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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/07/2025, n. 6002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6002 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38969/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Idamaria Chieffo Presidente dott. Edmondo Tota Giudice dott. Mariachiara Vanini Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38969/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. SANSONE Parte_1 C.F._1 FLORIANA, con domicilio digitale presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata, come da delega in atti;
- Attore Opponente - contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona
[...] P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MAIROV MAXIMILIAN
e dall'avv. GIOMI GIORGIA LORENZA, con digitale presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata, come da delega in atti;
- Convenuta Opposta -
e RAPPRESENTATA DA Controparte_2 Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. MAZZA MICHELE e dall'avv. ORSENIGO PAOLO GIULIO MARIA, con digitale presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata, come da delega in atti;
- Interveniente -
§ § § CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 Per l'Attore Opponente:
“IN VIA PRELIMINARE: rilevata la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva della presente opposizione con il giudizio oggi recante R.G.A 1288/2024, pendente dinanzi alla Corte di Appello di Milano, anche onde evitare che si possa creare una difformità di giudicati, DISPORRE LA SOSPENSIONE del presente giudizio in attesa della sua definizione;
NEL MERITO, in via pregiudiziale: DICHIARARE l'improcedibilità e/o improponibilità del ricorso monitorio R.G. n. 16586/2020, per illecito e illegittimo frazionamento processuale del credito e per l'effetto REVOCARE il decreto ingiuntivo n. 8563/2020; rilevato che la condotta posta in essere dalla Banca opposta costituisce illecito processuale, CONDANNARE il (oggi ) e/o l'interveniente Controparte_1 Controparte_3 al pagamento della somma che verrà equitativamente stabilita dal Giudice, in CP_2 favore dell'opponente; rilevato altresì che il credito azionato in via monitoria dal (oggi Controparte_1 [...]
) e/o dall'interveniente è incerto nella sua quantificazione e Controparte_3 CP_2 determinazione, per esplicita ammissione della stessa banca ricorrente, REVOCARE in ogni sua parte l'ingiunzione di pagamento n. 8563/2020; CONDANNARE parte opposta al pagamento delle spese e delle competenze di lite del presente giudizio di opposizione, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: ACCOGLIERE, per tutti i motivi di cui in narrativa, la presente opposizione, e per l'effetto, DICHIARARE nullo e/o REVOCARE il decreto ingiuntivo n. 8563/2020 emesso dal Tribunale di Milano nel procedimento R.G. n. 16586/2020 nei confronti del dott. Parte_1 DICHIARARE nullo il contratto di conto corrente n. 56034 e il contratto di apertura di credito in conto corrente ipotecario n. 11437, intestati alla ed emettere ogni altra Controparte_4 connessa e conseguente pronunzia per l'accoglimento integrale delle domande qui formulate;
DICHIARARE inefficace e/o nulla la fideiussione omnibus rilasciata dall'opponente Pt_1
essendo conforme allo schema ABI del 2003, già sanzionato e ritenuto nullo dalla Banca
[...] d'Italia con provvedimento n. 55/2005, perché frutto di intese anticoncorrenziali vietate dalla normativa antitrust (L. 287/1990); DICHIARARE inefficace e/o nulla la fideiussione omnibus rilasciata dall'opponente Pt_1 perché finalizzata a garantire contratti in frode alla legge, stipulati in violazione di norme
[...] imperative, e per l'effetto dichiarare l'opponente liberata da ogni obbligazione;
accertata l'illecita condotta contrattuale e processuale di parte opposta, CONDANNARE il
(oggi ) e/o l'interveniente ex art. Controparte_1 Controparte_3 CP_2 96 c.p.c. al risarcimento del danno in favore dell'opponente per responsabilità aggravata, mediante il pagamento di una somma determinata anche in via equitativa e commisurata alla temerarietà della lite promossa;
DICHIARARE in ogni caso che nulla è dovuto dall'opponente a qualunque titolo, Parte_1 per le causali di cui al presente giudizio e per l'effetto RIGETTARE ogni avversa domanda giudiziale, essendo infondata in fatto e in diritto;
CONDANNARE parte opposta al pagamento delle spese e delle competenze di lite del presente giudizio di opposizione, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
*
Per la Convenuta Opposta:
pagina 2 di 14 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: NEL MERITO: in via principale: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo e ogni domanda avversaria, perché inammissibile, nulla e infondata in fatto e in diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
in subordine: condannare l'attore opponente al pagamento in favore di quale Controparte_2 attuale titolare del credito originariamente vantato dalla Banca, dell'importo indicato in decreto, oltre interessi come ivi specificati e spese del procedimento monitorio, o comunque al pagamento dell'importo, maggiore o minore, che risulti dovuto all'esito dell'istruttoria. IN OGNI CASO: Con il favore delle spese del giudizio e delle successive occorrende, oltre iva e accessori di legge.
*
Per l'Interveniente: Piaccia al Tribunale illustrissimo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie: nel merito: in via principale: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo e ogni domanda avversaria, perché inammissibile, nulla e infondata in fatto e in diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto dando atto che è subentrata al;
Controparte_2 Controparte_1 in ogni caso: condannare l'attrice opponente al pagamento in favore di titolare del credito Controparte_2 originariamente vantato dalla Banca, dell'importo indicato in decreto, oltre interessi come ivi specificati e spese del procedimento monitorio, o comunque al pagamento dell'importo, maggiore o minore, che risulti dovuto all'esito dell'istruttoria. Con il favore delle spese del giudizio e delle successive occorrende, oltre iva e accessori di legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A. In fatto.
A.1 Il (ora ) otteneva dal Tribunale di Milano il decreto Controparte_1 Parte_3 ingiuntivo n. 8563/2020 (r.g. n. 16586/2020), emesso in data 25 maggio 2020 e depositato in data
3 luglio 2020, nei confronti della quale debitrice principale, e dei suoi Controparte_4 garanti e avente ad oggetto il pagamento della somma di € 448.292,73, Parte_4 Parte_1 oltre interessi e spese di lite, a titolo di saldo passivo del rapporto di conto corrente ordinario n.
56034.
Il decreto ingiuntivo veniva notificato dalla creditrice in data 14.9.2020.
A.2 Con atto di citazione in opposizione notificato in data 23 ottobre 2020, Parte_1 chiedeva al Tribunale di revocare il suddetto decreto ingiuntivo, di dichiarare la nullità del contratto di c/c n. 56034 nonché del contratto di c/c ipotecario n. 11437, di dichiarare la nullità
e/o inefficacia della fideiussione, di riunire il presente giudizio a quello iscritto al n. 16283/2020
r.g., di condannare la Banca al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
pagina 3 di 14 In particolare, l'Opponente eccepiva:
- l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione monitoria per illecito e illegittimo frazionamento del credito;
- il difetto di certezza, liquidità, esigibilità nonché prova del credito azionato con conseguente carenza dei presupposti per l'emissione del decreto;
- l'illegittimità del comportamento della che aveva abusato della propria posizione CP_1 contrattuale, distraendo le somme messe a disposizione con il contratto di apertura di credito ipotecaria n. 11437 per ripianare precedenti debiti della correntista;
- l'illegittima applicazione di interessi usurari, interessi anatocistici, commissioni e spese oltre soglia;
- la nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI.
A.3 Va sin d'ora precisato che il suddetto decreto ingiuntivo n. 8563/2020 veniva opposto anche dall'ulteriore garante e dalla debitrice principale i quali Parte_4 Controparte_4 incardinavano avanti il Tribunale di Milano due distinti giudizi di opposizione, rubricati rispettivamente al n. 38968/20 r.g. e al n. 39250/20 r.g.
Quest'ultimo procedimento veniva definito con sentenza n. 3628/2024 del 2 aprile 2024 (Trib.
Milano, sez. VI, dott.ssa Illarietti;
cfr. deposito Attrice del 30.7.2024), che veniva impugnata avanti la Corte d'Appello di Milano (r.g. n. 1288/2024, con udienza per la rimessione della causa in decisione fissata al 15 ottobre 2025).
A.4 Con comparsa di costituzione in data 27 maggio 2021, si costituiva in giudizio il
[...]
(ora ; di seguito anche solo la , contestando CP_1 Parte_3 CP_1 integralmente le domande dell'Opponente in quanto inammissibili, nulle e infondate in fatto e in diritto.
A.5 All'esito della prima udienza, il Giudice dott.ssa Bellesi respingeva la richiesta di riunione dei procedimenti, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedeva i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. (testo allora vigente).
Depositate le memorie istruttorie, il Tribunale disponeva una consulenza tecnica d'ufficio, nominando il dr. e rinviando per il giuramento e la formulazione del quesito Persona_1 all'udienza del 28 marzo 2023.
A.6 Intanto, con atto di intervento in data 23 marzo 2023, si costituiva in giudizio a norma dell'art. 111 c.p.c. rappresentata da facendo Controparte_2 Parte_2 proprie tutte le deduzioni, eccezioni e domande proposte dalla Banca.
In particolare, l'Interveniente dava atto che in data 3 dicembre 2021, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione, il le aveva ceduto, ai sensi Controparte_1
e per gli effetti della Legge 130 del 30 aprile 1999, un portafoglio di crediti aventi caratteristiche omogenee, in cui era compreso anche il credito oggetto di causa.
pagina 4 di 14 A.7 All'udienza del 28 marzo 2023 le Parti nominavano i rispettivi consulenti e il Tribunale concedeva alle parti termine di trenta giorni per il deposito di note contenenti proposte di quesito, rinviando la causa all'udienza cartolare del 10 maggio 2023.
Con note autorizzate in data 26 aprile 2023 l'Opponente produceva una serie di schede contabili, estratti conto e riassunti scalari.
Con provvedimento in data 9 giugno 2023 codesto Ill.mo Tribunale, ritenuto opportuno affidare al CTU il compito di esaminare le risultanze di cui alla perizia svoltasi nella causa n. 39250/20
R.G., avente ad oggetto il medesimo decreto ingiuntivo e instaurata dalla debitrice principale formulava al nominato consulente il seguente quesito: Controparte_4
“Dica il c.t.u., letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti o i rispettivi consulenti, se le risultanze della relazione di consulenza tecnica depositata dall'opponente in data 9.5.2023, disposta nel proc. n. 39250/2020 e relativa allo stesso conto corrente, siano condivisibili e, in caso affermativo, indichi a quali diverse conclusioni si potrebbe invece giungere prendendo in considerazione le osservazioni svolte dalla parte convenuta in questo procedimento, allo scopo di fornire al collegio ogni elemento utile ai fini della decisione;
tenti, infine, la conciliazione delle parti”.
Il dr. depositava la propria relazione definitiva in data 9 febbraio 2024, con la quale, Per_1 ritenute non condivisibili le risultanze della consulenza tecnica disposta nella causa n. 39250/20
R.G., formulava ulteriori ipotesi di rielaborazione del saldo del conto corrente.
Con provvedimento in data 4 aprile 2024 il Tribunale chiamava il c.t.u. a chiarimenti, fissando a tal fine l'udienza del 14 maggio 2024.
Nelle more, il procedimento veniva assegnato a questo Giudice che, all'udienza del 11.12.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 25.3.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Le Parti, quindi, precisavano le proprie conclusioni e il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c., rimettendo la causa al Collegio per la decisione;
depositate le relative memorie conclusionali, la causa viene ora decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
B. Sull'eccezione di illegittimo frazionamento del credito.
B.1 L'Opponente ha chiesto di dichiarare l'improcedibilità e/o improponibilità del ricorso monitorio r.g. n. 16586/2020 per illegittimo frazionamento processuale del credito e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo n. 8563/2020.
Il lamentato frazionamento consisterebbe nell'aver la richiesto due distinti provvedimenti CP_1 monitori, in forza uno del contratto di conto corrente n. 56034 (oggetto del decreto ingiuntivo n.
8563/20 qui opposto) e l'altro del contratto di conto corrente ipotecario n. 11437 (oggetto, invece, del diverso decreto ingiuntivo n. 3426/20). In particolare, nella tesi attorea, l'apertura di credito concessa dalla a valere sul conto corrente ipotecario n. 11437 sarebbe stata CP_1 utilizzata per ripianare il debito derivante dal conto corrente n. 56034.
pagina 5 di 14 L'eccezione è priva di pregio.
B.2 Anzitutto, si osserva che il conto corrente ordinario n. 56034 (qui azionato) è un contratto autonomo e indipendente rispetto al conto corrente ipotecario n. 11437, sicché si tratta di titoli diversi che ben possono fondare azioni autonome senza che sussista un'ipotesi di illegittimo frazionamento del credito.
Inoltre, e per quel che può rilevare, l'Opponente non ha in alcun modo provato (né offerto di provare) che il conto corrente ipotecario n. 11437 è stato sottoscritto al solo fine di ripianare il debito derivante dal conto corrente n. 56034.
L'eccezione attorea va, quindi, disattesa.
C. Sulla domanda di nullità del contratto di conto corrente n. 56034 e del contratto di apertura di credito in conto corrente ipotecario n. 11437.
C.1 In via riconvenzionale, l'Attrice Opponente ha chiesto di dichiarare nullo il contratto di conto corrente n. 56034 e il contratto di apertura di credito in conto corrente ipotecario n. 11437.
Preliminarmente, si osserva che con il ricorso monitorio la ha qui azionato solo il contratto CP_1 di conto corrente n. 56034, sicché la domanda di nullità relativa al conto corrente ipotecario n.
11437 va dichiarata inammissibile, in quanto non dipende dal titolo dedotto in giudizio dalla creditrice o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione (art. 36 c.p.c.).
Alle medesime conclusioni, è giunta anche la sentenza del Tribunale di Milano n. 3628/24 (che si
è pronunciata nei confronti del debitore principale), ove ha così statuito:
“Tale domanda svolta in via riconvenzionale è inammissibile nel presente giudizio, posto che, fermo restando il carattere autonomo dei due contratti, la medesima non dipende in alcun modo non dipende dallo stesso titolo dedotto in giudizio dalla società opposta” (p. 14).
C.2 Quanto invece alla domanda di nullità del contratto di conto corrente n. 56034, il procedimento va sospeso in attesa della pronuncia della Corte di Appello di Milano.
Si è già detto, infatti, che con sentenza n. 3628/2024 del 2 aprile 2024 il Tribunale di Milano (sez.
VI, dott.ssa Illarietti) ha revocato il decreto ingiuntivo (medesimo a quello qui) opposto e ha condannato la banca Crèdit Agricole Italia s.p.a. a restituire all'opponente Controparte_4
(debitore principale) l'importo di € 447.480,00 oltre interessi nella misura legale dal 2.10.2017 al saldo.
Avverso tale sentenza pende il procedimento di appello avanti alla Corte d'Appello di Milano incardinato al numero di r.g. 1288/2024, con udienza per la rimessione della causa in decisione fissata al 15 ottobre 2025.
In generale, in tema di sospensione del processo, è noto che, accanto alla sospensione necessaria di cui all'art. 295 c.p.c., sono disciplinate - tra le altre - due ulteriori ipotesi di sospensione: quella volontaria, concordata su istanza di tutte le parti di cui all'art. 296 c.p.c., che può avere una durata massima di “tre mesi” e può essere disposta “per una sola volta” e quella cd. facoltativa prevista dal già richiamato art. 337 comma 2 c.p.c., secondo il quale “quando l'autorità di una
pagina 6 di 14 sentenza è invocata in un diverso processo” può farsi luogo alla sospensione “se tale sentenza è impugnata”.
Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337 comma 2 c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336 comma 2 c.p.c.
(Cassazione civile, Sez. Un., 29/07/2021, n. 21763; da ultimo, Cassazione civile, sez. II,
09/05/2025, n. 12258 e Cassazione civile, sez. trib., 31/07/2024, n. 21587).
Ebbene, nel caso di specie, l'Opponente chiede di accertare la nullità del contratto di conto Pt_4 corrente n. 56034 per l'applicazione di una serie di clausole illegittime e di revocare il decreto ingiuntivo n. 8563/2020; nella sentenza appellata il Tribunale di Milano ha revocato il medesimo decreto ingiuntivo e ha riconosciuto un saldo di € 447.480,00 a credito del correntista.
È evidente, dunque, la parziale identità di petitum e di causa petendi nonché la parziale connessione soggettiva tra i due procedimenti;
sicché, il Collegio non può pronunciarsi sulle domande oggetto di causa prima di conoscere l'esito del giudizio di appello, pena un possibile contrasto tra giudicati, rischio che va in ogni caso scongiurato.
Pertanto, l'odierno procedimento – in relazione alla domanda di nullità del contratto di conto corrente n. 56034 e di revoca del decreto ingiuntivo opposto – va sospeso, ai sensi dell'art. 337 comma 2 c.p.c., in attesa della decisione definitiva da parte della Corte di Appello.
Diversamente, non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità o di rischio di contrasto tra giudicati in relazione alla domanda di nullità della fideiussione, che va dunque esaminata in questa sede.
È noto, infatti, che la competenza della sezione specializzata in materia di imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33 comma 2 della l. n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust, attrae anche la potestas judicandi riguardante la nullità della fideiussione stipulata a valle di intese dichiarate anticoncorrenziali, ma solo se l'invalidità è oggetto della domanda principale e non viene sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale (Cass. civ., sez. VI, 10/03/2021, n. 6523).
D. Sulla domanda di nullità della fideiussione.
D.1 L'Opponente ha chiesto di dichiarare nulla la fideiussione omnibus rilasciata a favore del Contr (poi e oggi in data 15.9.2011, ove si è Controparte_5 CP_1 Parte_1 costituito “fideiussore della e dei suoi successori ed e aventi causa sino alla Controparte_4 concorrenza dell'importo di Euro 700.000,00 (euro settecentomila) per l'adempimento delle
pagina 7 di 14 obbligazioni verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite” (doc. 6 att.).
In particolare, l'Opponente ha dedotto che la fideiussione riproduce lo schema ABI del 2003, già sanzionato e ritenuto nullo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, perché frutto di intese anticoncorrenziali vietate dalla normativa antitrust (L. 287/1990). La nullità dell'art. 6 comporterebbe la decadenza della Banca dalla facoltà di escutere la garanzia, dato che la creditrice non ha agito giudizialmente entro sei mesi dalla comunicazione di revoca degli affidamenti e di chiusura dei rapporti in essere con la in data 5.06.2019 (doc. Controparte_4
12 fasc. monit.).
La domanda non è fondata.
D.2 È noto che la Banca d'Italia, allora Autorità garante della concorrenza e del mercato, in un arco temporale ricompreso tra il 2002 e il 2005, ha condotto un'istruttoria volta a verificare la compatibilità alla disciplina Antitrust dell'allora schema contrattuale predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana relativamente alle “fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie”.
Come si evince dal provvedimento conclusivo (n. 55/2005), l'Autorità ha ritenuto che l'applicazione uniforme da parte degli istituti di credito degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI si ponesse in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a della l. 287/90, costituendo, in sostanza, un'intesa anticoncorrenziale contraria alla disciplina antitrust.
All'indomani del provvedimento, la giurisprudenza è stata chiamata ad affrontare e risolvere alcune criticità relative agli effetti del medesimo sui contratti di fideiussione stipulati a valle, posto che l'art. 2, comma 3, l. 287/90 sanziona con la nullità le intese restrittive della concorrenza.
Si discuteva, in modo particolare, sul regime di nullità – totale o parziale – applicabile ai contratti di fideiussione a valle dell'intesa anticoncorrenziale, attesto che i primi costituiscono lo sbocco concreto dell'accordo raggiunto a monte dagli istituti di credito.
Le SS.UU. della Corte di Cassazione, componendo i contrasti medio tempore formatisi in giurisprudenza, hanno stabilito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.
2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Civ. SS.UU., 30/12/2021, n. 41994).
In sintesi, le SS.UU. hanno avallato l'applicazione del regime della nullità parziale, con riferimento alle sole clausole censurate dall'Autorità, fatta sempre salva, ai sensi dell'art. 1419
c.c., la possibilità di una caducazione tout court, allorquando i contraenti provino che senza la parte viziata non avrebbero concluso il contratto.
pagina 8 di 14 Dal punto di vista probatorio, ed in relazione alle sole cause c.d. “follow on”, ossia vertenti su fideiussioni stipulate nei periodi coperti dall'istruttoria dell'Autorità garante (2002-2003), il provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia, ove prodotto, assume il ruolo di prova privilegiata in relazione alla sussistenza dell'illecito antitrust, precludendo la possibilità di rimettere in discussione i fatti costitutivi della violazione della normativa, se non altro in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi in quella sede (sul valore della prova privilegiata cfr. Cass. civ. sez. I, 02/01/2024, n. 9)
Ciò comporta la necessità di fare un distinguo tra le cause “follow-on” e le cause “stand alone”, aventi invece ad oggetto contratti di fideiussione sottoscritti in epoca successiva all'adozione del provvedimento;
nelle cause stand alone, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697
c.c., la parte attrice ha l'onere di allegare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di un'intesa anticoncorrenziale all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati (Corte d'Appello L'Aquila, 3.11.2024, n. 1089; Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 26/09/2024 n. 8331; Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 26/09/2024 n. 8259;
Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 14/02/2023, n.1171; Tribunale di Milano – Sez. spec.
Impresa, n. 6441/2022).
In particolare, secondo la Corte di Cassazione, nei giudizi stand alone volti alla declaratoria di nullità delle fideiussioni, l'attore ha l'onere di dimostrare “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata, che è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia; in quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 c.c.” (Cass. 28.11.2018 n.30818; cfr. anche Cass.
22.05.2019 n.13846)
La necessità, ai fini dell'accertamento di una intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI è ribadita dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito e condiviso anche dal Tribunale di
Milano (Corte Appello Milano 20.11.2018 n. 5039; Trib. Siena 12.02.2022 n. 131; Trib. Prato
16.01.2021 n. 28; Trib. Pescara 15.07.2019 n. 1156; Trib. Spoleto 21.06.2019 n. 444; Trib.
Torino 17.04.2019 n. 1970; Trib. Roma 11.09.2019 n. 17243; Trib. Roma 3.05.2019 n. 9354;
Trib. Velletri 14.05.2019 n. 921).
D.3 Tutto ciò premesso, si osserva che, nel caso di specie, gli Attori hanno chiesto la declaratoria di nullità di un contratto di fideiussione omnibus stipulato in data 15.9.2011 (doc. 6 att.), dunque in epoca successiva all'arco temporale di riferimento del provvedimento n. 55/2005, il quale, per tali ragioni, non può assurgere a prova privilegiata dei fatti posti a fondamento della domanda.
Data la natura stand alone dell'odierno giudizio, e in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., incombe sull'Attore l'onere di fornire prova della perduranza, o comunque dell'esistenza, dell'intesa anticoncorrenziale nel periodo in cui il contratto de quo è stato sottoscritto.
pagina 9 di 14 Tale onere probatorio non è stato però assolto: l'Attore si è limitato a produrre il provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005 e ad evidenziare il rapporto di identità fra le clausole censurate dall'Autorità e gli artt. 2, 6 e 8 del contratto, identità dalla quale si vuole desumere il collegamento funzionale tra contratto a valle ed intesa a monte, idoneo a rendere parzialmente nulla la fideiussione. Inoltre, ha versato in atti alcune fideiussioni, perlopiù relative a periodi diversi da quello in cui è stata sottoscritta la fideiussione oggetto di causa (2.3.2017), e non ha articolato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. volto ad ottenere le fideiussioni in uso dai maggiori istituti bancari nel periodo di riferimento.
Ne consegue che il quadro probatorio deve intendersi costituito dalle mere allegazioni poc'anzi esposte, le quali, ribadita la natura stand alone del giudizio, sono insufficienti a conferire fondamento alla domanda di nullità.
Invero, la mera coincidenza delle clausole 2, 6 e 8 del contratto alle clausole contenute dal censurato schema ABI, ancorché corredata dalla produzione del provvedimento dell'Autorità, non dimostra che nel periodo in cui è stato stipulato il contratto esistesse un'intesa anticoncorrenziale, che, come s'è detto, è elemento costitutivo imprescindibile per poter configurare la violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a, l. 287/90, qui invocata dall'Attore ed ascritta alla Controparte.
Data la carenza di prova di uno degli elementi costitutivi della fattispecie illecita anticoncorrenziale invocata, le domande dell'Attore vanno integralmente rigettate.
D.4 Sebbene le suesposte ragioni siano già di per sé sufficienti a fondare l'odierna pronuncia di rigetto, la domanda attorea di nullità è altresì infondata per due ulteriori ragioni.
In primo luogo, si rileva che il contratto - formalmente denominato fideiussione - è in realtà un contratto autonomo di garanzia, e, come tale, esula dal perimetro dell'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia.
L'effettiva natura del contratto oggetto di giudizio può desumersi dal contenuto della clausola n.
7, nella parte in cui prevede che il garante è tenuto a pagare alla quanto dovuto CP_1
“immediatamente”, “a semplice richiesta scritta” (doc. 6).
La previsione di una clausola che impone al garante il pagamento di quanto dovuto a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, vale di per sé a qualificare il negozio che la contiene come contratto autonomo di garanzia, poiché trattasi di clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (cfr. Cass. S.U.
3947/2010).
Invero, il contratto autonomo di garanzia si connota per la mancanza di accessorietà della garanzia, che deriva dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., dalla preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento pagina 10 di 14 effettuato da quest'ultimo (cfr., tra le altre, Cass. 16213/2015; nel merito Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 25/09/2024, n.8291; Tribunale Milano Sez. spec. Impresa n. 7287/2024).
Diversamente, nel caso del contratto di fideiussione, data l'accessorietà dello stesso, il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento derivante dal creditore, ai sensi dell'art. 1952, comma 2, c.c., il che consente al debitore di opporsi al pagamento qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore (cfr. Cass. 15108/2013).
Ebbene, posto che la clausola n. 7 impone al garante, testualmente, di pagare quanto richiesto dalla immediatamente, a semplice richiesta scritta e anche in caso di opposizione del CP_1 debitore, il Collegio ritiene che il contratto de quo deve correttamente qualificarsi come contratto autonomo di garanzia, il che, unitamente a quanto già esposto, preclude all'Attore la possibilità di avvalersi del provvedimento n. 55/2005 quale prova privilegiata dei fatti posti a fondamento della domanda di nullità, avendo quest'ultimo riguardato solo i moduli utilizzati per le fideiussioni omnibus nel settore bancario e non anche i moduli per le garanzie di diversa natura (così, tra molte, Corte App. Milano, n. 947/2020 del 20.04.2020 e n. 1953 del 22.7.2020).
Pertanto, come in qualunque causa stand alone, l'Attore avrebbe dovuto fornire la prova dell'esistenza di anticoncorrenziale avente ad oggetto i contratti autonomi di garanzia, secondo le regole ordinarie del processo civile.
Senonché, tale onere non è stato assolto, posto che l'Attore non ha allegato - né tanto meno provato - la sussistenza di un accordo tra istituti di credito volto a escludere o restringere la concorrenza nel settore dei contratti autonomi di garanzia al momento della conclusione del contratto.
D.5 In secondo luogo, il Collegio osserva che – quand'anche si aderisse alla tesi attorea e si ritenesse parzialmente nulla la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. – non sussisterebbe un interesse concreto ad agire in capo agli Attori al fine di ottenere una pronuncia di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c., in quanto risulta per tabulas la prova che la Banca ha agito per il recupero del credito nel termine decadenziale previsto.
Va premesso che in una ipotesi, come quella di specie, in cui alla clausola n. 7 del contratto è previsto che il garante è tenuto a pagare quanto dovuto alla “immediatamente”, “a CP_1 semplice richiesta scritta”, l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 c.c. impone, secondo il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 c.c., che il termine decadenziale sia rispettato anche attraverso una mera richiesta stragiudiziale e non necessariamente attraverso l'inizio di un'azione giurisdizionale (l'orientamento è consolidato sin da Cass.civ., n. 13078/2008 e n. 22346/17; da ultimo, confermato da Cass.civ., sez. III, 10/01/2025, n. 660 e, ibidem, 27/02/2025, n. 5179).
L'art. 1957 c.c., infatti, nell'imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza, pone una regola la cui ratio va certamente individuata nell'esigenza di impedire che il fideiussore, per l'inerzia del creditore, resti incerto in ordine agli effetti e alla pagina 11 di 14 sorte della sua obbligazione e possa, pertanto, essere pregiudicato da ciò che attiene al suo rapporto con il debitore principale.
Per tale ragione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che con il termine “istanza” si debba far riferimento ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (cfr. Cass.
1724/2016).
Diverso è il ragionamento in un'ipotesi, come quella di specie, in cui in un contratto di garanzia le parti abbiano voluto inserire una clausola, con cui il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta”, dovendosi ritenere che ben possa essere essa interpretata, anche in considerazione della disposizione di cui all'art. 1957 c.c., nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato ragionevolmente soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo, dunque, dalla proposizione di un'azione giudiziaria.
Anche la Corte di Appello di Milano, facendo proprio l'orientamento della Suprema Corte sopra richiamato, ha evidenziato che la deroga all'art. 1957 c.c. a opera della garanzia a prima richiesta ben si spiega con il fatto che il fideiussore, che si obbliga al pagamento a prima o a semplice richiesta, è colui il quale è tenuto a provvedere al pagamento dell'obbligazione principale non appena gli venga intimato dal creditore, indipendentemente, quindi, dall'esercizio di un'azione giudiziale (Corte appello Milano, sez. I, 03/02/2023, n. 386 e n. 220/2023). E ciò, in quanto sarebbe obbligato a eseguire il pagamento richiesto, da un lato, secondo il meccanismo proprio del solve et repete e, dall'altro, poiché reso edotto del mancato adempimento da parte del debitore principale.
In tale prospettiva sembra, dunque, giustificata la conclusione che, allorquando il garante sia tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta, il rispetto dell'art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore o al debitore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento, il creditore non
è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore.
Si evidenzia, peraltro, che se il rinvio all'art. 1957 c.c. si intendesse anche alla previsione dell'azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più “a prima richiesta” e si paleserebbe la contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione giudiziale (Corte Appello Milano, sez. I,
28/08/2023, n. 2561).
D.6 Applicando i suesposti principi al caso di specie, deve escludersi l'estinzione delle garanzie de quibus, avendo la dimostrato di essersi attiva per tempo a tutela del proprio credito. CP_1
pagina 12 di 14 Invero, come si evince dal doc. 12 del fascicolo monitorio, la Banca ha provveduto a costituire in mora sia la debitrice principale che il fideiussore nel rispetto dei 6 mesi indicati Parte_1 dall'art. 1957 c.c.
In particolare, dalla documentazione di causa, si desume che:
- in data 5.06.2019, la Banca ha comunicato alla debitrice principale la Controparte_4 propria intenzione di revocare tutti gli affidamenti in essere nonché di invocare la risoluzione dei seguenti rapporti: c/c n. 1/455/56034/0: € 835.989,47 saldo debitore alla data del
5.06.2019; c/c con garanzia ipotecaria n. 1/455/11437/0: € 2.091.271,89 saldo debitore alla data del 5.06.2019, con avvertenza che in mancanza del pagamento di tutto quanto dovuto, sarebbe stata effettuata la segnalazione della posizione nella categoria di censimento
“sofferenze” alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e agli altri sistemi di informazioni creditizie;
- sempre in data 5.06.2019, la Banca ha informato il fideiussore del proprio Parte_1 recesso dagli affidamenti accordati alla debitrice principale e lo ha Controparte_4 intimato a pagare, entro dieci giorni, quanto dallo stesso dovuto in forza del contratto di fideiussione del 15.9.2011 fino alla concorrenza di € 700.000;
V'è prova, quindi, del diligente e tempestivo esercizio da parte della Banca di azioni stragiudiziali a tutela del proprio credito.
D.7 In conclusione, atteso che – anche a fronte dell'eventuale caducazione parziale del contratto, con particolare riferimento alla clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. – la garanzia della
Banca non potrebbe considerarsi estinta, la domanda di nullità della fideiussione deve intendersi destituita di fondamento, anche sotto il profilo della titolarità di un interesse concreto ad agire.
Per tutte le suesposte ragioni, va rigetta la domanda di nullità del contratto azionato dalla Banca creditrice.
E. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio devono essere regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda attorea di improcedibilità e/o improponibilità del ricorso monitorio r.g. n. 16586/2020 per illegittimo frazionamento processuale del credito e le conseguenziali domande attoree;
2. dichiara inammissibile la domanda attorea di nullità relativa al contratto di apertura di credito in conto corrente ipotecario n. 11437;
pagina 13 di 14
3. dispone -come da separata ordinanza- la sospensione della domanda attorea di nullità relativa al contratto di conto corrente n. 56034 in attesa della definizione del procedimento pendente avanti alla Corte di Appello di Milano r.g. n. 1288/2024;
4. dispone -come da separata ordinanza- la sospensione della domanda attorea di revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 8563/2020 in data 25.5.2020/3.7.2020;
5. rigetta la domanda attorea di nullità della fideiussione sottoscritta da in Parte_1 data 15.9.2011;
6. riserva alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
7. rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Mariachiara Vanini dott. Idamaria Chieffo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Idamaria Chieffo Presidente dott. Edmondo Tota Giudice dott. Mariachiara Vanini Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38969/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. SANSONE Parte_1 C.F._1 FLORIANA, con domicilio digitale presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata, come da delega in atti;
- Attore Opponente - contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona
[...] P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MAIROV MAXIMILIAN
e dall'avv. GIOMI GIORGIA LORENZA, con digitale presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata, come da delega in atti;
- Convenuta Opposta -
e RAPPRESENTATA DA Controparte_2 Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. MAZZA MICHELE e dall'avv. ORSENIGO PAOLO GIULIO MARIA, con digitale presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata, come da delega in atti;
- Interveniente -
§ § § CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 Per l'Attore Opponente:
“IN VIA PRELIMINARE: rilevata la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva della presente opposizione con il giudizio oggi recante R.G.A 1288/2024, pendente dinanzi alla Corte di Appello di Milano, anche onde evitare che si possa creare una difformità di giudicati, DISPORRE LA SOSPENSIONE del presente giudizio in attesa della sua definizione;
NEL MERITO, in via pregiudiziale: DICHIARARE l'improcedibilità e/o improponibilità del ricorso monitorio R.G. n. 16586/2020, per illecito e illegittimo frazionamento processuale del credito e per l'effetto REVOCARE il decreto ingiuntivo n. 8563/2020; rilevato che la condotta posta in essere dalla Banca opposta costituisce illecito processuale, CONDANNARE il (oggi ) e/o l'interveniente Controparte_1 Controparte_3 al pagamento della somma che verrà equitativamente stabilita dal Giudice, in CP_2 favore dell'opponente; rilevato altresì che il credito azionato in via monitoria dal (oggi Controparte_1 [...]
) e/o dall'interveniente è incerto nella sua quantificazione e Controparte_3 CP_2 determinazione, per esplicita ammissione della stessa banca ricorrente, REVOCARE in ogni sua parte l'ingiunzione di pagamento n. 8563/2020; CONDANNARE parte opposta al pagamento delle spese e delle competenze di lite del presente giudizio di opposizione, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: ACCOGLIERE, per tutti i motivi di cui in narrativa, la presente opposizione, e per l'effetto, DICHIARARE nullo e/o REVOCARE il decreto ingiuntivo n. 8563/2020 emesso dal Tribunale di Milano nel procedimento R.G. n. 16586/2020 nei confronti del dott. Parte_1 DICHIARARE nullo il contratto di conto corrente n. 56034 e il contratto di apertura di credito in conto corrente ipotecario n. 11437, intestati alla ed emettere ogni altra Controparte_4 connessa e conseguente pronunzia per l'accoglimento integrale delle domande qui formulate;
DICHIARARE inefficace e/o nulla la fideiussione omnibus rilasciata dall'opponente Pt_1
essendo conforme allo schema ABI del 2003, già sanzionato e ritenuto nullo dalla Banca
[...] d'Italia con provvedimento n. 55/2005, perché frutto di intese anticoncorrenziali vietate dalla normativa antitrust (L. 287/1990); DICHIARARE inefficace e/o nulla la fideiussione omnibus rilasciata dall'opponente Pt_1 perché finalizzata a garantire contratti in frode alla legge, stipulati in violazione di norme
[...] imperative, e per l'effetto dichiarare l'opponente liberata da ogni obbligazione;
accertata l'illecita condotta contrattuale e processuale di parte opposta, CONDANNARE il
(oggi ) e/o l'interveniente ex art. Controparte_1 Controparte_3 CP_2 96 c.p.c. al risarcimento del danno in favore dell'opponente per responsabilità aggravata, mediante il pagamento di una somma determinata anche in via equitativa e commisurata alla temerarietà della lite promossa;
DICHIARARE in ogni caso che nulla è dovuto dall'opponente a qualunque titolo, Parte_1 per le causali di cui al presente giudizio e per l'effetto RIGETTARE ogni avversa domanda giudiziale, essendo infondata in fatto e in diritto;
CONDANNARE parte opposta al pagamento delle spese e delle competenze di lite del presente giudizio di opposizione, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
*
Per la Convenuta Opposta:
pagina 2 di 14 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: NEL MERITO: in via principale: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo e ogni domanda avversaria, perché inammissibile, nulla e infondata in fatto e in diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
in subordine: condannare l'attore opponente al pagamento in favore di quale Controparte_2 attuale titolare del credito originariamente vantato dalla Banca, dell'importo indicato in decreto, oltre interessi come ivi specificati e spese del procedimento monitorio, o comunque al pagamento dell'importo, maggiore o minore, che risulti dovuto all'esito dell'istruttoria. IN OGNI CASO: Con il favore delle spese del giudizio e delle successive occorrende, oltre iva e accessori di legge.
*
Per l'Interveniente: Piaccia al Tribunale illustrissimo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie: nel merito: in via principale: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo e ogni domanda avversaria, perché inammissibile, nulla e infondata in fatto e in diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto dando atto che è subentrata al;
Controparte_2 Controparte_1 in ogni caso: condannare l'attrice opponente al pagamento in favore di titolare del credito Controparte_2 originariamente vantato dalla Banca, dell'importo indicato in decreto, oltre interessi come ivi specificati e spese del procedimento monitorio, o comunque al pagamento dell'importo, maggiore o minore, che risulti dovuto all'esito dell'istruttoria. Con il favore delle spese del giudizio e delle successive occorrende, oltre iva e accessori di legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A. In fatto.
A.1 Il (ora ) otteneva dal Tribunale di Milano il decreto Controparte_1 Parte_3 ingiuntivo n. 8563/2020 (r.g. n. 16586/2020), emesso in data 25 maggio 2020 e depositato in data
3 luglio 2020, nei confronti della quale debitrice principale, e dei suoi Controparte_4 garanti e avente ad oggetto il pagamento della somma di € 448.292,73, Parte_4 Parte_1 oltre interessi e spese di lite, a titolo di saldo passivo del rapporto di conto corrente ordinario n.
56034.
Il decreto ingiuntivo veniva notificato dalla creditrice in data 14.9.2020.
A.2 Con atto di citazione in opposizione notificato in data 23 ottobre 2020, Parte_1 chiedeva al Tribunale di revocare il suddetto decreto ingiuntivo, di dichiarare la nullità del contratto di c/c n. 56034 nonché del contratto di c/c ipotecario n. 11437, di dichiarare la nullità
e/o inefficacia della fideiussione, di riunire il presente giudizio a quello iscritto al n. 16283/2020
r.g., di condannare la Banca al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
pagina 3 di 14 In particolare, l'Opponente eccepiva:
- l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione monitoria per illecito e illegittimo frazionamento del credito;
- il difetto di certezza, liquidità, esigibilità nonché prova del credito azionato con conseguente carenza dei presupposti per l'emissione del decreto;
- l'illegittimità del comportamento della che aveva abusato della propria posizione CP_1 contrattuale, distraendo le somme messe a disposizione con il contratto di apertura di credito ipotecaria n. 11437 per ripianare precedenti debiti della correntista;
- l'illegittima applicazione di interessi usurari, interessi anatocistici, commissioni e spese oltre soglia;
- la nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI.
A.3 Va sin d'ora precisato che il suddetto decreto ingiuntivo n. 8563/2020 veniva opposto anche dall'ulteriore garante e dalla debitrice principale i quali Parte_4 Controparte_4 incardinavano avanti il Tribunale di Milano due distinti giudizi di opposizione, rubricati rispettivamente al n. 38968/20 r.g. e al n. 39250/20 r.g.
Quest'ultimo procedimento veniva definito con sentenza n. 3628/2024 del 2 aprile 2024 (Trib.
Milano, sez. VI, dott.ssa Illarietti;
cfr. deposito Attrice del 30.7.2024), che veniva impugnata avanti la Corte d'Appello di Milano (r.g. n. 1288/2024, con udienza per la rimessione della causa in decisione fissata al 15 ottobre 2025).
A.4 Con comparsa di costituzione in data 27 maggio 2021, si costituiva in giudizio il
[...]
(ora ; di seguito anche solo la , contestando CP_1 Parte_3 CP_1 integralmente le domande dell'Opponente in quanto inammissibili, nulle e infondate in fatto e in diritto.
A.5 All'esito della prima udienza, il Giudice dott.ssa Bellesi respingeva la richiesta di riunione dei procedimenti, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedeva i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. (testo allora vigente).
Depositate le memorie istruttorie, il Tribunale disponeva una consulenza tecnica d'ufficio, nominando il dr. e rinviando per il giuramento e la formulazione del quesito Persona_1 all'udienza del 28 marzo 2023.
A.6 Intanto, con atto di intervento in data 23 marzo 2023, si costituiva in giudizio a norma dell'art. 111 c.p.c. rappresentata da facendo Controparte_2 Parte_2 proprie tutte le deduzioni, eccezioni e domande proposte dalla Banca.
In particolare, l'Interveniente dava atto che in data 3 dicembre 2021, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione, il le aveva ceduto, ai sensi Controparte_1
e per gli effetti della Legge 130 del 30 aprile 1999, un portafoglio di crediti aventi caratteristiche omogenee, in cui era compreso anche il credito oggetto di causa.
pagina 4 di 14 A.7 All'udienza del 28 marzo 2023 le Parti nominavano i rispettivi consulenti e il Tribunale concedeva alle parti termine di trenta giorni per il deposito di note contenenti proposte di quesito, rinviando la causa all'udienza cartolare del 10 maggio 2023.
Con note autorizzate in data 26 aprile 2023 l'Opponente produceva una serie di schede contabili, estratti conto e riassunti scalari.
Con provvedimento in data 9 giugno 2023 codesto Ill.mo Tribunale, ritenuto opportuno affidare al CTU il compito di esaminare le risultanze di cui alla perizia svoltasi nella causa n. 39250/20
R.G., avente ad oggetto il medesimo decreto ingiuntivo e instaurata dalla debitrice principale formulava al nominato consulente il seguente quesito: Controparte_4
“Dica il c.t.u., letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti o i rispettivi consulenti, se le risultanze della relazione di consulenza tecnica depositata dall'opponente in data 9.5.2023, disposta nel proc. n. 39250/2020 e relativa allo stesso conto corrente, siano condivisibili e, in caso affermativo, indichi a quali diverse conclusioni si potrebbe invece giungere prendendo in considerazione le osservazioni svolte dalla parte convenuta in questo procedimento, allo scopo di fornire al collegio ogni elemento utile ai fini della decisione;
tenti, infine, la conciliazione delle parti”.
Il dr. depositava la propria relazione definitiva in data 9 febbraio 2024, con la quale, Per_1 ritenute non condivisibili le risultanze della consulenza tecnica disposta nella causa n. 39250/20
R.G., formulava ulteriori ipotesi di rielaborazione del saldo del conto corrente.
Con provvedimento in data 4 aprile 2024 il Tribunale chiamava il c.t.u. a chiarimenti, fissando a tal fine l'udienza del 14 maggio 2024.
Nelle more, il procedimento veniva assegnato a questo Giudice che, all'udienza del 11.12.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 25.3.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Le Parti, quindi, precisavano le proprie conclusioni e il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c., rimettendo la causa al Collegio per la decisione;
depositate le relative memorie conclusionali, la causa viene ora decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
B. Sull'eccezione di illegittimo frazionamento del credito.
B.1 L'Opponente ha chiesto di dichiarare l'improcedibilità e/o improponibilità del ricorso monitorio r.g. n. 16586/2020 per illegittimo frazionamento processuale del credito e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo n. 8563/2020.
Il lamentato frazionamento consisterebbe nell'aver la richiesto due distinti provvedimenti CP_1 monitori, in forza uno del contratto di conto corrente n. 56034 (oggetto del decreto ingiuntivo n.
8563/20 qui opposto) e l'altro del contratto di conto corrente ipotecario n. 11437 (oggetto, invece, del diverso decreto ingiuntivo n. 3426/20). In particolare, nella tesi attorea, l'apertura di credito concessa dalla a valere sul conto corrente ipotecario n. 11437 sarebbe stata CP_1 utilizzata per ripianare il debito derivante dal conto corrente n. 56034.
pagina 5 di 14 L'eccezione è priva di pregio.
B.2 Anzitutto, si osserva che il conto corrente ordinario n. 56034 (qui azionato) è un contratto autonomo e indipendente rispetto al conto corrente ipotecario n. 11437, sicché si tratta di titoli diversi che ben possono fondare azioni autonome senza che sussista un'ipotesi di illegittimo frazionamento del credito.
Inoltre, e per quel che può rilevare, l'Opponente non ha in alcun modo provato (né offerto di provare) che il conto corrente ipotecario n. 11437 è stato sottoscritto al solo fine di ripianare il debito derivante dal conto corrente n. 56034.
L'eccezione attorea va, quindi, disattesa.
C. Sulla domanda di nullità del contratto di conto corrente n. 56034 e del contratto di apertura di credito in conto corrente ipotecario n. 11437.
C.1 In via riconvenzionale, l'Attrice Opponente ha chiesto di dichiarare nullo il contratto di conto corrente n. 56034 e il contratto di apertura di credito in conto corrente ipotecario n. 11437.
Preliminarmente, si osserva che con il ricorso monitorio la ha qui azionato solo il contratto CP_1 di conto corrente n. 56034, sicché la domanda di nullità relativa al conto corrente ipotecario n.
11437 va dichiarata inammissibile, in quanto non dipende dal titolo dedotto in giudizio dalla creditrice o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione (art. 36 c.p.c.).
Alle medesime conclusioni, è giunta anche la sentenza del Tribunale di Milano n. 3628/24 (che si
è pronunciata nei confronti del debitore principale), ove ha così statuito:
“Tale domanda svolta in via riconvenzionale è inammissibile nel presente giudizio, posto che, fermo restando il carattere autonomo dei due contratti, la medesima non dipende in alcun modo non dipende dallo stesso titolo dedotto in giudizio dalla società opposta” (p. 14).
C.2 Quanto invece alla domanda di nullità del contratto di conto corrente n. 56034, il procedimento va sospeso in attesa della pronuncia della Corte di Appello di Milano.
Si è già detto, infatti, che con sentenza n. 3628/2024 del 2 aprile 2024 il Tribunale di Milano (sez.
VI, dott.ssa Illarietti) ha revocato il decreto ingiuntivo (medesimo a quello qui) opposto e ha condannato la banca Crèdit Agricole Italia s.p.a. a restituire all'opponente Controparte_4
(debitore principale) l'importo di € 447.480,00 oltre interessi nella misura legale dal 2.10.2017 al saldo.
Avverso tale sentenza pende il procedimento di appello avanti alla Corte d'Appello di Milano incardinato al numero di r.g. 1288/2024, con udienza per la rimessione della causa in decisione fissata al 15 ottobre 2025.
In generale, in tema di sospensione del processo, è noto che, accanto alla sospensione necessaria di cui all'art. 295 c.p.c., sono disciplinate - tra le altre - due ulteriori ipotesi di sospensione: quella volontaria, concordata su istanza di tutte le parti di cui all'art. 296 c.p.c., che può avere una durata massima di “tre mesi” e può essere disposta “per una sola volta” e quella cd. facoltativa prevista dal già richiamato art. 337 comma 2 c.p.c., secondo il quale “quando l'autorità di una
pagina 6 di 14 sentenza è invocata in un diverso processo” può farsi luogo alla sospensione “se tale sentenza è impugnata”.
Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337 comma 2 c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336 comma 2 c.p.c.
(Cassazione civile, Sez. Un., 29/07/2021, n. 21763; da ultimo, Cassazione civile, sez. II,
09/05/2025, n. 12258 e Cassazione civile, sez. trib., 31/07/2024, n. 21587).
Ebbene, nel caso di specie, l'Opponente chiede di accertare la nullità del contratto di conto Pt_4 corrente n. 56034 per l'applicazione di una serie di clausole illegittime e di revocare il decreto ingiuntivo n. 8563/2020; nella sentenza appellata il Tribunale di Milano ha revocato il medesimo decreto ingiuntivo e ha riconosciuto un saldo di € 447.480,00 a credito del correntista.
È evidente, dunque, la parziale identità di petitum e di causa petendi nonché la parziale connessione soggettiva tra i due procedimenti;
sicché, il Collegio non può pronunciarsi sulle domande oggetto di causa prima di conoscere l'esito del giudizio di appello, pena un possibile contrasto tra giudicati, rischio che va in ogni caso scongiurato.
Pertanto, l'odierno procedimento – in relazione alla domanda di nullità del contratto di conto corrente n. 56034 e di revoca del decreto ingiuntivo opposto – va sospeso, ai sensi dell'art. 337 comma 2 c.p.c., in attesa della decisione definitiva da parte della Corte di Appello.
Diversamente, non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità o di rischio di contrasto tra giudicati in relazione alla domanda di nullità della fideiussione, che va dunque esaminata in questa sede.
È noto, infatti, che la competenza della sezione specializzata in materia di imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33 comma 2 della l. n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust, attrae anche la potestas judicandi riguardante la nullità della fideiussione stipulata a valle di intese dichiarate anticoncorrenziali, ma solo se l'invalidità è oggetto della domanda principale e non viene sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale (Cass. civ., sez. VI, 10/03/2021, n. 6523).
D. Sulla domanda di nullità della fideiussione.
D.1 L'Opponente ha chiesto di dichiarare nulla la fideiussione omnibus rilasciata a favore del Contr (poi e oggi in data 15.9.2011, ove si è Controparte_5 CP_1 Parte_1 costituito “fideiussore della e dei suoi successori ed e aventi causa sino alla Controparte_4 concorrenza dell'importo di Euro 700.000,00 (euro settecentomila) per l'adempimento delle
pagina 7 di 14 obbligazioni verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite” (doc. 6 att.).
In particolare, l'Opponente ha dedotto che la fideiussione riproduce lo schema ABI del 2003, già sanzionato e ritenuto nullo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, perché frutto di intese anticoncorrenziali vietate dalla normativa antitrust (L. 287/1990). La nullità dell'art. 6 comporterebbe la decadenza della Banca dalla facoltà di escutere la garanzia, dato che la creditrice non ha agito giudizialmente entro sei mesi dalla comunicazione di revoca degli affidamenti e di chiusura dei rapporti in essere con la in data 5.06.2019 (doc. Controparte_4
12 fasc. monit.).
La domanda non è fondata.
D.2 È noto che la Banca d'Italia, allora Autorità garante della concorrenza e del mercato, in un arco temporale ricompreso tra il 2002 e il 2005, ha condotto un'istruttoria volta a verificare la compatibilità alla disciplina Antitrust dell'allora schema contrattuale predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana relativamente alle “fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie”.
Come si evince dal provvedimento conclusivo (n. 55/2005), l'Autorità ha ritenuto che l'applicazione uniforme da parte degli istituti di credito degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI si ponesse in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a della l. 287/90, costituendo, in sostanza, un'intesa anticoncorrenziale contraria alla disciplina antitrust.
All'indomani del provvedimento, la giurisprudenza è stata chiamata ad affrontare e risolvere alcune criticità relative agli effetti del medesimo sui contratti di fideiussione stipulati a valle, posto che l'art. 2, comma 3, l. 287/90 sanziona con la nullità le intese restrittive della concorrenza.
Si discuteva, in modo particolare, sul regime di nullità – totale o parziale – applicabile ai contratti di fideiussione a valle dell'intesa anticoncorrenziale, attesto che i primi costituiscono lo sbocco concreto dell'accordo raggiunto a monte dagli istituti di credito.
Le SS.UU. della Corte di Cassazione, componendo i contrasti medio tempore formatisi in giurisprudenza, hanno stabilito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.
2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Civ. SS.UU., 30/12/2021, n. 41994).
In sintesi, le SS.UU. hanno avallato l'applicazione del regime della nullità parziale, con riferimento alle sole clausole censurate dall'Autorità, fatta sempre salva, ai sensi dell'art. 1419
c.c., la possibilità di una caducazione tout court, allorquando i contraenti provino che senza la parte viziata non avrebbero concluso il contratto.
pagina 8 di 14 Dal punto di vista probatorio, ed in relazione alle sole cause c.d. “follow on”, ossia vertenti su fideiussioni stipulate nei periodi coperti dall'istruttoria dell'Autorità garante (2002-2003), il provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia, ove prodotto, assume il ruolo di prova privilegiata in relazione alla sussistenza dell'illecito antitrust, precludendo la possibilità di rimettere in discussione i fatti costitutivi della violazione della normativa, se non altro in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi in quella sede (sul valore della prova privilegiata cfr. Cass. civ. sez. I, 02/01/2024, n. 9)
Ciò comporta la necessità di fare un distinguo tra le cause “follow-on” e le cause “stand alone”, aventi invece ad oggetto contratti di fideiussione sottoscritti in epoca successiva all'adozione del provvedimento;
nelle cause stand alone, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697
c.c., la parte attrice ha l'onere di allegare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di un'intesa anticoncorrenziale all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati (Corte d'Appello L'Aquila, 3.11.2024, n. 1089; Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 26/09/2024 n. 8331; Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 26/09/2024 n. 8259;
Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 14/02/2023, n.1171; Tribunale di Milano – Sez. spec.
Impresa, n. 6441/2022).
In particolare, secondo la Corte di Cassazione, nei giudizi stand alone volti alla declaratoria di nullità delle fideiussioni, l'attore ha l'onere di dimostrare “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata, che è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia; in quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 c.c.” (Cass. 28.11.2018 n.30818; cfr. anche Cass.
22.05.2019 n.13846)
La necessità, ai fini dell'accertamento di una intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI è ribadita dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito e condiviso anche dal Tribunale di
Milano (Corte Appello Milano 20.11.2018 n. 5039; Trib. Siena 12.02.2022 n. 131; Trib. Prato
16.01.2021 n. 28; Trib. Pescara 15.07.2019 n. 1156; Trib. Spoleto 21.06.2019 n. 444; Trib.
Torino 17.04.2019 n. 1970; Trib. Roma 11.09.2019 n. 17243; Trib. Roma 3.05.2019 n. 9354;
Trib. Velletri 14.05.2019 n. 921).
D.3 Tutto ciò premesso, si osserva che, nel caso di specie, gli Attori hanno chiesto la declaratoria di nullità di un contratto di fideiussione omnibus stipulato in data 15.9.2011 (doc. 6 att.), dunque in epoca successiva all'arco temporale di riferimento del provvedimento n. 55/2005, il quale, per tali ragioni, non può assurgere a prova privilegiata dei fatti posti a fondamento della domanda.
Data la natura stand alone dell'odierno giudizio, e in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., incombe sull'Attore l'onere di fornire prova della perduranza, o comunque dell'esistenza, dell'intesa anticoncorrenziale nel periodo in cui il contratto de quo è stato sottoscritto.
pagina 9 di 14 Tale onere probatorio non è stato però assolto: l'Attore si è limitato a produrre il provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005 e ad evidenziare il rapporto di identità fra le clausole censurate dall'Autorità e gli artt. 2, 6 e 8 del contratto, identità dalla quale si vuole desumere il collegamento funzionale tra contratto a valle ed intesa a monte, idoneo a rendere parzialmente nulla la fideiussione. Inoltre, ha versato in atti alcune fideiussioni, perlopiù relative a periodi diversi da quello in cui è stata sottoscritta la fideiussione oggetto di causa (2.3.2017), e non ha articolato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. volto ad ottenere le fideiussioni in uso dai maggiori istituti bancari nel periodo di riferimento.
Ne consegue che il quadro probatorio deve intendersi costituito dalle mere allegazioni poc'anzi esposte, le quali, ribadita la natura stand alone del giudizio, sono insufficienti a conferire fondamento alla domanda di nullità.
Invero, la mera coincidenza delle clausole 2, 6 e 8 del contratto alle clausole contenute dal censurato schema ABI, ancorché corredata dalla produzione del provvedimento dell'Autorità, non dimostra che nel periodo in cui è stato stipulato il contratto esistesse un'intesa anticoncorrenziale, che, come s'è detto, è elemento costitutivo imprescindibile per poter configurare la violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a, l. 287/90, qui invocata dall'Attore ed ascritta alla Controparte.
Data la carenza di prova di uno degli elementi costitutivi della fattispecie illecita anticoncorrenziale invocata, le domande dell'Attore vanno integralmente rigettate.
D.4 Sebbene le suesposte ragioni siano già di per sé sufficienti a fondare l'odierna pronuncia di rigetto, la domanda attorea di nullità è altresì infondata per due ulteriori ragioni.
In primo luogo, si rileva che il contratto - formalmente denominato fideiussione - è in realtà un contratto autonomo di garanzia, e, come tale, esula dal perimetro dell'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia.
L'effettiva natura del contratto oggetto di giudizio può desumersi dal contenuto della clausola n.
7, nella parte in cui prevede che il garante è tenuto a pagare alla quanto dovuto CP_1
“immediatamente”, “a semplice richiesta scritta” (doc. 6).
La previsione di una clausola che impone al garante il pagamento di quanto dovuto a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, vale di per sé a qualificare il negozio che la contiene come contratto autonomo di garanzia, poiché trattasi di clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (cfr. Cass. S.U.
3947/2010).
Invero, il contratto autonomo di garanzia si connota per la mancanza di accessorietà della garanzia, che deriva dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., dalla preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento pagina 10 di 14 effettuato da quest'ultimo (cfr., tra le altre, Cass. 16213/2015; nel merito Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 25/09/2024, n.8291; Tribunale Milano Sez. spec. Impresa n. 7287/2024).
Diversamente, nel caso del contratto di fideiussione, data l'accessorietà dello stesso, il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento derivante dal creditore, ai sensi dell'art. 1952, comma 2, c.c., il che consente al debitore di opporsi al pagamento qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore (cfr. Cass. 15108/2013).
Ebbene, posto che la clausola n. 7 impone al garante, testualmente, di pagare quanto richiesto dalla immediatamente, a semplice richiesta scritta e anche in caso di opposizione del CP_1 debitore, il Collegio ritiene che il contratto de quo deve correttamente qualificarsi come contratto autonomo di garanzia, il che, unitamente a quanto già esposto, preclude all'Attore la possibilità di avvalersi del provvedimento n. 55/2005 quale prova privilegiata dei fatti posti a fondamento della domanda di nullità, avendo quest'ultimo riguardato solo i moduli utilizzati per le fideiussioni omnibus nel settore bancario e non anche i moduli per le garanzie di diversa natura (così, tra molte, Corte App. Milano, n. 947/2020 del 20.04.2020 e n. 1953 del 22.7.2020).
Pertanto, come in qualunque causa stand alone, l'Attore avrebbe dovuto fornire la prova dell'esistenza di anticoncorrenziale avente ad oggetto i contratti autonomi di garanzia, secondo le regole ordinarie del processo civile.
Senonché, tale onere non è stato assolto, posto che l'Attore non ha allegato - né tanto meno provato - la sussistenza di un accordo tra istituti di credito volto a escludere o restringere la concorrenza nel settore dei contratti autonomi di garanzia al momento della conclusione del contratto.
D.5 In secondo luogo, il Collegio osserva che – quand'anche si aderisse alla tesi attorea e si ritenesse parzialmente nulla la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. – non sussisterebbe un interesse concreto ad agire in capo agli Attori al fine di ottenere una pronuncia di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c., in quanto risulta per tabulas la prova che la Banca ha agito per il recupero del credito nel termine decadenziale previsto.
Va premesso che in una ipotesi, come quella di specie, in cui alla clausola n. 7 del contratto è previsto che il garante è tenuto a pagare quanto dovuto alla “immediatamente”, “a CP_1 semplice richiesta scritta”, l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 c.c. impone, secondo il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 c.c., che il termine decadenziale sia rispettato anche attraverso una mera richiesta stragiudiziale e non necessariamente attraverso l'inizio di un'azione giurisdizionale (l'orientamento è consolidato sin da Cass.civ., n. 13078/2008 e n. 22346/17; da ultimo, confermato da Cass.civ., sez. III, 10/01/2025, n. 660 e, ibidem, 27/02/2025, n. 5179).
L'art. 1957 c.c., infatti, nell'imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza, pone una regola la cui ratio va certamente individuata nell'esigenza di impedire che il fideiussore, per l'inerzia del creditore, resti incerto in ordine agli effetti e alla pagina 11 di 14 sorte della sua obbligazione e possa, pertanto, essere pregiudicato da ciò che attiene al suo rapporto con il debitore principale.
Per tale ragione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che con il termine “istanza” si debba far riferimento ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (cfr. Cass.
1724/2016).
Diverso è il ragionamento in un'ipotesi, come quella di specie, in cui in un contratto di garanzia le parti abbiano voluto inserire una clausola, con cui il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta”, dovendosi ritenere che ben possa essere essa interpretata, anche in considerazione della disposizione di cui all'art. 1957 c.c., nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato ragionevolmente soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo, dunque, dalla proposizione di un'azione giudiziaria.
Anche la Corte di Appello di Milano, facendo proprio l'orientamento della Suprema Corte sopra richiamato, ha evidenziato che la deroga all'art. 1957 c.c. a opera della garanzia a prima richiesta ben si spiega con il fatto che il fideiussore, che si obbliga al pagamento a prima o a semplice richiesta, è colui il quale è tenuto a provvedere al pagamento dell'obbligazione principale non appena gli venga intimato dal creditore, indipendentemente, quindi, dall'esercizio di un'azione giudiziale (Corte appello Milano, sez. I, 03/02/2023, n. 386 e n. 220/2023). E ciò, in quanto sarebbe obbligato a eseguire il pagamento richiesto, da un lato, secondo il meccanismo proprio del solve et repete e, dall'altro, poiché reso edotto del mancato adempimento da parte del debitore principale.
In tale prospettiva sembra, dunque, giustificata la conclusione che, allorquando il garante sia tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta, il rispetto dell'art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore o al debitore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento, il creditore non
è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore.
Si evidenzia, peraltro, che se il rinvio all'art. 1957 c.c. si intendesse anche alla previsione dell'azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più “a prima richiesta” e si paleserebbe la contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione giudiziale (Corte Appello Milano, sez. I,
28/08/2023, n. 2561).
D.6 Applicando i suesposti principi al caso di specie, deve escludersi l'estinzione delle garanzie de quibus, avendo la dimostrato di essersi attiva per tempo a tutela del proprio credito. CP_1
pagina 12 di 14 Invero, come si evince dal doc. 12 del fascicolo monitorio, la Banca ha provveduto a costituire in mora sia la debitrice principale che il fideiussore nel rispetto dei 6 mesi indicati Parte_1 dall'art. 1957 c.c.
In particolare, dalla documentazione di causa, si desume che:
- in data 5.06.2019, la Banca ha comunicato alla debitrice principale la Controparte_4 propria intenzione di revocare tutti gli affidamenti in essere nonché di invocare la risoluzione dei seguenti rapporti: c/c n. 1/455/56034/0: € 835.989,47 saldo debitore alla data del
5.06.2019; c/c con garanzia ipotecaria n. 1/455/11437/0: € 2.091.271,89 saldo debitore alla data del 5.06.2019, con avvertenza che in mancanza del pagamento di tutto quanto dovuto, sarebbe stata effettuata la segnalazione della posizione nella categoria di censimento
“sofferenze” alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e agli altri sistemi di informazioni creditizie;
- sempre in data 5.06.2019, la Banca ha informato il fideiussore del proprio Parte_1 recesso dagli affidamenti accordati alla debitrice principale e lo ha Controparte_4 intimato a pagare, entro dieci giorni, quanto dallo stesso dovuto in forza del contratto di fideiussione del 15.9.2011 fino alla concorrenza di € 700.000;
V'è prova, quindi, del diligente e tempestivo esercizio da parte della Banca di azioni stragiudiziali a tutela del proprio credito.
D.7 In conclusione, atteso che – anche a fronte dell'eventuale caducazione parziale del contratto, con particolare riferimento alla clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. – la garanzia della
Banca non potrebbe considerarsi estinta, la domanda di nullità della fideiussione deve intendersi destituita di fondamento, anche sotto il profilo della titolarità di un interesse concreto ad agire.
Per tutte le suesposte ragioni, va rigetta la domanda di nullità del contratto azionato dalla Banca creditrice.
E. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio devono essere regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda attorea di improcedibilità e/o improponibilità del ricorso monitorio r.g. n. 16586/2020 per illegittimo frazionamento processuale del credito e le conseguenziali domande attoree;
2. dichiara inammissibile la domanda attorea di nullità relativa al contratto di apertura di credito in conto corrente ipotecario n. 11437;
pagina 13 di 14
3. dispone -come da separata ordinanza- la sospensione della domanda attorea di nullità relativa al contratto di conto corrente n. 56034 in attesa della definizione del procedimento pendente avanti alla Corte di Appello di Milano r.g. n. 1288/2024;
4. dispone -come da separata ordinanza- la sospensione della domanda attorea di revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 8563/2020 in data 25.5.2020/3.7.2020;
5. rigetta la domanda attorea di nullità della fideiussione sottoscritta da in Parte_1 data 15.9.2011;
6. riserva alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
7. rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Mariachiara Vanini dott. Idamaria Chieffo
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