Articolo 2 della Legge 1 febbraio 2010, n. 19
Articolo 1Articolo 3
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23 febbraio 2010
Art. 2. (Ordine di esecuzione) 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, di seguito denominata: «Convenzione», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 della Convenzione stessa.

Entrata in vigore il 23 febbraio 2010
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