Articolo 889 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 888Articolo 890
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9 ottobre 2010
Art. 889. Congedo illimitato 1. Il personale in congedo illimitato puo' essere richiamato in servizio:
a) in tempo di pace, per particolari esigenze di carattere operativo ovvero addestrativo delle Forze armate; b) in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, ai sensi dell'articolo 1929, comma 2.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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