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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Anna Maria Beneduce in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 25 febbraio 2025, all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 24239/2023 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Angelo Seccia Parte_1 presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via Don Bosco 87.
Ricorrente
E
, presso cui domicilia, in via Armando Diaz 11. C.F._1
Resistente
Oggetto: accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni a causa dell'illegittima reiterazione di contratti a tempi determinato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in data 22.12.2023 la ricorrente in epigrafe premesso:
. che con Deliberazione n. 699 del 30.11.2015 era indetta una Selezione Pubblica per titoli e colloquio diretta al conferimento di complessivi n. 32 incarichi individuali di prestazioni professionali ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 D. Lgs. 165/01 e s.m.i., nonché degli artt. 2222 e segg. del C.C., per la realizzazione di vari Progetti finanziati dalla Regione Campania;
. che aveva partecipato alla predetta Selezione Pubblica relativamente al “cod. 11” la cui graduatoria veniva pubblicata con Deliberazione n. 519 del 21.07.2016 e, all'esito, con
Deliberazione n. 538 del 26/07/2016 dell'A.O.U. , veniva approvato lo scorrimento della graduatoria della Selezione Pubblica in parola e, per l'effetto, veniva autorizzata la sottoscrizione del contratto di lavoro;
. che pertanto, in data 28/07/2016, aveva sottoscritto contratto di lavoro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 D.L.gs. 165/01 e degli artt. 2222 e segg. del c.c.;
. che il predetto contratto prevedeva una retribuzione annuale di euro 8.000,00 da corrispondersi in n. 12 mensilità da euro 666,66 a fronte di n. 16 ore lavorative settimanali ed aveva una durata di n.
12 mesi a far data dal 1/08/2016 e, per esplicita convenzione, non era rinnovabile;
. che con nota prot. 3468 del 7/10/2016, nonostante le ore lavorative settimanali fossero state incrementate a 30 e, successivamente, con nota prot. 4567 del 14.12.2016 fossero state aumentate a 36 aveva continuato a percepire la somma lorda mensile di euro 1.500,00;
. che con la Disposizione n. 343 del 10.07.2017, il contratto era rinnovato fino al 31.07.2018; con la
Disposizione n. 433 del 27.07.2018, fino al 31.01.2019; con la Disposizione n. 769 del
31.12.2018, fino al 31.01.2020; con la Disposizione n. 226 del 25.02.2019, fino al 30.06.2020;
. che nella Disposizione n. 1166 del 31.12.2021 era scritto che i contratti degli elencati professionisti, tra cui la ricorrente, sottoscritti nel 2016, erano in scadenza alla data del 31.12.2021
e, pertanto, con la Disposizione di cui sopra il contratto era rinnovato fino al 31.03.2022; . che in data 31/01/2022 aveva esercitato il diritto di recesso dal contratto di lavoro come disciplinato all'art. 4 del medesimo (all.11);
. che aveva pertanto lavorato ininterrottamente alle dipendenze della resistente a far data dal
1.08.2016 al 28.02.2022 nonostante avesse sottoscritto con l un contratto Controparte_2 annuale non rinnovabile;
. che invece, diversamente, in forza del documentati rinnovi, aveva lavorato per l Parte_2 sino al 28.02.2022, per 67 mesi complessivi;
. che in data 23/02/2022 aveva sottoscritto contratto a tempo indeterminato n.1941 (all.12) con l'Istituto Nazionale per la cura dei tumori “Fondazione Giovanni Pascale” che prevedeva un compendio tabellare iniziale di euro 1.786,48;
2. tutto ciò premesso, dedotta la violazione della normativa afferente la durata complessiva dei rapporti a termine concretizzatosi l'abuso del ricorso a tale forma contrattuale , rivendicava il diritto al risarcimento del danno ex art. 36 d.lgs. 165/01 e ss.mm.ii. e art. 32, l. n. 183/2010 e ss.mm.ii. In particolare esponeva che, non essendo più possibile procedere alla conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, aveva diritto al risarcimento dei danni patiti nella misura prevista dall'art. 32 della L. n. 183/2010 secondo cui “nei casi di conversione del contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604”.
In ordine al quantum debeatur , precisato che in seguito all'assunzione alle dipendenze dell
[...]
, percepiva una paga base di euro 1.786,48 netti, anziché 1.500,00 lordi Controparte_3 versati in precedenza dalla resistente ( a cui andavano detratti gli importi che era stato tenuto a CP_ versare all quale iscritto alla gestione separata, oltre alla all'imposta IRPEF ) , ragion per cui l'importo netto effettivamente percepito era pari a poco più di euro 1.000,00) , quantificava il danno in euro 786,84 mensili, importo a cui dovranno sommarsi il mancato pagamento dei ratei di 13° mensilità, il mancato pagamento dell'indennità di TFR, oltre all'anzianità di servizio che il ricorrente avrebbe raggiunto negli anni.
Pertanto chiedeva al Tribunale di Napoli, in funzione del Giudice del Lavoro di :
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento dei danni patiti, ex art. 36 del D.lgs n. 165/2001 e dell'art 32, comma 5, L 183/2010. ss.mm.ii., a causa del ricorso abusivo, da parte del l alla reiterazione di contratti Controparte_5 di lavoro a tempo determinato nei suoi confronti per una durata di 67 mesi complessivi in virtù delle proroghe espresse;
per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore di Parte_1 dei danni patiti da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 C.c. nella misura massima di
12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari a € 1.500,00, o nella misura ritenuta adeguata dall'Adito Giudice del Lavoro, comunque compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari a € 1.500,00 e di ogni altra voce di danno ritenuta sussistente vinte le spese di lite.
3. Si costituiva l che con Controparte_5 varie argomentazioni in fatto e in diritto chiedeva il rigetto del ricorso.
4. La causa, incardinata dinanzi al giudice istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata allo scrivente con decreto n. 253/2024.
Ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative e ulteriore termine per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale già richiamate); la causa è stata decisa, con la presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
La domanda di parte ricorrente si fonda sul presupposto che la reiterazione del contratto di prestazione di opera professionale stipulato ex art. 2222 c.c. abbia dato luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato e ciò in ragione della pretesa natura subordinata del rapporto instaurato con l'azienda sin dall'inizio .
6. Ritiene il giudicante che nel caso di specie non può invocarsi la disciplina sull'abuso dei contratti a termine derivante dalla reiterazione degli stessi (art. 36 d.lvo 165/2001 con conseguente applicazione della tutela di cui all'art. 32 legge 183/2010) , proprio in ragione della natura del rapporto derivante dall'originario contratto assoggettato alla disciplina del lavoro autonomo o parasubordinato ex art. 2222 c.c. e non a quella di cui all'art. 2094 c.c.. In linea generale va evidenziato che, secondo una ormai consolidata giurisprudenza, il criterio discriminatore tra un rapporto di lavoro subordinato e quello di lavoro autonomo o parasubordinato
è dato principalmente dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro e, quindi, dall'esistenza del carattere tipico della subordinazione;
nell'ipotesi in cui quest'elemento non emerga in forme sufficientemente chiare, a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, è consentito il ricorso a criteri sussidiari e complementari quali l'oggetto della prestazione, l'incidenza del rischio, le modalità d'inserimento del lavoratore nell'organizzazione d'impresa, il sistema di retribuzione utilizzato, l'orario di lavoro osservato, la collaborazione o la continuità della prestazione e non da ultimo il nomen iuris dato dalle parti al rapporto: tutti questi elementi che singolarmente valutati non avrebbero un valore decisivo possono, se globalmente considerati, consentire al giudicante di procedere ad una corretta qualificazione del rapporto effettivamente intercorso tra le parti (si vedano, tra le tante, Cass. n. 21132/06; Cass. n. 19247/07;
Cass. n. 2622/04; Cass. n 13935/06).
Per i casi in cui vi sia stata, poi, una autoqualificazione del rapporto, occorre distinguere se le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, abbiano simulatamente dichiarato in un documento di volere un diverso rapporto lavorativo al fine di eludere la disciplina legale inderogabile in materia o se, dopo avere voluto realmente un contratto di lavoro autonomo, durante lo svolgimento del rapporto, le parti stesse, attraverso fatti concludenti, mostrino di aver mutato intenzione e di essere passate ad un effettivo assetto di interessi corrispondente a quello della subordinazione;
in tal caso, il giudice di merito, cui compete di dare l'esatta qualificazione giuridica del rapporto, deve attribuire valore prevalente al comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto stesso rispetto al "nomen iuris" adoperato in sede di conclusione del contratto;
la valutazione del documento negoziale assume, quindi, una incidenza decisoria maggiore quanto più sottili sono i confini tra le figure contrattuali astrattamente configurabili (vedi Cass. n. 9264/07).
7. L'accertamento, dunque, della natura subordinata nell'ambito privatistico è l'unico elemento necessario e sufficiente ad assicurare al lavoratore il diritto all'applicazione della legislazione in materia di lavoro subordinato con tutte le conseguenze sul piano retributivo (diritto alla retribuzione contrattuale o a quella ex art. 36 Cost.), della tutela in tema di risoluzione del rapporto (ex L.
604/66, L. 108/90 o ex art. 18 L. 300/70), in materia previdenziale.
Nel pubblico impiego invece, per costante insegnamento della Corte Suprema, il contratto di lavoro instaurato senza concorso o prova pubblica selettiva con un ente pubblico non economico per i fini istituzionali dello stesso, è nullo perché non assistito da un regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa e non dà mai luogo alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego per essere stato posto in essere dagli organi amministrativi dell'ente - sia pure sotto forma di un contratto di lavoro autonomo - in violazione di specifiche norme di legge;
soggiace, tuttavia, alla disciplina dettata dall'art. 2126 c.c., che fa salvi gli effetti del rapporto per il periodo in cui la prestazione risulta di fatto effettuata al solo fine di far conseguire al lavoratore, oltre alla retribuzione, anche la tutela previdenziale con il versamento dei relativi contributi (cfr. Cass. n.
1639/12; Cass. n. 12749/ 2008; Cass. 17.10.05 n. 20009; Cass.
3.7.03 n. 10551; Cass. 14.6.99 n.
5895).
8. Orbene, nel caso di specie, risulta per tabulas che le parti hanno inteso stipulare un contratto di prestazione d'opera ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 6, D.lgs. 165/2001, nonché degli artt. 2222 e ss. del c.c. .
In base all'art 7 D.Lgs 165/2001, nella versione vigente sino al 11.8.2006 “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”. La norma, vigente dal 12.8.2006 al 31.12.2007, ha poi previsto che “ Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”.
In tutti i contratti è stato specificato che l'incarico conferito ex art 2222 cc al prestatore d'opera ha ad oggetto lo svolgimento di attività amministrative e tecniche ( … ) per la realizzazione di specifici obiettivi progettuali assegnati dall'AOU e finanziati da Enti Pubblici e Società Private .
Quanto alle proroghe sino alla cessazione del rapporto, si è dato atto di un reclutamento effettuato in una situazione di drammatica emergenza nazionale, come ben si precisa nelle motivazioni delle periodiche Deliberazioni del DG e segnatamente delle ultime che hanno dato luogo alle proroghe
(vedi premesse delle deliberazioni in atti).
Ne consegue che l'eventuale accertamento della natura subordinata del rapporto diretta a far valere l'eventuale simulazione presuppone una verifica in fatto circa le effettive modalità di espletamento delle mansioni ( osservanza dell'orario di lavoro, assoggettamento a potere di vigilanza, organizzativo, disciplinare ed organizzativo, inserimento in turni , necessità di giustificare assenze , fruizione di ferie , etc ) . Tale verifica non è stato possibile effettuare dal momento che l'istante non ha articolato alcun mezzo istruttorio per cui le allegazioni di cui al ricorso circa la pretesa natura subordinata del rapporto non possono trovare alcun riscontro istruttorio.
9. Sotto altro profilo va osservato , in linea con quanto argomentato dalla Corte di Appello di Napoli in analoga fattispecie (vedi sentenza n.3560/2024, in tema anche Trib.Napoli n. 981/2022 ) , che la pretesa risarcitoria diretta ad ottenere le differenze tra quanto percepito e quanto sarebbe spettato se vi fosse stato il riconoscimento ab initio della natura subordinata del rapporto, con accertamento della illegittimità del contratto di collaborazione professionale più volte prorogato, sconta un vizio di impostazione .
Infatti l'istante ha potuto ottenere dalla Fondazione Pascale l'assunzione a tempo indeterminato ovvero la stabilizzazione proprio grazie ai pregressi contratti di prestazione professionale sottraendosi alla disciplina del concorso per esami e titoli . E' evidente che se si accedesse alla tesi dell'illegittimità del pregresso contratto di collaborazione di natura autonoma verrebbe meno anche la condizione in forza della quale è stata consentita la stabilizzazione e l'assunzione a tempo indeterminato del senza accedere alle ordinaria procedure concorsuali. Parte_1
10. La complessità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, emessa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, sia comunicata alle parti costituite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
rigetta il ricorso .
Compensa le spese .
Napoli 25-02-2025 Il Giudice
D.ssa Anna Maria Beneduce