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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 3614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3614 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10376/2025 VG.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De CA Giudice rel. Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.9.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Nadia Bristot presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Nadia Bristot presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 18 settembre 2007 (anno 2007 atto n. 1637 reg. parte 1) In comunione legale dei beni. con il figlio nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1
1 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.09.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita 20127Milano (MI) Viale Monza n. 38, in comproprietà dei coniugi, viene assegnata con gli arredi che la compongono a che vi Parte_1 abiterà con il figlio minore CA, tutte le spese relative alle utenze saranno a carico esclusivo della stessa così come le spese condominiali ordinarie e di manutenzione ordinaria. Rimarrà a carico esclusivo del marito l'intera rata del mutuo fino alla data di compravendita dell'abitazione, mentre saranno suddivise al 50% tra i coniugi le spese condominiali straordinarie e di manutenzione straordinaria dell'abitazione. Il marito lascerà la casa coniugale entro il mese di giugno 2025, portando con sè tutti i propri effetti personali e spostando la residenza nella nuova sistemazione abitativa che troverà;
3) al momento della sottoscrizione del presente ricorso, la casa coniugale viene messa in vendita a un prezzo concordato tra i comproprietari, tramite un'agenzia immobiliare incaricata da entrambi i coniugi e l'importo che si ricaverà dalla compravendita, al netto dell'estinzione del mutuo residuo e delle spese condominiali residue, sarà così ripartito tra le parti: l'80% a favore della moglie, oltre a eventuali rimborsi di importi per le rate di mutuo corrisposte dalla moglie prima della vendita, e il 20% al marito. La somma così ricavata servirà a per acquistare una nuova abitazione che verrà intestata Parte_2 in via esclusiva al figlio minore CA con usufrutto al padre;
4) il figlio minore CA sarà affidato in modo esclusivo alla madre entrambi i genitori, mantenendo la residenza nella casa coniugale;
5) salvo diverso migliore accordo tra i genitori che potrà sempre essere preso compatibilmente con le esigenze del figlio e con quelle degli stessi coniugi, il figlio minore CA starà col padre un giorno infrasettimanale con pernottamento e, a settimane alternate, anche dal sabato mattina alla domenica sera quando CA vorrà mentre, nelle settimane in cui il figlio non starà col padre nel week end, potrà trascorrere con lui in settimana anche due giorni con eventuale pernottamento. Di settimana in settimana, i genitori si accorderanno preventivamente sui giorni di propria spettanza;
6) nei mesi estivi, al termine del periodo scolastico, i genitori si accorderanno sulle attività ricreative e/o campi scuola da fare frequentare al figlio e i relativi costi saranno considerati spese straordinarie da ripartire tra i genitori nella misura concordata al successivo punto 9) del presente ricorso;
7) sempre nel periodo estivo, il padre potrà stare con CA 10 (dieci) giorni consecutivi da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno, compatibilmente con il periodo di ferie del padre e le esigenze del figlio;
8) per le festività natalizie, ad anni alterni, CA trascorrerà il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro, così come il giorno di Capodanno con un genitore e il giorno dell'Epifania con l'altro: in particolare i coniugi concordano che la turnazione inizierà dal corrente anno e il figlio minore trascorrerà con la madre
2 il giorno di Natale e il giorno dell'Epifania. Riguardo alle vacanze pasquali, verranno trascorse ad anni alterni con un genitore e i coniugi concordano che la turnazione inizierà dal corrente anno con tale periodo spettante alla madre;
9) stante quanto concordato al precedente punto 3), il padre non verserà alcun assegno di mantenimento per i 50 (cinquanta) mesi successivi alla vendita della casa coniugale, per poi versare - entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese - a favore della madre un assegno mensile di importo non inferiore a € 200,00= mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, importo che verrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la cura, l'istruzione, la crescita e la salute di CA, così come indicate specificamente nelle linee guida dell'Ill.mo Tribunale adito, previamente concordate e documentate. L'assegno unico spetterà alla madre dalla sottoscrizione del presente Parte_1 ricorso, così come le detrazioni;
10) i coniugi si danno sin d'ora il reciproco assenso al rilascio dei documenti per l'espatrio per sé e per il figlio minore CA.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto del figlio deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a Milano il 18 settembre 2007
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
3 6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale. Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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