Accoglimento
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/06/2025, n. 5605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5605 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2025
N. 05605/2025REG.PROV.COLL.
N. 07573/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7573 del 2022, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
OR -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Marabini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Forlì, via Giorgio Regnoli 51;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis , n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor-OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 il consigliere Carmelina Addesso e uditi per le parti l’avvocato Salvatore Dell'Alpi su delega dell’avvocato Giulio Marabino e l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dal verbale della Commissione di valutazione e avanzamento dell’Arma dei carabinieri prot. n. 50/10 del 16 giugno 2017, recante, ai sensi dell’art. 1051, comma 2, lett. d), c.m., la sospensione della procedura di avanzamento ad anzianità al grado di brigadiere del vice brigadiere -OMISSIS-, in quanto “ in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni ”.
2. L’interessato ha proposto ricorso al T.a.r. per il Lazio affidato ad un unico complesso motivo (esteso da pagina 10 a pagina 14 del gravame), incentrato sull’illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 Cost., dell’art. 1051, comma 2, lett. d) c.m. nella parte in cui impone di escludere dall’avanzamento i militari “ in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni ”, senza distinguerne le ragioni, ivi comprendendo la malattia dipendente da motivi di servizio.
3. L’impugnata sentenza – T.a.r. per il Lazio, sez. I bis , n. -OMISSIS-:
a) ha preso atto della sopravvenienza della norma sancita dall’art. 1051 bis c.m. (introdotto dal d.lgs. n. 173 del 2019) di cui ha affermato l’efficacia retroattiva anche alla luce della circolare ministeriale del 2 novembre 2020;
b) ha ritenuto realizzata una fattispecie di invalidità sopravvenuta;
c) ha assorbito tutti i restanti motivi e censure;
d) ha annullato il provvedimento impugnato;
e) ha compensato fra le parti le spese di lite.
4. Ha interposto appello il Ministero della difesa – con ricorso notificato e depositato rispettivamente in data 3 e 4 ottobre 2022 – articolando un unico motivo (esteso da pagina 3 a pagina 4 del gravame) a mezzo del quale ha dedotto che l’art. 1051 bis c.m. è inapplicabile alla fattispecie per cui è causa, come emerge anche dalla circolare del 2 novembre 2020 che il T.a.r. mostra di avere considerato, fraintendendone, tuttavia, il significato.
5. L’intimato si è costituto per resistere, con comparsa di stile, in data 5 aprile 2023 e successivamente, in data 12 giugno 2025 ha prodotto documentazione.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 24 giugno 2025.
7. L’appello è fondato e deve essere accolto.
8. Preliminarmente il collegio:
a) rileva l’inammissibilità e, dunque, l’inutilizzabilità della documentazione prodotta in data 12 giugno 2024, in violazione del termine perentorio sancito dall’art. 73, comma 1, c.p.a. (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. IV, n. 5560 del 2021; sez. V, n. 3462 del 2015). In ogni caso, i documenti attestano esclusivamente che la promozione al grado superiore è stata disposta con l’espressa riserva dell’esito del presente giudizio, al pari del pagamento delle differenze stipendiali);
b) prende atto che i motivi sviluppati in prime cure non sono stati riproposti ex art. 101, comma 2, c.p.a., il che impedisce al Consiglio di Stato di esaminarli in sede di appello (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Ad. plen. n. 14 del 2023).
9. Nel merito si osserva che l’art. 1051 bis c.m. consente la promozione - a decorrere dal 1 luglio 2017- del personale cessato dal servizio per determinate cause ivi menzionate, solo allorché ricorrano, indefettibilmente e congiuntamente, le seguenti condizioni:
i) che l’evento che ha reso impossibile la valutazione in avanzamento intervenga dopo il 1 luglio 2017;
ii) che il militare abbia maturato la permanenza minima nel grado utile all’avanzamento dopo il 1 luglio 2017;
iii) che l’aliquota di avanzamento sia stata formata dopo il 1 luglio 2017.
10. La disposizione, in quanto derogatoria al principio della necessaria permanenza in servizio ai fini dell’avanzamento sancito dall’art. 1051 c.m., è di stretta esegesi anche con riguardo alla sua portata retroattiva, come chiarito sia dalla circolare Persomil del 2 novembre 2020 che dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. I, parere n. 1486 del 2023; cfr., anche, la sentenza di questa sezione n. 6980 del 2023).
11. La mancanza anche di una sola delle condizioni normativamente previste rende inapplicabile la deroga e determina la fisiologica applicazione della disciplina generale dettata dall’art. 1051 c.m. che subordina la promozione all’attualità della permanenza in servizio, in conformità con l’interesse dell’amministrazione alla migliore utilizzazione del personale militare (parere n. 1486 del 2023, cit.).
12. Nel caso di specie difettano tutte le condizioni contemplate dall’art. 1051 bis c.m., atteso che:
a) l’evento che ha reso impossibile l’avanzamento dell’interessato è avvenuto prima del 1 luglio 2017 (cfr. lettera del dipartimento di medicina legale CMMML Padova del 23 giugno 2017 da cui risulta l’assenza dal servizio per 159 giorni a decorrere dal 15 gennaio 2017: doc. 17 produzione primo grado ricorrente);
b) il militare ha maturato la permanenza minima nel grado utile all’avanzamento prima del 1 luglio 2017, essendo andato in valutazione con l’aliquota del 31 dicembre 2016;
c) l’aliquota di avanzamento da cui è stato escluso è stata formata prima del 30 settembre 2017 (punto 3 della circolare richiamata dal T.a.r.);
d) la promozione al grado superiore decorrerebbe prima del 1 luglio 2017, avendo il militare maturato l’anzianità minima in data 29 giugno 2016.
13. La posizione dell’appellato è, quindi, totalmente estranea all’ambito di disciplina dell’art. 1051 bis c.m. e correttamente l’amministrazione ne ha disposto l’esclusione dall’aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2016, secondo la regola generale dell’art. 1051, comma 2 lett. d), c.m.
14. Per tali ragioni, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado (r.g. n. 11861 del 2017).
15. Nella novità della questione sottesa al presente giudizio il collegio ravvisa eccezionali motivi per compensare integralmente fra le parti, ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., le spese di ambedue i gradi di giudizio, fermo restando l’onere del contributo unificato (per entrambi i gradi di giudizio) a carico del signor -OMISSIS-.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado (r.g. n. 11861/2017).
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.