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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/03/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3885/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. R.G. 3885/2022 promossa da
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall'avv. Marco Polita C.F._2
e dall'avv. Paola Montecchiani ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, giusta procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce all'atto di citazione iscritto a ruolo il 30.08.2022
ATTORI contro
(P. I.V.A.: ) in persona del legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Santarelli ed Controparte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore, giusta procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce alla comparsa di risposta depositata il 22.11.2022
CONVENUTA
e
1 (C.F.: ) rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3 dall'avv. Christian Palpacelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato difensore, giusta procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce alla comparsa di risposta depositata il 18.11.2022
CONVENUTO
Oggetto: azione di ripetizione di somme di danaro, anche ex art. 2033 c.c.;
Conclusioni precisate dai procuratori delle parti all'udienza del 15.11.2024:
“L'avv. Polita conclude riportandosi all'atto di citazione.
L'avv. Santarelli conclude riportandosi alla comparsa di risposta.
L'avv. Palpacelli conclude riportandosi alla prima memoria istruttoria”.
Si trascrivono qui di seguito le rispettive conclusioni:
- PER PARTE ATTRICE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ancona, Sezione Imprese, contrariis reiectis, dichiarare la , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e CP_1 il IG. , in proprio e quale amministratore della società convenuta, tenuti e Controparte_2 per l'effetto condannarli solidalmente o non solidalmente, congiuntamente o disgiuntamente al risarcimento
/rimborso a favore degli attori per le causali in narrativa di € 49.250,00 o di quell'altra somma minore che verrà ritenuta di giustizia.
Spese e competenze rifuse”.
- PER PARTE CONVENUTA ES “Voglia il Tribunale adìto, CP_2 ogni contraria istanza, eccezione, richiesta, deduzione, disattesa e reietta, - in limine lite: ferma ed accertata la tempestiva e rituale richiesta (in sede di comparsa di costituzione del 22.11.2022 e di memoria difensiva del
18.05.2023, ribadita in sede di udienza del 19.05.2023), prima, di autorizzare lo spostamento della
(originaria) udienza di comparizione fissata al 12.12.2022 e, successivamente, comunque di fissare diversa ed ulteriore udienza onde potere consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini previsti à sensi di legge, ergo al fine di consentire la chiamata in giudizio di in persona del legale Controparte_3 rappresentante, ex artt. 106 e 269 cod. proc. civ., nel rispetto dei termini di legge, disporre, consentire ed autorizzare la chiamata in giudizio di in persona del legale rappresentante, ex artt. Controparte_3
106 e 269 cod. proc. civ., nel rispetto dei termini di legge, società da considerare unico soggetto obbligato nei confronti di parte attrice e vertendosi per l'effetto al cospetto di una causa comune e/o comunque connessa,
2 ovvero in subordine, al fine di essere integralmente manlevato e garantito (trattandosi di garanzia c.d. propria) da ogni richiesta proposta dai sigg.ri e nei propri confronti, ed per Parte_2 Parte_1
l'effetto, previo accertamento della carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva del rapporto facente capo al sig. , disporre la estromissione del medesimo dal presente giudizio di cui si Controparte_2 tratta;
- in via preliminare: previo accertamento della inammissibilità della integrazione della causa petendi come operata con la memoria autorizzata del 29.12.2022, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 comma 3 n. 3 e 4 codice di rito, per assoluta genericità ed indeterminatezza della domanda esperita e delle ragioni fondanti la medesima domanda avanzata, per le ragioni di cui al motivo sub 1 della comparsa di costituzione del 22.11.2022, della memoria difensiva del 18.05.2023 e della presente memoria difensiva;
- ancora in via preliminare: accertare e dichiarare la incompetenza del Tribunale Civile adìto in funzione di
Sezione delle Imprese, per competenza di spettanza del Tribunale Civile in Composizione Monocratica, oltre che accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. per le ragioni di cui al Parte_2 motivo sub 2 della comparsa di costituzione del 22.11.2022, della memoria difensiva del 18.05.2023 e della presente memoria difensiva, con ogni conseguente e correlata statuizione;
- ancora in via preliminare e/o pregiudiziale e comunque in limine lite: accertare e dichiarare la incompetenza del Tribunale Civile adìto, per competenza esclusiva ed inappellabile del nominando Collegio Arbitrare ex art. 24 dello Statuto di per le ragioni di cui al motivo sub 3 della comparsa di Controparte_1 costituzione del 22.11.2022, della memoria difensiva del 18.05.2023 e della presente memoria difensiva, con ogni conseguente e correlata statuizione;
- nel merito: disporre la reiezione della domanda avversaria, siccome del tutto infondata in punto di fatto e in punto di diritto, per le ragioni tutte di cui al motivo sub 4 della comparsa di costituzione del 22.11.2022, della memoria difensiva del 18.05.2023 e della presente memoria difensiva, con ogni conseguente e correlata statuizione.
- Vinte in ogni caso le spese di giudizio. Con la più ampia salvezza e riserva di ogni diritto à sensi di legge, anche in via istruttoria”.
- PER PARTE CONVENUTA Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
3 - in via pregiudiziale accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità ed indeterminatezza della domanda e comunque rigettare la domanda avversaria già in limine litis per difetto di allegazione non superabile, essendo già maturate le relative preclusioni;
- in via pregiudiziale e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della predetta eccezione di nullità, accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda formulata dagli attori nei confronti della CP_1
stante la carenza di legittimazione passiva della società convenuta;
[...]
- in ogni caso rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto.
Vinte in ogni caso le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio la e al fine di ottenere la condanna Controparte_1 Controparte_2 della società e di sia in proprio che quale suo legale rappresentante, in Controparte_2 solido o anche non in solido, congiuntamente o anche disgiuntamente, al pagamento della somma di € 49.250 o della diversa somma minore che dovesse essere ritenuta di giustizia, a titolo di “risarcimento /rimborso a favore degli attori” per aver posto in essere atti illegittimi, di locupletazione, di omessa contabilizzazione di importi.
A fondamento dell'asserita pretesa creditoria parte attrice ha posto una scrittura privata datata 8.01.2018 (cfr. doc. 3 di parte attrice).
Con detta scrittura , Controparte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e hanno assunto l'impegno di costituire una società con capitale sociale
[...] Parte_1 di € 10.000 destinata a occuparsi di informatica. I contraenti hanno altresì precisato che i medesimi, ad eccezione del solo oltre a divenirne soci, avrebbero anche Parte_5 prestato la loro opera al suo interno.
Le parti, dopo aver premesso quanto sopra, con una prima clausola hanno stabilito le quote di spettanza di ciascuno: 40% 8% 8% Controparte_2 Parte_3 Pt_4
, 14% e 30% e hanno specificato che la sola quota di
[...] Parte_5 Parte_1 doveva intendersi come non variabile, mentre le altre avrebbero potuto subire Parte_1 variazioni in base a successivi accordi tra i soci.
Una seconda clausola ha previsto l'entità e la destinazione delle somme di denaro che si è impegnata a versare a favore della società, per una somma complessiva di € Parte_1
4 50.000 di cui € 30.000 da imputare a titolo di copertura di future perdite, € 3.000 a titolo di capitale sociale e i restanti € 17.000 per acquisto merce.
Con l'ultima clausola si è dato atto che parte del conferimento richiesto a Pt_1
pari a € 6.000, è stato versato da contestualmente alla firma della
[...] Parte_2 scrittura, a titolo di anticipo e quale conferma dell'impegno assunto dalla figlia, per tale ragione la scrittura è stata sottoscritta anche da sebbene non formalmente Parte_2 parte della stessa.
In esecuzione della scrittura dell'08.01.2018, con atto del 22.03.2018, a rogito notaio le parti hanno costituito la (e nominato amministratore unico Persona_1 Controparte_1
. Controparte_2
dal canto suo, ha versato € 62.400, con l'aiuto del padre , nel Parte_1 Pt_2 corso dell'anno 2018, in 18 rate di importo variabile (e quindi una somma maggiore rispetto agli € 50.000 menzionati nella citata scrittura); somma della quale nel presente giudizio è stata richiesta le restituzione del minor importo di € 49.250.
Successivamente, con PEC del 18.07.2022, ha comunicato il proprio Parte_1 recesso dalla società, sull'assunto che quale amministratore unico della Controparte_2
non avrebbe rispettato alcuni (non meglio precisati e specificati) impegni Controparte_1 verbali, e, in pari data, sempre a mezzo PEC, quest'ultima a firma anche del padre, ha chiesto alla la restituzione dei vari conferimenti in quanto “erogati con causale nulla e Controparte_1 illegittima”.
Parte attrice ha allegato che nella contabilità della non vi è alcun Controparte_1 riscontro dei versamenti effettuati da per conto di € 6.000 in Parte_2 Parte_1 data 08.01.2018; € 3.000 in data 09.01.2018; € 3.000 in data 19.01.2018; € 4.000 in data
30.01.2018; € 2.500 in data 07.02.2018; € 2.500 in data 08.02.2018; € 10.000 in data
08.02.2018 (rectius, 07.02.2018, come da relativa contabile di bonifico); € 5.000 in data
20.02.2018; € 10.000 del 06.03.2018; € 3.000 in data 24.04.2018; € 1.000 in data 26.05.2018 - versamento effettuato direttamente da - ; € 3.000 in data 18.08.2018; € 1.000 in Parte_1 data 18.06.2018; € 2.500 in data 24.07.2018; € 400 in data 10.08.2018 - versamento effettuato direttamente da - ; € 500 in data 10.09.2018; € 4.000 in data 16.10.2018 ed € Parte_1
1.000 in data 16.10.2018).
5 In ragione dell'assenza degli importi di cui sopra nella contabilità della società, Pt_1
e hanno quindi ritenuto di proporre un'azione dai medesimi qualificata
[...] Parte_2 come “azione di natura restitutoria societaria” nei confronti “della e dell'amministratore CP_1 unico, in proprio, per ottenere il rimborso di € 49.250,00, di cui € Controparte_2
30.000 per «copertura future perdite»”; € 3.000 per quota capitale - dalla visura della CCIAA della società risulta che avrebbe versato, a titolo di capitale sociale, non € 3.000 ma Parte_1 solo € 750 e la differenza di € 2.250 “non risulta in alcun documento contabile o atto pubblico”; €
17.000 per “acquisto merci” che non risultano essere stati registrati/contabilizzati.
In subordine gli attori hanno proposto azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. in quanto e avrebbero “locupletato illegittimamente Controparte_1 Controparte_2 in relazione alle somme ricevute e non contabilizzate e con causali illegittime”.
Il giudizio è stato promosso in quanto la richiesta di restituzione delle somme di cui sopra rivolta dagli attori a con PEC del 28.07.2022 è stata respinta. Controparte_2
Lo stesso è stato altresì preceduto, sebbene non si sia in presenza di una di quelle materie per le quali ai sensi dell'art. 5, primo comma, d. lgs. 04.03.2010 n. 28, la mediazione costituisca condizione di
1.1. La società ha contestato la domanda attorea sia in fatto che in diritto.
In particolare, ha contestato/eccepito:
- la legittimità e l'efficacia del recesso ad nutum da parte di dalla Parte_1
(senza, tuttavia, instare per una statuizione giudiziale sul punto); Controparte_1
- la nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità e indeterminatezza della domanda ex art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c.;
- la propria carenza di legittimazione passiva, affermando che al momento della conclusione della scrittura privata, di cui è stato ipotizzato l'inadempimento, la società non era stata ancora costituita;
inoltre le somme di denaro sono state pagate, in parte, in contanti direttamente a e, per la restante parte, con bonifico sul conto corrente di differente CP_2 società, la Controparte_3
- nonché, l'infondatezza della domanda nel merito.
1.2. ha fornito una ricostruzione in fatto della vicenda ben diversa Controparte_2 da quella prospettata da parte attrice e, in particolare, ha precisato che:
6 - la è stata costituita con atto a rogito notaio del Controparte_1 Persona_2
22.03.2018 e che dunque non è stata, né poteva essere, parte sostanziale del contratto sottoscritto in data 08.01.2018 del quale non è stato parte neanche Parte_2
- aveva manifestato l'intenzione di entrare a far parte della Parte_1 CP_3
società da tempo inserita nel settore dell'informatica, telefonia ed elettronica in
[...] genere che presentava un'esposizione debitoria da ripianare per € 50.000;
- una volta risanati i debiti della “di natura corrente ed ordinaria”, con Controparte_3
particolare riferimento ai fornitori, imprescindibili per la operatività dell'impresa
(ferme restando in capo alla le pendenze di natura fiscale) l'accordo Controparte_3 era quello di costituire una nuova compagine societaria operante nel medesimo settore al fine di consentire alla nuova socia di essere inserita in Parte_1 un'azienda scevra da pregresse pendenze di ogni genere e natura;
- “in esecuzione di detta sorta di accordo simulato” i versamenti sono stati effettuati, in nome e per conto della figlia, da fatta eccezione per l'importo di € 1.400 Parte_2 versato da in due distinte tranche rispettivamente il 26.05.2018 (€ 1.000) e Parte_1 il 10.08.2018 (€ 400);
- beneficiaria delle somme versate è stata solo la in persona Controparte_3
dell'all'epoca legale rappresentante come testimonierebbero i Controparte_2 versamenti effettuati direttamente in favore di tale società a mezzo bonifici bancari (€
10.000 in data 08.02.2018 - in realtà il bonifico è del 07.02.2018 - ; € 5.000 in data
20.02.2018 ed € 10.000 in data 06.03.2018) che nella causale recherebbero la dicitura
“acquisto quote ” con tanto di somma quietanzata su carta intestata CP_3
Controparte_3
- laddove avesse ricevuto somme da comunque Controparte_2 Parte_2
sempre in nome e per conto della figlia lo ha fatto sempre e solo in Parte_1 qualità di legale rappresentante della tenuto conto anche che fino Controparte_3 al 22.03.2018 la non esisteva, con la conseguenza che detti versamenti Controparte_1 non possono avere avuto natura di conferimenti effettuati in favore della società successivamente costituita e il legale rappresentante di quest'ultima, sempre di
7 conseguenza, non può aver predisposto atti illegittimi, omesso di contabilizzare e locupletato tali versamenti;
- ha rivestito e riveste la qualità di socia della qualità che Parte_1 Controparte_1
continua a rivestire in quanto il recesso ad nutum comunicato il 18.07.2018 è stato contestato dalla società e ritenuto privo di efficacia;
ha, quindi, eccepito: Controparte_2
- anche lui, la nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità e indeterminatezza della domanda ex art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c.;
- l'incompetenza della sezione specializzata imprese del tribunale civile di Ancona;
- la carenza di legittimazione attiva di perché non è stato parte della Parte_2
scrittura privata e perché ha effettuato i versamenti di denaro per conto della figlia;
- l'incompetenza del tribunale di Ancona per l'operatività della clausola compromissoria di cui all'art. 24 dello statuto societario in favore del collegio arbitrale;
- l'infondatezza della domanda nel merito;
- infine, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa, ex articoli 106 e 269 c.p.c., la ritendendola l'unica responsabile della pretesa di parte attrice e, Controparte_3 comunque, in subordine, per essere manlevato e garantito da quest'ultima da ogni richiesta avanzata dagli attori nei propri confronti.
Le difese dei convenuti hanno altresì evidenziato, all'unisono, a conferma della genericità e indeterminatezza di petitum e di causa petendi e quindi nella nullità della citazione, come un conto sia approntare una difesa per opporsi ad una richiesta di condanna a titolo di risarcimento danni e tutt'altro conto è approntare una difesa per opporsi a una richiesta di condanna a titolo di restituzione/rimborso di somme di denaro.
1.3. All'udienza del 16.12.2022, il giudice relatore, nella persona della scrivente, ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma quarto, c.p.c. “per indeterminatezza di petitum e causa petendi”; ha assegnato all'attore termine fino al 23.01.2023, per integrare la domanda e specificare “le norme violate da parte dell'amministratore della società convenuta, l'esatta qualificazione dell'azione esercitata che giustificherebbe la competenza delle sezioni specializzate del tribunale
8 delle imprese”; ha fissato la nuova prima udienza ex art. 183, secondo comma c.p.c., al
19.05.2023 e non ha autorizzato la chiamata in causa del terzo ( . Controparte_3
1.4. Gli attori hanno ritualmente depositato memoria autorizzata con la quale hanno specificato che la domanda proposta con l'atto di citazione, con cui è stata richiesta la condanna solidale o non solidale, congiunta o disgiunta, dei convenuti al pagamento in favore degli attori medesimi dell'importo di € 49.250 a titolo di “risarcimento/rimborso” si configura in parte (per € 32.250) come ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e in parte (per € 17.000) come azione restitutoria di prestito.
In particolare, secondo quanto dedotto da parte attrice da pagina 1 a pagina 3 della memoria integrativa:
- l'azione ex art. 2033 c.c. sarebbe giustificata dal fatto che gli attori, nell'anno 2018, in esecuzione della scrittura privata sottoscritta in data 08.01.2008 versarono “con una causale nulla (…) a mani del sig. € 30.000,00 da imputare a copertura future perdite della Controparte_2 costituenda società” ed € 3.000 a titolo di capitale sociale che sarebbe stato utilizzato solo per €
750 “mentre € 2.250,00 sono stati trattenuti illegittimamente dal medesimo e non Controparte_2 risultano essere contabilizzati”;
- l'azione di restituzione del prestito, sarebbe, invece, giustificata dal fatto che gli attori, nell'anno 2018, in esecuzione della scrittura privata sottoscritta in data 08.01.2018 versarono “ulteriori € 17.000,00 per l'acquisto di merci da parte della costituenda società. (…) Tale versamento non risulta essere stato contabilizzato dalla Società ed è stato trattenuto personalmente e illecitamente dal socio il che può configurarsi come prestito, esclusa la possibilità di Controparte_2 qualificarsi come conferimento”.
Secondo la prospettazione attorea, l'intervenuto recesso dalla società legittima Pt_1 ad agire per ottenere la restituzione del prestito.
[...]
1.5. Ad integrazione avvenuta, ambedue le parti convenute hanno rinnovato l'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione ritenendo che quanto dedotto da parte attrice con la memoria autorizzata del 29.12.2022 non sarebbe sufficiente a “superare la carenza di allegazione dei fatti costitutivi della domanda proposta nei confronti della società convenuta e nell'esposizione degli elementi di diritto che integrano le ragioni della predetta domanda”.
9 Anzi, le difese dei convenuti hanno evidenziato come le precisazioni effettuate in punto di clausola compromissoria e di competenza per materia della sezione imprese (di cui si dirà) hanno finito per ingenerare ancor più incertezza nella individuazione dei fatti e degli elementi di diritto che integrano le ragioni della domanda attorea.
Con la memoria autorizzata, parte attrice ha confermato sia i fatti posti a fondamento della domanda proposta con l'atto di citazione sia le conclusioni rese in quella sede.
Le convenute - e, in particolare, la difesa di - hanno eccepito che “Tuttavia, CP_2 neppure con la memoria autorizzata parte attrice ha specificato quali sono le ragioni per le quali ritiene che i predetti versamenti siano da considerarsi privi di causale, ovvero aventi causale nulla e illegittima, e tanto meno ha specificato quali tra i predetti 18 versamenti, sono quelli asseritamente considerati erogati “con causale nulla o illegittima””.
Di fatto, non ha specificato, come pur richiesto dal giudice, quali sarebbero state le norme violate da parte dell'amministratore della società convenuta né ha illustrato le ragioni per le quali la competenza a decidere sulla presente controversia dovrebbe radicarsi in capo alla sezione specializzata del tribunale delle imprese.
La difesa di ha poi insistito per l'autorizzazione alla chiamata in causa della CP_2
ritenuta l'unica vera responsabile delle pretese azionate dagli attori. Controparte_3
La chiamata in causa non è stata autorizzata.
2. Iniziando dalle eccezioni preliminari e/o pregiudiziali formulate dalle parti, occorre muovere dapprima dall'eccezione di incompetenza del tribunale di Ancona che è stato adito quale sezione specializzata in materia di impresa mentre la competenza, nel caso di specie, in base all'eccezione formulata dalla difesa del convenuto spetterebbe al Controparte_2 tribunale civile ordinario.
Prima di entrare nel merito dell'eccezione occorre altresì dare conto del petitum e della causa petendi per come formulati dalle parti attrici.
Come noto, il petitum è l'oggetto dell'azione, coincide con ciò che si chiede. Esso si scinde in due aspetti: il petitum, così detto, immediato, che corrisponde esattamente al provvedimento che si chiede al giudice di emanare e il petitum, così detto, mediato, che corrisponde, invece, al bene della vita oggetto del processo.
10 Causa petendi , la “ragione del domandare”, è la ragione obiettiva sulla quale la domanda si forma, il titolo su cui si fonda l'azione, e cioè si tratta dei fatti costitutivi del diritto sostanziale affermato, in forza del quale può sussistere il petitum che è strettamente collegato - in entrambi gli aspetti predetti - alla causa petendi.
In particolare, il petitum mediato e la causa petendi sono i due aspetti del diritto sostanziale affermato: il bene che si vuole tutelare e in base a quale diritto si richiede la tutela.
La Corte di cassazione ha più volte ribadito che la precisazione della causa petendi non necessita che siano correttamente indicate le norme applicabili al caso e i relativi istituti giuridici, essendo invece sufficiente la chiara indicazione, in termini sostanziali, dei fatti costitutivi del diritto auto-individuato azionato.
Nel caso di specie, l'esatta individuazione del petitum è resa particolarmente difficile dalla “ondivaga” difesa di parte attrice che, in un primo momento (atto di citazione dichiarato nullo ex art. 164 c.p.c. all'udienza del 16.12.2022 per indeterminatezza di petitum e di causa petendi) ha dichiarato di agire nei confronti della in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore e di in proprio e quale amministratore Controparte_2 della società e ne ha chiesto la condanna di entrambi in solido o anche non in solido (e quindi in via parziaria) congiuntamente o disgiuntamente al risarcimento/rimborso in favore degli attori della somma di € 49.250 per le causali di cui alla narrativa (di 4 pag.) della citazione (sulla base della quale, in sintesi, gli attori avrebbero diritto alla refusione della predetta somma in quanto riferita a conferimenti erogati in favore della Controparte_1 quanto ad € 30.000 con causale nulla o illegittima e comunque non contabilizzati, quanto ad
€ 3.000 per quota capitale ma a tal fine utilizzata solo nella minor misura di € 750 essendo stata la differenza indebitamente incamerata da e quanto a € 17.000 per Controparte_2
“acquisto merci” mai utilizzati a tal fine e comunque non contabilizzati).
In un secondo momento, con la memoria integrativa autorizzata all'udienza del
16.12.2022, parte attrice ha precisato che “la domanda proposta avanti al Tribunale ha natura restitutoria ex art. 2033 c.c. di gran parte delle somme versate senza titolo o con titolo nullo o annullabile”.
Più precisamente, la domanda ha natura restitutoria sia per la somma di € 30.000 versata dagli attori nel corso dell'anno 2018 “a copertura di future perdite” della costituenda società, in quanto avente causale nulla e non essendone stata dimostrata l'avvenuta
11 contabilizzazione da parte della sia per € 2.250 versati a titolo di capitale Controparte_1 sociale ma non fatti configurare come tali (su € 3.000 asseritamente versati e dovuti in ragione della quota di spettanza di solo € 750 risultano essere stati imputati al Parte_1 capitale sociale mentre la differenza sarebbe stata illegittimamente trattenuta da CP_2
, sia per la somma di € 17.000 versata per l'acquisto di merci da parte della
[...] costituenda società che sarebbe stata trattenuta personalmente e illegittimamente dal socio
“il che può configurarsi come prestito, esclusa la possibilità di qualificarsi come Controparte_2 conferimento”.
In sintesi, “quanto ad € 32.350,00 (€ 30.000,00 più 2.250,00) la domanda si configura
[n.d.r.: stando alla prospettazione attorea] come azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 cc a fronte di versamenti senza causale o con causale nulla (copertura di futuri debiti), incassati illegittimamente dal entre quanto ad € 17.000,00 la domanda consiste nella azione restitutoria del prestito CP_2 effettuato” (vedasi fine pag. 2 e inizio pag. 3 memoria autorizzata depositata da parte attrice in data 29.12.2022).
Nella stessa memoria parte attrice ha aggiunto che “Per evitare problemi di natura pregiudiziale, la IG.ra conferma la sua volontà di limitare la domanda nei confronti Parte_1 del solo socio . Il IG. , invece, non essendo socio Controparte_2 Parte_2 conferma l'azione nei confronti di entrambi i convenuti e ”. Controparte_2 CP_1
A fronte delle operate precisazioni, non sono state formalmente rassegnate, da parte attrice, nuove conclusioni, tuttavia, considerata la funzione cui la memoria integrativa autorizzata all'udienza del 16.12.2022 era destinata ad assolvere, integrare un atto di citazione affetto da nullità ex art. 164 c.p.c. per genericità e indeterminatezza del petitum e della causa petendi, le conclusioni del primo atto di citazione devono leggersi alla luce delle precisazioni nelle stesse contenute.
In tal senso anche la giurisprudenza della Corte di cassazione per la quale la mancata riproposizione di un'eccezione nelle conclusioni, sia pur solo accennata nella narrativa della comparsa, non ne impedisce l'esame da parte del giudice (cfr. Cass., sez. I, sent. 12.06.2008
n. 15707).
In un terzo momento, con la prima memoria istruttoria ex art. 183, comma sesto,
c.p.c., parte attrice, dopo aver sostanzialmente riprodotto il contenuto della memoria
12 integrativa del 29.12.2022 di cui sopra e, in particolare, dopo aver ribadito che la domanda di deve intendersi limitata nei soli confronti di ha rassegnato Parte_1 Controparte_2 le seguenti testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ancona, contrariis reiectis, dichiarare il IG. tenuto e per l'effetto condannarlo alla restituzione a favore Controparte_2 della IG.ra e del IG. della somma di € 2.250,00 a titolo di Parte_1 Parte_2 capitale sociale non versato, € 17.000,00 a titolo di rimborso del prestito di pari importo per l'acquisto di merci, € 30.000,00 a titolo di ripetizione per un importo versato senza causa al IG. CP_2
e non contabilizzato nel bilancio di ”.
[...] CP_1
Le riportate conclusioni, per come formulate, non sembrano dar adito a dubbi circa il fatto che, in sede di memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., la difesa attorea abbia inteso limitare - e abbia di fatto limitato - la propria domanda, per entrambi gli attori nei soli confronti di (e non solo come avvenuto con la memoria integrativa del Controparte_2
29.12.2022 per la sola attrice con ciò rinunciando alla domanda a suo tempo Parte_1 formulata con l'originario atto di citazione e rimasta - ma solo formalmente, per quanto detto sopra - inalterata anche a seguito del deposito della memoria integrativa del 29.12.2022.
Infine, all'udienza del 15.11.2024, nel precisare le conclusioni, le stesse sono state rassegnate da parte attrice riportandosi non alla prima memoria ex art. 183, comma sesto,
c.p.c., ma all'atto di citazione da intendersi, tuttavia, per le ragioni di cui sopra, integrato come da memoria autorizzata del 29.12.2022 volta a sanare le riscontrate nullità ex art. 164
c.p.c.
In conclusione, nonostante le altalenanti conclusioni, ciò significa che, ai fini della decisione, le conclusioni da scrutinare sono solo quelle di cui all'atto di citazione originario integrate - quanto a petitum e a causa petendi - dalla memoria autorizzata del 29.12.2022 e ritenute sufficientemente comprensibili e specifiche.
2.1. Operata questa doverosa ricostruzione è altresì opportuno richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di determinazione della competenza in generale e della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in particolare.
In termini generali, ai fini del riparto della competenza non rileva la prospettazione delle parti, bensì il petitum “sostanziale” che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della
13 causa petendi ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.
“Qualora l'attore chieda il riconoscimento di un diritto che assume essere stato violato, previa allegazione di specifici fatti relativi a un determinato rapporto giuridico, competente a decidere la controversia - sulla base di tale “petitum” sostanziale - è il giudice indicato dalla legge in relazione a tale rapporto, anche se il convenuto, in base alla contestazione dell'esistenza di quel determinato fatto, eccepisca che al rapporto intercorso tra le parti debba essere assegnata una natura diversa, salvo che la prospettazione dell'attore non risulti in modo evidente pretestuosa e artificiosamente allegata proprio al fine di operare una non consentita scelta del rito e del giudice” (cfr. Cass., sez. L, sent. n. 4662 del 26.05.1997); “Per l'individuazione del giudice competente per materia deve farsi riferimento all'oggetto della domanda proposta dall'attore e ai fatti posti a fondamento della medesima (“petitum” sostanziale)” (cfr. Cass., sez. L., sent. n. 4586 del
06.05.1998); “La competenza per materia deve essere determinata “a priori” in base all'originaria prospettazione contenuta nella “causa petendi” posta a fondamento della domanda attorea, senza che rilevino le scelte processuali successive all'introduzione del giudizio” (cfr. Cass., sez. 6 - 3, ord. n. 21547 del
22.10.2015); “La determinazione della competenza va operata, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., che detta una regola di portata generale, in base alla domanda, senza che rilevino le contestazioni del convenuto” (cfr.
Cass., sez. 6 - 1, ord. n. 7182 del 26.03.20149 “La verifica della competenza va attuata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda e non anche delle contestazioni mosse alla pretesa dalla parte convenuta, tenendo altresì conto che, qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice la individuazione dell'azione da esperire in giudizio, essendo consentito al giudice di riqualificare la domanda stessa soltanto nel caso in cui questa presenti elementi di ambiguità non altrimenti risolvibili” (cfr. Cass., sez. 6 - 3, ord. n. 20508 del
29.08.2017).
Stessa regola/principio è stata affermata anche per la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
“La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa deve essere verificata in base all'originaria prospettazione contenuta nella “causa petendi” posta a fondamento della domanda attorea, senza che rilevino le contestazioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere un'apposita
14 istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie” (cfr. Cass., sez. 6 - 3, ord. n. 2331 del
25.01.2023).
“Le questioni di competenza, come desumibile dall'art. 10 comma 1, c.p.c., debbono essere verificate in “limine” alla stregua della domanda e dei fatti costitutivi in essa allegati, senza che rilevino le contestazioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere un'apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie” (cfr. Cass. sez. 6 - 3, ord. n. 29266 del 06.12.2017).
2.3. Nel caso di specie la domanda, dovendosi intendere per tale quella come integrata con la memoria autorizzata del 29.12.2022, ha ad oggetto la restituzione della somma di € 32.250 a titolo di indebito ex art. 2033 c.c. e per i restanti € 17.000 la restituzione di somme date a titolo di prestito/finanziamento.
Tale domanda - per come precisata e circoscritta a seguito di integrazione - per l'importo versato da corrispondente (circostanza pacifica tra le parti) a € 1.400, Parte_1
è rivolta in via esclusiva nei confronti del solo socio e per la differenza, e Controparte_2 cioè per € 47.850, importo versato, sia pur per conto e nell'interesse di da Parte_1
che, tuttavia, non è, né è mai stato, socio della è rivolta sia Parte_2 Controparte_1 nei confronti di che nei confronti della società convenuta . Controparte_2 CP_1
In entrambi i casi non ricorre la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
Con riferimento alla pretesa avanzata da perché, a prescindere dal fatto Parte_1 che la medesima sia o meno ancora socia della e a prescindere dal fatto che Controparte_1 sia stato convenuto o meno nella sua qualità di socio (certamente è stato Controparte_2 convenuto in proprio quale persona fisica, vedasi conclusioni originario atto di citazione) la competenza delle sezioni specializzate in base all'art. 3, comma 2, del d. lgs. 27.06.2003 n.
168, opera per i rapporti societari ma non anche per i meri rapporti tra soci.
Nei confronti della la pretesa è stata avanzata, per effetto Controparte_1 dell'intervenuta precisazione della domanda originaria, dal solo attore che Parte_2 non è mai stato e non è all'attualità (circostanza pacifica) socio della stessa. Nessun dubbio, pertanto, che in relazione a tale domanda non operi la competenza delle sezioni specializzate che non si configura per il sol fatto che un'azione venga proposta nei confronti di una società, sia pur una società di capitali (nella specie s.r.l.).
15 Come chiarito anche dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 19882 del
23.07.2019 “Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c.; rientra, invece, nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita”.
Ciò detto, non ricorrendo una delle fattispecie sussumibili nell'art. 3 del d. lgs.
27.06.2003 n. 168, la causa deve essere decisa da questo tribunale in via ordinaria e quindi in composizione monocratica e non quale sezione specializzata in materia di impresa.
3. Sempre parte convenuta ha eccepito l'incompetenza del Controparte_2 tribunale di Ancona anche sotto altro profilo e cioè in quanto l'art. 24 dello statuto della contiene una clausola compromissoria la quale recita: “Le controversie che Controparte_1 dovessero sorgere tra la Società e i Soci, gli Amministratori o i liquidatori, verranno risolte inappellabilmente ed irritualmente, da tre arbitri funzionanti anche quali amichevoli compositori, da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Ancona”.
L'eccezione relativa alla compromettibilità della controversia in arbitri costituisce un'eccezione propria e in senso stretto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale. La devoluzione della controversia agli arbitri si configura quale rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione dà luogo ad una questione di merito che riguarda l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria, con la conseguenza che deve essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito. Essendo stata formulata nella comparsa di risposta depositata nel rispetto del termine di cui all'art. 167, secondo comma, c.p.c., la stessa è stata tempestivamente formulata
(cfr. Cass., sez. II, ord. n. 16071 del 10.06.2024).
Stando al contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, nonché della memoria integrativa e dei successivi scritti difensivi e tenuto conto delle conclusioni per come rassegnare all'udienza del 15.11.2024 che sono state precisate come da atto di citazione -
16 sempre da intendersi integrato come da memoria autorizzata del 29.12.2022 - la domanda attorea è stata promossa nei confronti della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore coincidente con la persona di e nei confronti Controparte_2 di in proprio e quale amministratore della Controparte_2 Controparte_1
Per quanto concerne la domanda avanzata nei confronti di in Controparte_2 proprio, anche qualora la stessa debba intendersi formulata nei confronti di quest'ultimo nella sua qualità di socio, come correttamente eccepito dalla difesa attorea, la clausola compromissoria non opera per le controversie tra soci. Sia per quanto attiene a Parte_1 che a l'eccezione relativa all'esistenza di una clausola compromissoria è Parte_2 senz'altro infondata rispetto a tale domanda.
Infatti, anche volendo considerare invalido il recesso ad nutum di Parte_1 quest'ultima avrebbe agito, quale socia (in caso di recesso invalido) o quale socia recedente
(in caso di validità ed efficacia del recesso) nei confronti di che è un Controparte_2 socio e, come detto, per le controversie tra soci la clausola compromissoria non opera.
La difesa attorea ha inoltre specificato, con la memoria integrativa, che la domanda proposta da deve intendersi rivolta nei soli confronti del socio Parte_1 CP_2
[...]
Rebus sic stantibus, in assenza di pretese avanzate dalla socia (o ex tale) nei confronti della società il problema del rapporto tra la domanda ivi azionata e la previsione di una clausola compromissoria nello statuto della società non si pone neanche.
A maggior ragione il problema non si pone per l'attore in quanto il Parte_2 medesimo non è mai stato socio della e quindi la clausola compromissoria Controparte_1 non gli può essere opposta.
L'eccezione relativa alla compromettibilità in arbitri della controversia ex art. 24 dello statuto della deve, pertanto, essere rigettata. Controparte_1
4. Risolte nel senso di cui sopra le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa di e affermata, quindi, la competenza del tribunale ordinario di Ancona a decidere CP_2 sulla presente controversia, si passa all'esame del merito della vicenda.
È pacifico, in quanto circostanza non solo non contestata ma anche ammessa da tutte le parti del giudizio, che, in esecuzione della scrittura privata dell'01.08.2018, in Parte_1
17 proprio per € 1.400 e in nome e per conto della figlia per € Parte_2 Parte_1
61.000, hanno effettuato un esborso complessivo di € 62.400 (importo superiore rispetto a quanto previsto dalla scrittura stessa che era di € 50.000).
A fronte di detto esborso, hanno agito in giudizio per richiedere la restituzione di €
49.250 di cui € 30.000 a titolo di “copertura di future perdite”, € 2.250 quale quota relativa al capitale sociale interamente versato per € 3.000 (pari alla quota di pertinenza di Parte_1 ma imputato alla detta causale solo per il minor importo di € 750 ed € 17.000 “per acquisto merce”.
La domanda, per come precisata e integrata, è stata qualificata da parte attrice come ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. per i primi due importi pari a complessivi € 32.250 e quale restituzione prestito/finanziamento per il restante importo di € 17.000, ciò sul presupposto che ha dato regolare esecuzione alla scrittura privata Parte_1 dell'08.01.2018 corrispondendo tutte le somme cui si era impegnata con la sottoscrizione della stessa, mentre la società e, per essa, il suo amministratore, si Controparte_2 sarebbero resi inadempienti, in quanto nessuna delle somme versate sarebbe stata contabilizzata nel bilancio della stessa.
Parte attrice ha dedotto che gli importi di cui sopra non sono stati contabilizzati nei bilanci dalla Tecnoffice s.r.l. Circostanza confermata dalle altre parti.
Preliminarmente, al fine di verificare se e in che limiti la domanda attorea possa trovare accoglimento, occorre dare atto delle date, degli importi, delle causali, delle modalità di pagamento e del soggetto persona fisica o giuridica in favore del quale sono stati effettuati, da parte degli attori, i 18 versamenti in esecuzione della scrittura dell'08.01.2018 ai fini della costituenda società:
1) € 6.000 in data 08.01.2018 versati a titolo di conferimenti contestualmente alla sottoscrizione della scrittura di pari data che ne costituisce anche quietanza di pagamento;
2) € 3.000 in data 09.01.2018 versati in contanti e incassati da come Controparte_2
da ricevuta di pari data dal medesimo quietanzata;
18 3) € 3.000 in data 19.01.2018 versati in contanti “a titolo di conferimento societario secondo la scrittura privata x costituzione nuova società” e incassati da come da Controparte_2 ricevuta di pari data dal medesimo quietanzata;
4) € 4.000 in data 30.01.2018 versati in contanti “ad anticipo del contratto di nuova società tra
e ” e incassati da come da ricevuta Parte_2 Controparte_2 Controparte_2 di pari data dal medesimo quietanzata;
5) € 2.500 in data 07.02.2018 versati in contanti (senza indicazione di alcuna causale) e incassati da come da ricevuta di pari data dal medesimo Controparte_2 quietanzata;
6) € 2.500 in data 08.02.2018 versati in contanti (senza indicazione di alcuna causale) e incassati da come da ricevuta di pari data dal medesimo Controparte_2 quietanzata;
7) € 10.000 in data 07.02.2018 (e non 08.02.2018 come invece riportato in citazione)
(senza indicazione di alcuna causale) versati mediante bonifico con beneficiario e anche quietanzati da con ricevuta Controparte_3 Controparte_2 dell'08.02.2018;
8) € 5.000 in data 20.02.2018 versati per “costituzione di nuova società come accordi” mediante bonifico con beneficiario e anche quietanzati da Controparte_3 Controparte_2 con ricevuta rilasciata in pari data su carta intestata “tecnufficio”;
9) € 10.000 in data 06.03.2018 versati “in accordo con la nuova costituzione societaria” mediante bonifico con beneficiario e anche quietanzati da Controparte_3 Controparte_2 con ricevuta rilasciata in pari data;
fin qui i pagamenti effettuati in data anteriore alla costituzione della che Controparte_1 risale al 22.03.2018 per un ammontare di € 46.000;
10) € 3.000 in data 24.04.2018 versati in contanti per “acquisto quote come da CP_3
accordi” e incassati da come da ricevuta di pari data dal medesimo Controparte_2 quietanzata su carta riportante la dicitura ”; CP_3
11) € 1.000 in data 26.05.2018 versati in contanti “per spese di apertura nuova società CP_1
alla data del 24.05.2018” da e incassati da come da Parte_1 Controparte_2 ricevuta di pari data dal medesimo quietanzata su foglio recante in alto a sinistra la
19 scritta “ ” e quietanzato a nome dell'amministratore, senza riportare il nome CP_1 ma con firma - ictu oculi - agevolmente riconducibile a quelle Controparte_2 apposte da in tutte le altre quietanze e comunque mai disconosciute, ivi CP_2 compresa la presente;
12) € 1.000 in data 18.06.2018 versati in contanti “per acconto apertura ditta e Controparte_1
incassati da come da ricevuta di pari data dal medesimo Controparte_2 quietanzata;
13) € 2.500 in data 24.07.2018 versati in contanti per “acconto società e incassati da CP_1
come da ricevuta di pari data dal medesimo quietanzata;
Controparte_2
14) € 3.000 in data 18.08.2018 versati in contanti “x accordo ” e incassati da Controparte_3
come da ricevuta di pari data dal medesimo quietanzata;
Controparte_2
15) € 400 in data 10.08.2018 versati da “x pagamento commercialista”, versati in Parte_1
contanti e incassati da come da ricevuta di pari data dal Controparte_2 medesimo quietanzata;
16) € 500 in data 10.09.2018 versati in contanti per “importo dovuto soci ditta al 10/09/2018 mancano € 4.000” e incassati da come da ricevuta di pari data dal Controparte_2 medesimo quietanzata;
17) € 4.000 in data 16.10.2018 versati in contanti “a saldo operazione e Controparte_1
incassati da come da ricevuta di pari data dal medesimo Controparte_2 quietanzata;
18) € 1.000 in data 16.10.2018 per “spese totali di apertura” versati in contanti e incassati da come da ricevuta di pari data dal medesimo quietanzata;
Controparte_2 tutti effettuati da ad eccezione dei due del 26.05.2018 (€ 1000) e del Parte_2
10.08.2018 (€ 400) effettuati da Parte_1
5. Lo scrutinio verrà operato partitamente al fine di tenere conto delle peculiarità che caratterizzano le relative situazioni, distinguendo le somme versate personalmente da Pt_1 dalle somme versate dal padre - anche se nell'interesse della figlia
[...] Parte_2
- all'interno delle quali si distingueranno, ulteriormente, le somme versate a titolo di Pt_1 capitale sociale (quota di spettanza di come da scrittura dell'08.01.2018), le Parte_1
20 somme versate con bonifico e che hanno quale beneficiaria la e, infine, le Controparte_3 restanti somme versate in contanti.
Nella oggettiva difficoltà di interpretare lo svolgimento dei fatti e di ricondurre i 18 pagamenti alla loro imputazione effettiva - determinata dalla poca attenzione con la quale l'intera vicenda è stata gestita dalle parti - interpretazione resa, se possibile, ancor più ardua dal contenuto degli scritti difensivi, specie quelli di parte attrice, deve partirsi in primo luogo dal fatto allegato dagli attori secondo cui dei pagamenti dai medesimi effettuati, in esecuzione della scrittura privata dell'08.01.2018, non vi è riscontro nella contabilità della
Controparte_1
La società, costituendosi, non ha contestato tale fatto, anzi, ha confermato che di dette somme, al netto di quelle che risultano specificamente pagate dagli attori con bonifici alla si è impossessato in proprio (pag. 8 della Controparte_3 Controparte_2 comparsa).
Anche a sua volta, ha confermato di non aver contabilizzato versamenti di CP_2 somme a favore della affermando che il vero accordo tra le parti sarebbe Controparte_1 stato, infatti, quello di utilizzare i soldi degli attori esclusivamente per pagare i debiti della vecchia società, la Pertanto, i soldi sarebbero sempre stati ricevuti da Controparte_3
nella sua qualità di amministratore di quest'ultima società e non invece della nuova CP_2 società.
5.1. Iniziando dalla posizione di la domanda avanzata dall'attrice va Parte_1 circoscritta ai soli versamenti a lei effettivamente riconducibili che sono, come più volte detto, quello del 26.05.2018 di € 400 e quello del 10.08.2018 di € 1000.
Rispetto a tali esborsi effettuati da si osserva che l'unico pagamento che Parte_1 può effettivamente essere imputato alla è quello di € 1.000, avvenuto il Controparte_1
26.05.2018; ciò in quanto, pur a fronte del fatto (si ribadisce) non contestato del mancato riscontro dello stesso nella contabilità della società convenuta, ne è stata rilasciata quietanza di pagamento da parte dell'“amministratore” della “Tecnoffice Jesi”. in detta quietanza, CP_2 infatti, si è qualificato, per la prima e unica volta rispetto alle altre 17 contabili, come amministratore della . CP_1
21 Quanto alla somma di € 400 vi è prova esclusivamente che è stata consegnata da a Quest'ultimo, su cui incombeva il relativo onere, non ha fornito Parte_1 CP_2 prova dell'effettivo utilizzo di detta somma a favore della nuova società, in adempimento alla scrittura privata;
né, tanto meno, ha fornito prova di aver utilizzato tale somma in favore della vecchia società.
Ribadito che, per espressa precisazione della difesa attorea contenuta nella memoria integrativa del 29.12.2022, la domanda di è stata limitata al solo convenuto Parte_1
avendo la medesima rinunciato a far valere pretese nei confronti della Controparte_2 convenuta deve essere condannato a restituire a la Controparte_1 CP_2 Parte_1 somma di € 400.
5.2. Passando all'esame degli esborsi effettuati da dalla specifica dei Parte_2 pagamenti per come sopra riportati e non contestati dalle parti, emerge che € 25.000 sono stati versati in favore della a mezzo bonifici bancari, come si evince Controparte_3 dall'indicazione del beneficiario contenuta nelle relative contabili, identificato proprio con tale ultima società. Di detti versamenti vi è certezza perché sono state prodotte le contabili dei bonifici.
La circostanza, inoltre, trova riscontro anche nella testimonianza resa dal socio
(verbale di udienza del 6 giugno 2024); egli ha riferito che tale somma è Parte_3 stata chiesta agli attori dall'amministratore il quale ha fornito loro le Controparte_2 coordinate bancarie per effettuare i bonifici che corrispondevano al conto corrente intestato alla Controparte_3
Sulla base della documentazione versata in atti (per altro documentazione prodotta dalla stessa difesa di parte attrice, cfr. cit. doc. 4 allegato alla citazione) - e in assenza di prova contraria - è possibile concludere che, a prescindere dalla produzione dei relativi bilanci, destinataria di una parte dell'importo di cui ha richiesto la restituzione - Parte_2 precisamente di € 25.000 - è stata la e non la e ciò per Controparte_3 Controparte_1 specifica disposizione di pagamento da parte degli attori. Non si ravvisa, pertanto, alcuna nullità paventata dalla difesa attorea.
22 Quanto sopra è di per sé sufficiente a determinare il rigetto della domanda restitutoria di € 25.000 accreditati mediante bonifico sul conto della e avanzata, Controparte_3 invece, da nei confronti di e della Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
L'insussistenza dei presupposti fattuali e giuridici per ripetere detta somma nei confronti dei soggetti persona fisica ( e persona giuridica ( Controparte_2 CP_1
trova altresì conferma in ulteriori circostanze di fatto che valgono ad avvalorare la
[...] conclusione di cui sopra.
Innanzitutto, ferma restando la valenza dirimente e assorbente dell'aver indicato quale soggetto beneficiario dei bonifici , i versamenti, pari a € 25.000, risalgono ad CP_3 epoca anteriore alla costituzione della nuova società (costituita il 22.03.2018) corrispondente alla denominazione sociale (€ 10.000 versati il 07.02.2018; € 5.000 versati il Controparte_1
20.02.2018; € 10.000 versati il 06.03.2018).
Inoltre, questa conclusione è compatibile con la ricostruzione in fatto della vicenda sottesa alla scrittura privata dell'08.01.2018 fornita da parte convenuta e Controparte_2 che ha trovato riscontro nelle testimonianze.
La difesa di sebbene in ciò avversata dalla difesa attorea, ha rappresentato, CP_2 in estrema sintesi, come già riportato sopra nella parte in fatto, che vi era la necessità di contemperare due distinte esigenze: da un lato la volontà manifestata da di Parte_1 entrare a far parte della e dall'altro la necessità della (e Controparte_3 Controparte_3 quindi anche del legale rappresentante e della compagine sociale) di far Controparte_2 fronte alle proprie difficoltà economiche.
A tal fine è stato chiesto a che nella vicenda è sempre stata affiancata dal Parte_1 padre verosimilmente in quanto la ragazza, a differenza del padre, non aveva Parte_2 liquidità da investire, di contribuire al risanamento delle finanze della quale Controparte_3 condizione necessaria per poter entrare a far parte di una nuova società avente stesso identico oggetto sociale della ma con il vantaggio, trattandosi di nuova Controparte_3 società, di non essere gravata da esposizioni debitorie.
Sempre secondo la ricostruzione fattuale operata da parte convenuta CP_2
il contenuto della scrittura dell'08.01.2018 sarebbe stato “simulato” e, per l'effetto,
[...] il riferimento alla “copertura di future perdite” che si rinviene nella stessa e sulla base del quale
23 veniva giustificato l'esborso dell'importo convenuto in € 30.000 aveva ad oggetto non le future eventuali perdite che avrebbero potuto interessare la costituenda società ma la società già esistente e cioè la Controparte_3
Dunque, l'impegno al versamento di € 30.000 equivaleva al “prezzo” richiesto a per entrare a far parte come socia nella costituenda società. Parte_1
In altre parole, occorreva liquidare la perché in stato di decozione, Controparte_3 ma occorreva altresì ripianare almeno alcune delle passività e segnatamente quelle in essere nei confronti dei fornitori, gli stessi ai quali si sarebbe poi rivolta in futuro la nuova società destinata ad avere identico oggetto sociale e a svolgere attività identica a quella della precedente.
Il tutto al fine di consentire a e agli altri soci di costituire una nuova Parte_1 società non gravata da pregresse esposizioni debitorie.
Come detto, questa ricostruzione ha trovato conferma all'esito della prova testimoniale, anche se solo per ciò che attiene a € 25.000, perché solo per detto importo vi è riscontro documentale. socio della e successivamente anche della Parte_3 Controparte_3 ha dichiarato che “veniva continuamente in negozio per chiedere Controparte_1 Parte_1 informazioni per entrare nella società”, che “alla IG.ra era stata spiegata la situazione Parte_1 economica e debitoria della Tali spiegazioni erano state date anche al padre Controparte_3 dall'amministratore e sono stato presente a vari incontri nei quali l'amministratore Controparte_2 spiegava le condizioni della società”, che “sia il sottoscritto che il chiesero a ed al CP_2 Parte_1 padre la somma di euro 50.000,00 per ripianare i debiti della verso i Parte_2 Controparte_3 fornitori perché altrimenti gli stessi non consegnavano la merce. Gli altri debiti invece erano nostri personali in quanto soci e riguardavano cartelle esattoriali e quindi dovevano pagare i debiti della vecchia società per poter entrare in quella di nuova costituzione ovvero la che “le somme pagate dagli attori fino CP_1 all'agosto del 2018 servivano a pagare i debiti della vecchia società . Controparte_3
Non vi è motivo per dubitare della testimonianza resa dal teste anche se Parte_3 socio di ambedue le società coinvolte nella vicenda per cui è causa.
La conoscenza delle difficoltà economiche della è fatto emerso Controparte_3 anche da altre testimonianze: si vedano le dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
24 cliente della società che ha dichiarato di aver più volte assistito ad incontri tra Parte_1
e che “riguardavano la richiesta di inserire la figlia nella loro Parte_2 Controparte_2 organizzazione” e quelle del teste altra cliente della società Testimone_2 Controparte_3 da cui emerge come fosse fatto noto(rio) - per le persone che erano solite interfacciarsi con la - che quest'ultima avesse difficoltà economiche. Controparte_3
La teste ha dichiarato di essere cliente abituale della Testimone_2 Controparte_3 che anche a lei era stato proposto di entrare a far parte della società e che, per farlo, occorreva versare € 50.000 per ripianare i debiti della stessa e di aver desistito sia perché aveva a disposizione una somma inferiore sia perché voleva “fare un investimento produttivo”.
Questa dichiarazione, anche se non consente di affermare con certezza che stesse informative e stesse richieste fossero state rispettivamente fornite e rivolte a e al Parte_1 padre, contribuisce, tuttavia, a rendere altamente verosimile la ricostruzione della vicenda per come prospettata dalla difesa di CP_2
Anche a voler prescindere dalle testimonianze, resta comunque il fatto oggettivo, non contestato e documentalmente provato, che € 25.000 sono stati bonificati da Parte_2 alla Controparte_3
La quietanza contestualmente rilasciata da anche in occasione del Controparte_2 pagamento di € 25.000 è compatibile con la sua qualifica di amministratore della
Controparte_3
Pertanto, rispetto a detto importo di € 25.000 difettano sia i presupposti fattuali che giuridici per chiederne la ripetizione nei confronti di Controparte_2
Ne discende che per tale ammontare la domanda restitutoria nei confronti della non può trovare accoglimento. Controparte_1
5.3. Per quanto riguarda le ulteriori somme, corrispondenti a un totale di € 22.850 (€
49.250 importo complessivamente domandato dagli attori al netto di € 1.400 versati direttamente da e di € 25.000 che risultano essere stati versati alla Parte_1 CP_3
dei quali si è già detto) si ritiene opportuno distinguere tra la somma di € 3.000 che
[...] sarebbe stata versata da a titolo di quota del capitale sociale di spettanza della Parte_2 figlia , di cui si sarebbe appropriato di € 2.250, e la restante somma di € Pt_1 CP_2
20.600.
25 5.3.1. Con la scrittura dell'08.01.2018, come già riportato nella narrativa in fatto, si era stabilito che a sarebbe spettata una quota pari al 30% del capitale sociale di € Parte_1
10.000 e quindi come indicato nella stessa scrittura, era tenuta a versare a titolo Parte_1 di capitale sociale € 3.000.
Gli attori lamentano che - a fronte dell'integrale versamento della quota di spettanza e quindi di € 3.000 a mani di - solo € 750 sarebbero stati imputati a detta Controparte_2 causale e quindi chiedono la restituzione della differenza di € 2.250, in quanto indebitamente sottratti da CP_2
Tale circostanza trova conferma nella documentazione in atti.
È verosimile che il versamento della quota sociale sia stato effettuato da Parte_2 in data 19.01.2018, ciò in quanto in tale data è stato eseguito - a mani di
[...] CP_2
e da questi quietanzato - un versamento di € 3.000, importo corrispondente alla
[...] quota di capitale sociale sottoscritto da Il testo del documento quietanzato è il Parte_1 seguente: “Ricevo € 3.000,00 (tremila/00) a titolo di conferimento societario secondo la scrittura privata x costituzione nuova società del 08.01.2018”.
Depongono in tal senso: la data in cui il versamento è stato effettuato, 19.01.2018, a distanza di soli 11 giorni dalla sottoscrizione della scrittura;
la dicitura utilizzata;
inoltre,
l'importo di € 3.000 corrisponde esattamente alla quota di capitale sociale che Parte_1 ha sottoscritto.
Vi è prova anche della circostanza che del conferimento, sottoscritto appunto per €
3.000, solo il 25% - e cioè € 750 - risulta effettivamente versato dall'amministratore, nonostante egli avesse ricevuto tutte le somme per l'integrale liberazione del conferimento di
Il versamento di tale minor importo si evince dall'atto costitutivo (doc. 2 Parte_1 citazione).
Il versamento è stato effettuato da in nome della figlia, per una Parte_2 causale ben precisa, con tanto di richiamo nella quietanza della scrittura privata e della data in cui la stessa è stata firmata.
che ha ricevuto il danaro in mani proprie da Controparte_2 Parte_2 aveva l'onere di provare di averlo diligentemente utilizzato per lo scopo pattuito, e cioè a favore della Tuttavia, egli non ha fornito alcuna prova sul punto. Controparte_1
26 Quindi si ritiene che sussistano, in capo a i presupposti per ripetere Parte_2 nei confronti di quanto pagato a mani di quest'ultimo, a titolo di Controparte_2 conferimento della costituenda società, somme di cui si è appropriato CP_2 indebitamente, non utilizzandole per lo scopo convenuto, pari a € 2.250.
5.4. In ordine ai restanti € 20.600 si osserva come tutte le quietanze sono state sottoscritte da il quale, da un lato, ha negato di aver versato dette somme Controparte_2
a favore della convenuta come da impegno assunto con la scrittura privata, Controparte_1
e, dall'altro, non ha provato di aver versato dette somme neppure a favore della CP_3
come asserito in sede di comparsa.
[...]
La rilevata assenza di prova che tali ulteriori pagamenti effettuati siano andati a beneficio della e/o della impedisce di configurare Controparte_3 Controparte_1
l'esistenza di pretese creditorie nei confronti di dette persone giuridiche.
In ragione di ciò, il convenuto è tenuto a restituire la somma di € Controparte_2
20.600 ricevuta da e indebitamente trattenuta. Parte_2
6. Nulla si dispone in merito a eventuali interessi sulle somme oggetto di condanna in quanto parte attrice non ha domandato alcunché a tale titolo.
7. In applicazione dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza.
Parte attrice deve essere condannata a rimborsare a parte convenuta Controparte_1 le spese processuali del presente giudizio da questa anticipate, liquidate, in applicazione del d.
m. n. 55 del 2014 e s.m.i., in assenza di deposito di nota spese, parametri medi (non essendovi ragioni per discostarsi dagli stessi) previsti per le cause di valore pari al disputatum, scaglione compreso tra € 26.001 ed € 52.000 in complessivi € 7.616 (di cui € 1.701 per la fase di studio, € 1.204 per la fase introduttiva, € 1.806 per la fase di trattazione/istruttoria ed €
2.905 per la fase decisoria) oltre accessori di legge, contributo spese generali ex art. 13, comma 10, L. 247/2012 nella misura del 15%, C.P.A. 4% e I.V.A. 22% o nella diversa misura dovuta per legge al momento del pagamento, se e in quanto dovuta, nonché spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Per quanto riguarda i rapporti tra parte attrice e parte convenuta Controparte_2 in applicazione dell'art. 91 c.p.c., le spese si pongono interamente a carico del convenuto e si liquidano, in base al decisum, scaglione compreso tra € 5.201 ed € 26.000, in complessivi €
27 5.077 (di cui € 919 per la fase di studio, € 777 per la fase introduttiva, € 1.680 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.701 per la fase decisoria) oltre accessori di legge sugli importi imponibili, contributo spese generali ex art. 13, comma 10, L. 247/2012 nella misura del
15%, C.P.A. 4% e I.V.A. 22% o nella diversa misura dovuta per legge al momento del pagamento, se e in quanto dovuta, spese esenti, ex art. 15 d.P.R. 633/1972 pari a € 545 (€
518 per contributo unificato ed € 27 per la marca per l'iscrizione a ruolo, non si liquidano le spese sostenute per le citazioni testimoniali in quanto non documentate e non richieste) spese di registrazione della presente sentenza se e in quanto dovute e successive occorrende.
P.Q.M.
1) dichiara la competenza di questo tribunale, in composizione monocratica;
2) rigetta la domanda avanzata dall'attore nei confronti della Parte_2 Controparte_1
3) in parziale accoglimento della domanda formulata da nei confronti di Parte_1
condanna a pagare a la somma di € Controparte_2 Controparte_2 Parte_1
400;
4) in parziale accoglimento della domanda formulata da nei confronti di Parte_2
condanna a pagare a la somma di € Controparte_2 Controparte_2 Parte_2
22.850;
5) condanna e a rimborsare, in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2 CP_1 le spese processuali da quest'ultima anticipate, liquidate nella somma di € 7.616, oltre
[...] contributo spese generali ex art. 13, comma 10, L. 247/2012 nella misura del 15%, C.P.A.
4% e I.V.A. 22% o nella diversa misura dovuta per legge al momento del pagamento, se e in quanto dovuta, nonché spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende;
6) condanna a rimborsare a e le spese Controparte_2 Parte_1 Parte_2 processuali da questi anticipate, liquidate nella somma di € 5.077, oltre contributo spese generali ex art. 13, comma 10, L. 247/2012 nella misura del 15%, C.P.A. 4% e I.V.A. 22% o nella diversa misura dovuta per legge al momento del pagamento, se e in quanto dovuta, oltre spese esenti, ex art. 15 D.P.R. 633/1972 pari a € 545.
28 Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
Ancona, 17 marzo 2025.
29
La giudice
Willelma Monterotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. R.G. 3885/2022 promossa da
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall'avv. Marco Polita C.F._2
e dall'avv. Paola Montecchiani ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, giusta procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce all'atto di citazione iscritto a ruolo il 30.08.2022
ATTORI contro
(P. I.V.A.: ) in persona del legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Santarelli ed Controparte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore, giusta procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce alla comparsa di risposta depositata il 22.11.2022
CONVENUTA
e
1 (C.F.: ) rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3 dall'avv. Christian Palpacelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato difensore, giusta procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce alla comparsa di risposta depositata il 18.11.2022
CONVENUTO
Oggetto: azione di ripetizione di somme di danaro, anche ex art. 2033 c.c.;
Conclusioni precisate dai procuratori delle parti all'udienza del 15.11.2024:
“L'avv. Polita conclude riportandosi all'atto di citazione.
L'avv. Santarelli conclude riportandosi alla comparsa di risposta.
L'avv. Palpacelli conclude riportandosi alla prima memoria istruttoria”.
Si trascrivono qui di seguito le rispettive conclusioni:
- PER PARTE ATTRICE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ancona, Sezione Imprese, contrariis reiectis, dichiarare la , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e CP_1 il IG. , in proprio e quale amministratore della società convenuta, tenuti e Controparte_2 per l'effetto condannarli solidalmente o non solidalmente, congiuntamente o disgiuntamente al risarcimento
/rimborso a favore degli attori per le causali in narrativa di € 49.250,00 o di quell'altra somma minore che verrà ritenuta di giustizia.
Spese e competenze rifuse”.
- PER PARTE CONVENUTA ES “Voglia il Tribunale adìto, CP_2 ogni contraria istanza, eccezione, richiesta, deduzione, disattesa e reietta, - in limine lite: ferma ed accertata la tempestiva e rituale richiesta (in sede di comparsa di costituzione del 22.11.2022 e di memoria difensiva del
18.05.2023, ribadita in sede di udienza del 19.05.2023), prima, di autorizzare lo spostamento della
(originaria) udienza di comparizione fissata al 12.12.2022 e, successivamente, comunque di fissare diversa ed ulteriore udienza onde potere consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini previsti à sensi di legge, ergo al fine di consentire la chiamata in giudizio di in persona del legale Controparte_3 rappresentante, ex artt. 106 e 269 cod. proc. civ., nel rispetto dei termini di legge, disporre, consentire ed autorizzare la chiamata in giudizio di in persona del legale rappresentante, ex artt. Controparte_3
106 e 269 cod. proc. civ., nel rispetto dei termini di legge, società da considerare unico soggetto obbligato nei confronti di parte attrice e vertendosi per l'effetto al cospetto di una causa comune e/o comunque connessa,
2 ovvero in subordine, al fine di essere integralmente manlevato e garantito (trattandosi di garanzia c.d. propria) da ogni richiesta proposta dai sigg.ri e nei propri confronti, ed per Parte_2 Parte_1
l'effetto, previo accertamento della carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva del rapporto facente capo al sig. , disporre la estromissione del medesimo dal presente giudizio di cui si Controparte_2 tratta;
- in via preliminare: previo accertamento della inammissibilità della integrazione della causa petendi come operata con la memoria autorizzata del 29.12.2022, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 comma 3 n. 3 e 4 codice di rito, per assoluta genericità ed indeterminatezza della domanda esperita e delle ragioni fondanti la medesima domanda avanzata, per le ragioni di cui al motivo sub 1 della comparsa di costituzione del 22.11.2022, della memoria difensiva del 18.05.2023 e della presente memoria difensiva;
- ancora in via preliminare: accertare e dichiarare la incompetenza del Tribunale Civile adìto in funzione di
Sezione delle Imprese, per competenza di spettanza del Tribunale Civile in Composizione Monocratica, oltre che accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. per le ragioni di cui al Parte_2 motivo sub 2 della comparsa di costituzione del 22.11.2022, della memoria difensiva del 18.05.2023 e della presente memoria difensiva, con ogni conseguente e correlata statuizione;
- ancora in via preliminare e/o pregiudiziale e comunque in limine lite: accertare e dichiarare la incompetenza del Tribunale Civile adìto, per competenza esclusiva ed inappellabile del nominando Collegio Arbitrare ex art. 24 dello Statuto di per le ragioni di cui al motivo sub 3 della comparsa di Controparte_1 costituzione del 22.11.2022, della memoria difensiva del 18.05.2023 e della presente memoria difensiva, con ogni conseguente e correlata statuizione;
- nel merito: disporre la reiezione della domanda avversaria, siccome del tutto infondata in punto di fatto e in punto di diritto, per le ragioni tutte di cui al motivo sub 4 della comparsa di costituzione del 22.11.2022, della memoria difensiva del 18.05.2023 e della presente memoria difensiva, con ogni conseguente e correlata statuizione.
- Vinte in ogni caso le spese di giudizio. Con la più ampia salvezza e riserva di ogni diritto à sensi di legge, anche in via istruttoria”.
- PER PARTE CONVENUTA Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
3 - in via pregiudiziale accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità ed indeterminatezza della domanda e comunque rigettare la domanda avversaria già in limine litis per difetto di allegazione non superabile, essendo già maturate le relative preclusioni;
- in via pregiudiziale e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della predetta eccezione di nullità, accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda formulata dagli attori nei confronti della CP_1
stante la carenza di legittimazione passiva della società convenuta;
[...]
- in ogni caso rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto.
Vinte in ogni caso le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio la e al fine di ottenere la condanna Controparte_1 Controparte_2 della società e di sia in proprio che quale suo legale rappresentante, in Controparte_2 solido o anche non in solido, congiuntamente o anche disgiuntamente, al pagamento della somma di € 49.250 o della diversa somma minore che dovesse essere ritenuta di giustizia, a titolo di “risarcimento /rimborso a favore degli attori” per aver posto in essere atti illegittimi, di locupletazione, di omessa contabilizzazione di importi.
A fondamento dell'asserita pretesa creditoria parte attrice ha posto una scrittura privata datata 8.01.2018 (cfr. doc. 3 di parte attrice).
Con detta scrittura , Controparte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e hanno assunto l'impegno di costituire una società con capitale sociale
[...] Parte_1 di € 10.000 destinata a occuparsi di informatica. I contraenti hanno altresì precisato che i medesimi, ad eccezione del solo oltre a divenirne soci, avrebbero anche Parte_5 prestato la loro opera al suo interno.
Le parti, dopo aver premesso quanto sopra, con una prima clausola hanno stabilito le quote di spettanza di ciascuno: 40% 8% 8% Controparte_2 Parte_3 Pt_4
, 14% e 30% e hanno specificato che la sola quota di
[...] Parte_5 Parte_1 doveva intendersi come non variabile, mentre le altre avrebbero potuto subire Parte_1 variazioni in base a successivi accordi tra i soci.
Una seconda clausola ha previsto l'entità e la destinazione delle somme di denaro che si è impegnata a versare a favore della società, per una somma complessiva di € Parte_1
4 50.000 di cui € 30.000 da imputare a titolo di copertura di future perdite, € 3.000 a titolo di capitale sociale e i restanti € 17.000 per acquisto merce.
Con l'ultima clausola si è dato atto che parte del conferimento richiesto a Pt_1
pari a € 6.000, è stato versato da contestualmente alla firma della
[...] Parte_2 scrittura, a titolo di anticipo e quale conferma dell'impegno assunto dalla figlia, per tale ragione la scrittura è stata sottoscritta anche da sebbene non formalmente Parte_2 parte della stessa.
In esecuzione della scrittura dell'08.01.2018, con atto del 22.03.2018, a rogito notaio le parti hanno costituito la (e nominato amministratore unico Persona_1 Controparte_1
. Controparte_2
dal canto suo, ha versato € 62.400, con l'aiuto del padre , nel Parte_1 Pt_2 corso dell'anno 2018, in 18 rate di importo variabile (e quindi una somma maggiore rispetto agli € 50.000 menzionati nella citata scrittura); somma della quale nel presente giudizio è stata richiesta le restituzione del minor importo di € 49.250.
Successivamente, con PEC del 18.07.2022, ha comunicato il proprio Parte_1 recesso dalla società, sull'assunto che quale amministratore unico della Controparte_2
non avrebbe rispettato alcuni (non meglio precisati e specificati) impegni Controparte_1 verbali, e, in pari data, sempre a mezzo PEC, quest'ultima a firma anche del padre, ha chiesto alla la restituzione dei vari conferimenti in quanto “erogati con causale nulla e Controparte_1 illegittima”.
Parte attrice ha allegato che nella contabilità della non vi è alcun Controparte_1 riscontro dei versamenti effettuati da per conto di € 6.000 in Parte_2 Parte_1 data 08.01.2018; € 3.000 in data 09.01.2018; € 3.000 in data 19.01.2018; € 4.000 in data
30.01.2018; € 2.500 in data 07.02.2018; € 2.500 in data 08.02.2018; € 10.000 in data
08.02.2018 (rectius, 07.02.2018, come da relativa contabile di bonifico); € 5.000 in data
20.02.2018; € 10.000 del 06.03.2018; € 3.000 in data 24.04.2018; € 1.000 in data 26.05.2018 - versamento effettuato direttamente da - ; € 3.000 in data 18.08.2018; € 1.000 in Parte_1 data 18.06.2018; € 2.500 in data 24.07.2018; € 400 in data 10.08.2018 - versamento effettuato direttamente da - ; € 500 in data 10.09.2018; € 4.000 in data 16.10.2018 ed € Parte_1
1.000 in data 16.10.2018).
5 In ragione dell'assenza degli importi di cui sopra nella contabilità della società, Pt_1
e hanno quindi ritenuto di proporre un'azione dai medesimi qualificata
[...] Parte_2 come “azione di natura restitutoria societaria” nei confronti “della e dell'amministratore CP_1 unico, in proprio, per ottenere il rimborso di € 49.250,00, di cui € Controparte_2
30.000 per «copertura future perdite»”; € 3.000 per quota capitale - dalla visura della CCIAA della società risulta che avrebbe versato, a titolo di capitale sociale, non € 3.000 ma Parte_1 solo € 750 e la differenza di € 2.250 “non risulta in alcun documento contabile o atto pubblico”; €
17.000 per “acquisto merci” che non risultano essere stati registrati/contabilizzati.
In subordine gli attori hanno proposto azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. in quanto e avrebbero “locupletato illegittimamente Controparte_1 Controparte_2 in relazione alle somme ricevute e non contabilizzate e con causali illegittime”.
Il giudizio è stato promosso in quanto la richiesta di restituzione delle somme di cui sopra rivolta dagli attori a con PEC del 28.07.2022 è stata respinta. Controparte_2
Lo stesso è stato altresì preceduto, sebbene non si sia in presenza di una di quelle materie per le quali ai sensi dell'art. 5, primo comma, d. lgs. 04.03.2010 n. 28, la mediazione costituisca condizione di
1.1. La società ha contestato la domanda attorea sia in fatto che in diritto.
In particolare, ha contestato/eccepito:
- la legittimità e l'efficacia del recesso ad nutum da parte di dalla Parte_1
(senza, tuttavia, instare per una statuizione giudiziale sul punto); Controparte_1
- la nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità e indeterminatezza della domanda ex art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c.;
- la propria carenza di legittimazione passiva, affermando che al momento della conclusione della scrittura privata, di cui è stato ipotizzato l'inadempimento, la società non era stata ancora costituita;
inoltre le somme di denaro sono state pagate, in parte, in contanti direttamente a e, per la restante parte, con bonifico sul conto corrente di differente CP_2 società, la Controparte_3
- nonché, l'infondatezza della domanda nel merito.
1.2. ha fornito una ricostruzione in fatto della vicenda ben diversa Controparte_2 da quella prospettata da parte attrice e, in particolare, ha precisato che:
6 - la è stata costituita con atto a rogito notaio del Controparte_1 Persona_2
22.03.2018 e che dunque non è stata, né poteva essere, parte sostanziale del contratto sottoscritto in data 08.01.2018 del quale non è stato parte neanche Parte_2
- aveva manifestato l'intenzione di entrare a far parte della Parte_1 CP_3
società da tempo inserita nel settore dell'informatica, telefonia ed elettronica in
[...] genere che presentava un'esposizione debitoria da ripianare per € 50.000;
- una volta risanati i debiti della “di natura corrente ed ordinaria”, con Controparte_3
particolare riferimento ai fornitori, imprescindibili per la operatività dell'impresa
(ferme restando in capo alla le pendenze di natura fiscale) l'accordo Controparte_3 era quello di costituire una nuova compagine societaria operante nel medesimo settore al fine di consentire alla nuova socia di essere inserita in Parte_1 un'azienda scevra da pregresse pendenze di ogni genere e natura;
- “in esecuzione di detta sorta di accordo simulato” i versamenti sono stati effettuati, in nome e per conto della figlia, da fatta eccezione per l'importo di € 1.400 Parte_2 versato da in due distinte tranche rispettivamente il 26.05.2018 (€ 1.000) e Parte_1 il 10.08.2018 (€ 400);
- beneficiaria delle somme versate è stata solo la in persona Controparte_3
dell'all'epoca legale rappresentante come testimonierebbero i Controparte_2 versamenti effettuati direttamente in favore di tale società a mezzo bonifici bancari (€
10.000 in data 08.02.2018 - in realtà il bonifico è del 07.02.2018 - ; € 5.000 in data
20.02.2018 ed € 10.000 in data 06.03.2018) che nella causale recherebbero la dicitura
“acquisto quote ” con tanto di somma quietanzata su carta intestata CP_3
Controparte_3
- laddove avesse ricevuto somme da comunque Controparte_2 Parte_2
sempre in nome e per conto della figlia lo ha fatto sempre e solo in Parte_1 qualità di legale rappresentante della tenuto conto anche che fino Controparte_3 al 22.03.2018 la non esisteva, con la conseguenza che detti versamenti Controparte_1 non possono avere avuto natura di conferimenti effettuati in favore della società successivamente costituita e il legale rappresentante di quest'ultima, sempre di
7 conseguenza, non può aver predisposto atti illegittimi, omesso di contabilizzare e locupletato tali versamenti;
- ha rivestito e riveste la qualità di socia della qualità che Parte_1 Controparte_1
continua a rivestire in quanto il recesso ad nutum comunicato il 18.07.2018 è stato contestato dalla società e ritenuto privo di efficacia;
ha, quindi, eccepito: Controparte_2
- anche lui, la nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità e indeterminatezza della domanda ex art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c.;
- l'incompetenza della sezione specializzata imprese del tribunale civile di Ancona;
- la carenza di legittimazione attiva di perché non è stato parte della Parte_2
scrittura privata e perché ha effettuato i versamenti di denaro per conto della figlia;
- l'incompetenza del tribunale di Ancona per l'operatività della clausola compromissoria di cui all'art. 24 dello statuto societario in favore del collegio arbitrale;
- l'infondatezza della domanda nel merito;
- infine, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa, ex articoli 106 e 269 c.p.c., la ritendendola l'unica responsabile della pretesa di parte attrice e, Controparte_3 comunque, in subordine, per essere manlevato e garantito da quest'ultima da ogni richiesta avanzata dagli attori nei propri confronti.
Le difese dei convenuti hanno altresì evidenziato, all'unisono, a conferma della genericità e indeterminatezza di petitum e di causa petendi e quindi nella nullità della citazione, come un conto sia approntare una difesa per opporsi ad una richiesta di condanna a titolo di risarcimento danni e tutt'altro conto è approntare una difesa per opporsi a una richiesta di condanna a titolo di restituzione/rimborso di somme di denaro.
1.3. All'udienza del 16.12.2022, il giudice relatore, nella persona della scrivente, ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma quarto, c.p.c. “per indeterminatezza di petitum e causa petendi”; ha assegnato all'attore termine fino al 23.01.2023, per integrare la domanda e specificare “le norme violate da parte dell'amministratore della società convenuta, l'esatta qualificazione dell'azione esercitata che giustificherebbe la competenza delle sezioni specializzate del tribunale
8 delle imprese”; ha fissato la nuova prima udienza ex art. 183, secondo comma c.p.c., al
19.05.2023 e non ha autorizzato la chiamata in causa del terzo ( . Controparte_3
1.4. Gli attori hanno ritualmente depositato memoria autorizzata con la quale hanno specificato che la domanda proposta con l'atto di citazione, con cui è stata richiesta la condanna solidale o non solidale, congiunta o disgiunta, dei convenuti al pagamento in favore degli attori medesimi dell'importo di € 49.250 a titolo di “risarcimento/rimborso” si configura in parte (per € 32.250) come ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e in parte (per € 17.000) come azione restitutoria di prestito.
In particolare, secondo quanto dedotto da parte attrice da pagina 1 a pagina 3 della memoria integrativa:
- l'azione ex art. 2033 c.c. sarebbe giustificata dal fatto che gli attori, nell'anno 2018, in esecuzione della scrittura privata sottoscritta in data 08.01.2008 versarono “con una causale nulla (…) a mani del sig. € 30.000,00 da imputare a copertura future perdite della Controparte_2 costituenda società” ed € 3.000 a titolo di capitale sociale che sarebbe stato utilizzato solo per €
750 “mentre € 2.250,00 sono stati trattenuti illegittimamente dal medesimo e non Controparte_2 risultano essere contabilizzati”;
- l'azione di restituzione del prestito, sarebbe, invece, giustificata dal fatto che gli attori, nell'anno 2018, in esecuzione della scrittura privata sottoscritta in data 08.01.2018 versarono “ulteriori € 17.000,00 per l'acquisto di merci da parte della costituenda società. (…) Tale versamento non risulta essere stato contabilizzato dalla Società ed è stato trattenuto personalmente e illecitamente dal socio il che può configurarsi come prestito, esclusa la possibilità di Controparte_2 qualificarsi come conferimento”.
Secondo la prospettazione attorea, l'intervenuto recesso dalla società legittima Pt_1 ad agire per ottenere la restituzione del prestito.
[...]
1.5. Ad integrazione avvenuta, ambedue le parti convenute hanno rinnovato l'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione ritenendo che quanto dedotto da parte attrice con la memoria autorizzata del 29.12.2022 non sarebbe sufficiente a “superare la carenza di allegazione dei fatti costitutivi della domanda proposta nei confronti della società convenuta e nell'esposizione degli elementi di diritto che integrano le ragioni della predetta domanda”.
9 Anzi, le difese dei convenuti hanno evidenziato come le precisazioni effettuate in punto di clausola compromissoria e di competenza per materia della sezione imprese (di cui si dirà) hanno finito per ingenerare ancor più incertezza nella individuazione dei fatti e degli elementi di diritto che integrano le ragioni della domanda attorea.
Con la memoria autorizzata, parte attrice ha confermato sia i fatti posti a fondamento della domanda proposta con l'atto di citazione sia le conclusioni rese in quella sede.
Le convenute - e, in particolare, la difesa di - hanno eccepito che “Tuttavia, CP_2 neppure con la memoria autorizzata parte attrice ha specificato quali sono le ragioni per le quali ritiene che i predetti versamenti siano da considerarsi privi di causale, ovvero aventi causale nulla e illegittima, e tanto meno ha specificato quali tra i predetti 18 versamenti, sono quelli asseritamente considerati erogati “con causale nulla o illegittima””.
Di fatto, non ha specificato, come pur richiesto dal giudice, quali sarebbero state le norme violate da parte dell'amministratore della società convenuta né ha illustrato le ragioni per le quali la competenza a decidere sulla presente controversia dovrebbe radicarsi in capo alla sezione specializzata del tribunale delle imprese.
La difesa di ha poi insistito per l'autorizzazione alla chiamata in causa della CP_2
ritenuta l'unica vera responsabile delle pretese azionate dagli attori. Controparte_3
La chiamata in causa non è stata autorizzata.
2. Iniziando dalle eccezioni preliminari e/o pregiudiziali formulate dalle parti, occorre muovere dapprima dall'eccezione di incompetenza del tribunale di Ancona che è stato adito quale sezione specializzata in materia di impresa mentre la competenza, nel caso di specie, in base all'eccezione formulata dalla difesa del convenuto spetterebbe al Controparte_2 tribunale civile ordinario.
Prima di entrare nel merito dell'eccezione occorre altresì dare conto del petitum e della causa petendi per come formulati dalle parti attrici.
Come noto, il petitum è l'oggetto dell'azione, coincide con ciò che si chiede. Esso si scinde in due aspetti: il petitum, così detto, immediato, che corrisponde esattamente al provvedimento che si chiede al giudice di emanare e il petitum, così detto, mediato, che corrisponde, invece, al bene della vita oggetto del processo.
10 Causa petendi , la “ragione del domandare”, è la ragione obiettiva sulla quale la domanda si forma, il titolo su cui si fonda l'azione, e cioè si tratta dei fatti costitutivi del diritto sostanziale affermato, in forza del quale può sussistere il petitum che è strettamente collegato - in entrambi gli aspetti predetti - alla causa petendi.
In particolare, il petitum mediato e la causa petendi sono i due aspetti del diritto sostanziale affermato: il bene che si vuole tutelare e in base a quale diritto si richiede la tutela.
La Corte di cassazione ha più volte ribadito che la precisazione della causa petendi non necessita che siano correttamente indicate le norme applicabili al caso e i relativi istituti giuridici, essendo invece sufficiente la chiara indicazione, in termini sostanziali, dei fatti costitutivi del diritto auto-individuato azionato.
Nel caso di specie, l'esatta individuazione del petitum è resa particolarmente difficile dalla “ondivaga” difesa di parte attrice che, in un primo momento (atto di citazione dichiarato nullo ex art. 164 c.p.c. all'udienza del 16.12.2022 per indeterminatezza di petitum e di causa petendi) ha dichiarato di agire nei confronti della in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore e di in proprio e quale amministratore Controparte_2 della società e ne ha chiesto la condanna di entrambi in solido o anche non in solido (e quindi in via parziaria) congiuntamente o disgiuntamente al risarcimento/rimborso in favore degli attori della somma di € 49.250 per le causali di cui alla narrativa (di 4 pag.) della citazione (sulla base della quale, in sintesi, gli attori avrebbero diritto alla refusione della predetta somma in quanto riferita a conferimenti erogati in favore della Controparte_1 quanto ad € 30.000 con causale nulla o illegittima e comunque non contabilizzati, quanto ad
€ 3.000 per quota capitale ma a tal fine utilizzata solo nella minor misura di € 750 essendo stata la differenza indebitamente incamerata da e quanto a € 17.000 per Controparte_2
“acquisto merci” mai utilizzati a tal fine e comunque non contabilizzati).
In un secondo momento, con la memoria integrativa autorizzata all'udienza del
16.12.2022, parte attrice ha precisato che “la domanda proposta avanti al Tribunale ha natura restitutoria ex art. 2033 c.c. di gran parte delle somme versate senza titolo o con titolo nullo o annullabile”.
Più precisamente, la domanda ha natura restitutoria sia per la somma di € 30.000 versata dagli attori nel corso dell'anno 2018 “a copertura di future perdite” della costituenda società, in quanto avente causale nulla e non essendone stata dimostrata l'avvenuta
11 contabilizzazione da parte della sia per € 2.250 versati a titolo di capitale Controparte_1 sociale ma non fatti configurare come tali (su € 3.000 asseritamente versati e dovuti in ragione della quota di spettanza di solo € 750 risultano essere stati imputati al Parte_1 capitale sociale mentre la differenza sarebbe stata illegittimamente trattenuta da CP_2
, sia per la somma di € 17.000 versata per l'acquisto di merci da parte della
[...] costituenda società che sarebbe stata trattenuta personalmente e illegittimamente dal socio
“il che può configurarsi come prestito, esclusa la possibilità di qualificarsi come Controparte_2 conferimento”.
In sintesi, “quanto ad € 32.350,00 (€ 30.000,00 più 2.250,00) la domanda si configura
[n.d.r.: stando alla prospettazione attorea] come azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 cc a fronte di versamenti senza causale o con causale nulla (copertura di futuri debiti), incassati illegittimamente dal entre quanto ad € 17.000,00 la domanda consiste nella azione restitutoria del prestito CP_2 effettuato” (vedasi fine pag. 2 e inizio pag. 3 memoria autorizzata depositata da parte attrice in data 29.12.2022).
Nella stessa memoria parte attrice ha aggiunto che “Per evitare problemi di natura pregiudiziale, la IG.ra conferma la sua volontà di limitare la domanda nei confronti Parte_1 del solo socio . Il IG. , invece, non essendo socio Controparte_2 Parte_2 conferma l'azione nei confronti di entrambi i convenuti e ”. Controparte_2 CP_1
A fronte delle operate precisazioni, non sono state formalmente rassegnate, da parte attrice, nuove conclusioni, tuttavia, considerata la funzione cui la memoria integrativa autorizzata all'udienza del 16.12.2022 era destinata ad assolvere, integrare un atto di citazione affetto da nullità ex art. 164 c.p.c. per genericità e indeterminatezza del petitum e della causa petendi, le conclusioni del primo atto di citazione devono leggersi alla luce delle precisazioni nelle stesse contenute.
In tal senso anche la giurisprudenza della Corte di cassazione per la quale la mancata riproposizione di un'eccezione nelle conclusioni, sia pur solo accennata nella narrativa della comparsa, non ne impedisce l'esame da parte del giudice (cfr. Cass., sez. I, sent. 12.06.2008
n. 15707).
In un terzo momento, con la prima memoria istruttoria ex art. 183, comma sesto,
c.p.c., parte attrice, dopo aver sostanzialmente riprodotto il contenuto della memoria
12 integrativa del 29.12.2022 di cui sopra e, in particolare, dopo aver ribadito che la domanda di deve intendersi limitata nei soli confronti di ha rassegnato Parte_1 Controparte_2 le seguenti testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ancona, contrariis reiectis, dichiarare il IG. tenuto e per l'effetto condannarlo alla restituzione a favore Controparte_2 della IG.ra e del IG. della somma di € 2.250,00 a titolo di Parte_1 Parte_2 capitale sociale non versato, € 17.000,00 a titolo di rimborso del prestito di pari importo per l'acquisto di merci, € 30.000,00 a titolo di ripetizione per un importo versato senza causa al IG. CP_2
e non contabilizzato nel bilancio di ”.
[...] CP_1
Le riportate conclusioni, per come formulate, non sembrano dar adito a dubbi circa il fatto che, in sede di memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., la difesa attorea abbia inteso limitare - e abbia di fatto limitato - la propria domanda, per entrambi gli attori nei soli confronti di (e non solo come avvenuto con la memoria integrativa del Controparte_2
29.12.2022 per la sola attrice con ciò rinunciando alla domanda a suo tempo Parte_1 formulata con l'originario atto di citazione e rimasta - ma solo formalmente, per quanto detto sopra - inalterata anche a seguito del deposito della memoria integrativa del 29.12.2022.
Infine, all'udienza del 15.11.2024, nel precisare le conclusioni, le stesse sono state rassegnate da parte attrice riportandosi non alla prima memoria ex art. 183, comma sesto,
c.p.c., ma all'atto di citazione da intendersi, tuttavia, per le ragioni di cui sopra, integrato come da memoria autorizzata del 29.12.2022 volta a sanare le riscontrate nullità ex art. 164
c.p.c.
In conclusione, nonostante le altalenanti conclusioni, ciò significa che, ai fini della decisione, le conclusioni da scrutinare sono solo quelle di cui all'atto di citazione originario integrate - quanto a petitum e a causa petendi - dalla memoria autorizzata del 29.12.2022 e ritenute sufficientemente comprensibili e specifiche.
2.1. Operata questa doverosa ricostruzione è altresì opportuno richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di determinazione della competenza in generale e della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in particolare.
In termini generali, ai fini del riparto della competenza non rileva la prospettazione delle parti, bensì il petitum “sostanziale” che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della
13 causa petendi ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.
“Qualora l'attore chieda il riconoscimento di un diritto che assume essere stato violato, previa allegazione di specifici fatti relativi a un determinato rapporto giuridico, competente a decidere la controversia - sulla base di tale “petitum” sostanziale - è il giudice indicato dalla legge in relazione a tale rapporto, anche se il convenuto, in base alla contestazione dell'esistenza di quel determinato fatto, eccepisca che al rapporto intercorso tra le parti debba essere assegnata una natura diversa, salvo che la prospettazione dell'attore non risulti in modo evidente pretestuosa e artificiosamente allegata proprio al fine di operare una non consentita scelta del rito e del giudice” (cfr. Cass., sez. L, sent. n. 4662 del 26.05.1997); “Per l'individuazione del giudice competente per materia deve farsi riferimento all'oggetto della domanda proposta dall'attore e ai fatti posti a fondamento della medesima (“petitum” sostanziale)” (cfr. Cass., sez. L., sent. n. 4586 del
06.05.1998); “La competenza per materia deve essere determinata “a priori” in base all'originaria prospettazione contenuta nella “causa petendi” posta a fondamento della domanda attorea, senza che rilevino le scelte processuali successive all'introduzione del giudizio” (cfr. Cass., sez. 6 - 3, ord. n. 21547 del
22.10.2015); “La determinazione della competenza va operata, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., che detta una regola di portata generale, in base alla domanda, senza che rilevino le contestazioni del convenuto” (cfr.
Cass., sez. 6 - 1, ord. n. 7182 del 26.03.20149 “La verifica della competenza va attuata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda e non anche delle contestazioni mosse alla pretesa dalla parte convenuta, tenendo altresì conto che, qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice la individuazione dell'azione da esperire in giudizio, essendo consentito al giudice di riqualificare la domanda stessa soltanto nel caso in cui questa presenti elementi di ambiguità non altrimenti risolvibili” (cfr. Cass., sez. 6 - 3, ord. n. 20508 del
29.08.2017).
Stessa regola/principio è stata affermata anche per la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
“La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa deve essere verificata in base all'originaria prospettazione contenuta nella “causa petendi” posta a fondamento della domanda attorea, senza che rilevino le contestazioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere un'apposita
14 istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie” (cfr. Cass., sez. 6 - 3, ord. n. 2331 del
25.01.2023).
“Le questioni di competenza, come desumibile dall'art. 10 comma 1, c.p.c., debbono essere verificate in “limine” alla stregua della domanda e dei fatti costitutivi in essa allegati, senza che rilevino le contestazioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere un'apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie” (cfr. Cass. sez. 6 - 3, ord. n. 29266 del 06.12.2017).
2.3. Nel caso di specie la domanda, dovendosi intendere per tale quella come integrata con la memoria autorizzata del 29.12.2022, ha ad oggetto la restituzione della somma di € 32.250 a titolo di indebito ex art. 2033 c.c. e per i restanti € 17.000 la restituzione di somme date a titolo di prestito/finanziamento.
Tale domanda - per come precisata e circoscritta a seguito di integrazione - per l'importo versato da corrispondente (circostanza pacifica tra le parti) a € 1.400, Parte_1
è rivolta in via esclusiva nei confronti del solo socio e per la differenza, e Controparte_2 cioè per € 47.850, importo versato, sia pur per conto e nell'interesse di da Parte_1
che, tuttavia, non è, né è mai stato, socio della è rivolta sia Parte_2 Controparte_1 nei confronti di che nei confronti della società convenuta . Controparte_2 CP_1
In entrambi i casi non ricorre la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
Con riferimento alla pretesa avanzata da perché, a prescindere dal fatto Parte_1 che la medesima sia o meno ancora socia della e a prescindere dal fatto che Controparte_1 sia stato convenuto o meno nella sua qualità di socio (certamente è stato Controparte_2 convenuto in proprio quale persona fisica, vedasi conclusioni originario atto di citazione) la competenza delle sezioni specializzate in base all'art. 3, comma 2, del d. lgs. 27.06.2003 n.
168, opera per i rapporti societari ma non anche per i meri rapporti tra soci.
Nei confronti della la pretesa è stata avanzata, per effetto Controparte_1 dell'intervenuta precisazione della domanda originaria, dal solo attore che Parte_2 non è mai stato e non è all'attualità (circostanza pacifica) socio della stessa. Nessun dubbio, pertanto, che in relazione a tale domanda non operi la competenza delle sezioni specializzate che non si configura per il sol fatto che un'azione venga proposta nei confronti di una società, sia pur una società di capitali (nella specie s.r.l.).
15 Come chiarito anche dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 19882 del
23.07.2019 “Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c.; rientra, invece, nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita”.
Ciò detto, non ricorrendo una delle fattispecie sussumibili nell'art. 3 del d. lgs.
27.06.2003 n. 168, la causa deve essere decisa da questo tribunale in via ordinaria e quindi in composizione monocratica e non quale sezione specializzata in materia di impresa.
3. Sempre parte convenuta ha eccepito l'incompetenza del Controparte_2 tribunale di Ancona anche sotto altro profilo e cioè in quanto l'art. 24 dello statuto della contiene una clausola compromissoria la quale recita: “Le controversie che Controparte_1 dovessero sorgere tra la Società e i Soci, gli Amministratori o i liquidatori, verranno risolte inappellabilmente ed irritualmente, da tre arbitri funzionanti anche quali amichevoli compositori, da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Ancona”.
L'eccezione relativa alla compromettibilità della controversia in arbitri costituisce un'eccezione propria e in senso stretto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale. La devoluzione della controversia agli arbitri si configura quale rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione dà luogo ad una questione di merito che riguarda l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria, con la conseguenza che deve essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito. Essendo stata formulata nella comparsa di risposta depositata nel rispetto del termine di cui all'art. 167, secondo comma, c.p.c., la stessa è stata tempestivamente formulata
(cfr. Cass., sez. II, ord. n. 16071 del 10.06.2024).
Stando al contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, nonché della memoria integrativa e dei successivi scritti difensivi e tenuto conto delle conclusioni per come rassegnare all'udienza del 15.11.2024 che sono state precisate come da atto di citazione -
16 sempre da intendersi integrato come da memoria autorizzata del 29.12.2022 - la domanda attorea è stata promossa nei confronti della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore coincidente con la persona di e nei confronti Controparte_2 di in proprio e quale amministratore della Controparte_2 Controparte_1
Per quanto concerne la domanda avanzata nei confronti di in Controparte_2 proprio, anche qualora la stessa debba intendersi formulata nei confronti di quest'ultimo nella sua qualità di socio, come correttamente eccepito dalla difesa attorea, la clausola compromissoria non opera per le controversie tra soci. Sia per quanto attiene a Parte_1 che a l'eccezione relativa all'esistenza di una clausola compromissoria è Parte_2 senz'altro infondata rispetto a tale domanda.
Infatti, anche volendo considerare invalido il recesso ad nutum di Parte_1 quest'ultima avrebbe agito, quale socia (in caso di recesso invalido) o quale socia recedente
(in caso di validità ed efficacia del recesso) nei confronti di che è un Controparte_2 socio e, come detto, per le controversie tra soci la clausola compromissoria non opera.
La difesa attorea ha inoltre specificato, con la memoria integrativa, che la domanda proposta da deve intendersi rivolta nei soli confronti del socio Parte_1 CP_2
[...]
Rebus sic stantibus, in assenza di pretese avanzate dalla socia (o ex tale) nei confronti della società il problema del rapporto tra la domanda ivi azionata e la previsione di una clausola compromissoria nello statuto della società non si pone neanche.
A maggior ragione il problema non si pone per l'attore in quanto il Parte_2 medesimo non è mai stato socio della e quindi la clausola compromissoria Controparte_1 non gli può essere opposta.
L'eccezione relativa alla compromettibilità in arbitri della controversia ex art. 24 dello statuto della deve, pertanto, essere rigettata. Controparte_1
4. Risolte nel senso di cui sopra le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa di e affermata, quindi, la competenza del tribunale ordinario di Ancona a decidere CP_2 sulla presente controversia, si passa all'esame del merito della vicenda.
È pacifico, in quanto circostanza non solo non contestata ma anche ammessa da tutte le parti del giudizio, che, in esecuzione della scrittura privata dell'01.08.2018, in Parte_1
17 proprio per € 1.400 e in nome e per conto della figlia per € Parte_2 Parte_1
61.000, hanno effettuato un esborso complessivo di € 62.400 (importo superiore rispetto a quanto previsto dalla scrittura stessa che era di € 50.000).
A fronte di detto esborso, hanno agito in giudizio per richiedere la restituzione di €
49.250 di cui € 30.000 a titolo di “copertura di future perdite”, € 2.250 quale quota relativa al capitale sociale interamente versato per € 3.000 (pari alla quota di pertinenza di Parte_1 ma imputato alla detta causale solo per il minor importo di € 750 ed € 17.000 “per acquisto merce”.
La domanda, per come precisata e integrata, è stata qualificata da parte attrice come ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. per i primi due importi pari a complessivi € 32.250 e quale restituzione prestito/finanziamento per il restante importo di € 17.000, ciò sul presupposto che ha dato regolare esecuzione alla scrittura privata Parte_1 dell'08.01.2018 corrispondendo tutte le somme cui si era impegnata con la sottoscrizione della stessa, mentre la società e, per essa, il suo amministratore, si Controparte_2 sarebbero resi inadempienti, in quanto nessuna delle somme versate sarebbe stata contabilizzata nel bilancio della stessa.
Parte attrice ha dedotto che gli importi di cui sopra non sono stati contabilizzati nei bilanci dalla Tecnoffice s.r.l. Circostanza confermata dalle altre parti.
Preliminarmente, al fine di verificare se e in che limiti la domanda attorea possa trovare accoglimento, occorre dare atto delle date, degli importi, delle causali, delle modalità di pagamento e del soggetto persona fisica o giuridica in favore del quale sono stati effettuati, da parte degli attori, i 18 versamenti in esecuzione della scrittura dell'08.01.2018 ai fini della costituenda società:
1) € 6.000 in data 08.01.2018 versati a titolo di conferimenti contestualmente alla sottoscrizione della scrittura di pari data che ne costituisce anche quietanza di pagamento;
2) € 3.000 in data 09.01.2018 versati in contanti e incassati da come Controparte_2
da ricevuta di pari data dal medesimo quietanzata;
18 3) € 3.000 in data 19.01.2018 versati in contanti “a titolo di conferimento societario secondo la scrittura privata x costituzione nuova società” e incassati da come da Controparte_2 ricevuta di pari data dal medesimo quietanzata;
4) € 4.000 in data 30.01.2018 versati in contanti “ad anticipo del contratto di nuova società tra
e ” e incassati da come da ricevuta Parte_2 Controparte_2 Controparte_2 di pari data dal medesimo quietanzata;
5) € 2.500 in data 07.02.2018 versati in contanti (senza indicazione di alcuna causale) e incassati da come da ricevuta di pari data dal medesimo Controparte_2 quietanzata;
6) € 2.500 in data 08.02.2018 versati in contanti (senza indicazione di alcuna causale) e incassati da come da ricevuta di pari data dal medesimo Controparte_2 quietanzata;
7) € 10.000 in data 07.02.2018 (e non 08.02.2018 come invece riportato in citazione)
(senza indicazione di alcuna causale) versati mediante bonifico con beneficiario e anche quietanzati da con ricevuta Controparte_3 Controparte_2 dell'08.02.2018;
8) € 5.000 in data 20.02.2018 versati per “costituzione di nuova società come accordi” mediante bonifico con beneficiario e anche quietanzati da Controparte_3 Controparte_2 con ricevuta rilasciata in pari data su carta intestata “tecnufficio”;
9) € 10.000 in data 06.03.2018 versati “in accordo con la nuova costituzione societaria” mediante bonifico con beneficiario e anche quietanzati da Controparte_3 Controparte_2 con ricevuta rilasciata in pari data;
fin qui i pagamenti effettuati in data anteriore alla costituzione della che Controparte_1 risale al 22.03.2018 per un ammontare di € 46.000;
10) € 3.000 in data 24.04.2018 versati in contanti per “acquisto quote come da CP_3
accordi” e incassati da come da ricevuta di pari data dal medesimo Controparte_2 quietanzata su carta riportante la dicitura ”; CP_3
11) € 1.000 in data 26.05.2018 versati in contanti “per spese di apertura nuova società CP_1
alla data del 24.05.2018” da e incassati da come da Parte_1 Controparte_2 ricevuta di pari data dal medesimo quietanzata su foglio recante in alto a sinistra la
19 scritta “ ” e quietanzato a nome dell'amministratore, senza riportare il nome CP_1 ma con firma - ictu oculi - agevolmente riconducibile a quelle Controparte_2 apposte da in tutte le altre quietanze e comunque mai disconosciute, ivi CP_2 compresa la presente;
12) € 1.000 in data 18.06.2018 versati in contanti “per acconto apertura ditta e Controparte_1
incassati da come da ricevuta di pari data dal medesimo Controparte_2 quietanzata;
13) € 2.500 in data 24.07.2018 versati in contanti per “acconto società e incassati da CP_1
come da ricevuta di pari data dal medesimo quietanzata;
Controparte_2
14) € 3.000 in data 18.08.2018 versati in contanti “x accordo ” e incassati da Controparte_3
come da ricevuta di pari data dal medesimo quietanzata;
Controparte_2
15) € 400 in data 10.08.2018 versati da “x pagamento commercialista”, versati in Parte_1
contanti e incassati da come da ricevuta di pari data dal Controparte_2 medesimo quietanzata;
16) € 500 in data 10.09.2018 versati in contanti per “importo dovuto soci ditta al 10/09/2018 mancano € 4.000” e incassati da come da ricevuta di pari data dal Controparte_2 medesimo quietanzata;
17) € 4.000 in data 16.10.2018 versati in contanti “a saldo operazione e Controparte_1
incassati da come da ricevuta di pari data dal medesimo Controparte_2 quietanzata;
18) € 1.000 in data 16.10.2018 per “spese totali di apertura” versati in contanti e incassati da come da ricevuta di pari data dal medesimo quietanzata;
Controparte_2 tutti effettuati da ad eccezione dei due del 26.05.2018 (€ 1000) e del Parte_2
10.08.2018 (€ 400) effettuati da Parte_1
5. Lo scrutinio verrà operato partitamente al fine di tenere conto delle peculiarità che caratterizzano le relative situazioni, distinguendo le somme versate personalmente da Pt_1 dalle somme versate dal padre - anche se nell'interesse della figlia
[...] Parte_2
- all'interno delle quali si distingueranno, ulteriormente, le somme versate a titolo di Pt_1 capitale sociale (quota di spettanza di come da scrittura dell'08.01.2018), le Parte_1
20 somme versate con bonifico e che hanno quale beneficiaria la e, infine, le Controparte_3 restanti somme versate in contanti.
Nella oggettiva difficoltà di interpretare lo svolgimento dei fatti e di ricondurre i 18 pagamenti alla loro imputazione effettiva - determinata dalla poca attenzione con la quale l'intera vicenda è stata gestita dalle parti - interpretazione resa, se possibile, ancor più ardua dal contenuto degli scritti difensivi, specie quelli di parte attrice, deve partirsi in primo luogo dal fatto allegato dagli attori secondo cui dei pagamenti dai medesimi effettuati, in esecuzione della scrittura privata dell'08.01.2018, non vi è riscontro nella contabilità della
Controparte_1
La società, costituendosi, non ha contestato tale fatto, anzi, ha confermato che di dette somme, al netto di quelle che risultano specificamente pagate dagli attori con bonifici alla si è impossessato in proprio (pag. 8 della Controparte_3 Controparte_2 comparsa).
Anche a sua volta, ha confermato di non aver contabilizzato versamenti di CP_2 somme a favore della affermando che il vero accordo tra le parti sarebbe Controparte_1 stato, infatti, quello di utilizzare i soldi degli attori esclusivamente per pagare i debiti della vecchia società, la Pertanto, i soldi sarebbero sempre stati ricevuti da Controparte_3
nella sua qualità di amministratore di quest'ultima società e non invece della nuova CP_2 società.
5.1. Iniziando dalla posizione di la domanda avanzata dall'attrice va Parte_1 circoscritta ai soli versamenti a lei effettivamente riconducibili che sono, come più volte detto, quello del 26.05.2018 di € 400 e quello del 10.08.2018 di € 1000.
Rispetto a tali esborsi effettuati da si osserva che l'unico pagamento che Parte_1 può effettivamente essere imputato alla è quello di € 1.000, avvenuto il Controparte_1
26.05.2018; ciò in quanto, pur a fronte del fatto (si ribadisce) non contestato del mancato riscontro dello stesso nella contabilità della società convenuta, ne è stata rilasciata quietanza di pagamento da parte dell'“amministratore” della “Tecnoffice Jesi”. in detta quietanza, CP_2 infatti, si è qualificato, per la prima e unica volta rispetto alle altre 17 contabili, come amministratore della . CP_1
21 Quanto alla somma di € 400 vi è prova esclusivamente che è stata consegnata da a Quest'ultimo, su cui incombeva il relativo onere, non ha fornito Parte_1 CP_2 prova dell'effettivo utilizzo di detta somma a favore della nuova società, in adempimento alla scrittura privata;
né, tanto meno, ha fornito prova di aver utilizzato tale somma in favore della vecchia società.
Ribadito che, per espressa precisazione della difesa attorea contenuta nella memoria integrativa del 29.12.2022, la domanda di è stata limitata al solo convenuto Parte_1
avendo la medesima rinunciato a far valere pretese nei confronti della Controparte_2 convenuta deve essere condannato a restituire a la Controparte_1 CP_2 Parte_1 somma di € 400.
5.2. Passando all'esame degli esborsi effettuati da dalla specifica dei Parte_2 pagamenti per come sopra riportati e non contestati dalle parti, emerge che € 25.000 sono stati versati in favore della a mezzo bonifici bancari, come si evince Controparte_3 dall'indicazione del beneficiario contenuta nelle relative contabili, identificato proprio con tale ultima società. Di detti versamenti vi è certezza perché sono state prodotte le contabili dei bonifici.
La circostanza, inoltre, trova riscontro anche nella testimonianza resa dal socio
(verbale di udienza del 6 giugno 2024); egli ha riferito che tale somma è Parte_3 stata chiesta agli attori dall'amministratore il quale ha fornito loro le Controparte_2 coordinate bancarie per effettuare i bonifici che corrispondevano al conto corrente intestato alla Controparte_3
Sulla base della documentazione versata in atti (per altro documentazione prodotta dalla stessa difesa di parte attrice, cfr. cit. doc. 4 allegato alla citazione) - e in assenza di prova contraria - è possibile concludere che, a prescindere dalla produzione dei relativi bilanci, destinataria di una parte dell'importo di cui ha richiesto la restituzione - Parte_2 precisamente di € 25.000 - è stata la e non la e ciò per Controparte_3 Controparte_1 specifica disposizione di pagamento da parte degli attori. Non si ravvisa, pertanto, alcuna nullità paventata dalla difesa attorea.
22 Quanto sopra è di per sé sufficiente a determinare il rigetto della domanda restitutoria di € 25.000 accreditati mediante bonifico sul conto della e avanzata, Controparte_3 invece, da nei confronti di e della Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
L'insussistenza dei presupposti fattuali e giuridici per ripetere detta somma nei confronti dei soggetti persona fisica ( e persona giuridica ( Controparte_2 CP_1
trova altresì conferma in ulteriori circostanze di fatto che valgono ad avvalorare la
[...] conclusione di cui sopra.
Innanzitutto, ferma restando la valenza dirimente e assorbente dell'aver indicato quale soggetto beneficiario dei bonifici , i versamenti, pari a € 25.000, risalgono ad CP_3 epoca anteriore alla costituzione della nuova società (costituita il 22.03.2018) corrispondente alla denominazione sociale (€ 10.000 versati il 07.02.2018; € 5.000 versati il Controparte_1
20.02.2018; € 10.000 versati il 06.03.2018).
Inoltre, questa conclusione è compatibile con la ricostruzione in fatto della vicenda sottesa alla scrittura privata dell'08.01.2018 fornita da parte convenuta e Controparte_2 che ha trovato riscontro nelle testimonianze.
La difesa di sebbene in ciò avversata dalla difesa attorea, ha rappresentato, CP_2 in estrema sintesi, come già riportato sopra nella parte in fatto, che vi era la necessità di contemperare due distinte esigenze: da un lato la volontà manifestata da di Parte_1 entrare a far parte della e dall'altro la necessità della (e Controparte_3 Controparte_3 quindi anche del legale rappresentante e della compagine sociale) di far Controparte_2 fronte alle proprie difficoltà economiche.
A tal fine è stato chiesto a che nella vicenda è sempre stata affiancata dal Parte_1 padre verosimilmente in quanto la ragazza, a differenza del padre, non aveva Parte_2 liquidità da investire, di contribuire al risanamento delle finanze della quale Controparte_3 condizione necessaria per poter entrare a far parte di una nuova società avente stesso identico oggetto sociale della ma con il vantaggio, trattandosi di nuova Controparte_3 società, di non essere gravata da esposizioni debitorie.
Sempre secondo la ricostruzione fattuale operata da parte convenuta CP_2
il contenuto della scrittura dell'08.01.2018 sarebbe stato “simulato” e, per l'effetto,
[...] il riferimento alla “copertura di future perdite” che si rinviene nella stessa e sulla base del quale
23 veniva giustificato l'esborso dell'importo convenuto in € 30.000 aveva ad oggetto non le future eventuali perdite che avrebbero potuto interessare la costituenda società ma la società già esistente e cioè la Controparte_3
Dunque, l'impegno al versamento di € 30.000 equivaleva al “prezzo” richiesto a per entrare a far parte come socia nella costituenda società. Parte_1
In altre parole, occorreva liquidare la perché in stato di decozione, Controparte_3 ma occorreva altresì ripianare almeno alcune delle passività e segnatamente quelle in essere nei confronti dei fornitori, gli stessi ai quali si sarebbe poi rivolta in futuro la nuova società destinata ad avere identico oggetto sociale e a svolgere attività identica a quella della precedente.
Il tutto al fine di consentire a e agli altri soci di costituire una nuova Parte_1 società non gravata da pregresse esposizioni debitorie.
Come detto, questa ricostruzione ha trovato conferma all'esito della prova testimoniale, anche se solo per ciò che attiene a € 25.000, perché solo per detto importo vi è riscontro documentale. socio della e successivamente anche della Parte_3 Controparte_3 ha dichiarato che “veniva continuamente in negozio per chiedere Controparte_1 Parte_1 informazioni per entrare nella società”, che “alla IG.ra era stata spiegata la situazione Parte_1 economica e debitoria della Tali spiegazioni erano state date anche al padre Controparte_3 dall'amministratore e sono stato presente a vari incontri nei quali l'amministratore Controparte_2 spiegava le condizioni della società”, che “sia il sottoscritto che il chiesero a ed al CP_2 Parte_1 padre la somma di euro 50.000,00 per ripianare i debiti della verso i Parte_2 Controparte_3 fornitori perché altrimenti gli stessi non consegnavano la merce. Gli altri debiti invece erano nostri personali in quanto soci e riguardavano cartelle esattoriali e quindi dovevano pagare i debiti della vecchia società per poter entrare in quella di nuova costituzione ovvero la che “le somme pagate dagli attori fino CP_1 all'agosto del 2018 servivano a pagare i debiti della vecchia società . Controparte_3
Non vi è motivo per dubitare della testimonianza resa dal teste anche se Parte_3 socio di ambedue le società coinvolte nella vicenda per cui è causa.
La conoscenza delle difficoltà economiche della è fatto emerso Controparte_3 anche da altre testimonianze: si vedano le dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
24 cliente della società che ha dichiarato di aver più volte assistito ad incontri tra Parte_1
e che “riguardavano la richiesta di inserire la figlia nella loro Parte_2 Controparte_2 organizzazione” e quelle del teste altra cliente della società Testimone_2 Controparte_3 da cui emerge come fosse fatto noto(rio) - per le persone che erano solite interfacciarsi con la - che quest'ultima avesse difficoltà economiche. Controparte_3
La teste ha dichiarato di essere cliente abituale della Testimone_2 Controparte_3 che anche a lei era stato proposto di entrare a far parte della società e che, per farlo, occorreva versare € 50.000 per ripianare i debiti della stessa e di aver desistito sia perché aveva a disposizione una somma inferiore sia perché voleva “fare un investimento produttivo”.
Questa dichiarazione, anche se non consente di affermare con certezza che stesse informative e stesse richieste fossero state rispettivamente fornite e rivolte a e al Parte_1 padre, contribuisce, tuttavia, a rendere altamente verosimile la ricostruzione della vicenda per come prospettata dalla difesa di CP_2
Anche a voler prescindere dalle testimonianze, resta comunque il fatto oggettivo, non contestato e documentalmente provato, che € 25.000 sono stati bonificati da Parte_2 alla Controparte_3
La quietanza contestualmente rilasciata da anche in occasione del Controparte_2 pagamento di € 25.000 è compatibile con la sua qualifica di amministratore della
Controparte_3
Pertanto, rispetto a detto importo di € 25.000 difettano sia i presupposti fattuali che giuridici per chiederne la ripetizione nei confronti di Controparte_2
Ne discende che per tale ammontare la domanda restitutoria nei confronti della non può trovare accoglimento. Controparte_1
5.3. Per quanto riguarda le ulteriori somme, corrispondenti a un totale di € 22.850 (€
49.250 importo complessivamente domandato dagli attori al netto di € 1.400 versati direttamente da e di € 25.000 che risultano essere stati versati alla Parte_1 CP_3
dei quali si è già detto) si ritiene opportuno distinguere tra la somma di € 3.000 che
[...] sarebbe stata versata da a titolo di quota del capitale sociale di spettanza della Parte_2 figlia , di cui si sarebbe appropriato di € 2.250, e la restante somma di € Pt_1 CP_2
20.600.
25 5.3.1. Con la scrittura dell'08.01.2018, come già riportato nella narrativa in fatto, si era stabilito che a sarebbe spettata una quota pari al 30% del capitale sociale di € Parte_1
10.000 e quindi come indicato nella stessa scrittura, era tenuta a versare a titolo Parte_1 di capitale sociale € 3.000.
Gli attori lamentano che - a fronte dell'integrale versamento della quota di spettanza e quindi di € 3.000 a mani di - solo € 750 sarebbero stati imputati a detta Controparte_2 causale e quindi chiedono la restituzione della differenza di € 2.250, in quanto indebitamente sottratti da CP_2
Tale circostanza trova conferma nella documentazione in atti.
È verosimile che il versamento della quota sociale sia stato effettuato da Parte_2 in data 19.01.2018, ciò in quanto in tale data è stato eseguito - a mani di
[...] CP_2
e da questi quietanzato - un versamento di € 3.000, importo corrispondente alla
[...] quota di capitale sociale sottoscritto da Il testo del documento quietanzato è il Parte_1 seguente: “Ricevo € 3.000,00 (tremila/00) a titolo di conferimento societario secondo la scrittura privata x costituzione nuova società del 08.01.2018”.
Depongono in tal senso: la data in cui il versamento è stato effettuato, 19.01.2018, a distanza di soli 11 giorni dalla sottoscrizione della scrittura;
la dicitura utilizzata;
inoltre,
l'importo di € 3.000 corrisponde esattamente alla quota di capitale sociale che Parte_1 ha sottoscritto.
Vi è prova anche della circostanza che del conferimento, sottoscritto appunto per €
3.000, solo il 25% - e cioè € 750 - risulta effettivamente versato dall'amministratore, nonostante egli avesse ricevuto tutte le somme per l'integrale liberazione del conferimento di
Il versamento di tale minor importo si evince dall'atto costitutivo (doc. 2 Parte_1 citazione).
Il versamento è stato effettuato da in nome della figlia, per una Parte_2 causale ben precisa, con tanto di richiamo nella quietanza della scrittura privata e della data in cui la stessa è stata firmata.
che ha ricevuto il danaro in mani proprie da Controparte_2 Parte_2 aveva l'onere di provare di averlo diligentemente utilizzato per lo scopo pattuito, e cioè a favore della Tuttavia, egli non ha fornito alcuna prova sul punto. Controparte_1
26 Quindi si ritiene che sussistano, in capo a i presupposti per ripetere Parte_2 nei confronti di quanto pagato a mani di quest'ultimo, a titolo di Controparte_2 conferimento della costituenda società, somme di cui si è appropriato CP_2 indebitamente, non utilizzandole per lo scopo convenuto, pari a € 2.250.
5.4. In ordine ai restanti € 20.600 si osserva come tutte le quietanze sono state sottoscritte da il quale, da un lato, ha negato di aver versato dette somme Controparte_2
a favore della convenuta come da impegno assunto con la scrittura privata, Controparte_1
e, dall'altro, non ha provato di aver versato dette somme neppure a favore della CP_3
come asserito in sede di comparsa.
[...]
La rilevata assenza di prova che tali ulteriori pagamenti effettuati siano andati a beneficio della e/o della impedisce di configurare Controparte_3 Controparte_1
l'esistenza di pretese creditorie nei confronti di dette persone giuridiche.
In ragione di ciò, il convenuto è tenuto a restituire la somma di € Controparte_2
20.600 ricevuta da e indebitamente trattenuta. Parte_2
6. Nulla si dispone in merito a eventuali interessi sulle somme oggetto di condanna in quanto parte attrice non ha domandato alcunché a tale titolo.
7. In applicazione dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza.
Parte attrice deve essere condannata a rimborsare a parte convenuta Controparte_1 le spese processuali del presente giudizio da questa anticipate, liquidate, in applicazione del d.
m. n. 55 del 2014 e s.m.i., in assenza di deposito di nota spese, parametri medi (non essendovi ragioni per discostarsi dagli stessi) previsti per le cause di valore pari al disputatum, scaglione compreso tra € 26.001 ed € 52.000 in complessivi € 7.616 (di cui € 1.701 per la fase di studio, € 1.204 per la fase introduttiva, € 1.806 per la fase di trattazione/istruttoria ed €
2.905 per la fase decisoria) oltre accessori di legge, contributo spese generali ex art. 13, comma 10, L. 247/2012 nella misura del 15%, C.P.A. 4% e I.V.A. 22% o nella diversa misura dovuta per legge al momento del pagamento, se e in quanto dovuta, nonché spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Per quanto riguarda i rapporti tra parte attrice e parte convenuta Controparte_2 in applicazione dell'art. 91 c.p.c., le spese si pongono interamente a carico del convenuto e si liquidano, in base al decisum, scaglione compreso tra € 5.201 ed € 26.000, in complessivi €
27 5.077 (di cui € 919 per la fase di studio, € 777 per la fase introduttiva, € 1.680 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.701 per la fase decisoria) oltre accessori di legge sugli importi imponibili, contributo spese generali ex art. 13, comma 10, L. 247/2012 nella misura del
15%, C.P.A. 4% e I.V.A. 22% o nella diversa misura dovuta per legge al momento del pagamento, se e in quanto dovuta, spese esenti, ex art. 15 d.P.R. 633/1972 pari a € 545 (€
518 per contributo unificato ed € 27 per la marca per l'iscrizione a ruolo, non si liquidano le spese sostenute per le citazioni testimoniali in quanto non documentate e non richieste) spese di registrazione della presente sentenza se e in quanto dovute e successive occorrende.
P.Q.M.
1) dichiara la competenza di questo tribunale, in composizione monocratica;
2) rigetta la domanda avanzata dall'attore nei confronti della Parte_2 Controparte_1
3) in parziale accoglimento della domanda formulata da nei confronti di Parte_1
condanna a pagare a la somma di € Controparte_2 Controparte_2 Parte_1
400;
4) in parziale accoglimento della domanda formulata da nei confronti di Parte_2
condanna a pagare a la somma di € Controparte_2 Controparte_2 Parte_2
22.850;
5) condanna e a rimborsare, in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2 CP_1 le spese processuali da quest'ultima anticipate, liquidate nella somma di € 7.616, oltre
[...] contributo spese generali ex art. 13, comma 10, L. 247/2012 nella misura del 15%, C.P.A.
4% e I.V.A. 22% o nella diversa misura dovuta per legge al momento del pagamento, se e in quanto dovuta, nonché spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende;
6) condanna a rimborsare a e le spese Controparte_2 Parte_1 Parte_2 processuali da questi anticipate, liquidate nella somma di € 5.077, oltre contributo spese generali ex art. 13, comma 10, L. 247/2012 nella misura del 15%, C.P.A. 4% e I.V.A. 22% o nella diversa misura dovuta per legge al momento del pagamento, se e in quanto dovuta, oltre spese esenti, ex art. 15 D.P.R. 633/1972 pari a € 545.
28 Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
Ancona, 17 marzo 2025.
29
La giudice
Willelma Monterotti