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Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/06/2024, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI in funzione di Giudice del Lavoro
Il Giudice dr. Elena GIUPPI, all'esito del deposito di note in sostituzione di udienza ex art.127 ter cpc, con termine al 5 giugno 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.707/2023 promossa da :
1) Parte_1
2) Parte_2
3) Parte_3
4) ; Parte_4
5) Parte_5
Tutti rappresentati e difesi dall'avv.Giuseppe Bersani, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in
Melegnano, via Oberdan 4.
Ricorrenti
Contro
, rappresentato e difeso ex art.417 bis cpc Controparte_1 dai funzionari delegati.
Resistente
Oggetto: ricostruzione carriera e differenze retributive-personale ATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo 25 ottobre 2023, ciascuna parte ricorrente in epigrafe indicata,
premesso di avere alle dipendenze del , in qualità Controparte_2
Part di personale amministrativo in base a contratti a tempo determinato (tutti puntualmente indicati quanto alla durata temporale ), fino all'immissione in ruolo avvenuta per ciascuno nelle date indicate, deduceva l'illegittimità del rispettivo decreto di ricostruzione della carriera,
poiché i servizi pre-ruolo non erano stati riconosciuti integralmente ma solo nei limiti ed in base ai criteri di cui all'art. 569 d.lgs. n° 297/94, in violazione della direttiva CE 1999/70,
come interpretata dalle sentenze emanate al riguardo dalla CGUE ed in base alla sentenza
CGUE 13.03.2014. Ciascun ricorrente agiva inoltre per il riconoscimento delle differenze retributive maturate a seguito della “ricollocazione nelle fasce stipendiali di competenza “.
I ricorrenti concludevano rassegnando le seguenti conclusioni :
A) Condannare l'amministrazione resistente, con pronuncia ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 2,
D.Lgs. n.165/2001, alla corretta ricostruzione della carriera delle ricorrenti anche attraverso il parziale o integrale annullamento dei decreti di immissione e conferma in ruolo lesivi degli anni di preruolo già emanati ed accertare il diritto delle ricorrenti:
1) alla valutazione come servizio di ruolo a fini giuridici, economici e previdenziali dell'intero servizio preruolo svolto prima dell'immissione in ruolo, e precisamente:
- quanto a : per anni 11, mesi 0, giorni 17; Parte_1
- quanto a : per anni 6, mesi 7, giorni 23; Parte_7
- quanto a : per anni 8, mesi 11, giorni 10; Parte_5
- quanto a : per anni 5, mesi 6, giorni 26; Parte_2
- quanto a : per anni 6, mesi 10, giorni 5; Parte_4
2) al collocamento nella posizione stipendiale prevista dal Ccnl scuola, maturata a seguito della valutazione dell'intero servizio preruolo;
B) Condannare il , in persona del pro-tempore, a Controparte_3 CP_4 riconoscere integralmente alle ricorrenti il predetto servizio di preruolo a fini giuridici, economici
e previdenziali e a corrispondere alle medesime le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella fascia stipendiale di competenza;
C) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato anticipatario e distrattatario.
Il si costituiva tempestivamente;
eccepiva puntualmente la prescrizione quinquennale CP_1
dei credito maturato in data antecedente il quinquiennio dal deposito del ricorso e chiedeva il rigetto del ricorso.
Richiesta dal giudice la parte ricorrente chiariva che il riferimento, contenuto nelle precisazioni delle conclusioni, alla ricostruzione”ai fini previdenziali” costituiva un mero refuso.
La causa veniva istruita sulla documentazione prodotta dalle parti e passava in decisione all'esito del deposito di note scritte ex art.127 ter cpc al 5 giugno 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Ricostruzione di carriera. In estrema sintesi ciascun ricorrente si duole perché al momento dell'immissione in ruolo in sede di ricostruzione della carriera non sono stati riconosciuti per intero i periodi pre-ruolo ed è stato inquadrato in fasce stipendiali che non tenevano conto dell'anzianità maturata durante il periodo pre-ruolo.
Ciascuna parte ricorrente ha puntualmente indicato in ricorso l'anzianità maturata pre-ruolo e la fascia stipendiale nella quale avrebbe dovuto essere inserita a partire dall'assunzione.
Non è in contestazione che al momento dell'immissione in ruolo la ricostruzione di carriera di ciascun ricorrente sia avvenuta nel rispetto della normativa di legge ( art.569 Dlgs 297\1994) ma si discute della conformità della normativa nazionale ai principi di quella comunitaria.
Il ricorso deve essere deciso facendo applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità consolidatasi a partire dall'anno 2019.
Le sentenze Cass.Sez.Lav n.31149\2019 e n.31150/2019 hanno chiarito i principi cui ci si deve attenere nella ricostruzione della carriera del personale docente e Ata per non incorrere in violazione della disciplina comunitaria.
In particolare nel caso in esame rileva la sentenza 31150\2019,che ha affermato il seguente principio:
In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.
Detto orientamento è stato consolidato dalla successiva sentenza 2924\2020 che ha riaffermato il predetto principio ed ha altresì chiarito che viola altresì la clausola 4 dell'Accordo quadro anche l'art.2 del CCNL4 agosto 2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato.
Alla luce della disposizione dell'art.4 dell'Accordo Quadro e dei principi affermati dalla Corte di
Cassazione, delle puntuali allegazioni in fatto della parte ricorrente sul servizio pre-ruolo, con riguardo sia alla durata dei contratti sia alla natura delle mansioni svolte, alla assenza di ragioni oggettive-neppure eccepite dal che potrebbero giustificare la disparità di trattamento, ai CP_1
presupposti per la collocazione in fasce stipendiali(riferite ai CCNL indicati) che riconoscono una maggiore retribuzione rispetto a quella attribuita in sede di ricostruzione della carriera, dei corretti ed analitici conteggi effettuati dalla parte ricorrente nel corpo del ricorso quanto alla individuazione delle fasce stipendiali(si veda paragrafo 14 del ricorso da intendersi qui richiamato) , tutti fatti proprio dal giudicante, la domanda deve essere accolta in punto an debeatur con le precisazioni che seguono quanto alla fondatezza dell'eccepita prescrizione quinquennale.
L'eccezione di prescrizione quinquennale dalla data di iscrizione a ruolo del ricorso , sollevata dal con riferimento ai crediti maturati, è fondata: le differenze retributive maturate dai CP_1
ricorrenti dopo l'immissione in ruolo sono prescritte, in assenza di atti interruttivi, per i crediti antecedenti di 5 anni la data di iscrizione a ruolo del ricorso , come da dispositivo.
I ¾ delle spese, liquidati come da dispositivo tenuto conto della serialità delle questioni trattate e del disposto dell'art.151 dis.att.cpc, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
il restante ¼ è compensato attesa la parziale soccombenza dei ricorrenti sull'eccezione di prescrizione
PQM
Il Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, Accertato il diritto di ciascun ricorrente a vedersi riconosciuto ai fini giuridici ed economici il servizio pre ruolo espletato prima dell'assunzione a tempo indeterminato avvenuto nelle date indicate in ricorso ed in particolare
- quanto a : per anni 11, mesi 0, giorni 17; Parte_1
- quanto a : per anni 6, mesi 7, giorni 23; Parte_7
- quanto a : per anni 8, mesi 11, giorni 10; Parte_5
- quanto a : per anni 5, mesi 6, giorni 26; Parte_2
- quanto a : per anni 6, mesi 10, giorni 5; Parte_4
ed accertato che ciascun ricorrente ha diritto all'inquadramento nelle fasce stipendiali indicate nel ricorso (punto 14);
dichiara prescritto il credito retributivo maturato da ciascun ricorrente in data antecedente il 25
ottobre 2018;
Condanna
Il al pagamento delle differenze retributive maturate da ciascun ricorrente dal 25 ottobre CP_1
2018 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo
Condanna il resistente al pagamento dei ¾ delle spese di lite liquidati in euro 1900,00 CP_1
oltre spese generali oltre Iva e cpa e contributo unificato;
compensa fra le parti il restante 1/4.
Lodi, così deciso il 12 giugno 2024
Il Giudice
Dott.E.Giuppi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI in funzione di Giudice del Lavoro
Il Giudice dr. Elena GIUPPI, all'esito del deposito di note in sostituzione di udienza ex art.127 ter cpc, con termine al 5 giugno 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.707/2023 promossa da :
1) Parte_1
2) Parte_2
3) Parte_3
4) ; Parte_4
5) Parte_5
Tutti rappresentati e difesi dall'avv.Giuseppe Bersani, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in
Melegnano, via Oberdan 4.
Ricorrenti
Contro
, rappresentato e difeso ex art.417 bis cpc Controparte_1 dai funzionari delegati.
Resistente
Oggetto: ricostruzione carriera e differenze retributive-personale ATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo 25 ottobre 2023, ciascuna parte ricorrente in epigrafe indicata,
premesso di avere alle dipendenze del , in qualità Controparte_2
Part di personale amministrativo in base a contratti a tempo determinato (tutti puntualmente indicati quanto alla durata temporale ), fino all'immissione in ruolo avvenuta per ciascuno nelle date indicate, deduceva l'illegittimità del rispettivo decreto di ricostruzione della carriera,
poiché i servizi pre-ruolo non erano stati riconosciuti integralmente ma solo nei limiti ed in base ai criteri di cui all'art. 569 d.lgs. n° 297/94, in violazione della direttiva CE 1999/70,
come interpretata dalle sentenze emanate al riguardo dalla CGUE ed in base alla sentenza
CGUE 13.03.2014. Ciascun ricorrente agiva inoltre per il riconoscimento delle differenze retributive maturate a seguito della “ricollocazione nelle fasce stipendiali di competenza “.
I ricorrenti concludevano rassegnando le seguenti conclusioni :
A) Condannare l'amministrazione resistente, con pronuncia ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 2,
D.Lgs. n.165/2001, alla corretta ricostruzione della carriera delle ricorrenti anche attraverso il parziale o integrale annullamento dei decreti di immissione e conferma in ruolo lesivi degli anni di preruolo già emanati ed accertare il diritto delle ricorrenti:
1) alla valutazione come servizio di ruolo a fini giuridici, economici e previdenziali dell'intero servizio preruolo svolto prima dell'immissione in ruolo, e precisamente:
- quanto a : per anni 11, mesi 0, giorni 17; Parte_1
- quanto a : per anni 6, mesi 7, giorni 23; Parte_7
- quanto a : per anni 8, mesi 11, giorni 10; Parte_5
- quanto a : per anni 5, mesi 6, giorni 26; Parte_2
- quanto a : per anni 6, mesi 10, giorni 5; Parte_4
2) al collocamento nella posizione stipendiale prevista dal Ccnl scuola, maturata a seguito della valutazione dell'intero servizio preruolo;
B) Condannare il , in persona del pro-tempore, a Controparte_3 CP_4 riconoscere integralmente alle ricorrenti il predetto servizio di preruolo a fini giuridici, economici
e previdenziali e a corrispondere alle medesime le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella fascia stipendiale di competenza;
C) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato anticipatario e distrattatario.
Il si costituiva tempestivamente;
eccepiva puntualmente la prescrizione quinquennale CP_1
dei credito maturato in data antecedente il quinquiennio dal deposito del ricorso e chiedeva il rigetto del ricorso.
Richiesta dal giudice la parte ricorrente chiariva che il riferimento, contenuto nelle precisazioni delle conclusioni, alla ricostruzione”ai fini previdenziali” costituiva un mero refuso.
La causa veniva istruita sulla documentazione prodotta dalle parti e passava in decisione all'esito del deposito di note scritte ex art.127 ter cpc al 5 giugno 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Ricostruzione di carriera. In estrema sintesi ciascun ricorrente si duole perché al momento dell'immissione in ruolo in sede di ricostruzione della carriera non sono stati riconosciuti per intero i periodi pre-ruolo ed è stato inquadrato in fasce stipendiali che non tenevano conto dell'anzianità maturata durante il periodo pre-ruolo.
Ciascuna parte ricorrente ha puntualmente indicato in ricorso l'anzianità maturata pre-ruolo e la fascia stipendiale nella quale avrebbe dovuto essere inserita a partire dall'assunzione.
Non è in contestazione che al momento dell'immissione in ruolo la ricostruzione di carriera di ciascun ricorrente sia avvenuta nel rispetto della normativa di legge ( art.569 Dlgs 297\1994) ma si discute della conformità della normativa nazionale ai principi di quella comunitaria.
Il ricorso deve essere deciso facendo applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità consolidatasi a partire dall'anno 2019.
Le sentenze Cass.Sez.Lav n.31149\2019 e n.31150/2019 hanno chiarito i principi cui ci si deve attenere nella ricostruzione della carriera del personale docente e Ata per non incorrere in violazione della disciplina comunitaria.
In particolare nel caso in esame rileva la sentenza 31150\2019,che ha affermato il seguente principio:
In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.
Detto orientamento è stato consolidato dalla successiva sentenza 2924\2020 che ha riaffermato il predetto principio ed ha altresì chiarito che viola altresì la clausola 4 dell'Accordo quadro anche l'art.2 del CCNL4 agosto 2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato.
Alla luce della disposizione dell'art.4 dell'Accordo Quadro e dei principi affermati dalla Corte di
Cassazione, delle puntuali allegazioni in fatto della parte ricorrente sul servizio pre-ruolo, con riguardo sia alla durata dei contratti sia alla natura delle mansioni svolte, alla assenza di ragioni oggettive-neppure eccepite dal che potrebbero giustificare la disparità di trattamento, ai CP_1
presupposti per la collocazione in fasce stipendiali(riferite ai CCNL indicati) che riconoscono una maggiore retribuzione rispetto a quella attribuita in sede di ricostruzione della carriera, dei corretti ed analitici conteggi effettuati dalla parte ricorrente nel corpo del ricorso quanto alla individuazione delle fasce stipendiali(si veda paragrafo 14 del ricorso da intendersi qui richiamato) , tutti fatti proprio dal giudicante, la domanda deve essere accolta in punto an debeatur con le precisazioni che seguono quanto alla fondatezza dell'eccepita prescrizione quinquennale.
L'eccezione di prescrizione quinquennale dalla data di iscrizione a ruolo del ricorso , sollevata dal con riferimento ai crediti maturati, è fondata: le differenze retributive maturate dai CP_1
ricorrenti dopo l'immissione in ruolo sono prescritte, in assenza di atti interruttivi, per i crediti antecedenti di 5 anni la data di iscrizione a ruolo del ricorso , come da dispositivo.
I ¾ delle spese, liquidati come da dispositivo tenuto conto della serialità delle questioni trattate e del disposto dell'art.151 dis.att.cpc, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
il restante ¼ è compensato attesa la parziale soccombenza dei ricorrenti sull'eccezione di prescrizione
PQM
Il Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, Accertato il diritto di ciascun ricorrente a vedersi riconosciuto ai fini giuridici ed economici il servizio pre ruolo espletato prima dell'assunzione a tempo indeterminato avvenuto nelle date indicate in ricorso ed in particolare
- quanto a : per anni 11, mesi 0, giorni 17; Parte_1
- quanto a : per anni 6, mesi 7, giorni 23; Parte_7
- quanto a : per anni 8, mesi 11, giorni 10; Parte_5
- quanto a : per anni 5, mesi 6, giorni 26; Parte_2
- quanto a : per anni 6, mesi 10, giorni 5; Parte_4
ed accertato che ciascun ricorrente ha diritto all'inquadramento nelle fasce stipendiali indicate nel ricorso (punto 14);
dichiara prescritto il credito retributivo maturato da ciascun ricorrente in data antecedente il 25
ottobre 2018;
Condanna
Il al pagamento delle differenze retributive maturate da ciascun ricorrente dal 25 ottobre CP_1
2018 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo
Condanna il resistente al pagamento dei ¾ delle spese di lite liquidati in euro 1900,00 CP_1
oltre spese generali oltre Iva e cpa e contributo unificato;
compensa fra le parti il restante 1/4.
Lodi, così deciso il 12 giugno 2024
Il Giudice
Dott.E.Giuppi