Sentenza 9 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/05/2001, n. 6434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6434 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU64 34 01 IN NOM SAZI Oggetto Locazione ad uso SEZIONE TERZA CIVILE di abitazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13557/98 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere - Cron.143.98 Dott. Giuliano LUCENTINI Rep. 2326 Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere Ud. 22/12/00 Dott. Alberto TALEVI - Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA Richiosta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per din L 300 IV ES, elettivamente domiciliato in ROMA VIA - YMHU, 2001 CASSIODORO 9, presso 10 studio dell'avvocato BLASI SERGIO, che lo difende, giusta delega in atti;
LIRE 3000 CANCELLE - ricorrente
contro
RU NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CG513422 LUCREZIO CARO 67, presso lo studio dell'avvocato DE LEONE UGO, che la difende unitamente all'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE MOLINERO DOMENICO, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio controricorrente dal Sig. BLAST - H per diritti 3000 2000 avverso la sentenza n. 1901/98 del Tribunale di MILANO, CANCELLIERE 2129 Sez. 10^ Civile emessa il 3/2/1998, depositata il зил 26/02/98; RG.9283/97; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udita la relazione della causa svolta nella pubblica Richiesta copia esecutival udienza del 22/12/00 dal Consigliere Dott. Francesco dal Sig. DELEONE per diritti 124.000+ 6 Boll TRIFONE;
11.2.5 SET. 2001 ERfL CANCELLIERE udito l'Avvocato SERGIO BLASI;
udito l'Avvocato UGO DE LEONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CANCELLI Con contratto del 1° agosto 1990 NN LI concedeva in locazione ad AL LI un alloggio DH079512 sito in Milano alla via Valsesia n. 76. DH079517 Le parti contraenti, che indicavano nell'uso di cd. "foresteria" la destinazione dell'unità immobiliare, precisavano che l'appartamento doveva servire а dare DH079512 3000adeguata sistemazione abitativa, per periodi in genere brevi e comunque di natura transitoria, ad ospiti ita- liani e stranieri temporaneamente a Milano per periodi di lavoro, fossero stati esse rappresentanti di
contro
- parti, con le quali il conduttore aveva in corso trat- DHO tative di affari, ovvero collaboratori dello stesso conduttore. Con ricorso del 2.5.1996 AL LI adiva il Pretore di Milano e, contestando la veridicità della 2 zur dichiarata destinazione dell'immobile locato ad uso di "foresteria", deduceva la simulazione del contratto di locazione, assumendo che si era trattato, invece, di una normale locazione abitativa per la abituale sua di- mora, assoggettata, perciò, alla disciplina dell'equo canone, di cui alla legge n. 392 del 1978. Chiedeva, di conseguenza, che, accertata l'applicabilità al rapporto della suddetta disciplina, la locatrice fosse condanna- ta alla restituzione delle somme percepite in eccedenza rispetto al canone legale dovuto. Il Pretore di Milano, con sentenza del 24.4.1997, rigettava la domanda e condannava il ricorrente alle spese. Il tribunale di Milano, decidendo l'appello di AL LI, con sentenza depositata il 26.2.1998, rigettava il gravame con condanna dell'appellante alle spese del grado. I giudici d'appello premesso che per qualificare una locazione siccome riferibile alle esigenze abitati- ve primarie del conduttore non è sufficiente il requi- sito oggettivo della effettiva destinazione dell'immobile a tale uso, in contrasto con le previsio- ni contrattuali, ma occorre anche la consapevolezza del locatore di tale effettiva diversa destinazione 05- servavano che, presumendosi l'altrui buona fede, era a 3 ри carico del conduttore, il quale assumeva la nullità della clausola di transitorietà dell'uso abitativo o di destinazione dell'immobile a foresteria, l'onere di di- mostrare che la inesistenza di una situazione giustifi- cativa di una siffatta pattuizione era conosciuta dal locatore ovvero era ragionevolmente apprezzabile in ba- se ad una oggettiva situazione di fatto. Nella specie aggiungeva il tribunale- la prova che, al momento della conclusione del contratto, la locatrice fosse stata messa a conoscenza (o avesse potuto agevolmente render- si conto) della natura non transitoria delle esigenze abitative del conduttore, era mancata del tutto. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- SO AL LI, il quale affida l'impugnazione a due mezzi di doglianza, cui resiste con controricorso NN LI. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo della impugnazione il ricorren- te -deducendo, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1 e 79 della legge n. 392 del 1978 ed agli artt. 1419, 2727 e 2729 cod. civ.- assume che il tribunale, pure ammettendo che l'onere probatorio a ca- rico del conduttore circa la sussistenza di accordo si- mulatorio può essere assolto avvalendosi di presunzioni 4 зи semplici ex art. 2729 cod. civ., aveva a tal fine igno- rato, quanto alla consapevolezza della LI che l'appartamento doveva servire per la stabile e primaria esigenza abitativa di esso istante, che la locatrice, in primo grado innanzi al Pretore, aveva dichiarato di essersi recata presso gli uffici della società tedesca, della quale egli era dipendente, ivi apprendendo che il legale rappresentante, unico soggetto legittimato ad agire per la stipulazione dei contratti della stessa società, era persona diversa da esso ricorrente. Con il secondo motivo delle impugnazione il ricor- rente, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., denuncia la omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, assumendo che il giudice d'appello non aveva compiuto alcuna valutazione della dichiarazione di cui innanzi della locatrice, il cui esame, unitamen- te ad altri elementi acquisiti (quali, ad esempio, al- cune quietanze di pagamento del canone, che contenevano il riferimento all'immobile come destinato a "pied a terre") avrebbe dovuto condurre all'accertamento posi- tivo della conoscenza da parte della stessa della ne- cessità abitativa del conduttore e della conseguente stipulazione di una apparente locazione ad uso foreste- ria con finalità elusiva di vincolanti e precise norme di legge. зи Premesso che i giudici di appello hanno fatto esat- ta applicazione del principio di diritto ormai pacifico nella giurisprudenza di questa Corte-secondo cui, in tema di locazione stipulata per esigenze abitative di natura transitoria (ovvero con riferimento all'uso di conduttore, che assuma la nullità "foresteria"), il della clausola di transitorietà ai sensi dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978, ha l'onere di dimostrare l'accordo simulatorio volto ad eludere la inderogabile normativa di legge e deve, perciò, provare, anche per testimoni ovvero avvalendosi di presunzioni, che il lo- catore, al momento della conclusione del contratto, aveva consapevolezza della effettiva natura primaria e - rileva, ilper re- stabile delle sue esigenze abitati sto, questo giudice di legittimità che i due mezzi di doglianza sono da esaminare congiuntamente, in quanto riferiti all'unica censura di preteso vizio di motiva- zione circa l'affermato sussistente affidamento incol- pevole della resistente locatrice, che aveva ragione- volmente ritenuto effettivo il dichiarato intento del conduttore di rilevare l'immobile per esigenze transi- torie di suoi ospiti. La censura esposta dal ricorrente sotto tale profi- lo non ha pregio e comporta, perciò, il rigetto del ri- corso, con la conseguente condanna del ricorrente a pa- 6 ди gare le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. Il giudice di merito ha valutato le risultanze di causa in modo ineccepibile, secondo motivazione non in- ficiata da vizi logici o da errori giuridici, e la va- lutazione compiuta non è censurabile in questa sede di legittimità, ove, peraltro, è precluso ogni apprezza- mento delle presunzioni semplici diverso da quello com- piuto dai giudici di appello. Più in particolare, circa il rilievo di cui al pri- mo motivo di impugnazione relativamente alla omessa va- lutazione da parte del giudice di merito delle dichia- razioni rese dalla locatrice, nel giudizio di primo grado, in sede di interrogatorio non formale delle par- ti ai sensi dell'art. 117 c.p.c., ribadisce questo giu- dice di legittimità che la mancata deduzione di argo- menti di prova da dette dichiarazioni spontanee (art. 116 c.p.c.), risolvendosi nel mancato esercizio di una facoltà rimessa al potere discrezionale dello stesso giudice di merito, non può costituire omesso esame di un punto decisivo della controversia. Allo stesso modo, infine, non è sindacabile nel giudizio di legittimità il mancato esercizio del potere officioso di cui all'art. 421, 2° comma, c.p.c., che pure il ricorrente lamenta in modo generico e che anche 7 зи perciò integra censura inammissibile. P.T.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in lire 173.000 Koltre oltre lire 4.000.000 (quattromi- lioni) per onorario. Roma, 22 dicembre 2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Пре даниApi нашки при IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 40000 Depositata in Cancelleria 290000 Oggi, li 9 MAG. 2001 E C. IL CANCELLIERE Giovanni Giambattiste R P U S E N O 4 1 0 0 2 . 1 G 7 r a 1 i U z i L d I u l 7 Z I G ) 2 V O . ⚫ P R P E I 8 S L I 1 F A . 4 i E . D R 6 . a 3 s A i 3 e z 0 R E a ( 1 r 1 T e G r N i l . ( E M G I a s R s I . D D ( L I 0 0 8