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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/03/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Beatrice Siccardi Consigliere
Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2945/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e, per essa, Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(C.F. ) – in persona del procuratore
[...] P.IVA_2 Parte_3 elettivamente domiciliata in Milano (MI), Via Procaccini, n. 29, presso lo studio dell'Avv. Mauro Ardito, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. , elettivamente domiciliati in Milano (MI),
[...] C.F._2
Via Paleocapa n. 6, presso lo studio dell'Avv. Simone Bernasconi, che li rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLATI
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. e P. IVA in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bologna (BO), Via Galliera
n. 8, presso lo studio dell'Avv. Antonio Formaro, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia la Corte di Appello Ill.ma, contrariis rejectis, ed espletati gli accertamenti anche incidentali necessari e/o opportuni:
Accogliere il proposto appello e di conseguenza accogliere le domande tutte già proposte da questa difesa in primo grado, riformare l'impugnata sentenza e così giudicare:
Nel merito: rigettare in toto con sentenza provvisoriamente esecutiva l'opposizione ex adverso proposta, siccome infondata in fatto e in diritto, con conseguente integrale conferma del qui opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Pavia N.I. 1000/2021
N.R. 1234/2021 del 7/5/2021 e comunque rigettare ogni domanda di merito ed istruttoria ex adverso proposta;
per l'effetto condannare parte opponente al pagamento in favore di quanto ivi indicato per Parte_1 capitale, interessi e accessori, ivi compresa la rivalutazione monetaria, nonché alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del procedimento monitorio, oltre IVA
e CNA e successive occorrende, ivi compreso rimborso forfetario del 15%.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di parziale accoglimento dell'opposizione proposta, condannare parte opponente, anche nelle forme dell'ordinanza ingiunzione ex artt. 186 bis, ter, quater, c.p.c. al pagamento in favore di della somma risultante all'esito dell'espletanda Parte_1 istruttoria, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ed accessori, interessi commerciali ex D.L. 12.9.14 n 132 G.U. 12.9.14 convertito con
Legge 10.11.14 n. 162 in G.U. 10.11.14 n. 261 in vigore dal 11.11.14 e successive integrazioni e rettifiche ivi compresa la rivalutazione monetaria;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CNA e successive occorrende, ivi compreso rimborso forfetario del 15%, con ordine di restituzione di quanto se del caso pagato agli odierni appellati.
Si dichiara formalmente di non accettare il contraddittorio su domande, istanze, deduzioni e\o eccezioni nuove.
Per e Controparte_1 Controparte_2
In via preliminare nel rito:
1) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati, il passaggio in giudicato della sentenza n. 581/2023 emessa dal Tribunale di Pavia e pubblicata in data 9 maggio
2023, nella parte in cui ha accertato la nullità parziale della fideiussione sottoscritta dagli appellati con specifico riferimento alla disposizione contrattuale che derogava il termine di cui all'art. 1957 c.c., con tutti i conseguenti effetti;
Nel merito:
2) in caso di mancato accoglimento della precedente conclusione, rigettare il proposto appello e l'intervento effettuato da in quanto, per tutti i motivi CP_3 indicati, infondato in fatto e in diritti e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata, dichiarando e accertando, per tutti i motivi indicati, la nullità della clausola contenuta nella fideiussione firmata dagli appellati e derogativa del termine di cui all'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, dichiarare che tale deroga non è opponibile agli appellati e che nulla gli stessi devono in quanto il creditore principale ha fatto decorre il termine previsto da tale disposizione codicistica;
Nel merito in via subordinata:
3) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati, la non debenza da parte degli appellati dell'importo ingiunto per estinzione dei contratti fideiussori ex art. 1955 c.c. e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare e/o dichiarare comunque privo di efficacia nei confronti dei medesimi il decreto ingiuntivo opposto;
4) In caso di mancato accoglimento delle precedenti conclusioni, per tutti i motivi indicati, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo oggetto di causa nella
pag. 2/12 parte inerente la determinazione del tasso di interesse e, per l'effetto, dichiarare che nulla era ed è dovuto a tale titolo;
5) In via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, l'eventuale minor somma dovuta dai sigg.ri a titolo di saldo del contratto CP_1 di mutuo oggetto di causa, rispetto a quello richiesto da controparte;
6) accertare gli interessi applicati da il relativo importo pagato e, nel caso CP_3 di mancato accoglimento delle precedenti conclusioni, quanto eventualmente ancora dovuto a tale titolo;
7) In via istruttoria Cont Ordinare, ex art. 210 c.p.c., a e Banca popolare di Controparte_4
Bergamo di produrre le fideiussioni utilizzate negli anni 2006/2007 e 2008;
8) Spese, competenze ed onorari, oltre al 4% c.p.a e IVA integralmente refusi da parte di e da parte di e distratti, per tutti i motivi indicati, a favore Pt_2 CP_3 dell'avv. Bernasconi;
9) Condannare e per tutti i motivi indicati, al pagamento della Pt_2 CP_3 somma ritenuta di giustizia, ex art. 96 c.p.c. e anche tale importo distratto a favore dell'avv. Bernasconi.
Per Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza n.
581/2023 del Tribunale di Pavia pubblicata in data 09.05.2023:
-Accogliere l'appello proposto dalla cessionaria del credito per i motivi esposti a cui si è associata la scrivente difesa e, per l'effetto,
-Respingere tutte le domande di controparte (odierna appellata) in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
-Accertare e dichiarare la legittimità della condotta della cessionaria sotto tutti i profili dedotti in giudizio da controparte, per i motivi tutti esposti in narrativa, e rigettare per l'effetto ogni domanda formulata ex adverso, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1000/2021 (RG 1234/2021);
Con ogni più ampia riserva istruttoria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Milano emetteva su ricorso di quale mandataria di Parte_2
decreto ingiuntivo n. 1000/2021, con il quale ingiungeva a Parte_1
e in solido tra loro, in qualità di fideiussori di Controparte_1 Controparte_2
Albatros S.r.l., il pagamento della somma di Euro 518.958,71, oltre interessi e spese.
2. e proponevano opposizione al decreto Controparte_1 Controparte_2 ingiuntivo e deducevano:
pag. 3/12 - il difetto di prova del credito azionato da non essendo la prova della Parte_2 relativa cessione da a ricavabile Controparte_3 Parte_1 dall'avviso pubblicato nella G.U., prodotto in sede monitoria;
- la nullità totale o parziale delle fideiussioni “omnibus” rilasciate dagli stessi opponenti, per contrarietà al divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, c. 2, lett. a), L. n. 287/90, alla luce del provvedimento della Banca d'Italia del 2.5.2005 n.
55;
- nell'ipotesi di nullità parziale e, in particolare, di invalidità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., l'assenza di azioni intraprese dalla creditrice nei confronti di
Albatros S.r.l. a far tempo dalla risoluzione del contratto di mutuo (avvenuta in data
13.7.2010) sino al momento del fallimento della stessa Albatros S.r.l. (intervenuto il
23.12.2013);
- in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di nullità di cui sopra, il diritto al risarcimento del danno derivante dalla menzionata condotta illegittima dell'istituto di credito;
- l'intervenuta estinzione delle fideiussioni ex art. 1955 c.c., essendo stato leso il loro diritto di surrogazione ex art. 1949 c.c. e di regresso ex art. 1950 c.c.;
- il difetto di prova della somma ingiunta, non avendo l'opposta chiarito i conteggi che avrebbero portato alla quantificazione del credito oggetto di ingiunzione;
- la mancata indicazione, nel contratto di mutuo, a tasso variabile, sottoscritto da
Albatros S.r.l., del piano di ammortamento e l'incertezza sulla determinazione del tasso di interesse, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117
T.U.B.
Gli attori in opposizione chiedevano, pertanto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento e, in via subordinata, instavano per il risarcimento del danno e per la quantificazione del credito in misura inferiore rispetto a quanto richiesto.
3. (e per essa si costitutiva in giudizio, Parte_1 Parte_2 deducendo, ai fini che qui rilevano:
- l'assenza di nullità assoluta della fideiussione “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale;
- per quanto riguarda l'ipotizzata nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957
c.c., la decorrenza del termine di cui al citato art. 1957 c.c. non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse, che, nel caso di specie, era fissata al 20.1.2027 e comunque il compimento da parte dell'istituto di credito di atti di recupero del credito (segnatamente, la notifica alla debitrice principale di atto di precetto in data 21.9.2011 e, successivamente, l'avvio del pignoramento immobiliare, poi interrotto a seguito dell'intervenuta dichiarazione di fallimento);
- l'assenza, nel caso di specie, di aggravio della posizione del fideiussore, secondo la ratio dell'art. 1957 c.c.;
pag. 4/12 - l'opponibilità in compensazione al cessionario dei soli controcrediti del debitore ceduto suscettibili di compensazione legale, trattandosi di credito ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione;
- quanto alla richiesta di risarcimento, l'impossibilità di quantificare il danno nell'importo oggetto di ingiunzione;
- l'infondatezza dell'eccezione di estinzione delle fideiussioni ex art. 1955 c.c., non potendosi qualificare il fallimento del debitore principale alla stregua di “fatto del creditore” impeditivo della surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore;
- la sussistenza della prova del credito, alla luce del principio generale in tema di responsabilità contrattuale e, in ogni caso, l'intervenuto accertamento in sede fallimentare;
- l'infondatezza delle eccezioni circa la presunta irregolarità del mutuo.
4. Interveniva in giudizio la cedente la quale evidenziava, per quanto Controparte_3 concerne, nello specifico, l'eccezione di nullità delle fideiussioni, che i fideiussori non erano da considerarsi quali “consumatori” e che la prova dell'applicazione uniforme delle clausole incombeva, in ogni caso, sugli stessi fideiussori, quali attori in opposizione.
5. Il Tribunale di Pavia, con sentenza pronunciata in data 9.5.2023, qui appellata, accoglieva l'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la convenuta opposta e l'intervenuta, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite agli opponenti.
Il Tribunale accertava che aveva comunicato al debitore principale e Controparte_3 ai garanti, in data 13.7.2010, la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto di mutuo, sicché il credito era divenuto esigibile a tale data. Dichiarava la nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 41994/2021. Con precipuo riguardo alla previsione di cui all'art. 1957 c.c., riteneva che l'istituto di credito non avesse tempestivamente agito con la debitrice principale, avendo intrapreso l'azione esecutiva quando il termine semestrale di cui alla citata disposizione era ormai decorso, laddove la mera richiesta stragiudiziale di pagamento non poteva considerarsi sufficiente ad impedire la decadenza di cui al citato art. 1957
c.c., anche in presenza di una clausola fideiussoria che preveda il pagamento a prima richiesta.
6. (e per essa ha appellato la sentenza Parte_1 Parte_2 davanti a questa Corte, articolando tre motivi di gravame.
e si sono costituiti in giudizio, contestando Controparte_1 Controparte_2 quanto sostenuto ex adverso e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Si è costituita in giudizio anche associandosi ai motivi di gravame Controparte_3 proposti dall'appellante e chiedendo l'accoglimento dell'appello.
pag. 5/12 Il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e, all'udienza del 5.2.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato il difetto di motivazione della sentenza impugnata in merito all'interpretazione e applicazione del disposto dell'art. 1957 c.c.
L'appellante, muovendo da una decisione della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. II,
29.1.2016, n. 1724), secondo cui la ratio dell'art. 1957 c.c. è quella di limitare nel tempo (a sei mesi) per il fideiussore l'incertezza sulla inadempienza del debitore garantito, ha evidenziato che, nel caso di specie, l'eventuale ritardo della banca non aveva danneggiato in alcun modo i fideiussori. Ha rilevato, in particolare, che trattandosi di mutuo, il debito era cristallizzato, a seguito dell'inadempimento del mutuatario, di guisa che un eventuale ritardo del creditore nel proporre l'azione contro il debitore principale non arrecava alcun danno al fideiussore;
inoltre, nel caso di specie, essendo intervenuto il fallimento di Albatros S.r.l., i fideiussori erano al riparo da qualsiasi rischio di peggioramenti delle capacità economiche della società debitrice principale;
infine, a fronte di un importo mutuato da Albatros di Euro 1.200.000,00 e di un impegno dei fideiussori per un importo complessivo Euro 1.560.000,00, la somma ingiunta era pari a Euro 513.840,49, sicché la tempistica seguita dalla banca non aveva, di fatto, arrecato alcun pregiudizio ai fideiussori.
Il primo motivo di gravame non è fondato.
Osserva, in proposito, la Corte che la causa di estinzione della fideiussione prevista dall'art. 1957 c.c. – liberazione del fideiussore per mancato esercizio del diritto da parte del creditore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita – opera in modo oggettivo, a prescindere dall'atteggiamento colposo o meno del creditore e senza che assuma alcun rilievo il danno, conseguendo la invocata decadenza "ipso facto" al mancato diacronico esercizio del diritto (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 27.9.2011, n. 19736). Dal che ne discende che le deduzioni dell'appellante in ordine all'insussistenza di un danno in capo ai fideiussori conseguente all'eventuale ritardo della banca sono prive di rilievo, non venendo in rilievo, nella fattispecie di cui all'art. 1957 c.c. la sussistenza di un danno per il fideiussore.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la statuizione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provata l'intesa anticoncorrenziale sulla base della presunzione che avesse continuato a dare applicazione CP_3 all'intesa, trascurando, tuttavia, di considerare che le fideiussioni, nel caso di specie, erano state rilasciate nell'anno 2006 su modulistica e a favore di Banco di Sicilia
S.p.A.
pag. 6/12 L'appellante ha dunque invocato il difetto di prova, da parte dei debitori, dell'adesione da parte della creditrice all'originaria intesa anticoncorrenziale, alla data di sottoscrizione delle fideiussioni.
Gli appellati hanno contrastato le deduzioni avversarie, evidenziando che il Banco di
Sicilia, al momento della sottoscrizione della fideiussione, era uno degli istituti di credito più antichi d'Italia e un primario istituto di credito a livello nazionale che, nell'anno 2007, aveva realizzato una delle più importanti operazioni di fusione bancaria, dando vita ad la quale non si era in alcun modo adeguata al CP_3 provvedimento di Banca d'Italia n. 55/23. Gli appellati hanno precisato che, al momento della sottoscrizione delle fideiussioni, l'intesa anticoncorrenziale, oggetto della sanzione, era ancora in vigore in tutti gli istituti di credito italiani, di guisa che la clausola 6 del testo contrattuale era affetta da nullità e trovava applicazione il disposto dell'art. 1957 c.c.
Rileva, in proposito, la Corte che, sebbene le fideiussioni siano state sottoscritte in data 14.7.2006 e, dunque, al di fuori del periodo considerato dal provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 (relativo al periodo dall'ottobre 2002, momento nel quale venne predisposto il modulo ABI, sino al maggio 2005), dall'esame comparativo del contenuto delle stesse e dello schema generale costituente l'intesa vietata, emerge che la clausola 6) del contratto di fideiussione riproduce fedelmente la clausola 6) propria dello schema costituente l'intesa anti-concorrenziale vietata, senza che sia desumibile dal contratto – o comunque altrimenti comprovata – una diversa volontà delle parti
(cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 30.12.2021, n. 41994; Cass. Civ., Sez. III, 23.11.2022, n.
34418).
A ciò occorre aggiungere che la vicinanza temporale dei contratti in questione
(14.7.2006) al periodo preso in considerazione nel provvedimento della Banca d'Italia non consente, in relazione alla presente controversia, di considerare estranea ai contratti per cui è causa la valutazione contenuta nel detto provvedimento in ordine al rilievo dell'intesa anticoncorrenziale.
In conclusione, il motivo di gravame deve essere rigettato, in quanto infondato.
3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la statuizione del giudice di primo grado nella parte in cui ha escluso che la richiesta stragiudiziale di CP_3 di pagamento rivolta al debitore principale e ai garanti, in presenza di una clausola fideiussoria di pagamento a prima richiesta fosse sufficiente a impedire la decadenza, ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Gli appellati hanno dedotto l'infondatezza del motivo, evidenziando, per un verso, che l'istanza del creditore contemplata dall'art. 1957 c.c. deve consistere in un atto di natura giudiziale – e non in una mera richiesta stragiudiziale – e, per altro verso, che l'azione giudiziaria esperita dalla creditrice nei confronti dei fideiussori – con la notifica del decreto ingiuntivo – era intervenuta a distanza di oltre undici anni dalla risoluzione del contratto di mutuo (avvenuta con comunicazioni del 13.7.2010; doc. 3,
4, 5 fasc. monitorio).
Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento.
pag. 7/12 La Suprema Corte ha statuito che, nelle fideiussioni a prima richiesta, l'osservanza dell'onere di cui all'art. 1957 c.c. è soddisfatto dalla richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria, atteso che, diversamente opinando, sussisterebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (cfr. Cass. Civ., n. 22346/2017; nello stesso senso, anche, Cass. Civ., n. 13078/2008 e Cass. Civ., n. 7345/1995).
La Suprema Corte ha invero argomentato che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria (Cass. n.
13078/2008 cit.).
Nel caso di specie, le fideiussioni omnibus sono a prima richiesta, come si evince chiaramente dal contenuto della clausola 7), a mente della quale “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente al Banco, a semplice richiesta scritta, quanto dovutogli per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Risulta che la banca, con lettere del 13.7.2010, inviate al debitore principale e ai garanti ha risolto il rapporto di mutuo, con conseguente decadenza dal termine e ha chiesto il pagamento (docc. 3, 4 e 5 fasc. appellante) e tanto basta a soddisfare l'onere ai fini dell'escussione della garanzia a prima richiesta. Per completezza, va rilevato che in data 5.1.2012 l'istituto di credito ha notificato l'atto di precetto a quale legale rappresentante di Albatros S.r.l. e Controparte_1 in data 14.2.2012 ha avviato l'azione esecutiva nei confronti della società – poi interrotta a seguito del fallimento di quest'ultima – sicché, sotto questo profilo, deve ritenersi che l'istituto di credito abbia anche diligentemente continuato l'attività di recupero del credito.
In conclusione, va riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui, in presenza di una clausola fideiussoria di pagamento a prima richiesta, ha ritenuto la richiesta stragiudiziale di pagamento non sufficiente a impedire la decadenza di cui al citato art. 1957 c.c. e la liberazione del fideiussore.
4. Ciò posto, esclusa la decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c., occorre esaminare l'eccezione di estinzione delle fideiussioni, ai sensi dell'art. 1955 c.c., formulata dagli appellati nel giudizio di primo grado e riproposta nel presente giudizio di appello.
Gli appellanti, muovendo dalla considerazione che il fallimento di Albatros S.r.l. è stato chiuso con provvedimento del 3.12.2020 e che il ricorso monitorio è stato depositato in data 26.2.2021, hanno dedotto che, per effetto della chiusura del fallimento e della cancellazione della società dalla Camera di Commercio, era venuta meno ogni azione nei confronti della società stessa e pertanto era pregiudicato il loro diritto di surroga nel diritto di credito dell'istituto bancario nei confronti di Albatros
S.r.l.
pag. 8/12 L'appellante ha contrastato l'eccezione avversaria, evidenziando che il fallimento della debitrice principale e le conseguenti difficoltà recuperatorie dei garanti non potevano imputarsi al creditore e che, avendo la banca rivolto l'originaria diffida di pagamento del 13.7.2010 anche nei confronti dei garanti, il tempestivo pagamento del debito da parte degli stessi avrebbe consentito loro il pieno esercizio del diritto di surroga. L'eccezione di estinzione delle fideiussioni, ai sensi dell'art. 1955 c.c. non è fondata e dunque non meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.
La Suprema Corte ha precisato che la fattispecie di cui all'art. 1955 c.c. prevede, quale elemento imprescindibile, la colpa del creditore e la sussistenza di un pregiudizio giuridico nella sfera del fideiussore, rappresentato dalla perdita del diritto, occorrendo, all'uopo, che il creditore abbia omesso un'attività dovuta per legge o in forza di contratto. Il "fatto" del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 cod. civ. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire una precisa violazione di un dovere giuridico, imposto dalla legge o nascente dal contratto, integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, con conseguente sottrazione al fideiussore di concrete possibilità, esistenti nella sfera del creditore al tempo della garanzia, che gli avrebbero consentito l'attuazione dell'obbligazione garantita. Il pregiudizio deve, inoltre, essere giuridico, non solo economico, e concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 cod. civ., o di regresso ex art. 1950 cod. civ.), e non già nella sola, maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, 27.9.2011, n.19736; Cass. Civ., Sez. III, 16.6.2003, n. 9634; Cass. Civ.,
Sez. I, 17.4.2003, n. 6711; Cass. Civ., Sez. III, 27.1.2000, n. 675).
Declinando tali principi al caso di specie, va escluso che l'intervenuto fallimento di Albatros S.r.l. possa costituire un “fatto del creditore” a mente dell'art. 1955 c.c., non essendo in alcun modo correlato a un comportamento colposo – o comunque illecito – di e alla violazione da parte della stessa di un dovere giuridico, imposto CP_3 dalla legge o nascente dal contratto.
Per contro, va rilevato che, a seguito della declaratoria di fallimento della debitrice principale (intervenuta in data 23.12.2013), ha depositato istanza di CP_3 insinuazione al passivo in data 6.4.2014 – e dunque nel termine di sei mesi dalla declaratoria di fallimento;
cfr. Cass. Civ., Sez. I, 17.7.2009, n. 16807 – sicché, sotto questo profilo, nessuna censura può essere mossa alla condotta di CP_3
5. Passando a esaminare le doglianze sollevate da e Controparte_1 [...] in ordine alla non debenza della somma oggetto di ingiunzione, si rileva CP_2 che gli stessi hanno lamentato la mancata dimostrazione, a cura di Pt_2 dell'ammontare del credito azionato e la mancata indicazione, da parte della stessa dell'imputazione dei pagamenti ottenuti in sede di riparto dell'attivo Pt_2 fallimentare di Albatros S.r.l. L'appellante ha contrastato le deduzioni avversarie, rilevando di avere pienamente assolto agli oneri probatori a suo carico con la produzione del contratto di mutuo (doc.
pag. 9/12 1 fasc. monitorio) e precisando che l'importo ingiunto (pari a Euro 518.958,71, di cui
Euro 513.840,49 a titolo di capitale e Euro 5.117,68 a titoli di interessi) discendeva dalla differenza fra l'importo finanziato (Euro 1.200.000,00) e i pagamenti ricevuti in sede esecutiva e in sede fallimentare, dettagliatamente riportati nell'estratto al
31.7.2017 (all. Z fasc. appellante). Rileva, in proposito, la Corte che l'onere della prova gravante in capo alla creditrice è stato assolto attraverso la produzione del contratto di mutuo (doc. 1 fasc. monitorio), alla luce del principio generale in tema di mutuo, secondo cui il mutuante è tenuto a dare prova del titolo negoziale e ad allegare l'inadempimento del mutuatario, restando onere di quest'ultimo - o del garante che contesta la pretesa creditoria - dimostrare l'integrale pagamento delle somme dovute. L'appellante ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo prodotto, in seno alla procedura monitoria, i documenti giustificativi del credito vantato
(segnatamente, il contratto di mutuo, l'estratto notarile del contratto di mutuo e la lista dei movimenti, docc. 1, 7 e 8 fasc. monitorio) e allegato l'inadempimento degli appellati.
Quanto indicato è di per sé sufficiente a provare il credito.
Per contro, gli appellati non hanno negato, in sede di opposizione, la sussistenza del dedotto inadempimento, ma hanno articolato una serie di contestazioni che si rivelano, per quanto verrà esposto nel prosieguo, infondate. Analogamente, la mancata indicazione, da parte di dell'imputazione dei Pt_2 pagamenti conseguiti in sede esecutiva e fallimentare non è dirimente ai fini che qui rilevano, trovando applicazione, in difetto di indicazione, i principi generali in tema di imputazione del pagamento (art. 1193 c.c.).
6. Con riguardo, poi, alle restanti eccezioni sollevate dagli appellati in ordine alla irregolarità del contratto di mutuo, si rileva che gli appellati, nel giudizio di primo grado e nel presente giudizio di appello, hanno lamentato la mancanza del piano di ammortamento e la mancata indicazione dell'importo delle singole rate, l'incertezza sui criteri di calcolo del tasso di interesse e la conseguente incertezza sull'importo delle singole rate. L'appellante ha dedotto l'infondatezza delle censure avversarie, evidenziando che la mancanza del piano di ammortamento non costituisce una causa di invalidità e di irregolarità del contratto di mutuo. Con riguardo al tasso di interesse, l'appellante ha rilevato che il tasso di interesse era quello riportato nel documento di sintesi (all. E) al contratto di mutuo) e che, essendo previsto il rimborso con rate semestrali, il tasso era determinato sulla media aritmetica delle quotazioni mensili del parametro Euribor, con la conseguenza che nessuna incertezza sussisteva in ordine alla determinazione del tasso di interessi.
Rileva, in proposito, la Corte che le doglianze degli appellati in ordine alla mancanza del piano di ammortamento e alla conseguente incertezza in ordine all'ammontare delle singole rate non sono fondate.
pag. 10/12 Il piano di ammortamento è indicato come allegato al contratto di mutuo (doc. 1 fasc. monitorio e fasc. primo grado ) e, dunque, risultava presente al momento della CP_6 sottoscrizione del contratto di mutuo.
Il contratto di mutuo, con i relativi allegati, è completo in ogni sua parte, riporta tutte le condizioni applicate e tutti gli elementi necessari per il calcolo delle rate e degli interessi.
Per completezza, si rileva che l'eventuale mancanza del piano di ammortamento non è fonte di alcun vizio contrattuale, atteso che il piano di ammortamento è una mera modalità esplicativa delle condizioni già dedotte all'interno del contratto, con la finalità di illustrare al mutuatario lo sviluppo, tempo per tempo, del rapporto di finanziamento e, come tale, non può essere considerato un elemento costitutivo del contratto, né risulta indispensabile per ritenere la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme indicate (cfr. sul tema, ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. III, 26.6.2020, n. 12922).
Con riguardo, poi, all'incertezza in ordine al tasso di interesse applicato, si rileva che il tasso di interesse è riportato nel “documento di sintesi” allegato al contratto di mutuo (all. E); doc. 1 fasc. monitorio e fasc. primo grado appellante), che riassume le condizioni economiche del mutuo e, con riguardo al tasso di interesse, riporta che si tratta di tasso “Variabile”, “Tasso annuo in atto: 4,70%”, descrive il “Modo di determinazione del tasso annuo a regime”, il “Sistema di rimborso, ammortamento della quota capitale a tasso variabile”, le “Modalità di variazione del tasso” e il
“Parametro di variabilità”. L'allegato F) al contratto di mutuo illustra, invece, il criterio utilizzato dall'istituto di credito per la indicizzazione del tasso di interesse.
In altre parole, come si legge nel contratto di mutuo (art. 3), l'allegato F) riporta i criteri di determinazione del tasso di interesse, senza indicazione alcuna della cadenza delle rate, le quali sono indicate nel contratto di mutuo come “40 (quaranta) rate semestrali di ammortamento comprensive di capitale e interessi” (art. 2), sicché sotto questo profilo non sussiste alcuna incertezza né con riguardo alla cadenza delle rate
(semestrali), né con riguardo alla determinazione del tasso (illustrata all'allegato F).
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere riformata, con accoglimento dell'appello e rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dagli appellati e Controparte_1 Controparte_2
7. Sotto il profilo delle spese di lite del grado, gli appellati devono essere condannati, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'appellante e di
Tali spese sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal CP_3
D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata. Le spese vengono determinate, in applicazione dell'art. 92 c.p.c. e della regola della non ripetibilità delle spese eccessive o superflue (v. Cass Civ., n. 8688/2023; Cass. Civ., n. 17393/2017;
pag. 11/12 Cass. Civ., n. 17215/2015; Appello Milano, Sez. I, 11.7.2024), con liquidazione unica e con solidarietà dal lato attivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 9.5.2023, così provvede:
1. accoglie il terzo motivo di appello proposto da Controparte_7
2. rigetta l'opposizione proposta da e avverso il Controparte_1 Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 1000/2021 emesso dal Tribunale di Pavia in data 7.5.2021 nel procedimento avente n. 1234/21 R.G.;
3. condanna gli appellati al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio, liquidate in Euro 22.457,00 per compensi per il giudizio di primo grado e in Euro
14.239,00 per compensi per il giudizio di appello, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio, in favore dell'appellante e di con solidarietà dal lato attivo. Controparte_3
Così deciso in Milano, il 5.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Cristina Ravera Domenico Bonaretti
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Beatrice Siccardi Consigliere
Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2945/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e, per essa, Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(C.F. ) – in persona del procuratore
[...] P.IVA_2 Parte_3 elettivamente domiciliata in Milano (MI), Via Procaccini, n. 29, presso lo studio dell'Avv. Mauro Ardito, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. , elettivamente domiciliati in Milano (MI),
[...] C.F._2
Via Paleocapa n. 6, presso lo studio dell'Avv. Simone Bernasconi, che li rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLATI
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. e P. IVA in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bologna (BO), Via Galliera
n. 8, presso lo studio dell'Avv. Antonio Formaro, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia la Corte di Appello Ill.ma, contrariis rejectis, ed espletati gli accertamenti anche incidentali necessari e/o opportuni:
Accogliere il proposto appello e di conseguenza accogliere le domande tutte già proposte da questa difesa in primo grado, riformare l'impugnata sentenza e così giudicare:
Nel merito: rigettare in toto con sentenza provvisoriamente esecutiva l'opposizione ex adverso proposta, siccome infondata in fatto e in diritto, con conseguente integrale conferma del qui opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Pavia N.I. 1000/2021
N.R. 1234/2021 del 7/5/2021 e comunque rigettare ogni domanda di merito ed istruttoria ex adverso proposta;
per l'effetto condannare parte opponente al pagamento in favore di quanto ivi indicato per Parte_1 capitale, interessi e accessori, ivi compresa la rivalutazione monetaria, nonché alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del procedimento monitorio, oltre IVA
e CNA e successive occorrende, ivi compreso rimborso forfetario del 15%.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di parziale accoglimento dell'opposizione proposta, condannare parte opponente, anche nelle forme dell'ordinanza ingiunzione ex artt. 186 bis, ter, quater, c.p.c. al pagamento in favore di della somma risultante all'esito dell'espletanda Parte_1 istruttoria, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ed accessori, interessi commerciali ex D.L. 12.9.14 n 132 G.U. 12.9.14 convertito con
Legge 10.11.14 n. 162 in G.U. 10.11.14 n. 261 in vigore dal 11.11.14 e successive integrazioni e rettifiche ivi compresa la rivalutazione monetaria;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CNA e successive occorrende, ivi compreso rimborso forfetario del 15%, con ordine di restituzione di quanto se del caso pagato agli odierni appellati.
Si dichiara formalmente di non accettare il contraddittorio su domande, istanze, deduzioni e\o eccezioni nuove.
Per e Controparte_1 Controparte_2
In via preliminare nel rito:
1) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati, il passaggio in giudicato della sentenza n. 581/2023 emessa dal Tribunale di Pavia e pubblicata in data 9 maggio
2023, nella parte in cui ha accertato la nullità parziale della fideiussione sottoscritta dagli appellati con specifico riferimento alla disposizione contrattuale che derogava il termine di cui all'art. 1957 c.c., con tutti i conseguenti effetti;
Nel merito:
2) in caso di mancato accoglimento della precedente conclusione, rigettare il proposto appello e l'intervento effettuato da in quanto, per tutti i motivi CP_3 indicati, infondato in fatto e in diritti e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata, dichiarando e accertando, per tutti i motivi indicati, la nullità della clausola contenuta nella fideiussione firmata dagli appellati e derogativa del termine di cui all'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, dichiarare che tale deroga non è opponibile agli appellati e che nulla gli stessi devono in quanto il creditore principale ha fatto decorre il termine previsto da tale disposizione codicistica;
Nel merito in via subordinata:
3) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati, la non debenza da parte degli appellati dell'importo ingiunto per estinzione dei contratti fideiussori ex art. 1955 c.c. e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare e/o dichiarare comunque privo di efficacia nei confronti dei medesimi il decreto ingiuntivo opposto;
4) In caso di mancato accoglimento delle precedenti conclusioni, per tutti i motivi indicati, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo oggetto di causa nella
pag. 2/12 parte inerente la determinazione del tasso di interesse e, per l'effetto, dichiarare che nulla era ed è dovuto a tale titolo;
5) In via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, l'eventuale minor somma dovuta dai sigg.ri a titolo di saldo del contratto CP_1 di mutuo oggetto di causa, rispetto a quello richiesto da controparte;
6) accertare gli interessi applicati da il relativo importo pagato e, nel caso CP_3 di mancato accoglimento delle precedenti conclusioni, quanto eventualmente ancora dovuto a tale titolo;
7) In via istruttoria Cont Ordinare, ex art. 210 c.p.c., a e Banca popolare di Controparte_4
Bergamo di produrre le fideiussioni utilizzate negli anni 2006/2007 e 2008;
8) Spese, competenze ed onorari, oltre al 4% c.p.a e IVA integralmente refusi da parte di e da parte di e distratti, per tutti i motivi indicati, a favore Pt_2 CP_3 dell'avv. Bernasconi;
9) Condannare e per tutti i motivi indicati, al pagamento della Pt_2 CP_3 somma ritenuta di giustizia, ex art. 96 c.p.c. e anche tale importo distratto a favore dell'avv. Bernasconi.
Per Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza n.
581/2023 del Tribunale di Pavia pubblicata in data 09.05.2023:
-Accogliere l'appello proposto dalla cessionaria del credito per i motivi esposti a cui si è associata la scrivente difesa e, per l'effetto,
-Respingere tutte le domande di controparte (odierna appellata) in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
-Accertare e dichiarare la legittimità della condotta della cessionaria sotto tutti i profili dedotti in giudizio da controparte, per i motivi tutti esposti in narrativa, e rigettare per l'effetto ogni domanda formulata ex adverso, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1000/2021 (RG 1234/2021);
Con ogni più ampia riserva istruttoria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Milano emetteva su ricorso di quale mandataria di Parte_2
decreto ingiuntivo n. 1000/2021, con il quale ingiungeva a Parte_1
e in solido tra loro, in qualità di fideiussori di Controparte_1 Controparte_2
Albatros S.r.l., il pagamento della somma di Euro 518.958,71, oltre interessi e spese.
2. e proponevano opposizione al decreto Controparte_1 Controparte_2 ingiuntivo e deducevano:
pag. 3/12 - il difetto di prova del credito azionato da non essendo la prova della Parte_2 relativa cessione da a ricavabile Controparte_3 Parte_1 dall'avviso pubblicato nella G.U., prodotto in sede monitoria;
- la nullità totale o parziale delle fideiussioni “omnibus” rilasciate dagli stessi opponenti, per contrarietà al divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, c. 2, lett. a), L. n. 287/90, alla luce del provvedimento della Banca d'Italia del 2.5.2005 n.
55;
- nell'ipotesi di nullità parziale e, in particolare, di invalidità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., l'assenza di azioni intraprese dalla creditrice nei confronti di
Albatros S.r.l. a far tempo dalla risoluzione del contratto di mutuo (avvenuta in data
13.7.2010) sino al momento del fallimento della stessa Albatros S.r.l. (intervenuto il
23.12.2013);
- in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di nullità di cui sopra, il diritto al risarcimento del danno derivante dalla menzionata condotta illegittima dell'istituto di credito;
- l'intervenuta estinzione delle fideiussioni ex art. 1955 c.c., essendo stato leso il loro diritto di surrogazione ex art. 1949 c.c. e di regresso ex art. 1950 c.c.;
- il difetto di prova della somma ingiunta, non avendo l'opposta chiarito i conteggi che avrebbero portato alla quantificazione del credito oggetto di ingiunzione;
- la mancata indicazione, nel contratto di mutuo, a tasso variabile, sottoscritto da
Albatros S.r.l., del piano di ammortamento e l'incertezza sulla determinazione del tasso di interesse, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117
T.U.B.
Gli attori in opposizione chiedevano, pertanto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento e, in via subordinata, instavano per il risarcimento del danno e per la quantificazione del credito in misura inferiore rispetto a quanto richiesto.
3. (e per essa si costitutiva in giudizio, Parte_1 Parte_2 deducendo, ai fini che qui rilevano:
- l'assenza di nullità assoluta della fideiussione “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale;
- per quanto riguarda l'ipotizzata nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957
c.c., la decorrenza del termine di cui al citato art. 1957 c.c. non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse, che, nel caso di specie, era fissata al 20.1.2027 e comunque il compimento da parte dell'istituto di credito di atti di recupero del credito (segnatamente, la notifica alla debitrice principale di atto di precetto in data 21.9.2011 e, successivamente, l'avvio del pignoramento immobiliare, poi interrotto a seguito dell'intervenuta dichiarazione di fallimento);
- l'assenza, nel caso di specie, di aggravio della posizione del fideiussore, secondo la ratio dell'art. 1957 c.c.;
pag. 4/12 - l'opponibilità in compensazione al cessionario dei soli controcrediti del debitore ceduto suscettibili di compensazione legale, trattandosi di credito ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione;
- quanto alla richiesta di risarcimento, l'impossibilità di quantificare il danno nell'importo oggetto di ingiunzione;
- l'infondatezza dell'eccezione di estinzione delle fideiussioni ex art. 1955 c.c., non potendosi qualificare il fallimento del debitore principale alla stregua di “fatto del creditore” impeditivo della surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore;
- la sussistenza della prova del credito, alla luce del principio generale in tema di responsabilità contrattuale e, in ogni caso, l'intervenuto accertamento in sede fallimentare;
- l'infondatezza delle eccezioni circa la presunta irregolarità del mutuo.
4. Interveniva in giudizio la cedente la quale evidenziava, per quanto Controparte_3 concerne, nello specifico, l'eccezione di nullità delle fideiussioni, che i fideiussori non erano da considerarsi quali “consumatori” e che la prova dell'applicazione uniforme delle clausole incombeva, in ogni caso, sugli stessi fideiussori, quali attori in opposizione.
5. Il Tribunale di Pavia, con sentenza pronunciata in data 9.5.2023, qui appellata, accoglieva l'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la convenuta opposta e l'intervenuta, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite agli opponenti.
Il Tribunale accertava che aveva comunicato al debitore principale e Controparte_3 ai garanti, in data 13.7.2010, la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto di mutuo, sicché il credito era divenuto esigibile a tale data. Dichiarava la nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 41994/2021. Con precipuo riguardo alla previsione di cui all'art. 1957 c.c., riteneva che l'istituto di credito non avesse tempestivamente agito con la debitrice principale, avendo intrapreso l'azione esecutiva quando il termine semestrale di cui alla citata disposizione era ormai decorso, laddove la mera richiesta stragiudiziale di pagamento non poteva considerarsi sufficiente ad impedire la decadenza di cui al citato art. 1957
c.c., anche in presenza di una clausola fideiussoria che preveda il pagamento a prima richiesta.
6. (e per essa ha appellato la sentenza Parte_1 Parte_2 davanti a questa Corte, articolando tre motivi di gravame.
e si sono costituiti in giudizio, contestando Controparte_1 Controparte_2 quanto sostenuto ex adverso e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Si è costituita in giudizio anche associandosi ai motivi di gravame Controparte_3 proposti dall'appellante e chiedendo l'accoglimento dell'appello.
pag. 5/12 Il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e, all'udienza del 5.2.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato il difetto di motivazione della sentenza impugnata in merito all'interpretazione e applicazione del disposto dell'art. 1957 c.c.
L'appellante, muovendo da una decisione della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. II,
29.1.2016, n. 1724), secondo cui la ratio dell'art. 1957 c.c. è quella di limitare nel tempo (a sei mesi) per il fideiussore l'incertezza sulla inadempienza del debitore garantito, ha evidenziato che, nel caso di specie, l'eventuale ritardo della banca non aveva danneggiato in alcun modo i fideiussori. Ha rilevato, in particolare, che trattandosi di mutuo, il debito era cristallizzato, a seguito dell'inadempimento del mutuatario, di guisa che un eventuale ritardo del creditore nel proporre l'azione contro il debitore principale non arrecava alcun danno al fideiussore;
inoltre, nel caso di specie, essendo intervenuto il fallimento di Albatros S.r.l., i fideiussori erano al riparo da qualsiasi rischio di peggioramenti delle capacità economiche della società debitrice principale;
infine, a fronte di un importo mutuato da Albatros di Euro 1.200.000,00 e di un impegno dei fideiussori per un importo complessivo Euro 1.560.000,00, la somma ingiunta era pari a Euro 513.840,49, sicché la tempistica seguita dalla banca non aveva, di fatto, arrecato alcun pregiudizio ai fideiussori.
Il primo motivo di gravame non è fondato.
Osserva, in proposito, la Corte che la causa di estinzione della fideiussione prevista dall'art. 1957 c.c. – liberazione del fideiussore per mancato esercizio del diritto da parte del creditore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita – opera in modo oggettivo, a prescindere dall'atteggiamento colposo o meno del creditore e senza che assuma alcun rilievo il danno, conseguendo la invocata decadenza "ipso facto" al mancato diacronico esercizio del diritto (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 27.9.2011, n. 19736). Dal che ne discende che le deduzioni dell'appellante in ordine all'insussistenza di un danno in capo ai fideiussori conseguente all'eventuale ritardo della banca sono prive di rilievo, non venendo in rilievo, nella fattispecie di cui all'art. 1957 c.c. la sussistenza di un danno per il fideiussore.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la statuizione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provata l'intesa anticoncorrenziale sulla base della presunzione che avesse continuato a dare applicazione CP_3 all'intesa, trascurando, tuttavia, di considerare che le fideiussioni, nel caso di specie, erano state rilasciate nell'anno 2006 su modulistica e a favore di Banco di Sicilia
S.p.A.
pag. 6/12 L'appellante ha dunque invocato il difetto di prova, da parte dei debitori, dell'adesione da parte della creditrice all'originaria intesa anticoncorrenziale, alla data di sottoscrizione delle fideiussioni.
Gli appellati hanno contrastato le deduzioni avversarie, evidenziando che il Banco di
Sicilia, al momento della sottoscrizione della fideiussione, era uno degli istituti di credito più antichi d'Italia e un primario istituto di credito a livello nazionale che, nell'anno 2007, aveva realizzato una delle più importanti operazioni di fusione bancaria, dando vita ad la quale non si era in alcun modo adeguata al CP_3 provvedimento di Banca d'Italia n. 55/23. Gli appellati hanno precisato che, al momento della sottoscrizione delle fideiussioni, l'intesa anticoncorrenziale, oggetto della sanzione, era ancora in vigore in tutti gli istituti di credito italiani, di guisa che la clausola 6 del testo contrattuale era affetta da nullità e trovava applicazione il disposto dell'art. 1957 c.c.
Rileva, in proposito, la Corte che, sebbene le fideiussioni siano state sottoscritte in data 14.7.2006 e, dunque, al di fuori del periodo considerato dal provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 (relativo al periodo dall'ottobre 2002, momento nel quale venne predisposto il modulo ABI, sino al maggio 2005), dall'esame comparativo del contenuto delle stesse e dello schema generale costituente l'intesa vietata, emerge che la clausola 6) del contratto di fideiussione riproduce fedelmente la clausola 6) propria dello schema costituente l'intesa anti-concorrenziale vietata, senza che sia desumibile dal contratto – o comunque altrimenti comprovata – una diversa volontà delle parti
(cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 30.12.2021, n. 41994; Cass. Civ., Sez. III, 23.11.2022, n.
34418).
A ciò occorre aggiungere che la vicinanza temporale dei contratti in questione
(14.7.2006) al periodo preso in considerazione nel provvedimento della Banca d'Italia non consente, in relazione alla presente controversia, di considerare estranea ai contratti per cui è causa la valutazione contenuta nel detto provvedimento in ordine al rilievo dell'intesa anticoncorrenziale.
In conclusione, il motivo di gravame deve essere rigettato, in quanto infondato.
3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la statuizione del giudice di primo grado nella parte in cui ha escluso che la richiesta stragiudiziale di CP_3 di pagamento rivolta al debitore principale e ai garanti, in presenza di una clausola fideiussoria di pagamento a prima richiesta fosse sufficiente a impedire la decadenza, ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Gli appellati hanno dedotto l'infondatezza del motivo, evidenziando, per un verso, che l'istanza del creditore contemplata dall'art. 1957 c.c. deve consistere in un atto di natura giudiziale – e non in una mera richiesta stragiudiziale – e, per altro verso, che l'azione giudiziaria esperita dalla creditrice nei confronti dei fideiussori – con la notifica del decreto ingiuntivo – era intervenuta a distanza di oltre undici anni dalla risoluzione del contratto di mutuo (avvenuta con comunicazioni del 13.7.2010; doc. 3,
4, 5 fasc. monitorio).
Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento.
pag. 7/12 La Suprema Corte ha statuito che, nelle fideiussioni a prima richiesta, l'osservanza dell'onere di cui all'art. 1957 c.c. è soddisfatto dalla richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria, atteso che, diversamente opinando, sussisterebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (cfr. Cass. Civ., n. 22346/2017; nello stesso senso, anche, Cass. Civ., n. 13078/2008 e Cass. Civ., n. 7345/1995).
La Suprema Corte ha invero argomentato che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria (Cass. n.
13078/2008 cit.).
Nel caso di specie, le fideiussioni omnibus sono a prima richiesta, come si evince chiaramente dal contenuto della clausola 7), a mente della quale “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente al Banco, a semplice richiesta scritta, quanto dovutogli per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Risulta che la banca, con lettere del 13.7.2010, inviate al debitore principale e ai garanti ha risolto il rapporto di mutuo, con conseguente decadenza dal termine e ha chiesto il pagamento (docc. 3, 4 e 5 fasc. appellante) e tanto basta a soddisfare l'onere ai fini dell'escussione della garanzia a prima richiesta. Per completezza, va rilevato che in data 5.1.2012 l'istituto di credito ha notificato l'atto di precetto a quale legale rappresentante di Albatros S.r.l. e Controparte_1 in data 14.2.2012 ha avviato l'azione esecutiva nei confronti della società – poi interrotta a seguito del fallimento di quest'ultima – sicché, sotto questo profilo, deve ritenersi che l'istituto di credito abbia anche diligentemente continuato l'attività di recupero del credito.
In conclusione, va riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui, in presenza di una clausola fideiussoria di pagamento a prima richiesta, ha ritenuto la richiesta stragiudiziale di pagamento non sufficiente a impedire la decadenza di cui al citato art. 1957 c.c. e la liberazione del fideiussore.
4. Ciò posto, esclusa la decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c., occorre esaminare l'eccezione di estinzione delle fideiussioni, ai sensi dell'art. 1955 c.c., formulata dagli appellati nel giudizio di primo grado e riproposta nel presente giudizio di appello.
Gli appellanti, muovendo dalla considerazione che il fallimento di Albatros S.r.l. è stato chiuso con provvedimento del 3.12.2020 e che il ricorso monitorio è stato depositato in data 26.2.2021, hanno dedotto che, per effetto della chiusura del fallimento e della cancellazione della società dalla Camera di Commercio, era venuta meno ogni azione nei confronti della società stessa e pertanto era pregiudicato il loro diritto di surroga nel diritto di credito dell'istituto bancario nei confronti di Albatros
S.r.l.
pag. 8/12 L'appellante ha contrastato l'eccezione avversaria, evidenziando che il fallimento della debitrice principale e le conseguenti difficoltà recuperatorie dei garanti non potevano imputarsi al creditore e che, avendo la banca rivolto l'originaria diffida di pagamento del 13.7.2010 anche nei confronti dei garanti, il tempestivo pagamento del debito da parte degli stessi avrebbe consentito loro il pieno esercizio del diritto di surroga. L'eccezione di estinzione delle fideiussioni, ai sensi dell'art. 1955 c.c. non è fondata e dunque non meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.
La Suprema Corte ha precisato che la fattispecie di cui all'art. 1955 c.c. prevede, quale elemento imprescindibile, la colpa del creditore e la sussistenza di un pregiudizio giuridico nella sfera del fideiussore, rappresentato dalla perdita del diritto, occorrendo, all'uopo, che il creditore abbia omesso un'attività dovuta per legge o in forza di contratto. Il "fatto" del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 cod. civ. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire una precisa violazione di un dovere giuridico, imposto dalla legge o nascente dal contratto, integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, con conseguente sottrazione al fideiussore di concrete possibilità, esistenti nella sfera del creditore al tempo della garanzia, che gli avrebbero consentito l'attuazione dell'obbligazione garantita. Il pregiudizio deve, inoltre, essere giuridico, non solo economico, e concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 cod. civ., o di regresso ex art. 1950 cod. civ.), e non già nella sola, maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, 27.9.2011, n.19736; Cass. Civ., Sez. III, 16.6.2003, n. 9634; Cass. Civ.,
Sez. I, 17.4.2003, n. 6711; Cass. Civ., Sez. III, 27.1.2000, n. 675).
Declinando tali principi al caso di specie, va escluso che l'intervenuto fallimento di Albatros S.r.l. possa costituire un “fatto del creditore” a mente dell'art. 1955 c.c., non essendo in alcun modo correlato a un comportamento colposo – o comunque illecito – di e alla violazione da parte della stessa di un dovere giuridico, imposto CP_3 dalla legge o nascente dal contratto.
Per contro, va rilevato che, a seguito della declaratoria di fallimento della debitrice principale (intervenuta in data 23.12.2013), ha depositato istanza di CP_3 insinuazione al passivo in data 6.4.2014 – e dunque nel termine di sei mesi dalla declaratoria di fallimento;
cfr. Cass. Civ., Sez. I, 17.7.2009, n. 16807 – sicché, sotto questo profilo, nessuna censura può essere mossa alla condotta di CP_3
5. Passando a esaminare le doglianze sollevate da e Controparte_1 [...] in ordine alla non debenza della somma oggetto di ingiunzione, si rileva CP_2 che gli stessi hanno lamentato la mancata dimostrazione, a cura di Pt_2 dell'ammontare del credito azionato e la mancata indicazione, da parte della stessa dell'imputazione dei pagamenti ottenuti in sede di riparto dell'attivo Pt_2 fallimentare di Albatros S.r.l. L'appellante ha contrastato le deduzioni avversarie, rilevando di avere pienamente assolto agli oneri probatori a suo carico con la produzione del contratto di mutuo (doc.
pag. 9/12 1 fasc. monitorio) e precisando che l'importo ingiunto (pari a Euro 518.958,71, di cui
Euro 513.840,49 a titolo di capitale e Euro 5.117,68 a titoli di interessi) discendeva dalla differenza fra l'importo finanziato (Euro 1.200.000,00) e i pagamenti ricevuti in sede esecutiva e in sede fallimentare, dettagliatamente riportati nell'estratto al
31.7.2017 (all. Z fasc. appellante). Rileva, in proposito, la Corte che l'onere della prova gravante in capo alla creditrice è stato assolto attraverso la produzione del contratto di mutuo (doc. 1 fasc. monitorio), alla luce del principio generale in tema di mutuo, secondo cui il mutuante è tenuto a dare prova del titolo negoziale e ad allegare l'inadempimento del mutuatario, restando onere di quest'ultimo - o del garante che contesta la pretesa creditoria - dimostrare l'integrale pagamento delle somme dovute. L'appellante ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo prodotto, in seno alla procedura monitoria, i documenti giustificativi del credito vantato
(segnatamente, il contratto di mutuo, l'estratto notarile del contratto di mutuo e la lista dei movimenti, docc. 1, 7 e 8 fasc. monitorio) e allegato l'inadempimento degli appellati.
Quanto indicato è di per sé sufficiente a provare il credito.
Per contro, gli appellati non hanno negato, in sede di opposizione, la sussistenza del dedotto inadempimento, ma hanno articolato una serie di contestazioni che si rivelano, per quanto verrà esposto nel prosieguo, infondate. Analogamente, la mancata indicazione, da parte di dell'imputazione dei Pt_2 pagamenti conseguiti in sede esecutiva e fallimentare non è dirimente ai fini che qui rilevano, trovando applicazione, in difetto di indicazione, i principi generali in tema di imputazione del pagamento (art. 1193 c.c.).
6. Con riguardo, poi, alle restanti eccezioni sollevate dagli appellati in ordine alla irregolarità del contratto di mutuo, si rileva che gli appellati, nel giudizio di primo grado e nel presente giudizio di appello, hanno lamentato la mancanza del piano di ammortamento e la mancata indicazione dell'importo delle singole rate, l'incertezza sui criteri di calcolo del tasso di interesse e la conseguente incertezza sull'importo delle singole rate. L'appellante ha dedotto l'infondatezza delle censure avversarie, evidenziando che la mancanza del piano di ammortamento non costituisce una causa di invalidità e di irregolarità del contratto di mutuo. Con riguardo al tasso di interesse, l'appellante ha rilevato che il tasso di interesse era quello riportato nel documento di sintesi (all. E) al contratto di mutuo) e che, essendo previsto il rimborso con rate semestrali, il tasso era determinato sulla media aritmetica delle quotazioni mensili del parametro Euribor, con la conseguenza che nessuna incertezza sussisteva in ordine alla determinazione del tasso di interessi.
Rileva, in proposito, la Corte che le doglianze degli appellati in ordine alla mancanza del piano di ammortamento e alla conseguente incertezza in ordine all'ammontare delle singole rate non sono fondate.
pag. 10/12 Il piano di ammortamento è indicato come allegato al contratto di mutuo (doc. 1 fasc. monitorio e fasc. primo grado ) e, dunque, risultava presente al momento della CP_6 sottoscrizione del contratto di mutuo.
Il contratto di mutuo, con i relativi allegati, è completo in ogni sua parte, riporta tutte le condizioni applicate e tutti gli elementi necessari per il calcolo delle rate e degli interessi.
Per completezza, si rileva che l'eventuale mancanza del piano di ammortamento non è fonte di alcun vizio contrattuale, atteso che il piano di ammortamento è una mera modalità esplicativa delle condizioni già dedotte all'interno del contratto, con la finalità di illustrare al mutuatario lo sviluppo, tempo per tempo, del rapporto di finanziamento e, come tale, non può essere considerato un elemento costitutivo del contratto, né risulta indispensabile per ritenere la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme indicate (cfr. sul tema, ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. III, 26.6.2020, n. 12922).
Con riguardo, poi, all'incertezza in ordine al tasso di interesse applicato, si rileva che il tasso di interesse è riportato nel “documento di sintesi” allegato al contratto di mutuo (all. E); doc. 1 fasc. monitorio e fasc. primo grado appellante), che riassume le condizioni economiche del mutuo e, con riguardo al tasso di interesse, riporta che si tratta di tasso “Variabile”, “Tasso annuo in atto: 4,70%”, descrive il “Modo di determinazione del tasso annuo a regime”, il “Sistema di rimborso, ammortamento della quota capitale a tasso variabile”, le “Modalità di variazione del tasso” e il
“Parametro di variabilità”. L'allegato F) al contratto di mutuo illustra, invece, il criterio utilizzato dall'istituto di credito per la indicizzazione del tasso di interesse.
In altre parole, come si legge nel contratto di mutuo (art. 3), l'allegato F) riporta i criteri di determinazione del tasso di interesse, senza indicazione alcuna della cadenza delle rate, le quali sono indicate nel contratto di mutuo come “40 (quaranta) rate semestrali di ammortamento comprensive di capitale e interessi” (art. 2), sicché sotto questo profilo non sussiste alcuna incertezza né con riguardo alla cadenza delle rate
(semestrali), né con riguardo alla determinazione del tasso (illustrata all'allegato F).
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere riformata, con accoglimento dell'appello e rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dagli appellati e Controparte_1 Controparte_2
7. Sotto il profilo delle spese di lite del grado, gli appellati devono essere condannati, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'appellante e di
Tali spese sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal CP_3
D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata. Le spese vengono determinate, in applicazione dell'art. 92 c.p.c. e della regola della non ripetibilità delle spese eccessive o superflue (v. Cass Civ., n. 8688/2023; Cass. Civ., n. 17393/2017;
pag. 11/12 Cass. Civ., n. 17215/2015; Appello Milano, Sez. I, 11.7.2024), con liquidazione unica e con solidarietà dal lato attivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 9.5.2023, così provvede:
1. accoglie il terzo motivo di appello proposto da Controparte_7
2. rigetta l'opposizione proposta da e avverso il Controparte_1 Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 1000/2021 emesso dal Tribunale di Pavia in data 7.5.2021 nel procedimento avente n. 1234/21 R.G.;
3. condanna gli appellati al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio, liquidate in Euro 22.457,00 per compensi per il giudizio di primo grado e in Euro
14.239,00 per compensi per il giudizio di appello, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio, in favore dell'appellante e di con solidarietà dal lato attivo. Controparte_3
Così deciso in Milano, il 5.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Cristina Ravera Domenico Bonaretti
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