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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/02/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
N. R.G. 15675/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Luca Minniti Presidente
Angela Baraldi Giudice rel.
Emanuela Romano Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'Avv. BILLONE MIRKO Parte_1 C.F._1
Contro
, C.F. , con Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
l'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia Codesto Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: in via principale, accogliere il ricorso previa concessione della richiesta sospensiva, per l'effetto, ti resistenti di concedere il permesso di soggiorno per Protezione Speciale al sig. . Parte_1
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'avverso ricorso e, per l'effetto, confermare il provvedimento del Questore”
. SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 7 novembre 2024, ai sensi dell'art. 281- undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, ne provvedimento emesso in data 9 settembre 2024 dal Questore della Provincia di CP_1 notificatogli in data 10 ottobre 2024. 1.1. Il provved eiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di “… l'istante risulta essere presente sul territorio nazionale dal settembre CP_1 del 2010, ovverosia da circa quattordici anni ...non ha prodotto documentazione relativa a legami sociali o familiari sul territorio, dichiarando nel contempo, a mezzo memoria dattiloscritta, di convivere con il fratello, non fornendo indicazioni sulle generalità del medesimo né documentando eventuali altri legami;
dagli accertamenti esperiti dalla Questura, la madre del richiedente, con la quale quest'ultimo non conv risulta titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo;
l'istante risulta domiciliato a , ospite di una cittadina italiana, come da comunicazione di CP_1 ospitalità allegata;
per ciò c rne la lingua italiana, l'istante non ha fornito elementi in merito, né risulta aver prodotto documentazione in merito ad eventuali attività di volontariato o professionalizzanti svolte sul territorio;
dagli accertamenti esperiti dalla Questura e dalla documentazione allegata, l'istante non risulta titolare di una posizione lavorativa regolare dal settembre 2021; i redditi, nel triennio precedente, risultano inferiori agli importi dell'assegno sociale annuo;
non si ritiene che gli elementi istruttori rilevati siano sufficienti a provare che il richiedente in caso di rimpatrio vedrebbe leso il suo diritto fondamentale all'unità familiare;
nel contempo, non si ritiene che gli elementi forniti in merito alla vita privata dell'istante siano sufficienti ad acclarare una consolidata integrazione sociale dell'istante sul territorio nazionale .....”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso. 1.3. In data 12.11.2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi Controparte_2 tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto de 1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrent ua italiana: “ADR: o ora nella cucina di un ristorante qui alla via Righi a . Questo nuovo lavoro l'ho Controparte_3 CP_1 iniziato a le, ho il contratto regol time, lavoro 4 ore nel turno serale, dal lunedì al sabato, la domenica è la giornata di riposo del locale. A volte lavoro qualche ora in più quando c'è molta clientela, altrimenti lavoro 3 ore nel mio turno giornaliero. Ho già ricevuto lo stipendio di dicembre che è stato di 1000,00 euro, per il mese di gennaio ancora non ho ricevuto la busta-paga. Il mio datore di lavoro mi ha detto che dal mese di marzo dovrebbe assumermi a tempo pieno e comunque cambiarmi il contratto. Non so quando scade questo contratto attuale, non ho con me copia del contratto che devo ancora ritirare dal mio datore di lavoro, porterò tutto al mio avvocato, anche la busta-paga di dicembre. Prima nel 2024 ho lavorato sempre aiuto cuoco (preparavo il sushi) in via della Grada presso il ristorante giapponese AKIRA, sono stato lì sei mesi o poco più, comunque ho iniziato sicuramente a febbraio 2024 e fino a ottobre. ADR: io sono qui in Italia dal 2010, sono venuto in aereo dalle Filippine, sono atterrato a Milano, con miliare, qui c'era mia madre da molti anni prima. Insieme a me c'era anche mio fratello che ha ottenuto il permesso per lungo soggiornante, la carta di soggiorno. Ho Per_1 ottenuto il sso di soggiorno per famiglia nel 2010 e poi ho avuto più volte il rinnovo di questo titolo e poi la conversione in motivi di lavoro. Poi il permesso mi è scaduto nell'aprile 2021, il contratto di lavoro mi era scaduto ma senza permesso non riuscivo a trovarne un altro, il proprietario della casa dove abitavo mi aveva mandato via perché la stanza che io occupavo doveva servire a suo figlio. Mia madre non ha mai avuto una casa sua perché lei ha sempre lavorato come badante e dormito nella stessa casa delle persone che assisteva;
mio fratello mi ha ospitato lui e nella sua stanza che aveva preso in affitto da altre persone;
non potevo avere la residenza, non trovavo un lavoro dopo il Covid è stato difficile trovare lavoro nei ristoranti se non in nero ed è quello che ho fatto come addetto alle pu e case. Poi mio fratello ha preso in affitto un monolocale e mi ha ospitato a casa sua qui a alla via Augusto Aglebert n.
8. L'affitto della casa è di 500,00 CP_1
Pag. 2 di 7 euro, io ne pago 300,00, poc la metà, oltre le bollette. Mio fratello è un operaio, so che lavora in una fabbrica fuori , ma non so precisamente quale. ADR: con mia madre ci CP_1 sentiamo spesso al telefono, ci mo quando lei ha il suo giorno di riposo. ADR: non ho fatto corsi di lingua italiana, se non una sola settimana appena arrivato in Italia, poi ho smesso per andare a lavorare. Non ho fatto altri corsi di formazione o attività di volontariato. ADR: non prendo medicine, sto bene in salute. Senza permesso non ho un medico di famiglia. ADR: i miei genitori sono separati da tanto tempo, mio padre vive in provincia di Manila, si è fatto un'altra vita, ha un'altra famiglia. Ho un altro fratello che vive ancora lì e un altro fratello, il più grande, qui in Italia, anche lui ha il permesso di soggiorno che gli è stato rinnovato, lui si chiama AE SM e vive in un'altra casa dove ha in affitto una stanza singola. ADR: io sono single, non sono sposato anche se devo dire che quando sono partito dal mio paese nel 2010 ho lasciato due figlie che ora hanno 17 e 15 anni. Non sto con la madre delle mie figlie, né ci siamo mai sposati. Io sono in contatto con le mie figlie, mando loro denaro. So che sono partito quando loro erano molto piccole ma io dovevo trovare un lavoro per guadagnare. ADR dell'avv. Cangemi: io quando avrò il permesso di soggiorno vorrò anche le mie figlie qui con me in Italia. Voglio, però, aggiustare prima la mia situazione”.
1.6. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.
1.7. Solo parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il ricorso.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dal fatto che la Questura ha ricevuto la domanda amministrativa e l'ha trasmessa alla Commissione territoriale per il parere). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Invero la prassi era quella di concedere un appuntamento e poi formalizzare l'istanza dopo diversi mesi. Ne deriva che nel caso di specie, benchè la formalizzazione sia successiva all'entrata in vigore del citato decreto, visto che la Questura ha ricevuto la domanda, se ne deve ricavare che l'appuntamento era stato concesso sotto
Pag. 3 di 7 il vigore della disciplina previgente, facendo ricadere tutta la disciplina nell'ambito del testo in vigore al momento della richiesta dell'appuntamento.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Pag. 4 di 7 D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in c la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel corso della Per_2 vita lavorativa c ior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità pare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of Per_3 principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un serio percorso di integrazione sul territorio italiano. Dalla documentazione depositata si evince che il ricorrente, da ritenersi immune da pregiudizi penali (parte resistente non ha segnalato alcunché), ha avviato un serio percorso di integrazione lavorativa: ha in corso un contratto di lavoro a tempo determinato con la mansione di aiuto-cuoco, riuscendo a percepire rispetto a quest'ultimo impiego circa 1000,00 euro mensili. L'istante, preme rilevare, era giunto in Italia l'11 settembre 2010, munito di regolare visto rilasciato da aliane per motivi familiari per ricongiungersi con la madre, la Sig.a regolarmente soggiornante in Controparte_4
Italia dal 2003 (v allegati al ricorso); a seguito del suo ingresso aveva, ottenuto il permesso di soggiorno per motivi familiari dal 21/01/2011 rinnovato sino al 28/02/2014 e successivamente convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, mantenuto regolarmente sino al 10/04/2 ondizione alloggiativa, l'istante, inoltre, convive con il fratello, sig. in un immobile di cui CP_5 quest'ultimo risulta essere conduttore e del quale paga poco più della metà del canone dislocazione. Ha dimostrato, altresì, nonostante l'assenza di idonee attestazioni, di parlare la lingua italiana, essendosi svolta l'audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di un interprete. Ad oggi il ricorrente si trova sul territorio italiano da quasi quindici anni, ciò che gli ha consentito di radicare una propria identità sociale: vuoi per l'attività lavorativa svolta, vuoi per le relazioni – soprattutto familiari essendo presenti in Italia sia la madre sia due suoi fratelli – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Peraltro, manca dal suo Paese dal 2010 con l'effetto di un affievolimento dei rapporti con le persone della zona di provenienza dovendovi ricomprendere anche quello dei rapporti con le due figlie residenti nel paese d'origine; figlie, queste ultime, nate da una relazione dell'istante con una donna con la quale non si è mai sposato e ancora in tenera età al momento della sua partenza nel 2010 e che intrattengono con il medesimo soltanto contatti telefonici e saltuario sostegno economico (v. verbale udienza del 30.1.25). Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza
Pag. 5 di 7 risponda ad gno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, c. Francia;
n. Per_4
13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del n art. 19 è stato Per_5 disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente. Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, come osservato in precedenza, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate. Così deciso in Bologna, il 13 febbraio 2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi
Pag. 6 di 7 Il Presidente Dott. Luca Minniti
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
N. R.G. 15675/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Luca Minniti Presidente
Angela Baraldi Giudice rel.
Emanuela Romano Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'Avv. BILLONE MIRKO Parte_1 C.F._1
Contro
, C.F. , con Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
l'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia Codesto Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: in via principale, accogliere il ricorso previa concessione della richiesta sospensiva, per l'effetto, ti resistenti di concedere il permesso di soggiorno per Protezione Speciale al sig. . Parte_1
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'avverso ricorso e, per l'effetto, confermare il provvedimento del Questore”
. SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 7 novembre 2024, ai sensi dell'art. 281- undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, ne provvedimento emesso in data 9 settembre 2024 dal Questore della Provincia di CP_1 notificatogli in data 10 ottobre 2024. 1.1. Il provved eiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di “… l'istante risulta essere presente sul territorio nazionale dal settembre CP_1 del 2010, ovverosia da circa quattordici anni ...non ha prodotto documentazione relativa a legami sociali o familiari sul territorio, dichiarando nel contempo, a mezzo memoria dattiloscritta, di convivere con il fratello, non fornendo indicazioni sulle generalità del medesimo né documentando eventuali altri legami;
dagli accertamenti esperiti dalla Questura, la madre del richiedente, con la quale quest'ultimo non conv risulta titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo;
l'istante risulta domiciliato a , ospite di una cittadina italiana, come da comunicazione di CP_1 ospitalità allegata;
per ciò c rne la lingua italiana, l'istante non ha fornito elementi in merito, né risulta aver prodotto documentazione in merito ad eventuali attività di volontariato o professionalizzanti svolte sul territorio;
dagli accertamenti esperiti dalla Questura e dalla documentazione allegata, l'istante non risulta titolare di una posizione lavorativa regolare dal settembre 2021; i redditi, nel triennio precedente, risultano inferiori agli importi dell'assegno sociale annuo;
non si ritiene che gli elementi istruttori rilevati siano sufficienti a provare che il richiedente in caso di rimpatrio vedrebbe leso il suo diritto fondamentale all'unità familiare;
nel contempo, non si ritiene che gli elementi forniti in merito alla vita privata dell'istante siano sufficienti ad acclarare una consolidata integrazione sociale dell'istante sul territorio nazionale .....”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso. 1.3. In data 12.11.2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi Controparte_2 tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto de 1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrent ua italiana: “ADR: o ora nella cucina di un ristorante qui alla via Righi a . Questo nuovo lavoro l'ho Controparte_3 CP_1 iniziato a le, ho il contratto regol time, lavoro 4 ore nel turno serale, dal lunedì al sabato, la domenica è la giornata di riposo del locale. A volte lavoro qualche ora in più quando c'è molta clientela, altrimenti lavoro 3 ore nel mio turno giornaliero. Ho già ricevuto lo stipendio di dicembre che è stato di 1000,00 euro, per il mese di gennaio ancora non ho ricevuto la busta-paga. Il mio datore di lavoro mi ha detto che dal mese di marzo dovrebbe assumermi a tempo pieno e comunque cambiarmi il contratto. Non so quando scade questo contratto attuale, non ho con me copia del contratto che devo ancora ritirare dal mio datore di lavoro, porterò tutto al mio avvocato, anche la busta-paga di dicembre. Prima nel 2024 ho lavorato sempre aiuto cuoco (preparavo il sushi) in via della Grada presso il ristorante giapponese AKIRA, sono stato lì sei mesi o poco più, comunque ho iniziato sicuramente a febbraio 2024 e fino a ottobre. ADR: io sono qui in Italia dal 2010, sono venuto in aereo dalle Filippine, sono atterrato a Milano, con miliare, qui c'era mia madre da molti anni prima. Insieme a me c'era anche mio fratello che ha ottenuto il permesso per lungo soggiornante, la carta di soggiorno. Ho Per_1 ottenuto il sso di soggiorno per famiglia nel 2010 e poi ho avuto più volte il rinnovo di questo titolo e poi la conversione in motivi di lavoro. Poi il permesso mi è scaduto nell'aprile 2021, il contratto di lavoro mi era scaduto ma senza permesso non riuscivo a trovarne un altro, il proprietario della casa dove abitavo mi aveva mandato via perché la stanza che io occupavo doveva servire a suo figlio. Mia madre non ha mai avuto una casa sua perché lei ha sempre lavorato come badante e dormito nella stessa casa delle persone che assisteva;
mio fratello mi ha ospitato lui e nella sua stanza che aveva preso in affitto da altre persone;
non potevo avere la residenza, non trovavo un lavoro dopo il Covid è stato difficile trovare lavoro nei ristoranti se non in nero ed è quello che ho fatto come addetto alle pu e case. Poi mio fratello ha preso in affitto un monolocale e mi ha ospitato a casa sua qui a alla via Augusto Aglebert n.
8. L'affitto della casa è di 500,00 CP_1
Pag. 2 di 7 euro, io ne pago 300,00, poc la metà, oltre le bollette. Mio fratello è un operaio, so che lavora in una fabbrica fuori , ma non so precisamente quale. ADR: con mia madre ci CP_1 sentiamo spesso al telefono, ci mo quando lei ha il suo giorno di riposo. ADR: non ho fatto corsi di lingua italiana, se non una sola settimana appena arrivato in Italia, poi ho smesso per andare a lavorare. Non ho fatto altri corsi di formazione o attività di volontariato. ADR: non prendo medicine, sto bene in salute. Senza permesso non ho un medico di famiglia. ADR: i miei genitori sono separati da tanto tempo, mio padre vive in provincia di Manila, si è fatto un'altra vita, ha un'altra famiglia. Ho un altro fratello che vive ancora lì e un altro fratello, il più grande, qui in Italia, anche lui ha il permesso di soggiorno che gli è stato rinnovato, lui si chiama AE SM e vive in un'altra casa dove ha in affitto una stanza singola. ADR: io sono single, non sono sposato anche se devo dire che quando sono partito dal mio paese nel 2010 ho lasciato due figlie che ora hanno 17 e 15 anni. Non sto con la madre delle mie figlie, né ci siamo mai sposati. Io sono in contatto con le mie figlie, mando loro denaro. So che sono partito quando loro erano molto piccole ma io dovevo trovare un lavoro per guadagnare. ADR dell'avv. Cangemi: io quando avrò il permesso di soggiorno vorrò anche le mie figlie qui con me in Italia. Voglio, però, aggiustare prima la mia situazione”.
1.6. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.
1.7. Solo parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il ricorso.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dal fatto che la Questura ha ricevuto la domanda amministrativa e l'ha trasmessa alla Commissione territoriale per il parere). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Invero la prassi era quella di concedere un appuntamento e poi formalizzare l'istanza dopo diversi mesi. Ne deriva che nel caso di specie, benchè la formalizzazione sia successiva all'entrata in vigore del citato decreto, visto che la Questura ha ricevuto la domanda, se ne deve ricavare che l'appuntamento era stato concesso sotto
Pag. 3 di 7 il vigore della disciplina previgente, facendo ricadere tutta la disciplina nell'ambito del testo in vigore al momento della richiesta dell'appuntamento.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Pag. 4 di 7 D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in c la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel corso della Per_2 vita lavorativa c ior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità pare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of Per_3 principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un serio percorso di integrazione sul territorio italiano. Dalla documentazione depositata si evince che il ricorrente, da ritenersi immune da pregiudizi penali (parte resistente non ha segnalato alcunché), ha avviato un serio percorso di integrazione lavorativa: ha in corso un contratto di lavoro a tempo determinato con la mansione di aiuto-cuoco, riuscendo a percepire rispetto a quest'ultimo impiego circa 1000,00 euro mensili. L'istante, preme rilevare, era giunto in Italia l'11 settembre 2010, munito di regolare visto rilasciato da aliane per motivi familiari per ricongiungersi con la madre, la Sig.a regolarmente soggiornante in Controparte_4
Italia dal 2003 (v allegati al ricorso); a seguito del suo ingresso aveva, ottenuto il permesso di soggiorno per motivi familiari dal 21/01/2011 rinnovato sino al 28/02/2014 e successivamente convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, mantenuto regolarmente sino al 10/04/2 ondizione alloggiativa, l'istante, inoltre, convive con il fratello, sig. in un immobile di cui CP_5 quest'ultimo risulta essere conduttore e del quale paga poco più della metà del canone dislocazione. Ha dimostrato, altresì, nonostante l'assenza di idonee attestazioni, di parlare la lingua italiana, essendosi svolta l'audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di un interprete. Ad oggi il ricorrente si trova sul territorio italiano da quasi quindici anni, ciò che gli ha consentito di radicare una propria identità sociale: vuoi per l'attività lavorativa svolta, vuoi per le relazioni – soprattutto familiari essendo presenti in Italia sia la madre sia due suoi fratelli – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Peraltro, manca dal suo Paese dal 2010 con l'effetto di un affievolimento dei rapporti con le persone della zona di provenienza dovendovi ricomprendere anche quello dei rapporti con le due figlie residenti nel paese d'origine; figlie, queste ultime, nate da una relazione dell'istante con una donna con la quale non si è mai sposato e ancora in tenera età al momento della sua partenza nel 2010 e che intrattengono con il medesimo soltanto contatti telefonici e saltuario sostegno economico (v. verbale udienza del 30.1.25). Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza
Pag. 5 di 7 risponda ad gno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, c. Francia;
n. Per_4
13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del n art. 19 è stato Per_5 disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente. Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, come osservato in precedenza, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate. Così deciso in Bologna, il 13 febbraio 2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi
Pag. 6 di 7 Il Presidente Dott. Luca Minniti
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