Articolo 2 della Legge 25 marzo 1953, n. 204
Articolo 1
Versione
14 aprile 1953
Art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 14 aprile 1953