Sentenza 28 giugno 2024
Massime • 1
Il reato di apologia del fascismo postula una condotta di propaganda ed esaltazione in concreto idonea a procurare adesioni e consensi funzionali alla ricostituzione del disciolto partito fascista. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna dell'imputato, ritratto in video e fotografie, poi pubblicati "on line", in cui si rivolgeva ai "camerati della rete", invitandoli a tesserarsi ad un movimento definito "fascista" e a partecipare ad una manifestazione del medesimo movimento).
Commentario • 1
- 1. Appartenente alle forze dell'ordine esalta via social fascismo e nazismo commette reato? (Cass. 3351/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 gennaio 2025
Un appartenente alle forze dell'ordine, pubblico ufficiale e di ufficiale di polizia giudiziaria addetto alla tutela dei confini marini dello Stato commette reato se diffonde, anche da un suo profilo scogli provato, chiari e inequivoci messaggi di invito all'adesione all'ideologia fascista e ai suoi metodi violenti per risolvere, nello specifico, la questione dell'immigrazione mediante l'eliminazione fisica e la deportazione delle persone di etnia diversa. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE sentenza dep. 27 gennaio 2025, n. 3351 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ** nato ad** il **/1971 avverso la sentenza del 12/02/2024 della Corte d'appello di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2024, n. 37859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37859 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IG Cuomo, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 6.12.2023, la Corte d'Appello di Roma ha riformato la sentenza di assoluzione resa dal Tribunale di Cassino 1'1.3.2023 in un procedimento nel quale NO FA era coimputato con VA IC e SANTORO AN di due reati di cui all'art. 4 I. 645/1952, contro la quale aveva proposto appello la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. In particolare, CA era accusato di essersi riunito con i due coimputati nel cimitero tedesco di Cassino, inneggiando ai caduti del fascismo e girando un video nel quale i tre si rivolgevano agli spettatori chiamandoli "camerati della rete" e li invitavano a partecipare a una manifestazione del giorno successivo nonché a tesserarsi ad un movimento da loro definito "fascista" (capo b). CA, AC e RO erano inoltre imputati di essersi fatti ritrarre mentre compivano il saluto Penale Sent. Sez. 1 Num. 37859 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 28/06/2024 fascista in una fotografia che poi diffondevano su Facebook con una scritta inneggiante ai caduti della Repubblica sociale (capo c). La Corte d'Appello di Roma, innanzitutto, ha stigmatizzato che la sentenza di primo grado avesse annesso particolare rilevanza al fatto che gli imputati svolgevano attività sociali in favore dei bisognosi (onde farne discendere il dubbio che la loro iniziativa avesse realmente una finalità antidemocratica), trattandosi di circostanza del tutto irrilevante ai fini della decisione. Quanto ai reati di cui rispondeva CA, i giudici di secondo grado hanno premesso che già il fatto che gli imputati si siano recati al sacrario militare germanico, dove sono raccolte le spoglie di più di 20.000 soldati tedeschi morti in Italia durante la seconda guerra mondiale, per inneggiare ai caduti e al fascismo fosse circostanza che esprimeva condivisione dei valori antidemocratici di cui l'allora alleato nazista si faceva portatore. Ma - ha evidenziato soprattutto la Corte d'Appello - gli imputati, con le iniziative lanciate in rete, hanno invitato un numero indeterminato di persone a tesserarsi a un movimento definito "fascista" e hanno collegato all'adesione a quel movimento la forza di arrivare fino al potere con qualsiasi mezzo, evidentemente anche violento: rendendo onore "ai caduti della Repubblica sociale italiana e dell'alleato germanico", infatti, essi aggiungevano "siamo ritornati (...) La fiamma ormai è alta, giuriamo sul nostro onore che arriveremo fino al potere. Costi quel che costi! (...) Italia, proletaria e fascista, in piedi! Lotta di popolo. Rivoluzione, rivoluzione". Si è trattato di espressioni che inneggiavano a un ribaltamento coatto delle regole democratiche, proprio del disciolto partito fascista. Di conseguenza, ne è rimasta integrata la condotta di apologia del fascismo, in concreto idonea a provocare consensi favorevoli alla ricostituzione del disciolto partito fascista. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod, proc. pen. la inosservanza e la erronea applicazione dell'art. 4 L. 645/52, anche con riferimento ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguente motivazione apparente, illogica e contraddittoria. Il ricorso rimarca che non integra il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, su base potenzialmente nazionale, la costituzione e l'attività di movimenti che facciano propri alcuni punti programmatici del partito fascista;
peraltro, la condotta di apologia del fascismo deve essere in concreto idonea a provocare adesioni e consensi, favorevoli alla ricostituzione del partito fascista. In perfetta coerenza con tali parametri, affermati anche dalla giurisprudenza costituzionale, il Tribunale di Cassino aveva escluso il reato, anche tenendo conto dell'esiguo numero dei singoli componenti, del carattere solo locale 2 dell'attività, della inesistente adesione di proseliti e del fatto che il movimento "Fascismo e Libertà" fosse legalmente costituito con atto notarile. La Corte di Appello di Roma, invece, ha inserito, nella lettura degli elementi di prova, elementi spuri di valutazione, esprimendosi in termini tautologici circa il pericolo concreto di ricostituzione del parametro fascista. 2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 192, 125 e 546 lett. e) cod. proc. pen. con conseguente vizio di motivazione in ordine al coinvolgimento dell'imputato e alla prova dell'elemento psicologico. Si censura che la sentenza impugnata non indichi un solo fatto rappresentativo del ruolo e della condotta svolta concretamente, sia pure in concorso, da CA in relazione alla violazione dell'art. 4 L. n. 645 del 1952. La sentenza di primo grado, mandando assolti tutti gli imputati, non aveva fatto riferimento a una singola condotta del ricorrente CA che fosse riconducibile alle ipotesi di reato contestate e aveva richiamato essenzialmente le condotte dei coimputati AC e RO. Nella sentenza della Corte d'Appello, invece, CA è stato accomunato ai coimputati per avere "con tali due iniziative lanciate nella rete" invitato un numero indeterminato di persone a tesserarsi al partito fascista, senza però individuare alcuna prova che egli avesse posto in essere le condotte di diffusione di tali iniziative sui social network. Di conseguenza, la motivazione è mancante di qualsivoglia indicazione circa una specifica condotta posta concretamente in essere dal condannato di propaganda fascista. 3. Con requisitoria scritta del 29.5.2024, il Sostituto Procuratore generale ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, evidenziando che il bene giuridico tutelato dalla legge n. 645 del 1952 è l'integrità dell'ordinamento democratico e costituzionale, per cui, quando la condotta non si limiti ad una innocua difesa elogiativa del regime fascista, ma miri a una sua restaurazione mediante un'istigazione alla realizzazione pratica di un'azione politica ispirata quel regime, rimane integrato il reato di apologia del fascismo. Alla luce di questi parametri, il ricorso omette di confrontarsi con le considerazioni della Corte di Appello di Roma, che sono ampiamente sorrette da conclusioni congrue e logiche. La motivazione dei giudici di appello è fondata non solo sul contenuto del messaggio, ma anche sulla sua efficacia diffusiva in rete, mediante l'invito a un numero indeterminato di persone a tesserarsi al partito fascista. A fronte di tale valutazione di merito, il ricorrente oppone una diversa lettura degli elementi fattuali che non può essere presa in considerazione in questa sede. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso è complessivamente infondato per i motivi che di seguito saranno esposti. 2. Quanto al primo motivo, v'è da considerare che la contestazione mossa a CA è quella di avere tenuto una condotta di "propaganda di un gruppo avente le caratteristiche del disciolto partito fascista". L'art. 4 L. n. 645 del 1952 (come modificato dalla L. n. 152 del 1975 e dalla L. n. 122 del 1993) punisce al comma 1 "chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell'articolo 1" e al comma 2 "chi pubblicamente esalta esponenti, principii, fatti o metodi del fascismo oppure le sue finalità antidemocratiche". La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che l'apologia del fascismo deve però consistere in una esaltazione tale da poter portare alla riorganizzazione del partito fascista (Sez. 2, n. 12889 del 6/6/1977, Rv. 137608 - 01) e che, pertanto, è necessario che la condotta sia in concreto idonea a provocare adesioni e consensi favorevoli alla ricostituzione del disciolto partito fascista (da ultimo, Sez. 1, n. 11576 del 25/9/2020, dep. 2021, Rv. 280746 - 01; v. anche Sez. 1, n. 11106 del 23/5/1979, Rv. 143745 - 01). L'art. 4 L. n. 645 del 1952, quindi, non prevede come reato qualsiasi difesa elogiativa del fascismo (Corte cost. n. 1 del 16/1/1957), ma richiede un'apologia suggestiva della riorganizzazione del partito fascista (Sez. 2, n. 8506 del 31/1/1977, Rv. 136341) ed una istigazione alla realizzazione di un'azione politica ispirata al regime fascista (Sez. 2, n. 581 del 10/10/1978, dep. 1979, Rv. 140857 - 01). Deve trattarsi, peraltro, di una istigazione indiretta a commettere un fatto rivolto alla riorganizzazione del partito fascista, perché, come ha precisato la Corte costituzionale, l'istigazione diretta è già punita dall'art. 2 della stessa legge n. 645 del 1975. 2.1 Ebbene, deve ritenersi che la Corte d'Appello di Roma abbia fatto corretta applicazione dei criteri ermeneutici fin qui delineati, con motivazione congrua e nient'affatto illogica. Qui va sin da subito puntualizzato che i giudici di secondo grado abbiano premesso di non aver proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale a norma dell'art. 603 cod. proc. pen., avendo basato il giudizio di responsabilità penale degli imputati - in riforma della sentenza assolutoria di primo grado - su "una diversa valutazione non delle prove orali, ma di quelle documentali in atti". Si tratta, evidentemente, di una premessa che rimanda ai principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta), tra i quelli quello relativo all'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva nel caso di riforma di una sentenza di assoluzione, obbligo il cui presupposto è una diversa valutazione della prova dichiarativa stessa. 4 In questo ambito, è stato precisato che non si ritiene decisivo quell'apporto dichiarativo il cui valore probatorio, in sé non idoneo a formare oggetto di diversificate valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con fonti di prova di diversa natura non adeguatamente valorizzate o erroneamente considerate o addirittura pretermesse dal primo giudice, che assumano, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato (cfr. anche Sez. 6, n. 51898 dell'11/7/2019, Rv. 278056 - 01). In effetti, nel caso di specie i giudici di secondo grado hanno fondato la riforma della pronuncia del Tribunale di Cassino su una diversa considerazione della condotta degli imputati quale risultante dai video, dalle fotografie e dai documenti scritti acquisiti agli atti. Nell'ambito di questa valutazione, è stato dato adeguatamente atto che tale condotta, per come emergente da quelle fonti di prova non dichiarative, avesse pienamente integrato il reato di cui all'art. 4 L. n. 645 del 1952:a) sia nella sua componente di esaltazione del fascismo, per il tramite di alcuni comportamenti e di un armamentario indiscutibilmente simbolici (saluto fascista, baschi, fascio littorio, bandiere della Repubblica Sociale Italiana, peraltro sullo sfondo di un'ambientazione organizzata nel Sacrario Militare Germanico di Cassino, vieppiù sintomatica - a maggior ragione - della condivisione a parte degli imputati di valori antidemocratici di cui si faceva portatore l'alleato nazista); b) sia nella sua componente di istigazione alla realizzazione di un'azione politica funzionale alla riorganizzazione del partito fascista (pubblicazione sulla Rete di video e fotografie, in cui si rivolgevano ai "camerati della rete" invitandoli a tesserarsi per un movimento definito "fascista" e a partecipare ad una manifestazione di quello stesso movimento, al contempo riferendosi inequivocabilmente alla reviviscenza del partito fascista e inneggiando espressamente all' "Italia fascista"). Parallelamente, la Corte d'Appello di Roma ha indicato le ragioni di dissenso, sul piano logico e giuridico, rispetto alla contraria valutazione operata dal giudice di primo grado. Da un lato, la sentenza di secondo grado evidenzia condivisibilmente la sostanziale irrilevanza del fatto che CA e i suoi coimputati svolgessero attività sociali in favore dei bisognosi, che il Tribunale di Cassino aveva invece valorizzato per dubitare della finalità antidemocratica della loro iniziativa presso il Cimitero tedesco: non erra la Corte d'Appello di Roma quando, di fatto, afferma che il rilievo di tale circostanza non sia stato spiegato nella sentenza di primo grado. Dall'altro, si osserva in modo altrettanto convincente - in relazione all'argomento, utilizzato cumulativamente dal Tribunale di Cassino in conclusione della sua sentenza assolutoria, secondo cui non si era trattato di una vera e propria manifestazione, ma di una riunione tra 4-5 soggetti senza armi o metodi violenti 5 - che la sussistenza del reato di cui all'art. 4 L. n. 645 del 1952 richiede, non "manifestazioni esteriori fasciste e filonaziste", ma la propaganda e l'esaltazione del fascismo, che nel caso di specie erano contenute nei video e nei post immessi nella Rete. 2.2 Deve ritenersi, pertanto, che la Corte d'Appello di Roma abbia fatto buon governo dei principi da tempo individuati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, occorre una motivazione rafforzata. La motivazione rafforzata consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 dell'11/7/2019, R. 278056 - 01; Sez. 1, n. 12273 del 5/12/2013, dep. 2014, Rv. 262261 - 01). La sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Cass. sez. 6, n. 6221 del 20/4/2005, dep. 2006, Rv. 233083 - 01). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha, in modo adeguato, giustificato le ragioni per le quali ha annesso alle medesime prove un significato diverso da quello ritenuto dal primo giudice e confutato gli argomenti alternativi su cui era stata fondata la pronuncia assolutoria del Tribunale di Cassino. Di contro, il ricorso sollecita piuttosto una riconsiderazione dell'apprezzamento del giudice di merito, che, ove - come nel caso di specie - sia sorretto da motivazione congrua e logica, non è censurabile in sede di legittimità, nella quale è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite (da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito) per il mero tramite di una diversa lettura o di un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova. 3. Quanto al secondo motivo, esso si incentra essenzialmente sul rilievo che né la sentenza di secondo grado, né quella di primo grado, facciano riferimento a singole condotte materiali di CA che siano riconducibili alle ipotesi di reato contestate. Si censura, in particolare, che difetti la prova che il ricorrente abbia concorso nella diffusione sui social network delle iniziative relative alla 6 manifestazione e al tesseramento organizzati dal costituendo movimento "fascista". Il rilievo non è esatto, in quanto nella sentenza di primo grado è contenuta la esauriente descrizione della condotta di CA, peraltro non integralmente richiamata dai giudici di secondo grado solo perché non l'hanno affatto messa in discussione (così come individuata dal primo giudice) nella sua materialità ma l'hanno diversamente valutata nel suo significato. Il Tribunale di Cassino, cioè, ha dato precisamente atto che sul profilo pubblico Facebook del coimputato RO AN erano stati pubblicati un video e alcune fotografie, in cui erano ritratte almeno quattro persone, fra cui CA FA, che «mentre indossavano i baschi, facevano il saluto romano e con il braccio sinistro tenevano delle bandiere, inneggiando al movimento "fascismo e libertà", alla lotta di popolo e alla rivoluzione invitando altresì a partecipare ad una iniziativa del movimento», che poi si tenne effettivamente il giorno successivo a Cassino. La sentenza di secondo grado, poi, ha aggiunto che nel video «gli imputati si rivolgevano agli utenti del web chiamandoli "camerati della rete", comunicando loro che il giorno successivo si sarebbe svolta una manifestazione cui tutti erano invitati a partecipare ed esortandoli a tesserarsi a un movimento definito 'fascista'». Il ricorso non confuta tale ricostruzione dei fatti (anzi, riporta ampi stralci della motivazione di primo grado in cui è compreso anche quello riportato sopra), ma contesta che da essa si possa trarre la prova che CA «abbia posto in essere le condotte di diffusione sui Social Network». Ora, se non si mette in dubbio che il ricorrente abbia preso parte, sia pure insieme ad altre persone, alla registrazione di un video, nel quale - facendo il saluto romano, impugnando bandiere della Repubblica Sociale Italiana e indossando un basco evocativo dell'epoca fascista, peraltro sullo sfondo del cimitero militare in cui erano sepolti i tedeschi caduti in Italia nella seconda guerra mondiale - si rivolgeva espressamente ai "camerati della rete", inneggiando al fascismo e invitando alla partecipazione ad una manifestazione di adesione ad un movimento denominato "Fascismo e Libertà", non si può al tempo stesso sostenere che questa condotta sia neutra rispetto alla successiva diffusione del filmato che integra l'apologia di fascismo. Si intende dire, cioè, che, sebbene sia verosimile che l'azione materiale della pubblicazione del video sul proprio profilo Facebook sia opera del titolare del profilo medesimo, ciò nondimeno è evidente dalle stesse sentenze di merito che CA abbia arrecato un contributo personale alla realizzazione del fatto delittuoso, sia inserendosi nella catena degli atti esecutivi del reato, sia rafforzando il proposito criminoso degli altri imputati (compreso quello che ha materialmente pubblicato video e foto). 7 Non può annettersi significato diverso da quello appena proposto alla condotta di chi, non solo partecipi attivamente alla registrazione di un video in cui i soggetti ritratti si rivolgono a terzi non presenti - e, quindi, di un video costitutivamente destinato alla sua diffusione piuttosto che ad una conservazione personale di chi vi è raffigurato - , ma definisca precisamente i soggetti cui il messaggio è indirizzato come "camerati della rete", così dando inequivocabilmente mostra di essere consapevole e di volere che il filmato sia poi oggetto di diffusione attraverso i social network, in modo da veicolare ad una platea potenzialmente vasta una propaganda funzionale alla adesione di terzi ad un movimento che si richiamava espressamente al fascismo. E si deve tenere conto, in questo contesto, che anche la diffusione della foto in cui gli imputati compivano il saluto romano era accompagnata da un post in cui, non a caso, è stata usata la prima persona plurale: «... siamo ritornati, il nostro fuoco covava sotto le ceneri ... giuriamo sul nostro onore che arriveremo fino al potere ... Il Popolo sovrano lotterà con noi!». A dimostrazione del fatto che anche questa iniziativa, come quella della pubblicazione del video, sia stata assunta dal suo autore materiale non a titolo meramente personale, ma evidentemente su mandato e a nome di tutti i soggetti raffigurati (fra i quali, CA) nell'immagine diffusa. Anche questo motivo di ricorso, dunque, è infondato, perché, per un verso, non si confronta compiutamente con il tenore testuale delle sentenze di merito e, per l'altro, sollecita la rivalutazione dei criteri di inferenza adottati nella decisione di merito, dai quali tuttavia è derivata in modo del tutto ragionevole e logico la dichiarazione di colpevolezza del ricorrente. 4. A quanto fin qui considerato, consegue, pertanto, il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28.6.2024