del diritto alla protesizzazione acustica, si osserva, innanzitutto, che hanno diritto alla fornitura gratuita degli apparecchi acustici tutti coloro che hanno seguito la procedura per il riconoscimento dell'invalidità civile e ai quali sia stata riconosciuta una percentuale d'invalidità uguale o superiore a 1/3 (34%). Nel verbale di riconoscimento dello stato di invalidità deve essere esplicitamente espressa la patologia “ipoacusia”. In specie, il requisito sanitario per beneficiare del diritto alla protesizzazione acustica risultava già acclarato nel verbale CP_ della commissione medica del 07.04.2021 su domanda del 25.02.21 -che attestava una invalidità del 55% con ipoacusia bilaterale (cfr verbale)-.
3- Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio devono essere per intero compensate tra le parti, in ragione della soccombenza reciproca: posto che è stata esclusa la sussistenza del requisito sanitario sotteso allo status di persona con disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/1992, mentre la condizione sanitaria per poter beneficare dell'assegno mensile di assistenza e dell'esenzione parziale dal pagamento della spesa sanitaria è stata accertata solo a far data dal mese di Ottobre 2021, ovvero da data successiva sia alla domanda amministrativa che alla visita disposta dalla commissione medica
CP_
CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo la ricorrente reso dichiarazione ex art. 152 disp.att.c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
847 /2023, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal 1° ottobre 2021, sussistono, in capo a , le Parte_1
condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del godimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 legge 118/1971 e per l'esonero parziale dal pagamento del ticket sanitario e dà atto della sussistenza (come da verbale commissione medica ), sin dalla data della domanda CP_1
amministrativa, della sussistenza della condizione sanitaria per beneficiare del diritto alla protesizzazione acustica;
2) rigetta per il resto;
3) compensa le spese di lite tra le parti;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 17.02.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 847/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MANDANICI FRANCESCA LUCIA e dall'avv. FILIPPO GENOVESE, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. ATZENI OLIVIERO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: MERITO Atp
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 15.10.2021 ha proposto ricorso per a.t.p.o. ex art. Parte_1
445 bis c.p.c al fine di accertare la natura e l'entità delle malattie denunciate, nonché al fine di accertare che la parte è invalida almeno nella misura del 75% con conseguente diritto alla tessera esenzione ticket, nonché tutte le altre agevolazioni non economiche previste dalle sopra menzionate leggi, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa, con diritto quindi a tutti i benefici di Legge, tra cui quelli connessi all'Art.3, comma 3 della Legge 104/92, nonché dell'inabilità lavorativa al 100%; accertare il diritto alla protesizzazione acustica con tutte le agevolazioni previste dalla legge, il diritto al contrassegno invalidi previsto dall'Art.381 del DPR
445/92, nonché le agevolazioni fiscali previste dall'Art.50 L. 342/2000 e dall'Art.6 L.488/99.
Il ctu, dott. nominato nella prima fase, ha accertato che le patologie di cui soffre la Persona_1
ricorrente producono una invalidità civile del 68%, cui pertanto compete il diritto all'esenzione ticket a far tempo dall'1.10.2021 e che le stesse patologie, nel loro complesso ed in relazione all'attuale stadio clinico-funzionale obiettivato, non integrano nella paziente uno status di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, in quanto non ne riducono l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
La ricorrente, con ricorso depositato il 28.04.2023, ha contestato le conclusioni del c.t.u. chiedendo:“ I. disporre accertamento tecnico preventivo sulla persona di , al fine Parte_1
di accertare il merito della natura ed entità delle malattie denunciate, nonché al fine di accertare che la parte è invalida almeno nella misura del 75% con diritto quindi a tutti i benefici di Legge, tra cui quelli connessi all'Art.3, comma 3 della Legge 104/92, nonché dell'inabilità lavorativa parziale, a far data dalla originaria domanda amministrativa del 25.2.2021; II. accertare il diritto alla protesizzazione acustica con tutte le agevolazioni previste dalla legge anche in ossequio al
Nomenclatore delle Protesi e degli Ausili, secondo i nuovi LEA così come pubblicato in Gazzetta
Ufficiale del 18.3.2017”. CP_
Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
Chiesti chiarimenti alla parte con ordinanza del 02.01.2025, depositati i chiarimenti in data
01.02.2025, all'udienza del 12.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Nelle note di chiarimento depositate il 01.02.2025 parte ricorrente ha chiesto di:
1. Dichiarare che la ricorrente è invalida Civile nella misura del 75%, con implicito diritto all'assegno mensile di assistenza, ai sensi Art.2 e 13 L.118/71 e Art.9 D.L. 509/88, a decorrere almeno dalla domanda
Giudiziale del 10/2021;
2. Dichiarare il diritto alle altre agevolazioni non economiche previste dalla legge n°118/1971, quali: 1)esenzione dal pagamento ticket sanitari (come da perizia Dott. el 02.02.2023), Per_1
come per Legge, sempre a far data dalla presentazione dalla domanda Giudiziale, ovvero dal mese di ottobre 2021; 3)diritto alla protesizzazione acustica, ai sensi del D.M. n.332/1999, meglio precisato nel Nomenclatore delle protesi e ausilii, come da Gazzetta Ufficiale del 18.03.17.
3. Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore CP_1
della ricorrente delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, relativi sia alla prima fase (Atp) come alla seconda (Merito), oltre rimborso spese generali (15%), CPA ed Accessori, come per
Legge, distraendoli a favore del Legale anticipatario.
2.1- Occorre precisare innanzitutto che con ordinanza del 15.09.2022 ( cfr ordinanza) resa nel giudizio iscritto al n. 1699/2021 RG è stata dichiarata inammissibile la domanda di accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno mensile di assistenza, ex art. 13 legge
118/1971, stante evidentemente la non ricorrenza dello stato di inoccupazione in capo alla ricorrente (dipendente del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto). L'orientamento espresso nella ordinanza citata può dirsi superato alla luce della legislazione successiva che ha ritenuto che lo svolgimento di attività lavorativa non è, ex se, incompatibile con le prestazioni richieste, atteso che, quanto allo stato occupazionale per la fruizione dell'assegno d'invalidità civile, la recente modifica apportata dall'art. 12 ter del decreto legge 21 ottobre 2021,
n. 146, inserito in sede di conversione dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha ridefinito il concetto di inattività lavorativa previsto dal citato art. 13, stabilendo che il requisito dell'inattività lavorativa “deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga un'attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14-septies del decreto- legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell'assegno mensile di cui al predetto articolo 13”. Pertanto, a decorrere dal 21 dicembre 2021, data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del citato decreto, il diritto alla liquidazione dell'assegno mensile di invalidità sarà riconosciuto anche al soggetto richiedente che svolga un'attività lavorativa il cui reddito annuale non superi i limiti reddituali previsti legalmente previsti anno per anno.
Tanto considerato e non sussistendo certi elementi per ritenere, con valutazione prima facie, manifestamente carenti (cfr Cass. n. 2587/20) gli altri requisiti socio-economici per beneficiare della prestazione richiesta (sul punto, parte ricorrente ha precisato nelle note del 01.02.25 che Non di meno, si evidenzia che la ricorrente è a tutt'oggi una lavoratrice precaria, poiché applicata ai lavori Regionali Lsu, pertanto il suo reddito è soggetto ad oscillazioni ed incertezze, essendo quindi suscettibile di entrare anno per anno nella soglia (in atto € 5750/anno) che fa scattare il diritto all'assegno mensile di assistenza previsto per l'invalidità del 75%, ovvero circa € 340/mese), sulla scorta degli esiti peritali di cui si dirà in seguito, si darà atto - in questa sede- della sussistenza della condizione sanitaria per beneficiare della
CP_ prestazione invocata, impregiudicate le successive valutazioni dell' sulla concreta e certa sussistenza degli altri requisiti socio-economici per il godimento della prestazione previdenziale richiesta.
Del resto, rappresenta oramai principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “Nel procedimento disciplinato dall'art. 445-bis c.p.c., l'ambito di cognizione del giudice è limitato all'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie;
l'eventuale carenza dei presupposti processuali, delle condizioni dell'azione o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale può essere eccepita dall pure nel giudizio promosso CP_1
dall'interessato ex art. 442 c.p.c., anche dopo l'omologa del decreto non contestato, senza che alcun giudicato possa configurarsi sulla proponibilità e procedibilità dell'azione o sugli altri requisiti della prestazione” ( cfr Cass. n.30828/2024)
2.2.- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, dopo aver accertato il Persona_2
quadro patologico della ricorrente (cfr ctu che deve intendersi qui integralmente trascritta) ha ritenuto che la sig.ra è da considerarsi persona invalida al 55% a far data dal Parte_1
25.02.21; al 75% a far data da ottobre 2021 e all' 85% a far data da ottobre 2023.
Il c.t.u. ha invece escluso sia la sussistenza di uno stato di totale invalidità (100%), sia della condizione sanitaria per il riconoscimento dello status di persona con disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/1992.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, conclusivamente deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario per poter beneficiare dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 legge 118/1971
(impregiudicate le valutazioni dell'Ente sulla sussistenza degli altri requisiti per il godimento della prestazione) e dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario con decorrenza dal 1° ottobre 2021.
In relazione al chiesto riconoscimento del diritto alla protesizzazione acustica, si osserva, innanzitutto, che hanno diritto alla fornitura gratuita degli apparecchi acustici tutti coloro che hanno seguito la procedura per il riconoscimento dell'invalidità civile e ai quali sia stata riconosciuta una percentuale d'invalidità uguale o superiore a 1/3 (34%). Nel verbale di riconoscimento dello stato di invalidità deve essere esplicitamente espressa la patologia “ipoacusia”. In specie, il requisito sanitario per beneficiare del diritto alla protesizzazione acustica risultava già acclarato nel verbale CP_ della commissione medica del 07.04.2021 su domanda del 25.02.21 -che attestava una invalidità del 55% con ipoacusia bilaterale (cfr verbale)-.
3- Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio devono essere per intero compensate tra le parti, in ragione della soccombenza reciproca: posto che è stata esclusa la sussistenza del requisito sanitario sotteso allo status di persona con disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/1992, mentre la condizione sanitaria per poter beneficare dell'assegno mensile di assistenza e dell'esenzione parziale dal pagamento della spesa sanitaria è stata accertata solo a far data dal mese di Ottobre 2021, ovvero da data successiva sia alla domanda amministrativa che alla visita disposta dalla commissione medica
CP_
CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo la ricorrente reso dichiarazione ex art. 152 disp.att.c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
847 /2023, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal 1° ottobre 2021, sussistono, in capo a , le Parte_1
condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del godimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 legge 118/1971 e per l'esonero parziale dal pagamento del ticket sanitario e dà atto della sussistenza (come da verbale commissione medica ), sin dalla data della domanda CP_1
amministrativa, della sussistenza della condizione sanitaria per beneficiare del diritto alla protesizzazione acustica;
2) rigetta per il resto;
3) compensa le spese di lite tra le parti;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 17.02.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano